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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 20/11/2025, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
RA SA CA Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
BE HI RI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 1083/2024 RG e vertente tra
, assistita e difesa dall'Avv. Massimo Di Rocco giusta procura allegata all'atto di Parte_1 citazione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Chieti, Corso Marrucino n.138;
appellante e
, assistito e difeso dall' Avv. Paolo Cardone giusta procura in calce alla comparsa di CP_1 costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pescara, Via Fiume n.15;
appellato
HDI Assicurazioni Spa, in persona del Dott. procuratore speciale e legale rappresentante per CP_2 allegata delibera CdA del 15 novembre 2018, assistita e difesa dall'Avv. Corrado Del Peschio Liberatore giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Pescara, Via Tirino n.134/6;
appellata avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 724/2024 pubblicata il 22.05.2025 relativa al procedimento civile iscritto al n°1738/2021 avente ad oggetto responsabilità professionale.
CONCLUSIONI:
per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Civile di L'Aquila, contrariis reiectis, nel merito - accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza
n. 724/2024, emessa dal Tribunale Ordinario di Pescara, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica –
R.G. 1738/2021 – pubblicata il 22.05.2024 ed in pari data comunicata a mezzo pec dalla cancelleria del
Tribunale di Pescara: in via principale, - accertare e dichiarare che il Dott. , sia responsabile di colpa professionale CP_1 nella forma della negligenza ed imperizia nelle fasi di studio, redazione, compilazione e deposito del “ricorso in appello” presso la di Campobasso per l'impugnativa della Sentenza Controparte_3
Tributaria nr. 472/2016 – Sez.1 – depositata in data 18.07.2016 e notificata in data 19.07.2016 emessa dalla
Commissione Provinciale Tributaria di Campobasso che convalidava l'avviso di accertamento nr.
TR6010200957 relativo al contratto preliminare di compravendita stipulato in data 26.06.2010 per l'importo di € 100.000,00 nel quale erano intervenuti – in quota paritaria – i coniugi / ; CP_4 Parte_1
- accertare e dichiarare inoltre che il Dott. sia responsabile di colpa professionale da CP_1 negligenza per aver omesso di notiziare la Sig.ra del deposito della Sentenza nr. 2/2019, Parte_1 depositata il 02.01.2019 e notificata in pari data al Professionista a mezzo pec, così come degli esiti della sentenza e delle dovute informative, facendo colpevolmente altresì decorrere i termini per l'impugnazione dinanzi alla Suprema Corte di cassazione;
- accertare e dichiarare che, in conseguenza della colpa professionale ed in violazione della prescritta diligenza qualificata, il Dott. sia tenuto al risarcimento e ristoro in favore della CP_1 [...]
di tutti i danni patiti e patiendi, quantificati nella somma di € 53.868,83, maggiorati dei danni non Parte_1 patrimoniali determinati in via equitativa, salve le precisazioni consentite ai sensi dell'art. 183 c.p.c., VI° c. nr.
1.;
- accertare e dichiarare che il Dott. sia tenuto al versamento delle spese processuali già versate dalla CP_1
odierna appellante in favore della terza chiamata HDI Assicurazioni S.p.A. con diritto di quest'ultima a Pt_1 ripetere il relativo importo statuito con la sentenza di primo grado;
-con condanna - al pagamento dei compensi e delle spese del presente giudizio, oltre C.p.a. e iva, rimborso forfettario del 15% in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario per tutte le parti in causa”.
per parte appellata : conclusioni non precisate. CP_1
per parte appellata : “- respingere l'appello siccome inammissibile improponibile improcedibile CP_5 ed infondato, con integrale conferma della sentenza gravata;
- in subordine ed in via condizionata all'accoglimento (anche solo parziale) del gravame, previo riesame di tutte le difese eccezioni e conclusioni che in questa sede vengono espressamente riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c., liquidare la domanda di garanzia nei soli limiti e condizioni contrattuali di cui alla polizza r.c.
821574277 (ex 801563411), fermi esclusioni franchigie e scoperti a carico del convenuto. Con in ogni caso rivalsa di spese e compensi del doppio grado”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pescara ebbe così a decidere:
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1738/2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in parziale accoglimento della domanda formulata da parte attrice,
DA il convenuto a restituire all'attrice le somme percepite a titolo di compenso, in relazione all'attività professionale svolta dopo il deposito della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Campobasso, pari all'importo di € 1.620,00 oltre interessi da 12.10.2016 al saldo.
RIGETTA
nel resto la domanda formulata dall'attrice perché infondata.
DA
il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite che, previa compensazione nella misura del 50% liquida nel residuo in € 1.276,00 per compensi ed € 393,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e
CAP come per legge.
DA
HDI ASSICURAZIONI S.P.A a rifondere al convenuto le spese di lite, quantificate in € 2.552,00 oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e CAP come per legge.
DA
l'attrice alla rifusione delle spese sostenute dalla terza chiamata HDI Assicurazioni S.p.A. che liquida in €
2.552,00 oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e CAP come per legge.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come esposti dal Tribunale.
1.Con atto di citazione depositato il 23.4.2021 e ritualmente notificato ha Parte_1 convenuto in giudizio il dott. , Commercialista e revisore contabile, chiedendo al Tribunale CP_1 di accertare la responsabilità professionale del convenuto, da lei incaricato di impugnare la Sentenza
Tributaria nr. 472/2016 emessa dalla Commissione Provinciale Tributaria di Campobasso, che aveva rigettato il ricorso proposto dall'attrice avverso l'avviso di accertamento nr. TR6010200957 del 2010, avente ad oggetto la somma di € 50.000,00, ricevuta dall'attrice a seguito della stipula di un preliminare di vendita immobiliare, in relazione al quale non era stato redatto l'atto notarile di compravendita, bensì introdotta, dal promissario acquirente, una controversia civile.
A sostegno della domanda formulata ha dedotto che, nell'atto di impugnazione depositato presso la di Campobasso, il dott. , richiamate le argomentazioni Controparte_3 CP_1 formulate nel ricorso originario, disattese dal giudice di primo grado, aveva omesso di indicare le censure proposte nei confronti del provvedimento impugnato e, nelle conclusioni, invece di chiedere la riforma della sentenza impugnata, aveva chiesto la sospensione dell'esecuzione dell'avviso di accertamento e, in via principale, l'annullamento dell'avviso di accertamento.
All'esito del deposito della sentenza emessa dalla che, in data 2.1.2019 Controparte_3 aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello, il convenuto aveva omesso di avvertire l'attrice, con conseguente decorso dei termini per la proposizione del ricorso per Cassazione.
Concludeva chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento dei danni da lei subiti, quantificati nell'importo di € 53.868,83 maggiorato dei danni non patrimoniali da determinarsi in via equitativa, evidenziando che, a seguito dell'accertata inammissibilità dell'impugnazione, aveva dovuto versare ad CP_6
l'importo totale di € 51.294,24 (€ 21.143,00 a titolo di IRPEF accertata per l'annualità 2010, oltre maggiorazioni, interessi e spese).
Chiedeva inoltre la restituzione degli importi versati al convenuto a titolo di compenso: € 1500,00 per il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso ed € 1500,00 per il ricorso alla Commissione
Regionale per il Molise, oltre spese per l'iscrizione delle cause al ruolo.
2.Con comparsa depositata il 6.7.2021 si è costituito che, senza contestare il fatto dedotto CP_1 da parte attrice, aveva evidenziato che il risarcimento richiesto è condizionato dalla concreta possibilità di ottenere un esito favorevole, a seguito dell'impugnazione dichiarata inammissibile.
Ha inoltre chiesto di essere manlevato dalla compagnia assicurativa , con la quale aveva Pt_2 sottoscritto polizza per la responsabilità professionale.
La terza chiamata si è costituita in data 27.9.2021 chiedendo il rigetto della domanda formulata da parte attrice.
In subordine, in caso di accoglimento, ha chiesto che la domanda di garanzia venga accolta nei limiti del massimale, con franchigie, esclusioni e scoperti di polizza contrattualmente previsti.
Dopo le fasi di trattazione ed istruttoria, accertata la natura documentale della controversia, sono state rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti.
Acquista la documentazione richiesta alle parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.2.2024, all'esito della quale, decorsi i termini assegnati alle parti per il deposito di memorie e repliche, è stata incamerata per la decisione.”
La causa veniva, quindi, istruita documentalmente ed all'esito veniva decisa come sopra.
3. Ha proposto appello, sulla base di tre motivi, concludendo per la riforma della Parte_1 pronuncia impugnata.
4. Si è costituito in giudizio insistendo per il rigetto dell'appello e, in subordine, chiedendo in CP_1 caso di soccombenza, di essere manlevato dalla propria compagnia assicurativa (nelle more Controparte_7 fusa per incorporazione in HDI Ass.ni), la quale si è costituita anch'essa concludendo, a sua volta, per il rigetto dell'impugnativa ed in subordine, in caso di accoglimento, per la liquidazione della domanda di garanzia nei limiti e condizioni della polizza.
5. Con ordinanza del 12 novembre 2025 la causa è stata rimessa in decisione.
6. Vengono ora delibati i tre motivi d'appello.
PRIMO MOTIVO
1. Con il primo motivo l'appellante impugna la pronuncia gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure afferma che “L'accertamento della responsabilità del prestatore di opera intellettuale, al quale si contesti il negligente svolgimento dell'attività svolta nei confronti del committente, richiede oltre alla prova del danno,
l'accertamento del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio subito dal cliente” e laddove sostiene che “Accertata la violazione, da parte del convenuto, degli oneri di diligenza e perizia si deve ora accertare se, senza l'errore del convenuto, che aveva impedito alla di Controparte_3 esaminare l'impugnazione nel merito, la decisione del giudice del gravame avrebbe potuto avere un epilogo diverso” e che “l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso alla commissione tributaria, che avrebbe dovuto essere proposto e diligentemente seguito (cfr. Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 13873 del 06/07/2020)”, oltre che nella parte in cui è scritto “va precisato che la caparra penitenziale, convenuta con il preliminare di compravendita, trattenuta dal contribuente a seguito dell'inadempimento del promissario acquirente, è assoggettabile ad imposizione diretta” e che “accertato che, in applicazione dei principi sopra richiamati, condivisi dalla giurisprudenza prevalente, la domanda formulata dalla ricorrente non poteva essere accolta, va conseguentemente rigettata la domanda di risarcimento del danno per responsabilità professionale, proposta dall'attrice nel presente giudizio in quanto, anche laddove l'impugnazione fosse stata formulata dal convenuto nel rispetto dei canoni previsti, la domanda sarebbe stata molto verosimilmente rigettata nel merito”. A parere dell'appellante, ai fini della configurabilità della responsabilità professionale, nella valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita, non è necessaria la certezza del già menzionato esito, ma solo la possibilità di conseguire il riconoscimento delle proprie ragioni anche in via potenziale.
In concreto, si assume come erronea la conclusione a cui è giunto il Tribunale nell'aver aver ritenuto che la
“caparra confirmatoria”, avendo “natura risarcitoria”, fosse “assoggettata a tassazione ai sensi dell'art. 6, comma 2, TUIR, secondo cui i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti, tanto col richiamarsi a Cassazione civile sez. trib., 31/05/2016, n.11307”.
Ciò perché la richiamata pronuncia di legittimità risulta superata dalla Ordinanza n. 27129 del 23.10.2019 della Cassazione Civile, Sezione Tributaria, in base alla quale “Va in ogni caso chiarito che la soggezione a tassazione dell'importo comunque incassato dal promittente venditore non può essere affermata attribuendo alla caparra penitenziale una funzione risarcitoria che le è estranea, non potendosi al riguardo convenire con quanto invece esposto da Cass. sez. 5, 31 maggio 2016, n. 11307 (non massimata)”.
Errando, quindi, il Primo Giudice ha ritenuto che “Chiariti i termini fattuali della contestazione, va precisato che la caparra penitenziale, convenuta con il preliminare di compravendita, trattenuta dal contribuente a seguito dell'inadempimento del promissario acquirente, è assoggettabile ad imposizione diretta”, perché in base alla pronuncia del 2019 “esiste una differenza tra la caparra penitenziale, prevista e disciplinata dall'art. 1386 c.c. e la clausola penale, anche in relazione alla caparra confirmatoria di cui all'art 1385 c.c.” e che “la caparra penitenziale NON è qualificabile come risarcimento della perdita dei proventi che, per loro natura, avrebbero generato redditi tassabili in ragione del conseguimento di una plusvalenza".
2.Tale assunto è infondato, al di là delle confusioni in cui è incorso il Primo Giudice col disquisire di caparra penitenziale e confirmatoria.
Ed invero, la gravata sentenza esordisce col premettere (il che non è contestato), che “Dall'esame della documentazione prodotta in atti risulta che, in data 26.6.2010, era stato sottoscritto da , Persona_1 quale promissario acquirente e dalla sig.ra e da altri promittenti venditori, un preliminare Parte_1 di compravendita, avente ad oggetto un terreno edificatorio sito nel Comune di San Salvo (cfr doc. 4 atto di citazione).
L'atto non era stato registrato ed i promittenti venditori, alla stipula del preliminare, avevano ricevevano un acconto pari, per la sig.ra , ad € 50.000,00. Parte_1
In relazione alla somma sopra indicata, l'Agenzia delle Entrate di Campobasso aveva notificato all'attrice avviso di accertamento in relazione all'anno d'imposta 2010, chiedendo il pagamento dell'importo di €
22.243,00 oltre sanzioni ed interessi (cfr ricorso sub doc. 5).
Su mandato della sig.ra l'atto era stato impugnato dal convenuto, sul presupposto che il corrispettivo Pt_1 ricevuto non rientrasse tra le entrate soggette a tassazione ex art. 67 del TUIR, trattandosi di reddito diverso, trattenuto a titolo di penale, considerato che, alla scadenza pattuita, il promittente acquirente non aveva ottemperato al pagamento della residua somma dovuta, promuovendo nei confronti dei promissari venditori un giudizio civile, nel quale aveva chiesto la restituzione dell'importo versato.
Con sentenza n. 2/2019 depositata il 02/01/2019 la Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, aveva rigettato il ricorso, ritenendo che la ripresa fiscale dell'Ente impositore fosse stata correttamente operata, ex art. 67 TUIR, nei confronti di persona fisica residente nel territorio dello Stato.
Aveva inoltre evidenziato che il giudizio civile, pendente per la restituzione della caparra, rileva come fatto successivo alla stipula del contratto preliminare, nel corso del quale era stata versata alla sig.ra la CP_8 somma soggetta a tassazione. “ Prosegue il Tribunale con l'evidenziare ( il che risulta già dal ricorso alla Commissione Provinciale Tributaria di Campobasso, non solo da quello successivamente proposto alla ) che “ Controparte_3 la parte opponente aveva dedotto che l'importo di € 50.000,00, incassato a titolo di acconto sul prezzo pattuito per la vendita, era stato trattenuto dalla sig.ra a titolo di penale, così come previsto dall'art. Pt_3
10 del preliminare sottoscritto dalle parti, considerato che, alla scadenza, il promissario acquirente non aveva attemperato agli obblighi su di lui gravanti e non si era addivenuti alla redazione del rogito notarile.”
3.Questo Collegio, quindi, non può che rilevare come il avesse basato l'impugnazione dell'avviso di CP_1 accertamento sostenendo che la somma trattenuta dalla cliente fosse una penale, ossia una forma di risarcimento del danno calcolato anticipatamente, sicchè era assoggettabile ad imposizione diretta anche in base alla citata pronuncia del 2019, stante il principio per cui “esiste una differenza tra la caparra penitenziale, prevista e disciplinata dall'art. 1386 c.c. e la clausola penale, anche in relazione alla caparra confirmatoria di cui all'art 1385 c.c.” e per cui “la caparra penitenziale NON è qualificabile come risarcimento della perdita dei proventi che, per loro natura, avrebbero generato redditi tassabili in ragione del conseguimento di una plusvalenza".
Mai, infatti, il ha eccepito davanti alla Commissione Provinciale la natura di caparra penitenziale, né CP_1 avrebbe potuto, stante il chiaro tenore letterale del contratto preliminare, che prevedeva all'art 10 che la parte non inadempiente potesse, testualmente, pretendere dall'altra “il pagamento a titolo di penale della somma di euro 50.000,00”.
Se, quindi, il professionista avesse errato, ma ciò non avvenne, la sua responsabilità professionale avrebbe comunque riguardato già il contenuto del ricorso alla Commissione Provinciale, non quello del ricorso alla
(unico per cui è causa): aver proposto un ricorso dichiarato inammissibile in secondo Controparte_3 grado, infatti, non toglie che, se anche esso fosse stato esaminato nel merito, l'esito più probabile sarebbe stato il rigetto alla luce del fatto che, in ogni caso, incamerare un penale aveva ad oggetto somma tassabile, né in secondo grado si poteva basare il ricorso vagheggiando una diversa causa petendi, quale l'inesistente caparra penitenziale.
Ed invero, la responsabilità del professionista non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (Cass. civ., n. 33442/2022).
Nella fattispecie in esame, pertanto, era onere dell'appellante dimostrare che l'appello, qualora proposto correttamente innanzi alla , avrebbe avuto con ragionevole probabilità Controparte_3 esito positivo: ciò non è dato rilevare, in quanto, anche in base alla richiamata pronuncia n. 27129 del
23.10.2019 secondo la quale, in ogni caso, la soggezione a tassazione dell'importo incassato dal promittente venditore non poteva essere affermata non potendosi attribuire alla caparra penitenziale natura risarcitoria, in concreto si ha che l'importo fu certamente trattenuto a titolo di clausola penale, non di caparra penitenziale, clausola penale che, ai sensi dell'art. 1382 cc, ha natura risarcitoria, sicchè rientrava nell'ambito di applicazione del comma 2 dell'art 67del TUIR.
L'importo di € 50.000,00 versato quale acconto sulla maggior somma pattuita e trattenuto come penale in base ad espressa previsione contrattuale, quindi, è stato oggetto di accertamento tributario in quanto doveva essere soggetto a tassazione, in quanto costituente una plusvalenza ai sensi dell'art 67 del TUIR.
Il riferimento alla caparra penitenziale, sul quale l'appellante basa il motivo d'appello, è frutto, quindi, di un mero errore da parte del primo giudice. Questi, infatti, senza nemmeno aver rilevato la presenza di una clausola penale, ha dapprima, errando,
“precisato che la caparra penitenziale, convenuta con il preliminare di compravendita, trattenuta dal contribuente a seguito dell'inadempimento del promissario acquirente, è assoggettabile ad imposizione diretta” , salvo poi, più correttamente, ritenere che “la caparra confirmatoria (ma ancor più, evidentemente, la clausola penale) ha infatti natura risarcitoria, in quanto diretta a ristorare il contribuente per l'inadempimento dell'altro contraente, per cui le somme versate a titolo di caparra confirmatoria e trattenute a seguito di inadempimento, sono assoggettate a tassazione ai sensi dell'art. 6, comma 2, TUIR, secondo cui i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti (cfr Cassazione civile sez. trib.,
31/05/2016, n.11307).
Alla luce delle suesposte considerazioni, non si ravvisano, pertanto, profili di responsabilità in capo all'appellato , non essendo emersi elementi probatori atti a giustificare una valutazione CP_1 prognostica positiva circa il probabile esito favorevole in appello tributario dell'attività del predetto commercialista qualora fosse stata ammissibilmente intrapresa, dovendosi anzi escludere l'accoglimento da parte della del ricorso in appello , per non parlare di un possibile e CP_3 Controparte_3 successivo ricorso in Cassazione.
SECONDO MOTIVO
1. Con il motivo in esame l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure afferma
: “Sulle conseguenze dell'applicazione dei menzionati principi giuridici al caso di specie”, che “Considerato che nessuna specifica contestazione è stata formulata dall'attrice con riferimento all'attività professionale svolta dal convenuto in relazione al ricorso da questi proposto alla Commissione Tributaria Provinciale di
Campobasso, il negligente comportamento professionale del convenuto, accertato in relazione all'attività da lui successivamente svolta al momento della redazione dell'impugnazione depositata presso la
[...]
di Campobasso, giustifica la domanda di rimborso formulata dall'attrice, solo con Controparte_3 riferimento alla somma di € 1.620,00, di cui € 1500,00 versata dall'attrice a titolo di compenso per l'impugnazione della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso ed € 120,00 per contributo unificato, depositato al momento dell'iscrizione della causa al ruolo” e che “Considerato che l'assicurazione non copre i compensi percepiti dall'assicurato a titolo di corrispettivo delle prestazioni professionali, il convenuto va condannato a rifondere all'attrice la somma di € 1.620,00, oltre interessi compensativi dovuti nella misura legale, con decorrenza dal 12.10.2016 (data di sottoscrizione della procura apposta a margine del ricorso alla di Campobasso) al saldo.” Controparte_3
L'impugnante lamenta che il Tribunale ha riconosciuto solo la restituzione del compenso versato dall'appellante relativamente al giudizio di appello innanzi la e non anche Controparte_3 quello del giudizio in primo grado innanzi la Commissione Provinciale, ciò sul presupposto dell'assenza di contestazioni all'attività professionale svolta da in relazione a questo grado di giudizio laddove, CP_1 invece, a parere dell'impugnante, non solo aveva assunto consapevolmente l'incarico di seguire entrambi i gradi di giudizio senza mai dissuaderla ad evitare il giudizio tributario, ma aveva omesso di informare la propria assistita dell'esito nefasto della fase di appello.
Pertanto, secondo l'appellante, “non risultando alcuna dissuasione del professionista appellato al giudizio ed alcuna informativa resa su possibili e prevedibili esiti sfavorevoli, non è possibile distinguere il proprio operato tra il primo e il secondo grado”.
La doglianza è del tutto infondata.
Appare di lampante evidenza che l'azione di responsabilità avanzata da è stata Parte_1 promossa a seguito della dichiarazione di inammissibilità resa dalla Commissione Regionale Tributaria di
Campobasso, a seguito della proposizione dell'atto d'appello rivelatosi, poi, una mera riproposizione del ricorso in primo grado, privo sia dei requisiti essenziali di cui all'art 342 cpc che delle relative conclusioni specifiche da proporsi in sede di giudizio di secondo grado.
La contestazione dell'odierna impugnante aveva anche ad oggetto la mancata informazione ricevuta da parte del professionista circa la pronuncia d'appello, facendo così decorrere i termini per la proposizione del ricorso per Cassazione.
Nessuna censura è stata effettivamente mossa in ordine all'operato in primo grado del commercialista, per cui la Corte conviene con il giudice di prime cure in ordine alla correttezza della decisione presa dallo stesso di disporre la restituzione del compenso versato al professionista solo relativamente al giudizio d'appello.
TERZO MOTIVO
1. Con il terzo motivo, infine, l'impugnante contesta la parte relativa alle spese, in cui il Giudice di primo grado afferma “Considerata la negligente condotta professionale del convenuto e la parziale fondatezza della domanda formulata da parte attrice, le spese di lite tra l'attrice ed il convenuto, liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore della causa come accertato all'esito del giudizio (€ 1.620,00), vanno parzialmente compensate e poste a carico del convenuto nella misura del 50%” e nella parte in cui afferma “Le spese processuali sostenute dalla terza chiamata in garanzia dal convenuto, vanno poste a carico dell'attrice, considerato che la chiamata in causa si è resa necessaria in relazione alla domanda dalla medesima formulata e risultata infondata, a nulla rilevando che l'attrice non abbia proposto nei confronti del terzo chiamato alcuna domanda (cfr Cassazione civile sez. III, 24/11/2023 n.32751)”.
In ordine alla statuizione sulle spese in primo grado l'appellante ne chiede la modifica, con la richiesta di piena soccombenza dell'appellato, in conseguenza dell'adeguamento al nuovo impianto motivazionale invocato con l'impugnativa, anche in relazione alla condanna nei propri confronti alla rifusione delle spese sostenute dalla Compagnia di Assicurazioni, senza operare la riduzione del 50% in ragione della riconosciuta responsabilità del dott. a carico del quale doveva essere posto il rimborso di tali spese in quanto CP_1 aveva chiamato in causa il terzo autonomamente ed anche in maniera del tutto inutile “ in relazione alle tesi sostenute dalla stessa . Pt_1
2.La doglianza relativa alla condanna in favore dell'attrice alle spese previa compensazione nella misura del
50% è inammissibile in quanto l'appellato si limita a chiederne la modifica sulla semplice prospettiva dell'accoglimento dell'appello, senza, in realtà, specificare alcun argomento di censura in ordine al predetto capo impugnato della sentenza.
Infondata è anche la censura relativa alla condanna della lla rifusione delle spese sostenute dalla terza Pt_1 chiamata HDI, in quanto “ in forza, del principio di causazione, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.” (Cassazione civile, Sez. VI – 3, Ordinanza del 27-09-2021, n. 26082).
La Corte, infatti, osserva che la chiamata in causa della Compagnia Assicurativa, garante per la responsabilità professionale del non poteva certamente ritenersi palesemente arbitraria, in quanto non priva di Per_2 nesso di pertinenza col giudizio, proprio di responsabilità professionale, promosso da con Parte_1 conseguente correttezza della relativa statuizione sulle spese da parte del Tribunale di Pescara.
L'appello, quindi, va rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo alla stregua dei compensi di cui al d.m. 55/2014 aggiornati con d.m. 147/2022, applicando allo scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 i valori minimi per tutte le fasi alla luce della ridotta attività spiegata dalle parti appellate.
Sussistono, infine, i presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
rigetta l'appello e conferma la gravata sentenza;
condanna l'appellante alla refusa delle spese del grado in favore di entrambe le parti appellate, liquidandole in euro 7160,00, oltre accessori di legge dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in camera di consiglio il 19.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
BE HI RI RA SA CA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
RA SA CA Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
BE HI RI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 1083/2024 RG e vertente tra
, assistita e difesa dall'Avv. Massimo Di Rocco giusta procura allegata all'atto di Parte_1 citazione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Chieti, Corso Marrucino n.138;
appellante e
, assistito e difeso dall' Avv. Paolo Cardone giusta procura in calce alla comparsa di CP_1 costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pescara, Via Fiume n.15;
appellato
HDI Assicurazioni Spa, in persona del Dott. procuratore speciale e legale rappresentante per CP_2 allegata delibera CdA del 15 novembre 2018, assistita e difesa dall'Avv. Corrado Del Peschio Liberatore giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Pescara, Via Tirino n.134/6;
appellata avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 724/2024 pubblicata il 22.05.2025 relativa al procedimento civile iscritto al n°1738/2021 avente ad oggetto responsabilità professionale.
CONCLUSIONI:
per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Civile di L'Aquila, contrariis reiectis, nel merito - accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza
n. 724/2024, emessa dal Tribunale Ordinario di Pescara, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica –
R.G. 1738/2021 – pubblicata il 22.05.2024 ed in pari data comunicata a mezzo pec dalla cancelleria del
Tribunale di Pescara: in via principale, - accertare e dichiarare che il Dott. , sia responsabile di colpa professionale CP_1 nella forma della negligenza ed imperizia nelle fasi di studio, redazione, compilazione e deposito del “ricorso in appello” presso la di Campobasso per l'impugnativa della Sentenza Controparte_3
Tributaria nr. 472/2016 – Sez.1 – depositata in data 18.07.2016 e notificata in data 19.07.2016 emessa dalla
Commissione Provinciale Tributaria di Campobasso che convalidava l'avviso di accertamento nr.
TR6010200957 relativo al contratto preliminare di compravendita stipulato in data 26.06.2010 per l'importo di € 100.000,00 nel quale erano intervenuti – in quota paritaria – i coniugi / ; CP_4 Parte_1
- accertare e dichiarare inoltre che il Dott. sia responsabile di colpa professionale da CP_1 negligenza per aver omesso di notiziare la Sig.ra del deposito della Sentenza nr. 2/2019, Parte_1 depositata il 02.01.2019 e notificata in pari data al Professionista a mezzo pec, così come degli esiti della sentenza e delle dovute informative, facendo colpevolmente altresì decorrere i termini per l'impugnazione dinanzi alla Suprema Corte di cassazione;
- accertare e dichiarare che, in conseguenza della colpa professionale ed in violazione della prescritta diligenza qualificata, il Dott. sia tenuto al risarcimento e ristoro in favore della CP_1 [...]
di tutti i danni patiti e patiendi, quantificati nella somma di € 53.868,83, maggiorati dei danni non Parte_1 patrimoniali determinati in via equitativa, salve le precisazioni consentite ai sensi dell'art. 183 c.p.c., VI° c. nr.
1.;
- accertare e dichiarare che il Dott. sia tenuto al versamento delle spese processuali già versate dalla CP_1
odierna appellante in favore della terza chiamata HDI Assicurazioni S.p.A. con diritto di quest'ultima a Pt_1 ripetere il relativo importo statuito con la sentenza di primo grado;
-con condanna - al pagamento dei compensi e delle spese del presente giudizio, oltre C.p.a. e iva, rimborso forfettario del 15% in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario per tutte le parti in causa”.
per parte appellata : conclusioni non precisate. CP_1
per parte appellata : “- respingere l'appello siccome inammissibile improponibile improcedibile CP_5 ed infondato, con integrale conferma della sentenza gravata;
- in subordine ed in via condizionata all'accoglimento (anche solo parziale) del gravame, previo riesame di tutte le difese eccezioni e conclusioni che in questa sede vengono espressamente riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c., liquidare la domanda di garanzia nei soli limiti e condizioni contrattuali di cui alla polizza r.c.
821574277 (ex 801563411), fermi esclusioni franchigie e scoperti a carico del convenuto. Con in ogni caso rivalsa di spese e compensi del doppio grado”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pescara ebbe così a decidere:
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1738/2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in parziale accoglimento della domanda formulata da parte attrice,
DA il convenuto a restituire all'attrice le somme percepite a titolo di compenso, in relazione all'attività professionale svolta dopo il deposito della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Campobasso, pari all'importo di € 1.620,00 oltre interessi da 12.10.2016 al saldo.
RIGETTA
nel resto la domanda formulata dall'attrice perché infondata.
DA
il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite che, previa compensazione nella misura del 50% liquida nel residuo in € 1.276,00 per compensi ed € 393,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e
CAP come per legge.
DA
HDI ASSICURAZIONI S.P.A a rifondere al convenuto le spese di lite, quantificate in € 2.552,00 oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e CAP come per legge.
DA
l'attrice alla rifusione delle spese sostenute dalla terza chiamata HDI Assicurazioni S.p.A. che liquida in €
2.552,00 oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e CAP come per legge.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come esposti dal Tribunale.
1.Con atto di citazione depositato il 23.4.2021 e ritualmente notificato ha Parte_1 convenuto in giudizio il dott. , Commercialista e revisore contabile, chiedendo al Tribunale CP_1 di accertare la responsabilità professionale del convenuto, da lei incaricato di impugnare la Sentenza
Tributaria nr. 472/2016 emessa dalla Commissione Provinciale Tributaria di Campobasso, che aveva rigettato il ricorso proposto dall'attrice avverso l'avviso di accertamento nr. TR6010200957 del 2010, avente ad oggetto la somma di € 50.000,00, ricevuta dall'attrice a seguito della stipula di un preliminare di vendita immobiliare, in relazione al quale non era stato redatto l'atto notarile di compravendita, bensì introdotta, dal promissario acquirente, una controversia civile.
A sostegno della domanda formulata ha dedotto che, nell'atto di impugnazione depositato presso la di Campobasso, il dott. , richiamate le argomentazioni Controparte_3 CP_1 formulate nel ricorso originario, disattese dal giudice di primo grado, aveva omesso di indicare le censure proposte nei confronti del provvedimento impugnato e, nelle conclusioni, invece di chiedere la riforma della sentenza impugnata, aveva chiesto la sospensione dell'esecuzione dell'avviso di accertamento e, in via principale, l'annullamento dell'avviso di accertamento.
All'esito del deposito della sentenza emessa dalla che, in data 2.1.2019 Controparte_3 aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello, il convenuto aveva omesso di avvertire l'attrice, con conseguente decorso dei termini per la proposizione del ricorso per Cassazione.
Concludeva chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento dei danni da lei subiti, quantificati nell'importo di € 53.868,83 maggiorato dei danni non patrimoniali da determinarsi in via equitativa, evidenziando che, a seguito dell'accertata inammissibilità dell'impugnazione, aveva dovuto versare ad CP_6
l'importo totale di € 51.294,24 (€ 21.143,00 a titolo di IRPEF accertata per l'annualità 2010, oltre maggiorazioni, interessi e spese).
Chiedeva inoltre la restituzione degli importi versati al convenuto a titolo di compenso: € 1500,00 per il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso ed € 1500,00 per il ricorso alla Commissione
Regionale per il Molise, oltre spese per l'iscrizione delle cause al ruolo.
2.Con comparsa depositata il 6.7.2021 si è costituito che, senza contestare il fatto dedotto CP_1 da parte attrice, aveva evidenziato che il risarcimento richiesto è condizionato dalla concreta possibilità di ottenere un esito favorevole, a seguito dell'impugnazione dichiarata inammissibile.
Ha inoltre chiesto di essere manlevato dalla compagnia assicurativa , con la quale aveva Pt_2 sottoscritto polizza per la responsabilità professionale.
La terza chiamata si è costituita in data 27.9.2021 chiedendo il rigetto della domanda formulata da parte attrice.
In subordine, in caso di accoglimento, ha chiesto che la domanda di garanzia venga accolta nei limiti del massimale, con franchigie, esclusioni e scoperti di polizza contrattualmente previsti.
Dopo le fasi di trattazione ed istruttoria, accertata la natura documentale della controversia, sono state rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti.
Acquista la documentazione richiesta alle parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.2.2024, all'esito della quale, decorsi i termini assegnati alle parti per il deposito di memorie e repliche, è stata incamerata per la decisione.”
La causa veniva, quindi, istruita documentalmente ed all'esito veniva decisa come sopra.
3. Ha proposto appello, sulla base di tre motivi, concludendo per la riforma della Parte_1 pronuncia impugnata.
4. Si è costituito in giudizio insistendo per il rigetto dell'appello e, in subordine, chiedendo in CP_1 caso di soccombenza, di essere manlevato dalla propria compagnia assicurativa (nelle more Controparte_7 fusa per incorporazione in HDI Ass.ni), la quale si è costituita anch'essa concludendo, a sua volta, per il rigetto dell'impugnativa ed in subordine, in caso di accoglimento, per la liquidazione della domanda di garanzia nei limiti e condizioni della polizza.
5. Con ordinanza del 12 novembre 2025 la causa è stata rimessa in decisione.
6. Vengono ora delibati i tre motivi d'appello.
PRIMO MOTIVO
1. Con il primo motivo l'appellante impugna la pronuncia gravata nella parte in cui il Giudice di prime cure afferma che “L'accertamento della responsabilità del prestatore di opera intellettuale, al quale si contesti il negligente svolgimento dell'attività svolta nei confronti del committente, richiede oltre alla prova del danno,
l'accertamento del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio subito dal cliente” e laddove sostiene che “Accertata la violazione, da parte del convenuto, degli oneri di diligenza e perizia si deve ora accertare se, senza l'errore del convenuto, che aveva impedito alla di Controparte_3 esaminare l'impugnazione nel merito, la decisione del giudice del gravame avrebbe potuto avere un epilogo diverso” e che “l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso alla commissione tributaria, che avrebbe dovuto essere proposto e diligentemente seguito (cfr. Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 13873 del 06/07/2020)”, oltre che nella parte in cui è scritto “va precisato che la caparra penitenziale, convenuta con il preliminare di compravendita, trattenuta dal contribuente a seguito dell'inadempimento del promissario acquirente, è assoggettabile ad imposizione diretta” e che “accertato che, in applicazione dei principi sopra richiamati, condivisi dalla giurisprudenza prevalente, la domanda formulata dalla ricorrente non poteva essere accolta, va conseguentemente rigettata la domanda di risarcimento del danno per responsabilità professionale, proposta dall'attrice nel presente giudizio in quanto, anche laddove l'impugnazione fosse stata formulata dal convenuto nel rispetto dei canoni previsti, la domanda sarebbe stata molto verosimilmente rigettata nel merito”. A parere dell'appellante, ai fini della configurabilità della responsabilità professionale, nella valutazione prognostica circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita, non è necessaria la certezza del già menzionato esito, ma solo la possibilità di conseguire il riconoscimento delle proprie ragioni anche in via potenziale.
In concreto, si assume come erronea la conclusione a cui è giunto il Tribunale nell'aver aver ritenuto che la
“caparra confirmatoria”, avendo “natura risarcitoria”, fosse “assoggettata a tassazione ai sensi dell'art. 6, comma 2, TUIR, secondo cui i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti, tanto col richiamarsi a Cassazione civile sez. trib., 31/05/2016, n.11307”.
Ciò perché la richiamata pronuncia di legittimità risulta superata dalla Ordinanza n. 27129 del 23.10.2019 della Cassazione Civile, Sezione Tributaria, in base alla quale “Va in ogni caso chiarito che la soggezione a tassazione dell'importo comunque incassato dal promittente venditore non può essere affermata attribuendo alla caparra penitenziale una funzione risarcitoria che le è estranea, non potendosi al riguardo convenire con quanto invece esposto da Cass. sez. 5, 31 maggio 2016, n. 11307 (non massimata)”.
Errando, quindi, il Primo Giudice ha ritenuto che “Chiariti i termini fattuali della contestazione, va precisato che la caparra penitenziale, convenuta con il preliminare di compravendita, trattenuta dal contribuente a seguito dell'inadempimento del promissario acquirente, è assoggettabile ad imposizione diretta”, perché in base alla pronuncia del 2019 “esiste una differenza tra la caparra penitenziale, prevista e disciplinata dall'art. 1386 c.c. e la clausola penale, anche in relazione alla caparra confirmatoria di cui all'art 1385 c.c.” e che “la caparra penitenziale NON è qualificabile come risarcimento della perdita dei proventi che, per loro natura, avrebbero generato redditi tassabili in ragione del conseguimento di una plusvalenza".
2.Tale assunto è infondato, al di là delle confusioni in cui è incorso il Primo Giudice col disquisire di caparra penitenziale e confirmatoria.
Ed invero, la gravata sentenza esordisce col premettere (il che non è contestato), che “Dall'esame della documentazione prodotta in atti risulta che, in data 26.6.2010, era stato sottoscritto da , Persona_1 quale promissario acquirente e dalla sig.ra e da altri promittenti venditori, un preliminare Parte_1 di compravendita, avente ad oggetto un terreno edificatorio sito nel Comune di San Salvo (cfr doc. 4 atto di citazione).
L'atto non era stato registrato ed i promittenti venditori, alla stipula del preliminare, avevano ricevevano un acconto pari, per la sig.ra , ad € 50.000,00. Parte_1
In relazione alla somma sopra indicata, l'Agenzia delle Entrate di Campobasso aveva notificato all'attrice avviso di accertamento in relazione all'anno d'imposta 2010, chiedendo il pagamento dell'importo di €
22.243,00 oltre sanzioni ed interessi (cfr ricorso sub doc. 5).
Su mandato della sig.ra l'atto era stato impugnato dal convenuto, sul presupposto che il corrispettivo Pt_1 ricevuto non rientrasse tra le entrate soggette a tassazione ex art. 67 del TUIR, trattandosi di reddito diverso, trattenuto a titolo di penale, considerato che, alla scadenza pattuita, il promittente acquirente non aveva ottemperato al pagamento della residua somma dovuta, promuovendo nei confronti dei promissari venditori un giudizio civile, nel quale aveva chiesto la restituzione dell'importo versato.
Con sentenza n. 2/2019 depositata il 02/01/2019 la Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, aveva rigettato il ricorso, ritenendo che la ripresa fiscale dell'Ente impositore fosse stata correttamente operata, ex art. 67 TUIR, nei confronti di persona fisica residente nel territorio dello Stato.
Aveva inoltre evidenziato che il giudizio civile, pendente per la restituzione della caparra, rileva come fatto successivo alla stipula del contratto preliminare, nel corso del quale era stata versata alla sig.ra la CP_8 somma soggetta a tassazione. “ Prosegue il Tribunale con l'evidenziare ( il che risulta già dal ricorso alla Commissione Provinciale Tributaria di Campobasso, non solo da quello successivamente proposto alla ) che “ Controparte_3 la parte opponente aveva dedotto che l'importo di € 50.000,00, incassato a titolo di acconto sul prezzo pattuito per la vendita, era stato trattenuto dalla sig.ra a titolo di penale, così come previsto dall'art. Pt_3
10 del preliminare sottoscritto dalle parti, considerato che, alla scadenza, il promissario acquirente non aveva attemperato agli obblighi su di lui gravanti e non si era addivenuti alla redazione del rogito notarile.”
3.Questo Collegio, quindi, non può che rilevare come il avesse basato l'impugnazione dell'avviso di CP_1 accertamento sostenendo che la somma trattenuta dalla cliente fosse una penale, ossia una forma di risarcimento del danno calcolato anticipatamente, sicchè era assoggettabile ad imposizione diretta anche in base alla citata pronuncia del 2019, stante il principio per cui “esiste una differenza tra la caparra penitenziale, prevista e disciplinata dall'art. 1386 c.c. e la clausola penale, anche in relazione alla caparra confirmatoria di cui all'art 1385 c.c.” e per cui “la caparra penitenziale NON è qualificabile come risarcimento della perdita dei proventi che, per loro natura, avrebbero generato redditi tassabili in ragione del conseguimento di una plusvalenza".
Mai, infatti, il ha eccepito davanti alla Commissione Provinciale la natura di caparra penitenziale, né CP_1 avrebbe potuto, stante il chiaro tenore letterale del contratto preliminare, che prevedeva all'art 10 che la parte non inadempiente potesse, testualmente, pretendere dall'altra “il pagamento a titolo di penale della somma di euro 50.000,00”.
Se, quindi, il professionista avesse errato, ma ciò non avvenne, la sua responsabilità professionale avrebbe comunque riguardato già il contenuto del ricorso alla Commissione Provinciale, non quello del ricorso alla
(unico per cui è causa): aver proposto un ricorso dichiarato inammissibile in secondo Controparte_3 grado, infatti, non toglie che, se anche esso fosse stato esaminato nel merito, l'esito più probabile sarebbe stato il rigetto alla luce del fatto che, in ogni caso, incamerare un penale aveva ad oggetto somma tassabile, né in secondo grado si poteva basare il ricorso vagheggiando una diversa causa petendi, quale l'inesistente caparra penitenziale.
Ed invero, la responsabilità del professionista non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (Cass. civ., n. 33442/2022).
Nella fattispecie in esame, pertanto, era onere dell'appellante dimostrare che l'appello, qualora proposto correttamente innanzi alla , avrebbe avuto con ragionevole probabilità Controparte_3 esito positivo: ciò non è dato rilevare, in quanto, anche in base alla richiamata pronuncia n. 27129 del
23.10.2019 secondo la quale, in ogni caso, la soggezione a tassazione dell'importo incassato dal promittente venditore non poteva essere affermata non potendosi attribuire alla caparra penitenziale natura risarcitoria, in concreto si ha che l'importo fu certamente trattenuto a titolo di clausola penale, non di caparra penitenziale, clausola penale che, ai sensi dell'art. 1382 cc, ha natura risarcitoria, sicchè rientrava nell'ambito di applicazione del comma 2 dell'art 67del TUIR.
L'importo di € 50.000,00 versato quale acconto sulla maggior somma pattuita e trattenuto come penale in base ad espressa previsione contrattuale, quindi, è stato oggetto di accertamento tributario in quanto doveva essere soggetto a tassazione, in quanto costituente una plusvalenza ai sensi dell'art 67 del TUIR.
Il riferimento alla caparra penitenziale, sul quale l'appellante basa il motivo d'appello, è frutto, quindi, di un mero errore da parte del primo giudice. Questi, infatti, senza nemmeno aver rilevato la presenza di una clausola penale, ha dapprima, errando,
“precisato che la caparra penitenziale, convenuta con il preliminare di compravendita, trattenuta dal contribuente a seguito dell'inadempimento del promissario acquirente, è assoggettabile ad imposizione diretta” , salvo poi, più correttamente, ritenere che “la caparra confirmatoria (ma ancor più, evidentemente, la clausola penale) ha infatti natura risarcitoria, in quanto diretta a ristorare il contribuente per l'inadempimento dell'altro contraente, per cui le somme versate a titolo di caparra confirmatoria e trattenute a seguito di inadempimento, sono assoggettate a tassazione ai sensi dell'art. 6, comma 2, TUIR, secondo cui i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti (cfr Cassazione civile sez. trib.,
31/05/2016, n.11307).
Alla luce delle suesposte considerazioni, non si ravvisano, pertanto, profili di responsabilità in capo all'appellato , non essendo emersi elementi probatori atti a giustificare una valutazione CP_1 prognostica positiva circa il probabile esito favorevole in appello tributario dell'attività del predetto commercialista qualora fosse stata ammissibilmente intrapresa, dovendosi anzi escludere l'accoglimento da parte della del ricorso in appello , per non parlare di un possibile e CP_3 Controparte_3 successivo ricorso in Cassazione.
SECONDO MOTIVO
1. Con il motivo in esame l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure afferma
: “Sulle conseguenze dell'applicazione dei menzionati principi giuridici al caso di specie”, che “Considerato che nessuna specifica contestazione è stata formulata dall'attrice con riferimento all'attività professionale svolta dal convenuto in relazione al ricorso da questi proposto alla Commissione Tributaria Provinciale di
Campobasso, il negligente comportamento professionale del convenuto, accertato in relazione all'attività da lui successivamente svolta al momento della redazione dell'impugnazione depositata presso la
[...]
di Campobasso, giustifica la domanda di rimborso formulata dall'attrice, solo con Controparte_3 riferimento alla somma di € 1.620,00, di cui € 1500,00 versata dall'attrice a titolo di compenso per l'impugnazione della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso ed € 120,00 per contributo unificato, depositato al momento dell'iscrizione della causa al ruolo” e che “Considerato che l'assicurazione non copre i compensi percepiti dall'assicurato a titolo di corrispettivo delle prestazioni professionali, il convenuto va condannato a rifondere all'attrice la somma di € 1.620,00, oltre interessi compensativi dovuti nella misura legale, con decorrenza dal 12.10.2016 (data di sottoscrizione della procura apposta a margine del ricorso alla di Campobasso) al saldo.” Controparte_3
L'impugnante lamenta che il Tribunale ha riconosciuto solo la restituzione del compenso versato dall'appellante relativamente al giudizio di appello innanzi la e non anche Controparte_3 quello del giudizio in primo grado innanzi la Commissione Provinciale, ciò sul presupposto dell'assenza di contestazioni all'attività professionale svolta da in relazione a questo grado di giudizio laddove, CP_1 invece, a parere dell'impugnante, non solo aveva assunto consapevolmente l'incarico di seguire entrambi i gradi di giudizio senza mai dissuaderla ad evitare il giudizio tributario, ma aveva omesso di informare la propria assistita dell'esito nefasto della fase di appello.
Pertanto, secondo l'appellante, “non risultando alcuna dissuasione del professionista appellato al giudizio ed alcuna informativa resa su possibili e prevedibili esiti sfavorevoli, non è possibile distinguere il proprio operato tra il primo e il secondo grado”.
La doglianza è del tutto infondata.
Appare di lampante evidenza che l'azione di responsabilità avanzata da è stata Parte_1 promossa a seguito della dichiarazione di inammissibilità resa dalla Commissione Regionale Tributaria di
Campobasso, a seguito della proposizione dell'atto d'appello rivelatosi, poi, una mera riproposizione del ricorso in primo grado, privo sia dei requisiti essenziali di cui all'art 342 cpc che delle relative conclusioni specifiche da proporsi in sede di giudizio di secondo grado.
La contestazione dell'odierna impugnante aveva anche ad oggetto la mancata informazione ricevuta da parte del professionista circa la pronuncia d'appello, facendo così decorrere i termini per la proposizione del ricorso per Cassazione.
Nessuna censura è stata effettivamente mossa in ordine all'operato in primo grado del commercialista, per cui la Corte conviene con il giudice di prime cure in ordine alla correttezza della decisione presa dallo stesso di disporre la restituzione del compenso versato al professionista solo relativamente al giudizio d'appello.
TERZO MOTIVO
1. Con il terzo motivo, infine, l'impugnante contesta la parte relativa alle spese, in cui il Giudice di primo grado afferma “Considerata la negligente condotta professionale del convenuto e la parziale fondatezza della domanda formulata da parte attrice, le spese di lite tra l'attrice ed il convenuto, liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore della causa come accertato all'esito del giudizio (€ 1.620,00), vanno parzialmente compensate e poste a carico del convenuto nella misura del 50%” e nella parte in cui afferma “Le spese processuali sostenute dalla terza chiamata in garanzia dal convenuto, vanno poste a carico dell'attrice, considerato che la chiamata in causa si è resa necessaria in relazione alla domanda dalla medesima formulata e risultata infondata, a nulla rilevando che l'attrice non abbia proposto nei confronti del terzo chiamato alcuna domanda (cfr Cassazione civile sez. III, 24/11/2023 n.32751)”.
In ordine alla statuizione sulle spese in primo grado l'appellante ne chiede la modifica, con la richiesta di piena soccombenza dell'appellato, in conseguenza dell'adeguamento al nuovo impianto motivazionale invocato con l'impugnativa, anche in relazione alla condanna nei propri confronti alla rifusione delle spese sostenute dalla Compagnia di Assicurazioni, senza operare la riduzione del 50% in ragione della riconosciuta responsabilità del dott. a carico del quale doveva essere posto il rimborso di tali spese in quanto CP_1 aveva chiamato in causa il terzo autonomamente ed anche in maniera del tutto inutile “ in relazione alle tesi sostenute dalla stessa . Pt_1
2.La doglianza relativa alla condanna in favore dell'attrice alle spese previa compensazione nella misura del
50% è inammissibile in quanto l'appellato si limita a chiederne la modifica sulla semplice prospettiva dell'accoglimento dell'appello, senza, in realtà, specificare alcun argomento di censura in ordine al predetto capo impugnato della sentenza.
Infondata è anche la censura relativa alla condanna della lla rifusione delle spese sostenute dalla terza Pt_1 chiamata HDI, in quanto “ in forza, del principio di causazione, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.” (Cassazione civile, Sez. VI – 3, Ordinanza del 27-09-2021, n. 26082).
La Corte, infatti, osserva che la chiamata in causa della Compagnia Assicurativa, garante per la responsabilità professionale del non poteva certamente ritenersi palesemente arbitraria, in quanto non priva di Per_2 nesso di pertinenza col giudizio, proprio di responsabilità professionale, promosso da con Parte_1 conseguente correttezza della relativa statuizione sulle spese da parte del Tribunale di Pescara.
L'appello, quindi, va rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo alla stregua dei compensi di cui al d.m. 55/2014 aggiornati con d.m. 147/2022, applicando allo scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 i valori minimi per tutte le fasi alla luce della ridotta attività spiegata dalle parti appellate.
Sussistono, infine, i presupposti processuali per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
rigetta l'appello e conferma la gravata sentenza;
condanna l'appellante alla refusa delle spese del grado in favore di entrambe le parti appellate, liquidandole in euro 7160,00, oltre accessori di legge dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in camera di consiglio il 19.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
BE HI RI RA SA CA