TRIB
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/04/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 927/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data 8.5.2024
riassunta nei confronti di con ricorso del 29.1.2025 Controparte_1
da
Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dall'Avv. GIANOLLA GIACOMO, come da mandato in calce al ricorso,
con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Piazza De Gasperi 45/A,
con tro
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
– contumace -
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3
– contumace -
e
, in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore,
1 - contumace -
O G G ETTO : retri buzi one.
CONCLUS IONI
Per parte ricorrente:
In principalità e di merito: accertato e dichiarato che il ricorrente, in qualità di dipendente della società dal 2012 al 2016 e della dal 2016 al 2023 ha lavorato alla fornitura di CP_2 CP_3
beni a favore di accertato che il ricorrente va creditore delle seguenti somme: Controparte_4
10.060,36 verso per 8.779,69 verso , ed nei confronti di CP_2 CP_3 Controparte_4
quale debitrice in solido con le suddette per 8.779,69 o comunque della diversa somma di giustizia,
oltre a rivalutazione e interessi sulle somme rivalutate dalle scadenze dei ratei al saldo, condannarsi la società al pagamento della somma di euro 10.060,36 la società in solido CP_2 CP_3
al pagamento della somma di euro 8.779,69 e la società in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro-tempore ex art. 29 co. 2 d. lgs. 276/03 in via solidale con le predette in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento di euro 8.779,69 per i titoli di cui in premessa,
con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei titoli all'effettivo saldo o altra somma maggiore o minore che risulterà di giustizia.
Con vittoria di spese diritti ed onorari di lite, con distrazione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente esponeva di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze di per CP_3
effetto del subentro di detta società a Q & Q giusta contratto di affitto di ramo di azienda intercorso tra le due società dall'1.6.2016, e poi con a seguito della retrocessione CP_2
del ramo di azienda in data 7.11.2023, nell'ambito di lavorazioni effettuate in regime di subfornitura per conto di , e che il rapporto di lavoro era cessato all'esito di CP_4
procedura di licenziamento collettivo in data 9.11.2023. Lamentava il mancato pagamento dei ratei tredicesima mensilità del 2023, dell'indennità di mancato preavviso e del TFR maturato alla cessazione del rapporto. Agiva dunque in giudizio nei confronti di Q & Q per il pagamento dell'indennità di mancato preavviso e di Q & Q, e CP_3
[... – quest'ultima quale committente ex art. 29 D.Lgs. 279/03 - per il pagamento CP_5
in solido di 13esima e TFR, concludendo come riportato in epigrafe.
2. Nella contumacia di ed si costituiva in giudizio , negando CP_2 CP_3 CP_4
fondatezza alle pretese avversarie.
3. In data 18.9.2024 veniva emessa su istanza di parte ricorrente ordinanza ex art. 423 c.p.c.
Q & Q e di Controparte_2 CP_3
4. All'udienza dell'11.12.2024 veniva dichiarata l'interruzione parziale del giudizio in relazione alle domande nei confronti di , attesa dichiarazione di insolvenza con CP_4
nomina del commissario straordinario propedeutica alla amministrazione straordinaria,
alla luce del disposto dell'art. 19 del D.Lgs. 270/99 e dell'art. 143, co. 3, del D.Lgs. 14/19.
In seguito il giudizio veniva riassunto nei confronti di in Amministrazione CP_4
straordinaria, la quale rimaneva contumace.
5. La causa perveniva quindi in decisione all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § § § § §
6. Va preliminarmente verificata la procedibilità della domanda in relazione a , CP_4
della quale come da sentenza n. 130 del 18.10.2024 è stato dichiarato lo stato di insolvenza ex artt. 2 e ss. L. 270/99.
6.1 Detta sentenza, secondo quanto prevede l'art. 18 della L. 270/99, determina gli effetti previsti – tra gli altri – dall'art. 52 Legge Fallimentare, secondo cui “Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge.”; inoltre ex art. 13 L. 270/99
“Il tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore, fatta eccezione per le azioni reali immobiliari, per le quali restano ferme le norme ordinarie di competenza.”
3 6.2 Da ciò consegue che l'azione svolta in giudizio nei confronti di , trattandosi di CP_4
azione di condanna al pagamento di crediti, debba essere dichiarata improcedibile in questa sede per essere competente il Tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza (si veda per tutte Cass., 27796/24).
7. Quanto alle domande svolte nei confronti di Q & Q e di i crediti azionati in CP_3
giudizio dal ricorrente risultano conseguenti ai rapporti di lavoro ed alla cessazione degli stessi ovvero: ratei di tredicesima mensilità del 2023, indennità di mancato preavviso e
TFR, quantificati in ricorso sulla base dei dati indicati nelle buste paga, nel cud e delle previsioni del CCNL (quanto al preavviso).
8. Spettava ai datori di lavoro dimostrare, costituendosi in giudizio ed offrendo idonea prova, di aver adempiuto ai crediti in questione.
9. Tenuto conto che dei crediti maturati nel corso del rapporto con risponde in solido CP_3
anche Q & Q per effetto della retrocessione del ramo di azienda ex art. 2112 c.c., che del
TFR complessivo (stante la sostanziale coincidenza tra data di retrocessione dell'azienda a Q & Q e cessazione dei rapporti di lavoro) rispondono in solido e Q & Q (Cass., CP_3
11479/13; Cass., 164/16) e che la sola Q & Q debba rispondere per l'indennità di mancato preavviso, ne consegue che debba essere emessa condanna:
- a carico di ed in solido tra loro per importo di € 8.779,69 (di cui € 7.178,86 CP_2 CP_3
a titolo di TFR);
- a carico della sola Q & Q per importo di € 1.280,67, riferito alla indennità di mancato preavviso;
gli importi a titolo di capitale andranno maggiorati di rivalutazione secondo indici ISTAT
ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
10. L'ordinanza ex art. 423 c.p.c. emessa in data 18.9.2024 rimane assorbita dalle statuizioni di cui alla presente sentenza.
4 11. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in favore del procuratore del ricorrente che si é dichiarato antistatario tenuto conto della “serialità” del contenzioso, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, condanna:
- dichiara improcedibile l'azione nei confronti di , attesa la dichiarazione di CP_4
insolvenza di cui alla sentenza n. 130 del 18.10.2024;
- condanna Q & Q ed in solido tra loro al pagamento in favore del ricorrente CP_3
dell'importo di € 8.779,69 (di cui € 7.178,86 a titolo di TFR), oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo;
- condanna inoltre Q & Q al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 1.280,67,
oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal licenziamento al saldo.
Condanna infine le società Q & Q ed in solido tra loro a rifondere al procuratore del CP_3
ricorrente – che si é dichiarato antistatario - le spese di lite, che liquida in complessivi €
1.800,00, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale.
Venezia, 29/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
5