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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/02/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1772/2021
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 1772 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, pendente
TRA
(c.f.: ) in persona del legale rappresentante p.t. dott. Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa, giusta mandato allegato all'atto di Controparte_1
appello, dall'avv. Bruno MEOLI (c.f.: ) C.F._1
Appellante
E
(c.f.: ), n. Controparte_2 P.IVA_2
49/2018 del Tribunale di Napoli Nord, in persona dei curatori avv. Manuela Avino e dott. Federico Toledo, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente per procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, dagli avv.ti Guglielmo POMARICO (c.f.: ) e (c.f.: C.F._2 Parte_2
) C.F._3
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 30.8.2016 la citava dinanzi al Parte_1 2 Tribunale di Napoli Nord la – all'epoca in Controparte_2
concordato preventivo - per sentirla condannare al risarcimento dei danni da quantificare a mezzo CTU per l'inadempimento delle obbligazioni nascenti dal
Regolamento consortile che regolava i rapporti inter partes.
Chiedeva, inoltre, la condanna della al pagamento Controparte_2
del residuo credito vantato da essa attrice per sconti, premi e ristorni e per qualsiasi altro titolo, nonché i crediti per sconti, premi e ristorni come previsti dagli accordi che avevano disciplinato il recesso della oltre al rimborso del valore Parte_1
nominale delle azioni di partecipazione da essa detenute nella società consortile. Il
tutto previa compensazione con i propri residui debiti commerciali accertati in corso di causa, con vittoria di spese.
Si costituiva la in concordato preventivo che Controparte_2 resisteva alla domanda deducendone l'indeterminatezza, infondatezza,
l'inammissibilità ed a sua volta spiegava domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di € 135.255,67, oltre interessi moratori dovuti a fronte di forniture eseguite in favore dell'attrice nell'anno 2015 per effetto della scrittura inter partes
del 25.1.2015.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale il giudizio veniva interrotto per l'intervenuta declaratoria di fallimento, nelle more, della società convenuta.
Con sentenza n. 2134/2020 del 20.10.2020 il Tribunale di Napoli Nord definitivamente pronunciando sulle domande della e sulla domanda Parte_1
riconvenzionale della Curatela del fallimento così CP_2 Controparte_2
provvedeva:
1) Dichiara inammissibili le domande attoree;
2) Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna la società in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore della Parte_1 [...] della somma di € 111.817,63 oltre Parte_3
interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla domanda;
3) condanna, altresì, la società in persona del l.r.p.t., al pagamento in Parte_1
favore della del delle spese di Pt_3 Controparte_2
giudizio – ivi comprese quelle di c.t.u. - che, compensate per la metà, si liquidano per la restante parte in € 400,00 per spese vive, € 3.619,79 per spese di c.t.u. oltre accessori di legge ed € 6.715,00 per compenso oltre rimborso spese generali al 3 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Con atto notificato in data 19.4.2021 la proponeva appello avverso la Parte_1 detta sentenza chiedendone la riforma e/o l'annullamento, previa sospensione dell'esecutorietà.
Instaurato il contraddittorio dinanzi alla Corte, l'udienza indicata in citazione per la comparizione del 26 luglio febbraio 2021 non si è tenuta, perché il fascicolo è stato riassegnato ad una sezione della Corte diversa da quella originariamente individuata per tabella ed il processo è stato differito al 12 gennaio 2022.
In data 28.12.2021 si è costituita la curatela appellata.
All'udienza del 12.1.2022 i procuratori hanno chiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni e la causa é stata all'uopo rinviata all'8.11.2023. E' stato poi disposto un ulteriore rinvio d'ufficio, per il carico del ruolo, al 19.2.2025.
Con decreto del 30.1.2025 l'udienza fissata è stata sostituita dalla modalità della trattazione scritta e le parti costituite non hanno depositato note sostitutive della presenza fisica in udienza.
La Corte, accertata la rituale comunicazione alle parti del provvedimento in data
30.01.2025 che disponeva la trattazione scritta per il 19.2.2025, con ordinanza in data
20.02.2025, pubblicata e comunicata ritualmente, ha assegnato, ex art. 127 ter, co. 4,
c.p.c., termine perentorio per il deposito di note scritte fino al 25.2.2025.
Per questa data non risultano depositate note.
Orbene, il citato art. 127 ter, nel suo quarto comma prevede:
“Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Pertanto ai sensi degli artt. 127 ter co. 4 e 307 co. 4 c.p.c. va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo.
A mente dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c. le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
--ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
--dichiara che le spese del presente grado di giudizio rimangono a carico della parte che 4 le ha anticipate.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 26.02.2025.
Si comunichi
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 1772 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, pendente
TRA
(c.f.: ) in persona del legale rappresentante p.t. dott. Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa, giusta mandato allegato all'atto di Controparte_1
appello, dall'avv. Bruno MEOLI (c.f.: ) C.F._1
Appellante
E
(c.f.: ), n. Controparte_2 P.IVA_2
49/2018 del Tribunale di Napoli Nord, in persona dei curatori avv. Manuela Avino e dott. Federico Toledo, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente per procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, dagli avv.ti Guglielmo POMARICO (c.f.: ) e (c.f.: C.F._2 Parte_2
) C.F._3
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 30.8.2016 la citava dinanzi al Parte_1 2 Tribunale di Napoli Nord la – all'epoca in Controparte_2
concordato preventivo - per sentirla condannare al risarcimento dei danni da quantificare a mezzo CTU per l'inadempimento delle obbligazioni nascenti dal
Regolamento consortile che regolava i rapporti inter partes.
Chiedeva, inoltre, la condanna della al pagamento Controparte_2
del residuo credito vantato da essa attrice per sconti, premi e ristorni e per qualsiasi altro titolo, nonché i crediti per sconti, premi e ristorni come previsti dagli accordi che avevano disciplinato il recesso della oltre al rimborso del valore Parte_1
nominale delle azioni di partecipazione da essa detenute nella società consortile. Il
tutto previa compensazione con i propri residui debiti commerciali accertati in corso di causa, con vittoria di spese.
Si costituiva la in concordato preventivo che Controparte_2 resisteva alla domanda deducendone l'indeterminatezza, infondatezza,
l'inammissibilità ed a sua volta spiegava domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di € 135.255,67, oltre interessi moratori dovuti a fronte di forniture eseguite in favore dell'attrice nell'anno 2015 per effetto della scrittura inter partes
del 25.1.2015.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale il giudizio veniva interrotto per l'intervenuta declaratoria di fallimento, nelle more, della società convenuta.
Con sentenza n. 2134/2020 del 20.10.2020 il Tribunale di Napoli Nord definitivamente pronunciando sulle domande della e sulla domanda Parte_1
riconvenzionale della Curatela del fallimento così CP_2 Controparte_2
provvedeva:
1) Dichiara inammissibili le domande attoree;
2) Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna la società in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore della Parte_1 [...] della somma di € 111.817,63 oltre Parte_3
interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla domanda;
3) condanna, altresì, la società in persona del l.r.p.t., al pagamento in Parte_1
favore della del delle spese di Pt_3 Controparte_2
giudizio – ivi comprese quelle di c.t.u. - che, compensate per la metà, si liquidano per la restante parte in € 400,00 per spese vive, € 3.619,79 per spese di c.t.u. oltre accessori di legge ed € 6.715,00 per compenso oltre rimborso spese generali al 3 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Con atto notificato in data 19.4.2021 la proponeva appello avverso la Parte_1 detta sentenza chiedendone la riforma e/o l'annullamento, previa sospensione dell'esecutorietà.
Instaurato il contraddittorio dinanzi alla Corte, l'udienza indicata in citazione per la comparizione del 26 luglio febbraio 2021 non si è tenuta, perché il fascicolo è stato riassegnato ad una sezione della Corte diversa da quella originariamente individuata per tabella ed il processo è stato differito al 12 gennaio 2022.
In data 28.12.2021 si è costituita la curatela appellata.
All'udienza del 12.1.2022 i procuratori hanno chiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni e la causa é stata all'uopo rinviata all'8.11.2023. E' stato poi disposto un ulteriore rinvio d'ufficio, per il carico del ruolo, al 19.2.2025.
Con decreto del 30.1.2025 l'udienza fissata è stata sostituita dalla modalità della trattazione scritta e le parti costituite non hanno depositato note sostitutive della presenza fisica in udienza.
La Corte, accertata la rituale comunicazione alle parti del provvedimento in data
30.01.2025 che disponeva la trattazione scritta per il 19.2.2025, con ordinanza in data
20.02.2025, pubblicata e comunicata ritualmente, ha assegnato, ex art. 127 ter, co. 4,
c.p.c., termine perentorio per il deposito di note scritte fino al 25.2.2025.
Per questa data non risultano depositate note.
Orbene, il citato art. 127 ter, nel suo quarto comma prevede:
“Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Pertanto ai sensi degli artt. 127 ter co. 4 e 307 co. 4 c.p.c. va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo.
A mente dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c. le spese del presente grado di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
--ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
--dichiara che le spese del presente grado di giudizio rimangono a carico della parte che 4 le ha anticipate.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 26.02.2025.
Si comunichi
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo