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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 17652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17652 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31865/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado, relativa ad opposizione a decreto ingiuntivo, iscritta al n. r.g. 31865/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 FERRARI FABIO , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. FERRARI FABIO PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 GUERRA LUCA, elettivamente domiciliato in VIA MONTE DI DIO 25 80132 NAPOLI, presso il difensore avv. GUERRA LUCA PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente depositato Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5615/2023 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento R.G. n. 5687/2023con il quale si ingiungeva alla predetta di pagare alla soc. la somma di € Parte_1 Controparte_1 6.496,50 oltre interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione, e chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni: “Preliminarmente, dichiarare l'avverso ricorso improcedibile;
nel merito revocare il decreto ingiuntivo opposto perché
pagina 1 di 5 infondato in fatto e in diritto”.
Deduceva l'improcedibilità della domanda per omesso tentativo di mediazione obbligatoria, la mancanza di prova scritta del credito azionato in via monitoria, la sua indeterminatezza e la mancanza di sottoscrizione del contratto posto a base della domanda.
Si costituiva in giudizio la impugnando e contestando Controparte_2 tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto con l'avverso ricorso rilevandone ed eccependone l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo in parola.
Nel corso dell'istruzione veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo. In tale occasione il giudice rilevava, quanto alla prova scritta, che la scrittura di compravendita contendendo l'affermazione che le parti non si erano avvalsi di mediazione, costituiva addirittura prova contraria dell'intervento dell'agenzia nella messa in contatto delle parti del contratto (v. art. 3, ultimo periodo del contratto), che la sola fattura telematica non costituisce una prova scritta autosufficiente nel corso del giudizio di opposizione, in quanto documento di formazione unilaterale il cui fondamento è stato esplicitamente contestato da parte dell'opposta; che, anche laddove fosse provato che il primo contatto tra le parti contraenti potesse esser stato reso possibile dall'intervento dell'opposta, tale contatto avrebbe portato ad un incontro inizialmente infruttuoso e l'affare sarebbe stato realizzato anche per effetto di successivo intervento di altra agenzia di intermediazione.
Il giudice istruttore inoltre rigettava le richieste di prove orali e costituende e ritenuta la causa matura per la decisione rinviava la stessa ai sensi dell'art. 189, c.p.c., concedendo i termini per la precisazione delle conclusioni e lo scambio delle conclusionali.
Preliminarmente, deve darsi atto della rinuncia tacita di parta opponente all'eccezione di improcedibilità per omesso esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, dalla stessa coltivata solo nella fase antecedente alla decisione sulla provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo e lasciata cadere, attesa la sua mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, come confermato dalla sua mancata coltivazione nelle memorie conclusionali.
Quanto alla mancanza di prova scritta del credito, se indubbiamente la sola fattura telematica non costituisce una prova scritta autosufficiente nel corso del giudizio di opposizione, e se è vero che una prova scritta dell'attività di mediazione svolta non si può ricavare neppure dal contratto di compravendita stipulato dalle parti mediate – atteso che semmai in tale contratto le stesse dichiaravano di non essersi avvalse dell'opera di mediatori professionali, deve ritenersi che la prova scritta e logica pagina 2 di 5 dell'effettiva esistenza di una “messa in relazione” delle parti per effetto dell'intervento dell'opposta scaturisca indubbiamente dalla documentazione prodotta da parte opposta, sia in sede monitoria, sia in sede di costituzione nel presente giudizio di opposizione.
Ed invero, deve in primo luogo rilevarsi che la pagina web gestita dalla CP_1 nella quale risulta che l'opponente aveva attivato la mediazione, pur non potendosi considerare come prova scritta equiparabile ad un conferimento scritto di incarico di mediazione, essendo – come rilevato dall'opponente – prima vi sottoscrizione e pur essendo un documento la cui genuinità potrebbe in teoria esser stata alterata mediante manipolazione dalla parte che l'ha prodotto, deve invece, alla luce delle altre emergenze probatorie, ritenersi attendibile e utilizzabile come prova di un fatto noto (la utilizzazione del sito web) dal quale desumere in via presuntiva la conoscenza di altro fatto ignoto (l'incarico orale di mediazione da parte dell'opponente). Ed infatti, tale documento telematico deve ritenersi veritiero e non artefatto (come sembra suggerire l'opponente).
Ciò si desume in modo palese dall'ascolto della conversazione telefonica intrattenuta dalla stessa opponente in occasione della sua richiesta di cancellare alcune foto private che la stessa aveva pubblicato per errore sul sito della Homepal.
Tale registrazione, avvenuta probabilmente all'insaputa della stessa parte opponente, costituisce prova perfettamente utilizzabile. Come infatti pacifico in giurisprudenza (da ultima, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30977 del 03/12/2024), in tema di prove civili, la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesta né che la conversazione è realmente avvenuta, né il suo tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti in essa coinvolti sia parte in causa. In tali ipotesi (Ordinanza n. 1250 del 19/01/2018), il disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali degli artt. 167 e 183 c.p.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta.
Ebbene, tale conversazione - confermando l'esistenza della consapevole e volontaria utilizzazione del predetto sito dell'opposta per pubblicizzare la vendita del proprio immobile - costituisce prova tanto del conferimento preventivo dell'incarico di mediazione da parte della tanto, e comunque dell'effettuazione da parte Pt_1 dell'agenzia di attività propedeutica e funzionale alla messa in relazione della domanda e dell'offerta.
D'altronde, a norma dell'art. 1755 c.c. il diritto alla mediazione sorge non sulla base del preventivo contratto mandato o incarico ma sulla base della semplice e oggettiva attività di intermediazione realizzata, purché causalmente efficiente rispetto alla pagina 3 di 5 conclusione dell'affare.
Nella verifica di tale presupposto, peraltro, deve ritenersi che il diritto del mediatore alla provvigione per l'avvenuta conclusione dell'affare non viene meno qualora un primo contratto preliminare, già perfezionatosi con l'accettazione di una proposta irrevocabile di acquisto, sia successivamente modificato con la stipula di un nuovo contratto preliminare, questa volta sottoposto a una condizione sospensiva non verificatasi (Cass., ordinanza n. 680 del 09/01/2024). Ciò a riprova che anche l'intervento di altri possibili cause efficienti del raggiungimento dell'accordo non escludono l'insorgere del diritto alla provvigione, laddove tali elementi non siano in condizione di far venir meno il nesso di causalità tra mediazione e conclusione dell'affare.
Nel caso in esame, parte opponente ha dedotto che il contratto successivamente stipulato (a distanza di diversi mesi, il 25 febbraio del 2022, rispetto all'attività di mediazione svolta, riscontrata da alcuni messaggi) sia stata in realtà favorita dall'attività di mediazione realizzata da altra agenzia che sarebbe stata anche ricompensata da parte della compratrice.
Di tale attività e di tale pagamento, tuttavia, parte opponente non ha offerto alcuna prova, per cui tale mera affermazione non è in grado di indebolire la logica deduzione, fondata sugli elementi sopra esposti, che, senza l'intermediazione e l'attività iniziale di assistenza alle parti posta in essere dalla le parti non si CP_1 sarebbero messe mai in comunicazione e l'affare non si sarebbe concluso.
Sotto tale profilo, nessun rilievo ha la circostanza che i contraenti della compravendita avessero dichiarato di non essersi avvalsi della mediazione dell'agenzia, dato che tale dichiarazione inter alios acta non fa fede contro l'agenzia e ben potrebbe esser stata dettata dall'erronea convinzione che l'aver stipulato a distanza tempo e, forse in seguito a sviluppi delle trattative ai quali la non CP_1 aveva preso parte, le esonerasse dall'obbligo di dichiarare in contratto l'apporto offerto dalla stessa.
Al contrario, estremamente significativa, nel senso dell'efficienza causale dell'attività di intermediazione svolta della è la circostanza che la controparte della CP_1 opponente in tale contratto traslativo, la SI.ra , abbia regolarmente Per_1 bonificato alla l'importo della commissione pattuita, sia pure in misura CP_1 concordemente ridotta per effetto, evidentemente, di una trattativa intercorsa tra tali soggetti.
In conclusione, poiché la somma fatturata, pur in assenza di un accordo scritto, è pienamente rientrante nell'importo determinato dagli usi nella città di Roma, essendo addirittura inferiore al 2%, la stessa somma deve essere corrisposta, così come indicato nell'opposto decreto ingiuntivo che, quindi, deve essere confermato.
pagina 4 di 5 Le spese del giudizio di opposizione sono regolate in base al criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il d.i. n. 5615 del 21.3.2023;
2. Condanna al rimborso, nei confronti della Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese del
[...] giudizio, che liquida in € 2.540,00, oltre IVA, CP e 15% rimborso forfetario spese generali.
Roma, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado, relativa ad opposizione a decreto ingiuntivo, iscritta al n. r.g. 31865/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 FERRARI FABIO , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. FERRARI FABIO PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 GUERRA LUCA, elettivamente domiciliato in VIA MONTE DI DIO 25 80132 NAPOLI, presso il difensore avv. GUERRA LUCA PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente depositato Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5615/2023 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento R.G. n. 5687/2023con il quale si ingiungeva alla predetta di pagare alla soc. la somma di € Parte_1 Controparte_1 6.496,50 oltre interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione, e chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni: “Preliminarmente, dichiarare l'avverso ricorso improcedibile;
nel merito revocare il decreto ingiuntivo opposto perché
pagina 1 di 5 infondato in fatto e in diritto”.
Deduceva l'improcedibilità della domanda per omesso tentativo di mediazione obbligatoria, la mancanza di prova scritta del credito azionato in via monitoria, la sua indeterminatezza e la mancanza di sottoscrizione del contratto posto a base della domanda.
Si costituiva in giudizio la impugnando e contestando Controparte_2 tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto con l'avverso ricorso rilevandone ed eccependone l'assoluta infondatezza in fatto ed in diritto e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo in parola.
Nel corso dell'istruzione veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo. In tale occasione il giudice rilevava, quanto alla prova scritta, che la scrittura di compravendita contendendo l'affermazione che le parti non si erano avvalsi di mediazione, costituiva addirittura prova contraria dell'intervento dell'agenzia nella messa in contatto delle parti del contratto (v. art. 3, ultimo periodo del contratto), che la sola fattura telematica non costituisce una prova scritta autosufficiente nel corso del giudizio di opposizione, in quanto documento di formazione unilaterale il cui fondamento è stato esplicitamente contestato da parte dell'opposta; che, anche laddove fosse provato che il primo contatto tra le parti contraenti potesse esser stato reso possibile dall'intervento dell'opposta, tale contatto avrebbe portato ad un incontro inizialmente infruttuoso e l'affare sarebbe stato realizzato anche per effetto di successivo intervento di altra agenzia di intermediazione.
Il giudice istruttore inoltre rigettava le richieste di prove orali e costituende e ritenuta la causa matura per la decisione rinviava la stessa ai sensi dell'art. 189, c.p.c., concedendo i termini per la precisazione delle conclusioni e lo scambio delle conclusionali.
Preliminarmente, deve darsi atto della rinuncia tacita di parta opponente all'eccezione di improcedibilità per omesso esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, dalla stessa coltivata solo nella fase antecedente alla decisione sulla provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo e lasciata cadere, attesa la sua mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, come confermato dalla sua mancata coltivazione nelle memorie conclusionali.
Quanto alla mancanza di prova scritta del credito, se indubbiamente la sola fattura telematica non costituisce una prova scritta autosufficiente nel corso del giudizio di opposizione, e se è vero che una prova scritta dell'attività di mediazione svolta non si può ricavare neppure dal contratto di compravendita stipulato dalle parti mediate – atteso che semmai in tale contratto le stesse dichiaravano di non essersi avvalse dell'opera di mediatori professionali, deve ritenersi che la prova scritta e logica pagina 2 di 5 dell'effettiva esistenza di una “messa in relazione” delle parti per effetto dell'intervento dell'opposta scaturisca indubbiamente dalla documentazione prodotta da parte opposta, sia in sede monitoria, sia in sede di costituzione nel presente giudizio di opposizione.
Ed invero, deve in primo luogo rilevarsi che la pagina web gestita dalla CP_1 nella quale risulta che l'opponente aveva attivato la mediazione, pur non potendosi considerare come prova scritta equiparabile ad un conferimento scritto di incarico di mediazione, essendo – come rilevato dall'opponente – prima vi sottoscrizione e pur essendo un documento la cui genuinità potrebbe in teoria esser stata alterata mediante manipolazione dalla parte che l'ha prodotto, deve invece, alla luce delle altre emergenze probatorie, ritenersi attendibile e utilizzabile come prova di un fatto noto (la utilizzazione del sito web) dal quale desumere in via presuntiva la conoscenza di altro fatto ignoto (l'incarico orale di mediazione da parte dell'opponente). Ed infatti, tale documento telematico deve ritenersi veritiero e non artefatto (come sembra suggerire l'opponente).
Ciò si desume in modo palese dall'ascolto della conversazione telefonica intrattenuta dalla stessa opponente in occasione della sua richiesta di cancellare alcune foto private che la stessa aveva pubblicato per errore sul sito della Homepal.
Tale registrazione, avvenuta probabilmente all'insaputa della stessa parte opponente, costituisce prova perfettamente utilizzabile. Come infatti pacifico in giurisprudenza (da ultima, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30977 del 03/12/2024), in tema di prove civili, la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesta né che la conversazione è realmente avvenuta, né il suo tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti in essa coinvolti sia parte in causa. In tali ipotesi (Ordinanza n. 1250 del 19/01/2018), il disconoscimento, da effettuare nel rispetto delle preclusioni processuali degli artt. 167 e 183 c.p.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta.
Ebbene, tale conversazione - confermando l'esistenza della consapevole e volontaria utilizzazione del predetto sito dell'opposta per pubblicizzare la vendita del proprio immobile - costituisce prova tanto del conferimento preventivo dell'incarico di mediazione da parte della tanto, e comunque dell'effettuazione da parte Pt_1 dell'agenzia di attività propedeutica e funzionale alla messa in relazione della domanda e dell'offerta.
D'altronde, a norma dell'art. 1755 c.c. il diritto alla mediazione sorge non sulla base del preventivo contratto mandato o incarico ma sulla base della semplice e oggettiva attività di intermediazione realizzata, purché causalmente efficiente rispetto alla pagina 3 di 5 conclusione dell'affare.
Nella verifica di tale presupposto, peraltro, deve ritenersi che il diritto del mediatore alla provvigione per l'avvenuta conclusione dell'affare non viene meno qualora un primo contratto preliminare, già perfezionatosi con l'accettazione di una proposta irrevocabile di acquisto, sia successivamente modificato con la stipula di un nuovo contratto preliminare, questa volta sottoposto a una condizione sospensiva non verificatasi (Cass., ordinanza n. 680 del 09/01/2024). Ciò a riprova che anche l'intervento di altri possibili cause efficienti del raggiungimento dell'accordo non escludono l'insorgere del diritto alla provvigione, laddove tali elementi non siano in condizione di far venir meno il nesso di causalità tra mediazione e conclusione dell'affare.
Nel caso in esame, parte opponente ha dedotto che il contratto successivamente stipulato (a distanza di diversi mesi, il 25 febbraio del 2022, rispetto all'attività di mediazione svolta, riscontrata da alcuni messaggi) sia stata in realtà favorita dall'attività di mediazione realizzata da altra agenzia che sarebbe stata anche ricompensata da parte della compratrice.
Di tale attività e di tale pagamento, tuttavia, parte opponente non ha offerto alcuna prova, per cui tale mera affermazione non è in grado di indebolire la logica deduzione, fondata sugli elementi sopra esposti, che, senza l'intermediazione e l'attività iniziale di assistenza alle parti posta in essere dalla le parti non si CP_1 sarebbero messe mai in comunicazione e l'affare non si sarebbe concluso.
Sotto tale profilo, nessun rilievo ha la circostanza che i contraenti della compravendita avessero dichiarato di non essersi avvalsi della mediazione dell'agenzia, dato che tale dichiarazione inter alios acta non fa fede contro l'agenzia e ben potrebbe esser stata dettata dall'erronea convinzione che l'aver stipulato a distanza tempo e, forse in seguito a sviluppi delle trattative ai quali la non CP_1 aveva preso parte, le esonerasse dall'obbligo di dichiarare in contratto l'apporto offerto dalla stessa.
Al contrario, estremamente significativa, nel senso dell'efficienza causale dell'attività di intermediazione svolta della è la circostanza che la controparte della CP_1 opponente in tale contratto traslativo, la SI.ra , abbia regolarmente Per_1 bonificato alla l'importo della commissione pattuita, sia pure in misura CP_1 concordemente ridotta per effetto, evidentemente, di una trattativa intercorsa tra tali soggetti.
In conclusione, poiché la somma fatturata, pur in assenza di un accordo scritto, è pienamente rientrante nell'importo determinato dagli usi nella città di Roma, essendo addirittura inferiore al 2%, la stessa somma deve essere corrisposta, così come indicato nell'opposto decreto ingiuntivo che, quindi, deve essere confermato.
pagina 4 di 5 Le spese del giudizio di opposizione sono regolate in base al criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il d.i. n. 5615 del 21.3.2023;
2. Condanna al rimborso, nei confronti della Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese del
[...] giudizio, che liquida in € 2.540,00, oltre IVA, CP e 15% rimborso forfetario spese generali.
Roma, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
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