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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/12/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trani
AREA 1 - FAMIGLIA
N. R.G. 1964/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
ES HI Presidente
SA MO Giudice
Emanuela Gallo Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
, C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
AR EL
contro
C.F. , con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
CI GI
con l'intervento del Pubblico Ministero
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio in data 28/07/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CANOSA DI PUGLIA, atto n. 56,
Parte II, serie A, anno 2003.
È stata chiesta la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La causa va rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni accessorie.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE
in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Trani, 9/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Pag. 2 di 3 SA MO
ES HI
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trani
AREA 1 - FAMIGLIA
N. R.G. 1964/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
ES HI Presidente
SA MO Giudice
Emanuela Gallo Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
, C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
AR EL
contro
C.F. , con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
CI GI
con l'intervento del Pubblico Ministero
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio in data 28/07/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CANOSA DI PUGLIA, atto n. 56,
Parte II, serie A, anno 2003.
È stata chiesta la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La causa va rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni accessorie.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE
in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Trani, 9/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
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ES HI
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