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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 08/07/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 263/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avvocati Domenico Naso e Cinzia Ganzerli ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Domenico Naso in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B .
RICORRENTE contro
Controparte_1
-
[...] [...] ; rappresentati Controparte_2
e difesi ex art. 417 bis cpc dalla funzionaria dott.ssa Antonia CASSALIA ed elettivamente domiciliati presso la sede dell' sita a Controparte_2 in Corso d'Augusto n. 231 CP_2
RESISTENTI nonché nei confronti del personale ATA inserito nelle graduatorie definitive d'Istituto di 3a fascia per i profili di Assistente amministrativo, Assistente tecnico e Collaboratore scolastico potenziale controinteressato
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in riassunzione presentato da finalizzato Parte_1 all'accertamento giudiziale del suo diritto all'attribuzione del punteggio complessivo di 6 punti (in luogo di quello di 0,6 riconosciuto dalla
1 amministrazione scolastica) nell'ambito delle graduatorie definitive d'Istituto del personale ATA per il profilo di “Assistente amministrativo”, “Assistente tecnico” e “Collaboratore scolastico” valide per il triennio scolastico 2021-2024 in ragione del servizio di leva obbligatorio espletato nel periodo 15\10\2003- 11\08\2004 successivo al conseguimento del diploma di maturità non in costanza di rapporto di lavoro , appare immeritevole di accoglimento .
Va affermata in via preliminare la giurisdizione dell'AGO , dovendo essere qui richiamata l'Ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 9330 del 4/04/2023 (Rv. 667442 - 01) che ha chiarito in tema di personale ATA come nelle controversie concernenti la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, nell'ambito del comparto scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorché oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo con il quale si pone la disciplina di tali graduatorie - che costituisce esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento - e, solo quale effetto della rimozione di tale atto, l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria mentre sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario se la domanda rivolta al giudice – come nel caso di specie − è specificamente volta all'accertamento del diritto del personale all'inserimento nella graduatoria di istituto o di circolo, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere. (Nella specie la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda avente ad oggetto il corretto posizionamento della ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto utilizzate dalle scuole statali per l'assunzione dei supplenti in sostituzione del personale ATA assente).
Nel merito va detto come le ragioni della parte ricorrente – in passato favorevolmente vagliate sia dal Giudice Amministrativo ( cfr. Consiglio di Stato nn. 0266/2023 , 07383/2022 , 3286/2022, 01720/2022 , n. 5408/2021 , n. 6581/2021 , n. 8234/2019 , n. 8213/2019 , n. 2151/2018 e n. 8213/2019 ) che da quello di legittimità (cfr. Cass. Sez. L. Ordinanze n. 5679 del 02/03/2020 e stessa sezione n. 33151 del 10/11/2021) concordi nell'interpretare l'art. 485/7 del decreto legislativo n. 297/1994 nel senso di ritenere la piena equiparabilità del servizio militare ai fini di carriera senza che si possa discriminare in ragione del periodo temporale di assunzione del ruolo dovendosi disapplicare – siano state di recente efficacemente contrastate dalla pronuncia favorevole alla Amministrazione Scolastica assunta dalla Cass. Sez. L. con sentenza n. 22429 del giorno 08\08\2024 (Rv. 672010 - 01) che , in tema di impiego scolastico , ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA ha ritenuto legittima la previsione del D.M. n. 50 del 2021 che
2 attribuisce solo a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati in costanza di rapporto.
Si riporta qui di seguito uno stralcio della condivisibile motivazione della sentenza n. 22429\2024 : “ …Il tema di causa…riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso…Si deve … rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame. Esso prevede che: il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti». In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui . Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui… L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati…Tale
3 regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento…”.
Stante il recente mutamento giurisprudenziale in materia , le spese di lite si compensano integralmente fra le parti .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 429 cpc pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso in riassunzione depositato in data 16\03\2025, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con il
[...]
e le amministrazioni scolastiche Controparte_1 periferiche convenute :
1) Rigetta il ricorso .
2) Spese di lite interamente compensate fra le parti .
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 08\07\2025 .
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'
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