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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 7341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7341 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 25373/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difen- sori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 25373/2022 r.g.a.c. (in essa riunita la causa recante n.568/2023 r.g.a.c.) vertente
NEL PROCEDIMENTO N.25373/2022
TRA
(c.f.: , in persona del l.r.p.t., elett.te dom.to Parte_1 P.IVA_1
presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Iervolino (c.f.: dal quale è C.F._1
rappresentato e difeso in virtù di procura in atti.
- Opponente
E
(c.f.: ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona dell'amministratore p.t. sig. , con sede legale in alla Via CP_1 Pt_1
B. Tanucci n. 24, P.I. , rapp.ta e difesa - giusta mandato in calce al decreto P.IVA_2
ingiuntivo opposto – dall'avv. Antonio Errico (c.f.: ed elett.te C.F._2
dom.ta presso il suo studio in Frignano alla Via G.Cesare n. 16.
- Opposto
NEL PROCEDIMENTO N.568/2023
TRA
(c.f.: , in persona del l.r.p.t., elett.te dom.to Parte_1 P.IVA_1
presso lo studio dell'Avv. dall'avv. to Gelsomina D'Antonio (C.F.: C.F._3
dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti.
1
- Opponente
E
(c.f.: , Controparte_1 P.IVA_2
in persona dell'amministratore p.t. sig. , con sede legale in alla Via CP_1 Pt_1
B. Tanucci n. 24, P.I. , rapp.ta e difesa - giusta mandato in calce al decreto P.IVA_2
ingiuntivo opposto – dall'avv. Antonio Errico (c.f.: ed elett.te C.F._2
dom.ta presso il suo studio in Frignano alla Via G.Cesare n. 16.
- Opposto
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 26 ottobre 2022 (introduttivo del giudizio recante n.25373/2022 r.g.a.c.) l' (sin d'ora solo “ ”) ha Parte_1 Pt_2
inteso proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6964/2022 del 26/09/2022
(R.G.17589/2022) reso dal Tribunale di Napoli in data 23/09/2022, notificato telemati- camente in data 26/09/2022, con il quale è stato ingiunto all'opponente il pagamento di
€ 27.721,36, in favore del (sin Controparte_1
d'ora solo “ ”) per prestazioni sanitarie eseguite in regime di convenzione per i Parte_3
mesi di novembre e dicembre 2009, oltre spese, ed onorari di procedura.
In sede monitoria il Centro ha richiamato:
➢ la fattura N. 989-2009 del 16/12/2009 dell'importo di €. 21.814,43, consegna- ta all'ufficio protocollo dell' in data 21/12/2009 (“competenze no- Parte_1
vembre 2009”);
➢ la fattura N. 37-2010 del 18/01/2010 dell'importo di €. 5.906,93, consegnata all'ufficio protocollo dell' in data 20/01/2010 (“competenze di- Parte_1
cembre 2009”).
I motivi di opposizione possono così riassumersi:
1. Inammissibilità della domanda giudiziale per violazione del divieto di frazio- namento del credito;
a tal fine ha dedotto che il Centro aveva già richiesto ed
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ottenuto il D.I. n. 5423/2013 avente ad oggetto il corrispettivo richiesto per le prestazioni rese nei mesi da gennaio ad ottobre 2009, detraendo lo sconto e la
RTU;
2. preclusione da giudicato;
3. prescrizione dei crediti, non risultando idonei atti interruttivi della stessa prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto avvenuta in data 26/09/2022;
4. insussistenza del credito alla luce della nota prot.n. 20220236197 del
5/10/2022 della con riferimento alle prestazioni novembre 2009 sulla Pt_4
relativa fattura n. 989 del 16/12/2019; con detta nota viene richiamato un ad- debito per RTU anno 2009 di € 7.952,43 e un addebito per sconto ex art. 1 comma 796, lett. O legge 296/06 di € 3.026,91; con riferimento alle prestazioni dicembre 2009 sulla relativa fattura n. 37 del 18/01/2010 viene richiamato un ulteriore addebito per RTU anno 2009 di € 5.905,12 e un altro addebito per sconto ex art. 1 comma 796, lett. O legge 296/06 di € 866,96. Secondo
l'opponente nel ricorso monitorio non si terrebbe conto di dette decurtazioni, da ritenersi legittime, atteso che “il credito preteso dall'opposto per i mesi di novembre e dicembre 2009 era sottoposto all'applicazione della regressione tariffaria da determinarsi con apposito “tavolo tecnico”, avendo erogato pre- stazioni di laboratorio oltre il giorno 23/11/2009, data di esaurimento del tet- to di spesa al netto dello sconto. Per l'anno 2009 per l'opposto è stata determi- nata dal una regressione tariffaria per le prestazioni di labora- Parte_5
torio pari all'importo di € 13.857,55, cosi come si evince dalla nota della Dire- zione Aziendale prot.n. 0029270/2010 del 13/4/2010 e dalla nota del Servizio
Centrale Sistemi informativi prot.n. 0001161/2010 del 17/3/10 con relativi pro- spetti in atti e come comunicato al Centro opposto con nota prot.n.
0027790/2010 del 8/4/2010, parimenti in atti”;
5. non riconoscibilità degli interessi di cui al Decreto legislativo n.231/02, verten- dosi in tema di “concessione di pubblico servizio”, e necessità di specifico atto di costituzione in mora. quanto la pretesa
Si è costituito il Centro lamentando l'infondatezza dell'opposizione non vertendosi in
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tema di illegittimo frazionamento del credito ed alla luce dell'atto interruttivo della prescrizione (pec del 30 ottobre 2017); nel merito ha invocato ragioni ostative all'applicazione della norma contenuta nell'art. 1, comma 796, lettera o, della L.296/06 ed alla sua quantificazione nonché il difetto di preventiva comunicazione della data di esaurimento del tetto di spesa e di adozione di un provvedimento di regressione tariffaria. Ha, infine, rivendicato la legittimità degli interessi come richiesti.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 27 dicembre 2022 (introduttivo del giudizio recante n.568/2023 r.g.a.c.) l' (sin d'ora solo “ ”) ha Parte_1 Pt_2
inteso proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 8015/22 - reso dal Tribuna- le di Napoli e notificato in data 15.11.2022 in favore della società ricorrente, con il quale veniva ingiunto all' , il pagamento della somma di € Controparte_2
129.894,00 per sorta capitale, relativa ad analisi cliniche effettuate negli anni 2011-
2012-2013-2014-2015-2016-2017 oltre interessi come da domanda, oltre esborsi per euro 406,50 e compensi per euro 2135,00 (più forfettarie -cpa-iva come per legge), con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
In sede monitoria il Centro ha richiamato le fatture emesse negli anni dal 2011 al
2017, asseritamente pagate in misura parziale con un residuo credito pari ad euro
129.894,00 il tutto nei termini ivi specificamente indicati e cui può farsi rinvio.
I motivi di opposizione possono così riassumersi:
1. difetto di Giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice Amministrativo;
2. improponibilità della domanda per violazione del divieto di frazionamento del credito, ciò alla luce dell'iniziativa giudiziale già avviata ed esitata nell'emissione del decreto ingiuntivo n. 6964/2022 rg. n. 17589/20022 emesso dal Tribunale di Napoli per ottenere il pagamento di € 27.721,36 relativamente a prestazioni effettuate nell'anno 2009;
3. parziale prescrizione dei crediti, avuto particolare riguardo ai crediti maturati nei 10 anni antecedenti alla notifica del decreto ingiuntivo opposto, avvenuta il
15 novembre 2022;
4. mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine agli azionati crediti ed alla stipula del contratto in epoca anteriore all'erogazione delle prestazioni
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(l'opposta ha stipulato il contratto con la relativamente all'anno 2016 solo nel gennaio 2017, allorquando le prestazioni di cui richiede il pagamento erano già state eseguite); inoltre, avendo il centro sottoscritto il contratto, in data successiva all'esaurimento dei limiti di spesa, senza aver effettuato alcuna con- testazione, ha di fatto dimostrato di avere accettato i limiti di spesa e tutte le clausole in esso contenute;
5. infondatezza della domanda nell'an in quanto riguarda parte ad attività svolta oltre la data di esaurimento del limite di spesa fissato, parte a sconto applica- to, come specificato in citazione, relativamente alle diverse annualità e alle va- rie branche. Ha richiamato la nota istruttoria prot. 304321/2022 a firma del di- rettore del distretto 29, sul cui territorio insiste la società ricorrente e le ecce- zioni ivi formulate (invalicabilità del tetto di spesa ed in alcuni casi applicazione dello sconto tariffario); le ragioni del mancato pagamento erano, peraltro, fa- cilmente rilevabili dal Centro a mezzo della consultazione del sistema informa- tico Ca.Comm, in uso presso la;
Parte_1
6. violazione della clausola di salvaguardia inserita nei contratti richiamati;
7. applicabilità della normativa sullo sconto ex. L. 296/06 anche per gli anni suc- cessivi al triennio 2007/2009 (ciò anche in ragione del richiamo convenziona- le); operatività, in ogni caso, del vincolo derivante dal tetto di spesa, da rite- nersi invalicabile;
8. infondatezza della domanda in ordine al quantum, avuto particolare riguardo all'inapplicabilità degli interessi invocati.
Si è costituito il Centro lamentando l'infondatezza dell'opposizione sulla base di ar- gomentazioni che saranno esaminate in sede di vaglio dei motivi di opposizione ed in parte sovrapponibili a quelle già sopra richiamate.
In assenza di attività istruttoria e previa riunione dei due procedimenti per ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva (cfr. verbali di udienza del 5 febbraio
2024), la causa, rigettata l'istanza volta ad ottenere la concessione della provvisoria esecuzione degli opposti decreti ingiuntivi, è stata rinviata alla data del 13 febbraio 2025 per la decisione a norma dell'art.281 sexies c.p.c. con termine fino a 10 giorni per note
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conclusionali e disponendosi la sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c..
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1§ Eccezione di difetto di giurisdizione
L'eccezione va rigettata.
Invero la controversia non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministra- tivo ex art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, in quanto, pur essendo inerente ad una concessione di pubblico servizio, riguarda “indennità, canoni ed altri corrispettivi”; la controversia non rientra neanche nella giurisdizione di legittimità del detto giudice, perché non si discute in ordine all'esercizio o al mancato esercizio di un potere amministrativo e la posizione giuridica vantata dal ricorrente va qualificata come diritto soggettivo (cfr. art. 7 del d.lgs. 104/2010).
2§ Eccezione di improponibilità per violazione del divieto di frazionamento del credito ed eccezione di giudicato.
L'eccezione è infondata non solo alla luce della riunione dei due procedimenti dispo- sta in corso di causa, ma anche in ragione di quanto statuito dalla Suprema Corte di
Cassazione con la recente sentenza a Sezioni Unite secondo cui “in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazio- nata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizio- ne unitaria;
tuttavia, qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la
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condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale.
(in tal senso Cass. Sez. U., 19/03/2025, n. 7299, Rv. 674011 - 01).
Nel caso di specie il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 5423/2013 richiama- to dall' nell'ambito del procedimento n.25373/2022 ed afferente a distinti crediti maturati nell'anno 2009 impedisce qualsivoglia declaratoria di improponibilità della domanda, residuando un interesse alla valorizzazione della circostanza in occasione della eventuale liquidazione delle spese di lite (dei giudizi monitori e di opposizione).
Infondata è l'eccezione di giudicato in quanto, come detto, i crediti azionati afferisco- no a mensilità (novembre e dicembre 2009) diverse da quelle oggetto del pregresso decreto ingiuntivo;
la sentenza della Corte di Appello di Napoli depositata dall'opponente in data 11 giugno 2025 ha, invece, affrontato la diversa ipotesi in cui il creditore abbia distintamente azionato porzioni della medesima fattura mensile.
3§ Eccezione di prescrizione
In entrambi i giudizi l' nel costituirsi, ha sollevato eccezione di prescrizione dei crediti azionati.
Occorre rimarcare come parte opposta, già in sede di procedimenti monitori, abbia depositato atti di costituzione in mora, consegnati a mezzo pec in data 30 ottobre 2017, idonei ad interrompere la decorrenza del termine di prescrizione decennale dei suddetti crediti.
La ricezione di tali atti non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente in sede di costituzione in giudizio, da ciò discendendo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, avuto riguardo alle somme richieste a titolo di capitale; in sede di valutazione della domanda avente ad oggetto gli interessi moratori verrà, poi, ulteriormente valutata detta eccezione.
4.1§ Crediti oggetto del giudizio di opposizione n.25373/2022: le decurtazioni per regressione tariffaria.
L' in sede di opposizione, ha espressamente eccepito l'insussistenza del credito azionato nella misura pari ad € 13.857,55 atteso che “il credito preteso dall'opposto per i
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mesi di novembre e dicembre 2009 era sottoposto all'applicazione della regressione tariffaria da determinarsi con apposito “tavolo tecnico”, avendo erogato prestazioni di laboratorio oltre il giorno 23/11/2009, data di esaurimento del tetto di spesa al netto dello sconto. Per l'anno 2009 per l'opposto è stata determinata dal Tavolo Tecnico una regressione tariffaria per le prestazioni di laboratorio pari all'importo di € 13.857,55, cosi come si evince dalla nota della Direzione Aziendale prot.n. 0029270/2010 del 13/4/2010
e dalla nota del Servizio Centrale Sistemi informativi prot.n. 0001161/2010 del 17/3/10 con relativi prospetti in atti e come comunicato al Centro opposto con nota prot.n.
0027790/2010 del 8/4/2010, parimenti in atti”.
L'opposto ha replicato sostenendo che “ai sensi delle previsioni contenute nel con- tratto stipulato con la struttura privata ex art. 8 quinquies D.Lgs. 502/92, prodotto in giudizio, l' deve comunicare a ciascun centro privato la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa e la data prevedibile di raggiungimento del 100% del limite di spesa, nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo. ..."; ha, inoltre, sostenuto che l'applicazione della decurtazione sarebbe sottoposta alla condizione della preventiva comunicazione della data di prevedibile superamento del tetto di branca e della adozione di formale provvedimento di decurtazione tariffaria.
Ha, in particolare, sostenuto che “la disciplina convenzionale prevede che, ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si applicherà la seguente regola: a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione della a tutte le prestazioni di quella / branca erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora
l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata dalla nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del
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limite di spesa”. Dunque nell'ipotesi sub a), per riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto, l' deve emettere un provvedimento autoritativo di applicazione della c.d. regressione tariffaria unica al fatturato annuale di ogni singolo centro (sulla natura autoritativa della regressione, cfr. Cass. sez. un., 02/11/2018, n. 28053): median- te l'esercizio del potere in esame, costituente un corollario del potere di fissazione del tetto di spesa, il diritto di credito del concessionario viene ridotto in base ad una percen- tuale individuata, di volta in volta, dall' .
Ha, inoltre, richiamato “l'ipotesi sub b) del comma 3 dell'art. 5 del contratto, che esclude il diritto al pagamento in relazione alle prestazioni rese oltre la data di raggiun- gimento del tetto, laddove quest'ultima risulti, a consuntivo, successiva a quella indicata nell'ultima comunicazione della .
Orbene deve affermarsi che le difese svolte dal Centro in sede di costituzione in giu- dizio non trovano riscontro e conferma nelle pattuizioni contrattuali allegate (contrat- to relativo all'anno 2009, come allegato dall' n occasione del deposito della memoria ex art.183 6° comma 2° termine c.p.c.) ove non si rinviene la regolamentazione pattizia invocata dalla parte;
ciò dicasi in particolare per l'art.5 comma 3° della convenzione;
piuttosto detto contratto all'art.5 1° comma prevede espressamente che sarà il Tavolo
Tecnico costituito a norma dell'art.6 del medesimo contratto, ad individuare bande di regressione tariffaria, utili a garantire il rispetto dei tetti di spesa.
Orbene l' a mezzo di nota ritualmente comunicata al Centro a mezzo raccomanda- ta a/r ricevuta il 22 aprile 2010 (cfr. documenti depositati unitamente alla memoria ex art.183 6° comma 2° termine c.p.c.), ha espressamente comunicato le determinazioni assunte dal Tavolo Tecnico in ordine alle modalità di attuazione della regressione tariffaria, ovvero la non remunerazione delle prestazioni erogate in data successiva a quella di esaurimento del tetto (23 novembre 2009).
Appare, pertanto, evidente come le difese del , in ordine all'inoperatività della Pt_1
regressione tariffaria, siano totalmente disancorate dalle concrete pattuizioni contrat- tuali e non si misurino in alcun modo con le circostanze sopra evidenziate, collegandosi, piuttosto, a pattuizioni inesistenti.
Da ciò deriva l'accoglimento delle difese dell' avuto riguardo all'insussistenza del
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credito correlato alla fattura n. 37-2010 del 18/01/2010 dell'importo di €. 5.906,93, consegnata all'ufficio protocollo dell' in data 20/01/2010 (“competenze Pt_1
dicembre 2009”), in quanto relativa a prestazione integralmente coinvolte dalla regres- sione tariffaria operata nei termini di cui sopra.
Lo stesso dicasi per la decurtazione, pari ad euro 7.952,43, operata per RTU sugli importi recati dalla fattura N. 989-2009 del 16/12/2009 dell'importo di €. 21.814,43, consegnata all'ufficio protocollo dell' in data 21/12/2009 (“competenze no- Parte_1
vembre 2009”), in quanto afferente ai compensi maturati per prestazioni eseguite in epoca successiva alla data di esaurimento del tetto di spesa di branca (23 novembre
2009).
4.2§ Crediti oggetto del giudizio di opposizione n.25373/2022: le decurtazioni per sconto tariffario.
La questione investe residualmente l'importo di euro 3.026,91 oggetto di decurta- zione per sconto tariffario sulla fattura n.989-2009 del 16/12/2009.
Va, in primo luogo, rimarcato come il Centro, in sede di ricorso monitorio volto ad ottenere il pagamento dei compensi maturati per le prestazioni dal gennaio all'ottobre
2009, sfociato nell'emissione del decreto ingiuntivo n.5423/2013 (cfr. allegato Nota Gef del 5 ottobre 2022, presente nella produzione di parte opponente e depositato all'atto della costituzione in giudizio) abbia espressamente calcolato gli importi richiesti al netto del richiamato sconto, in tal modo espressamente riconoscendo la piena operatività dell'istituto per l'annualità in oggetto.
Tale circostanza acquisice inequivoca valenza confessoria e determina l'infondatezza ed inammissibilità delle doglianze mosse nella presente sede giudiziale, assorbendo l'obbligo di vaglio di fondatezza delle stesse.
4.2§ Crediti oggetto del giudizio di opposizione n.25373/2022: il residuo credito riconoscibile e gli interessi moratori.
Al netto delle decurtazioni riconosciute come fondate (per RTU e sconto), residua, in ogni caso, un credito pari ad euro 10.833,28 a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese nel novembre 2009 ed oggetto della fattura n.989-2009 del 16/12/2009.
Nessuna specifica contestazione è stata mossa dall' in ordine alla sussistenza dei
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fatti costitutivi sicchè la stessa va, previa revoca del concesso decreto ingiuntivo, condannata al pagamento del relativo importo in favore del . Pt_1
In ordine alla riconoscibilità degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/02, la fondatezza della richiesta discende dai principi recentemente riaffermati dalla Suprema Corte di
Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza del 14 dicembre 2023, n. 35092, cui è sufficiente fare rinvio.
5.1§ Crediti oggetto del giudizio di opposizione n.568/2023: crediti relativi alle an- nualità 2015,2016 e 2017.
Va preliminarmente evidenziato che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso per decreto ingiuntivo, parte ricorrente ha omesso di produrre e documentare i contrat- ti volti a regolamentare l'erogazione delle prestazioni sanitarie per gli anni 2015, 2016 e
2017.
Invero risultano allegati i soli contratti relativi alle prestazioni erogate negli anni che vanno dal 2011 al 2014.
Identica lacuna documentale si rinviene nel giudizio di opposizione, atteso che sia l'opposta che l'opponente hanno omesso di produrre in giudizio i predetti contratti (il contratto anno 2015 prodotto dall' in sede di costituzione è totalmente privo di sottoscrizioni).
Tale lacuna documentale comporta, con tutta evidenza, il rigetto delle domande di condanna al pagamento del corrispettivo correlate a prestazioni eseguite negli anni
2015,2016 e 2017, in ragione del difetto di prova del titolo contrattuale (con forma scritta richiesta ad substantiam) fondante detti crediti.
5.2§ Crediti oggetto del giudizio di opposizione n.568/2023: crediti correlati alle decurtazioni per sconto tariffario (anni 2011 e 2012).
All'esito dei chiarimenti richiesti alle parti, l' , in data 11 giugno Parte_1
2025, ha depositato una nota illustrativa volta a chiarire gli importi fatturati che si è ritenuto di non pagare.
Da tale documento emergono i seguenti importi non pagati in ragione della ritenuta operatività del cd. sconto tariffario:
a) euro 24.865,22 per l'anno 2011;
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b) euro 21.249,22 per l'anno 2012.
Sul punto, questo Giudice aderisce alla tesi secondo cui «la L. 27 dicembre 2006, n.
296, art. 1, comma 796, lett. o), (legge finanziaria per il 2007), espressamente disciplina
"la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009", conse- guendone che le misure disposte dal legislatore con la legge finanziaria per il 2007 non possono trovare applicazione oltre il triennio 2007-2009» (cfr. Cass., sez. III, 04/05/2018,
n.10582, alla cui motivazione si rimanda ex art. 118 disp. att. c.p.c.; si veda, altresì, in senso conforme, Cass., sez. VI, 13/02/2020, n. 3676 in motivazione;
Cass. 30/11/2020, n.
27366; Cons. Stato, sez. III, sentenze 19/11/2018, n. 6519 e 01.02.2017, n. 439; «lo sconto che le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, devono praticare ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. o), è limitato al triennio 2007-2009» in tal senso Cass., sez. III, 04/05/2018, n.10582).
Tale conclusione è in linea con quanto rilevato dalla sentenza della Corte Cost.
02.04.2009, n. 94 a proposito del carattere temporalmente limitato della disciplina di cui la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. O);
Dall'esame dei contratti in atti (stipulati in data 05 luglio 2010 e 10 agosto 2012) non risulta che le parti abbiano voluto dare valenza contrattuale allo sconto previsto dalla legge n. 296/2006 (cfr. Corte di Appello di Napoli, sez. V, sentenze n. 2712/2019 del 20.05.2019 e 2735/2019 del 21.05.2019, nonché Tribunale di Napoli n. 4148/2019 del 18.04.2019, alla cui motivazione si rimanda ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
In particolare, dalla lettura degli artt. 4 e 5 del contratto si evince che, all'atto della stipula, le parti ritenevano (erroneamente) ancora vigente lo sconto ex lege n.
296/2006, ma non intendevano applicarlo anche al di fuori dell'ambito temporale di efficacia della suddetta disposizione legislativa, tanto da aver espressamente previsto la conferma del tetto di spesa, indicato dal precedente art. 4 al netto dello sconto, anche in caso «di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06» (cfr. art. 5, comma 2).
Con tale previsione, le parti dimostrano di aver ritenuto lo sconto applicabile al corri- spettivo dovuto soltanto in quanto previsto dalla legge e non a prescindere da questa;
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tale comune intendimento emerge dall'art. 5 comma 1 secondo cui la remunerazione delle prestazioni avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomencla- tore tariffario, al netto degli sconti di legge.
Peraltro nella presente materia, in base al disposto dell'art. 8 sexies del d.lgs. n. 502 del 1992, le prestazioni rese dai concessionari devono essere remunerate sulla base delle tariffe predeterminate dalla P.A., atte a garantire il giusto equilibrio tra la qualità della prestazione e la remuneratività della stessa, tenuto conto dei costi di produzione
(cfr. T.A.R. Trentino-Alto Adige, sez. I - Bolzano, 02/09/2015, n. 277), sicché le suddette tariffe devono essere considerate quali "prezzi imposti" dalla legge e quindi, ai sensi dell'art. 1339 del codice civile, inserite di diritto nel contratto a prescindere dalla diversa volontà delle parti (cfr. T.A.R. Sardegna sez. I - Cagliari, 18/03/2019, n. 230); quindi, anche a voler ritenere che lo sconto sia stato previsto dal contratto, esso deve essere espunto ex art. 1339 cod. civ. atteso che le parti non potevano derogare al tariffario regionale, applicando uno sconto non più previsto dalla legge.
Conclusivamente l'opposizione va, sotto tale profilo, rigettata.
5.3§ Crediti oggetto del giudizio di opposizione n.568/2023: crediti correlati alle decurtazioni per rtu (anni dal 2011 al 2014).
Sempre all'esito dei chiarimenti forniti dall' sono state individuate le somme non pagate all'opposta in ragione della ritenuta operatività della regressione tariffaria; trattasi dei seguenti importi:
a) euro 21.112,03 per l'anno 2011;
b) euro 7.942,14 per l'anno 2012;
c) euro 13.617,46 per l'anno 2013;
d) euro 929,47 per l'anno 2014;
Occorre premettere che alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Cassa- zione (vedi, tra le tante, Cass. n. 17437 del 31/08/2016, Cass. n. 15516 del 13/06/2018,
Cass. n. 17735 del 06/07/2018), lo scrivente aderisce alla tesi secondo cui lo sforamento del tetto di spesa di branca o macroarea, essendo una circostanza impeditiva del diritto di credito azionato dal concessionario, deve essere provato dalla debitrice
In altre parole, l'accreditamento, la stipula del contratto e l'esecuzione delle presta-
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zioni sanitarie sono i fatti costitutivi della pretesa del concessionario, mentre il supera- mento del tetto è una circostanza estranea alla struttura del credito, che, come tale, sfugge dall'onere probatorio a carico del centro privato e rientra negli oneri probatori dell'ente pubblico.
Peraltro, la detta distribuzione dei carichi probatori appare maggiormente conforme al principio di vicinanza della prova, atteso che il contratto demanda all' l controllo in ordine al rispetto del limite di spesa (cfr. artt. 5 e 6, sia pure con la collaborazione, non essenziale, del tavolo tecnico), per cui è l'ente pubblico il soggetto in possesso dei dati attestanti l'eventuale superamento del budget annuale o trimestrale;
inoltre, il supera- mento dipende dall'insieme delle prestazioni eseguite dalle varie strutture accreditate, sicché il singolo centro, in mancanza di comunicazioni preventive da parte dell' non è in grado di sapere quando si verificherà l'eventuale raggiungimento del limite di spesa.
Ciò posto, va rilevato che la convenuta non ha assolto l'onere a suo carico, in quanto le note prodotte (con cui si provvedeva ad informare i centri del pregresso raggiungi- mento del limite di spesa netta assegnato alla branca di “ di Controparte_1
analisi”, e che le prestazioni rese oltre la data di esaurimento dei limiti erano escluse dalla liquidazione) costituiscono una mera comunicazione della data in cui sarebbe avvenuto il superamento del tetto di spesa trimestrale, che, in quanto provenienti dalla stessa parte che intende usarle a fini istruttori e in quanto sprovviste di riscontri docu- mentali, non sono dotate di adeguata forza probatoria.
Invero tali note non presuppongono, né fanno riferimento alla regressione tariffaria unica, ma si limitano semplicisticamente a ritenere non remunerabili le prestazioni eseguite oltre la data di raggiungimento del tetto.
Orbene da nessuno degli atti prodotti dall' risulta l'avvenuto espletamento del procedimento finalizzato ad applicare la regressione tariffaria regolata dall'allegato C della delibera della Giunta regionale n. 1268 del 2008 e richiamata dall'art. 5, comma 3, del contratto.
Tornando alla questione della prova del fatto impeditivo, va rilevato che i dati con- suntivi relativi al consumo del tetto di spesa nel trimestre di riferimento dell'anno non emergono neanche dalla lettura dei verbali di riunione del tavolo tecnico previsto
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dall'art. 6 del contratto.
Infine, non risulta prodotto l'unico atto in grado di dirimere in via definitiva la que- stione, ossia una delibera del direttore generale dell' che, preso atto dei dati a consuntivo e dei lavori del tavolo tecnico, e quindi previa apposita istruttoria, attesti lo sforamento del tetto e la data in cui esso si sarebbe verificato e indichi la parte di fatturato di ciascun centro che non può essere remunerata perché resa ultra budget.
Alla luce di quanto precede deve concludersi che la convenuta non ha provato il fatto estintivo della pretesa dell'attrice.
Inoltre in base al comma 3 dell'art. 5 del contratto (articolo rubricato “criteri di remu- nerazione delle prestazioni”), l' deve comunicare mensilmente a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”.
Il comma 3 enuncia anche la seguente regola:
“ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo l'eventuale supera- mento del limite di spesa, si applicherà la seguente regola:
a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione effettuata dalla nei mesi scorsi in base alla proiezione dei limiti di spesa dell'anno precedente, a tutte le prestazioni di quella ASL / branca erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n.
1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata dalla nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa”.
Dunque nell'ipotesi contemplata nella prima parte del punto a), per riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto, l' deve emettere un provvedimento autorita-
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tivo di applicazione della c.d. regressione tariffaria unica al fatturato annuale di ogni singolo centro (sulla natura autoritativa della regressione, cfr. Cass., sez. un.,
02/11/2018, n. 28053, nonché Cons. di Stato 19/11/2018, n. 6495).
Mediante l'esercizio del potere in esame, costituente un corollario del potere di fissa- zione del tetto di spesa, il diritto di credito del concessionario viene ridotto in base ad una percentuale individuata, di volta in volta, dall'
Resta ferma poi la non remunerabilità delle prestazioni rese oltre la data presuntiva di sforamento del budget annuale (cfr. ultima parte lett. a del comma 3).
Le modalità applicative della regressione sono stabilite dall'allegato C della delibera della Giunta regionale della Campania n. 1268/08.
La regressione mira ad individuare l'apporto di ciascun centro al superamento del tetto di branca, con la conseguenza che la riduzione del fatturato avviene in misura proporzionale al detto apporto, penalizzando i centri che hanno contribuito in misura maggiore allo sforamento del budget (per l'esatta individuazione delle modalità applica- tive della regressione, si rimanda all'allegato C).
Dalla regressione va quindi distinta l'ipotesi sub b) del comma 3 dell'art. 5 del con- tratto, che esclude il diritto al pagamento in relazione alle prestazioni rese oltre la data di raggiungimento del tetto, laddove quest'ultima risulti, a consuntivo, successiva a quella indicata nell'ultima comunicazione dell'
Continuando nell'analisi delle clausole contrattuali, va posta attenzione al contenuto dell'art. 7, che stabilisce i termini entro cui l' deve procedere al pagamento dei corrispettivi spettanti alla controparte.
La clausola prevede che il 90% dell'importo di ciascuna fattura mensile deve essere pagato entro 60 giorni dalla fine del mese di riferimento;
il pagamento del saldo deve avvenire in 4 tranche: entro il 31 luglio, per quanto riguarda le fatture del primo trime- stre;
entro il 31 ottobre per le fatture relative ai mesi da aprile a giugno;
entro il 31 gennaio dell'anno successivo per le fatture da luglio a settembre;
entro il 30 aprile dell'anno successivo per le fatture dell'ultimo trimestre dell'anno.
Il comma 2 dell'art. 7 precisa che “il pagamento di ciascun saldo potrà essere effet- tuato, oltre che in seguito al completamento dei controlli di regolarità delle prestazioni,
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previa emissione da parte della struttura privata delle note credito richieste dalla sia con riguardo ad eventuali contestazioni delle prestazioni rese, sia per applicare la regressione tariffaria o l'abbattimento del fatturato riconoscibile ai sensi del comma 3 del precedente art. 5”.
Ad avviso del Tribunale, in forza del regolamento contrattuale sino ad ora illustrato, nell'ipotesi prevista sub a) del comma 3 dell'art. 5, il superamento del tetto di spesa in una data anteriore a quella indicata nell'ultima comunicazione dell' non è, quindi, circostanza sufficiente per giustificare il mancato pagamento delle prestazioni rese tra la data effettiva di superamento del tetto e la data comunicata in sede di monitoraggio
(cfr. Tribunale di Napoli, X sez., sentenza n. 483/2019).
Onde conformare in via autoritativa il diritto di credito del concessionario ed evitare in tal modo di pagare l'intero fatturato annuale o trimestrale, l' deve applicare la regressione tariffaria secondo quanto previsto dall'allegato C della delibera di Giunta regionale n. 1268/08: le previsioni contrattuali al riguardo sono chiare e non autorizza- no in alcun modo il rifiuto del pagamento senza il preventivo passaggio attraverso l'esercizio del potere di imporre la regressione (cfr. la già citata Tribunale di Napoli, X sez., sentenza n. 483/2019, nonché Tribunale di Napoli, X sezione, sentenze n. 6882/18
e n. 9869/18).
Inoltre, in base al principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto,
l'esercizio del suddetto potere deve avvenire in tempi ragionevoli, e quindi in prossimità della scadenza dei termini per il pagamento del saldo, non essendo pensabile che le ragioni creditorie dei concessionari restino per un tempo indefinito alla mercé della controparte e del suo comportamento inerte (la stessa giurisprudenza amministrativa ritiene illegittimo il provvedimento di regressione tariffaria laddove intervenga a distanza di tempo dalla chiusura dell'anno finanziario a cui si riferisce).
Quindi, anche volendo ipotizzare una sorta di inesigibilità del credito sino all'applicazione della regressione (ipotesi comunque non prevista dal contratto), lo stallo non potrebbe protrarsi oltre un tempo ragionevole, terminato il quale i centri sarebbero pienamente autorizzati all'esercizio del loro diritto di credito.
Naturalmente, il riconoscimento in sede di giurisdizione ordinaria del credito non
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esclude che l' possa adottare un provvedimento di regressione tariffaria in un secondo tempo e modificare ex tunc il diritto di controparte, fermo restando il vaglio del giudice amministrativo sulla legittimità della regressione.
In conclusione, laddove il superamento del tetto di spesa intervenga in data anterio- re a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del contratto e laddove i centri abbiano eseguito prestazioni sino a tale ultima data,
l' deve riportare i corrispettivi dovuti ai concessionari nei limiti del tetto di spesa mediante l'applicazione della regressione tariffaria;
sino a quando il relativo potere non venga esercitato, persiste il diritto del singolo centro di ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazione rese;
soltanto l'esercizio della regressione consente all' di modificare, in via autoritativa, il diritto di credito del privato, abbattendo l'intero fatturato annuo o trimestrale dei centri mediante l'applicazione della percentua- le necessaria a riportare la spesa sanitaria nei limiti del budget stanziato per l'anno o per il trimestre di riferimento.
Di contro, l' può rifiutarsi sic et simpliciter di pagare il corrispettivo ultra budget soltanto quando sia relativo a prestazioni eseguite dopo la data previsionale di sfora- mento del tetto comunicata in sede di monitoraggio.
Quanto precede non è incompatibile con il potere di programmazione economica in materia sanitaria attribuito alle singole Regioni, né scalfisce il principio in base al quale le remunerazioni spettanti ai centri non possono superare il tetto (annuale o trimestra- le) di branca: alla base della ricostruzione del giudicante vi è l'evidente considerazione che con la stipula dei contratti le Aziende sanitarie locali si vincolano al regolamento contrattuale, con la conseguenza che, per riportare la spesa nei limiti del tetto, devono osservare quanto stabilito in contratto (pacta sunt servanda).
In ogni caso, laddove il contratto nulla preveda o comunque laddove non possa pie- namente operare per mancata esecuzione del monitoraggio, le Aziende sanitarie locali devono esercitare il potere specificamente previsto per riportare la spesa nei limiti del budget, ossia il potere di regressione tariffaria (sulla regressione, cfr., tra le tante, Cons.
Stato 27.2.2018, n. 1206; Cons. Stato 15/02/2002, n.939; vanno poi richiamati il già citato allegato C alla delibera della Giunta regionale della Campania n. 1268 del
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24.7.2008, nonché l'art. 1, comma 171, della legge 30.12.2004, n. 311 sulla cui rilevanza in tema di regressione vedi Cons. Stato 03/09/2018, n. 5162).
Al riguardo, occorre aggiungere che “l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria al fine di osservare i limiti di spesa non è subordinato né condizionato all'ese- cuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'a- dempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite del tavolo tecnico (organo di fonte contrattuale e cui partecipano anche i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative), avendo lo scopo fondamentale di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con l'impiego delle risorse disponibili e programmate, che a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale (cfr. Cons. Stato 30/10/2013, n. 4540; Cons.
Stato 05/02/2013, n. 679; Cons. Stato 27/02/2018, n. 1206).
Il complesso meccanismo contrattuale sino ad ora illustrato presuppone che l' effettui il monitoraggio mensile.
Orbene, laddove manchi il monitoraggio o lo stesso non sia tempestivo, viene a man- care quella data previsionale di sforamento del budget trimestrale (o mensile, come nel caso in esame) che funge da spartiacque tra l'onere di applicare la regressione e il diritto dell' a non remunerare le prestazioni eseguite dopo la data effettiva di superamento del tetto.
Ad avviso del Tribunale, in mancanza di monitoraggio, l' è obbligata a riportare il fatturato complessivo di ciascuna branca nei limiti del tetto tramite la regressione tariffaria;
non può invece rifiutarsi di pagare sic et simpliciter le prestazioni ultra tetto, perché il contratto configura la comunicazione della data presuntiva di sforamento come un presupposto necessario del diritto di astenersi dal pagamento.
In via alternativa a quanto precede, si potrebbe sostenere che la mancata o tardiva effettuazione del monitoraggio, in quanto ipotesi non contemplata dal contratto, renda inapplicabile tout court quanto stabilito dall'art. 5, comma 3, con la conseguenza che il rispetto del limite di spesa non potrebbe che essere assicurato con lo specifico strumen- to di carattere autoritativo previsto in materia, ossia tramite la regressione tariffaria delineata dall'allegato C) della delibera della Giunta regionale della Campania n.
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1268/08.
In conclusione, sia riportando la vicenda nell'alveo delle previsioni contrattuali, sia considerando quest'ultime inapplicabili in caso di mancata effettuazione del monitorag- gio, il mancato pagamento dell'intero fatturato trimestrale deve passare attraverso l'esercizio della regressione tariffaria.
A questo punto non resta che applicare quanto sino ad ora esposto al caso oggetto del presente giudizio.
Dall'analisi della documentazione prodotta dalla opponente (afferente alla Branca di
Patologia Clinica e Radiodiagnostica) emerge che l' ha provveduto a comunicare, in sede consuntiva ed in epoca successiva alla scadenza, il superamento del tetto di spesa in data anteriore a quella preventivata (ammesso che tale comunicazione sia intervenu- ta).
Invero, vertendosi in ipotesi di sforamento a consuntivo, l' lungi dal rifiutarsi di pagare le prestazioni rese dopo la data di superamento del tetto individuato a consunti- vo con le richiamate comunicazioni, avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria in modo da ridurre il corrispettivo spettante ai centri e riportare la spesa nell'ambito del tetto.
Il provvedimento applicativo della regressione non risulta ancora adottato, con la conseguenza che non sussistono fatti modificativi/estintivi del diritto di credito della ricorrente.
Essendo ormai scaduti i termini di pagamento previsti in contratto, l' è tenuta a pagare la somma richiesta in ricorso, come sopra individuata.
Non significativa appare essere la delibera 787 del 7 maggio 2013, pure prodotta dall'
Quand'anche si volesse ritenere valutabile tale documento (invero non correlato ad una puntuale attività assertiva che avrebbe dovuto precedere tale produzione), va richiamato l'orientamento giurisprudenziale radicatosi in seno alla X sezione Civile di questo Tribunale in relazione alla inidoneità di detta Delibera ad integrare un valido provvedimento di regressione tariffaria.
Va, invero, ribadito che provvedimento in oggetto, pur denominato regressione
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tariffaria per l'anno 2012, non provvede alla determinazione della RTU secondo le modalità ed i criteri previsti dalla delibera GRC n.1268/08, ma si limita a stabilire semplicemente di non remunerare le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa.
Lo stesso dicasi per le Delibere n.751 del 8 maggio 2015 (anno 2014) e n.1202 del 12 luglio 2014 (anno 2013).
In merito alla questione afferente al difetto di sottoscrizione del contratto alla data di erogazione delle prestazioni, va richiamato l'orientamento radicatosi in seno alla
Corte di Appello di Napoli secondo cui i contratti in esame siano efficaci ed idonei a vincolare le parti.
La Corte di Appello ha già affermato in diverse occasioni (cfr. App. Napoli, 1007/2025;
App. Napoli 2972/2024; App. Napoli 2254/2023; App. Napoli 3177/2023; App. Napoli
3482/2023) che, nel caso stipula di contratti ex art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissi- bile che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamenta- re i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti. Tale possibilità, ossia quella di convenire la retroattività degli effetti del contratto, deve predicarsi per la peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.
8-quinquies, d.lgs. n. 502/1992.
Trattasi, infatti, di contratti rientranti tra quelli che autorevole dottrina già definiva
“contratti imposti”, cioè che la parte è legalmente tenuta a stipulare.
Inoltre, il contenuto del contratto deve essere quello previsto dalla legge, essendo destinato a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi.
Nella fattispecie, in sostanza, si tratta di un contratto che, per concorde volontà e, comunque, per obiettiva funzione (in quanto atto conclusivo del più complesso proce- dimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della
P.A.) ha valenza retroattiva rispetto alla data di stipula.
Ciò in quanto la stipula non può precedere l'individuazione del tetto di spesa, posto che il contratto deve necessariamente indicare i volumi massimi di prestazioni da acquistare, ragion per cui gli accordi contrattuali tra e centri accreditati non possono che
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intervenire solo successivamente alla emanazione in sede amministrativa dell'atto determinativo dei tetti.
A questo proposito, poi, occorre anche prendere atto dell'ormai consolidata giuri- sprudenza amministrativa, secondo cui la deliberazione regionale che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno ha efficacia retroattiva. Invero, tale deliberazione – in quanto atto terminale di un procedura che si colloca a valle, sul piano logico e cronologico, dei procedimenti presupposti inerenti all'intervento della delibera CIPE volta a ripartire tra le Regioni il fondo sanitario nazionale - non può essere letta in modo avulso dal sistema in cui si inserisce: posto, allora, che la fissazione dei tetti di spesa non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e che tale dato risulta definito in modo concreto in corso d'anno, si appalesa fisiologica la fissazione retroattiva del tetto regionale di spesa anche in una fase avanzata dell'anno (Cons. Stato, Ad. Plen., n.
4/2012, n. 3/2012 e n. 8/2006; Cons. Stato n. 2444/16, n. 724/15).
Ma se questo è vero, ne consegue che la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche degli effetti delle altre pattuizioni dei contratti riguardanti le prestazioni sanitarie cui si riferiscono i medesimi tetti di spesa.
Del resto, che l'intenzione dei contraenti fosse quella di regolare i rapporti pregressi lo si evince anche dal loro comportamento successivo (art. 1362 comma 2° c.c.), dal momento che l' ha comunque provveduto al pagamento delle prestazioni rese anteriormente alla stipula dei contratti.
La Corte di Appello ha, poi, evidenziato di non ignorare che la Corte di Cassazione, con la sentenza n.8722/2024, ha affermato la nullità dei contratti stipulati “nel corso dell'anno e con efficacia retroattiva” (in realtà la Corte non ha chiarito se quelli stipulati in corso d'anno sono nulli solo in relazione alle prestazioni già svolte ovvero anche per quelle ancora da svolgere); ad avviso della S.C., infatti, sarebbe legittima la sola fissazio- ne o modifica dei tetti di spesa a posteriori e non anche la sottoscrizione dei contratti che, in considerazione della particolare disciplina che riguarda la P.A., devono necessa- riamente precedere l'esecuzione delle prestazioni.
Tale soluzione, tuttavia, non appare convincente per una serie di motivi.
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Va innanzitutto evidenziato che, come già sopra rilevato, il contratto deve comunque contenere i limiti di spesa da applicare al rapporto che sovente riguardano non solo la macroarea di appartenenza, ma addirittura la singola struttura e che l' determina solo dopo l'inizio dell'anno, quando vengono fissate le risorse economiche da destinare al sistema sanitario.
A ciò deve aggiungersi che le strutture non hanno alcun potere contrattuale in ordine al contenuto dell'atto e, dunque, devono solo attendere di essere convocate dall' per sottoscrivere il modulo da quest'ultima predisposto (come avvenuto anche nel caso in esame).
In attesa della sottoscrizione del contratto, dunque, le parti danno vita ad un rappor- to di fatto destinato ad essere regolato poi (anche retroattivamente) dal contratto;
appare quindi indubbia la volontà delle parti di applicare il contratto sottoscritto anche alle prestazioni svolte precedentemente che, come già osservato, nel caso di specie si desume anche dal comportamento dell' che ha comunque provveduto a pagare le prestazioni rese.
Del resto, non si rinviene alcuna norma che proibisca alla Pubblica Amministrazione di regolare ex post un rapporto già esistente di fatto, analogamente a quanto potrebbe avvenire con una transazione che di certo non le sarebbe preclusa.
Anche la S.C. ha affermato - in relazione proprio ad un caso in cui una delle parti del contratto (nella fattispecie, di locazione di alcuni immobili) di cui era stata prevista la retroattività era una pubblica amministrazione - che “non sussiste nell'ordinamento un divieto per le parti di un contratto di attribuire ad esso efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti di fatto tra loro esistenti … disponendo che il rapporto derivan- te da detto contratto vada considerato iniziato da una data anteriore alla sua conclusio- ne” (Cass. 15530/2000).
L'alternativa a tale soluzione sarebbe, del resto, quella di considerare non remunera- bili le prestazioni svolte prima della conclusione del contratto (contrariamente a quanto ritenuto invece dall'che le ha pagate) in relazione alle quali - in considerazione della giurisprudenza restrittiva formatasi sul punto, che tiene conto della particolare discipli- na riguardante limiti di spesa in materia sanitaria - i centri accreditati non potrebbero
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ottenere neppure l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. (cfr. Cass. 13884/2020; Cass.
36654/2021). È evidente però che tali circostanze determinerebbero, in mancanza di una modifica della prassi di stipulare i contratti nel corso dell'anno (determinata comunque dalla necessità di attendere i dati circa il budget a disposizione), la sostanzia- le paralisi del sistema sanitario fino alla sottoscrizione dei contratti.
Deve dunque ritenersi che il contratto sia efficace in toto con riguardo al rapporto intercorso tra l' d il centro.
In conclusione va affermata la fondatezza del credito azionato dall'opposta ove corre- lata ad indebite decurtazioni per regressione tariffaria, ciò avuto riguardo agli anni
2011,2012, 2013 e 2014.
5.4§ Crediti oggetto del giudizio di opposizione n.568/2023: crediti correlati alle cd. quota AB (Cassa nazionale dei biologi;
anni dal 2011 al 2014).
Con l'ordinanza resa in data 20 maggio 2025 questo Giudice ha evidenziato che, dal confronto tra le fatture prodotte in sede monitoria ed i ruoli banca depositati dall in sede di opposizione (ruoli banca 2011-2017), è emerso un ulteriore profilo di contrasto nella ricostruzione contabile delle parti, in quanto il Centro ha richiesto il pagamento di un importo denominato “quota ENPBAB” da aggiungersi al netto, mentre l nei predetti ruoli banca non ha preso in considerazione tale ulteriore posta creditoria.
L'opposta, con le note depositate in data 13 giugno 2025, ha fornito i seguenti chia- rimenti: “la rilevata discordanza tra gli importi indicati nelle fatture prodotte dal Centro
e i dati forniti dall' è attribuibile all'aggiunta in dette fatture della quota AB
(Cassa nazionale dei biologi), pari al 2% sul lordo delle prestazioni, spettante allorquan- do nella società esistano quote attribuite al soggetto, nel caso di specie Dr. CP_1
, socio della società opposta, munito della qualità di biologo.
[...]
Infatti, secondo un costante e granitico orientamento della Suprema Corte il quadro normativo di riferimento è l'art. 8 d.lgs. n. 103/1996 e l'art. 4 del Regolamento di disciplina delle Funzioni di Previdenza dell'Ente Previdenza ed Assistenza a CP_3
favore dei Biologi, secondo i quali “: < 1. [...] 2. Gli iscritti agli albi o elenchi [...] sono tenuti a presentare domanda di iscrizione alla gestione o ente previdenziale secondo le modalità rispettivamente previste per esse e ad effettuare i relativi adempimenti
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contributivi, ivi compreso il contributo integrativo a carico dell'utenza, nelle misure e alle scadenze stabilite.
3. Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti é fissato nella misura del 2 per cento del fatturato lordo ed é riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura>; ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di disciplina della funzione di previdenza adottato dall'ENPAB vigente ratione temporis: <
Gli iscritti all'Ente devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività autonoma di libera professio- ne, conseguito anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, e devono versare all'Ente il relativo ammontare, indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito colui che si avvale dell'attività professionale. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo; le Associazioni Professionali e le Società alle quali partecipa un iscritto all'Ente devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni singolo socio o associato iscritto all'Ente; l'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all'Ente dal singolo iscritto è calcolato su una percentuale dei corrispettivi lordi conseguiti dalla associazione o società corrispon- dente alla quota di partecipazione agli utili spettante all'iscritto stesso ...(Cfr in tal senso
Cassaz. Ord. N. 24598/2021 ed altre conformi in essa richiamata)”.
Anche l'opponente con la nota dell'11 giugno 2025, depositata in pari data, non ha contestato la debenza delle relative somme, limitandosi ad affermare la competenza di altro Ufficio per la liquidazione.
In ragione della sostanziale assenza di contestazione in ordine alla doverosità del contributo previdenziale sulle fatture emesse da società che abbiano tra i propri soci un biologo, i relativi importi, come riportati nelle fatture azionate per gli anni dal 2011 al
2014, vanno riconosciuti (euro 3.925,82 per l'anno 2011; euro 3.917,00 per l'anno 2012; euro 8.150,39 per l'anno 2013; euro 1.768,71 per l'anno 2014).
6.1§ Crediti oggetto del giudizio di opposizione n.25373/2022 e del giudizio di op- posizione n.568/2023: decorrenza degli interessi moratori richiesti.
Avuto riguardo al dies a quo da cui far decorrere gli interessi, la prima questione da affrontare investe l'operatività, nel caso di specie, del termine di prescrizione decennale
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ovvero quinquennale.
Orbene questo Giudice intende dare continuità ai principi già affermati in precedenti statuizioni su fattispecie analoghe (cfr. sentenze Tribunale di Napoli X Sezione Civile dottor Marcello Amura n.8651/2024 e 8645/2024, entrambe pubblicate in data 11 ottobre 2024).
Invero sui temi posti dalle parti paiono rinvenirsi due distinti orientamenti giurispru- denziali, affermatisi anche in seno alla Suprema Corte di Cassazione.
In base al primo orientamento (affermato, tra l'altro, da Cassazione civile sez. I,
03/11/2016 n.22276), affermatosi prevalentemente in tema di appalto pubblico, l'art. 2948 c.c., n. 4, che prevede la prescrizione quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, si riferisce alle sole obbligazioni periodi- che e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, sicchè anche gli interessi previsti dalla stessa disposizione debbono rivestire il connotato della periodicità.
Con specifico riferimento agli interessi moratori disciplinati nel D.P.R. n. 1063 del
1962, artt. 33 e segg., il principio è stato così massimato: "la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., n. 4, anche per quanto concerne gli interessi, è applicabile soltanto a condizione che la relativa obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie genericamente indicata dalla norma con l'espressione "e, in genere, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", la quale si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscetti- bile di adempimento solo con il decorso del tempo. Ne consegue che l'obbligazione relativa agli interessi, per potere essere assoggettata alla disposizione, deve rivestire il connotato della periodicità. La disposizione non è pertanto applicabile, in difetto del richiamato requisito della periodicità, agli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel pagamento del prezzo dell'appalto, ai sensi del D.P.R. 16 luglio
1962, n. 1063, art. 33 e ss." (Cass. 12140 del 2006; con riferimento al compenso revisio- nale, Cass. 23746 del 2007, Cass. n. 17197 del 2012).
Tale principio è stato ribadito anche di recente dalla Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. I - 24/04/2024, n. 11125), secondo cui “la ragione per cui l'art. 2948, n. 4, c.c.
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non si applica agli interessi moratori è la mancanza del requisito della periodicità, a meno che non sussistano specifici patti che assegnino autonomia al debito di interessi, conferendo loro la detta periodicità.
Va richiamata sul punto la pronuncia di questa Corte, secondo cui l'applicabilità dell'art. 2948 n. 4 cod. civ., sull'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale degli interessi, postula che gli stessi debbano essere corrisposti periodicamente, con cadenza annuale od infrannuale, e, pertanto, ove accedano ad un debito principale da regolarsi in unica soluzione (nella specie, prezzo di vendita), l'operatività della norma medesima può essere riconosciuta solo in presenza di patti che assegnino autonomia al debito d'interessi, conferendogli la suddetta periodicità (Cass., sez. 2, 11 gennaio 1986,
n. 103).
In particolare, si chiarisce in detta pronuncia che l'art. 2948 c.c. accomuna vari istituti, per i quali si dettano regole comuni, sicché la periodicità rappresenta il carattere comune ai crediti elencati nei primi tre numeri (annualità delle rendite;
annualità delle pensioni alimentari;
pigioni delle case, fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni). Tra l'altro, anche il codice del 1865 all'art. 2144 raggruppava, ai fini della prescrizione quinquennale, gli stessi crediti e nello stesso ordine.
Pertanto, gli interessi di cui al n. 4 dell'art. 2498 c.c., ai fini dell'applicazione del ter- mine quinquennale di prescrizione devono condividere il carattere della "periodicità"
(Cass., n. 874 del 1952, per cui la prescrizione quinquennale si applica solo per quanto attiene alle prestazioni periodiche e non a quelle che abbiano carattere puramente occasionale, la cui corresponsione avviene una tantum, salva l'ipotesi contemplata nel n.
5 dell'art. 2948 c.c.).
Il proprium dell'art. 2948 n. 4 c.c. è "la periodicità degli interessi "(Cass., sez. 2, n. 103 del 1986, cit.).
Con la precisazione - di grande rilievo - per cui, solo in presenza di "un'apposita clau- sola contrattuale "..." che originariamente prevedeva una forma rateale di pagamento del debito principale" si applicava la prescrizione quinquennale (Cass., n. 103 del 1986).
4.2. La periodicità - come detto nel paragrafo precedente - è, comunque, il requisito essenziale per applicare agli interessi moratori la prescrizione quinquennale.
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Ciò spiega la ragione per cui si applica la prescrizione decennale agli interessi di mora previsti dalla legge nella disciplina dei contratti pubblici. Si tratta, infatti, di interessi moratori di fonte legale, dovuti a causa del ritardo nel pagamento del prezzo dell'appal- to, ai sensi dell'art. 33 e seguenti del d.P.R. n. 1063 del 1962, "per i quali difetta il requisito della periodicità" (Cass., sez. 3, 21 marzo 2013, n. 7127; anche Cass., sez. 1, 3 novembre 2016, n. 22276; Cass., sez. 1, 9 ottobre 2012, n. 17197; Cass., sez. 2, 23 settembre 2011, n. 19487; Cass., 10 settembre 2010, n. 19291; Cass., 6 novembre 2006,
n. 23670; Cass., n. 14080 del 2005).
Resta nel solco di tale orientamento anche la costante affermazione di questa Corte, per cui, laddove l'obbligazione per il debito di interessi attenga ad un debito rateizzato in prestazioni periodiche costituenti adempimento parziale di "un'unica obbligazione principale", quando nei versamenti rateizzati siano inclusi gli interessi sulla somma dovuta, si ha identità della causa debendi tra detta obbligazione accessoria e quella principale, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere per entrambe le obbligazioni dal momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale e viene ad identificarsi, anche per gli interessi, con quello ordinario decennale
(Cass., 21 marzo 2013, n. 7127; Cass., n. 25047 del 2009; Cass., n. 9695 del 2011).
Sempre nella stessa direzione si è ritenuto che la rateizzazione in più versamenti pe- riodici dell'unico debito nascente da un "mutuo bancario" non ne determina il fraziona- mento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti (Cass., sez. 1, 8 agosto 2013, n. 18951;
Cass., sez. 3, 3 febbraio 1994, n. 1110).
Un'ulteriore conferma del decisivo legame tra gli interessi moratori e la "periodicità" ai fini della prescrizione quinquennale, si rinviene nell'affermazione di questa Corte per cui il principio informatore della prescrizione di cui all'art. 2948 n. 4 cod civ è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute e non richieste tempestivamente, quando
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esse siano periodiche e dipendano da una causa debendi continuativa. Essa, pertanto, non è applicabile quando gli interessi, come quelli sui crediti di lavoro, siano moratori ed ineriscano ad un risarcimento che, senza di essi, non sarebbe completo, perché, in questo caso, non è configurabile un'inerzia del creditore, alla quale si possa riconnettere l'effetto estintivo della prescrizione (Cass., sez. L, 11 settembre 1980, n. 5251). Manca, dunque, il carattere della "periodicità".
Anche nella giurisprudenza amministrativa si è ritenuto che, se gli interessi moratori costituiscono il risultato di una determinazione convenzionale del risarcimento del danno dovuto al creditore per le conseguenze derivanti dall'inadempimento, e dunque costituiscono l'oggetto di un autonomo diritto di credito, essi non possono rientrare nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, c.p.c. (Cons. Stato, sez. IV, 5 settembre 2013, n.
4462). Ciò che conta è, dunque, la "periodicità" o meno degli interessi”.
A tale orientamento si contrappone, più o meno consapevolmente, un diverso orien- tamento giurisprudenziale affermatosi in seno alla Suprema Corte di Cassazione nell'ambito del contenzioso tributario, ma sulla base di principi e soluzioni interpretative applicabili alla generalità delle obbligazioni, anche non tributarie.
Si intende far riferimento a quanto affermato dalla Suprema Corte con la pronunzia del 24/01/2023 n.2095 (cfr. nello stesso senso anche Corte di Cassazione, Sezione tributaria, sentenza 18 maggio 2023, n. 13781) in cui si legge quanto segue: “a differen- za delle sanzioni relative a violazioni tributarie, che si nutrono di una disciplina speciale in ambito tributario, la prescrizione degli interessi che accedono a obbligazioni tributarie
è regolata - secondo la giurisprudenza largamente prevalente di questa Corte - da una norma di diritto comune quale l'art. 2948, n. 4, c.c., secondo cui l'obbligazione relativa agli interessi riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al genera- lizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione (Cass.,
Sez. VI, 14 settembre 2022, n. 27055; Cass., Sez. VI, 28 aprile 2022, n. 13258; Cass., Sez.
VI, 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., Sez. VI, 24 gennaio 2022, n. 1980; Cass., Sez. V, 3 ottobre 2021, n. 31283; Cass., Sez. V, 15 ottobre 2020, n. 22351; Cass., Sez. V, 10 luglio
2020, n. 20955; Cass., Sez. V, 27 novembre 2019, n. 30901; Cass., Sez. VI, 25 luglio 2014,
n. 17020; Cass., Sez. V, 14 marzo 2007, n. 5954; in termini analoghi Cass., Sez. II, 27
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novembre 2009, n. 25047; Cass., Sez. III, 21 marzo 2013, n. 7127).
14. Il ricorrente chiede una rivisitazione di questo indirizzo. Osserva, analiticamente in memoria, come la disciplina tributaria in materia di interessi abbia natura speciale e appaia più "frammentata" rispetto a quella di diritto comune, che già conosce separa- tamente gli interessi corrispettivi e quelli moratori. Osserva, in particolare il ricorrente, come in materia tributaria vi siano diverse categorie di interessi, differenziate in ragione della fonte degli stessi, quali:
- gli interessi da ritardato pagamento delle imposte sino alla consegna dei ruoli al concessionario (D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600, art.20);
- gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo decorrenti dalla notifica della cartella di pagamento (D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, art. 30);
- gli interessi di mora in materia di imposta di registro (D.P.R. n. 26 aprile 1986, n.
131, art. 55, comma 4,);
- gli interessi da ritardato pagamento per liquidazione automatica e controllo formale
(d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 2, disciplinati dall'art. 6 d. MEF 21 maggio 2009, per delegificazione operata dalla l. 24 dicembre 1997, n. 244, art. 1, comma 150,) e gli interessi da rateizzazione (d. lgs. n. 462/1997, art. 3, comma 3-bis).
Da questa frammentarietà della disciplina degli interessi in materia tributaria, diffe- renziata in funzione della fonte dell'obbligazione principale (scadenza della data di pagamento dell'obbligazione tributaria, consegna dei ruoli all'agente della riscossione, natura speciale dell'imposta di registro, procedimento di liquidazione dell'imposta), il ricorrente intende, in primo luogo, enucleare una disciplina speciale della prescrizione in materia tributaria, sganciata dalla disciplina ordinaria;
in secondo luogo, il ricorrente ritiene di estrarre il principio secondo cui la prescrizione degli interessi è omologa a quella del tributo cui essi accedono. Sicché, ove i tributi fossero soggetti alla prescrizione ordinaria (come i tributi erariali), anche l'obbligazione degli interessi dovrebbe essere assoggettata alla medesima disciplina prescrizionale.
15. Il ricorrente, inoltre, sottolinea sotto quest'ultimo profilo come nella stessa giuri- sprudenza di questa Corte si siano ravvisati in alcuni casi gli estremi per l'applicazione della prescrizione ordinaria in tema di interessi, ove si è ritenuto che la prescrizione
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quinquennale, prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. viene applicata ai soli interessi accessori a una obbligazione principale di natura periodica o di durata, laddove in caso di interessi dovuti per una prestazione unitaria o, comunque eseguibile uno actu, si applicherebbe la prescrizione decennale ordinaria (Cass., Sez. V, 16 settembre 2005, n. 18432, seguita acriticamente da Cass., Sez. V, 20 maggio 2021, n. 13815); giurisprudenza (rimasta comunque isolata) applicata da questa Corte anche in tema di interessi da ritardato pagamento del prezzo dell'appalto ai sensi dell'art. 33 e ss. pro tempore D.P.R. n. 16 luglio 1962, n. 1063 (Cass., Sez. III, 1 luglio 2005, n. 14080, Cass., Sez. I, 9 ottobre 2012,
n. 17197, Cass., Sez. I, 3 novembre 2016, n. 22276).
16. Le argomentazioni del ricorrente non appaiono convincenti, risultando gli assunti di parte ricorrente (differenziazione del regime prescrizionale in ragione della fonte degli interessi e omologazione della disciplina della prescrizione degli interessi a quella del capitale) estranei alla stessa disciplina di diritto comune, da cui conviene prendere le mosse. La norma di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. prevede che si prescrivono in cinque anni
"gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi". La norma relativa alla prescrizione degli interessi e', pertanto, norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi. Rilevante appare, in proposito, la circostanza che la norma non distingue il regime della prescrizione in ragione della natura o della fonte degli interessi.
La rilevanza di una disciplina unitaria della prescrizione dell'obbligazione di interessi appare significativa, in considerazione del fatto che il codice civile conosce diverse categorie di interessi, quali gli interessi corrispettivi, dovuti in caso di debiti liquidi ed esigibili (Cass., Sez. I, 16 giugno 2020, n. 11655), gli interessi moratori, quale corrispetti- vo del ritardato adempimento (Cass., Sez. I, 5 maggio 2022, n. 14214) e gli interessi compensativi, diretti a compensare il pregiudizio subito dal creditore per mancato godimento di beni o servizi (Cass., Sez. I, 5 ottobre 2022, n. 28930), quali quelli previsti dall'art. 1499 c.c. (Cass., Sez. VI, 14 maggio 2018, n. 11605).
17. Una analoga impostazione del legislatore si rinviene in tema di collocazione nel grado ipotecario. L'art. 2855, comma 2, c.c., dispone che la collocazione privilegiata ipotecaria opera "qualunque sia la specie di ipoteca", collocando nello stesso grado gli
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"interessi dovuti"; che si tratti, pertanto, di interessi prodotti da capitale di ipoteche iscritte su fonte volontaria (dove gli interessi sul capitale sono di natura corrispettiva), o di ipoteche giudiziali, derivanti da provvedimenti giurisdizionali (dove gli interessi prodotti sono di natura moratoria), vi è sempre collocazione privilegiata sul ricavato del bene liquidato, quale che sia la natura, corrispettiva o moratoria, dell'interesse prodotto
(Cass., Sez. III, 28 luglio 2014, n. 17044).
18. Deve, pertanto, ritenersi che il legislatore non abbia adottato (a livello di principio) una disciplina selettiva della prescrizione dell'obbligazione di interessi, introducendone una disciplina unitaria applicabile alle diverse categorie di interessi (corrispettivi quelli propri del diritto commerciale e moratori quelli del tradizionale diritto civile), indipen- dentemente dalla fonte e dalla natura degli stessi. Il che appare conforme a quel fenomeno giuridico frutto della codificazione del 1942, investigato da antica dottrina come commercializzazione del diritto privato, che aveva inteso estendere al diritto privato istituti propri del diritto commerciale, armonizzando e unificando le relative originarie e distinte discipline.
19. La generalizzata applicazione della disciplina della prescrizione quinquennale agli interessi risponde, peraltro, a una più risalente ragione storica (e di più antica codifica- zione) - come osservatosi in dottrina - che era quella di sganciare la riscossione dell'ob- bligazione "accessoria" degli interessi da quella del capitale. Benché le due prestazioni
(capitale e interessi) appaiano omogenee (entrambe essendo prestazioni pecuniarie) e benché la prestazione degli interessi scaturisca dall'obbligazione pecuniaria, l'obbliga- zione di interessi si aggiunge alla originaria prestazione in sorte capitale e aggrava la posizione del debitore. Il legislatore ha inteso liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, di questa prestazione accessoria in termini più rapidi rispetto all'obbligazione principale;
lo ha fatto differenziando il periodo di esigibilità dell'obbligazione accessoria rispetto a quella principale attraverso
l'introduzione di una disciplina prescrizionale più breve di quella ordinaria, prevista per la sorte capitale. Echi di tale più rapida estinzione dell'obbligazione degli interessi rispetto all'obbligazione principale si rinvengono, ad esempio, in materia di regole legali di imputazione del pagamento (art. 1194 c.c., che prevede la preventiva imputazione del
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pagamento a estinzione del debito prima agli interessi e poi al capitale), quale conse- guenza automatica del pagamento, inteso quale estinzione satisfattiva dell'obbligazione pecuniaria (Cass., Sez. I, 20 maggio 2005, n. 10692).
20. Del tutto avulso dalla giurisprudenza di questa Corte appare, inoltre, l'ulteriore assunto del ricorrente, secondo cui la prescrizione dell'obbligazione degli interessi risulterebbe agganciata a quella dell'obbligazione in sorte capitale. Questa Corte ritiene
- in conformità a quanto osservatosi in dottrina - che il carattere dell'accessorietà dell'obbligazione degli interessi attiene unicamente all'aspetto genetico di tale obbliga- zione, la quale sorge unitamente all'obbligazione principale e, conseguentemente, cessa con l'estinzione dell'obbligazione principale stessa. Peraltro, una volta sorta l'obbliga- zione di interessi (per effetto del sorgere dell'obbligazione principale), il flusso produttivo di interessi vive di vita propria in virtù della sua progressiva maturazione;
man mano che maturano, gli interessi vanno a costituire una obbligazione autonoma e rimangono indipendenti dall'obbligazione principale dalla quale sono sorti, per cui possono essere suscettibili "di autonome vicende rispetto all'obbligazione tributaria configurata a carico del contribuente" (in termini, Cass., Sez. U., 14 luglio 2022, n. 22281; conf. Cass., Sez. VI,
18 marzo 2022, n. 8892; Cass., Sez. V, 30 settembre 2019, n. 24295, Cass., Sez. VI, n.
17020/2014, cit.; Cass., Sez. I, 22 marzo 2012, n. 4554; Cass., Sez. V, 15 giugno 2011, n.
13080; Cass., Sez. V, 14 marzo 2007, n. 5954; Cass., Sez. V, 18 agosto 2004, n. 16123).
21. La conclusione che si trae è che la disciplina della prescrizione, che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione, deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conse- guenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4,
c.c. il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale.
22. Non appare, invero, enfatizzabile l'argomento secondo cui gli interessi sarebbero soggetti a prescrizione quinquennale solo se l'obbligazione principale fosse di natura periodica o di durata e non anche ove gli interessi siano dovuti per una prestazione dovuta in unica soluzione o uno actu. La formulazione della norma di cui all'art. 2948, n.
4, c.c. evidenzia, invero, come la prescrizione dell'obbligazione degli interessi sia affian-
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cata, ai fini della prescrizione, a quella delle altre prestazioni di cui alla medesima disposizione ("gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi"), ma non sia sovrapponibile a queste ultime. L'utilizzo della congiunzione "e" lascia intendere come la disciplina della prescrizione quinquennale riguarda gli interessi in quanto tali e viene ad affiancarsi a quella delle prestazioni periodiche, con la quale non può essere confusa.
23. La periodicità dell'obbligazione degli interessi, per il vero, non attiene alla sorte capitale dalla quale gli interessi scaturiscono, ma al meccanismo di produzione del flusso finanziario, legato alla maturazione degli stessi in ragione del decorrere del tempo;
solo in tal senso (e non anche in ragione della natura della sorte capitale dalla quale gli interessi scaturiscono e dalla quale si separano nel momento in cui l'obbligazione del capitale è insorta) gli interessi possono essere accomunati alle altre prestazioni periodi- che”.
Va, inoltre, rimarcato come tale soluzione sia stata fatta propria anche dal Cons.
Stato, sez. III nella pronunzia del 22/08/2013, n. 4258, relativa proprio agli interessi prodotti dal corrispettivo delle prestazioni eseguite dalle strutture sanitarie private in regime di convenzionamento.
Chiariti i termini del contrasto giurisprudenziale e delle argomentazioni addotte a sostegno di ciascuna soluzione interpretativa, questo Giudice, in attesa di un'auspicabile pronunzia a Sezioni Unite che vada a risolvere detto contrasto, ritiene maggiormente convincente la tesi favorevole all'applicabilità della prescrizione breve di cui all'art.2948 1° comma n.4 c.c. agli interessi moratori di fonte legale e convenzionale, quali quelli oggetto della formulata domanda giudiziale.
L'indicata soluzione, oltre ad essere pienamente rispondente al tenore letterale della norma, pare correttamente cogliere e ricostruire la ratio della previsione normativa e la malintesa necessità di correlare l'operatività della norma ad una “periodicità” dell'obbligazione principale cui accedono gli interessi (anche moratori), dovendosi, invece, valorizzare l'intrinseca natura “periodica” di detta obbligazione, in quanto la maturazione del relativo credito è naturaliter correlata al trascorrere del tempo.
La diversa opzione interpretazione, laddove correla l'applicabilità della prescrizione
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breve agli interessi moratori all'ipotesi dell'esistenza di un patto che assegni autonomia al debito d'interessi, conferendogli la suddetta periodicità, sembra, peraltro, condurre a soluzioni paradossali, quale quella di ritenere applicabile la prescrizione breve agli interessi moratori espressamente previsti e disciplinati da una clausola contrattuale che si limiti a rinviare alla disciplina di cui al D. Lgs n.231 del 2002, ed, invece, di ritenere applicabile la prescrizione decennale ove tale clausola manchi e trovi, in ogni caso, applicazione la medesima disciplina legale.
Le considerazioni di cui sopra conducono a ritenere applicabile alla fattispecie in esame la prescrizione breve di cui di cui all'art.2948 1° comma n.4 c.c..
Da ciò discende la sicura fondatezza dell'eccezione di prescrizione avuto riguardo alle somme richieste a titolo di interessi moratori maturati anteriormente alla data del 30 ottobre 2012 (quinquennio antecedente alla richiesta di pagamento contenuta nella pec inoltrata il 30 ottobre 2017), crediti di cui va dichiarata l'estinzione.
Ciò dicasi, in particolar modo, per i crediti oggetto del giudizio di opposizione
n.25373/2022 nonché per i crediti oggetto del giudizio di opposizione n.568/2023 e maturati nell'anno 2011; per tali crediti gli interessi moratori andranno calcolati dalla data del 30 ottobre 2012 e sino al soddisfo.
Per gli ulteriori crediti (anni 2012, 2013 e 2014) il termine di decorrenza degli inte- ressi moratori sarà quello contrattualmente previsto, fatta salva l'ipotesi in cui tale termine sia anteriore alla stipula del contratto per l'anno di riferimento. In tale ultimo caso, occorrerà avere riguardo alla data di stipula di detto contratto.
Invero anche su tale questione questo Giudice intende dare continuità ai principi affermati da questa Giudice e da questo Tribunale in precedenti statuizioni (cfr. la già citata sentenze Tribunale di Napoli X Sezione Civile dottor Marcello Amura n.8651/2024 pubblicata in data 11 ottobre 2024).
Questo Giudice non ignora l'esistenza di pronunzie della Corte di Appello di Napoli che hanno adottato una diversa soluzione rispetto al tema in questione (cfr. pronuncia della Corte di Appello di Napoli n. 2333/24); tuttavia tale soluzione non appare condivi- sibile, atteso che, pur a fronte del suggestivo richiamo alla retroattività degli effetti del contratto ed alla necessità di evitare soluzioni contraddittorie, non pare tener conto
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della peculiare natura degli interessi moratori, i quali hanno funzione risarcitoria e costituiscono una liquidazione forfettaria minima del danno da ritardato adempimento delle obbligazioni pecuniarie.
Invero presupposti dell'inadempimento sono l'obbligazione e l'attualità del tempo della prestazione.
Ritiene questo Giudice che, anteriormente alla stipula del contratto, non può configu- rarsi il prefigurato presupposto.
Invero se è pur vero che non sussiste nell'ordinamento un divieto per le parti di un contratto di attribuire ad esso efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti di fatto tra loro esistenti (in parte già integralmente eseguiti), disponendo che il rappor- to derivante da detto contratto vada considerato iniziato da una data anteriore alla sua conclusione, ciò non si traduce automaticamente nella possibilità di configurare un ritardo colpevole in epoca antecedente alla stipula di detto contratto, ciò, ancor più, in assenza di una specifica pattuizione delle parti volta a regolamentare anche tale profilo ed a qualificare espressamente come ritardo colpevole il pagamento dei corrispettivi in epoca successiva a quella prefigurata nel contratto, cui si sia attribuita efficacia retroat- tiva.
Invero anche l'inadempimento imputabile rientra nella categoria dei fatti illeciti (do- losi o colposi), sicchè la condotta inadempiente presuppone l'attualità dell'obbligo di adempiere, cui è altresì correlato il profilo della imputabilità e, più in generale, della colpevolezza.
Non occorre, pertanto, confondere i due piani: un conto è riconoscere la possibilità di una disciplina pattizia postuma volta a regolare, con efficacia retroattiva e “sanante”, prestazioni già integralmente eseguite, altra questione è, invece, la riqualificazione postuma di una condotta come inadempimento imputabile, ipotesi di dubbia ammissibi- lità sistematica e che necessiterebbe, in ogni caso, di un espresso accordo delle parti volto a regolamentare tale profilo.
In ragione di ciò non si ritiene configurabile un ritardo colpevole produttivo di inte- ressi moratori per il periodo anteriore alla stipula del contratto per ciascuna annualità.
7.1§ Governo delle spese di lite.
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Le spese di lite, sia avuto riguardo alla fase monitoria che al giudizio di opposizione, seguono la soccombenza dell' , ma vanno riparametrate al minore Parte_1
importo riconosciuto in sentenza, facendo applicazione delle tariffe di cui al DM n.55 del
2014, dello scaglione tariffario corrispondente alla misura del credito riconosciuto e dell'attività difensiva concretamente compiuta (importi tra i minimi ed i medi tariffari in considerazione dell'assenza di attività istruttoria e del solo parziale riconoscimento degli importi oggetto di ingiunzione).
Inoltre, in ragione della obiettiva irragionevolezza dell'avvio di due distinti procedi- menti monitori (R.G.17589/2022 ed R.G. 17590/2022) per crediti che ben potevano essere azionati nell'ambito del medesimo procedimento, appare equo procedere ad un'unica liquidazione che abbia riguardo al valore complessivamente riconosciuto all'esito dei due giudizi di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ avuto riguardo al giudizio di opposizione recante n.25373/2022 r.g.a.c., acco- glie nei limiti di cui in parte motiva l'opposizione proposta dall' Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 6964/2022 del 26/09/2022
[...]
(R.G.17589/2022) reso dal Tribunale di Napoli in data 23/09/2022, notificato telematicamente in data 26/09/2022; per l'effetto revoca detto decreto e condanna l' , in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore Parte_1
del in persona del Controparte_1
l.r.p.t., dell'importo di euro 10.833,28, oltre interessi moratori ex D.Lgs.
231/02 decorrenti dal 30 ottobre 2012 e sino al soddisfo;
➢ avuto riguardo al giudizio di opposizione recante n.568/2023 r.g.a.c., accoglie nei limiti di cui in parte motiva l'opposizione proposta dall' Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n° 8015/22 - reso dal Tribunale di Napoli e noti- ficato in data 15.11.2022; per l'effetto revoca detto decreto e condanna l'
[...]
, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore del Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., dei se- Controparte_1
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guenti importi: a) euro 49.903,07 per prestazioni rese nell'anno 2011; b) euro
33.108,36 per prestazioni rese nell'anno 2012; c) euro 21.767,85 per presta- zioni rese nell'anno 2013; d) euro 2.698,18 per prestazioni rese nell'anno
2014; il tutto oltre interessi al tasso contrattualmente pattuito con la decor- renza individuata in motivazione e sino al soddisfo;
➢ condanna l' alla refusione in favore della ricorrente Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., delle Parte_6
spese di lite relative ai due procedimenti monitori (R.G.17589/2022 e
17590/2022), spese che si liquidano in euro 2.242,00 per onorari, oltre rimbor- so spese esenti documentate (andrà rimborsato un unico contributo unificato parametrato al valore del credito riconosciuto), rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa, con attribuzione in favo- re del difensore, dichiaratosi antistatario;
➢ condanna l' alla refusione in favore della Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., delle spese di Parte_7 CP_1
lite relative al giudizio di opposizione n.25373/2022 r.g.a.c. ed al giudizio di opposizione n.568/2023, spese che si liquidano in euro 10.000,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese gene- rali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa, con attribuzione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 21 luglio 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difen- sori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 25373/2022 r.g.a.c. (in essa riunita la causa recante n.568/2023 r.g.a.c.) vertente
NEL PROCEDIMENTO N.25373/2022
TRA
(c.f.: , in persona del l.r.p.t., elett.te dom.to Parte_1 P.IVA_1
presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Iervolino (c.f.: dal quale è C.F._1
rappresentato e difeso in virtù di procura in atti.
- Opponente
E
(c.f.: ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona dell'amministratore p.t. sig. , con sede legale in alla Via CP_1 Pt_1
B. Tanucci n. 24, P.I. , rapp.ta e difesa - giusta mandato in calce al decreto P.IVA_2
ingiuntivo opposto – dall'avv. Antonio Errico (c.f.: ed elett.te C.F._2
dom.ta presso il suo studio in Frignano alla Via G.Cesare n. 16.
- Opposto
NEL PROCEDIMENTO N.568/2023
TRA
(c.f.: , in persona del l.r.p.t., elett.te dom.to Parte_1 P.IVA_1
presso lo studio dell'Avv. dall'avv. to Gelsomina D'Antonio (C.F.: C.F._3
dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti.
1
- Opponente
E
(c.f.: , Controparte_1 P.IVA_2
in persona dell'amministratore p.t. sig. , con sede legale in alla Via CP_1 Pt_1
B. Tanucci n. 24, P.I. , rapp.ta e difesa - giusta mandato in calce al decreto P.IVA_2
ingiuntivo opposto – dall'avv. Antonio Errico (c.f.: ed elett.te C.F._2
dom.ta presso il suo studio in Frignano alla Via G.Cesare n. 16.
- Opposto
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 26 ottobre 2022 (introduttivo del giudizio recante n.25373/2022 r.g.a.c.) l' (sin d'ora solo “ ”) ha Parte_1 Pt_2
inteso proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6964/2022 del 26/09/2022
(R.G.17589/2022) reso dal Tribunale di Napoli in data 23/09/2022, notificato telemati- camente in data 26/09/2022, con il quale è stato ingiunto all'opponente il pagamento di
€ 27.721,36, in favore del (sin Controparte_1
d'ora solo “ ”) per prestazioni sanitarie eseguite in regime di convenzione per i Parte_3
mesi di novembre e dicembre 2009, oltre spese, ed onorari di procedura.
In sede monitoria il Centro ha richiamato:
➢ la fattura N. 989-2009 del 16/12/2009 dell'importo di €. 21.814,43, consegna- ta all'ufficio protocollo dell' in data 21/12/2009 (“competenze no- Parte_1
vembre 2009”);
➢ la fattura N. 37-2010 del 18/01/2010 dell'importo di €. 5.906,93, consegnata all'ufficio protocollo dell' in data 20/01/2010 (“competenze di- Parte_1
cembre 2009”).
I motivi di opposizione possono così riassumersi:
1. Inammissibilità della domanda giudiziale per violazione del divieto di frazio- namento del credito;
a tal fine ha dedotto che il Centro aveva già richiesto ed
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ottenuto il D.I. n. 5423/2013 avente ad oggetto il corrispettivo richiesto per le prestazioni rese nei mesi da gennaio ad ottobre 2009, detraendo lo sconto e la
RTU;
2. preclusione da giudicato;
3. prescrizione dei crediti, non risultando idonei atti interruttivi della stessa prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto avvenuta in data 26/09/2022;
4. insussistenza del credito alla luce della nota prot.n. 20220236197 del
5/10/2022 della con riferimento alle prestazioni novembre 2009 sulla Pt_4
relativa fattura n. 989 del 16/12/2019; con detta nota viene richiamato un ad- debito per RTU anno 2009 di € 7.952,43 e un addebito per sconto ex art. 1 comma 796, lett. O legge 296/06 di € 3.026,91; con riferimento alle prestazioni dicembre 2009 sulla relativa fattura n. 37 del 18/01/2010 viene richiamato un ulteriore addebito per RTU anno 2009 di € 5.905,12 e un altro addebito per sconto ex art. 1 comma 796, lett. O legge 296/06 di € 866,96. Secondo
l'opponente nel ricorso monitorio non si terrebbe conto di dette decurtazioni, da ritenersi legittime, atteso che “il credito preteso dall'opposto per i mesi di novembre e dicembre 2009 era sottoposto all'applicazione della regressione tariffaria da determinarsi con apposito “tavolo tecnico”, avendo erogato pre- stazioni di laboratorio oltre il giorno 23/11/2009, data di esaurimento del tet- to di spesa al netto dello sconto. Per l'anno 2009 per l'opposto è stata determi- nata dal una regressione tariffaria per le prestazioni di labora- Parte_5
torio pari all'importo di € 13.857,55, cosi come si evince dalla nota della Dire- zione Aziendale prot.n. 0029270/2010 del 13/4/2010 e dalla nota del Servizio
Centrale Sistemi informativi prot.n. 0001161/2010 del 17/3/10 con relativi pro- spetti in atti e come comunicato al Centro opposto con nota prot.n.
0027790/2010 del 8/4/2010, parimenti in atti”;
5. non riconoscibilità degli interessi di cui al Decreto legislativo n.231/02, verten- dosi in tema di “concessione di pubblico servizio”, e necessità di specifico atto di costituzione in mora. quanto la pretesa
Si è costituito il Centro lamentando l'infondatezza dell'opposizione non vertendosi in
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tema di illegittimo frazionamento del credito ed alla luce dell'atto interruttivo della prescrizione (pec del 30 ottobre 2017); nel merito ha invocato ragioni ostative all'applicazione della norma contenuta nell'art. 1, comma 796, lettera o, della L.296/06 ed alla sua quantificazione nonché il difetto di preventiva comunicazione della data di esaurimento del tetto di spesa e di adozione di un provvedimento di regressione tariffaria. Ha, infine, rivendicato la legittimità degli interessi come richiesti.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 27 dicembre 2022 (introduttivo del giudizio recante n.568/2023 r.g.a.c.) l' (sin d'ora solo “ ”) ha Parte_1 Pt_2
inteso proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 8015/22 - reso dal Tribuna- le di Napoli e notificato in data 15.11.2022 in favore della società ricorrente, con il quale veniva ingiunto all' , il pagamento della somma di € Controparte_2
129.894,00 per sorta capitale, relativa ad analisi cliniche effettuate negli anni 2011-
2012-2013-2014-2015-2016-2017 oltre interessi come da domanda, oltre esborsi per euro 406,50 e compensi per euro 2135,00 (più forfettarie -cpa-iva come per legge), con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
In sede monitoria il Centro ha richiamato le fatture emesse negli anni dal 2011 al
2017, asseritamente pagate in misura parziale con un residuo credito pari ad euro
129.894,00 il tutto nei termini ivi specificamente indicati e cui può farsi rinvio.
I motivi di opposizione possono così riassumersi:
1. difetto di Giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice Amministrativo;
2. improponibilità della domanda per violazione del divieto di frazionamento del credito, ciò alla luce dell'iniziativa giudiziale già avviata ed esitata nell'emissione del decreto ingiuntivo n. 6964/2022 rg. n. 17589/20022 emesso dal Tribunale di Napoli per ottenere il pagamento di € 27.721,36 relativamente a prestazioni effettuate nell'anno 2009;
3. parziale prescrizione dei crediti, avuto particolare riguardo ai crediti maturati nei 10 anni antecedenti alla notifica del decreto ingiuntivo opposto, avvenuta il
15 novembre 2022;
4. mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine agli azionati crediti ed alla stipula del contratto in epoca anteriore all'erogazione delle prestazioni
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(l'opposta ha stipulato il contratto con la relativamente all'anno 2016 solo nel gennaio 2017, allorquando le prestazioni di cui richiede il pagamento erano già state eseguite); inoltre, avendo il centro sottoscritto il contratto, in data successiva all'esaurimento dei limiti di spesa, senza aver effettuato alcuna con- testazione, ha di fatto dimostrato di avere accettato i limiti di spesa e tutte le clausole in esso contenute;
5. infondatezza della domanda nell'an in quanto riguarda parte ad attività svolta oltre la data di esaurimento del limite di spesa fissato, parte a sconto applica- to, come specificato in citazione, relativamente alle diverse annualità e alle va- rie branche. Ha richiamato la nota istruttoria prot. 304321/2022 a firma del di- rettore del distretto 29, sul cui territorio insiste la società ricorrente e le ecce- zioni ivi formulate (invalicabilità del tetto di spesa ed in alcuni casi applicazione dello sconto tariffario); le ragioni del mancato pagamento erano, peraltro, fa- cilmente rilevabili dal Centro a mezzo della consultazione del sistema informa- tico Ca.Comm, in uso presso la;
Parte_1
6. violazione della clausola di salvaguardia inserita nei contratti richiamati;
7. applicabilità della normativa sullo sconto ex. L. 296/06 anche per gli anni suc- cessivi al triennio 2007/2009 (ciò anche in ragione del richiamo convenziona- le); operatività, in ogni caso, del vincolo derivante dal tetto di spesa, da rite- nersi invalicabile;
8. infondatezza della domanda in ordine al quantum, avuto particolare riguardo all'inapplicabilità degli interessi invocati.
Si è costituito il Centro lamentando l'infondatezza dell'opposizione sulla base di ar- gomentazioni che saranno esaminate in sede di vaglio dei motivi di opposizione ed in parte sovrapponibili a quelle già sopra richiamate.
In assenza di attività istruttoria e previa riunione dei due procedimenti per ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva (cfr. verbali di udienza del 5 febbraio
2024), la causa, rigettata l'istanza volta ad ottenere la concessione della provvisoria esecuzione degli opposti decreti ingiuntivi, è stata rinviata alla data del 13 febbraio 2025 per la decisione a norma dell'art.281 sexies c.p.c. con termine fino a 10 giorni per note
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conclusionali e disponendosi la sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c..
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1§ Eccezione di difetto di giurisdizione
L'eccezione va rigettata.
Invero la controversia non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministra- tivo ex art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, in quanto, pur essendo inerente ad una concessione di pubblico servizio, riguarda “indennità, canoni ed altri corrispettivi”; la controversia non rientra neanche nella giurisdizione di legittimità del detto giudice, perché non si discute in ordine all'esercizio o al mancato esercizio di un potere amministrativo e la posizione giuridica vantata dal ricorrente va qualificata come diritto soggettivo (cfr. art. 7 del d.lgs. 104/2010).
2§ Eccezione di improponibilità per violazione del divieto di frazionamento del credito ed eccezione di giudicato.
L'eccezione è infondata non solo alla luce della riunione dei due procedimenti dispo- sta in corso di causa, ma anche in ragione di quanto statuito dalla Suprema Corte di
Cassazione con la recente sentenza a Sezioni Unite secondo cui “in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazio- nata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizio- ne unitaria;
tuttavia, qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la
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condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale.
(in tal senso Cass. Sez. U., 19/03/2025, n. 7299, Rv. 674011 - 01).
Nel caso di specie il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 5423/2013 richiama- to dall' nell'ambito del procedimento n.25373/2022 ed afferente a distinti crediti maturati nell'anno 2009 impedisce qualsivoglia declaratoria di improponibilità della domanda, residuando un interesse alla valorizzazione della circostanza in occasione della eventuale liquidazione delle spese di lite (dei giudizi monitori e di opposizione).
Infondata è l'eccezione di giudicato in quanto, come detto, i crediti azionati afferisco- no a mensilità (novembre e dicembre 2009) diverse da quelle oggetto del pregresso decreto ingiuntivo;
la sentenza della Corte di Appello di Napoli depositata dall'opponente in data 11 giugno 2025 ha, invece, affrontato la diversa ipotesi in cui il creditore abbia distintamente azionato porzioni della medesima fattura mensile.
3§ Eccezione di prescrizione
In entrambi i giudizi l' nel costituirsi, ha sollevato eccezione di prescrizione dei crediti azionati.
Occorre rimarcare come parte opposta, già in sede di procedimenti monitori, abbia depositato atti di costituzione in mora, consegnati a mezzo pec in data 30 ottobre 2017, idonei ad interrompere la decorrenza del termine di prescrizione decennale dei suddetti crediti.
La ricezione di tali atti non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente in sede di costituzione in giudizio, da ciò discendendo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, avuto riguardo alle somme richieste a titolo di capitale; in sede di valutazione della domanda avente ad oggetto gli interessi moratori verrà, poi, ulteriormente valutata detta eccezione.
4.1§ Crediti oggetto del giudizio di opposizione n.25373/2022: le decurtazioni per regressione tariffaria.
L' in sede di opposizione, ha espressamente eccepito l'insussistenza del credito azionato nella misura pari ad € 13.857,55 atteso che “il credito preteso dall'opposto per i
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mesi di novembre e dicembre 2009 era sottoposto all'applicazione della regressione tariffaria da determinarsi con apposito “tavolo tecnico”, avendo erogato prestazioni di laboratorio oltre il giorno 23/11/2009, data di esaurimento del tetto di spesa al netto dello sconto. Per l'anno 2009 per l'opposto è stata determinata dal Tavolo Tecnico una regressione tariffaria per le prestazioni di laboratorio pari all'importo di € 13.857,55, cosi come si evince dalla nota della Direzione Aziendale prot.n. 0029270/2010 del 13/4/2010
e dalla nota del Servizio Centrale Sistemi informativi prot.n. 0001161/2010 del 17/3/10 con relativi prospetti in atti e come comunicato al Centro opposto con nota prot.n.
0027790/2010 del 8/4/2010, parimenti in atti”.
L'opposto ha replicato sostenendo che “ai sensi delle previsioni contenute nel con- tratto stipulato con la struttura privata ex art. 8 quinquies D.Lgs. 502/92, prodotto in giudizio, l' deve comunicare a ciascun centro privato la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa e la data prevedibile di raggiungimento del 100% del limite di spesa, nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo. ..."; ha, inoltre, sostenuto che l'applicazione della decurtazione sarebbe sottoposta alla condizione della preventiva comunicazione della data di prevedibile superamento del tetto di branca e della adozione di formale provvedimento di decurtazione tariffaria.
Ha, in particolare, sostenuto che “la disciplina convenzionale prevede che, ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si applicherà la seguente regola: a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione della a tutte le prestazioni di quella / branca erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora
l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata dalla nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del
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limite di spesa”. Dunque nell'ipotesi sub a), per riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto, l' deve emettere un provvedimento autoritativo di applicazione della c.d. regressione tariffaria unica al fatturato annuale di ogni singolo centro (sulla natura autoritativa della regressione, cfr. Cass. sez. un., 02/11/2018, n. 28053): median- te l'esercizio del potere in esame, costituente un corollario del potere di fissazione del tetto di spesa, il diritto di credito del concessionario viene ridotto in base ad una percen- tuale individuata, di volta in volta, dall' .
Ha, inoltre, richiamato “l'ipotesi sub b) del comma 3 dell'art. 5 del contratto, che esclude il diritto al pagamento in relazione alle prestazioni rese oltre la data di raggiun- gimento del tetto, laddove quest'ultima risulti, a consuntivo, successiva a quella indicata nell'ultima comunicazione della .
Orbene deve affermarsi che le difese svolte dal Centro in sede di costituzione in giu- dizio non trovano riscontro e conferma nelle pattuizioni contrattuali allegate (contrat- to relativo all'anno 2009, come allegato dall' n occasione del deposito della memoria ex art.183 6° comma 2° termine c.p.c.) ove non si rinviene la regolamentazione pattizia invocata dalla parte;
ciò dicasi in particolare per l'art.5 comma 3° della convenzione;
piuttosto detto contratto all'art.5 1° comma prevede espressamente che sarà il Tavolo
Tecnico costituito a norma dell'art.6 del medesimo contratto, ad individuare bande di regressione tariffaria, utili a garantire il rispetto dei tetti di spesa.
Orbene l' a mezzo di nota ritualmente comunicata al Centro a mezzo raccomanda- ta a/r ricevuta il 22 aprile 2010 (cfr. documenti depositati unitamente alla memoria ex art.183 6° comma 2° termine c.p.c.), ha espressamente comunicato le determinazioni assunte dal Tavolo Tecnico in ordine alle modalità di attuazione della regressione tariffaria, ovvero la non remunerazione delle prestazioni erogate in data successiva a quella di esaurimento del tetto (23 novembre 2009).
Appare, pertanto, evidente come le difese del , in ordine all'inoperatività della Pt_1
regressione tariffaria, siano totalmente disancorate dalle concrete pattuizioni contrat- tuali e non si misurino in alcun modo con le circostanze sopra evidenziate, collegandosi, piuttosto, a pattuizioni inesistenti.
Da ciò deriva l'accoglimento delle difese dell' avuto riguardo all'insussistenza del
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credito correlato alla fattura n. 37-2010 del 18/01/2010 dell'importo di €. 5.906,93, consegnata all'ufficio protocollo dell' in data 20/01/2010 (“competenze Pt_1
dicembre 2009”), in quanto relativa a prestazione integralmente coinvolte dalla regres- sione tariffaria operata nei termini di cui sopra.
Lo stesso dicasi per la decurtazione, pari ad euro 7.952,43, operata per RTU sugli importi recati dalla fattura N. 989-2009 del 16/12/2009 dell'importo di €. 21.814,43, consegnata all'ufficio protocollo dell' in data 21/12/2009 (“competenze no- Parte_1
vembre 2009”), in quanto afferente ai compensi maturati per prestazioni eseguite in epoca successiva alla data di esaurimento del tetto di spesa di branca (23 novembre
2009).
4.2§ Crediti oggetto del giudizio di opposizione n.25373/2022: le decurtazioni per sconto tariffario.
La questione investe residualmente l'importo di euro 3.026,91 oggetto di decurta- zione per sconto tariffario sulla fattura n.989-2009 del 16/12/2009.
Va, in primo luogo, rimarcato come il Centro, in sede di ricorso monitorio volto ad ottenere il pagamento dei compensi maturati per le prestazioni dal gennaio all'ottobre
2009, sfociato nell'emissione del decreto ingiuntivo n.5423/2013 (cfr. allegato Nota Gef del 5 ottobre 2022, presente nella produzione di parte opponente e depositato all'atto della costituzione in giudizio) abbia espressamente calcolato gli importi richiesti al netto del richiamato sconto, in tal modo espressamente riconoscendo la piena operatività dell'istituto per l'annualità in oggetto.
Tale circostanza acquisice inequivoca valenza confessoria e determina l'infondatezza ed inammissibilità delle doglianze mosse nella presente sede giudiziale, assorbendo l'obbligo di vaglio di fondatezza delle stesse.
4.2§ Crediti oggetto del giudizio di opposizione n.25373/2022: il residuo credito riconoscibile e gli interessi moratori.
Al netto delle decurtazioni riconosciute come fondate (per RTU e sconto), residua, in ogni caso, un credito pari ad euro 10.833,28 a titolo di corrispettivo per le prestazioni rese nel novembre 2009 ed oggetto della fattura n.989-2009 del 16/12/2009.
Nessuna specifica contestazione è stata mossa dall' in ordine alla sussistenza dei
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fatti costitutivi sicchè la stessa va, previa revoca del concesso decreto ingiuntivo, condannata al pagamento del relativo importo in favore del . Pt_1
In ordine alla riconoscibilità degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/02, la fondatezza della richiesta discende dai principi recentemente riaffermati dalla Suprema Corte di
Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza del 14 dicembre 2023, n. 35092, cui è sufficiente fare rinvio.
5.1§ Crediti oggetto del giudizio di opposizione n.568/2023: crediti relativi alle an- nualità 2015,2016 e 2017.
Va preliminarmente evidenziato che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso per decreto ingiuntivo, parte ricorrente ha omesso di produrre e documentare i contrat- ti volti a regolamentare l'erogazione delle prestazioni sanitarie per gli anni 2015, 2016 e
2017.
Invero risultano allegati i soli contratti relativi alle prestazioni erogate negli anni che vanno dal 2011 al 2014.
Identica lacuna documentale si rinviene nel giudizio di opposizione, atteso che sia l'opposta che l'opponente hanno omesso di produrre in giudizio i predetti contratti (il contratto anno 2015 prodotto dall' in sede di costituzione è totalmente privo di sottoscrizioni).
Tale lacuna documentale comporta, con tutta evidenza, il rigetto delle domande di condanna al pagamento del corrispettivo correlate a prestazioni eseguite negli anni
2015,2016 e 2017, in ragione del difetto di prova del titolo contrattuale (con forma scritta richiesta ad substantiam) fondante detti crediti.
5.2§ Crediti oggetto del giudizio di opposizione n.568/2023: crediti correlati alle decurtazioni per sconto tariffario (anni 2011 e 2012).
All'esito dei chiarimenti richiesti alle parti, l' , in data 11 giugno Parte_1
2025, ha depositato una nota illustrativa volta a chiarire gli importi fatturati che si è ritenuto di non pagare.
Da tale documento emergono i seguenti importi non pagati in ragione della ritenuta operatività del cd. sconto tariffario:
a) euro 24.865,22 per l'anno 2011;
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b) euro 21.249,22 per l'anno 2012.
Sul punto, questo Giudice aderisce alla tesi secondo cui «la L. 27 dicembre 2006, n.
296, art. 1, comma 796, lett. o), (legge finanziaria per il 2007), espressamente disciplina
"la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009", conse- guendone che le misure disposte dal legislatore con la legge finanziaria per il 2007 non possono trovare applicazione oltre il triennio 2007-2009» (cfr. Cass., sez. III, 04/05/2018,
n.10582, alla cui motivazione si rimanda ex art. 118 disp. att. c.p.c.; si veda, altresì, in senso conforme, Cass., sez. VI, 13/02/2020, n. 3676 in motivazione;
Cass. 30/11/2020, n.
27366; Cons. Stato, sez. III, sentenze 19/11/2018, n. 6519 e 01.02.2017, n. 439; «lo sconto che le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, devono praticare ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. o), è limitato al triennio 2007-2009» in tal senso Cass., sez. III, 04/05/2018, n.10582).
Tale conclusione è in linea con quanto rilevato dalla sentenza della Corte Cost.
02.04.2009, n. 94 a proposito del carattere temporalmente limitato della disciplina di cui la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. O);
Dall'esame dei contratti in atti (stipulati in data 05 luglio 2010 e 10 agosto 2012) non risulta che le parti abbiano voluto dare valenza contrattuale allo sconto previsto dalla legge n. 296/2006 (cfr. Corte di Appello di Napoli, sez. V, sentenze n. 2712/2019 del 20.05.2019 e 2735/2019 del 21.05.2019, nonché Tribunale di Napoli n. 4148/2019 del 18.04.2019, alla cui motivazione si rimanda ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
In particolare, dalla lettura degli artt. 4 e 5 del contratto si evince che, all'atto della stipula, le parti ritenevano (erroneamente) ancora vigente lo sconto ex lege n.
296/2006, ma non intendevano applicarlo anche al di fuori dell'ambito temporale di efficacia della suddetta disposizione legislativa, tanto da aver espressamente previsto la conferma del tetto di spesa, indicato dal precedente art. 4 al netto dello sconto, anche in caso «di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06» (cfr. art. 5, comma 2).
Con tale previsione, le parti dimostrano di aver ritenuto lo sconto applicabile al corri- spettivo dovuto soltanto in quanto previsto dalla legge e non a prescindere da questa;
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tale comune intendimento emerge dall'art. 5 comma 1 secondo cui la remunerazione delle prestazioni avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomencla- tore tariffario, al netto degli sconti di legge.
Peraltro nella presente materia, in base al disposto dell'art. 8 sexies del d.lgs. n. 502 del 1992, le prestazioni rese dai concessionari devono essere remunerate sulla base delle tariffe predeterminate dalla P.A., atte a garantire il giusto equilibrio tra la qualità della prestazione e la remuneratività della stessa, tenuto conto dei costi di produzione
(cfr. T.A.R. Trentino-Alto Adige, sez. I - Bolzano, 02/09/2015, n. 277), sicché le suddette tariffe devono essere considerate quali "prezzi imposti" dalla legge e quindi, ai sensi dell'art. 1339 del codice civile, inserite di diritto nel contratto a prescindere dalla diversa volontà delle parti (cfr. T.A.R. Sardegna sez. I - Cagliari, 18/03/2019, n. 230); quindi, anche a voler ritenere che lo sconto sia stato previsto dal contratto, esso deve essere espunto ex art. 1339 cod. civ. atteso che le parti non potevano derogare al tariffario regionale, applicando uno sconto non più previsto dalla legge.
Conclusivamente l'opposizione va, sotto tale profilo, rigettata.
5.3§ Crediti oggetto del giudizio di opposizione n.568/2023: crediti correlati alle decurtazioni per rtu (anni dal 2011 al 2014).
Sempre all'esito dei chiarimenti forniti dall' sono state individuate le somme non pagate all'opposta in ragione della ritenuta operatività della regressione tariffaria; trattasi dei seguenti importi:
a) euro 21.112,03 per l'anno 2011;
b) euro 7.942,14 per l'anno 2012;
c) euro 13.617,46 per l'anno 2013;
d) euro 929,47 per l'anno 2014;
Occorre premettere che alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Cassa- zione (vedi, tra le tante, Cass. n. 17437 del 31/08/2016, Cass. n. 15516 del 13/06/2018,
Cass. n. 17735 del 06/07/2018), lo scrivente aderisce alla tesi secondo cui lo sforamento del tetto di spesa di branca o macroarea, essendo una circostanza impeditiva del diritto di credito azionato dal concessionario, deve essere provato dalla debitrice
In altre parole, l'accreditamento, la stipula del contratto e l'esecuzione delle presta-
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zioni sanitarie sono i fatti costitutivi della pretesa del concessionario, mentre il supera- mento del tetto è una circostanza estranea alla struttura del credito, che, come tale, sfugge dall'onere probatorio a carico del centro privato e rientra negli oneri probatori dell'ente pubblico.
Peraltro, la detta distribuzione dei carichi probatori appare maggiormente conforme al principio di vicinanza della prova, atteso che il contratto demanda all' l controllo in ordine al rispetto del limite di spesa (cfr. artt. 5 e 6, sia pure con la collaborazione, non essenziale, del tavolo tecnico), per cui è l'ente pubblico il soggetto in possesso dei dati attestanti l'eventuale superamento del budget annuale o trimestrale;
inoltre, il supera- mento dipende dall'insieme delle prestazioni eseguite dalle varie strutture accreditate, sicché il singolo centro, in mancanza di comunicazioni preventive da parte dell' non è in grado di sapere quando si verificherà l'eventuale raggiungimento del limite di spesa.
Ciò posto, va rilevato che la convenuta non ha assolto l'onere a suo carico, in quanto le note prodotte (con cui si provvedeva ad informare i centri del pregresso raggiungi- mento del limite di spesa netta assegnato alla branca di “ di Controparte_1
analisi”, e che le prestazioni rese oltre la data di esaurimento dei limiti erano escluse dalla liquidazione) costituiscono una mera comunicazione della data in cui sarebbe avvenuto il superamento del tetto di spesa trimestrale, che, in quanto provenienti dalla stessa parte che intende usarle a fini istruttori e in quanto sprovviste di riscontri docu- mentali, non sono dotate di adeguata forza probatoria.
Invero tali note non presuppongono, né fanno riferimento alla regressione tariffaria unica, ma si limitano semplicisticamente a ritenere non remunerabili le prestazioni eseguite oltre la data di raggiungimento del tetto.
Orbene da nessuno degli atti prodotti dall' risulta l'avvenuto espletamento del procedimento finalizzato ad applicare la regressione tariffaria regolata dall'allegato C della delibera della Giunta regionale n. 1268 del 2008 e richiamata dall'art. 5, comma 3, del contratto.
Tornando alla questione della prova del fatto impeditivo, va rilevato che i dati con- suntivi relativi al consumo del tetto di spesa nel trimestre di riferimento dell'anno non emergono neanche dalla lettura dei verbali di riunione del tavolo tecnico previsto
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dall'art. 6 del contratto.
Infine, non risulta prodotto l'unico atto in grado di dirimere in via definitiva la que- stione, ossia una delibera del direttore generale dell' che, preso atto dei dati a consuntivo e dei lavori del tavolo tecnico, e quindi previa apposita istruttoria, attesti lo sforamento del tetto e la data in cui esso si sarebbe verificato e indichi la parte di fatturato di ciascun centro che non può essere remunerata perché resa ultra budget.
Alla luce di quanto precede deve concludersi che la convenuta non ha provato il fatto estintivo della pretesa dell'attrice.
Inoltre in base al comma 3 dell'art. 5 del contratto (articolo rubricato “criteri di remu- nerazione delle prestazioni”), l' deve comunicare mensilmente a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”.
Il comma 3 enuncia anche la seguente regola:
“ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo l'eventuale supera- mento del limite di spesa, si applicherà la seguente regola:
a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione effettuata dalla nei mesi scorsi in base alla proiezione dei limiti di spesa dell'anno precedente, a tutte le prestazioni di quella ASL / branca erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n.
1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata dalla nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa”.
Dunque nell'ipotesi contemplata nella prima parte del punto a), per riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto, l' deve emettere un provvedimento autorita-
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tivo di applicazione della c.d. regressione tariffaria unica al fatturato annuale di ogni singolo centro (sulla natura autoritativa della regressione, cfr. Cass., sez. un.,
02/11/2018, n. 28053, nonché Cons. di Stato 19/11/2018, n. 6495).
Mediante l'esercizio del potere in esame, costituente un corollario del potere di fissa- zione del tetto di spesa, il diritto di credito del concessionario viene ridotto in base ad una percentuale individuata, di volta in volta, dall'
Resta ferma poi la non remunerabilità delle prestazioni rese oltre la data presuntiva di sforamento del budget annuale (cfr. ultima parte lett. a del comma 3).
Le modalità applicative della regressione sono stabilite dall'allegato C della delibera della Giunta regionale della Campania n. 1268/08.
La regressione mira ad individuare l'apporto di ciascun centro al superamento del tetto di branca, con la conseguenza che la riduzione del fatturato avviene in misura proporzionale al detto apporto, penalizzando i centri che hanno contribuito in misura maggiore allo sforamento del budget (per l'esatta individuazione delle modalità applica- tive della regressione, si rimanda all'allegato C).
Dalla regressione va quindi distinta l'ipotesi sub b) del comma 3 dell'art. 5 del con- tratto, che esclude il diritto al pagamento in relazione alle prestazioni rese oltre la data di raggiungimento del tetto, laddove quest'ultima risulti, a consuntivo, successiva a quella indicata nell'ultima comunicazione dell'
Continuando nell'analisi delle clausole contrattuali, va posta attenzione al contenuto dell'art. 7, che stabilisce i termini entro cui l' deve procedere al pagamento dei corrispettivi spettanti alla controparte.
La clausola prevede che il 90% dell'importo di ciascuna fattura mensile deve essere pagato entro 60 giorni dalla fine del mese di riferimento;
il pagamento del saldo deve avvenire in 4 tranche: entro il 31 luglio, per quanto riguarda le fatture del primo trime- stre;
entro il 31 ottobre per le fatture relative ai mesi da aprile a giugno;
entro il 31 gennaio dell'anno successivo per le fatture da luglio a settembre;
entro il 30 aprile dell'anno successivo per le fatture dell'ultimo trimestre dell'anno.
Il comma 2 dell'art. 7 precisa che “il pagamento di ciascun saldo potrà essere effet- tuato, oltre che in seguito al completamento dei controlli di regolarità delle prestazioni,
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previa emissione da parte della struttura privata delle note credito richieste dalla sia con riguardo ad eventuali contestazioni delle prestazioni rese, sia per applicare la regressione tariffaria o l'abbattimento del fatturato riconoscibile ai sensi del comma 3 del precedente art. 5”.
Ad avviso del Tribunale, in forza del regolamento contrattuale sino ad ora illustrato, nell'ipotesi prevista sub a) del comma 3 dell'art. 5, il superamento del tetto di spesa in una data anteriore a quella indicata nell'ultima comunicazione dell' non è, quindi, circostanza sufficiente per giustificare il mancato pagamento delle prestazioni rese tra la data effettiva di superamento del tetto e la data comunicata in sede di monitoraggio
(cfr. Tribunale di Napoli, X sez., sentenza n. 483/2019).
Onde conformare in via autoritativa il diritto di credito del concessionario ed evitare in tal modo di pagare l'intero fatturato annuale o trimestrale, l' deve applicare la regressione tariffaria secondo quanto previsto dall'allegato C della delibera di Giunta regionale n. 1268/08: le previsioni contrattuali al riguardo sono chiare e non autorizza- no in alcun modo il rifiuto del pagamento senza il preventivo passaggio attraverso l'esercizio del potere di imporre la regressione (cfr. la già citata Tribunale di Napoli, X sez., sentenza n. 483/2019, nonché Tribunale di Napoli, X sezione, sentenze n. 6882/18
e n. 9869/18).
Inoltre, in base al principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto,
l'esercizio del suddetto potere deve avvenire in tempi ragionevoli, e quindi in prossimità della scadenza dei termini per il pagamento del saldo, non essendo pensabile che le ragioni creditorie dei concessionari restino per un tempo indefinito alla mercé della controparte e del suo comportamento inerte (la stessa giurisprudenza amministrativa ritiene illegittimo il provvedimento di regressione tariffaria laddove intervenga a distanza di tempo dalla chiusura dell'anno finanziario a cui si riferisce).
Quindi, anche volendo ipotizzare una sorta di inesigibilità del credito sino all'applicazione della regressione (ipotesi comunque non prevista dal contratto), lo stallo non potrebbe protrarsi oltre un tempo ragionevole, terminato il quale i centri sarebbero pienamente autorizzati all'esercizio del loro diritto di credito.
Naturalmente, il riconoscimento in sede di giurisdizione ordinaria del credito non
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esclude che l' possa adottare un provvedimento di regressione tariffaria in un secondo tempo e modificare ex tunc il diritto di controparte, fermo restando il vaglio del giudice amministrativo sulla legittimità della regressione.
In conclusione, laddove il superamento del tetto di spesa intervenga in data anterio- re a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del contratto e laddove i centri abbiano eseguito prestazioni sino a tale ultima data,
l' deve riportare i corrispettivi dovuti ai concessionari nei limiti del tetto di spesa mediante l'applicazione della regressione tariffaria;
sino a quando il relativo potere non venga esercitato, persiste il diritto del singolo centro di ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazione rese;
soltanto l'esercizio della regressione consente all' di modificare, in via autoritativa, il diritto di credito del privato, abbattendo l'intero fatturato annuo o trimestrale dei centri mediante l'applicazione della percentua- le necessaria a riportare la spesa sanitaria nei limiti del budget stanziato per l'anno o per il trimestre di riferimento.
Di contro, l' può rifiutarsi sic et simpliciter di pagare il corrispettivo ultra budget soltanto quando sia relativo a prestazioni eseguite dopo la data previsionale di sfora- mento del tetto comunicata in sede di monitoraggio.
Quanto precede non è incompatibile con il potere di programmazione economica in materia sanitaria attribuito alle singole Regioni, né scalfisce il principio in base al quale le remunerazioni spettanti ai centri non possono superare il tetto (annuale o trimestra- le) di branca: alla base della ricostruzione del giudicante vi è l'evidente considerazione che con la stipula dei contratti le Aziende sanitarie locali si vincolano al regolamento contrattuale, con la conseguenza che, per riportare la spesa nei limiti del tetto, devono osservare quanto stabilito in contratto (pacta sunt servanda).
In ogni caso, laddove il contratto nulla preveda o comunque laddove non possa pie- namente operare per mancata esecuzione del monitoraggio, le Aziende sanitarie locali devono esercitare il potere specificamente previsto per riportare la spesa nei limiti del budget, ossia il potere di regressione tariffaria (sulla regressione, cfr., tra le tante, Cons.
Stato 27.2.2018, n. 1206; Cons. Stato 15/02/2002, n.939; vanno poi richiamati il già citato allegato C alla delibera della Giunta regionale della Campania n. 1268 del
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24.7.2008, nonché l'art. 1, comma 171, della legge 30.12.2004, n. 311 sulla cui rilevanza in tema di regressione vedi Cons. Stato 03/09/2018, n. 5162).
Al riguardo, occorre aggiungere che “l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria al fine di osservare i limiti di spesa non è subordinato né condizionato all'ese- cuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'a- dempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite del tavolo tecnico (organo di fonte contrattuale e cui partecipano anche i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative), avendo lo scopo fondamentale di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con l'impiego delle risorse disponibili e programmate, che a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale (cfr. Cons. Stato 30/10/2013, n. 4540; Cons.
Stato 05/02/2013, n. 679; Cons. Stato 27/02/2018, n. 1206).
Il complesso meccanismo contrattuale sino ad ora illustrato presuppone che l' effettui il monitoraggio mensile.
Orbene, laddove manchi il monitoraggio o lo stesso non sia tempestivo, viene a man- care quella data previsionale di sforamento del budget trimestrale (o mensile, come nel caso in esame) che funge da spartiacque tra l'onere di applicare la regressione e il diritto dell' a non remunerare le prestazioni eseguite dopo la data effettiva di superamento del tetto.
Ad avviso del Tribunale, in mancanza di monitoraggio, l' è obbligata a riportare il fatturato complessivo di ciascuna branca nei limiti del tetto tramite la regressione tariffaria;
non può invece rifiutarsi di pagare sic et simpliciter le prestazioni ultra tetto, perché il contratto configura la comunicazione della data presuntiva di sforamento come un presupposto necessario del diritto di astenersi dal pagamento.
In via alternativa a quanto precede, si potrebbe sostenere che la mancata o tardiva effettuazione del monitoraggio, in quanto ipotesi non contemplata dal contratto, renda inapplicabile tout court quanto stabilito dall'art. 5, comma 3, con la conseguenza che il rispetto del limite di spesa non potrebbe che essere assicurato con lo specifico strumen- to di carattere autoritativo previsto in materia, ossia tramite la regressione tariffaria delineata dall'allegato C) della delibera della Giunta regionale della Campania n.
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1268/08.
In conclusione, sia riportando la vicenda nell'alveo delle previsioni contrattuali, sia considerando quest'ultime inapplicabili in caso di mancata effettuazione del monitorag- gio, il mancato pagamento dell'intero fatturato trimestrale deve passare attraverso l'esercizio della regressione tariffaria.
A questo punto non resta che applicare quanto sino ad ora esposto al caso oggetto del presente giudizio.
Dall'analisi della documentazione prodotta dalla opponente (afferente alla Branca di
Patologia Clinica e Radiodiagnostica) emerge che l' ha provveduto a comunicare, in sede consuntiva ed in epoca successiva alla scadenza, il superamento del tetto di spesa in data anteriore a quella preventivata (ammesso che tale comunicazione sia intervenu- ta).
Invero, vertendosi in ipotesi di sforamento a consuntivo, l' lungi dal rifiutarsi di pagare le prestazioni rese dopo la data di superamento del tetto individuato a consunti- vo con le richiamate comunicazioni, avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria in modo da ridurre il corrispettivo spettante ai centri e riportare la spesa nell'ambito del tetto.
Il provvedimento applicativo della regressione non risulta ancora adottato, con la conseguenza che non sussistono fatti modificativi/estintivi del diritto di credito della ricorrente.
Essendo ormai scaduti i termini di pagamento previsti in contratto, l' è tenuta a pagare la somma richiesta in ricorso, come sopra individuata.
Non significativa appare essere la delibera 787 del 7 maggio 2013, pure prodotta dall'
Quand'anche si volesse ritenere valutabile tale documento (invero non correlato ad una puntuale attività assertiva che avrebbe dovuto precedere tale produzione), va richiamato l'orientamento giurisprudenziale radicatosi in seno alla X sezione Civile di questo Tribunale in relazione alla inidoneità di detta Delibera ad integrare un valido provvedimento di regressione tariffaria.
Va, invero, ribadito che provvedimento in oggetto, pur denominato regressione
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tariffaria per l'anno 2012, non provvede alla determinazione della RTU secondo le modalità ed i criteri previsti dalla delibera GRC n.1268/08, ma si limita a stabilire semplicemente di non remunerare le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa.
Lo stesso dicasi per le Delibere n.751 del 8 maggio 2015 (anno 2014) e n.1202 del 12 luglio 2014 (anno 2013).
In merito alla questione afferente al difetto di sottoscrizione del contratto alla data di erogazione delle prestazioni, va richiamato l'orientamento radicatosi in seno alla
Corte di Appello di Napoli secondo cui i contratti in esame siano efficaci ed idonei a vincolare le parti.
La Corte di Appello ha già affermato in diverse occasioni (cfr. App. Napoli, 1007/2025;
App. Napoli 2972/2024; App. Napoli 2254/2023; App. Napoli 3177/2023; App. Napoli
3482/2023) che, nel caso stipula di contratti ex art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 successiva all'erogazione delle prestazioni di cui si chiede la remunerazione, è ammissi- bile che le parti attribuiscano al contratto efficacia retroattiva in modo da regolamenta- re i rapporti (già di fatto) tra loro esistenti. Tale possibilità, ossia quella di convenire la retroattività degli effetti del contratto, deve predicarsi per la peculiarità degli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.
8-quinquies, d.lgs. n. 502/1992.
Trattasi, infatti, di contratti rientranti tra quelli che autorevole dottrina già definiva
“contratti imposti”, cioè che la parte è legalmente tenuta a stipulare.
Inoltre, il contenuto del contratto deve essere quello previsto dalla legge, essendo destinato a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi.
Nella fattispecie, in sostanza, si tratta di un contratto che, per concorde volontà e, comunque, per obiettiva funzione (in quanto atto conclusivo del più complesso proce- dimento amministrativo, attraverso il quale si concretizza l'attività autoritativa della
P.A.) ha valenza retroattiva rispetto alla data di stipula.
Ciò in quanto la stipula non può precedere l'individuazione del tetto di spesa, posto che il contratto deve necessariamente indicare i volumi massimi di prestazioni da acquistare, ragion per cui gli accordi contrattuali tra e centri accreditati non possono che
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intervenire solo successivamente alla emanazione in sede amministrativa dell'atto determinativo dei tetti.
A questo proposito, poi, occorre anche prendere atto dell'ormai consolidata giuri- sprudenza amministrativa, secondo cui la deliberazione regionale che fissa i tetti di spesa nel corso dell'anno ha efficacia retroattiva. Invero, tale deliberazione – in quanto atto terminale di un procedura che si colloca a valle, sul piano logico e cronologico, dei procedimenti presupposti inerenti all'intervento della delibera CIPE volta a ripartire tra le Regioni il fondo sanitario nazionale - non può essere letta in modo avulso dal sistema in cui si inserisce: posto, allora, che la fissazione dei tetti di spesa non può prescindere dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e che tale dato risulta definito in modo concreto in corso d'anno, si appalesa fisiologica la fissazione retroattiva del tetto regionale di spesa anche in una fase avanzata dell'anno (Cons. Stato, Ad. Plen., n.
4/2012, n. 3/2012 e n. 8/2006; Cons. Stato n. 2444/16, n. 724/15).
Ma se questo è vero, ne consegue che la retroattività della determinazione dei tetti di spesa non può che comportare la retroattività anche degli effetti delle altre pattuizioni dei contratti riguardanti le prestazioni sanitarie cui si riferiscono i medesimi tetti di spesa.
Del resto, che l'intenzione dei contraenti fosse quella di regolare i rapporti pregressi lo si evince anche dal loro comportamento successivo (art. 1362 comma 2° c.c.), dal momento che l' ha comunque provveduto al pagamento delle prestazioni rese anteriormente alla stipula dei contratti.
La Corte di Appello ha, poi, evidenziato di non ignorare che la Corte di Cassazione, con la sentenza n.8722/2024, ha affermato la nullità dei contratti stipulati “nel corso dell'anno e con efficacia retroattiva” (in realtà la Corte non ha chiarito se quelli stipulati in corso d'anno sono nulli solo in relazione alle prestazioni già svolte ovvero anche per quelle ancora da svolgere); ad avviso della S.C., infatti, sarebbe legittima la sola fissazio- ne o modifica dei tetti di spesa a posteriori e non anche la sottoscrizione dei contratti che, in considerazione della particolare disciplina che riguarda la P.A., devono necessa- riamente precedere l'esecuzione delle prestazioni.
Tale soluzione, tuttavia, non appare convincente per una serie di motivi.
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Va innanzitutto evidenziato che, come già sopra rilevato, il contratto deve comunque contenere i limiti di spesa da applicare al rapporto che sovente riguardano non solo la macroarea di appartenenza, ma addirittura la singola struttura e che l' determina solo dopo l'inizio dell'anno, quando vengono fissate le risorse economiche da destinare al sistema sanitario.
A ciò deve aggiungersi che le strutture non hanno alcun potere contrattuale in ordine al contenuto dell'atto e, dunque, devono solo attendere di essere convocate dall' per sottoscrivere il modulo da quest'ultima predisposto (come avvenuto anche nel caso in esame).
In attesa della sottoscrizione del contratto, dunque, le parti danno vita ad un rappor- to di fatto destinato ad essere regolato poi (anche retroattivamente) dal contratto;
appare quindi indubbia la volontà delle parti di applicare il contratto sottoscritto anche alle prestazioni svolte precedentemente che, come già osservato, nel caso di specie si desume anche dal comportamento dell' che ha comunque provveduto a pagare le prestazioni rese.
Del resto, non si rinviene alcuna norma che proibisca alla Pubblica Amministrazione di regolare ex post un rapporto già esistente di fatto, analogamente a quanto potrebbe avvenire con una transazione che di certo non le sarebbe preclusa.
Anche la S.C. ha affermato - in relazione proprio ad un caso in cui una delle parti del contratto (nella fattispecie, di locazione di alcuni immobili) di cui era stata prevista la retroattività era una pubblica amministrazione - che “non sussiste nell'ordinamento un divieto per le parti di un contratto di attribuire ad esso efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti di fatto tra loro esistenti … disponendo che il rapporto derivan- te da detto contratto vada considerato iniziato da una data anteriore alla sua conclusio- ne” (Cass. 15530/2000).
L'alternativa a tale soluzione sarebbe, del resto, quella di considerare non remunera- bili le prestazioni svolte prima della conclusione del contratto (contrariamente a quanto ritenuto invece dall'che le ha pagate) in relazione alle quali - in considerazione della giurisprudenza restrittiva formatasi sul punto, che tiene conto della particolare discipli- na riguardante limiti di spesa in materia sanitaria - i centri accreditati non potrebbero
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ottenere neppure l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. (cfr. Cass. 13884/2020; Cass.
36654/2021). È evidente però che tali circostanze determinerebbero, in mancanza di una modifica della prassi di stipulare i contratti nel corso dell'anno (determinata comunque dalla necessità di attendere i dati circa il budget a disposizione), la sostanzia- le paralisi del sistema sanitario fino alla sottoscrizione dei contratti.
Deve dunque ritenersi che il contratto sia efficace in toto con riguardo al rapporto intercorso tra l' d il centro.
In conclusione va affermata la fondatezza del credito azionato dall'opposta ove corre- lata ad indebite decurtazioni per regressione tariffaria, ciò avuto riguardo agli anni
2011,2012, 2013 e 2014.
5.4§ Crediti oggetto del giudizio di opposizione n.568/2023: crediti correlati alle cd. quota AB (Cassa nazionale dei biologi;
anni dal 2011 al 2014).
Con l'ordinanza resa in data 20 maggio 2025 questo Giudice ha evidenziato che, dal confronto tra le fatture prodotte in sede monitoria ed i ruoli banca depositati dall in sede di opposizione (ruoli banca 2011-2017), è emerso un ulteriore profilo di contrasto nella ricostruzione contabile delle parti, in quanto il Centro ha richiesto il pagamento di un importo denominato “quota ENPBAB” da aggiungersi al netto, mentre l nei predetti ruoli banca non ha preso in considerazione tale ulteriore posta creditoria.
L'opposta, con le note depositate in data 13 giugno 2025, ha fornito i seguenti chia- rimenti: “la rilevata discordanza tra gli importi indicati nelle fatture prodotte dal Centro
e i dati forniti dall' è attribuibile all'aggiunta in dette fatture della quota AB
(Cassa nazionale dei biologi), pari al 2% sul lordo delle prestazioni, spettante allorquan- do nella società esistano quote attribuite al soggetto, nel caso di specie Dr. CP_1
, socio della società opposta, munito della qualità di biologo.
[...]
Infatti, secondo un costante e granitico orientamento della Suprema Corte il quadro normativo di riferimento è l'art. 8 d.lgs. n. 103/1996 e l'art. 4 del Regolamento di disciplina delle Funzioni di Previdenza dell'Ente Previdenza ed Assistenza a CP_3
favore dei Biologi, secondo i quali “: < 1. [...] 2. Gli iscritti agli albi o elenchi [...] sono tenuti a presentare domanda di iscrizione alla gestione o ente previdenziale secondo le modalità rispettivamente previste per esse e ad effettuare i relativi adempimenti
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contributivi, ivi compreso il contributo integrativo a carico dell'utenza, nelle misure e alle scadenze stabilite.
3. Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti é fissato nella misura del 2 per cento del fatturato lordo ed é riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura>; ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di disciplina della funzione di previdenza adottato dall'ENPAB vigente ratione temporis: <
Gli iscritti all'Ente devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività autonoma di libera professio- ne, conseguito anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, e devono versare all'Ente il relativo ammontare, indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito colui che si avvale dell'attività professionale. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo; le Associazioni Professionali e le Società alle quali partecipa un iscritto all'Ente devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni singolo socio o associato iscritto all'Ente; l'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute all'Ente dal singolo iscritto è calcolato su una percentuale dei corrispettivi lordi conseguiti dalla associazione o società corrispon- dente alla quota di partecipazione agli utili spettante all'iscritto stesso ...(Cfr in tal senso
Cassaz. Ord. N. 24598/2021 ed altre conformi in essa richiamata)”.
Anche l'opponente con la nota dell'11 giugno 2025, depositata in pari data, non ha contestato la debenza delle relative somme, limitandosi ad affermare la competenza di altro Ufficio per la liquidazione.
In ragione della sostanziale assenza di contestazione in ordine alla doverosità del contributo previdenziale sulle fatture emesse da società che abbiano tra i propri soci un biologo, i relativi importi, come riportati nelle fatture azionate per gli anni dal 2011 al
2014, vanno riconosciuti (euro 3.925,82 per l'anno 2011; euro 3.917,00 per l'anno 2012; euro 8.150,39 per l'anno 2013; euro 1.768,71 per l'anno 2014).
6.1§ Crediti oggetto del giudizio di opposizione n.25373/2022 e del giudizio di op- posizione n.568/2023: decorrenza degli interessi moratori richiesti.
Avuto riguardo al dies a quo da cui far decorrere gli interessi, la prima questione da affrontare investe l'operatività, nel caso di specie, del termine di prescrizione decennale
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ovvero quinquennale.
Orbene questo Giudice intende dare continuità ai principi già affermati in precedenti statuizioni su fattispecie analoghe (cfr. sentenze Tribunale di Napoli X Sezione Civile dottor Marcello Amura n.8651/2024 e 8645/2024, entrambe pubblicate in data 11 ottobre 2024).
Invero sui temi posti dalle parti paiono rinvenirsi due distinti orientamenti giurispru- denziali, affermatisi anche in seno alla Suprema Corte di Cassazione.
In base al primo orientamento (affermato, tra l'altro, da Cassazione civile sez. I,
03/11/2016 n.22276), affermatosi prevalentemente in tema di appalto pubblico, l'art. 2948 c.c., n. 4, che prevede la prescrizione quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, si riferisce alle sole obbligazioni periodi- che e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, sicchè anche gli interessi previsti dalla stessa disposizione debbono rivestire il connotato della periodicità.
Con specifico riferimento agli interessi moratori disciplinati nel D.P.R. n. 1063 del
1962, artt. 33 e segg., il principio è stato così massimato: "la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., n. 4, anche per quanto concerne gli interessi, è applicabile soltanto a condizione che la relativa obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie genericamente indicata dalla norma con l'espressione "e, in genere, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", la quale si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscetti- bile di adempimento solo con il decorso del tempo. Ne consegue che l'obbligazione relativa agli interessi, per potere essere assoggettata alla disposizione, deve rivestire il connotato della periodicità. La disposizione non è pertanto applicabile, in difetto del richiamato requisito della periodicità, agli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel pagamento del prezzo dell'appalto, ai sensi del D.P.R. 16 luglio
1962, n. 1063, art. 33 e ss." (Cass. 12140 del 2006; con riferimento al compenso revisio- nale, Cass. 23746 del 2007, Cass. n. 17197 del 2012).
Tale principio è stato ribadito anche di recente dalla Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. I - 24/04/2024, n. 11125), secondo cui “la ragione per cui l'art. 2948, n. 4, c.c.
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non si applica agli interessi moratori è la mancanza del requisito della periodicità, a meno che non sussistano specifici patti che assegnino autonomia al debito di interessi, conferendo loro la detta periodicità.
Va richiamata sul punto la pronuncia di questa Corte, secondo cui l'applicabilità dell'art. 2948 n. 4 cod. civ., sull'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale degli interessi, postula che gli stessi debbano essere corrisposti periodicamente, con cadenza annuale od infrannuale, e, pertanto, ove accedano ad un debito principale da regolarsi in unica soluzione (nella specie, prezzo di vendita), l'operatività della norma medesima può essere riconosciuta solo in presenza di patti che assegnino autonomia al debito d'interessi, conferendogli la suddetta periodicità (Cass., sez. 2, 11 gennaio 1986,
n. 103).
In particolare, si chiarisce in detta pronuncia che l'art. 2948 c.c. accomuna vari istituti, per i quali si dettano regole comuni, sicché la periodicità rappresenta il carattere comune ai crediti elencati nei primi tre numeri (annualità delle rendite;
annualità delle pensioni alimentari;
pigioni delle case, fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni). Tra l'altro, anche il codice del 1865 all'art. 2144 raggruppava, ai fini della prescrizione quinquennale, gli stessi crediti e nello stesso ordine.
Pertanto, gli interessi di cui al n. 4 dell'art. 2498 c.c., ai fini dell'applicazione del ter- mine quinquennale di prescrizione devono condividere il carattere della "periodicità"
(Cass., n. 874 del 1952, per cui la prescrizione quinquennale si applica solo per quanto attiene alle prestazioni periodiche e non a quelle che abbiano carattere puramente occasionale, la cui corresponsione avviene una tantum, salva l'ipotesi contemplata nel n.
5 dell'art. 2948 c.c.).
Il proprium dell'art. 2948 n. 4 c.c. è "la periodicità degli interessi "(Cass., sez. 2, n. 103 del 1986, cit.).
Con la precisazione - di grande rilievo - per cui, solo in presenza di "un'apposita clau- sola contrattuale "..." che originariamente prevedeva una forma rateale di pagamento del debito principale" si applicava la prescrizione quinquennale (Cass., n. 103 del 1986).
4.2. La periodicità - come detto nel paragrafo precedente - è, comunque, il requisito essenziale per applicare agli interessi moratori la prescrizione quinquennale.
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Ciò spiega la ragione per cui si applica la prescrizione decennale agli interessi di mora previsti dalla legge nella disciplina dei contratti pubblici. Si tratta, infatti, di interessi moratori di fonte legale, dovuti a causa del ritardo nel pagamento del prezzo dell'appal- to, ai sensi dell'art. 33 e seguenti del d.P.R. n. 1063 del 1962, "per i quali difetta il requisito della periodicità" (Cass., sez. 3, 21 marzo 2013, n. 7127; anche Cass., sez. 1, 3 novembre 2016, n. 22276; Cass., sez. 1, 9 ottobre 2012, n. 17197; Cass., sez. 2, 23 settembre 2011, n. 19487; Cass., 10 settembre 2010, n. 19291; Cass., 6 novembre 2006,
n. 23670; Cass., n. 14080 del 2005).
Resta nel solco di tale orientamento anche la costante affermazione di questa Corte, per cui, laddove l'obbligazione per il debito di interessi attenga ad un debito rateizzato in prestazioni periodiche costituenti adempimento parziale di "un'unica obbligazione principale", quando nei versamenti rateizzati siano inclusi gli interessi sulla somma dovuta, si ha identità della causa debendi tra detta obbligazione accessoria e quella principale, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere per entrambe le obbligazioni dal momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale e viene ad identificarsi, anche per gli interessi, con quello ordinario decennale
(Cass., 21 marzo 2013, n. 7127; Cass., n. 25047 del 2009; Cass., n. 9695 del 2011).
Sempre nella stessa direzione si è ritenuto che la rateizzazione in più versamenti pe- riodici dell'unico debito nascente da un "mutuo bancario" non ne determina il fraziona- mento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti (Cass., sez. 1, 8 agosto 2013, n. 18951;
Cass., sez. 3, 3 febbraio 1994, n. 1110).
Un'ulteriore conferma del decisivo legame tra gli interessi moratori e la "periodicità" ai fini della prescrizione quinquennale, si rinviene nell'affermazione di questa Corte per cui il principio informatore della prescrizione di cui all'art. 2948 n. 4 cod civ è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute e non richieste tempestivamente, quando
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esse siano periodiche e dipendano da una causa debendi continuativa. Essa, pertanto, non è applicabile quando gli interessi, come quelli sui crediti di lavoro, siano moratori ed ineriscano ad un risarcimento che, senza di essi, non sarebbe completo, perché, in questo caso, non è configurabile un'inerzia del creditore, alla quale si possa riconnettere l'effetto estintivo della prescrizione (Cass., sez. L, 11 settembre 1980, n. 5251). Manca, dunque, il carattere della "periodicità".
Anche nella giurisprudenza amministrativa si è ritenuto che, se gli interessi moratori costituiscono il risultato di una determinazione convenzionale del risarcimento del danno dovuto al creditore per le conseguenze derivanti dall'inadempimento, e dunque costituiscono l'oggetto di un autonomo diritto di credito, essi non possono rientrare nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, c.p.c. (Cons. Stato, sez. IV, 5 settembre 2013, n.
4462). Ciò che conta è, dunque, la "periodicità" o meno degli interessi”.
A tale orientamento si contrappone, più o meno consapevolmente, un diverso orien- tamento giurisprudenziale affermatosi in seno alla Suprema Corte di Cassazione nell'ambito del contenzioso tributario, ma sulla base di principi e soluzioni interpretative applicabili alla generalità delle obbligazioni, anche non tributarie.
Si intende far riferimento a quanto affermato dalla Suprema Corte con la pronunzia del 24/01/2023 n.2095 (cfr. nello stesso senso anche Corte di Cassazione, Sezione tributaria, sentenza 18 maggio 2023, n. 13781) in cui si legge quanto segue: “a differen- za delle sanzioni relative a violazioni tributarie, che si nutrono di una disciplina speciale in ambito tributario, la prescrizione degli interessi che accedono a obbligazioni tributarie
è regolata - secondo la giurisprudenza largamente prevalente di questa Corte - da una norma di diritto comune quale l'art. 2948, n. 4, c.c., secondo cui l'obbligazione relativa agli interessi riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al genera- lizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione (Cass.,
Sez. VI, 14 settembre 2022, n. 27055; Cass., Sez. VI, 28 aprile 2022, n. 13258; Cass., Sez.
VI, 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., Sez. VI, 24 gennaio 2022, n. 1980; Cass., Sez. V, 3 ottobre 2021, n. 31283; Cass., Sez. V, 15 ottobre 2020, n. 22351; Cass., Sez. V, 10 luglio
2020, n. 20955; Cass., Sez. V, 27 novembre 2019, n. 30901; Cass., Sez. VI, 25 luglio 2014,
n. 17020; Cass., Sez. V, 14 marzo 2007, n. 5954; in termini analoghi Cass., Sez. II, 27
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novembre 2009, n. 25047; Cass., Sez. III, 21 marzo 2013, n. 7127).
14. Il ricorrente chiede una rivisitazione di questo indirizzo. Osserva, analiticamente in memoria, come la disciplina tributaria in materia di interessi abbia natura speciale e appaia più "frammentata" rispetto a quella di diritto comune, che già conosce separa- tamente gli interessi corrispettivi e quelli moratori. Osserva, in particolare il ricorrente, come in materia tributaria vi siano diverse categorie di interessi, differenziate in ragione della fonte degli stessi, quali:
- gli interessi da ritardato pagamento delle imposte sino alla consegna dei ruoli al concessionario (D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600, art.20);
- gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo decorrenti dalla notifica della cartella di pagamento (D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, art. 30);
- gli interessi di mora in materia di imposta di registro (D.P.R. n. 26 aprile 1986, n.
131, art. 55, comma 4,);
- gli interessi da ritardato pagamento per liquidazione automatica e controllo formale
(d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 2, disciplinati dall'art. 6 d. MEF 21 maggio 2009, per delegificazione operata dalla l. 24 dicembre 1997, n. 244, art. 1, comma 150,) e gli interessi da rateizzazione (d. lgs. n. 462/1997, art. 3, comma 3-bis).
Da questa frammentarietà della disciplina degli interessi in materia tributaria, diffe- renziata in funzione della fonte dell'obbligazione principale (scadenza della data di pagamento dell'obbligazione tributaria, consegna dei ruoli all'agente della riscossione, natura speciale dell'imposta di registro, procedimento di liquidazione dell'imposta), il ricorrente intende, in primo luogo, enucleare una disciplina speciale della prescrizione in materia tributaria, sganciata dalla disciplina ordinaria;
in secondo luogo, il ricorrente ritiene di estrarre il principio secondo cui la prescrizione degli interessi è omologa a quella del tributo cui essi accedono. Sicché, ove i tributi fossero soggetti alla prescrizione ordinaria (come i tributi erariali), anche l'obbligazione degli interessi dovrebbe essere assoggettata alla medesima disciplina prescrizionale.
15. Il ricorrente, inoltre, sottolinea sotto quest'ultimo profilo come nella stessa giuri- sprudenza di questa Corte si siano ravvisati in alcuni casi gli estremi per l'applicazione della prescrizione ordinaria in tema di interessi, ove si è ritenuto che la prescrizione
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quinquennale, prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. viene applicata ai soli interessi accessori a una obbligazione principale di natura periodica o di durata, laddove in caso di interessi dovuti per una prestazione unitaria o, comunque eseguibile uno actu, si applicherebbe la prescrizione decennale ordinaria (Cass., Sez. V, 16 settembre 2005, n. 18432, seguita acriticamente da Cass., Sez. V, 20 maggio 2021, n. 13815); giurisprudenza (rimasta comunque isolata) applicata da questa Corte anche in tema di interessi da ritardato pagamento del prezzo dell'appalto ai sensi dell'art. 33 e ss. pro tempore D.P.R. n. 16 luglio 1962, n. 1063 (Cass., Sez. III, 1 luglio 2005, n. 14080, Cass., Sez. I, 9 ottobre 2012,
n. 17197, Cass., Sez. I, 3 novembre 2016, n. 22276).
16. Le argomentazioni del ricorrente non appaiono convincenti, risultando gli assunti di parte ricorrente (differenziazione del regime prescrizionale in ragione della fonte degli interessi e omologazione della disciplina della prescrizione degli interessi a quella del capitale) estranei alla stessa disciplina di diritto comune, da cui conviene prendere le mosse. La norma di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. prevede che si prescrivono in cinque anni
"gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi". La norma relativa alla prescrizione degli interessi e', pertanto, norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi. Rilevante appare, in proposito, la circostanza che la norma non distingue il regime della prescrizione in ragione della natura o della fonte degli interessi.
La rilevanza di una disciplina unitaria della prescrizione dell'obbligazione di interessi appare significativa, in considerazione del fatto che il codice civile conosce diverse categorie di interessi, quali gli interessi corrispettivi, dovuti in caso di debiti liquidi ed esigibili (Cass., Sez. I, 16 giugno 2020, n. 11655), gli interessi moratori, quale corrispetti- vo del ritardato adempimento (Cass., Sez. I, 5 maggio 2022, n. 14214) e gli interessi compensativi, diretti a compensare il pregiudizio subito dal creditore per mancato godimento di beni o servizi (Cass., Sez. I, 5 ottobre 2022, n. 28930), quali quelli previsti dall'art. 1499 c.c. (Cass., Sez. VI, 14 maggio 2018, n. 11605).
17. Una analoga impostazione del legislatore si rinviene in tema di collocazione nel grado ipotecario. L'art. 2855, comma 2, c.c., dispone che la collocazione privilegiata ipotecaria opera "qualunque sia la specie di ipoteca", collocando nello stesso grado gli
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"interessi dovuti"; che si tratti, pertanto, di interessi prodotti da capitale di ipoteche iscritte su fonte volontaria (dove gli interessi sul capitale sono di natura corrispettiva), o di ipoteche giudiziali, derivanti da provvedimenti giurisdizionali (dove gli interessi prodotti sono di natura moratoria), vi è sempre collocazione privilegiata sul ricavato del bene liquidato, quale che sia la natura, corrispettiva o moratoria, dell'interesse prodotto
(Cass., Sez. III, 28 luglio 2014, n. 17044).
18. Deve, pertanto, ritenersi che il legislatore non abbia adottato (a livello di principio) una disciplina selettiva della prescrizione dell'obbligazione di interessi, introducendone una disciplina unitaria applicabile alle diverse categorie di interessi (corrispettivi quelli propri del diritto commerciale e moratori quelli del tradizionale diritto civile), indipen- dentemente dalla fonte e dalla natura degli stessi. Il che appare conforme a quel fenomeno giuridico frutto della codificazione del 1942, investigato da antica dottrina come commercializzazione del diritto privato, che aveva inteso estendere al diritto privato istituti propri del diritto commerciale, armonizzando e unificando le relative originarie e distinte discipline.
19. La generalizzata applicazione della disciplina della prescrizione quinquennale agli interessi risponde, peraltro, a una più risalente ragione storica (e di più antica codifica- zione) - come osservatosi in dottrina - che era quella di sganciare la riscossione dell'ob- bligazione "accessoria" degli interessi da quella del capitale. Benché le due prestazioni
(capitale e interessi) appaiano omogenee (entrambe essendo prestazioni pecuniarie) e benché la prestazione degli interessi scaturisca dall'obbligazione pecuniaria, l'obbliga- zione di interessi si aggiunge alla originaria prestazione in sorte capitale e aggrava la posizione del debitore. Il legislatore ha inteso liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, di questa prestazione accessoria in termini più rapidi rispetto all'obbligazione principale;
lo ha fatto differenziando il periodo di esigibilità dell'obbligazione accessoria rispetto a quella principale attraverso
l'introduzione di una disciplina prescrizionale più breve di quella ordinaria, prevista per la sorte capitale. Echi di tale più rapida estinzione dell'obbligazione degli interessi rispetto all'obbligazione principale si rinvengono, ad esempio, in materia di regole legali di imputazione del pagamento (art. 1194 c.c., che prevede la preventiva imputazione del
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pagamento a estinzione del debito prima agli interessi e poi al capitale), quale conse- guenza automatica del pagamento, inteso quale estinzione satisfattiva dell'obbligazione pecuniaria (Cass., Sez. I, 20 maggio 2005, n. 10692).
20. Del tutto avulso dalla giurisprudenza di questa Corte appare, inoltre, l'ulteriore assunto del ricorrente, secondo cui la prescrizione dell'obbligazione degli interessi risulterebbe agganciata a quella dell'obbligazione in sorte capitale. Questa Corte ritiene
- in conformità a quanto osservatosi in dottrina - che il carattere dell'accessorietà dell'obbligazione degli interessi attiene unicamente all'aspetto genetico di tale obbliga- zione, la quale sorge unitamente all'obbligazione principale e, conseguentemente, cessa con l'estinzione dell'obbligazione principale stessa. Peraltro, una volta sorta l'obbliga- zione di interessi (per effetto del sorgere dell'obbligazione principale), il flusso produttivo di interessi vive di vita propria in virtù della sua progressiva maturazione;
man mano che maturano, gli interessi vanno a costituire una obbligazione autonoma e rimangono indipendenti dall'obbligazione principale dalla quale sono sorti, per cui possono essere suscettibili "di autonome vicende rispetto all'obbligazione tributaria configurata a carico del contribuente" (in termini, Cass., Sez. U., 14 luglio 2022, n. 22281; conf. Cass., Sez. VI,
18 marzo 2022, n. 8892; Cass., Sez. V, 30 settembre 2019, n. 24295, Cass., Sez. VI, n.
17020/2014, cit.; Cass., Sez. I, 22 marzo 2012, n. 4554; Cass., Sez. V, 15 giugno 2011, n.
13080; Cass., Sez. V, 14 marzo 2007, n. 5954; Cass., Sez. V, 18 agosto 2004, n. 16123).
21. La conclusione che si trae è che la disciplina della prescrizione, che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione, deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia, con la conse- guenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4,
c.c. il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell'obbligazione principale.
22. Non appare, invero, enfatizzabile l'argomento secondo cui gli interessi sarebbero soggetti a prescrizione quinquennale solo se l'obbligazione principale fosse di natura periodica o di durata e non anche ove gli interessi siano dovuti per una prestazione dovuta in unica soluzione o uno actu. La formulazione della norma di cui all'art. 2948, n.
4, c.c. evidenzia, invero, come la prescrizione dell'obbligazione degli interessi sia affian-
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cata, ai fini della prescrizione, a quella delle altre prestazioni di cui alla medesima disposizione ("gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi"), ma non sia sovrapponibile a queste ultime. L'utilizzo della congiunzione "e" lascia intendere come la disciplina della prescrizione quinquennale riguarda gli interessi in quanto tali e viene ad affiancarsi a quella delle prestazioni periodiche, con la quale non può essere confusa.
23. La periodicità dell'obbligazione degli interessi, per il vero, non attiene alla sorte capitale dalla quale gli interessi scaturiscono, ma al meccanismo di produzione del flusso finanziario, legato alla maturazione degli stessi in ragione del decorrere del tempo;
solo in tal senso (e non anche in ragione della natura della sorte capitale dalla quale gli interessi scaturiscono e dalla quale si separano nel momento in cui l'obbligazione del capitale è insorta) gli interessi possono essere accomunati alle altre prestazioni periodi- che”.
Va, inoltre, rimarcato come tale soluzione sia stata fatta propria anche dal Cons.
Stato, sez. III nella pronunzia del 22/08/2013, n. 4258, relativa proprio agli interessi prodotti dal corrispettivo delle prestazioni eseguite dalle strutture sanitarie private in regime di convenzionamento.
Chiariti i termini del contrasto giurisprudenziale e delle argomentazioni addotte a sostegno di ciascuna soluzione interpretativa, questo Giudice, in attesa di un'auspicabile pronunzia a Sezioni Unite che vada a risolvere detto contrasto, ritiene maggiormente convincente la tesi favorevole all'applicabilità della prescrizione breve di cui all'art.2948 1° comma n.4 c.c. agli interessi moratori di fonte legale e convenzionale, quali quelli oggetto della formulata domanda giudiziale.
L'indicata soluzione, oltre ad essere pienamente rispondente al tenore letterale della norma, pare correttamente cogliere e ricostruire la ratio della previsione normativa e la malintesa necessità di correlare l'operatività della norma ad una “periodicità” dell'obbligazione principale cui accedono gli interessi (anche moratori), dovendosi, invece, valorizzare l'intrinseca natura “periodica” di detta obbligazione, in quanto la maturazione del relativo credito è naturaliter correlata al trascorrere del tempo.
La diversa opzione interpretazione, laddove correla l'applicabilità della prescrizione
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breve agli interessi moratori all'ipotesi dell'esistenza di un patto che assegni autonomia al debito d'interessi, conferendogli la suddetta periodicità, sembra, peraltro, condurre a soluzioni paradossali, quale quella di ritenere applicabile la prescrizione breve agli interessi moratori espressamente previsti e disciplinati da una clausola contrattuale che si limiti a rinviare alla disciplina di cui al D. Lgs n.231 del 2002, ed, invece, di ritenere applicabile la prescrizione decennale ove tale clausola manchi e trovi, in ogni caso, applicazione la medesima disciplina legale.
Le considerazioni di cui sopra conducono a ritenere applicabile alla fattispecie in esame la prescrizione breve di cui di cui all'art.2948 1° comma n.4 c.c..
Da ciò discende la sicura fondatezza dell'eccezione di prescrizione avuto riguardo alle somme richieste a titolo di interessi moratori maturati anteriormente alla data del 30 ottobre 2012 (quinquennio antecedente alla richiesta di pagamento contenuta nella pec inoltrata il 30 ottobre 2017), crediti di cui va dichiarata l'estinzione.
Ciò dicasi, in particolar modo, per i crediti oggetto del giudizio di opposizione
n.25373/2022 nonché per i crediti oggetto del giudizio di opposizione n.568/2023 e maturati nell'anno 2011; per tali crediti gli interessi moratori andranno calcolati dalla data del 30 ottobre 2012 e sino al soddisfo.
Per gli ulteriori crediti (anni 2012, 2013 e 2014) il termine di decorrenza degli inte- ressi moratori sarà quello contrattualmente previsto, fatta salva l'ipotesi in cui tale termine sia anteriore alla stipula del contratto per l'anno di riferimento. In tale ultimo caso, occorrerà avere riguardo alla data di stipula di detto contratto.
Invero anche su tale questione questo Giudice intende dare continuità ai principi affermati da questa Giudice e da questo Tribunale in precedenti statuizioni (cfr. la già citata sentenze Tribunale di Napoli X Sezione Civile dottor Marcello Amura n.8651/2024 pubblicata in data 11 ottobre 2024).
Questo Giudice non ignora l'esistenza di pronunzie della Corte di Appello di Napoli che hanno adottato una diversa soluzione rispetto al tema in questione (cfr. pronuncia della Corte di Appello di Napoli n. 2333/24); tuttavia tale soluzione non appare condivi- sibile, atteso che, pur a fronte del suggestivo richiamo alla retroattività degli effetti del contratto ed alla necessità di evitare soluzioni contraddittorie, non pare tener conto
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della peculiare natura degli interessi moratori, i quali hanno funzione risarcitoria e costituiscono una liquidazione forfettaria minima del danno da ritardato adempimento delle obbligazioni pecuniarie.
Invero presupposti dell'inadempimento sono l'obbligazione e l'attualità del tempo della prestazione.
Ritiene questo Giudice che, anteriormente alla stipula del contratto, non può configu- rarsi il prefigurato presupposto.
Invero se è pur vero che non sussiste nell'ordinamento un divieto per le parti di un contratto di attribuire ad esso efficacia retroattiva in modo da regolamentare i rapporti di fatto tra loro esistenti (in parte già integralmente eseguiti), disponendo che il rappor- to derivante da detto contratto vada considerato iniziato da una data anteriore alla sua conclusione, ciò non si traduce automaticamente nella possibilità di configurare un ritardo colpevole in epoca antecedente alla stipula di detto contratto, ciò, ancor più, in assenza di una specifica pattuizione delle parti volta a regolamentare anche tale profilo ed a qualificare espressamente come ritardo colpevole il pagamento dei corrispettivi in epoca successiva a quella prefigurata nel contratto, cui si sia attribuita efficacia retroat- tiva.
Invero anche l'inadempimento imputabile rientra nella categoria dei fatti illeciti (do- losi o colposi), sicchè la condotta inadempiente presuppone l'attualità dell'obbligo di adempiere, cui è altresì correlato il profilo della imputabilità e, più in generale, della colpevolezza.
Non occorre, pertanto, confondere i due piani: un conto è riconoscere la possibilità di una disciplina pattizia postuma volta a regolare, con efficacia retroattiva e “sanante”, prestazioni già integralmente eseguite, altra questione è, invece, la riqualificazione postuma di una condotta come inadempimento imputabile, ipotesi di dubbia ammissibi- lità sistematica e che necessiterebbe, in ogni caso, di un espresso accordo delle parti volto a regolamentare tale profilo.
In ragione di ciò non si ritiene configurabile un ritardo colpevole produttivo di inte- ressi moratori per il periodo anteriore alla stipula del contratto per ciascuna annualità.
7.1§ Governo delle spese di lite.
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Le spese di lite, sia avuto riguardo alla fase monitoria che al giudizio di opposizione, seguono la soccombenza dell' , ma vanno riparametrate al minore Parte_1
importo riconosciuto in sentenza, facendo applicazione delle tariffe di cui al DM n.55 del
2014, dello scaglione tariffario corrispondente alla misura del credito riconosciuto e dell'attività difensiva concretamente compiuta (importi tra i minimi ed i medi tariffari in considerazione dell'assenza di attività istruttoria e del solo parziale riconoscimento degli importi oggetto di ingiunzione).
Inoltre, in ragione della obiettiva irragionevolezza dell'avvio di due distinti procedi- menti monitori (R.G.17589/2022 ed R.G. 17590/2022) per crediti che ben potevano essere azionati nell'ambito del medesimo procedimento, appare equo procedere ad un'unica liquidazione che abbia riguardo al valore complessivamente riconosciuto all'esito dei due giudizi di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ avuto riguardo al giudizio di opposizione recante n.25373/2022 r.g.a.c., acco- glie nei limiti di cui in parte motiva l'opposizione proposta dall' Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 6964/2022 del 26/09/2022
[...]
(R.G.17589/2022) reso dal Tribunale di Napoli in data 23/09/2022, notificato telematicamente in data 26/09/2022; per l'effetto revoca detto decreto e condanna l' , in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore Parte_1
del in persona del Controparte_1
l.r.p.t., dell'importo di euro 10.833,28, oltre interessi moratori ex D.Lgs.
231/02 decorrenti dal 30 ottobre 2012 e sino al soddisfo;
➢ avuto riguardo al giudizio di opposizione recante n.568/2023 r.g.a.c., accoglie nei limiti di cui in parte motiva l'opposizione proposta dall' Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n° 8015/22 - reso dal Tribunale di Napoli e noti- ficato in data 15.11.2022; per l'effetto revoca detto decreto e condanna l'
[...]
, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore del Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., dei se- Controparte_1
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guenti importi: a) euro 49.903,07 per prestazioni rese nell'anno 2011; b) euro
33.108,36 per prestazioni rese nell'anno 2012; c) euro 21.767,85 per presta- zioni rese nell'anno 2013; d) euro 2.698,18 per prestazioni rese nell'anno
2014; il tutto oltre interessi al tasso contrattualmente pattuito con la decor- renza individuata in motivazione e sino al soddisfo;
➢ condanna l' alla refusione in favore della ricorrente Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., delle Parte_6
spese di lite relative ai due procedimenti monitori (R.G.17589/2022 e
17590/2022), spese che si liquidano in euro 2.242,00 per onorari, oltre rimbor- so spese esenti documentate (andrà rimborsato un unico contributo unificato parametrato al valore del credito riconosciuto), rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa, con attribuzione in favo- re del difensore, dichiaratosi antistatario;
➢ condanna l' alla refusione in favore della Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., delle spese di Parte_7 CP_1
lite relative al giudizio di opposizione n.25373/2022 r.g.a.c. ed al giudizio di opposizione n.568/2023, spese che si liquidano in euro 10.000,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese gene- rali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa, con attribuzione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 21 luglio 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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