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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 20/03/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 5886/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
IL COLLEGIO in persona dei magistrati: dott. Pierluigi De Cinti - Presidente - dott. Luca Venditto - Giudice - dott.ssa Concetta Serino - Giudice relatore- ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero 5886 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2012, trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., all'udienza del
15.10.2024,
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 calce all'atto di citazione, dall'avv. Arnaldo Faiola, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fondi, Via Roma n. 72,
ATTORE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 C.F._2
calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Paola Ruoppolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Gaeta, Via Piave n. 16,
CONVENUTA
e
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in calce Controparte_2 C.F._3
alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Paola Ruoppolo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Gaeta, Via Piave n. 16,
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'II.mo
[...] Controparte_2
Tribunale adito, contrariis reiectus: A) dichiarare aperta la successione de sig. nato Persona_1
a Fondi il 14.02.1953, deceduto in Fondi il 03.12.2009; B) accertata la qualità di erede legittimario pretermesso del sig. , disporre la reintegrazione della legittima dello stesso Parte_1
spettante mediante riduzione delle disposizioni testamentarie a favore della sig.ra Controparte_1
eccedenti la quota di cui il de cuisu, sig. poteva disporre, nei limiti della stessa, da Persona_1
determinarsi previa ammissione di C.T.U.; C) disporre lo scioglimento dell'asse ereditario, ivi compresi i beni legati in luogo di legittima dal de cuius al sig. , che ha rinunciato Parte_1
agli stessi e quindi procedere alla divisione dei cespiti e delle altre eventuali utilità cadute nella massa, secondo quote omogenee e con conguagli, disponendone l'attribuzione a ciascuno dei coeredi, con eventuale condanna al rilascio in loro favore, in ipotesi di possesso dei medesimi beni da parte di taluno degli altri coeredi e, in tal caso, stabilire, comunque, l'entità dei frutti percepiti o percepiendi, nelle more, ordinandone la corresponsione, pro quota, in favore degli altri eredi.
Esonerare, infine, il Conservatore dei registri immobiliari da ogni responsabilità per la conseguente trascrizione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
A sostegno delle pretese spiegate, allegava il proprio status di figlio naturale del Parte_1
sig. , come accertato con sentenza del 23.04.2010 pronunciata dal Tribunale per i Persona_1
Minorenni di Roma. L'attore deduceva il decesso del sig. , avvenuto in Fondi in data Persona_1
03.12.2009, lamentando la lesione della quota di legittima spettante per legge. In particolare, allegava che, con testamento pubblico del 13.07.2009 -ricevuto dal Notaio , annotato al n. Persona_2
548 del Repertorio di ultima volontà e registrato in Latina il 10.03.2010 (Rep. Archivio n. 1102, Rep. notaio 73251, Racc. n. 24949)- il de cuius aveva istituito la coniuge quale unica Controparte_1 erede, così disponendo: “…Lascio erede universale di tutti i miei beni mobili ed immobili, sulla disponibile e per l'eccedenza sulla legittima mia moglie , nata a [...] il 23 Controparte_1
dicembre 1962. Lascio a titolo di legato, in sostituzione di legittima, a mio figlio naturale di
[...]
nato a [...] il [...], i terreni in Fondi, riportati in catasto al foglio Parte_1
32, particella 193 ed al foglio 58 particelle 72 e 395. Devo in coscienza riconoscere che tutta la proprietà lasciata a mia moglie è stata realizzata con il mio lavoro e con i miei soldi, ma anche con il contributo di mia moglie.”.
Adduceva che, al momento del decesso, l'asse ereditario comprendeva i seguenti beni: I) Fabbricato sito in Fondi – Via S. Magno-, meglio individuato in Catasto Fabbricati al Foglio 16, particella 666, sub. 2, 3 e 4; II) fabbricato in località “Fico”, adibito al locale deposito per la conduzione del fondo, meglio individuato in Catasto Fabbricati al Foglio 32 particella 589; III) terreno agricolo, sito in località “Fico”, meglio individuato in Catasto Terreni foglio 32, mappale 190; IV) terreno agricolo, sito in località “Fico” meglio individuato in Catasto Terreni al foglio 32, mappale 588; V) terreno agricolo, in località “Fico”, meglio individuato in catasto terreni al foglio 32, mappale 193; VI) terreno agricolo, in località “Pantano”, meglio individuato in catasto terreni al foglio 58 mappale 395;
VII) terreno agricolo, in località “Pantano”, meglio individuato in catasto terreni al foglio 58, mappale
72.
L'attore esponeva di aver rinunciato al legato in sostituzione di legittima (giusta rinuncia datata
19/03/2012 per TA , attesa la lesione dei propri diritti di legittimario. Con il Persona_3
presente giudizio, pertanto, deduceva il proprio diritto ad acquisire la qualità di erede del de cuius
, chiedendo l'apertura della di lui successione e la riduzione delle disposizioni Persona_1
testamentarie poste a favore della parte convenuta . Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.01.2013, si costituiva, in proprio,
. Nelle proprie difese, la convenuta eccepiva la nullità della domanda attorea per Controparte_1
indeterminatezza del petitum e contestava, nel merito, l'infondatezza dell'azione.
In particolare, eccepiva l'erronea valutazione dell'asse ereditario, adducendo di aver impiegato l'importo di € 130.000,00, ricevuto dal fratello a titolo di liquidazione della propria quota di eredità, nella ristrutturazione della casa familiare ubicata in Via Seconda di Ponsano /Via San Magno. A tal proposito, adduceva che la controparte, nella valutazione della massa ereditaria, aveva omesso di considerare il riconoscimento di debito attuato, in suo favore, dal de cuius nel testamento pubblico.
Secondo le difese di parte convenuta, nell'atto di ultima volontà, aveva voluto Persona_1 riconoscere il credito della coniuge, esplicitamente dichiarando “… devo in coscienza riconoscere che tutta la proprietà lasciata a mia moglie è stata realizzata con il mio lavoro ed i miei soldi ma anche con il contributo di mia moglie”. A detta della convenuta, l'errata valutazione della massa ereditaria era da imputare, altresì, all'omessa considerazione delle spese mediche affrontate nel corso della malattia terminale di cui era affetto il de cuius, oltre che delle spese funerarie, di tumulazione, di registrazione del testamento, di successione e di conservazione dei beni ereditari e che una corretta valutazione della massa ereditaria avrebbe, poi, dovuto ricomprendere anche le migliorie apportate dalla convenuta alla casa familiare nel periodo successivo al decesso del de cuius.
Parte convenuta lamentava, inoltre, l'omessa considerazione del debito dovuto a titolo di mantenimento dell'attore ed oggetto del giudizio n. r.g. 874/2012 di opposizione a precetto, pendente presso il Tribunale di Latina.
Ciò detto, atteso il disposto dell'art. 540 c.c., parte convenuta chiedeva concedersi la possibilità di ritenere gli immobili siti in Fondi, alla via Seconda di Ponzano/Via San Magno, identificati nella casa di abitazione e nel sottostante magazzino, compensando in denaro un'eventuale eccedenza. Considerate tali premesse, la convenuta formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo sig.
Giudice adito, reietta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento delle spiegate difese: in via preliminare e pregiudiziale – dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum come meglio sopra evidenziato;
-sospendere il presente giudizio attesa
l'indeterminabilità dell'asse ereditario a causa della pendenza del giudizio di opposizione a precetto dinanzi il tribunale di Terracina nella persona del dott. Catracchia avente R.G. m. 874/2012, come su esposto. Nel merito: - accertare e dichiarare che la valutazione dell'asse ereditario sommariamente effettuata da controparte nella perizia in atti è errata;
e per l'effetto, accertare e dichiarare il reale valore dell'asse ereditario, ai sensi dell'art. 556, c.c. formato dal relictum dal quale dovranno decurtarsi: a) il diritto di credito vantato dall'odierna convenuta per espresso riconoscimento di debito effettuato dal nel testamento per cui è causa, di cui si chiede il Per_1 contestuale accertamento per un ammontare di € 130.000,00 e/o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;
b) i debiti ereditari ancora in corso di quantificazione;
il tutto anche con l'ausilio di un CTU;
- applicarsi gli artt. 540 e 560 cod. civ. a favore della signora , in particolare CP_1
riconoscendo a quest'ultima, che ne fa formale richiesta, il diritto di ritenere gli immobili tuttora presenti nell'asse ereditario, compensando in denaro un'eventuale eccedenza vantata dal;
Pt_1
considerato, nello specifico, che nel locale deposito posto alla via seconda di Ponzano via San
Magno, l'odierna attrice svolge la propria attività lavorativa UNICA fonte di sostentamento per la famiglia legittima del de cuius che tuttora abita nella casa familiare. In ogni caso, - condannare il signor al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio”. Parte_1
si costituiva, altresì, nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale del Controparte_1 figlio minore . In ordine alla posizione di quest'ultimo, veniva eccepita la carenza di Controparte_2
legittimazione passiva con conseguente richiesta di estromissione dal giudizio.
Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita con prova testimoniale e Consulenza tecnica d'ufficio a cura del perito nominato Arch.
Persona_4
All'udienza del 15.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In via preliminare, non merita accoglimento l'eccezione di nullità dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio in ragione della dedotta indeterminatezza del petitum.
La nullità dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c. deve, infatti, essere pronunciata solo quando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, risulti del tutto omesso ovvero assolutamente incerto, tanto da inficiare la necessaria determinatezza della domanda spiegata (cfr., Cass. civ., n. 4828 del 7.3.2006; n. 7448 del 19.3.2001).
Ne consegue che tale nullità deve escludersi allorquando l'elemento predetto, anche laddove non chiaramente e perfettamente dedotto negli scritti di parte attrice, sia comunque individuabile avuto riguardo al contenuto sostanziale della domanda e alle conclusioni spiegate, ovvero sia desumibile dalla complessiva situazione dedotta in causa o dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio, fermo restando, in ogni caso, il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti.
Va, infatti, osservato che l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non solo nella sua letterale formulazione ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite dalla parte stessa, desumibile dalla natura delle situazioni dedotte in giudizio, senza altri limiti che quelli connessi all'esigenza del rispetto del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato ed al divieto di sostituire d'ufficio domande non esperite a quelle formalmente proposte
(cfr. Cass. 4 agosto 2006 n. 17760; Cass. 28 aprile 2004 n. 8128; Cass. 16 giugno 2003 n. 9652; Cass.
29 settembre 1994 n. 7941).
La questione in esame, peraltro, va risolta tenendo conto della ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare, sin dall'atto introduttivo del giudizio e a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda. Tale ragione risiede, principalmente, prima ancora che nel proposito di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum, nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, è evidente che “nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dalla natura del relativo oggetto
e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni,
l'approntamento di una precisa a linea di difesa)” (cfr. Cassazione civile sez. I, 12/11/2003, n.17023).
Ebbene, nel caso di specie, alla luce dei principi richiamati, visto anche il canone generale di conservazione degli atti processuali, va esclusa la prospettata nullità.
L'azione formulata, sebbene laconicamente argomentata nell'atto introduttivo del giudizio, può ritenersi sufficientemente prospettata, tenuto conto dell'insieme delle deduzioni attoree nonché delle allegazioni documentali e, in special modo, della relazione tecnica estimativa di parte nella quale è allegata la lesione subita dall'attore ai propri diritti di legittima spettanti per legge.
Peraltro, alla luce delle puntuali difese spiegate da parte convenuta fin dalla comparsa di costituzione e risposta, deve escludersi qualsivoglia violazione dei diritti di difesa della controparte, con ciò escludendo che tale statuizione possa porsi in contrasto con la richiamata ratio preposta all'art. 164
c.p.c.
Ancora in via preliminare, appare priva di pregio l'eccezione di improcedibilità della domanda di divisione della massa ereditaria. Va, sul punto, rilevata la tardività dell'eccezione in esame, sollevata per la prima volta solo con la seconda memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., atteso che “il mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista dal comma 1bis dell'art. 5 D. Lgs. n.
28/2010, deve essere eccepito dal convenuto a pena di decadenza, o rilevato d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza” (cfr. Cass. n. 22736/2021; Cass. n. 25155/2020).
Ad ogni modo, il contenuto della domanda di avvio del procedimento di mediazione consente di ritenere che lo stesso avesse ad oggetto anche la domanda di divisione del compendio ereditario, come risulta chiaramente dalla sezione “ragioni della pretesa” di cui alla predetta comunicazione, ricevuta e prodotta dalla stessa parte convenuta (cfr. all.to n. 5, seconda memoria istruttoria parte convenuta).
Nella richiamata sezione, difatti, sono precisate le doglianze dell'odierno attore ed il conseguente interesse ad agire in giudizio per ottenere la “reintegrazione della quota di legittima spettantegli, previa riduzione delle disposizioni testamentarie a favore della signora (moglie Controparte_1 del testatore) e scioglimento dell'asse ereditario”.
Ciò detto, va invece accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva spiegata dal convenuto
. Sul punto, va, difatti, osservato che il de cuius ha nominato quale Controparte_2 Persona_5
erede universale di tutti i suoi beni mobili ed immobili la sola convenuta , così Controparte_1 disponendo nel testamento pubblico versato in atti: “Lascio erede universale di tutti i miei beni mobili ed immobili, sulla disponibile e per l'eccedenza sulla legittima mia moglie CP_1
”). Diversamente, , non essendo menzionato nell'atto di ultima volontà
[...] Controparte_2
del de cuius, non appare beneficiario di alcuna disposizione testamentaria.
Ebbene, legittimato passivo rispetto all'azione di riduzione è soltanto il beneficiario della disposizione testamentaria lesiva della legittima, ossia il titolare della posizione giuridica che l'attore contesta al fine di ottenere la reintegrazione della sua quota di legittimario (cfr. Cass. n. 27770/2011). Tale circostanza esclude che possa essere legittimamente convenuto nell'azione intrapresa Controparte_2
in tale sede da parte attrice, non assumendo rilevanza, sul punto, la qualità di mero legittimario del figlio minore del de cuius.
Neppure può ritenersi legittimato passivo dell'azione di divisione formulata Controparte_2 dall'attore. Allo stato, considerato che la successione del de cuius deve ritenersi Persona_5
esclusivamente testamentaria – avendo quest'ultimo disposto della totalità dei suoi beni nel testamento menzionato – e vista la pretermissione da tale successione del figlio minore
[...]
(non menzionato nel testamento pubblico versato in atti), deve escludersi che quest'ultimo CP_2 possa vantare diritti sulla massa ereditaria oggetto di divisione, con conseguente esclusione della sussistenza di un litisconsorzio necessario in relazione alla posizione del , tanto più Controparte_2 considerato che quest'ultimo non ha avanzato nel presente giudizio alcuna domanda di lesione della propria quota di legittima, domandando, di contro, l'accertamento della propria carenza di legittimazione passiva e la conseguente estromissione dal giudizio.
Ciò detto, quanto all'azione di lesione della legittima - e correlata azione di riduzione - va precisato che la decisione della controversia rientra tra le attribuzioni del giudice collegiale.
In via preliminare, deve essere dichiarata, ex art. 456 c.c., aperta la successione di Persona_1
deceduto in Fondi il 03.12.2009.
Tanto premesso, va detto che il legittimario ha l'onere di allegare e provare entro quali limiti è stata lesa la propria quota di legittima oltre che l'inesistenza nel patrimonio del de cuius di altri beni oltre a quelli che formano oggetto dell'azione di riduzione (Cass. civ. n. 14473/11). È suo onere, quindi, formulare espressa istanza di conseguire la legittima, previo calcolo della porzione disponibile.
L'assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore di indicare l'esatto valore della massa ereditaria è presupposto necessario per l'accertamento della lamentata lesione della quota legittima
(Cass. n. 14473/2011; Cass. n. 4848/2012).
Invero, in caso di lesione della quota di legittima, prima di procedere alla riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni, deve aversi riguardo alla disposizione di cui all'art. 553 c.c. riconoscendo ai legittimari, che lamentino la lesione della quota di riserva, quanto devoluto in base alla successione legittima in modo da assicurare che non subiscano la lamentata lesione. È necessario, infatti, determinare il valore della massa ereditaria e, conseguentemente, quello della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione. Si deve, pertanto, procedere, anzitutto, alla formazione del relictum ed alla determinazione del suo valore al momento dell'apertura della successione, alla detrazione dal medesimo degli eventuali debiti gravanti sul compendio ereditario (sempre con riferimento alla stessa data) e, infine, alla c.d. riunione fittizia tra attivo netto ed eventuale donatum e una volta ottenuto il risultato di tale operazione contabile, occorre calcolare la quota intangibilmente riservata ai legittimari, tenendo conto delle disposizioni di cui agli artt. 536 ss. c.c.
Secondo, quindi, un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi, precisi e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione. Inoltre, l'attore deve proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile. Calcolo ovviamente soggettivo e soggetto ad accertamento (cfr. Sez.
2. Cass. n. 1357/2017; Sez. 2, Cass. n.
14473/2001; Sez. 2, Cass. n. 13310/2002).
Grava, pertanto, sull'attore l'onere di allegare in giudizio la propria qualità di legittimario, la massa ereditaria, ovvero i beni che la compongono e il relativo valore venale con riferimento al momento dell'apertura della successione, la quota astrattamente riservatagli dalla legge, l'entità della lesione, gli atti che hanno dato luogo alla lesione (di liberalità o dispositivi mortis causa) della quota di riserva con indicazione dei beneficiari, l'imputazione della quota di riserva delle donazioni di cui abbia beneficiato durante la vita del de cuius e dei legati.
Alla luce di tale orientamento va dichiarata ammissibile e proponibile la domanda spiegata da parte attrice, avendo assolto all'onere di allegazione e di prova richiesto per l'azione di riduzione esperita.
Ciò detto, deve essere dichiarato il diritto dell'attore ad essere reintegrato nella quota di legittima lui spettante quale discendente del de cuius, sulla base dell'art. 537 c.c.
È pacifica la qualità di erede dell'attore, figlio naturale del de cuius, giudizialmente riconosciuto per effetto della sentenza n. 204/2010 pronunciata dal Tribunale per i minorenni di Roma (cfr. all.to n. 1, fasc.lo attoreo).
È altresì pacifica la rinuncia dell'attore al legato in sostituzione di legittima disposto nel testamento dal de cuius (cfr. all.to n. 4, fasc.lo attoreo), cosicché, considerato quanto meglio si preciserà in ordine al valore riconosciuto alla massa ereditaria, è indubbia la lesione della quota di riserva spettante per legge a parte attrice.
Tanto premesso, considerato che i legittimari del de cuius sono la di lui moglie Persona_1
, il figlio minore e il figlio giudizialmente riconosciuto Controparte_1 Controparte_2 [...]
, va applicato il disposto dell'art. 542 c.c. co. 2, secondo il quale, se i figli de cuius sono Parte_1
più di uno, ad essi spetta la metà del patrimonio (da dividere in quote uguali), spettando, invece, al coniuge la quota di 1/4.
Ebbene, considerato che nel testamento il de cuius ha disposto della quota di disponibile, assegnando la stessa in favore della coniuge (alla quale va, perciò, attribuito ¼ del patrimonio Controparte_1
totale), ne deriva che spetta ai due figli legittimari del de cuius la quota complessiva di ½ del patrimonio (da dividere in parti uguali) e alla coniuge legittimaria la restante quota di ¼.
Pertanto, all'attore deve essere riconosciuta la quota di riserva pari ad ¼ della Parte_1
totalità della massa ereditaria.
Ciò chiarito, ai fini del valore della quota, deve attingersi alla CTU disposta. La causa, infatti, è stata istruita con conferimento di incarico peritale con il compito di descrivere i beni relitti dal defunto, procedersi alla stima con riferimento alla data di apertura della successione, provvedendo alla determinazione del valore complessivo della massa ereditaria.
Secondo il procedimento di calcolo descritto nell'art. 556 c.c., una volta individuato il valore della massa ereditaria (secondo il valore che i beni presentavano alla data di apertura della successione), occorre sottrarre a tale massa i debiti facenti capo al de cuius alla data della sua morte, salvo infine procedersi alla c.d. “riunione fittizia”, che tiene conto del valore di tutti i beni donati in vita dal soggetto defunto.
Orbene, le parti in causa non hanno allegato donazioni poste in essere in vita dal de cuius, di talché di tale ultima fase del processo di calcolo non verrà tenuto conto.
Quanto, invece, al valore della massa ereditaria – ferme restando le precisazioni di cui si dirà nel prosieguo - si condividono le osservazioni ed il metodo di calcolo adoperato dal perito nominato, avendo quest'ultimo espletato sufficienti indagini e valutazioni tecnico urbanistiche, ipocatastali e di mercato (ivi comprese le valutazioni medie degli atti di vendita dell'anno 2009 della Banca Dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare OMI).
Tanto premesso, quanto alle plurime contestazioni mosse dalla convenuta in Controparte_1 ordine all'operato del C.t.u. si osserva quanto segue.
In primo luogo, non appaiono condivisibili quelle relative al sottotetto afferente al fabbricato di Via
San Magno, la cui superficie è stata dal C.t.u. addizionata ai sub 3 e 4 del fabbricato censito al Foglio
16, mappale 666. Come condivisibilmente osservato dal perito, il locale in esame è riportato nei grafici della Licenza edilizia in Sanatoria n. 759/1997 ed è raggiungibile e accessibile dagli appartamenti di cui ai sub 3 e sub 4 per il tramite della scala interna del fabbricato. È, pertanto, qualificabile come vano accessorio indiretto dei beni menzionati ai sensi del D.P.R. n. 138/98.
In secondo luogo, quanto al valore da attribuire al diritto di abitazione spettante ex art. 540 co. 2 c.c. in favore della convenuta sull'immobile di cui al Foglio 16, mapp. 666 sub 3, Controparte_1
pacificamente adibito a casa coniugale, va osservato quanto segue.
Il C.t.u. ha proceduto alla stima sulla base del sistema di capitalizzazione del reddito rapportato alla durata probabile del diritto, determinata con riferimento alle statistiche di sopravvivenza della popolazione. Ebbene, atteso il valore riconosciuto all'immobile pari ad € 167.100,00, e considerata l'età della convenuta al momento del decesso di (47 anni), il C.t.u. ha ritenuto di Persona_1 determinare l'importo del diritto di abitazione, con conseguente valore del bene al 75%, attribuendo un valore di € 125.325,00 al diritto di abitazione e un conseguente valore di € 41.775,00 alla nuda proprietà sulla casa coniugale.
La "monetizzazione" del diritto di abitazione del coniuge superstite, infatti, "può essere determinata attraverso i criteri relativi al diritto di usufrutto, nonostante tali diritti differiscano per le facoltà che ne sono oggetto e la relativa disciplina, poiché l'obiettiva attitudine del bene destinato a casa coniugale a soddisfare esigenze abitative comporta una sostanziale identità delle utilità ricavabili dall'immobile da parte dell'usufruttuario e dell'abitatore." (Cassazione civile sez. VI, 05/06/2018,
n.14406).
Come correttamente rilevato da parte convenuta, il Consulente tecnico d'ufficio ha errato nell'imputare il valore del diritto di abitazione esclusivamente a carico della quota spettante alla convenuta . Controparte_1
Più correttamente, il valore attribuito al diritto di abitazione (€ 125.325,00) deve essere detratto dal valore del bene immobile sul quale il diritto insiste (€ 167.100,00), così da ottenere il valore della nuda proprietà da considerare ai fini della determinazione del valore complessivo della massa ereditaria.
Ciò considerato, il valore attribuito al bene adibito a casa coniugale deve essere computato diversamente rispetto a quanto operato dal C.t.u., cosicché al bene di cui al Foglio 16, mapp. 666 sub
3, decurtato l'ammontare attribuito al diritto di abitazione, va riconosciuto il valore di € 41.775,00.
Tanto premesso, considerato quanto chiarito in ordine al diritto di abitazione, il valore complessivo dell'attivo ereditario merita di essere diversamente considerato rispetto a quanto valutato dal C.t.u.
Per tali ragioni, tale valore ammonta ad € 276.575,00 (401.900,00 – 125.325,00).
Quanto, ancora, all'attivo ereditario, non appaiono condivisibili le contestazioni della parte CP_1 in relazione all'omessa considerazione, ai fini del valore da riconoscere alla massa, delle
[...]
migliorie dalla stessa asseritamente apportate ai beni che ne fanno parte. Ed infatti, l'istruttoria espletata non ha consentito di ritenere dimostrato l'an di tali migliorie attesa la genericità delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi e l'insufficienza della documentazione versata in atti, priva di indicazioni utili a riferire le spese sostenute ai beni oggetto di giudizio.
Ciò detto, quanto ai debiti gravanti sulla massa ereditaria, si condividono le valutazioni operate dal
C.t.u., il quale ha ravvisato l'ammontare di tali debiti in complessivi € 10.999,75, come riferiti alle spese funerarie e di tumulazione, alle spese di pubblicazione del testamento oltre che alle imposte insolute a carico del de cuius (i cui esborsi sono comprovati dalla documentazione allegata al fasc.lo della parte convenuta).
Quanto alle contestazioni, sul punto, addotte dalla convenuta , va osservato quanto Controparte_1
segue.
Aderendo alle osservazioni del perito, va escluso dal novero dei debiti ereditari l'importo dovuti a titolo successione testamentaria, avendo parte attrice rinunciato all'attribuzione a titolo particolare disposta dal de cuius in suo favore. Non possono, poi, essere considerati quali debiti ereditari le spese sostenute da Controparte_1 nel periodo successivo al decesso del de cuius ed afferenti all'utilizzo dei beni alla stessa assegnati per testamento e comunque in suo possesso (cfr. spese per passi carrai, ICI annualità 2010, 2011 e
2012, . Così come, aderendo alle motivazioni addotte dal C.t.u., non possono essere valutate Per_6
quali debiti ereditari le spese mediche antecedenti il decesso del de cuius e le altre spese allegate non meglio identificate ovvero identificabili.
Diversamente da quanto sostenuto dal C.t.u., vanno, invece, considerati quali debiti ereditari le spese relative all'allestimento della tomba, all'allaccio e al pagamento della luce votiva nonché relative alla fiamma cimiteriale (i cui pagamenti sono comprovati alla luce della documentazione prodotta dalla convenuta ), afferendo tali esborsi, più in generale, alla tumulazione del de cuius. Controparte_1
Ne deriva che all'importo individuato dal C.t.u. deve essere aggiunta la somma complessiva di €
3.658,94.
Vanno, poi, computati nel passivo ereditario gli esborsi risultanti dalle attestazioni di pagamento relative ad avvisi di pagamento emessi dall'Agente della riscossione per debiti tributari gravanti sul de cuius, per l'importo complessivo di € 1.412,88 dalle stesse risultanti (cfr. all.to n. 15, fasc.lo convenuta).
Quanto al debito di € 28.000,00 a titolo di restituzione delle somme mutuate da va Parte_2 osservato che l'attività istruttoria espletata non ha consentito di ritenere provato il contratto di mutuo in esame, dovendo ritenersi non sufficiente, a tal fine, la sola testimonianza del mutuante Pt_2
. Costituiscono un ostacolo all'assolvimento della prova in esame - gravante sulla parte che
[...] ha dedotto l'esistenza del contratto di mutuo - le limitazioni codicistiche operanti in ordine alla prova dei contratti, non superabili nel caso che ci occupa, considerato l'ingente importo della somma mutuata e vista, altresì, la totale assenza di qualsivoglia documentazione atta provare la stipulazione dell'accordo ovvero la restituzione della somma ad opera della convenuta.
Devono, poi, ritenersi infondate le deduzioni attoree relative all'asserita ricognizione di debito attuata dal de cuius nel testamento. Il riferimento da quest'ultimo operato al generico “contributo” della moglie nella formazione del patrimonio oggetto di disposizione mortis causa, in mancanza di ulteriori specificazioni, va più correttamente inteso come adempimento dei doveri di collaborazione, di natura morale e materiale, gravanti sui coniugi in costanza di matrimonio. Trattasi, pertanto, di un'obbligazione naturale, irripetibile ai sensi dell'art. 2034 c.c., e che, come tale, non può fondare alcun diritto di credito in favore della convenuta.
Come, del resto, in più occasioni precisato dalla Suprema Corte, in mancanza di prova contraria,
l'utilizzo del denaro di un coniuge per apportare migliorie alla casa coniugale, di esclusiva proprietà dell'altro, configura adempimento di tale dovere contributivo (adempiuto, dall'uno, mettendo l'immobile a disposizione del nucleo familiare e, dall'altro, impiegando suoi cespiti personali al fine di rendere l'abitazione confacente alle esigenze della vita quotidiana) che, appartenendo al novero delle obbligazioni naturali di cui all'art. 2034 c.c. fa sì che la somma investita non possa essere ripetuta
(Cass. 3713/2003; Cass. 1277/2014).
Tanto premesso, qualificato il “contribuito” di cui al testamento pubblico alla stregua di un'obbligazione naturale, deve ritenersi infondata la pretesa volta a ricomprendere nel passivo ereditario l'asserito diritto di credito vantato dalla convenuta
Detto ciò, nel passivo ereditario merita, invece, di essere ricompreso il quantum dovuto per effetto della sentenza n. 204/2010, emessa dal Tribunale dei Minorenni di Roma ed avente ad oggetto le somme dovute dal de cuius a titolo di mantenimento, trattandosi pacificamente di un debito di quest'ultimo, maturato in epoca antecedente al decesso. Non osta a tale statuizione la pendenza del giudizio di opposizione a precetto intentato dalla convenuta , non incidendo tale Controparte_1
giudizio sul titolo giudiziale, esecutivo e non sospeso, posto a fondamento del relativo diritto di credito. Fatto salvo l'esito del giudizio di opposizione a precetto, deve essere computato nel passivo ereditario l'importo oggetto dell'atto di precetto, pari ad € 16.492,80, che appare congruo alla luce del richiamato titolo esecutivo giudiziale.
Considerato quanto chiarito in ordine ai debiti del de cuius gravanti sulla massa ereditaria, il quantum individuato dal C.t.u. quale passivo ereditario deve essere rideterminato in complessivi € 32.564,37
(frutto della sommatoria tra gli importi seguenti: 10.999,75+3.658,94+1412,88+16.492,80).
Ciò premesso, dal valore dell'attivo ereditario, pari ad € 276.575,00, va detratto l'importo di €
32.564,37 pari alle passività ereditarie.
Ne deriva che il valore della massa ereditaria è pari ad € 244.010,63.
Considerato quanto precedentemente chiarito in ordine alla quota di legittima pari ad ¼ spettante all'attore, visto che il valore da attribuire alla massa è pari ad € 244.010,63, ne deriva che la quota di legittima spettante all'attore è pari ad € 61.002,65.
Vista la rinuncia al legato in sostituzione di legittima, spetta all'attore la reintegrazione della quota di legittima lesa, con corrispondente riduzione a carico dell'erede universale testamentaria CP_1
[...]
Ciò detto, parte attrice ha altresì domandato lo scioglimento del compendio ereditario.
Avendo il compendio in esame ad oggetto anche fabbricati, deve anzitutto procedersi ad una valutazione d'ufficio di ammissibilità della domanda di scioglimento alla luce della disciplina urbanistica. Come statuito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, condizione essenziale di ammissibilità della domanda di scioglimento di una comunione avente ad oggetto edifici è
l'allegazione degli estremi della concessione edilizia o degli atti ad essa equipollenti, fra i quali figurano la concessione rilasciata in sanatoria, ovvero la domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967, come previsto dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2. La regolarità edilizia del fabbricato costituisce, infatti, condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale, di talché, la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass., sez. un., 7 ottobre 2019, n. 25021).
Tanto premesso, i fabbricati censiti nel Catasto del Comune di Fondi al Foglio 16, mappale 666, sub
2 e 3 (considerato che i fabbricati di cui al Foglio 16, mapp. 666, sub 4 e Foglio 32, mapp. 589 non sono allo stato parte del compendio ereditario, attesa l'alienazione in favore della sig.ra CP_3
risultano conformi alla disciplina urbanistica. Come accertato dal C.t.u. nominato, l'intera
[...]
unità immobiliare di cui al mappale 666, sebbene realizzata in difformità rispetto alla Licenza Edilizia
n. 2802 del 22.01.1976, è stata successivamente oggetto di sanatoria a mezzo di Licenza Edilizia in
Sanatoria n. 759/1997 acquisita ai sensi della Legge 47/85.
Quanto al deposito di cui al Foglio 32, mappale 589, lo stesso, descritto dal C.t.u. come “scarsamente rifinito e dotato di impianto elettrico ed idrico”, risulta assentito urbanisticamente per Concessione edilizia in sanatoria n. 2353 del 26/04/1991.
Ne consegue l'ammissibilità della domanda di scioglimento della comunione.
Ciò premesso, attesa l'alienazione del bene immobile di cui al Foglio 16, mapp. 666, sub 4 nonché dei beni di cui al Foglio 32, mapp. 588, 589 e 190 in favore della sig.ra (cfr. atto Controparte_1
del 18.06.2012 Rep. n. 8906), i beni oggetto del compendio ereditario da dividere sono così censiti nel Catasto del Comune di Fondi: Foglio 16, mappale 666 sub 2, cat. C/2; Foglio 16, mappale 666 sub 3, cat. A/3; Foglio 32, mappale 193; Foglio 58, mappale 72; Foglio 58, mappale 395.
Orbene, considerato quanto già motivato in ordine alla posizione processuale del convenuto
[...]
(non menzionato nel testamento e, pertanto, non erede del de cuius) può procedersi alla CP_2
divisione del compendio ereditario solo tra le parti e . Parte_1 Controparte_1
Tanto premesso, attesa la necessità di procedere alla reintegra della quota di legittima spettante all'attore pari ad ¼ del compendio ereditario e al richiamato valore monetario di € 61.002,65, visto altresì il diritto di abitazione pacificamente insistente sul fabbricato di cui al Foglio 16, mapp. 666 sub 3 in favore della convenuta , può procedersi allo scioglimento del compendio Controparte_1
ereditario secondo le seguenti modalità. All'attore possono assegnarsi i beni censiti in Catasto del Comune di Fondi al Parte_1
Foglio 32, mapp. 193 e Foglio 58, mapp. 72 e 395, del valore complessivo di € 14.900,00, ponendo a carico della convenuta un conguaglio monetario sino al raggiungimento del Controparte_1 valore della quota allo stesso spettante, pari ad € 46.102,65 (61.002,65 – 14.900).
In considerazione della natura di debito di valore del conguaglio, la somma determinata dal consulente di ufficio con la stima effettuata alla data del decesso del de cuius va rivalutata, dovendosi considerare l'innegabile lievitazione dei prezzi del mercato immobiliare.
La restante parte del compendio ereditario, ivi compreso il fabbricato sul quale insiste il diritto di abitazione alla stessa spettante, può invece essere assegnato alla convenuta . Ne Controparte_1
deriva che sono assegnati a quest'ultima i seguenti beni immobili, così censiti nel Catasto del Comune di Fondi: Foglio 16, mappale 666 sub 2, cat. C/2; Foglio 16, mappale 666 sub 3, cat. A/3.
L'assegnazione così disposta tiene conto delle deduzioni delle parti sul punto, delle valutazioni del
C.t.u., oltre che dell'attuale possesso dei beni facenti parte del compendio ereditario e del diritto di abitazione spettante alla coniuge ex art. 540 co. 2, c.c.
I progetti divisionali elaborati dal C.t.u. non sono stati impiegati in ragione della diversa modulazione delle quote spettanti alle Parti dovuta ad una difforme valutazione in ordine al passivo ereditario e al valore attribuito al diritto di abitazione.
Le statuizioni in ordine allo scioglimento della comunione ereditaria non tengono conto della posizione di , ciononostante sia indubbia la sua qualifica di “legittimario” ex art. 536 Controparte_2
c.c., considerato che lo stesso, pur pretermesso dal testamento paterno, non ha, in tale sede, spiegato azione di riduzione della propria quota di legittima. Per tale ragione, come già motivato, si è ritenuto che lo stesso non possa, allo stato, vantare alcun diritto sostanziale sulla massa ereditaria oggetto di divisione.
Ritiene lo scrivente giudice che le statuizioni relative alla posizione del legittimario , Controparte_2
escluso dalla divisione in tale sede disposta, non siano affette da nullità. Tale patologia deve, infatti, escludersi laddove l'erede pretermesso non abbia esperito il preventivo rimedio dell'azione di lesione di legittima. Detto principio può ricavarsi, a contrario, da una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione nella quale i giudici di legittimità hanno ritenuto nulla una divisione disposta in assenza del legittimario pretermesso, che, tuttavia, aveva utilmente esperito il rimedio dell'azione di riduzione
(cfr. Cass. n. 7178/2018).
Deve, quindi, ritenersi che la declaratoria di nullità della divisione sia subordinata al preventivo positivo esperimento dell'azione di riduzione da parte del legittimario pretermesso, strumento che consente a quest'ultimo di dimostrare la lesione della propria quota di legittima, ottenendo la reintegrazione dei propri diritti in misura necessaria a garantire la quota a lui riservata, con proporzionale riduzione delle disposizioni lesive.
Sul punto, va osservato che le disposizioni legislative poste a tutela dei legittimari non operano automaticamente determinando un'automatica attribuzione dei diritti ivi riconosciuti, ma realizzano, di contro, un compendio di regole volte a correggere la successione legittima o testamentaria previo esperimento degli strumenti di tutela predisposti, tra i quali figura l'azione di impugnativa negoziale tesa ad accertare la lesione della quota di riserva e a ridurre le disposizioni lesive, fino a quel momento valide ed efficaci.
Ne deriva che, qualora il legittimario totalmente pretermesso rinunci a far valere i suoi diritti di legittima, la divisione nella quale lo stesso non è stato contemplato dovrà ritenersi in concreto valida ed efficace.
Con il presente giudizio l'attore ha altresì domandato di accertare i frutti percepiti dalla convenuta in possesso dei beni oggetto del compendio ereditario e di condannare quest'ultima alla corresponsione pro quota degli stessi in favore degli eredi.
Atteso il pacifico possesso di tali beni, la domanda appare meritevole di accoglimento.
Tanto premesso, ai fini della determinazione di tali frutti soccorrono le valutazioni operate dal C.t.u. nella Consulenza integrativa depositata il 20.05.2024, i cui importi, devono essere aggiornati alla data della presente sentenza.
In relazione alla quantificazione dell'indennità, la giurisprudenza più recente ha chiarito che “ai fini della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve corrispondere in relazione all'uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione giudiziale, occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato” (cfr. Cassazione n. 20394/2013 e Cassazione n. 17876/2019).
Quanto alla decorrenza, si consideri che l'uso diretto del bene altro non è che attuazione del diritto dominicale ed il comproprietario che ne gode resta solo obbligato a non impedire che gli altri comproprietari ne facciano uguale uso in maniera diretta (ad es. attraverso il frazionamento degli spazi o l'uso turnario) ovvero in maniera indiretta, traendone i frutti civili. Ne consegue che colui che utilizza in via esclusiva l'immobile comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro-indiviso che risulti inerte nell'utilizzare l'immobile; tuttavia allorché, come nel caso in esame con la richiesta espressa in citazione, quest'ultimo abbia manifestato l'intenzione di utilizzare l'immobile, da quel momento l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili del bene medesimo (cfr. Cass. 4/12/91 n. 13036). Tale data, nella specie, coincide con la notifica dell'atto di citazione il 22.10.2012, in quanto non risulta costituzione in mora precedente.
In ordine al danno da occupazione, esso va parametrato al valore locatizio dell'immobile, il consulente d'ufficio ha quantificato in € 300,00 mensili il valore del canone di locazione/canone per occupazione abusiva degli immobili stessi.
La somma in oggetto, in quanto equitativamente determinata, si considera comprensiva di interessi e rivalutazione.
Pertanto, considerato in relazione all'immobile di cui al Foglio 16, mapp. 666 sub 2, cat. C/2 un canone di affitto pari ad € 300,00 mensili (come calcolato dal C.t.u.), la rendita percepibile calcolata ammonta ad € 44.700,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali alla data della presente pronuncia.
Con riferimento, invece, ai beni alienati dalla convenuta (Foglio 16, mapp. 666, sub 4; Foglio 32, mapp. 588, 589 e 190) con atto del 18.06.2012 per il corrispettivo di € 111.990,00, i frutti percepiti possono essere calcolati sulla base di tale corrispettivo e in ragione del principio di naturale fecondità del denaro. Pertanto, come osservato dal C.t.u., può ritenersi che tale vendita abbia fruttato a parte convenuta interessi legali pari ad € 17.879,75 (il cui importo è aggiornato alla data della presente sentenza).
Secondo le valutazioni del C.t.u., i restanti beni non hanno prodotto reddito. Ciò considerato, la domanda attorea sul punto non merita accoglimento.
Tanto premesso, considerati i richiamati importi, la convenuta va condannata al Controparte_1 pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 15.644,94 (ossia 1/4 x (€ 44.700,00 + 17.879,75).
Quanto alle spese del presente giudizio va osservato quanto segue.
Considerato quanto motivato, visto l'accoglimento dell'azione di riduzione e l'ammissibilità della domanda di divisione, attesa l'opposizione della convenuta all'azione di Controparte_1
riduzione e le eccezioni dalla stessa spiegate in ordine alla domanda di divisione (alcune delle quali sono state ritenute meritevoli di accoglimento), le spese di lite vanno compensate per la metà e poste a carico della convenuta per la restante parte.
Con riferimento alla posizione attorea, in ragione del principio di causalità che sottende al governo delle spese di lite ed anche alla luce del disposto dell'art. 91, co.1 c.p.c., costituisce giusto motivo di compensazione il rifiuto ingiustificato dell'attore alla proposta transattiva sottoposta dal giudice alle parti nel corso dell'udienza del 16.07.2024, tenuto conto, peraltro, che tale proposta era volta ad attribuire all'attore un risultato più favorevole di quello ottenuto nella presente sentenza.
Sono poste a carico dell'attore le spese di lite sostenute dal convenuto Parte_1 [...]
atteso il difetto di legittimazione passiva in ordine all'azione di riduzione e finanche CP_2 all'azione di divisione, considerato quanto motivato in ordine all'impossibilità di considerarlo quale titolare di diritti sostanziali sulla massa ereditaria.
Le spese relative alla Consulenza tecnica d'ufficio sono poste solidalmente a carico dell'attore
[...]
e della convenuta . Parte_1 Controparte_1
Esse sono calcolate considerando il valore totale della massa ereditaria che determina il valore della domanda.
Va, infine, disposta la trascrizione della presente sentenza, con esonero del Conservatore dei Registri
Immobiliari competente per territorio da ogni sua responsabilità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara aperta la successione di ex art. 456 c.c., deceduto in Fondi in data Persona_1
03.12.2009;
- dichiara ammissibile e proponibile la domanda di riduzione spiegata da parte attrice;
- in accoglimento della domanda attorea avente ad oggetto l'azione di riduzione proposta, dichiara la lesione della quota di legittima riservata per legge ex art. 537 c.c. e, per l'effetto, dichiara
[...]
legittimario leso nella quota di riserva;
Parte_1
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara sciolta la comunione ereditaria riferibile alla successione del sig. ; Persona_1
- assegna all'attore i beni censiti in Catasto del Comune di Fondi al Foglio 32, Parte_1
mapp. 193 e Foglio 58, mapp. 72 e 395, ponendo a carico della convenuta un Controparte_1 conguaglio monetario pari ad € 46.102,65, oltre rivalutazione monetaria dalla data della stima all'attualità,
- assegna alla convenuta i beni censiti in Catasto del Comune di Fondi Foglio 16, Controparte_1
mappale 666 sub 2 e al Foglio 16, mappale 666 sub 3;
- rigetta le domande svolte dall'attore avverso il convenuto;
Controparte_2
- condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore Controparte_1 Parte_1 dell'importo complessivo di € 15.644,94 a titolo di frutti derivanti dal possesso esclusivo dei beni facenti parte del compendio ereditario, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla presente decisione al saldo,
- compensando le spese per la metà tra parte attrice e la convenuta,
- condanna parte convenuta al pagamento di metà delle spese di lite in favore Controparte_1 dell'attore , che liquida in € 472,00 per spese e negli importi, già ridotti della metà, Parte_1 di € 3.000,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 5.000,00 per la fase istruttoria e € 2.500,00 per la fase decisoria oltre iva, spese generali e c.p.a., distraendo il relativo importo in favore dell'avv. Arnaldo Faiola dichiaratosi antistatario, e;
- condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto Parte_1 [...]
, che liquida in € 3.200,00 per la fase di studio, in € 2.000,00 per la fase introduttiva, € CP_2
3.000,00 per la fase istruttoria e € 3.000,00 per la fase decisoria oltre iva, spese generali e c.p.a.
- dispone che le spese di CTU siano poste definitivamente a carico dell'attore e Parte_1
in solido tra loro;
Controparte_1
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio la trascrizione della presente sentenza, con esonero di ogni sua responsabilità a cura e onere della parte diligente.
Latina, 18.03.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE dott. Pierluigi De Cinti dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
IL COLLEGIO in persona dei magistrati: dott. Pierluigi De Cinti - Presidente - dott. Luca Venditto - Giudice - dott.ssa Concetta Serino - Giudice relatore- ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero 5886 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2012, trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., all'udienza del
15.10.2024,
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 calce all'atto di citazione, dall'avv. Arnaldo Faiola, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fondi, Via Roma n. 72,
ATTORE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 C.F._2
calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Paola Ruoppolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Gaeta, Via Piave n. 16,
CONVENUTA
e
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in calce Controparte_2 C.F._3
alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Paola Ruoppolo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Gaeta, Via Piave n. 16,
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'II.mo
[...] Controparte_2
Tribunale adito, contrariis reiectus: A) dichiarare aperta la successione de sig. nato Persona_1
a Fondi il 14.02.1953, deceduto in Fondi il 03.12.2009; B) accertata la qualità di erede legittimario pretermesso del sig. , disporre la reintegrazione della legittima dello stesso Parte_1
spettante mediante riduzione delle disposizioni testamentarie a favore della sig.ra Controparte_1
eccedenti la quota di cui il de cuisu, sig. poteva disporre, nei limiti della stessa, da Persona_1
determinarsi previa ammissione di C.T.U.; C) disporre lo scioglimento dell'asse ereditario, ivi compresi i beni legati in luogo di legittima dal de cuius al sig. , che ha rinunciato Parte_1
agli stessi e quindi procedere alla divisione dei cespiti e delle altre eventuali utilità cadute nella massa, secondo quote omogenee e con conguagli, disponendone l'attribuzione a ciascuno dei coeredi, con eventuale condanna al rilascio in loro favore, in ipotesi di possesso dei medesimi beni da parte di taluno degli altri coeredi e, in tal caso, stabilire, comunque, l'entità dei frutti percepiti o percepiendi, nelle more, ordinandone la corresponsione, pro quota, in favore degli altri eredi.
Esonerare, infine, il Conservatore dei registri immobiliari da ogni responsabilità per la conseguente trascrizione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
A sostegno delle pretese spiegate, allegava il proprio status di figlio naturale del Parte_1
sig. , come accertato con sentenza del 23.04.2010 pronunciata dal Tribunale per i Persona_1
Minorenni di Roma. L'attore deduceva il decesso del sig. , avvenuto in Fondi in data Persona_1
03.12.2009, lamentando la lesione della quota di legittima spettante per legge. In particolare, allegava che, con testamento pubblico del 13.07.2009 -ricevuto dal Notaio , annotato al n. Persona_2
548 del Repertorio di ultima volontà e registrato in Latina il 10.03.2010 (Rep. Archivio n. 1102, Rep. notaio 73251, Racc. n. 24949)- il de cuius aveva istituito la coniuge quale unica Controparte_1 erede, così disponendo: “…Lascio erede universale di tutti i miei beni mobili ed immobili, sulla disponibile e per l'eccedenza sulla legittima mia moglie , nata a [...] il 23 Controparte_1
dicembre 1962. Lascio a titolo di legato, in sostituzione di legittima, a mio figlio naturale di
[...]
nato a [...] il [...], i terreni in Fondi, riportati in catasto al foglio Parte_1
32, particella 193 ed al foglio 58 particelle 72 e 395. Devo in coscienza riconoscere che tutta la proprietà lasciata a mia moglie è stata realizzata con il mio lavoro e con i miei soldi, ma anche con il contributo di mia moglie.”.
Adduceva che, al momento del decesso, l'asse ereditario comprendeva i seguenti beni: I) Fabbricato sito in Fondi – Via S. Magno-, meglio individuato in Catasto Fabbricati al Foglio 16, particella 666, sub. 2, 3 e 4; II) fabbricato in località “Fico”, adibito al locale deposito per la conduzione del fondo, meglio individuato in Catasto Fabbricati al Foglio 32 particella 589; III) terreno agricolo, sito in località “Fico”, meglio individuato in Catasto Terreni foglio 32, mappale 190; IV) terreno agricolo, sito in località “Fico” meglio individuato in Catasto Terreni al foglio 32, mappale 588; V) terreno agricolo, in località “Fico”, meglio individuato in catasto terreni al foglio 32, mappale 193; VI) terreno agricolo, in località “Pantano”, meglio individuato in catasto terreni al foglio 58 mappale 395;
VII) terreno agricolo, in località “Pantano”, meglio individuato in catasto terreni al foglio 58, mappale
72.
L'attore esponeva di aver rinunciato al legato in sostituzione di legittima (giusta rinuncia datata
19/03/2012 per TA , attesa la lesione dei propri diritti di legittimario. Con il Persona_3
presente giudizio, pertanto, deduceva il proprio diritto ad acquisire la qualità di erede del de cuius
, chiedendo l'apertura della di lui successione e la riduzione delle disposizioni Persona_1
testamentarie poste a favore della parte convenuta . Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.01.2013, si costituiva, in proprio,
. Nelle proprie difese, la convenuta eccepiva la nullità della domanda attorea per Controparte_1
indeterminatezza del petitum e contestava, nel merito, l'infondatezza dell'azione.
In particolare, eccepiva l'erronea valutazione dell'asse ereditario, adducendo di aver impiegato l'importo di € 130.000,00, ricevuto dal fratello a titolo di liquidazione della propria quota di eredità, nella ristrutturazione della casa familiare ubicata in Via Seconda di Ponsano /Via San Magno. A tal proposito, adduceva che la controparte, nella valutazione della massa ereditaria, aveva omesso di considerare il riconoscimento di debito attuato, in suo favore, dal de cuius nel testamento pubblico.
Secondo le difese di parte convenuta, nell'atto di ultima volontà, aveva voluto Persona_1 riconoscere il credito della coniuge, esplicitamente dichiarando “… devo in coscienza riconoscere che tutta la proprietà lasciata a mia moglie è stata realizzata con il mio lavoro ed i miei soldi ma anche con il contributo di mia moglie”. A detta della convenuta, l'errata valutazione della massa ereditaria era da imputare, altresì, all'omessa considerazione delle spese mediche affrontate nel corso della malattia terminale di cui era affetto il de cuius, oltre che delle spese funerarie, di tumulazione, di registrazione del testamento, di successione e di conservazione dei beni ereditari e che una corretta valutazione della massa ereditaria avrebbe, poi, dovuto ricomprendere anche le migliorie apportate dalla convenuta alla casa familiare nel periodo successivo al decesso del de cuius.
Parte convenuta lamentava, inoltre, l'omessa considerazione del debito dovuto a titolo di mantenimento dell'attore ed oggetto del giudizio n. r.g. 874/2012 di opposizione a precetto, pendente presso il Tribunale di Latina.
Ciò detto, atteso il disposto dell'art. 540 c.c., parte convenuta chiedeva concedersi la possibilità di ritenere gli immobili siti in Fondi, alla via Seconda di Ponzano/Via San Magno, identificati nella casa di abitazione e nel sottostante magazzino, compensando in denaro un'eventuale eccedenza. Considerate tali premesse, la convenuta formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo sig.
Giudice adito, reietta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento delle spiegate difese: in via preliminare e pregiudiziale – dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum come meglio sopra evidenziato;
-sospendere il presente giudizio attesa
l'indeterminabilità dell'asse ereditario a causa della pendenza del giudizio di opposizione a precetto dinanzi il tribunale di Terracina nella persona del dott. Catracchia avente R.G. m. 874/2012, come su esposto. Nel merito: - accertare e dichiarare che la valutazione dell'asse ereditario sommariamente effettuata da controparte nella perizia in atti è errata;
e per l'effetto, accertare e dichiarare il reale valore dell'asse ereditario, ai sensi dell'art. 556, c.c. formato dal relictum dal quale dovranno decurtarsi: a) il diritto di credito vantato dall'odierna convenuta per espresso riconoscimento di debito effettuato dal nel testamento per cui è causa, di cui si chiede il Per_1 contestuale accertamento per un ammontare di € 130.000,00 e/o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;
b) i debiti ereditari ancora in corso di quantificazione;
il tutto anche con l'ausilio di un CTU;
- applicarsi gli artt. 540 e 560 cod. civ. a favore della signora , in particolare CP_1
riconoscendo a quest'ultima, che ne fa formale richiesta, il diritto di ritenere gli immobili tuttora presenti nell'asse ereditario, compensando in denaro un'eventuale eccedenza vantata dal;
Pt_1
considerato, nello specifico, che nel locale deposito posto alla via seconda di Ponzano via San
Magno, l'odierna attrice svolge la propria attività lavorativa UNICA fonte di sostentamento per la famiglia legittima del de cuius che tuttora abita nella casa familiare. In ogni caso, - condannare il signor al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio”. Parte_1
si costituiva, altresì, nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale del Controparte_1 figlio minore . In ordine alla posizione di quest'ultimo, veniva eccepita la carenza di Controparte_2
legittimazione passiva con conseguente richiesta di estromissione dal giudizio.
Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita con prova testimoniale e Consulenza tecnica d'ufficio a cura del perito nominato Arch.
Persona_4
All'udienza del 15.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In via preliminare, non merita accoglimento l'eccezione di nullità dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio in ragione della dedotta indeterminatezza del petitum.
La nullità dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c. deve, infatti, essere pronunciata solo quando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, risulti del tutto omesso ovvero assolutamente incerto, tanto da inficiare la necessaria determinatezza della domanda spiegata (cfr., Cass. civ., n. 4828 del 7.3.2006; n. 7448 del 19.3.2001).
Ne consegue che tale nullità deve escludersi allorquando l'elemento predetto, anche laddove non chiaramente e perfettamente dedotto negli scritti di parte attrice, sia comunque individuabile avuto riguardo al contenuto sostanziale della domanda e alle conclusioni spiegate, ovvero sia desumibile dalla complessiva situazione dedotta in causa o dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio, fermo restando, in ogni caso, il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti.
Va, infatti, osservato che l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non solo nella sua letterale formulazione ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite dalla parte stessa, desumibile dalla natura delle situazioni dedotte in giudizio, senza altri limiti che quelli connessi all'esigenza del rispetto del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato ed al divieto di sostituire d'ufficio domande non esperite a quelle formalmente proposte
(cfr. Cass. 4 agosto 2006 n. 17760; Cass. 28 aprile 2004 n. 8128; Cass. 16 giugno 2003 n. 9652; Cass.
29 settembre 1994 n. 7941).
La questione in esame, peraltro, va risolta tenendo conto della ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare, sin dall'atto introduttivo del giudizio e a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda. Tale ragione risiede, principalmente, prima ancora che nel proposito di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum, nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, è evidente che “nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dalla natura del relativo oggetto
e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni,
l'approntamento di una precisa a linea di difesa)” (cfr. Cassazione civile sez. I, 12/11/2003, n.17023).
Ebbene, nel caso di specie, alla luce dei principi richiamati, visto anche il canone generale di conservazione degli atti processuali, va esclusa la prospettata nullità.
L'azione formulata, sebbene laconicamente argomentata nell'atto introduttivo del giudizio, può ritenersi sufficientemente prospettata, tenuto conto dell'insieme delle deduzioni attoree nonché delle allegazioni documentali e, in special modo, della relazione tecnica estimativa di parte nella quale è allegata la lesione subita dall'attore ai propri diritti di legittima spettanti per legge.
Peraltro, alla luce delle puntuali difese spiegate da parte convenuta fin dalla comparsa di costituzione e risposta, deve escludersi qualsivoglia violazione dei diritti di difesa della controparte, con ciò escludendo che tale statuizione possa porsi in contrasto con la richiamata ratio preposta all'art. 164
c.p.c.
Ancora in via preliminare, appare priva di pregio l'eccezione di improcedibilità della domanda di divisione della massa ereditaria. Va, sul punto, rilevata la tardività dell'eccezione in esame, sollevata per la prima volta solo con la seconda memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., atteso che “il mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista dal comma 1bis dell'art. 5 D. Lgs. n.
28/2010, deve essere eccepito dal convenuto a pena di decadenza, o rilevato d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza” (cfr. Cass. n. 22736/2021; Cass. n. 25155/2020).
Ad ogni modo, il contenuto della domanda di avvio del procedimento di mediazione consente di ritenere che lo stesso avesse ad oggetto anche la domanda di divisione del compendio ereditario, come risulta chiaramente dalla sezione “ragioni della pretesa” di cui alla predetta comunicazione, ricevuta e prodotta dalla stessa parte convenuta (cfr. all.to n. 5, seconda memoria istruttoria parte convenuta).
Nella richiamata sezione, difatti, sono precisate le doglianze dell'odierno attore ed il conseguente interesse ad agire in giudizio per ottenere la “reintegrazione della quota di legittima spettantegli, previa riduzione delle disposizioni testamentarie a favore della signora (moglie Controparte_1 del testatore) e scioglimento dell'asse ereditario”.
Ciò detto, va invece accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva spiegata dal convenuto
. Sul punto, va, difatti, osservato che il de cuius ha nominato quale Controparte_2 Persona_5
erede universale di tutti i suoi beni mobili ed immobili la sola convenuta , così Controparte_1 disponendo nel testamento pubblico versato in atti: “Lascio erede universale di tutti i miei beni mobili ed immobili, sulla disponibile e per l'eccedenza sulla legittima mia moglie CP_1
”). Diversamente, , non essendo menzionato nell'atto di ultima volontà
[...] Controparte_2
del de cuius, non appare beneficiario di alcuna disposizione testamentaria.
Ebbene, legittimato passivo rispetto all'azione di riduzione è soltanto il beneficiario della disposizione testamentaria lesiva della legittima, ossia il titolare della posizione giuridica che l'attore contesta al fine di ottenere la reintegrazione della sua quota di legittimario (cfr. Cass. n. 27770/2011). Tale circostanza esclude che possa essere legittimamente convenuto nell'azione intrapresa Controparte_2
in tale sede da parte attrice, non assumendo rilevanza, sul punto, la qualità di mero legittimario del figlio minore del de cuius.
Neppure può ritenersi legittimato passivo dell'azione di divisione formulata Controparte_2 dall'attore. Allo stato, considerato che la successione del de cuius deve ritenersi Persona_5
esclusivamente testamentaria – avendo quest'ultimo disposto della totalità dei suoi beni nel testamento menzionato – e vista la pretermissione da tale successione del figlio minore
[...]
(non menzionato nel testamento pubblico versato in atti), deve escludersi che quest'ultimo CP_2 possa vantare diritti sulla massa ereditaria oggetto di divisione, con conseguente esclusione della sussistenza di un litisconsorzio necessario in relazione alla posizione del , tanto più Controparte_2 considerato che quest'ultimo non ha avanzato nel presente giudizio alcuna domanda di lesione della propria quota di legittima, domandando, di contro, l'accertamento della propria carenza di legittimazione passiva e la conseguente estromissione dal giudizio.
Ciò detto, quanto all'azione di lesione della legittima - e correlata azione di riduzione - va precisato che la decisione della controversia rientra tra le attribuzioni del giudice collegiale.
In via preliminare, deve essere dichiarata, ex art. 456 c.c., aperta la successione di Persona_1
deceduto in Fondi il 03.12.2009.
Tanto premesso, va detto che il legittimario ha l'onere di allegare e provare entro quali limiti è stata lesa la propria quota di legittima oltre che l'inesistenza nel patrimonio del de cuius di altri beni oltre a quelli che formano oggetto dell'azione di riduzione (Cass. civ. n. 14473/11). È suo onere, quindi, formulare espressa istanza di conseguire la legittima, previo calcolo della porzione disponibile.
L'assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore di indicare l'esatto valore della massa ereditaria è presupposto necessario per l'accertamento della lamentata lesione della quota legittima
(Cass. n. 14473/2011; Cass. n. 4848/2012).
Invero, in caso di lesione della quota di legittima, prima di procedere alla riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni, deve aversi riguardo alla disposizione di cui all'art. 553 c.c. riconoscendo ai legittimari, che lamentino la lesione della quota di riserva, quanto devoluto in base alla successione legittima in modo da assicurare che non subiscano la lamentata lesione. È necessario, infatti, determinare il valore della massa ereditaria e, conseguentemente, quello della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione. Si deve, pertanto, procedere, anzitutto, alla formazione del relictum ed alla determinazione del suo valore al momento dell'apertura della successione, alla detrazione dal medesimo degli eventuali debiti gravanti sul compendio ereditario (sempre con riferimento alla stessa data) e, infine, alla c.d. riunione fittizia tra attivo netto ed eventuale donatum e una volta ottenuto il risultato di tale operazione contabile, occorre calcolare la quota intangibilmente riservata ai legittimari, tenendo conto delle disposizioni di cui agli artt. 536 ss. c.c.
Secondo, quindi, un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi, precisi e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione. Inoltre, l'attore deve proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile. Calcolo ovviamente soggettivo e soggetto ad accertamento (cfr. Sez.
2. Cass. n. 1357/2017; Sez. 2, Cass. n.
14473/2001; Sez. 2, Cass. n. 13310/2002).
Grava, pertanto, sull'attore l'onere di allegare in giudizio la propria qualità di legittimario, la massa ereditaria, ovvero i beni che la compongono e il relativo valore venale con riferimento al momento dell'apertura della successione, la quota astrattamente riservatagli dalla legge, l'entità della lesione, gli atti che hanno dato luogo alla lesione (di liberalità o dispositivi mortis causa) della quota di riserva con indicazione dei beneficiari, l'imputazione della quota di riserva delle donazioni di cui abbia beneficiato durante la vita del de cuius e dei legati.
Alla luce di tale orientamento va dichiarata ammissibile e proponibile la domanda spiegata da parte attrice, avendo assolto all'onere di allegazione e di prova richiesto per l'azione di riduzione esperita.
Ciò detto, deve essere dichiarato il diritto dell'attore ad essere reintegrato nella quota di legittima lui spettante quale discendente del de cuius, sulla base dell'art. 537 c.c.
È pacifica la qualità di erede dell'attore, figlio naturale del de cuius, giudizialmente riconosciuto per effetto della sentenza n. 204/2010 pronunciata dal Tribunale per i minorenni di Roma (cfr. all.to n. 1, fasc.lo attoreo).
È altresì pacifica la rinuncia dell'attore al legato in sostituzione di legittima disposto nel testamento dal de cuius (cfr. all.to n. 4, fasc.lo attoreo), cosicché, considerato quanto meglio si preciserà in ordine al valore riconosciuto alla massa ereditaria, è indubbia la lesione della quota di riserva spettante per legge a parte attrice.
Tanto premesso, considerato che i legittimari del de cuius sono la di lui moglie Persona_1
, il figlio minore e il figlio giudizialmente riconosciuto Controparte_1 Controparte_2 [...]
, va applicato il disposto dell'art. 542 c.c. co. 2, secondo il quale, se i figli de cuius sono Parte_1
più di uno, ad essi spetta la metà del patrimonio (da dividere in quote uguali), spettando, invece, al coniuge la quota di 1/4.
Ebbene, considerato che nel testamento il de cuius ha disposto della quota di disponibile, assegnando la stessa in favore della coniuge (alla quale va, perciò, attribuito ¼ del patrimonio Controparte_1
totale), ne deriva che spetta ai due figli legittimari del de cuius la quota complessiva di ½ del patrimonio (da dividere in parti uguali) e alla coniuge legittimaria la restante quota di ¼.
Pertanto, all'attore deve essere riconosciuta la quota di riserva pari ad ¼ della Parte_1
totalità della massa ereditaria.
Ciò chiarito, ai fini del valore della quota, deve attingersi alla CTU disposta. La causa, infatti, è stata istruita con conferimento di incarico peritale con il compito di descrivere i beni relitti dal defunto, procedersi alla stima con riferimento alla data di apertura della successione, provvedendo alla determinazione del valore complessivo della massa ereditaria.
Secondo il procedimento di calcolo descritto nell'art. 556 c.c., una volta individuato il valore della massa ereditaria (secondo il valore che i beni presentavano alla data di apertura della successione), occorre sottrarre a tale massa i debiti facenti capo al de cuius alla data della sua morte, salvo infine procedersi alla c.d. “riunione fittizia”, che tiene conto del valore di tutti i beni donati in vita dal soggetto defunto.
Orbene, le parti in causa non hanno allegato donazioni poste in essere in vita dal de cuius, di talché di tale ultima fase del processo di calcolo non verrà tenuto conto.
Quanto, invece, al valore della massa ereditaria – ferme restando le precisazioni di cui si dirà nel prosieguo - si condividono le osservazioni ed il metodo di calcolo adoperato dal perito nominato, avendo quest'ultimo espletato sufficienti indagini e valutazioni tecnico urbanistiche, ipocatastali e di mercato (ivi comprese le valutazioni medie degli atti di vendita dell'anno 2009 della Banca Dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare OMI).
Tanto premesso, quanto alle plurime contestazioni mosse dalla convenuta in Controparte_1 ordine all'operato del C.t.u. si osserva quanto segue.
In primo luogo, non appaiono condivisibili quelle relative al sottotetto afferente al fabbricato di Via
San Magno, la cui superficie è stata dal C.t.u. addizionata ai sub 3 e 4 del fabbricato censito al Foglio
16, mappale 666. Come condivisibilmente osservato dal perito, il locale in esame è riportato nei grafici della Licenza edilizia in Sanatoria n. 759/1997 ed è raggiungibile e accessibile dagli appartamenti di cui ai sub 3 e sub 4 per il tramite della scala interna del fabbricato. È, pertanto, qualificabile come vano accessorio indiretto dei beni menzionati ai sensi del D.P.R. n. 138/98.
In secondo luogo, quanto al valore da attribuire al diritto di abitazione spettante ex art. 540 co. 2 c.c. in favore della convenuta sull'immobile di cui al Foglio 16, mapp. 666 sub 3, Controparte_1
pacificamente adibito a casa coniugale, va osservato quanto segue.
Il C.t.u. ha proceduto alla stima sulla base del sistema di capitalizzazione del reddito rapportato alla durata probabile del diritto, determinata con riferimento alle statistiche di sopravvivenza della popolazione. Ebbene, atteso il valore riconosciuto all'immobile pari ad € 167.100,00, e considerata l'età della convenuta al momento del decesso di (47 anni), il C.t.u. ha ritenuto di Persona_1 determinare l'importo del diritto di abitazione, con conseguente valore del bene al 75%, attribuendo un valore di € 125.325,00 al diritto di abitazione e un conseguente valore di € 41.775,00 alla nuda proprietà sulla casa coniugale.
La "monetizzazione" del diritto di abitazione del coniuge superstite, infatti, "può essere determinata attraverso i criteri relativi al diritto di usufrutto, nonostante tali diritti differiscano per le facoltà che ne sono oggetto e la relativa disciplina, poiché l'obiettiva attitudine del bene destinato a casa coniugale a soddisfare esigenze abitative comporta una sostanziale identità delle utilità ricavabili dall'immobile da parte dell'usufruttuario e dell'abitatore." (Cassazione civile sez. VI, 05/06/2018,
n.14406).
Come correttamente rilevato da parte convenuta, il Consulente tecnico d'ufficio ha errato nell'imputare il valore del diritto di abitazione esclusivamente a carico della quota spettante alla convenuta . Controparte_1
Più correttamente, il valore attribuito al diritto di abitazione (€ 125.325,00) deve essere detratto dal valore del bene immobile sul quale il diritto insiste (€ 167.100,00), così da ottenere il valore della nuda proprietà da considerare ai fini della determinazione del valore complessivo della massa ereditaria.
Ciò considerato, il valore attribuito al bene adibito a casa coniugale deve essere computato diversamente rispetto a quanto operato dal C.t.u., cosicché al bene di cui al Foglio 16, mapp. 666 sub
3, decurtato l'ammontare attribuito al diritto di abitazione, va riconosciuto il valore di € 41.775,00.
Tanto premesso, considerato quanto chiarito in ordine al diritto di abitazione, il valore complessivo dell'attivo ereditario merita di essere diversamente considerato rispetto a quanto valutato dal C.t.u.
Per tali ragioni, tale valore ammonta ad € 276.575,00 (401.900,00 – 125.325,00).
Quanto, ancora, all'attivo ereditario, non appaiono condivisibili le contestazioni della parte CP_1 in relazione all'omessa considerazione, ai fini del valore da riconoscere alla massa, delle
[...]
migliorie dalla stessa asseritamente apportate ai beni che ne fanno parte. Ed infatti, l'istruttoria espletata non ha consentito di ritenere dimostrato l'an di tali migliorie attesa la genericità delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi e l'insufficienza della documentazione versata in atti, priva di indicazioni utili a riferire le spese sostenute ai beni oggetto di giudizio.
Ciò detto, quanto ai debiti gravanti sulla massa ereditaria, si condividono le valutazioni operate dal
C.t.u., il quale ha ravvisato l'ammontare di tali debiti in complessivi € 10.999,75, come riferiti alle spese funerarie e di tumulazione, alle spese di pubblicazione del testamento oltre che alle imposte insolute a carico del de cuius (i cui esborsi sono comprovati dalla documentazione allegata al fasc.lo della parte convenuta).
Quanto alle contestazioni, sul punto, addotte dalla convenuta , va osservato quanto Controparte_1
segue.
Aderendo alle osservazioni del perito, va escluso dal novero dei debiti ereditari l'importo dovuti a titolo successione testamentaria, avendo parte attrice rinunciato all'attribuzione a titolo particolare disposta dal de cuius in suo favore. Non possono, poi, essere considerati quali debiti ereditari le spese sostenute da Controparte_1 nel periodo successivo al decesso del de cuius ed afferenti all'utilizzo dei beni alla stessa assegnati per testamento e comunque in suo possesso (cfr. spese per passi carrai, ICI annualità 2010, 2011 e
2012, . Così come, aderendo alle motivazioni addotte dal C.t.u., non possono essere valutate Per_6
quali debiti ereditari le spese mediche antecedenti il decesso del de cuius e le altre spese allegate non meglio identificate ovvero identificabili.
Diversamente da quanto sostenuto dal C.t.u., vanno, invece, considerati quali debiti ereditari le spese relative all'allestimento della tomba, all'allaccio e al pagamento della luce votiva nonché relative alla fiamma cimiteriale (i cui pagamenti sono comprovati alla luce della documentazione prodotta dalla convenuta ), afferendo tali esborsi, più in generale, alla tumulazione del de cuius. Controparte_1
Ne deriva che all'importo individuato dal C.t.u. deve essere aggiunta la somma complessiva di €
3.658,94.
Vanno, poi, computati nel passivo ereditario gli esborsi risultanti dalle attestazioni di pagamento relative ad avvisi di pagamento emessi dall'Agente della riscossione per debiti tributari gravanti sul de cuius, per l'importo complessivo di € 1.412,88 dalle stesse risultanti (cfr. all.to n. 15, fasc.lo convenuta).
Quanto al debito di € 28.000,00 a titolo di restituzione delle somme mutuate da va Parte_2 osservato che l'attività istruttoria espletata non ha consentito di ritenere provato il contratto di mutuo in esame, dovendo ritenersi non sufficiente, a tal fine, la sola testimonianza del mutuante Pt_2
. Costituiscono un ostacolo all'assolvimento della prova in esame - gravante sulla parte che
[...] ha dedotto l'esistenza del contratto di mutuo - le limitazioni codicistiche operanti in ordine alla prova dei contratti, non superabili nel caso che ci occupa, considerato l'ingente importo della somma mutuata e vista, altresì, la totale assenza di qualsivoglia documentazione atta provare la stipulazione dell'accordo ovvero la restituzione della somma ad opera della convenuta.
Devono, poi, ritenersi infondate le deduzioni attoree relative all'asserita ricognizione di debito attuata dal de cuius nel testamento. Il riferimento da quest'ultimo operato al generico “contributo” della moglie nella formazione del patrimonio oggetto di disposizione mortis causa, in mancanza di ulteriori specificazioni, va più correttamente inteso come adempimento dei doveri di collaborazione, di natura morale e materiale, gravanti sui coniugi in costanza di matrimonio. Trattasi, pertanto, di un'obbligazione naturale, irripetibile ai sensi dell'art. 2034 c.c., e che, come tale, non può fondare alcun diritto di credito in favore della convenuta.
Come, del resto, in più occasioni precisato dalla Suprema Corte, in mancanza di prova contraria,
l'utilizzo del denaro di un coniuge per apportare migliorie alla casa coniugale, di esclusiva proprietà dell'altro, configura adempimento di tale dovere contributivo (adempiuto, dall'uno, mettendo l'immobile a disposizione del nucleo familiare e, dall'altro, impiegando suoi cespiti personali al fine di rendere l'abitazione confacente alle esigenze della vita quotidiana) che, appartenendo al novero delle obbligazioni naturali di cui all'art. 2034 c.c. fa sì che la somma investita non possa essere ripetuta
(Cass. 3713/2003; Cass. 1277/2014).
Tanto premesso, qualificato il “contribuito” di cui al testamento pubblico alla stregua di un'obbligazione naturale, deve ritenersi infondata la pretesa volta a ricomprendere nel passivo ereditario l'asserito diritto di credito vantato dalla convenuta
Detto ciò, nel passivo ereditario merita, invece, di essere ricompreso il quantum dovuto per effetto della sentenza n. 204/2010, emessa dal Tribunale dei Minorenni di Roma ed avente ad oggetto le somme dovute dal de cuius a titolo di mantenimento, trattandosi pacificamente di un debito di quest'ultimo, maturato in epoca antecedente al decesso. Non osta a tale statuizione la pendenza del giudizio di opposizione a precetto intentato dalla convenuta , non incidendo tale Controparte_1
giudizio sul titolo giudiziale, esecutivo e non sospeso, posto a fondamento del relativo diritto di credito. Fatto salvo l'esito del giudizio di opposizione a precetto, deve essere computato nel passivo ereditario l'importo oggetto dell'atto di precetto, pari ad € 16.492,80, che appare congruo alla luce del richiamato titolo esecutivo giudiziale.
Considerato quanto chiarito in ordine ai debiti del de cuius gravanti sulla massa ereditaria, il quantum individuato dal C.t.u. quale passivo ereditario deve essere rideterminato in complessivi € 32.564,37
(frutto della sommatoria tra gli importi seguenti: 10.999,75+3.658,94+1412,88+16.492,80).
Ciò premesso, dal valore dell'attivo ereditario, pari ad € 276.575,00, va detratto l'importo di €
32.564,37 pari alle passività ereditarie.
Ne deriva che il valore della massa ereditaria è pari ad € 244.010,63.
Considerato quanto precedentemente chiarito in ordine alla quota di legittima pari ad ¼ spettante all'attore, visto che il valore da attribuire alla massa è pari ad € 244.010,63, ne deriva che la quota di legittima spettante all'attore è pari ad € 61.002,65.
Vista la rinuncia al legato in sostituzione di legittima, spetta all'attore la reintegrazione della quota di legittima lesa, con corrispondente riduzione a carico dell'erede universale testamentaria CP_1
[...]
Ciò detto, parte attrice ha altresì domandato lo scioglimento del compendio ereditario.
Avendo il compendio in esame ad oggetto anche fabbricati, deve anzitutto procedersi ad una valutazione d'ufficio di ammissibilità della domanda di scioglimento alla luce della disciplina urbanistica. Come statuito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, condizione essenziale di ammissibilità della domanda di scioglimento di una comunione avente ad oggetto edifici è
l'allegazione degli estremi della concessione edilizia o degli atti ad essa equipollenti, fra i quali figurano la concessione rilasciata in sanatoria, ovvero la domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967, come previsto dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2. La regolarità edilizia del fabbricato costituisce, infatti, condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale, di talché, la mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass., sez. un., 7 ottobre 2019, n. 25021).
Tanto premesso, i fabbricati censiti nel Catasto del Comune di Fondi al Foglio 16, mappale 666, sub
2 e 3 (considerato che i fabbricati di cui al Foglio 16, mapp. 666, sub 4 e Foglio 32, mapp. 589 non sono allo stato parte del compendio ereditario, attesa l'alienazione in favore della sig.ra CP_3
risultano conformi alla disciplina urbanistica. Come accertato dal C.t.u. nominato, l'intera
[...]
unità immobiliare di cui al mappale 666, sebbene realizzata in difformità rispetto alla Licenza Edilizia
n. 2802 del 22.01.1976, è stata successivamente oggetto di sanatoria a mezzo di Licenza Edilizia in
Sanatoria n. 759/1997 acquisita ai sensi della Legge 47/85.
Quanto al deposito di cui al Foglio 32, mappale 589, lo stesso, descritto dal C.t.u. come “scarsamente rifinito e dotato di impianto elettrico ed idrico”, risulta assentito urbanisticamente per Concessione edilizia in sanatoria n. 2353 del 26/04/1991.
Ne consegue l'ammissibilità della domanda di scioglimento della comunione.
Ciò premesso, attesa l'alienazione del bene immobile di cui al Foglio 16, mapp. 666, sub 4 nonché dei beni di cui al Foglio 32, mapp. 588, 589 e 190 in favore della sig.ra (cfr. atto Controparte_1
del 18.06.2012 Rep. n. 8906), i beni oggetto del compendio ereditario da dividere sono così censiti nel Catasto del Comune di Fondi: Foglio 16, mappale 666 sub 2, cat. C/2; Foglio 16, mappale 666 sub 3, cat. A/3; Foglio 32, mappale 193; Foglio 58, mappale 72; Foglio 58, mappale 395.
Orbene, considerato quanto già motivato in ordine alla posizione processuale del convenuto
[...]
(non menzionato nel testamento e, pertanto, non erede del de cuius) può procedersi alla CP_2
divisione del compendio ereditario solo tra le parti e . Parte_1 Controparte_1
Tanto premesso, attesa la necessità di procedere alla reintegra della quota di legittima spettante all'attore pari ad ¼ del compendio ereditario e al richiamato valore monetario di € 61.002,65, visto altresì il diritto di abitazione pacificamente insistente sul fabbricato di cui al Foglio 16, mapp. 666 sub 3 in favore della convenuta , può procedersi allo scioglimento del compendio Controparte_1
ereditario secondo le seguenti modalità. All'attore possono assegnarsi i beni censiti in Catasto del Comune di Fondi al Parte_1
Foglio 32, mapp. 193 e Foglio 58, mapp. 72 e 395, del valore complessivo di € 14.900,00, ponendo a carico della convenuta un conguaglio monetario sino al raggiungimento del Controparte_1 valore della quota allo stesso spettante, pari ad € 46.102,65 (61.002,65 – 14.900).
In considerazione della natura di debito di valore del conguaglio, la somma determinata dal consulente di ufficio con la stima effettuata alla data del decesso del de cuius va rivalutata, dovendosi considerare l'innegabile lievitazione dei prezzi del mercato immobiliare.
La restante parte del compendio ereditario, ivi compreso il fabbricato sul quale insiste il diritto di abitazione alla stessa spettante, può invece essere assegnato alla convenuta . Ne Controparte_1
deriva che sono assegnati a quest'ultima i seguenti beni immobili, così censiti nel Catasto del Comune di Fondi: Foglio 16, mappale 666 sub 2, cat. C/2; Foglio 16, mappale 666 sub 3, cat. A/3.
L'assegnazione così disposta tiene conto delle deduzioni delle parti sul punto, delle valutazioni del
C.t.u., oltre che dell'attuale possesso dei beni facenti parte del compendio ereditario e del diritto di abitazione spettante alla coniuge ex art. 540 co. 2, c.c.
I progetti divisionali elaborati dal C.t.u. non sono stati impiegati in ragione della diversa modulazione delle quote spettanti alle Parti dovuta ad una difforme valutazione in ordine al passivo ereditario e al valore attribuito al diritto di abitazione.
Le statuizioni in ordine allo scioglimento della comunione ereditaria non tengono conto della posizione di , ciononostante sia indubbia la sua qualifica di “legittimario” ex art. 536 Controparte_2
c.c., considerato che lo stesso, pur pretermesso dal testamento paterno, non ha, in tale sede, spiegato azione di riduzione della propria quota di legittima. Per tale ragione, come già motivato, si è ritenuto che lo stesso non possa, allo stato, vantare alcun diritto sostanziale sulla massa ereditaria oggetto di divisione.
Ritiene lo scrivente giudice che le statuizioni relative alla posizione del legittimario , Controparte_2
escluso dalla divisione in tale sede disposta, non siano affette da nullità. Tale patologia deve, infatti, escludersi laddove l'erede pretermesso non abbia esperito il preventivo rimedio dell'azione di lesione di legittima. Detto principio può ricavarsi, a contrario, da una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione nella quale i giudici di legittimità hanno ritenuto nulla una divisione disposta in assenza del legittimario pretermesso, che, tuttavia, aveva utilmente esperito il rimedio dell'azione di riduzione
(cfr. Cass. n. 7178/2018).
Deve, quindi, ritenersi che la declaratoria di nullità della divisione sia subordinata al preventivo positivo esperimento dell'azione di riduzione da parte del legittimario pretermesso, strumento che consente a quest'ultimo di dimostrare la lesione della propria quota di legittima, ottenendo la reintegrazione dei propri diritti in misura necessaria a garantire la quota a lui riservata, con proporzionale riduzione delle disposizioni lesive.
Sul punto, va osservato che le disposizioni legislative poste a tutela dei legittimari non operano automaticamente determinando un'automatica attribuzione dei diritti ivi riconosciuti, ma realizzano, di contro, un compendio di regole volte a correggere la successione legittima o testamentaria previo esperimento degli strumenti di tutela predisposti, tra i quali figura l'azione di impugnativa negoziale tesa ad accertare la lesione della quota di riserva e a ridurre le disposizioni lesive, fino a quel momento valide ed efficaci.
Ne deriva che, qualora il legittimario totalmente pretermesso rinunci a far valere i suoi diritti di legittima, la divisione nella quale lo stesso non è stato contemplato dovrà ritenersi in concreto valida ed efficace.
Con il presente giudizio l'attore ha altresì domandato di accertare i frutti percepiti dalla convenuta in possesso dei beni oggetto del compendio ereditario e di condannare quest'ultima alla corresponsione pro quota degli stessi in favore degli eredi.
Atteso il pacifico possesso di tali beni, la domanda appare meritevole di accoglimento.
Tanto premesso, ai fini della determinazione di tali frutti soccorrono le valutazioni operate dal C.t.u. nella Consulenza integrativa depositata il 20.05.2024, i cui importi, devono essere aggiornati alla data della presente sentenza.
In relazione alla quantificazione dell'indennità, la giurisprudenza più recente ha chiarito che “ai fini della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve corrispondere in relazione all'uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione giudiziale, occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato” (cfr. Cassazione n. 20394/2013 e Cassazione n. 17876/2019).
Quanto alla decorrenza, si consideri che l'uso diretto del bene altro non è che attuazione del diritto dominicale ed il comproprietario che ne gode resta solo obbligato a non impedire che gli altri comproprietari ne facciano uguale uso in maniera diretta (ad es. attraverso il frazionamento degli spazi o l'uso turnario) ovvero in maniera indiretta, traendone i frutti civili. Ne consegue che colui che utilizza in via esclusiva l'immobile comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro-indiviso che risulti inerte nell'utilizzare l'immobile; tuttavia allorché, come nel caso in esame con la richiesta espressa in citazione, quest'ultimo abbia manifestato l'intenzione di utilizzare l'immobile, da quel momento l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili del bene medesimo (cfr. Cass. 4/12/91 n. 13036). Tale data, nella specie, coincide con la notifica dell'atto di citazione il 22.10.2012, in quanto non risulta costituzione in mora precedente.
In ordine al danno da occupazione, esso va parametrato al valore locatizio dell'immobile, il consulente d'ufficio ha quantificato in € 300,00 mensili il valore del canone di locazione/canone per occupazione abusiva degli immobili stessi.
La somma in oggetto, in quanto equitativamente determinata, si considera comprensiva di interessi e rivalutazione.
Pertanto, considerato in relazione all'immobile di cui al Foglio 16, mapp. 666 sub 2, cat. C/2 un canone di affitto pari ad € 300,00 mensili (come calcolato dal C.t.u.), la rendita percepibile calcolata ammonta ad € 44.700,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali alla data della presente pronuncia.
Con riferimento, invece, ai beni alienati dalla convenuta (Foglio 16, mapp. 666, sub 4; Foglio 32, mapp. 588, 589 e 190) con atto del 18.06.2012 per il corrispettivo di € 111.990,00, i frutti percepiti possono essere calcolati sulla base di tale corrispettivo e in ragione del principio di naturale fecondità del denaro. Pertanto, come osservato dal C.t.u., può ritenersi che tale vendita abbia fruttato a parte convenuta interessi legali pari ad € 17.879,75 (il cui importo è aggiornato alla data della presente sentenza).
Secondo le valutazioni del C.t.u., i restanti beni non hanno prodotto reddito. Ciò considerato, la domanda attorea sul punto non merita accoglimento.
Tanto premesso, considerati i richiamati importi, la convenuta va condannata al Controparte_1 pagamento in favore dell'attore dell'importo di € 15.644,94 (ossia 1/4 x (€ 44.700,00 + 17.879,75).
Quanto alle spese del presente giudizio va osservato quanto segue.
Considerato quanto motivato, visto l'accoglimento dell'azione di riduzione e l'ammissibilità della domanda di divisione, attesa l'opposizione della convenuta all'azione di Controparte_1
riduzione e le eccezioni dalla stessa spiegate in ordine alla domanda di divisione (alcune delle quali sono state ritenute meritevoli di accoglimento), le spese di lite vanno compensate per la metà e poste a carico della convenuta per la restante parte.
Con riferimento alla posizione attorea, in ragione del principio di causalità che sottende al governo delle spese di lite ed anche alla luce del disposto dell'art. 91, co.1 c.p.c., costituisce giusto motivo di compensazione il rifiuto ingiustificato dell'attore alla proposta transattiva sottoposta dal giudice alle parti nel corso dell'udienza del 16.07.2024, tenuto conto, peraltro, che tale proposta era volta ad attribuire all'attore un risultato più favorevole di quello ottenuto nella presente sentenza.
Sono poste a carico dell'attore le spese di lite sostenute dal convenuto Parte_1 [...]
atteso il difetto di legittimazione passiva in ordine all'azione di riduzione e finanche CP_2 all'azione di divisione, considerato quanto motivato in ordine all'impossibilità di considerarlo quale titolare di diritti sostanziali sulla massa ereditaria.
Le spese relative alla Consulenza tecnica d'ufficio sono poste solidalmente a carico dell'attore
[...]
e della convenuta . Parte_1 Controparte_1
Esse sono calcolate considerando il valore totale della massa ereditaria che determina il valore della domanda.
Va, infine, disposta la trascrizione della presente sentenza, con esonero del Conservatore dei Registri
Immobiliari competente per territorio da ogni sua responsabilità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara aperta la successione di ex art. 456 c.c., deceduto in Fondi in data Persona_1
03.12.2009;
- dichiara ammissibile e proponibile la domanda di riduzione spiegata da parte attrice;
- in accoglimento della domanda attorea avente ad oggetto l'azione di riduzione proposta, dichiara la lesione della quota di legittima riservata per legge ex art. 537 c.c. e, per l'effetto, dichiara
[...]
legittimario leso nella quota di riserva;
Parte_1
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara sciolta la comunione ereditaria riferibile alla successione del sig. ; Persona_1
- assegna all'attore i beni censiti in Catasto del Comune di Fondi al Foglio 32, Parte_1
mapp. 193 e Foglio 58, mapp. 72 e 395, ponendo a carico della convenuta un Controparte_1 conguaglio monetario pari ad € 46.102,65, oltre rivalutazione monetaria dalla data della stima all'attualità,
- assegna alla convenuta i beni censiti in Catasto del Comune di Fondi Foglio 16, Controparte_1
mappale 666 sub 2 e al Foglio 16, mappale 666 sub 3;
- rigetta le domande svolte dall'attore avverso il convenuto;
Controparte_2
- condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore Controparte_1 Parte_1 dell'importo complessivo di € 15.644,94 a titolo di frutti derivanti dal possesso esclusivo dei beni facenti parte del compendio ereditario, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla presente decisione al saldo,
- compensando le spese per la metà tra parte attrice e la convenuta,
- condanna parte convenuta al pagamento di metà delle spese di lite in favore Controparte_1 dell'attore , che liquida in € 472,00 per spese e negli importi, già ridotti della metà, Parte_1 di € 3.000,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 5.000,00 per la fase istruttoria e € 2.500,00 per la fase decisoria oltre iva, spese generali e c.p.a., distraendo il relativo importo in favore dell'avv. Arnaldo Faiola dichiaratosi antistatario, e;
- condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto Parte_1 [...]
, che liquida in € 3.200,00 per la fase di studio, in € 2.000,00 per la fase introduttiva, € CP_2
3.000,00 per la fase istruttoria e € 3.000,00 per la fase decisoria oltre iva, spese generali e c.p.a.
- dispone che le spese di CTU siano poste definitivamente a carico dell'attore e Parte_1
in solido tra loro;
Controparte_1
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio la trascrizione della presente sentenza, con esonero di ogni sua responsabilità a cura e onere della parte diligente.
Latina, 18.03.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE dott. Pierluigi De Cinti dott.ssa Concetta Serino