Decreto cautelare 12 agosto 2022
Ordinanza cautelare 9 settembre 2022
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 13/04/2026, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01642/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01519/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1519 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Sabbadini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Milano, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del rigetto dell'istanza di rilascio del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo avanzata dal Sig. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 febbraio 2026 il dott. LB Di AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo sollevando i seguenti motivi di ricorso.
a) Violazione e falsa applicazione dell’art. 103 co. 4 e 6 D.L. 34/2020, eccesso di potere per errore sui presupposti e assoluto difetto di istruttoria e di motivazione.
Secondo il ricorrente appare censurabile la decisione della Questura di Milano di rigettare l’istanza di rilascio del titolo di soggiorno di lungo periodo, senza che vi sia stata valutazione rispetto
alla possibilità di rilasciare un permesso di breve durata.
Orbene, come ben specifica il co. 8 dell’art. 9 D. Lgs 286/98 rispetto alla riacquisizione dopo la revoca del titolo di soggiorno di lungo periodo, è evidente come, se un cittadino straniero avanza una richiesta di permesso di soggiorno UE ma, nel mentre, vengano a mancare i requisiti, esso debba ricevere un permesso di soggiorno più breve.
È evidente come, nel caso di specie, il Sig. -OMISSIS- ha avanzato una richiesta di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo avendone i requisiti, dopo di chè, avendo perso il lavoro, ha evidentemente perso il requisito reddituale.
La difesa dello Stato ha rilevato che da verifiche effettuate a carico dello straniero presso il portale StranieriWEB, lo stesso, in data 18.11.2024, ha ottenuto un Primo permesso di soggiorno per motivi di Assistenza minori (n.5 art.2 c.6 DL 08.01.2007), rilasciato dalla Questura di -OMISSIS-, scaduto in data 12.09.2025. Ad oggi, non risultano presentate istanze di rinnovo.
Il ricorrente non ha presentato memorie.
All’udienza del 20 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è infondato.
Il permesso di soggiorno di lungo periodo è concesso qualora ricorra una serie di presupposti che testimoniano della relativa stabilità della presenza sul territorio, e il suo regime si colloca nella logica di una ragionevole prospettiva di integrazione del destinatario nella comunità ospitante. Più precisamente, in base all’art. 9, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), esso può essere chiesto in presenza di quattro requisiti: a) «possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità»; b) «disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale»; c) «alloggio idoneo»; d) «superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana». Il permesso è a tempo indeterminato (art. 9, comma 2, t.u. immigrazione) e fra le cause della sua revoca non è prevista la perdita dei requisiti di cui sopra (cioè, del reddito e dell’alloggio idoneo).
Nel caso di specie non è contestato che risulti cessato il 28 febbraio 2017 il rapporto di lavoro instaurato il 6 gennaio 2016 e che non ha mai dichiarato redditi per alcun anno d’imposta.
In merito poi al rilascio di un titolo di soggiorno di tipo diverso la difesa dello Stato ha evidenziato che gli è stato rilasciato permesso di soggiorno per motivi di Assistenza minori per cui deve escludersi che il ricorrente non abbia potuto godere di una tutela sussidiaria.
3. In definitiva quindi il ricorso va respinto.
4. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ST ES ZI, Presidente
LB Di AR, Consigliere, Estensore
MA GI, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LB Di AR | ST ES ZI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.