Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 05/01/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00070/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02316/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2316 del 2025, proposto da
NN GA, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Cascone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli al Corso Umberto I n. 23;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Napoli, via Diaz n. 11;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 1924/2024 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, sez. Lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa AN EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - La ricorrente espone che:
- con sentenza n. 1924/2024, il Tribunale di Torre Annunziata – sez. Lavoro - condannava l’intimato Ministero ad erogare in suo favore la somma di € 1.570,50 “oltre accessori di legge” a titolo di retribuzione professionale docenti;
- la sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato come risulta dall’apposita attestazione rilasciata dalla cancelleria del Tribunale in data 29/5/25;
- la sentenza è stata notificata ai fini dell’esecuzione a mezzo pec in data 26/10/24 ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996;
- l’Amministrazione non ha ancora proceduto al pagamento di quanto dovuto.
Di qui la proposizione del presente ricorso con cui parte ricorrente agisce per l’ottemperanza della predetta sentenza.
Parte ricorrente chiede, inoltre, fin d’ora la condanna al pagamento di una somma a titolo di penale di mora per il mancato adempimento, nonché la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, vinte le spese di lite con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo.
2 – Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha versato in atti mera costituzione di stile.
3 – Alla camera di consiglio dell’11/12/2025 il ricorso è transitato in decisione.
4 - Il ricorso va accolto, considerato che:
- la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato ed è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione;
- è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. 669/96;
- non risulta che l’Amministrazione intimata abbia dato esecuzione al dettato giudiziale che ne occupa.
4.1 - Va, quindi, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
Nel caso di eventuale inerzia dell’Amministrazione oltre il termine di cui sopra, si nomina fin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio, il quale su istanza della ricorrente si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
5 - L’amministrazione resistente è altresì condannata a corrispondere la penalità di mora che è fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta; essa decorrerà dal giorno di comunicazione della presente sentenza come previsto dall’articolo 114 c.p.a. e sarà dovuta sino al giorno dell’adempimento o, ove l’amministrazione perduri nella sua inerzia, sino al giorno di effettivo insediamento del commissario ad acta (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 17 dicembre 2020, n. 2524, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 1 aprile 2019, n. 1794).
6 - Le spese del presente giudizio si liquidano in dispositivo secondo la soccombenza, in misura che tiene conto della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza azionata entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore, anche con riferimento alle somme dovute ai sensi dell’art. 114 lett. e) c.p.a.
In caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) del Ministero dell'Istruzione e del Merito che provvederà secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna il Ministero soccombente alla refusione delle spese di lite nei confronti del procuratore antistatario della ricorrente che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori come per legge.
C.U. rifuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA RA DD, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
AN EN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN EN | IA RA DD |
IL SEGRETARIO