Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 15/02/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4867/2024 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice Giudice Rel.
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 4867/24, promossa con ricorso depositato il 20/11/2024 da:
1) Parte_1
Nata a Varese il 27.12.1977
Cittadina: Cod. Fisc. CP_1 C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Barbara Zavaglia
e
2) Controparte_2
Nato a Cittiglio (VA) il 28.09.1977
Cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Vito Romaniello
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Varese (VA), in data 23 luglio 2012, (anno 2012 atto n. 91 Parte II Serie A)
con i seguenti figli minorenni:
, nato a [...] il [...]. Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 20/11/2024, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
2) i coniugi sono economicamente autosufficienti;
3) affidamento congiunto del figlio minore , stabilendo il collocamento presso la madre e Per_1 prevedendo che il padre possa tenerlo con sé due fine settimane al mese consecutivi dal venerdì sera alle ore 18.30 ovvero all'uscita dal doposcuola fino alla domenica sera alle 21.00. Inoltre quando il padre sarà di rientro a Varese potrà trascorrere con il figlio anche un pomeriggio /cena. Si precisa, infatti, che attualmente il sig. dimora a Cesena per motivi di lavoro. CP_2
Il genitore che non ha con sé il figlio potrà sentirlo telefonicamente una volta al giorno per le ore
19.00 (salvo imprevisti comunicati per tempo).
Il tutto salvo diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse esclusivo di . Per_1
Per le vacanze invernali il padre potrà tenere con sé il figlio a festività alternate per periodi omogenei
(dal 26 al 31.12 negli anni pari – dal 1.1 al 6.1 negli anni dispari;
Vigilia e Natale saranno pure alternati tra i genitori ciascun anno secondo il seguente schema anno pari Vigilia con Papà, Natale con la mamma;
anno dispari il contrario) mentre per quelle estive il padre terrà con sé il figlio per almeno due settimane anche non consecutive. La comunicazione dei rispettivi periodi di vacanza estivi sarà concordata tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
Le altre festività saranno pure ripartite equamente tra i genitori.
Il tutto sempre salvo diverso e miglior accordo.
Tutte le decisioni di maggior importanza relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza del minore continueranno ad essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori nell'interesse di , tenuto, altresì, conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e delle sue Per_1 aspirazioni.
Entrambi i genitori si impegnano a favorire il sereno svolgimento del rapporto con il figlio consentendo a quest' ultimo di mantenere un legame equilibrato e continuativo con ciascuno e di conservare relazioni con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4) La casa familiare acquistata da entrambi i ricorrenti in data 7 aprile 2011 con atto a ministero del
Notaio Rep. N. 83310 – Racc. 10703, sita in Varese alla via Cernuschi 83 (così meglio Persona_2 descritta: appartamento piano secondo con annesso vano ad uso cantina in piano sotterraneo, consistente in ingresso disimpegno cucina servizio ripostiglio tre locali utili e balcone;
il tutto censito nel NCEU- Catasto Fabbricati del Comune di Varese Sezione MA- Fg.6,
- mappale 2363 sub. 21 via Enrico Cernuschi 83 P2 S1 cat A2 Cl. 2 vani 5,5, rendita catastale 525,59
- mappale 2361, sub. 13, Via Enrico Cernuschi 97, piani S1, categoria C6 classe7, consistenza 12 mq
(Confini e parti comuni come meglio individuate nel suindicato atto di acquisto a cui si rimanda) diverrà di proprietà esclusiva della signora Pt_1
A tal fine il sig. si impegna a cedere la propria quota indivisa delle unità suddescritte alla CP_2 sig.ra la quale si assumerà ogni onere relativo al residuo mutuo ipotecario, surrogato con atto Pt_1 del 9/06/2015 (Atto Repertorio 46135 Racc. 38341 a Ministero del Notaio con Persona_3
Intesa San Paolo SPA per l'importo di originari di euro 94.768,68 ed il cui saldo è pari ad euro 58.690,89 e attualmente con Intesa San Paolo SPA a seguito di surroga avvenuta in data 9/06/2015
(Atto Repertorio 46135 Racc. 38341; ciò mediante accollo da parte della stessa.
Le parti richiedono fin d'ora l'applicazione delle esenzioni ai sensi dell'art.19 della Legge 06 Marzo 1987 n. 74 nell'interpretazione della C. Cost. del 10 Maggio 1999 n.154 configurando tale impegno regolamentazione dei rapporti tra coniugi in sede di separazione.
Il trasferimento di cui sopra avverrà entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione (termine da considerarsi essenziale), con preavviso di almeno 8 giorni per la comunicazione del nominativo del Notaio prescelto e della data per l'atto.
Le spese e competenze notarili verranno sostenute dalla sig.ra Pt_1
Si precisa che fino al rogito, l'immobile rimarrà comunque in uso esclusivo alla signora con Pt_1 tutto quanto ivi lo arreda ed il sig. si impegna entro e non oltre la data del rogito a trasferire CP_2 la propria residenza e ad asportare i propri effetti personali. Le chiavi di casa verranno invece riconsegnate al deposito del ricorso;
da allora tutte le spese di ordinaria amministrazione saranno a carico della Signora (a titolo esemplificativo utenze, spese condominiali ordinarie ecc.), Pt_1 quelle di straordinaria invece continueranno a gravare su entrambi i comproprietari fino all'atto notarile.
Le rate del mutuo saranno a carico della signora dal momento della riconsegna delle chiavi Pt_1 che pure avverrà al deposito del ricorso, a condizione che il rogito avvenga nei termini indicati nel presente ricorso. Il sig. nei medesimi termini si impegna a sgomberare il garage di quanto CP_2 ancora di Sua proprietà e ivi collocato.
5) Il conto corrente cointestato n. 1000/00013306 in essere presso la filiale di della Controparte_3
, via Roma 1 Arcisate (Va) rimarrà in uso esclusivo alla signora essendo lo stesso
[...] Pt_1 rapporto correlato al mutuo. Il sig. riconsegnerà dunque unitamente alle chiavi dell'immobile CP_2 anche le carte bancomat / di credito collegate a quel conto e si renderà disponibile a richiesta della signora a sottoscrivere la documentazione per la chiusura o il cambio di intestazione. Pt_1
6) Il padre verserà, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento del figlio, la somma di euro 250,00 rivalutabile secondo gli indici Istat con decorrenza gennaio 2025. Le spese straordinarie (come da protocollo del Tribunale di Varese che si richiama integralmente e che costituisce parte integrante del presente atto) saranno suddivise al 50% tra i genitori e verranno corrisposte entro lo stesso termine di cui al punto che precede.
L'assegno continuerà ad essere percepito integralmente dalla signora CP_4 Pt_1
7) Le parti dichiarano di aver regolato ogni ulteriore pendenza di natura economica e di voler far decorrere gli effetti del presente accordo dal deposito del ricorso, fatto salvo per eventuali termini diversi sopra specificati.
8) Spese legali compensate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5 comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/1970. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, comma
2, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 23/07/2012, in Varese (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Varese (anno 2012, atto n. 91, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
RISERVA la statuizione sulle spese di lite al definitivo. PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore, dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 7.02.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Heather Maria Rita LO GIUDICE Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.