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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/04/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1951/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Chiara Martello GIUDICE RELATORE ED ESTNSORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1951/2024 promossa da:
RE MA (c.f. ), con l'avv. PIANEZZE GIOSETTA;
C.F._1
RICORRENTE contro
AS EL (c.f. ), con l'avv. CANAVESE ROBERTA;
C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 13 marzo 2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Preliminarmente, la signora CH UE, come sopra rappresentata e difesa, rinuncia alla domanda di addebito nei confronti del marito, ed il sig. RE TE accetta la rinuncia. Nel merito, i coniugi congiuntamente chiedono di definire il procedimento alle seguenti CONDIZIONI
1 - pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che avevano contratto matrimonio concordatario in data 19.05.2018, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Garessio con atto anno 2018, numero 1, Parte II Serie A, dando ordine per le prescritte annotazioni e trascrizioni;
- disporsi l'affido condiviso tra i genitori della loro figlia minore, MI RE, con collocazione prevalente della medesima presso la madre;
- disporsi l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
- assegnarsi la casa coniugale in Mondovì, via dei Bertini n. 19, in favore del genitore collocatario CH UE;
il padre trasferirà la propria residenza in Mondovì, Strada Di Rifreddo n. 23, entro e non oltre la data del 15 maggio 2025;
- disporsi che il mutuo contratto per il pagamento del prezzo di compravendita della già casa familiare continuerà ad essere pagato in parti uguali da RE TE e da CH UE;
pagina2 di 3
- disporsi a carico del padre di contribuire al mantenimento della figlia AM con la corresponsione dell'assegno mensile di E. 200,00 entro il 5 del mese, sul conto corrente bancario, intestato alla madre, IBAN che verrà comunicato entro tre giorni, somma rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT;
- disporsi i tempi di accudimento della figlia minore da parte dei genitori secondo il calendario che qui si propone con clausola di elasticità che ne consentirà la modifica concordata a seconda dei bisogni della bambina;
AM starà con il papà: nel periodo scolastico,
-ogni settimana al mercoledì dall'uscita di scuola fino al giovedì sera, con l'intesa che il papà la accompagnerà alla casa coniugale dopo la consumazione della cena, entro le ore 21,00;
-al lunedì pomeriggio dall'uscita di scuola sino alle ore 20,00 e la madre andrà a prelevarla a casa della nonna paterna;
-dal mese di marzo 2025, verrà inserito un ulteriore pernottamento al giovedì sera, a settimane alterne, nel periodo delle vacanze estive
-per due settimane non consecutive, con comunicazione alla madre del periodo di vacanza con la figlia entro il precedente mese di maggio, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore, (in assenza di accordo, con il padre una settimana nel mese di giugno ed una settimana nel mese di settembre); nel periodo delle vacanze natalizie, pasquali ed invernali
-il padre comunicherà con congruo anticipo le proprie disponibilità di riposo per le vacanze di Natale e S. Pasqua, se le esse lo consentono, i genitori alterneranno le festività di Natale (e sua Vigilia) e Capodanno, la S. Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; nonché 4 giorni consecutivi nel mese di gennaio.
- Disporre che nei periodi di vacanza e comunque nei periodi di durata superiore ai gg 3 senza alternanza tra i genitori, alla minore sia assicurata la possibilità di contattare a mezzo telefono/videochiamata il genitore non assegnato della visita;
2 - Disporsi che gli assegni famigliari siano divisi al 50% e l'assegno Unico INPS sia richiesto e trattenuto integralmente dalla madre e che la minore sia indicata nelle denunce dei redditi a carico dei genitori nella misura del 50%;
- Disporsi che i genitori sostengano nella misura del 50% cadauno le spese straordinarie concordate
o necessitate relative alla figlia, come da Protocollo di intesa tra Magistrati e Avvocati adottato dal Tribunale di Torino;
- Concedersi reciproco assenso al rilascio o rinnovo di documento valido per l'espatrio, anche per la figlia minorenne;
- Spese compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato in data 16 settembre 2024 RE MA, sulla premessa di avere contratto matrimonio concordatario con AS EL in data 19 maggio 2018, nel Comune di Garessio regolarmente trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 1, Parte II, Serie A e dalla cui unione era nata a [...] in data [...] la figlia AM, esponeva che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile.
Chiedeva, pertanto, venisse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis 16 c.p.c., depositata in data 30 dicembre 2024, si costituiva in giudizio AS EL che, condivisa l'intollerabilità del rapporto matrimoniale, chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi ed il rigetto delle domande di controparte.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c.
All'udienza del 30 gennaio 2025 i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e, verificata la possibilità di trovare un accordo sulle questioni controverse, i difensori chiedevano disporsi breve rinvio per tentare di formalizzare conclusioni congiunte. Pertanto, dopo un secondo rinvio, all'udienza del 13 marzo 2025 le parti congiuntamente precisavano le conclusioni riportate in epigrafe e procedevano alla discussione orale della causa che veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate dalle parti.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la congruità delle condizioni economiche concordate tra le parti, prende atto delle conclusioni congiunte depositate dalle stesse e provvede in conformità.
3 Quanto alle ulteriori questioni, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti, da reputarsi conforme agli interessi ed alle esigenze della figlia minorenne, non risultando alcuna circostanza che deponga in senso contrario.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite meritano di essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi RE MA, nato il [...] a [...], e AS EL, nata il [...] a [...], che hanno contratto matrimonio concordatario il 19/05/2018 in Garessio, matrimonio regolarmente trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 1, Parte II, Serie A, dell'anno 2018;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e provvede in conformità alle conclusioni congiunte da intendersi qui trascritte;
3) Omologa le condizioni inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni congiunte da intendersi qui trascritte;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Chiara Martello
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Chiara Martello GIUDICE RELATORE ED ESTNSORE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1951/2024 promossa da:
RE MA (c.f. ), con l'avv. PIANEZZE GIOSETTA;
C.F._1
RICORRENTE contro
AS EL (c.f. ), con l'avv. CANAVESE ROBERTA;
C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 13 marzo 2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Preliminarmente, la signora CH UE, come sopra rappresentata e difesa, rinuncia alla domanda di addebito nei confronti del marito, ed il sig. RE TE accetta la rinuncia. Nel merito, i coniugi congiuntamente chiedono di definire il procedimento alle seguenti CONDIZIONI
1 - pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che avevano contratto matrimonio concordatario in data 19.05.2018, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Garessio con atto anno 2018, numero 1, Parte II Serie A, dando ordine per le prescritte annotazioni e trascrizioni;
- disporsi l'affido condiviso tra i genitori della loro figlia minore, MI RE, con collocazione prevalente della medesima presso la madre;
- disporsi l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
- assegnarsi la casa coniugale in Mondovì, via dei Bertini n. 19, in favore del genitore collocatario CH UE;
il padre trasferirà la propria residenza in Mondovì, Strada Di Rifreddo n. 23, entro e non oltre la data del 15 maggio 2025;
- disporsi che il mutuo contratto per il pagamento del prezzo di compravendita della già casa familiare continuerà ad essere pagato in parti uguali da RE TE e da CH UE;
pagina2 di 3
- disporsi a carico del padre di contribuire al mantenimento della figlia AM con la corresponsione dell'assegno mensile di E. 200,00 entro il 5 del mese, sul conto corrente bancario, intestato alla madre, IBAN che verrà comunicato entro tre giorni, somma rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT;
- disporsi i tempi di accudimento della figlia minore da parte dei genitori secondo il calendario che qui si propone con clausola di elasticità che ne consentirà la modifica concordata a seconda dei bisogni della bambina;
AM starà con il papà: nel periodo scolastico,
-ogni settimana al mercoledì dall'uscita di scuola fino al giovedì sera, con l'intesa che il papà la accompagnerà alla casa coniugale dopo la consumazione della cena, entro le ore 21,00;
-al lunedì pomeriggio dall'uscita di scuola sino alle ore 20,00 e la madre andrà a prelevarla a casa della nonna paterna;
-dal mese di marzo 2025, verrà inserito un ulteriore pernottamento al giovedì sera, a settimane alterne, nel periodo delle vacanze estive
-per due settimane non consecutive, con comunicazione alla madre del periodo di vacanza con la figlia entro il precedente mese di maggio, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore, (in assenza di accordo, con il padre una settimana nel mese di giugno ed una settimana nel mese di settembre); nel periodo delle vacanze natalizie, pasquali ed invernali
-il padre comunicherà con congruo anticipo le proprie disponibilità di riposo per le vacanze di Natale e S. Pasqua, se le esse lo consentono, i genitori alterneranno le festività di Natale (e sua Vigilia) e Capodanno, la S. Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; nonché 4 giorni consecutivi nel mese di gennaio.
- Disporre che nei periodi di vacanza e comunque nei periodi di durata superiore ai gg 3 senza alternanza tra i genitori, alla minore sia assicurata la possibilità di contattare a mezzo telefono/videochiamata il genitore non assegnato della visita;
2 - Disporsi che gli assegni famigliari siano divisi al 50% e l'assegno Unico INPS sia richiesto e trattenuto integralmente dalla madre e che la minore sia indicata nelle denunce dei redditi a carico dei genitori nella misura del 50%;
- Disporsi che i genitori sostengano nella misura del 50% cadauno le spese straordinarie concordate
o necessitate relative alla figlia, come da Protocollo di intesa tra Magistrati e Avvocati adottato dal Tribunale di Torino;
- Concedersi reciproco assenso al rilascio o rinnovo di documento valido per l'espatrio, anche per la figlia minorenne;
- Spese compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato in data 16 settembre 2024 RE MA, sulla premessa di avere contratto matrimonio concordatario con AS EL in data 19 maggio 2018, nel Comune di Garessio regolarmente trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 1, Parte II, Serie A e dalla cui unione era nata a [...] in data [...] la figlia AM, esponeva che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile.
Chiedeva, pertanto, venisse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis 16 c.p.c., depositata in data 30 dicembre 2024, si costituiva in giudizio AS EL che, condivisa l'intollerabilità del rapporto matrimoniale, chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi ed il rigetto delle domande di controparte.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c.
All'udienza del 30 gennaio 2025 i coniugi confermavano di non volersi riconciliare e, verificata la possibilità di trovare un accordo sulle questioni controverse, i difensori chiedevano disporsi breve rinvio per tentare di formalizzare conclusioni congiunte. Pertanto, dopo un secondo rinvio, all'udienza del 13 marzo 2025 le parti congiuntamente precisavano le conclusioni riportate in epigrafe e procedevano alla discussione orale della causa che veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate dalle parti.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la congruità delle condizioni economiche concordate tra le parti, prende atto delle conclusioni congiunte depositate dalle stesse e provvede in conformità.
3 Quanto alle ulteriori questioni, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti, da reputarsi conforme agli interessi ed alle esigenze della figlia minorenne, non risultando alcuna circostanza che deponga in senso contrario.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite meritano di essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi RE MA, nato il [...] a [...], e AS EL, nata il [...] a [...], che hanno contratto matrimonio concordatario il 19/05/2018 in Garessio, matrimonio regolarmente trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. 1, Parte II, Serie A, dell'anno 2018;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e provvede in conformità alle conclusioni congiunte da intendersi qui trascritte;
3) Omologa le condizioni inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni congiunte da intendersi qui trascritte;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Chiara Martello
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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