TRIB
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/03/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°9884 del ruolo generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
, nato a [...]/MG (Brasile) in data Parte_1
25/04/1962, cittadino brasiliano, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a , Persona_1
cittadina brasiliana nata a [...]/MG (Brasile) in data 17/02/1979, la quale interviene nel presente procedimento solo in tale qualità, sul figlio minore
, nato a [...]/MG Persona_2
(Brasile) in data 12/05/2008, residenti in [...]; Controparte_1
, nata a [...]/MG (Brasile) in data
[...]
19/12/1990, cittadina brasiliana, residente in [...];
[...]
, nata a [...]/MG (Brasile) in data Controparte_2
14/04/1960, cittadina brasiliana, residente in[...];
[...]
, nato a [...]/MG (Brasile) in data Parte_2
19/03/1996, cittadino brasiliano, residente in [...];
[...]
, nata a [...]/MG (Brasile) in Parte_3
data 23/11/1993, cittadina brasiliana, residente in [...]; e
[...]
, nato a [...]/MG (Brasile) in Controparte_3 data 28/02/1997, cittadino brasiliano, residente in Brasile;
rappresentati e difesi dall'avv. Michele Filippi e dall'Advogado (Avvocato Stabilito) Saimon
Rodrigo Rocha, che agiscono d'intesa (Ai sensi dell'art. 8 D.Lgs.N. 96/2001),
elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, a Isola della Scala (VR),
viale Ungheria n. 3, in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_4 CP_5
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/07/2023, ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di R_
, figlio di e , nato in [...] 10
[...] Persona_4 Persona_5
aprile 1901, nel Comune di Grotte (AG) (doc. n. 3 produzione di parte ricorrente).
In data 15 febbraio 1927, nella città di Belo Horizonte/MG (Brasile),
contraeva matrimonio con Persona_3 Persona_6
(doc.04).
[...]
denominato anche Persona_3 Per_7
[...] [...]
, non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come
[...]
comprovato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal
Ministero della Giustizia brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia,
Dipartimento Stranieri (doc.05).
Dall'unione coniugale tra e Persona_3 Persona_6
nasceva a Belo Horizonte/MG (Brasile), in data 4 gennaio1933
[...] [...]
(doc.06). Pt_1
In data 21 ottobre 1959 nella città di Belo Horizonte/MG (Brasile),
[...]
, contraeva matrimonio con la sig.ra Pt_1 Persona_8
, (doc.7).
[...]
Dall'unione coniugale tra e Parte_1 Controparte_6
(cognome acquisito dopo il matrimonio) nascevano 2 figli:
- nella città di Belo Horizonte/MG (Brasile), in data 14 aprile 1960,
[...]
(doc.8). Persona_9
- nella città di Belo Horizonte/MG (Brasile), in data 25 aprile 1962,
[...]
(doc.9). Parte_1
In data 7 ottobre 1983 nella città di Belo Horizonte/MG (Brasile),
[...]
, contraeva matrimonio con Persona_9 Persona_10
(doc.10).
[...]
Dall'unione coniugale tra la sig.ra Parte_4
(cognome acquisito dopo il matrimonio) ed il sig. Persona_10
nascevano 2 figli:
Per_1
città di Belo Horizonte/MG (Brasile), in data 23 novembre 1993 la
(doc.11). Parte_3
-nella città di Belo Horizonte/MG (Brasile), in data 28 febbraio 1997, (doc.12). Controparte_3
In data 5 aprile 1989 nella città di Belo Horizonte/MG (Brasile),
[...]
contraeva matrimonio con Parte_1 Persona_12
(doc.13).
Dall'unione coniugale tra e Parte_1 Controparte_7
(cognome acquisito dopo il matrimonio), nascevano 2 figli:
[...]
-nella città di Belo Horizonte/MG (Brasile), in data 19 dicembre 1990
, come risulta da Certificato di Parte_5
nascita – , rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile di Belo Parte_6
Horizonte/MG (Brasile) (doc.14).
-nella città di Belo Horizonte/MG (Brasile), in data 19 marzo 1996 il sig.
(doc.15). Parte_2
In data 5 giugno 2004, nella città di Belo Horizonte/MG (Brasile), il sig. , contraeva matrimonio (seconde nozze) con Parte_1
(doc. 16). Persona_13
Dall'unione coniugale tra e Parte_1 Persona_14
nasceva nella città di Belo Horizonte/MG (Brasile), in data 12
[...]
maggio 2008, (doc.17). Persona_2
I ricorrenti hanno dedotto che l'avo italiano , Persona_3
era cittadino italiano alla luce dell'allora vigente normativa legge n.555 del
1912, in quanto nato in [...] e figlio di genitori italiani e che non aveva mai rinunciato alla cittadinanza, che aveva trasmesso al figlio
[...]
e, suo tramite, a tutti i discendenti. Pt_1
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_4
costituito, rimanendo contumace. Indi, all'udienza del 5.02.2025, sentito il difensore di parte ricorrente, questo decidente si riservava il deposito della sentenza entro il termine di cui all'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c..
***
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Dalla documentazione in atti risulta che non Persona_3
era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio,
che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti.
Nella linea genealogica si apprezzano passaggi per linea femminile intervenuti successivamente all'entrata in vigore della Costituzione
repubblicana del 1948, alla luce della quale, la giurisprudenza della Corte
Costituzionale e della Corte di Cassazione ha riconosciuto la trasmissione della cittadinanza italiana anche per via materna per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, Per_15
che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n.
555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche le discendenti di e ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Persona_3
Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni
sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della
Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale,
giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo,
non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1
gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme pre-costituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1°
gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_4
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,
nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 3/03/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°9884 del ruolo generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
, nato a [...]/MG (Brasile) in data Parte_1
25/04/1962, cittadino brasiliano, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a , Persona_1
cittadina brasiliana nata a [...]/MG (Brasile) in data 17/02/1979, la quale interviene nel presente procedimento solo in tale qualità, sul figlio minore
, nato a [...]/MG Persona_2
(Brasile) in data 12/05/2008, residenti in [...]; Controparte_1
, nata a [...]/MG (Brasile) in data
[...]
19/12/1990, cittadina brasiliana, residente in [...];
[...]
, nata a [...]/MG (Brasile) in data Controparte_2
14/04/1960, cittadina brasiliana, residente in[...];
[...]
, nato a [...]/MG (Brasile) in data Parte_2
19/03/1996, cittadino brasiliano, residente in [...];
[...]
, nata a [...]/MG (Brasile) in Parte_3
data 23/11/1993, cittadina brasiliana, residente in [...]; e
[...]
, nato a [...]/MG (Brasile) in Controparte_3 data 28/02/1997, cittadino brasiliano, residente in Brasile;
rappresentati e difesi dall'avv. Michele Filippi e dall'Advogado (Avvocato Stabilito) Saimon
Rodrigo Rocha, che agiscono d'intesa (Ai sensi dell'art. 8 D.Lgs.N. 96/2001),
elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, a Isola della Scala (VR),
viale Ungheria n. 3, in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_4 CP_5
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/07/2023, ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di R_
, figlio di e , nato in [...] 10
[...] Persona_4 Persona_5
aprile 1901, nel Comune di Grotte (AG) (doc. n. 3 produzione di parte ricorrente).
In data 15 febbraio 1927, nella città di Belo Horizonte/MG (Brasile),
contraeva matrimonio con Persona_3 Persona_6
(doc.04).
[...]
denominato anche Persona_3 Per_7
[...] [...]
, non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come
[...]
comprovato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal
Ministero della Giustizia brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia,
Dipartimento Stranieri (doc.05).
Dall'unione coniugale tra e Persona_3 Persona_6
nasceva a Belo Horizonte/MG (Brasile), in data 4 gennaio1933
[...] [...]
(doc.06). Pt_1
In data 21 ottobre 1959 nella città di Belo Horizonte/MG (Brasile),
[...]
, contraeva matrimonio con la sig.ra Pt_1 Persona_8
, (doc.7).
[...]
Dall'unione coniugale tra e Parte_1 Controparte_6
(cognome acquisito dopo il matrimonio) nascevano 2 figli:
- nella città di Belo Horizonte/MG (Brasile), in data 14 aprile 1960,
[...]
(doc.8). Persona_9
- nella città di Belo Horizonte/MG (Brasile), in data 25 aprile 1962,
[...]
(doc.9). Parte_1
In data 7 ottobre 1983 nella città di Belo Horizonte/MG (Brasile),
[...]
, contraeva matrimonio con Persona_9 Persona_10
(doc.10).
[...]
Dall'unione coniugale tra la sig.ra Parte_4
(cognome acquisito dopo il matrimonio) ed il sig. Persona_10
nascevano 2 figli:
Per_1
città di Belo Horizonte/MG (Brasile), in data 23 novembre 1993 la
(doc.11). Parte_3
-nella città di Belo Horizonte/MG (Brasile), in data 28 febbraio 1997, (doc.12). Controparte_3
In data 5 aprile 1989 nella città di Belo Horizonte/MG (Brasile),
[...]
contraeva matrimonio con Parte_1 Persona_12
(doc.13).
Dall'unione coniugale tra e Parte_1 Controparte_7
(cognome acquisito dopo il matrimonio), nascevano 2 figli:
[...]
-nella città di Belo Horizonte/MG (Brasile), in data 19 dicembre 1990
, come risulta da Certificato di Parte_5
nascita – , rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile di Belo Parte_6
Horizonte/MG (Brasile) (doc.14).
-nella città di Belo Horizonte/MG (Brasile), in data 19 marzo 1996 il sig.
(doc.15). Parte_2
In data 5 giugno 2004, nella città di Belo Horizonte/MG (Brasile), il sig. , contraeva matrimonio (seconde nozze) con Parte_1
(doc. 16). Persona_13
Dall'unione coniugale tra e Parte_1 Persona_14
nasceva nella città di Belo Horizonte/MG (Brasile), in data 12
[...]
maggio 2008, (doc.17). Persona_2
I ricorrenti hanno dedotto che l'avo italiano , Persona_3
era cittadino italiano alla luce dell'allora vigente normativa legge n.555 del
1912, in quanto nato in [...] e figlio di genitori italiani e che non aveva mai rinunciato alla cittadinanza, che aveva trasmesso al figlio
[...]
e, suo tramite, a tutti i discendenti. Pt_1
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_4
costituito, rimanendo contumace. Indi, all'udienza del 5.02.2025, sentito il difensore di parte ricorrente, questo decidente si riservava il deposito della sentenza entro il termine di cui all'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c..
***
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Dalla documentazione in atti risulta che non Persona_3
era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio,
che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti.
Nella linea genealogica si apprezzano passaggi per linea femminile intervenuti successivamente all'entrata in vigore della Costituzione
repubblicana del 1948, alla luce della quale, la giurisprudenza della Corte
Costituzionale e della Corte di Cassazione ha riconosciuto la trasmissione della cittadinanza italiana anche per via materna per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, Per_15
che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n.
555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche le discendenti di e ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Persona_3
Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni
sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della
Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale,
giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo,
non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1
gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme pre-costituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1°
gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_4
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,
nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 3/03/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.