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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/04/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
Verbale di udienza della causa n. 1817/2024 r.g.a.
Oggi 10 aprile 2025 ad ore 12:15 avanti alla Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere
dott. Luca Marani Consigliere
con l'assistenza del cancelliere Francesca De Carlo
Sono comparsi: per l'appellante l'avv. Federica Tramarollo in sostituzione dell'avv. Lorenzo Marcoaldi. per l'appellato nessuno.
L'appellante richiama le conclusioni già precisate con il deposito di note scritte.
La Corte invita l'appellante a discutere oralmente la causa.
La parte si riporta ai propri atti difensivi.
La Corte si ritira in Camera di Consiglio ad ore 12:30.
1
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di seguito allegata, parte integrante del presente verbale, e provvede alla sua pubblicazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia
Prima Sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di appello promossa da:
con sede in Milano (p. iva n. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del procuratore speciale dott.ssa difesa Parte_2
dall'avv. Lorenzo Romanelli e dall'avv. Lorenzo Marcoaldi, domiciliata in Roma presso lo studio dei difensori
(appellante)
nei confronti di
2 (c.f. , difeso dall'avv. Andrea CP_1 C.F._1
Ruocco, domiciliato in Foggia presso lo studio del difensore
(appellato)
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in riforma della Sentenza impugnata:
- nel merito, in accoglimento del primo motivo di appello, ovvero, in subordine, del secondo motivo di appello, accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto in capo al sig. di ottenere copia del contratto ingiunto;
CP_1
- sempre nel merito, in accoglimento dell'appello, condannare l'avv. Andrea
Ruocco, nella qualità di procuratore antistatario del sig. a restituire CP_1
l'importo di Euro 1.785,91, pagati da a titolo di spese di lite della fase di Pt_1
opposizione, oltre interessi dalla data del pagamento sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di compensi del doppio grado di lite
per l'appellato:
Che la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere.
1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile
l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento.
3) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
chiedeva e otteneva il decreto n. 1382/2023, con cui il CP_1
Tribunale di Treviso ingiungeva ad la consegna del Parte_1
contratto revolving n. 02520109002 e l'estratto conto storico degli ultimi
10 anni.
Con atto di citazione, proponeva opposizione, Parte_1
eccependo il difetto di procura del difensore richiedente il decreto,
l'infondatezza della richiesta, in quanto avanzata ben oltre il termine decennale previsto dall'art. 119, 4° co., t.u.b. (il contratto era stato sottoscritto nel 2004) e l'abuso dello strumento processuale.
domandava la revoca del decreto. Parte_1
Si costituiva in giudizio domandando il rigetto CP_1
dell'opposizione.
L'opposto dava atto che l'opponente aveva depositato l'estratto conto e ribadiva il diritto di ottenere la consegna anche del contratto, in quanto il rapporto contrattuale non era stato estinto da un decennio.
Non era compiuta attività istruttoria.
Con sentenza n. 1628/2024, depositata il 25 settembre 2024, il Tribunale
di Treviso revocava il decreto ingiuntivo e contestualmente condannava a consegnare a il contratto revolving n. Parte_1 CP_1
02520109002, nonché alla rifusione della metà delle spese processuali,
distratte a favore dell'avv. Andrea Ruocco.
Il giudice, premesso che il decreto ingiuntivo era stato illegittimamente emesso (la procura era priva di sottoscrizione), rilevava che era cessata la
4 materia del contendere con riferimento all'estratto conto, consegnato dall'opponente.
Quanto al contratto, il giudice riteneva che fosse Parte_1
obbligata alla consegna, in quanto il limite temporale indicato dall'art. 119, 4° co., t.u.b. non era applicabile.
Il Tribunale così motivava: “Con riferimento alla prima doglianza deve rilevarsi che – anche nel caso in cui si discuta di un rapporto concluso – è onere dell'Istituto di Credito conservare senza limitazioni temporali la prova del rapporto con il cliente: il contratto, per sua stessa natura, costituisce la fonte della disciplina dei rapporti obbligatori fra le parti e, come tale, non può essere distrutto decorso il termine di dieci anni dalla sua sottoscrizione, qualora i diritti da esso nascenti non si siano prescritti, come non lo sono nel caso di specie. A ben vedere, invero, al momento della richiesta da parte del (risalente al 21.9.2022; cfr. CP_1
doc. 4 opponente) di ricevere copia del contratto e della documentazione inerente le singole operazioni, il rapporto tra questi e la opponente era ancora in CP_2
essere, come emerge per tabulas dalle stesse produzioni documentali di parte attrice, dalle quali risulta che successivamente a detta richiesta il cliente ha continuato ad eseguire operazioni nell'ambito del rapporto oggetto del presente giudizio (cfr. doc. 5 opponente).
Per quanto concerne la seconda doglianza, invece, consolidato orientamento di legittimità ha affermato che “in tema di esecuzione del contratto, la buona fede si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte;
tra i doveri di comportamento scaturenti dall'obbligo di buona
5 fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento;
” (cfr. Cass. n. 1825/2022).
Il fondamento dell'obbligo, gravante sulla banca, di consegna tanto della documentazione bancaria quanto del contratto concluso con il cliente ex art. 117, comma primo, risiede, pertanto, nel principio di buona fede contrattuale e Pt_3
cioè in quel suo particolare risvolto rappresentato dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti, anche quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell'art. 1374 c.c.
Ciò premesso, deve ritenersi che nel caso di specie la consegna al cliente di una copia del contratto di credito “revolving” sia idonea a preservare gli interessi di quest'ultimo e non rappresenti un apprezzabile sacrificio a carico della Banca, obbligata, come detto, a conservarne copia anche successivamente alla conclusione del rapporto.
Tale assunto non è inficiato nemmeno dalla circostanza che il non abbia CP_1
motivato la propria richiesta di copia del contratto con lo smarrimento o
l'originaria mancata consegna del medesimo: il diritto alla copia dei contratti è, infatti, un diritto autonomo del cliente, specifico, nascente dall'obbligo da parte della banca di eseguire il contratto secondo buona fede (cfr. Cass. n. 11004/2006); pertanto, non è necessario che il cliente motivi la propria richiesta. A tal proposito, peraltro, deve rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità già richiamata abbia specificato – in tema di diritto alla consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio ex art. 119, comma quarto, ma con argomentazioni ben applicabili anche all'ipotesi di richiesta di copia del contratto
– che il diritto di ottenere copia della documentazione bancaria si configura come un diritto sostanziale la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica "finale"
e non strumentale, onde per il suo riconoscimento non assume alcun rilievo
l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione, una volta ottenutala
(cfr. anche Cass. n. 24641/2021). Pertanto, se alcun rilievo assume l'uso che il
6 cliente intende fare dei documenti richiesti, si può senz'altro affermare che la richiesta di detta documentazione nemmeno debba essere motivata con l'eventuale smarrimento o difetto originario di consegna della medesima”.
Relativamente alle spese processuali, era compiuta una parziale compensazione e riconosciuto il diritto dell'opposto ad ottenere la rifusione di Euro 1.453,00 per compensi, oltre accessori, dall'opponente che era “maggiormente soccombente”.
Con atto di citazione notificato il 25 ottobre 2024, Parte_1
proponeva appello, formulando i seguenti motivi d'impugnazione: 1)
l'art. 119, 4° co., t.u.b. non era estensibile alla richiesta di consegna di copia del contratto e, qualora fosse applicabile, opererebbe il limite decennale, nella specie superato (il contratto era stato concluso nel 2004,
mentre la richiesta di era del 21 settembre 2022); 2) il principio di CP_1
buona fede valeva per entrambe le parti, il cliente aveva ricevuto copia del contratto al momento della sottoscrizione ed era onerato della sua conservazione e comunque non aveva allegato di averlo smarrito: “Nel
caso di specie, val la pena evidenziare come l'Appellato non abbia mai
allegato di non aver ricevuto copia del contratto o di averlo smarrito,
limitandosi invero a pretenderne la consegna sic et simpliciter. Una tale
prospettazione si ritiene non possa incontrare il favore di codesta ecc.ma
Corte d'Appello, poiché essa prescinderebbe dall'esecuzione del
contratto secondo buona fede, assurgendo, ove avallata, ad un diritto
potestativo che consentirebbe al cliente di chiedere un numero indefinito
di volte il contratto, obbligando potenzialmente l'intermediario a
7 sopportare anche richieste emulative o comunque immotivate per un tempo indefinito”.
L'appellante chiedeva che, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse accertata l'insussistenza del diritto di controparte alla copia del contratto,
con condanna dell'avv. Andrea Ruocco, nella qualità di procuratore antistatario, alla restituzione di Euro 1.785,91, ricevuti l'8 ottobre 2024.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
L'appellato ribadiva che il diritto alla consegna del documento contrattuale rientrava nel principio di buona fede e non era soggetto al limite temporale dell'art. 119 t.u.b., riguardante esclusivamente la documentazione contabile.
Le conclusioni erano precisate con note scritte depositate nel termine fissato con ordinanza del 7 marzo 2025.
All'udienza odierna le parti hanno discusso oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
1. Occorre preliminarmente dichiarare inammissibile la richiesta dell'appellato di pronuncia di ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., in quanto la norma, che consentiva la dichiarazione d'immediata inammissibilità dell'appello, è stata abrogata con decorrenza dal 28 febbraio 2023.
La nuova disposizione prevede che, a fronte d'impugnazione manifestamente infondata, sia fissata udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
8 2. I due motivi d'impugnazione proposti da possono Pt_1 Parte_1
essere esaminati congiuntamente, in quanto sostanzialmente ripetitivi e tesi entrambi ad escludere il diritto del contraente di ricevere, a distanza di oltre un decennio dalla conclusione del contratto, la consegna di copia dello stesso.
I motivi sono infondati.
2.1. Occorre premettere che non ha mai dedotto di non Parte_1
essere in possesso del contratto concluso nel 2004.
L'appellante nulla ha poi detto circa quanto già rilevato dal Tribunale, ossia che alla data della richiesta di consegna di copia del contratto (21
settembre 2022) il rapporto negoziale era ancora in essere tra le parti (il che peraltro si evince dall'estratto movimenti prodotto in causa).
2.2. La motivazione del Tribunale, cui si rimanda, è esaustiva, mentre non
è condivisibile l'argomento dell'appellante, secondo cui il cliente, per ottenere copia del contratto, dovrebbe allegare e dimostrare di avere perduto l'esemplare ricevuto al momento della sottoscrizione.
Salva l'ipotesi di un abuso del diritto, che nella specie non ricorre (né è
stato eccepito né risulta da alcun elemento obiettivo), il consumatore ha sempre diritto di ricevere copia del contratto, che sia ancora in possesso della finanziaria, senza necessità di fornire giustificazioni della richiesta.
Tanto più tale diritto è sussistente allorché il rapporto negoziale sia ancora in corso.
9 Non conforme a buona fede è perciò il rifiuto della banca di consegnare il documento, di cui è ancora in possesso, per la sola ragione che sono trascorsi più di dieci anni da quanto venne sottoscritto.
2.3. E' necessario riaffermare il principio secondo cui il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione contrattuale ha natura di diritto sostanziale e ha fondamento negli obblighi di buona fede in executivis.
Se è vero che l'art. 119, 4° co., prevede il diritto del cliente Pt_3
all'ottenimento di copia della documentazione inerente alle singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, non è meno vero che il diritto alla consegna di copia del contratto discende dal generale principio di buona fede (artt. 1175-1375 c.c.), cui i contraenti si devono attenere nell'esecuzione del rapporto.
Ovviamente, la banca non è tenuta a consegnare documenti di cui non sia più in possesso, per averli distrutti o perduti. Se però è in possesso del contratto, è tenuta a consegnarne copia alla controparte che ne faccia richiesta, atteso il minimo sacrificio che ciò per essa comporta a fronte dell'interesse del richiedente a recuperare il documento che disciplina il rapporto negoziale.
Ne consegue che è obbligata, nel rispetto del dovere Parte_1
di buona fede, a consegnare a copia del contratto concluso CP_1
nel 2004.
3. Il rigetto dei motivi d'impugnazione, comporta altresì il rigetto della domanda di di ottenere la restituzione dall'avvocato Parte_1
10 antistatario di quanto a lui corrisposto in esecuzione della sentenza impugnata.
4. In conclusione, l'appello è rigettato con integrale conferma della sentenza n. 1628/2024 del Tribunale di Treviso.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri minimi di cui al d.m. n. 147/22 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità. Deve in proposito considerarsi la limitatezza dell'oggetto della controversia, il contenuto delle difese dell'appellato (consistito nel riporto di plurime massime di pronunce giurisprudenziali) e la definizione del giudizio in forma semplificata.
5. Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo a di Parte_1
versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già
corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al n. 1817/24 r.g., così ha deciso:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese del grado, che liquida in euro 3.473,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Andrea Ruocco dichiaratosi antistatario.
11 Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater d.p.r. n. 115/02, con conseguente obbligo a carico di Parte_1
di corrispondere ulteriore importo di Euro 777,00 a titolo di contributo unificato.
Venezia, 10 aprile 2025
Il Presidente
dott.ssa Gabriella Zanon
Il consigliere estensore dott. Alessandro Rizzieri
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