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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 24/02/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
N. R.G. 100/2024
Il Tribunale di Trento, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott. Massimo Rigon Giudice dott.ssa Enrica Poli Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile ex art. 19 ter d.lgs. n. 150/2011 iscritto al N. R.G. 100 del ruolo generale dell'anno 2024 promosso da
(C.F. ) , nato in [...] il Parte_1 C.F._1 C.F._2
29/09/1989; con l'Avv. SUSANNA BOLOGNA, per procura alle liti allegata telematicamente al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE
trattenuta in decisione a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 275 bis, comma 4,
c.p.c., sulle seguenti conclusioni delle parti per parte ricorrente: “Nel merito In via principale accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato e per l'effetto annullarlo;
Sempre in via principale accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, del T.U.I., sussistendo i presupposti di cui all'art. 19, comma 1 e 1.1, del T.U.I., così come modificato dal D.L. 130/2020, ed ordinare alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Condannare le amministrazioni resistenti alla rifusione delle spese di lite, ed onorari, pendente l'istanza di patrocinio a spese dello stato dinanzi al COA di Trento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente chiede il riconoscimento del diritto di ottenere il rilascio di un permesso
Contr di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., nella versione vigente ratione temporis, prima delle modifiche introdotte dal d.l. n. 20 del 2023, conv.
l. n. 50 del 2023, trattandosi di richiesta presentata prima dell'11.03.2023, data di entrata in vigore del cit. d.l. (v. norma transitoria di cui all'art. 7, comma 3, cit. d.l.) –, impugnando il parere negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona assunto nella seduta del 10-8-2023, notificato al ricorrente dalla Questura di il 14-12-2023. CP_1
2. La domanda del ricorrente merita accoglimento, essendo emersi, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, terzo periodo, TUI, fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale del ricorrente medesimo comporterebbe una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, in assenza agli atti di elementi che denuncino ragioni ostative di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute.
Considerato che, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., quarto periodo, TUI, “[a]i fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, in un quadro evidenziale coerente e privo di elementi di smentita, militano in senso favorevole alla posizione fatta valere dal ricorrente, dando riscontro di un significativo e sostanziale processo di integrazione, i seguenti elementi di prova:
a) un soggiorno nel territorio nazionale che perdura da oltre 6 anni atteso l'arrivo in Italia sin dal 2018
pag. 2/3 b) lo svolgimento di diverse attività lavorative, il ricorrente avendo potuto documentare l'avvio di attività lavorativa con contratti regolari a decorrere dall'ottobre 2022 (cfr. estratto allegato al ricorso), rapporto che ha assunto via via carattere di stabilità e CP_3
che è confluito, infine, in data 1-10-2024, nella stipula di contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. all.ti note dd. 2-12-2024 e note dd. 31-1-2025)
c) la sufficiente padronanza della lingua italiana, come verificato in sede di udienza del
5-3-2024.
3.
Considerato che
il riconoscimento della protezione si basa su fatti sopravvenuti in corso di processo, sussistono gravi motivi, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale del 19/04/2018 n. 77, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nella sopra riportata composizione, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione:
1. accerta il diritto del ricorrente (C.F. Parte_1 C.F._2
), nato in [...] il [...], di ottenere un permesso di C.F._1 soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, TUI;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trento, 18/02/2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi
Il Giudice rel.
Enrica Poli
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
N. R.G. 100/2024
Il Tribunale di Trento, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott. Massimo Rigon Giudice dott.ssa Enrica Poli Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile ex art. 19 ter d.lgs. n. 150/2011 iscritto al N. R.G. 100 del ruolo generale dell'anno 2024 promosso da
(C.F. ) , nato in [...] il Parte_1 C.F._1 C.F._2
29/09/1989; con l'Avv. SUSANNA BOLOGNA, per procura alle liti allegata telematicamente al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE
trattenuta in decisione a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 275 bis, comma 4,
c.p.c., sulle seguenti conclusioni delle parti per parte ricorrente: “Nel merito In via principale accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato e per l'effetto annullarlo;
Sempre in via principale accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, del T.U.I., sussistendo i presupposti di cui all'art. 19, comma 1 e 1.1, del T.U.I., così come modificato dal D.L. 130/2020, ed ordinare alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Condannare le amministrazioni resistenti alla rifusione delle spese di lite, ed onorari, pendente l'istanza di patrocinio a spese dello stato dinanzi al COA di Trento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente chiede il riconoscimento del diritto di ottenere il rilascio di un permesso
Contr di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., nella versione vigente ratione temporis, prima delle modifiche introdotte dal d.l. n. 20 del 2023, conv.
l. n. 50 del 2023, trattandosi di richiesta presentata prima dell'11.03.2023, data di entrata in vigore del cit. d.l. (v. norma transitoria di cui all'art. 7, comma 3, cit. d.l.) –, impugnando il parere negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona assunto nella seduta del 10-8-2023, notificato al ricorrente dalla Questura di il 14-12-2023. CP_1
2. La domanda del ricorrente merita accoglimento, essendo emersi, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, terzo periodo, TUI, fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale del ricorrente medesimo comporterebbe una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, in assenza agli atti di elementi che denuncino ragioni ostative di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute.
Considerato che, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., quarto periodo, TUI, “[a]i fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, in un quadro evidenziale coerente e privo di elementi di smentita, militano in senso favorevole alla posizione fatta valere dal ricorrente, dando riscontro di un significativo e sostanziale processo di integrazione, i seguenti elementi di prova:
a) un soggiorno nel territorio nazionale che perdura da oltre 6 anni atteso l'arrivo in Italia sin dal 2018
pag. 2/3 b) lo svolgimento di diverse attività lavorative, il ricorrente avendo potuto documentare l'avvio di attività lavorativa con contratti regolari a decorrere dall'ottobre 2022 (cfr. estratto allegato al ricorso), rapporto che ha assunto via via carattere di stabilità e CP_3
che è confluito, infine, in data 1-10-2024, nella stipula di contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. all.ti note dd. 2-12-2024 e note dd. 31-1-2025)
c) la sufficiente padronanza della lingua italiana, come verificato in sede di udienza del
5-3-2024.
3.
Considerato che
il riconoscimento della protezione si basa su fatti sopravvenuti in corso di processo, sussistono gravi motivi, ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale del 19/04/2018 n. 77, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nella sopra riportata composizione, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione:
1. accerta il diritto del ricorrente (C.F. Parte_1 C.F._2
), nato in [...] il [...], di ottenere un permesso di C.F._1 soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, TUI;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trento, 18/02/2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi
Il Giudice rel.
Enrica Poli
pag. 3/3