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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/12/2025, n. 3746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3746 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15907/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Neri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15907/2024 avente ad oggetto: azione a tutela del diritto di proprietà, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROSSI GIANLUCA Pt_1 P.IVA_1 ( ), elettivamente domiciliato in VIA ORFEO 25 40124 BOLOGNA presso C.F._1 l'avv. RONDELLI SUSANNA
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE:
In via principale e nel merito, per le causali di cui alla premessa, accertata e dichiarata la piena validità ed efficacia del titolo esecutivo fondante la procedura di rilascio che ci occupa, disporre la prosecuzione della procedura di esecuzione forzata di rilascio nei confronti del sig. e Controparte_1 conseguentemente ordinare all'Ufficiale Giudiziario procedente di fissare nuova data di accesso sul fondo per il proseguo della procedura di rilascio.
In via subordinata e sempre nel merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 948 cc, accertare e dichiarare per tutti i motivi di cui in narrativa la titolarità del diritto di proprietà di Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante p.t. sul fondo sito in agro di
[...]
Castel San Pietro terme esteso complessivamente ha 22.69.98 ( ettari 22 are sessantanove, centiare novantotto), riportato nel catasto terreni di detto comune alle partite e alle ditte di cui appresso: appezzamento di terreno agricolo, privo di fabbricati rurali sito in comune di caste San Pietro terme e censito al catasto terreni al foglio 151 con i mappali:81,84,94,95,96,97,98,99,100,120,125,144,33,41,42,51,108;
pagina 1 di 7 Nel merito, sempre ai sensi e per gli effetti dell'art. 948 cc, accertare e dichiarare l'occupazione senza titolo e comunque abusiva da parte del convenuto del fondo di proprietà di Controparte_1 Pt_1 sito in agro di Castel San Pietro terme esteso complessivamente ha 22.69.98 ( ettari 22 are sessantanove, centiare novantotto), riportato nel catasto terreni di detto comune alle partite e alle ditte di cui appresso: appezzamento di terreno agricolo, privo di fabbricati rurali sito in comune di caste San
Pietro terme e censito al catasto terreni al foglio 151 con i mappali:
81,84,94,95,96,97,98,99,100,120,125,144,33,41,42,51,108 e per l'effetto disporre l'immediata reintegrazione di in persona del suo Controparte_3 legale rappresentante p.t. nella proprietà e nel possesso del predetto bene immobile, condannare il convenuto alla restituzione del citato bene immobile al legittimo proprietario libero da persone, animali e cose, ordinare altresì al convenuto occupante senza titolo ed a chiunque altro occupi l'immobile in virtù di rapporti di lavoro o di famiglia con il convenuto, il rilascio immediato del citato bene immobile a favore del legittimo proprietario disponendo la cessazione di tutti quei comportamenti pregiudizievoli da cui possa derivare la lesione nella proprietà e nel possesso dell'immobile da parte del legittimo proprietario.
Oltre alle spese, competenze ed onorari di causa, facendo salvo il diritto dell' al risarcimento Pt_1 dei danni subiti e subendi da esercitarsi in separata sede.
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, CP_2 Parte_2 allegava, in sintesi, che: con sentenza n. 14673/2019 pubbl. il
[...]
10/07/2019 il Tribunale di Roma aveva dichiarato l'intervenuta risoluzione del contratto di compravendita stipulato a mezzo dell'atto pubblico datato 16.12.2009, rep. n. 39627, raccolta n. 5995,
a rogito Notaio di Imola, col quale aveva venduto a , con Persona_1 Pt_1 Controparte_1 patto di riservato dominio in base al D.L.vo 5 marzo 1948 n. 121, un appezzamento di terreno agricolo, privo di fabbricati rurali, sito in comune di caste San Pietro Terme e censito al catasto terreni al foglio
151 con i mappali: 81,84,94,95,96,97,98,99,100,120,125,144,33,41,42,51,108; il Tribunale di Roma aveva ordinato al l'immediato rilascio in favore dell' di tutti i fondi oggetto di vendita CP_1 CP_2 con patto di riservato dominio meglio identificati nell'atto pubblico, secondo le specifiche catastali e descrittive, liberi da persone e cose, senza eccezioni;
procedeva alla notifica della sentenza, Pt_1 quale titolo esecutivo, del precetto per rilascio e del relativo preavviso, in data 30.7.2020, 20.1.2021 e
22.3.2021; l'Ufficiale Giudiziario presso la Corte d'Appello di Bologna eseguiva vari accessi al fondo,
a partire dal primo del 13.4.2021; in quell'occasione parte istante chiedeva un rinvio, e così a Pt_1 seguire, anche per accordo con l'esecutato, fino all'accesso del 27.1.2023 allorchè, per assenza del medico veterinario, stante la presenza di animali sul fondo, e per mancanza dei mezzi necessari, quali il fabbro o altri ausiliari ex art. 68 c.p.c., si rinviava al 31.3.2023. Il 31.3.2023, alla presenza dell'Avv.
CA RO per la parte istante, in assenza dell'esecutato, si dava atto che l'Avv. RO dichiarava
“l'esecutato ha di fatto rilasciato l'immobile asportando gli animali e il bestiame”. L'Ufficiale
Giudiziario nominava quale Custode il Geom. in assenza della parte esecutata. In Persona_2 data 18.4.2023 il Geom. depositava denuncia-querela nei confronti di nella Per_2 Controparte_1 quale esponeva che in data 31.3.2023 dopo avere effettuato un'ulteriore ricognizione dell'immobile si era accorto che un paio di oche e un paio di galline erano state lasciate da sul fondo oggetto di CP_1 esecuzione. Contattato dal Geom. l'esecutato confermava che erano di sua proprietà e si Per_2 impegnava a provvedere a breve al loro allontanamento dal fondo. Prosegue la denuncia del custode:
pagina 3 di 7 pagina 4 di 7 Dalla relazione del Dirigente dell'Ufficio UNEP presso la Corte d'Appello di Bologna si apprende altresì che, coerentemente con quanto emerge dai documenti prodotti da parte attrice, il custode giudiziario comunicava all'Avv. CA RO di essere “decaduto” dalla custodia del terreno, causa
i fatti sopra esposti. Prosegue il Dirigente: I. A seguito di richiesta di chiarimenti da parte dell'Avv.
RO all'Ufficio Unep, la scrivente comunicava all'avvocato procedente che, alla luce dei fatti esposti dal Funzionario Unep Minasi e dal custode giudiziario nonché in riferimento alla denuncia Per_2 effettuata, al fine di poter procedere alla liberazione dell'immobile (terreno) dalla presenza degli animali ricollocati dall'esecutato, sarebbe stato necessario ottenere un provvedimento d'urgenza dal
Tribunale di Bologna poiché, essendo eseguito lo sfratto, il titolo sulla base del quale era stata avviata
l'esecuzione non era più utilizzabile proprio per la situazione creatasi. La denuncia effettuata dal custode era doverosa poiché, avendo l'esecutato ricollocato gli animali nel terreno sfrattato, aveva con il proprio comportamento violato l'ingiunzione disposta dall'ufficiale giudiziario al momento dell'esecuzione dell'escomio. Il fatto che l'esecutato dichiarasse che il ricollocamento del gregge fosse stato eseguito a seguito del consenso di parte istante (dichiarazione la cui veridicità poteva essere solo confermata dalla parte istante) non giustificava una legittimità dell'azione compiuta, in quanto
l'immobile era in custodia del Geometra il quale avrebbe dovuto quanto meno essere Per_2 interpellato prima di operare tale trasferimento del bestiame. Conseguentemente il custode ( Geom.
, nominato dall'ufficiale giudiziario ex art 68 cpc con tale compito, non solo risultava essere Per_2 stato spossessato e impossibilitato a custodire il bene immobile, ma non poteva essergli neppure attribuita la custodia di beni (in questo caso gli animali collocati successivamente all'esecuzione dello sfratto) che al momento dell'esecuzione non erano presenti. Inoltre la presenza di tali animali e il quantitivo esigeva necessariamente l'organizzazione di un nuovo accesso con gli strumenti e i mezzi idoeni per trasportare tali animali, preventivando quanto meno una nuova collocazione. Di fronte a tale situazione questa Dirigenza suggeriva anche l'opportunità che parte istante di convincere
l'esecutato a spostare gli animali in modo spontaneo, visto il numero di capi presenti. Diversamente era necessaria l'ottenimento di un provvedimento di urgenza. proponeva, invece, opposizione ex art. 617 c.p.c. al Giudice dell'Esecuzione e con ordinanza in Pt_1 data 8.4.2024 all'esito della procedura n. 937 Reg. Esec. Mob. il Giudice la rigettava, assegnando termine fino al 30 dicembre 2024 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito secondo le prescrizioni di cui all'art. 616 cpc. Era poi instaurato il presente giudizio con citazione notificata il
14.11.2024 e depositata il 24.11.2024 con le conclusioni in epigrafe riportate, e all'udienza del
12.6.2025 il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto e si verbalizzava, fra l'altro: “L'Avv. pagina 5 di 7 RO fa presente che la presente causa è il giudizio di merito di un'opposizione ex art. 617 c.p.c., la
r.g. es. mob. 987/2023, come da ordinanza 8.4.2024. La dott.ssa aveva indicato che Persona_3
l'azione da intraprendere sarebbe stata quella ex art. 610 c.p.c., il reclamo (non depositato) contro
l'ordinanza ha confermato che in base alla Cass citata si sarebbe dovuto proporre un 610 c.p.c”.
La domanda proposta in via principale: “In via principale e nel merito, per le causali di cui alla premessa, accertata e dichiarata la piena validità ed efficacia del titolo esecutivo fondante la procedura di rilascio che ci occupa, disporre la prosecuzione della procedura di esecuzione forzata di rilascio nei confronti del sig. e conseguentemente ordinare all'Ufficiale Giudiziario Controparte_1 procedente di fissare nuova data di accesso sul fondo per il proseguo della procedura di rilascio.” non può trovare accoglimento. Infatti la procedura esecutiva è stata conclusa dall'Ufficio UNEP e, per dolersi di tale determinazione dell'Ufficiale Giudiziario, l'attore avrebbe dovuto proporre non un'azione di cognizione, quale quella proposta e di cui qui si tratta, ma avrebbe dovuto agire nelle forme previste dalle norme in materia di processo di esecuzione, escludendosi, però, il rimedio di cui all'art. 617 c.p.c. per le ragioni di cui all'ordinanza 8.4.2024, confermata – secondo quanto asserito dall'attore stesso – dal Tribunale in sede di reclamo. Si sottolinea al riguardo che la Cassazione
(Sez. 3 - , Sentenza n. 5175 del 06/03/2018) ha ribadito i seguenti principi:
4. Ora, la giurisprudenza di questa Corte, fin da prima della proposizione della domanda definita con la qui gravata sentenza e con principio ribadito costantemente anche in tempi successivi, ha escluso in radice una autonoma impugnabilità, con azione ordinaria di cognizione, degli atti compiuti da qualunque ausiliario del giudice e, tra questi, di quelli dell'Ufficiale giudiziario.
5. Tali atti vanno, invero, sottoposti esclusivamente al controllo del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 60 cod. proc. civ. - o nelle eventualmente diverse, come nel caso dell'art. 591-ter cod. proc. civ. (Cass. ord. 20/01/2011, n. 1335), forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato - e solo dopo che il giudice stesso si sia pronunciato sull'istanza dell'interessato sarà possibile impugnare il suo provvedimento con le modalità di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (sul principio generale: Cass. 21/03/2008, n. 7674; in precedenza, v. già Cass. 12/03/1992, n. 3030; successivamente: Cass. 30/09/2015, n. 19573; Cass. ord.
12/12/2016, n. 25317).
6. Di conseguenza, poiché il processo esecutivo comporta un sistema chiuso di rimedi e non è ammessa quindi azione in forme diverse dalle opposizioni esecutive o dalle altre iniziative specificamente previste da detto sistema processuale (tra le ultime: Cass. 20/03/2014, n.
6521; Cass. 02/04/2014, n. 7708; Cass. 31/10/2014, n. 23182; Cass. 29/05/2015, n. 11172; Cass. ord.
14/06/2016, n. 12242), non può che rilevarsi come, qualunque ne fosse stata la qualificazione prospettata o 5 rimessa al giudice, l'azione di cognizione, anziché il reclamo al giudice dell'esecuzione,
pagina 6 di 7 non potesse essere in alcun modo o caso intrapresa: ciò che impone di cassare senza rinvio la sentenza che la ha definita.”.
Quanto alla domanda proposta in via subordinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 948 cc, nemmeno questa può essere accolta. Infatti la Cassazione SS.UU. 7305 DEL 2014 (recentemente confermata da
Cassazione civile ordinanza 32446 2025), ha chiarito che: In tema di azioni a difesa della proprietà, le difese di carattere petitorio opposte, in via di eccezione o con domande riconvenzionali, ad un'azione di rilascio o consegna non comportano - in ossequio al principio di disponibilità della domanda e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - una "mutatio" od "emendatio libelli", ossia la trasformazione in reale della domanda proposta e mantenuta ferma dell'attore come personale per la restituzione del bene in precedenza volontariamente trasmesso al convenuto, né, in ogni caso, implicano che l'attore sia tenuto a soddisfare il correlato gravoso onere probatorio inerente le azioni reali (cosiddetta "probatio diabolica"), la cui prova, idonea a paralizzare la pretesa attorea, incombe solo sul convenuto in dipendenza delle proprie difese. Tale prova non è stata fornita dall'attore.
Nulla sulle spese, dal momento che il convenuto non si è costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – respinge le domande dell'attore.
Bologna, 20 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Francesca Neri
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Neri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15907/2024 avente ad oggetto: azione a tutela del diritto di proprietà, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROSSI GIANLUCA Pt_1 P.IVA_1 ( ), elettivamente domiciliato in VIA ORFEO 25 40124 BOLOGNA presso C.F._1 l'avv. RONDELLI SUSANNA
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE:
In via principale e nel merito, per le causali di cui alla premessa, accertata e dichiarata la piena validità ed efficacia del titolo esecutivo fondante la procedura di rilascio che ci occupa, disporre la prosecuzione della procedura di esecuzione forzata di rilascio nei confronti del sig. e Controparte_1 conseguentemente ordinare all'Ufficiale Giudiziario procedente di fissare nuova data di accesso sul fondo per il proseguo della procedura di rilascio.
In via subordinata e sempre nel merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 948 cc, accertare e dichiarare per tutti i motivi di cui in narrativa la titolarità del diritto di proprietà di Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante p.t. sul fondo sito in agro di
[...]
Castel San Pietro terme esteso complessivamente ha 22.69.98 ( ettari 22 are sessantanove, centiare novantotto), riportato nel catasto terreni di detto comune alle partite e alle ditte di cui appresso: appezzamento di terreno agricolo, privo di fabbricati rurali sito in comune di caste San Pietro terme e censito al catasto terreni al foglio 151 con i mappali:81,84,94,95,96,97,98,99,100,120,125,144,33,41,42,51,108;
pagina 1 di 7 Nel merito, sempre ai sensi e per gli effetti dell'art. 948 cc, accertare e dichiarare l'occupazione senza titolo e comunque abusiva da parte del convenuto del fondo di proprietà di Controparte_1 Pt_1 sito in agro di Castel San Pietro terme esteso complessivamente ha 22.69.98 ( ettari 22 are sessantanove, centiare novantotto), riportato nel catasto terreni di detto comune alle partite e alle ditte di cui appresso: appezzamento di terreno agricolo, privo di fabbricati rurali sito in comune di caste San
Pietro terme e censito al catasto terreni al foglio 151 con i mappali:
81,84,94,95,96,97,98,99,100,120,125,144,33,41,42,51,108 e per l'effetto disporre l'immediata reintegrazione di in persona del suo Controparte_3 legale rappresentante p.t. nella proprietà e nel possesso del predetto bene immobile, condannare il convenuto alla restituzione del citato bene immobile al legittimo proprietario libero da persone, animali e cose, ordinare altresì al convenuto occupante senza titolo ed a chiunque altro occupi l'immobile in virtù di rapporti di lavoro o di famiglia con il convenuto, il rilascio immediato del citato bene immobile a favore del legittimo proprietario disponendo la cessazione di tutti quei comportamenti pregiudizievoli da cui possa derivare la lesione nella proprietà e nel possesso dell'immobile da parte del legittimo proprietario.
Oltre alle spese, competenze ed onorari di causa, facendo salvo il diritto dell' al risarcimento Pt_1 dei danni subiti e subendi da esercitarsi in separata sede.
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, CP_2 Parte_2 allegava, in sintesi, che: con sentenza n. 14673/2019 pubbl. il
[...]
10/07/2019 il Tribunale di Roma aveva dichiarato l'intervenuta risoluzione del contratto di compravendita stipulato a mezzo dell'atto pubblico datato 16.12.2009, rep. n. 39627, raccolta n. 5995,
a rogito Notaio di Imola, col quale aveva venduto a , con Persona_1 Pt_1 Controparte_1 patto di riservato dominio in base al D.L.vo 5 marzo 1948 n. 121, un appezzamento di terreno agricolo, privo di fabbricati rurali, sito in comune di caste San Pietro Terme e censito al catasto terreni al foglio
151 con i mappali: 81,84,94,95,96,97,98,99,100,120,125,144,33,41,42,51,108; il Tribunale di Roma aveva ordinato al l'immediato rilascio in favore dell' di tutti i fondi oggetto di vendita CP_1 CP_2 con patto di riservato dominio meglio identificati nell'atto pubblico, secondo le specifiche catastali e descrittive, liberi da persone e cose, senza eccezioni;
procedeva alla notifica della sentenza, Pt_1 quale titolo esecutivo, del precetto per rilascio e del relativo preavviso, in data 30.7.2020, 20.1.2021 e
22.3.2021; l'Ufficiale Giudiziario presso la Corte d'Appello di Bologna eseguiva vari accessi al fondo,
a partire dal primo del 13.4.2021; in quell'occasione parte istante chiedeva un rinvio, e così a Pt_1 seguire, anche per accordo con l'esecutato, fino all'accesso del 27.1.2023 allorchè, per assenza del medico veterinario, stante la presenza di animali sul fondo, e per mancanza dei mezzi necessari, quali il fabbro o altri ausiliari ex art. 68 c.p.c., si rinviava al 31.3.2023. Il 31.3.2023, alla presenza dell'Avv.
CA RO per la parte istante, in assenza dell'esecutato, si dava atto che l'Avv. RO dichiarava
“l'esecutato ha di fatto rilasciato l'immobile asportando gli animali e il bestiame”. L'Ufficiale
Giudiziario nominava quale Custode il Geom. in assenza della parte esecutata. In Persona_2 data 18.4.2023 il Geom. depositava denuncia-querela nei confronti di nella Per_2 Controparte_1 quale esponeva che in data 31.3.2023 dopo avere effettuato un'ulteriore ricognizione dell'immobile si era accorto che un paio di oche e un paio di galline erano state lasciate da sul fondo oggetto di CP_1 esecuzione. Contattato dal Geom. l'esecutato confermava che erano di sua proprietà e si Per_2 impegnava a provvedere a breve al loro allontanamento dal fondo. Prosegue la denuncia del custode:
pagina 3 di 7 pagina 4 di 7 Dalla relazione del Dirigente dell'Ufficio UNEP presso la Corte d'Appello di Bologna si apprende altresì che, coerentemente con quanto emerge dai documenti prodotti da parte attrice, il custode giudiziario comunicava all'Avv. CA RO di essere “decaduto” dalla custodia del terreno, causa
i fatti sopra esposti. Prosegue il Dirigente: I. A seguito di richiesta di chiarimenti da parte dell'Avv.
RO all'Ufficio Unep, la scrivente comunicava all'avvocato procedente che, alla luce dei fatti esposti dal Funzionario Unep Minasi e dal custode giudiziario nonché in riferimento alla denuncia Per_2 effettuata, al fine di poter procedere alla liberazione dell'immobile (terreno) dalla presenza degli animali ricollocati dall'esecutato, sarebbe stato necessario ottenere un provvedimento d'urgenza dal
Tribunale di Bologna poiché, essendo eseguito lo sfratto, il titolo sulla base del quale era stata avviata
l'esecuzione non era più utilizzabile proprio per la situazione creatasi. La denuncia effettuata dal custode era doverosa poiché, avendo l'esecutato ricollocato gli animali nel terreno sfrattato, aveva con il proprio comportamento violato l'ingiunzione disposta dall'ufficiale giudiziario al momento dell'esecuzione dell'escomio. Il fatto che l'esecutato dichiarasse che il ricollocamento del gregge fosse stato eseguito a seguito del consenso di parte istante (dichiarazione la cui veridicità poteva essere solo confermata dalla parte istante) non giustificava una legittimità dell'azione compiuta, in quanto
l'immobile era in custodia del Geometra il quale avrebbe dovuto quanto meno essere Per_2 interpellato prima di operare tale trasferimento del bestiame. Conseguentemente il custode ( Geom.
, nominato dall'ufficiale giudiziario ex art 68 cpc con tale compito, non solo risultava essere Per_2 stato spossessato e impossibilitato a custodire il bene immobile, ma non poteva essergli neppure attribuita la custodia di beni (in questo caso gli animali collocati successivamente all'esecuzione dello sfratto) che al momento dell'esecuzione non erano presenti. Inoltre la presenza di tali animali e il quantitivo esigeva necessariamente l'organizzazione di un nuovo accesso con gli strumenti e i mezzi idoeni per trasportare tali animali, preventivando quanto meno una nuova collocazione. Di fronte a tale situazione questa Dirigenza suggeriva anche l'opportunità che parte istante di convincere
l'esecutato a spostare gli animali in modo spontaneo, visto il numero di capi presenti. Diversamente era necessaria l'ottenimento di un provvedimento di urgenza. proponeva, invece, opposizione ex art. 617 c.p.c. al Giudice dell'Esecuzione e con ordinanza in Pt_1 data 8.4.2024 all'esito della procedura n. 937 Reg. Esec. Mob. il Giudice la rigettava, assegnando termine fino al 30 dicembre 2024 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito secondo le prescrizioni di cui all'art. 616 cpc. Era poi instaurato il presente giudizio con citazione notificata il
14.11.2024 e depositata il 24.11.2024 con le conclusioni in epigrafe riportate, e all'udienza del
12.6.2025 il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto e si verbalizzava, fra l'altro: “L'Avv. pagina 5 di 7 RO fa presente che la presente causa è il giudizio di merito di un'opposizione ex art. 617 c.p.c., la
r.g. es. mob. 987/2023, come da ordinanza 8.4.2024. La dott.ssa aveva indicato che Persona_3
l'azione da intraprendere sarebbe stata quella ex art. 610 c.p.c., il reclamo (non depositato) contro
l'ordinanza ha confermato che in base alla Cass citata si sarebbe dovuto proporre un 610 c.p.c”.
La domanda proposta in via principale: “In via principale e nel merito, per le causali di cui alla premessa, accertata e dichiarata la piena validità ed efficacia del titolo esecutivo fondante la procedura di rilascio che ci occupa, disporre la prosecuzione della procedura di esecuzione forzata di rilascio nei confronti del sig. e conseguentemente ordinare all'Ufficiale Giudiziario Controparte_1 procedente di fissare nuova data di accesso sul fondo per il proseguo della procedura di rilascio.” non può trovare accoglimento. Infatti la procedura esecutiva è stata conclusa dall'Ufficio UNEP e, per dolersi di tale determinazione dell'Ufficiale Giudiziario, l'attore avrebbe dovuto proporre non un'azione di cognizione, quale quella proposta e di cui qui si tratta, ma avrebbe dovuto agire nelle forme previste dalle norme in materia di processo di esecuzione, escludendosi, però, il rimedio di cui all'art. 617 c.p.c. per le ragioni di cui all'ordinanza 8.4.2024, confermata – secondo quanto asserito dall'attore stesso – dal Tribunale in sede di reclamo. Si sottolinea al riguardo che la Cassazione
(Sez. 3 - , Sentenza n. 5175 del 06/03/2018) ha ribadito i seguenti principi:
4. Ora, la giurisprudenza di questa Corte, fin da prima della proposizione della domanda definita con la qui gravata sentenza e con principio ribadito costantemente anche in tempi successivi, ha escluso in radice una autonoma impugnabilità, con azione ordinaria di cognizione, degli atti compiuti da qualunque ausiliario del giudice e, tra questi, di quelli dell'Ufficiale giudiziario.
5. Tali atti vanno, invero, sottoposti esclusivamente al controllo del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 60 cod. proc. civ. - o nelle eventualmente diverse, come nel caso dell'art. 591-ter cod. proc. civ. (Cass. ord. 20/01/2011, n. 1335), forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato - e solo dopo che il giudice stesso si sia pronunciato sull'istanza dell'interessato sarà possibile impugnare il suo provvedimento con le modalità di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (sul principio generale: Cass. 21/03/2008, n. 7674; in precedenza, v. già Cass. 12/03/1992, n. 3030; successivamente: Cass. 30/09/2015, n. 19573; Cass. ord.
12/12/2016, n. 25317).
6. Di conseguenza, poiché il processo esecutivo comporta un sistema chiuso di rimedi e non è ammessa quindi azione in forme diverse dalle opposizioni esecutive o dalle altre iniziative specificamente previste da detto sistema processuale (tra le ultime: Cass. 20/03/2014, n.
6521; Cass. 02/04/2014, n. 7708; Cass. 31/10/2014, n. 23182; Cass. 29/05/2015, n. 11172; Cass. ord.
14/06/2016, n. 12242), non può che rilevarsi come, qualunque ne fosse stata la qualificazione prospettata o 5 rimessa al giudice, l'azione di cognizione, anziché il reclamo al giudice dell'esecuzione,
pagina 6 di 7 non potesse essere in alcun modo o caso intrapresa: ciò che impone di cassare senza rinvio la sentenza che la ha definita.”.
Quanto alla domanda proposta in via subordinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 948 cc, nemmeno questa può essere accolta. Infatti la Cassazione SS.UU. 7305 DEL 2014 (recentemente confermata da
Cassazione civile ordinanza 32446 2025), ha chiarito che: In tema di azioni a difesa della proprietà, le difese di carattere petitorio opposte, in via di eccezione o con domande riconvenzionali, ad un'azione di rilascio o consegna non comportano - in ossequio al principio di disponibilità della domanda e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - una "mutatio" od "emendatio libelli", ossia la trasformazione in reale della domanda proposta e mantenuta ferma dell'attore come personale per la restituzione del bene in precedenza volontariamente trasmesso al convenuto, né, in ogni caso, implicano che l'attore sia tenuto a soddisfare il correlato gravoso onere probatorio inerente le azioni reali (cosiddetta "probatio diabolica"), la cui prova, idonea a paralizzare la pretesa attorea, incombe solo sul convenuto in dipendenza delle proprie difese. Tale prova non è stata fornita dall'attore.
Nulla sulle spese, dal momento che il convenuto non si è costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – respinge le domande dell'attore.
Bologna, 20 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Francesca Neri
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