Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 19/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 194/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI ...………….………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI ..……….……….. Giudice dott.ssa Martina BADANO ………….. Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 194 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 6.2.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Sanremo, Via Capitan Pesante n.32 presso lo studio dell'avv.to Maria
Lorena Binello che la rappresenta e difende giusta procura in allegata al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 elett.te dom.to in Imperia, Via T. Schiva n.12 presso lo studio dell'avv.to Sandro Lombardi che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “...pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto da nata a [...] il [...] CF e Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...], residente in [...] Goethe 73 di fatto domiciliato in Sanremo Via Volta 109 CF ”; CodiceFiscale_2
per parte resistente: “...pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto da nata a [...] il [...] CF e Parte_1 C.F._1
dr. Andrea CANCIANI 1
nato a [...] il [...], residente in [...] Controparte_1 di fatto domiciliato in Sanremo Via Volta 109 CF ”; CodiceFiscale_2
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso…”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 1.2.2024 - premettendo di essersi unita in Parte_1 matrimonio in Sanremo il 13.8.2011 con;
che il Tribunale di Imperia, Controparte_1 con sentenza in data 7.6.2023 (n.390/23) pronunziava – su conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti - la separazione giudiziale dei coniugi;
che da tale data i coniugi avevano vissuto separati senza mai riprendere la convivenza - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare lo scioglimento del matrimonio. Evidenziava come dal matrimonio Per_ fossero nate le figlie (13 anni, essendo nata il [...] ed (10 anni, Per_2 essendo nata il [...]), entrambe ancora minorenni. Chiedeva, inoltre, che le figlie minori le fossero affidate in via esclusiva (con collocazione presso di sé ed assegnazione della casa coniugale) e regolamentazione del diritto di visita del padre. Chiedeva, infine, che a carico di quest'ultimo, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, fosse posto un assegno mensile di importo non inferiore ad € 200,00 (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie).
Si costituiva ritualmente in giudizio la resistente che, depositando Controparte_1 propria comparsa, se da un lato nulla opponeva alla domanda in punto status, dall'altro chiedeva che le figlie minori fossero congiuntamente affidate ad entrambi i genitori e presso di sé collocate (con assegnazione della casa coniugale) e regolamentazione del diritto di visita della madre. Chiedeva, inoltre, che il contributo da porsi a carico di quest'ultima per il loro mantenimento fosse fissato in misura non inferiore ad € 200,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie).
Successivamente all'udienza di prima comparizione delle parti celebrata in data 12.6.2024 il Tribunale, con ordinanza ex art. 473-bis.22, c.1 c.p.c. in data 20.6.2024, Per_ affidava alla madre in via esclusiva “rafforzata” le figlie minori e , Per_2 contestualmente ad essa assegnando la casa coniugale e subordinando un regime di visite padre/figlie alle valutazioni dei Servizi incaricati del supporto al nucleo famigliare.
Poneva, infine, a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento delle minori, un assegno di importo pari ad € 200,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie), consentendo altresì alla madre la percezione dell'intero AUU.
Con successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. parte ricorrente avanzava domanda di definizione del giudizio in punto status ed il Tribunale, con ordinanza in data 28.12.2024, disponeva – ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. e limitatamente allo status – la discussione orale della causa. Le parti precisavano sul punto le rispettive conclusioni con note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate entro il termine perentorio del
6.2.2025 e la causa, acquisite quelle del Pubblico Ministero, veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile avanzata dalle parti in quanto appare provato come la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e fra la convivenza tra loro sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la convivenza implicitamente dimostrata da quanto da esse dichiarato nei rispettivi atti di costituzione e resa esplicita dr. Andrea CANCIANI 2 n. 194/2024 R.G.A.C.C.
dalla volontà, riferita all'udienza del 12.6.2024, di non volersi riconciliare. E' inoltre trascorso oltre il semestre dalla comparizione delle parti di fronte al Presidente nella causa di separazione definita con conclusioni congiunte.
Deve, invece, rinviarsi al prosieguo di causa al fine di provvedere sulle ulteriori domande.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, non definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
1) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Sanremo il 13.8.2011 tra i coniugi nato a [...] il [...] e Controparte_1 Parte_1
, nata a [...] il [...]; matrimonio trascritto agli atti dello Stato
[...] Civile del predetto Comune dell'anno 2011, al n. 39, parte I, Reg.1 di Sanremo;
2) dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni consequenziali di cui alla legge n. 898/1970 e succ. mod., disponendo l'annotazione della presente sentenza all'Ufficio Stato Civile di Sanremo.
Così deciso in Imperia, il 17.2.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 3 n. 194/2024 R.G.A.C.C.
dr. Andrea CANCIANI 4