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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 04/06/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
VOLONTARIA GIURISDZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2641 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promosso da:
C.F. , nato a [...], il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Cagliari in via Messina n. 5, presso lo studio dell'Avv. SAVONA GRAZIA MARIA che la rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso congiunto e
, C.F. , nata a [...], il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata in Oristano in piazza Roma, Galleria Porcella n. 4, presso lo studio dell'Avv. CAU
MANUELA SEBASTIANA che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso congiunto
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“il Tribunale voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Oristano in data 05.07.1997 e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di
Oristano al n. 36, P. II – serie A dell'anno 1997, alle seguenti condizioni:
Pagina 1 - entrambi i coniugi, economicamente autosufficienti, provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
- ognuno di essi provvederà al mantenimento del figlio maggiorenne , non ancora Per_1
economicamente autonomo, proporzionalmente al proprio reddito;
- spese compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.08.2024 e hanno chiesto Parte_1 CP_1
congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra riportate.
I coniugi hanno contratto matrimonio a Oristano il 05/07/1997, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stesso Comune al n.36 – Parte II – Seria A - Anno 1997, e dalla predetta unione è nato in data [...]. Per_1
Con decreto n. 4324/2017 in data 12.09.2017 il Tribunale di Oristano, su accordo delle parti, ha omologato la separazione dei sopradetti coniugi alle condizioni che ivi si riportano: 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale in Oristano, via Gremio dei Falegnami 9, viene assegnata alla moglie per continuare a viverci con il figlio;
3) il figlio minore
nato a [...] il [...], rimane affidato ad entrambi i genitori, con residenza presso Per_1
la madre;
eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale, adottando consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i minori, mentre per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
4) il padre potrà tenere con sé il figlio ogni volta che lo vorrà previi accordi con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici del medesimo;
tuttavia, in caso di disaccordo, i genitori stabiliscono fin d'ora i seguenti tempi di permanenza con il padre: a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera, il lunedì e il mercoledì notti incluse, oltre al venerdì, notte inclusa, nelle sole settimane in cui il minore trascorre il fine settimana con la madre, durante le vacanze natalizie dal 24 al 31 dicembre
o alternativamente dal 31 dicembre al 6 gennaio, concordandoli con l'altro genitore, mentre ad anni alterni lo terrà con sé per l'intero periodo delle vacanze pasquali e, infine, per complessivi 15 giorni anche non consecutivi, durante le vacanze estive: i periodi precisi, relativamente alla vacanze estive, saranno concordati tra i genitori con un anticipo di almeno un mese;
5) il marito verserà alla moglie un assegno mensile pari a € 500, di cui € 200 a titolo di contributo al mantenimento della medesima, ed € 300 come contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN e delle spese relative all'istruzione scolastica relative al figlio;
somma che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT e dovrà essere versata entro il giorno 5 di ogni mese;
6) prende atto che il i obbliga a trasferire alla moglie l'intera proprietà della casa coniugale in Oristano, T_
via Gremio dei Falegnami n. 9, distinta al catasto al F. 22, part. 6983, rendita catastale € 560,36; 7)
Pagina 2 prende atto che il trasferimento della proprietà verrà effettuata senza un corrispettivo in danaro, ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della separazione;
8) prende atto che l'atto pubblico di trasferimento della proprietà della casa coniugale sarà stipulato al più presto e comunque entro e non oltre il corrente anno 2017; 9) prende atto che le spese notarili e qualsiasi altra spesa relativa al trasferimento dell'immobile saranno a carico di entrambi i coniugi in parti uguali;
10) prende atto che i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio”.
Le parti, non intendendo comparire personalmente, hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473bis.51 co. 2, c.p.c., dando atto di non intendere riconciliarsi e confermando le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Alla luce delle allegazioni fornite e della documentazione depositata in atti, non è stato ritenuto necessario richiedere chiarimenti alle parti e la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio è fondata e, per l'effetto, deve essere accolta.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda erano legalmente separate e che, dalla data dell'omologa in sede di separazione
(12.09.2017) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (07.08.2024) erano trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n. 55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra T_
.
[...] CP_1
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi all'interesse del figlio nonché degli stessi coniugi. Per_1
Sotto il profilo economico, la dichiarazione di autosufficienza economica dei coniugi, in particolare della signora in favore della quale, in sede di separazione era stato stabilito un assegno pari a CP_1
euro 200,00 per il suo mantenimento, implica, sebbene non specificati, la disponibilità di adeguati redditi (redditi da lavoro e/o da cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, nonché la stabile disponibilità di una casa di abitazione) e, pertanto, giustifica la volontà di entrambi di provvedere
Pagina 3 autonomamente alle proprie esigenze di vita e a quelle del figlio maggiorenne non ancora Per_1
economicamente indipendente, secondo circostanza pacifica tra le parti, ciascuno in ragione alle attuali disponibilità economiche.
In particolare, quanto concordato dalle parti in merito al contributo al mantenimento del figlio deve essere inteso quale obbligo di ciascun genitore di provvedere al mantenimento in maniera diretta, senza previsione di un assegno in favore l'uno dell'altro, chiaramente ciascuno secondo la propria disponibilità. L'esistenza di una leale collaborazione tra le parti e la circostanza che tale situazione sia già consolidata in via di fatto, evincibile dalla presentazione congiunta del ricorso, costituiscono elementi che, considerati unitamente alla maggiore età del figlio e alla possibilità del medesimo di far valere in maniera autonoma i propri diritti, consentono di recepire l'accordo raggiunto.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, definitivamente decidendo:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Oristano il 05/07/1997 tra nato a [...] il [...] e nata a [...] il Parte_1 CP_1
17/02/1971, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 36 – Parte II – Seria A - Anno 1997- Comune di ORISTANO).
Sull'accordo tra le parti:
- preso atto della dichiarazione delle parti di essere economicamente autosufficienti e revocato l'obbligo di versare un contributo al mantenimento del coniuge stabilito in sede di separazione a carico del nulla dispone in punto di assegno divorzile;
T_
- dispone che entrambi i genitori provvedano in maniera autonoma e diretta, proporzionalmente al proprio reddito, al mantenimento del figlio maggiorenne non ancora economicamente Per_1 autonomo.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data 3.6.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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