Articolo 1 della Legge 30 gennaio 1974, n. 13
Versione
7 marzo 1974
Art. 1. Articolo unico

I limiti di somma indicati negli articoli 6, 7 e 8 del regolamento per l'amministrazione, manutenzione e custodia dei canali di irrigazione e forza motrice (canali dell'antico demanio) appartenenti allo Stato, approvato col regio decreto 1 marzo 1896, n. 83 , ai fini della comunicazione al Consiglio di Stato, per averne il parere, dei progetti di atti di concessione, sono uguagliati a quelli stabiliti dagli articoli 5 , 6 e 7 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni.
Il limite di tempo previsto dagli articoli 6, 7 e 8 del regolamento di cui al precedente comma e' soppresso.

Entrata in vigore il 7 marzo 1974