Articolo 6 della Legge 3 dicembre 1957, n. 1198
Articolo 5Articolo 7
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5 gennaio 1958
Art. 6.

Il secondo comma dell'art. 23 della legge 22 dicembre 1953, n. 955 , e' sostituito dal seguente:
"Essi sono effettuati in lire; per il calcolo da compiersi nel caso di effetti espressi in valuta estera si applicano i tassi di cambio indicati dall'Ufficio italiano dei cambi, valevoli il primo giorno della settimana in cui si effettua l'operazione. Alla scadenza degli effetti, o anche prima in caso di anticipato ritiro totale o parziale degli stessi, l'importo in lire dovuto al Mediocredito e' calcolato agli stessi tassi di cambio applicati per l'operazione di risconto o anticipazione".
Entrata in vigore il 5 gennaio 1958