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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Prato, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Prato |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PRATO Sezione 2, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ND GRAZIELLA, Presidente e Relatore PIERAGNOLI GIACOMO, Giudice TOCCAFONDI ALBERTO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 211/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Prato
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T01I201625-2024 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. T8T01I201625-2024 con il quale l'Agenzia delle entrate aveva contestato, in proporzione alla sua quota di possesso (85%), maggiori utili in nero derivanti dalla partecipazione nella società Società_1 SRL. Quest'ultima, sottoposta a controllo per l'anno di imposta 2020, aveva definito in adesione i rilievi erariali, accettando la contestazione di un maggior reddito imponibile di € 82.130,62 ai fini Ires, di un maggior valore della produzione di € 90.592,85 ai fini Irap e di una maggiore Iva indetraibile per € 125.149,43, oltre accessori. Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per inapplicabilità della presunzione da ristretta base azionaria in ipotesi di costi indeducibili, per violazione del divieto di doppia presunzione e per mancato assolvimento da parte dell'Ufficio dell'onere della prova a suo carico. L'Agenzia delle entrate, costituendosi in giudizio, preliminarmente eccepiva la tardività del ricorso proposto oltre il termine di legge decorrente dalla notifica dell'atto e ribadiva comunque la legittimità del proprio operato e la fondatezza della pretesa. Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in subordine rigettarlo, con la vittoria delle spese. Fissata l'udienza di trattazione, l'Agenzia delle entrate depositava proposta di conciliazione accettata dalla parte ricorrente, con la quale, considerato che il ricorrente aveva espresso la volontà di rinunciare al ricorso laddove l'Ufficio fosse stato disponibile ad accettare la compensazione delle spese di lite, le parti si erano accordate per definire la lite nei seguenti termini: 1) il ricorrente si impegna a versare il dovuto per l'intero importo accertato;
2) l'Ufficio accetta la compensazione delle spese di lite. All'udienza entrambe la parti chiedevano alla Corte adita di dichiarare l'estinzione del processo per intervenuta conciliazione con la compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti, sentite le parti, verificata la documentazione prodotta relativamente all'accordo raggiunto, va dichiarata l'estinzione del processo per cessata materia del contendere a seguito dell'intervenuta conciliazione a spese compensate, come richiesto.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di 1° grado di Prato, sez. II, in composizione collegiale, dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere a seguito di intervenuta conciliazione. Spese compensate. Prato, 23 febbraio 2026.
Il Presidente estensore Graziella Glendi
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PRATO Sezione 2, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ND GRAZIELLA, Presidente e Relatore PIERAGNOLI GIACOMO, Giudice TOCCAFONDI ALBERTO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 211/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Prato
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T01I201625-2024 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. T8T01I201625-2024 con il quale l'Agenzia delle entrate aveva contestato, in proporzione alla sua quota di possesso (85%), maggiori utili in nero derivanti dalla partecipazione nella società Società_1 SRL. Quest'ultima, sottoposta a controllo per l'anno di imposta 2020, aveva definito in adesione i rilievi erariali, accettando la contestazione di un maggior reddito imponibile di € 82.130,62 ai fini Ires, di un maggior valore della produzione di € 90.592,85 ai fini Irap e di una maggiore Iva indetraibile per € 125.149,43, oltre accessori. Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per inapplicabilità della presunzione da ristretta base azionaria in ipotesi di costi indeducibili, per violazione del divieto di doppia presunzione e per mancato assolvimento da parte dell'Ufficio dell'onere della prova a suo carico. L'Agenzia delle entrate, costituendosi in giudizio, preliminarmente eccepiva la tardività del ricorso proposto oltre il termine di legge decorrente dalla notifica dell'atto e ribadiva comunque la legittimità del proprio operato e la fondatezza della pretesa. Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in subordine rigettarlo, con la vittoria delle spese. Fissata l'udienza di trattazione, l'Agenzia delle entrate depositava proposta di conciliazione accettata dalla parte ricorrente, con la quale, considerato che il ricorrente aveva espresso la volontà di rinunciare al ricorso laddove l'Ufficio fosse stato disponibile ad accettare la compensazione delle spese di lite, le parti si erano accordate per definire la lite nei seguenti termini: 1) il ricorrente si impegna a versare il dovuto per l'intero importo accertato;
2) l'Ufficio accetta la compensazione delle spese di lite. All'udienza entrambe la parti chiedevano alla Corte adita di dichiarare l'estinzione del processo per intervenuta conciliazione con la compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti, sentite le parti, verificata la documentazione prodotta relativamente all'accordo raggiunto, va dichiarata l'estinzione del processo per cessata materia del contendere a seguito dell'intervenuta conciliazione a spese compensate, come richiesto.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di 1° grado di Prato, sez. II, in composizione collegiale, dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere a seguito di intervenuta conciliazione. Spese compensate. Prato, 23 febbraio 2026.
Il Presidente estensore Graziella Glendi