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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/12/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2209/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza dell'11 dicembre 2025.
Sono presenti l'avv. Ida Antonacci per parte opponente in sostituzioni in sostituzione dell'avv.
FA ON e per parte opposta l'avv. Stefania Filippini in sostituzione dell'avv. Antonio Tripodi, le quali concordemente insistono affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente Ordinanza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione ritualmente notificato la società “ , C.F. , P.I. Parte_1 P.IVA_1
(già “ in persona del legale rappresentante Dott. P.IVA_2 Parte_2 [...]
, con sede legale in 20142 Milano, Via San Vigilio n. 1, spiegava Parte_3 opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 628/2024 – RG 1713/2024 (rep. 982/2024) emesso dal Tribunale di Lucca il 12.06.2024 in favore del Dott.
– C.F. – residente in [...] C.F._1
Cimitero n. 29, con il quale Decreto veniva ingiunto all'odierna opponente di pagare al suddetto
'importo di €. 15.665,76, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, oltre alle spese Pt_4 del procedimento monitorio liquidate in complessivi € 1.100,00 per compenso ed € 145,50 per spese, oltre accessori di legge, nonché del pedissequo atto di precetto per la somma complessivamente esposta in € 17.637,63 oltre interessi maturati e maturandi dalle singole scadenze, alle spese di notifica e alle spese legali del successivo procedimento esecutivo.
Il Decreto era stato ingiunto in ragione di fatture non pagate emesse dall'odierno opposto per un contratto di consulenza stipulato tra l'opposto e la società “ , oggi Parte_2
“ ., relative a giornate asseritamente non pagate. Parte_1
L'opponente sosteneva preliminarmente l'incompetenza del Giudice adito per la Parte_1 fase monitoria, giusta la previsione contrattuale, ex adverso disattesa, di competenza esclusiva del
Foro di Milano come disposto sub art. 10 inter partes, prodotta in giudizio quale doc. 3, clausola specificatamente approvata e sottoscritta anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c.
1 Nel merito sosteneva la legittimità del recesso effettuato dalla società e la legittima cessazione degli effetti del contratto a decorrere dal 5/1/2024 con carenza dei presupposti per l'emissione del
Decreto e della provvisoria esecuzione.
Si costituiva l'opposto Dott. contestando la pretesa incompetenza del Foro di Lucca e Pt_4 contestando altresì la pretesa legittimità del recesso effettuato da controparte e, in subordine, pretendendo l'adempimento di quanto dovuto in forza dell'interpretazione del contratto ex art. 1362 c.c.
Il processo si svolgeva dapprima dinanzi ad altro Giudice, poi dinanzi al sottoscritto il quale, a scioglimento di riserva, riteneva la causa matura per la decisione in punto di rito e rinviava quindi all'udienza odierna ex art. 281-sexies c.p.c.
Passando ai motivi della decisione, si deve preliminarmente rilevare che l'eccezione di incompetenza sollevata da parte attrice opponente appare fondata.
In dettaglio si osserva, infatti, che l'art. 10 del prodotto contratto di consulenza di cui al doc. 3 di parte opponente riporta espressamente la “competenza esclusiva del Foro di Milano” quale foro al quale è demandata “la soluzione e la decisione di ogni possibile controversia relativa all'interpretazione, alla esecuzione, alla validità, efficacia e/o risoluzione del presente contratto che le parti non siano riuscite a comporre bonariamente”.
Detto articolo risulta, inoltre, specificamente sottoscritto da ambo le parti ai sensi dell'art. 1341
c.c.
Si osserva altresì come l'art. 10 del contratto de quo presenta tutte le caratteristiche idonee a farlo ritenere vincolante per le parti, in particolare anche sotto il profilo del mero richiamo numerico alle clausole ex art. 1341 c.c., in quanto, alla luce della richiamata Ordinanza della S..C. n.
4126/2024, questo appare comunque in concreto sufficientemente chiaro a tutela degli interessi delle parti.
Occorre infatti evidenziare come da un lato nella fattispecie ora in esame sussista una particolare brevità del testo ed una particolare esiguità del numero degli articoli richiamati nella sottoscrizione ex art. 1341 c.c., in concreto soltanto tre. Dall'altro lato la natura e i titoli dei contraenti presuppongono per entrambi una conoscenza specifica di quanto andavano sottoscrivendo e, soprattutto, non sono idonei a far ritenere un contraente “più debole” rispetto ad un altro, fatto che costituisce la ratio della normativa di cui trattasi, mirata appunto alla tutela del contraente più debole, e della citata interpretazione giurisprudenziale, potendo, viceversa, entrambe le parti ben rendersi conto di quanto sottoscrivevano.
Anche riguardo alla pretesa, da parte opposta, assenza di esclusione di fori concorrenti si osserva come la formulazione della clausola di cui all'art. 10 sia nel senso di escludere, ancorché senza nominarli direttamente, la possibilità di ricorrere ad alcun foro concorrente, risultando palese dal testo sopra menzionato l'esclusività del foro, giusta Cass. n. 34215/2022.
Si deve pertanto ritenere che l'eccezione di incompetenza sia fondata e che le parti debbano essere rimesse dinanzi al competente Tribunale di Milano, come in dispositivo, per la decisione nel merito della causa.
2 Le spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo, seguono infine la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, non definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Dichiara la nullità del Decreto Ingiuntivo opposto;
2) Dichiara la propria incompetenza territoriale, dichiarando competente a decidere la causa il
Tribunale di Milano, con termine per la riassunzione dinanzi al competente Tribunale di
Milano entro tre mesi dalla comunicazione della presente Ordinanza;
3) Condanna parte opposta alla rifusione delle spese processuali di parte opponente, che liquida in complessivi € 145,50 per spese ed € 3.000,00 per competenze, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza dell'11 dicembre 2025.
Sono presenti l'avv. Ida Antonacci per parte opponente in sostituzioni in sostituzione dell'avv.
FA ON e per parte opposta l'avv. Stefania Filippini in sostituzione dell'avv. Antonio Tripodi, le quali concordemente insistono affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente Ordinanza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione ritualmente notificato la società “ , C.F. , P.I. Parte_1 P.IVA_1
(già “ in persona del legale rappresentante Dott. P.IVA_2 Parte_2 [...]
, con sede legale in 20142 Milano, Via San Vigilio n. 1, spiegava Parte_3 opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 628/2024 – RG 1713/2024 (rep. 982/2024) emesso dal Tribunale di Lucca il 12.06.2024 in favore del Dott.
– C.F. – residente in [...] C.F._1
Cimitero n. 29, con il quale Decreto veniva ingiunto all'odierna opponente di pagare al suddetto
'importo di €. 15.665,76, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, oltre alle spese Pt_4 del procedimento monitorio liquidate in complessivi € 1.100,00 per compenso ed € 145,50 per spese, oltre accessori di legge, nonché del pedissequo atto di precetto per la somma complessivamente esposta in € 17.637,63 oltre interessi maturati e maturandi dalle singole scadenze, alle spese di notifica e alle spese legali del successivo procedimento esecutivo.
Il Decreto era stato ingiunto in ragione di fatture non pagate emesse dall'odierno opposto per un contratto di consulenza stipulato tra l'opposto e la società “ , oggi Parte_2
“ ., relative a giornate asseritamente non pagate. Parte_1
L'opponente sosteneva preliminarmente l'incompetenza del Giudice adito per la Parte_1 fase monitoria, giusta la previsione contrattuale, ex adverso disattesa, di competenza esclusiva del
Foro di Milano come disposto sub art. 10 inter partes, prodotta in giudizio quale doc. 3, clausola specificatamente approvata e sottoscritta anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c.
1 Nel merito sosteneva la legittimità del recesso effettuato dalla società e la legittima cessazione degli effetti del contratto a decorrere dal 5/1/2024 con carenza dei presupposti per l'emissione del
Decreto e della provvisoria esecuzione.
Si costituiva l'opposto Dott. contestando la pretesa incompetenza del Foro di Lucca e Pt_4 contestando altresì la pretesa legittimità del recesso effettuato da controparte e, in subordine, pretendendo l'adempimento di quanto dovuto in forza dell'interpretazione del contratto ex art. 1362 c.c.
Il processo si svolgeva dapprima dinanzi ad altro Giudice, poi dinanzi al sottoscritto il quale, a scioglimento di riserva, riteneva la causa matura per la decisione in punto di rito e rinviava quindi all'udienza odierna ex art. 281-sexies c.p.c.
Passando ai motivi della decisione, si deve preliminarmente rilevare che l'eccezione di incompetenza sollevata da parte attrice opponente appare fondata.
In dettaglio si osserva, infatti, che l'art. 10 del prodotto contratto di consulenza di cui al doc. 3 di parte opponente riporta espressamente la “competenza esclusiva del Foro di Milano” quale foro al quale è demandata “la soluzione e la decisione di ogni possibile controversia relativa all'interpretazione, alla esecuzione, alla validità, efficacia e/o risoluzione del presente contratto che le parti non siano riuscite a comporre bonariamente”.
Detto articolo risulta, inoltre, specificamente sottoscritto da ambo le parti ai sensi dell'art. 1341
c.c.
Si osserva altresì come l'art. 10 del contratto de quo presenta tutte le caratteristiche idonee a farlo ritenere vincolante per le parti, in particolare anche sotto il profilo del mero richiamo numerico alle clausole ex art. 1341 c.c., in quanto, alla luce della richiamata Ordinanza della S..C. n.
4126/2024, questo appare comunque in concreto sufficientemente chiaro a tutela degli interessi delle parti.
Occorre infatti evidenziare come da un lato nella fattispecie ora in esame sussista una particolare brevità del testo ed una particolare esiguità del numero degli articoli richiamati nella sottoscrizione ex art. 1341 c.c., in concreto soltanto tre. Dall'altro lato la natura e i titoli dei contraenti presuppongono per entrambi una conoscenza specifica di quanto andavano sottoscrivendo e, soprattutto, non sono idonei a far ritenere un contraente “più debole” rispetto ad un altro, fatto che costituisce la ratio della normativa di cui trattasi, mirata appunto alla tutela del contraente più debole, e della citata interpretazione giurisprudenziale, potendo, viceversa, entrambe le parti ben rendersi conto di quanto sottoscrivevano.
Anche riguardo alla pretesa, da parte opposta, assenza di esclusione di fori concorrenti si osserva come la formulazione della clausola di cui all'art. 10 sia nel senso di escludere, ancorché senza nominarli direttamente, la possibilità di ricorrere ad alcun foro concorrente, risultando palese dal testo sopra menzionato l'esclusività del foro, giusta Cass. n. 34215/2022.
Si deve pertanto ritenere che l'eccezione di incompetenza sia fondata e che le parti debbano essere rimesse dinanzi al competente Tribunale di Milano, come in dispositivo, per la decisione nel merito della causa.
2 Le spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo, seguono infine la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, non definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Dichiara la nullità del Decreto Ingiuntivo opposto;
2) Dichiara la propria incompetenza territoriale, dichiarando competente a decidere la causa il
Tribunale di Milano, con termine per la riassunzione dinanzi al competente Tribunale di
Milano entro tre mesi dalla comunicazione della presente Ordinanza;
3) Condanna parte opposta alla rifusione delle spese processuali di parte opponente, che liquida in complessivi € 145,50 per spese ed € 3.000,00 per competenze, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
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