Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 03/06/2025, n. 10685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10685 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10685/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10741/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10741 del 2023, proposto da
NA IA ET, rappresentata e difesa dall'avvocato Marciano Petrillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Lanzillotta e Claudia Di Marzio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- Dell'Ordinanza n. 113 del 05.06.2023, notificata in data 06.06.2023, con cui il Comune di Marino ha ingiunto alla ricorrente la demolizione delle opere abusive ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001;
- Dell'Ordinanza n. 114 del 05.06.2023, notificata in data 06.06.2023, con cui il Comune di Marino ha comminato alla ricorrente la sanzione amministrativa pari ad € 15.000,00 ai sensi dell'art. 31 comma 4 bis del D.P.R. n. 380/2001;
- di ogni altro eventuale atto comunque preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marino;
Vista la dichiarazione del 15 maggio 2025, notificata in pari data, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con l’odierno ricorso la Sig.ra ET NA IA è insorta avverso le ordinanze i cui estremi sono riportati in epigrafe, adottate dal Comune di Marino in relazione ad opere abusive realizzate nell’immobile di proprietà;
- l’Ente locale si è costituto in giudizio (con atto del 4 agosto 2023), depositando memoria ex art. 73 cod. proc. amm. e replica (rispettivamente in data 23 aprile 2025 e 5 maggio 2025), con cui ha chiesto il rigetto del ricorso nel merito;
- con dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente e notificata al resistente Comune in data 15 maggio 2025 è stata formalizzata la volontà di rinunciare al ricorso ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm., chiedendo la compensazione delle spese di lite;
- all’udienza pubblica del 27 maggio 2025 la causa è stata chiamata in discussione e trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- la rinuncia è stata presentata nelle forme e nei termini all’uopo prescritti dall’art. 84, co. 1 e 3 cod. proc. amm. (“ La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale ” e “ La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue ”), e il Comune di Marino non ha manifestato opposizione al riguardo, limitandosi (nell’istanza di passaggio in decisione sugli scritti depositata in data 25 maggio 2025) a prendere atto della rinuncia di parte, chiedendo tuttavia la vittoria delle spese di lite;
- non resta pertanto al Collegio che dichiarare l’intervenuta estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, co. 2, lett. c) cod. proc. amm.;
- la ricorrente va condannata al pagamento delle spese nei confronti del resistente Comune, da liquidarsi nella misura quantificata in dispositivo, in applicazione del disposto di cui all’art. 84, co. 2 cod. proc. amm., secondo cui “ Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle ”, non ravvisando il Collegio i presupposti disporne la compensazione, tenuto conto che l’amministrazione locale ha spiegato attività difensiva ed ha espressamente insistito (v. da ultimo istanza di passaggio in decisione) per la rifusione delle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Marino, che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Referendario, Estensore
Virginia Giorgini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Santoro Cayro | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO