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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/12/2025, n. 1876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1876 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del giudice Dionisio Pantano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1815/2024 r.g.a.c., vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe STRANGIO attore contro
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Paolo PELLE e dall'avv. Nicola PELLE convenuta
e
(c.f. ) Controparte_2 C.F._2 convenuto contumace oggetto: risarcimento del danno da circolazione stradale conclusioni: come da verbale di udienza del 4.12.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato alla ed a Controparte_3 CP_2
ha chiesto che i predetti fossero condannati al risarcimento del
[...] Parte_1 danno di € 50.822,50, o della somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria, per effetto delle lesioni riportate in seguito al sinistro stradale occorso in Bova Marina, corso Umberto I, pag. 1 a 7 l'8.6.2022 nei pressi del bar ' Parte_2
Ha esposto, infatti, che l'8.6.2022, alle ore 7,30 circa, mentre si accingeva ad attraversare a piedi corso Umberto I, dal marciapiede adiacente il bar ' a Parte_2 quello opposto (direzione mare/monte), era stato investito dall'autocarro Fiat Strada targato DE903AE, condotto e di proprietà di che, nell'effettuare una Controparte_2 manovra di retromarcia per uscire dalla zona di parcheggio, lo aveva colpito sulla parte destra, causandone la caduta a terra e le lesioni sulla spalla sinistra.
Ha precisato che, immediatamente soccorso dalle persone presenti, era stato in seguito trasportato all'ospedale di Locri ove, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, era stato dimesso con una prognosi di guarigione di giorni trenta, necessaria a fronte della diagnosi di 'frattura della testa omerale sinistra con distacco del trochite'.
Stante il rifiuto della compagnia di assicurazione dell'autovettura investitrice di risarcire il danno causatogli dall'assicurato, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
'voglia l'Ill.mo Giudice, per tutti i motivi sopra esposti, contrariis reiectis, in totale accoglimento della presente domanda: A) accertare e dichiarare che il sig. è rimasto coinvolto nel Parte_1 sinistro in epigrafe descritto;
B) accertare e dichiarare il diritto in capo all'attore ad essere risarcito per i danni subiti nel sinistro “de quo”; C) conseguentemente, condannare la Controparte_4 in persona del legale rappr. pro-tempore, in solido e/o separatamente con gli altri convenuti al pagamento, a favore di della somma di euro 50.822,50 o di quella maggiore o minore Parte_1 somma che dovesse risultare in corso di causa, in sede ci CTU medico-legale, oltre interessi legali sul capitale rivalutato dal dì del sinistro alla data di effettivo soddisfo;
D) Condannare altresì parte convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore e difensore'.
2.Costituendosi in giudizio, la ha formulato le Controparte_5 seguenti conclusioni: 'voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, emesse tutte le più opportune pro-nunce, condanne e declaratorie del caso, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, rigettare la domanda attorea in quanto infondata e sfornita di prova, con il favore delle spese di lite'.
In primo luogo, la convenuta costituitasi ha eccepito che alcuna prova del sinistro
è stata offerta e che nelle varie missive stragiudiziali non è stato indicato alcun testimone all'evento.
Ha precisato di aver stragiudizialmente contestato la fondatezza della richiesta pag. 2 a 7 risarcitoria con note dell'1.10.2022, del 25.2.2023 e del 29.2.2024 ed ha rilevato, a supporto delle sue ragioni, le seguenti circostanze:
a) nel referto di pronto soccorso, nell'anamnesi, il ha riferito che la causa Pt_1
delle lesioni subite era da ricondurre ad un 'trauma incidente in strada', senza alcun riferimento alla responsabilità di un terzo soggetto;
b) a pag. 2 della citazione, la difesa dell'attore ha rilevato che il dottor Parte_1
è un soggetto che non ha mai avuto a che fare con problematiche relative a sinistri
[...] stradali o altro mentre gli accertamenti effettuati hanno evidenziato che il predetto è risultato coinvolto in ben sei sinistri dal 2016 al 2022, in nessuno dei quali, peraltro, è risultata la presenza di un'Autorità di polizia.
Ha contestato, poi, la quantificazione del danno tanto più alla luce delle plurime preesistenze traumatiche, determinate dagli altri sinistri in cui è rimasto coinvolto nel volgere di pochi anni.
Ha contestato, infine, la possibilità di risarcire, nel caso di specie, il danno morale ed ha eccepito l'insussistenza dei presupposti per disporre la personalizzazione del danno biologico.
3.Ammesse le prove richieste dalle parti, esaminati i testi citati dall'attore, la causa
è stata differita all'udienza del 4.12.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
4.Ai sensi dell'art. 2697 c.c. 'chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento',
Corollario di tale disposizione è costituito dal principio per il quale una prova insufficiente, contraddittoria o incompleta grava sulla parte a cui carico sussisteva l'onere probatorio.
4.1. Occorre poi brevemente rammentare quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale.
Come ribadito in più occasioni (tra le tante: Cass. n. 25770/2019), nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di pag. 3 a 7 danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia quello assicurativo, con la conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, va escluso che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 l. n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta sia ove sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell'art. 2733, comma 3,
c.c.
4.2. Con affermazione di principio espressa con riferimento ad altra fattispecie ma estensibile da un punto di vista logico-giuridico anche alla fattispecie in rilievo nel presente procedimento, ha rilevato che la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, mentre può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi (Cass.
n. 9939/2012).
4.3. Facendo applicazione della disposizione normativa citata, dei principi di diritto esposti ed esaminato tutto il materiale probatorio acquisito in atti, ritiene il giudicante che la prova della sussistenza di un nesso causale tra le lesioni refertate a l'8.6.2022 ed il sinistro descritto in citazione non sia stata raggiunta. Parte_1
4.3.1. Deve preliminarmente rilevarsi che il giudizio di credibilità dei testimoni esaminati e l'attendibilità di quanto dagli stessi riferito è senz'altro negativo.
A fronte di un sinistro stradale sfornito di qualsiasi accertamento oggettivo (non risulta intervenuta alcuna Autorità di pubblica sicurezza o sanitaria subito dopo la sua presunta verificazione), nel modello di constatazione amichevole di sinistro, ossia dello strumento attraverso il quale le pratiche di liquidazione del danno dovrebbero essere pag. 4 a 7 accelerate dall'avente diritto, non si rinviene, nell'apposita sezione 5, alcuna indicazione dei testimoni.
L'esistenza di testimoni di un determinato sinistro, all'evidenza, è del tutto eventuale.
Tuttavia, qualora presenti, come nel caso di specie ha esposto l'attore solo con la citazione in giudizio, non si comprendono le ragioni – se non in un contesto di generale inverosimiglianza dell'accaduto denunciato – per le quali detti testimoni non siano stati specificamente indicati nel modello CAI inviato alla (all. 7 Controparte_5 alla citazione), ossia con lo strumento attraverso il quale, come detto, il danneggiato ed il danneggiante collaborano al fine di definire nel più breve tempo possibile la pratica di liquidazione del risarcimento.
Anzi, con una dicitura a dir poco ambigua, i sottoscrittori del predetto modello, ossia danneggiante e danneggiato, hanno compilato la sezione 5 nei seguenti termini: 'sì se occorrono'.
Ancora, pur a fronte del rifiuto di risarcire il danno comunicato stragiudizialmente dalla quindi maturata la necessità di fornire ulteriori Controparte_5 elementi probatori circa la verificazione del sinistro al fine di ottenerne una celere liquidazione, l'attore in tutte le missive stragiudiziali ha omesso di indicare i testimoni asseritamente presenti al sinistro che, infine, sono stati indicati solo in citazione.
4.4.I testimoni esaminati, poi, sono risultati non credibili.
Basti pensare che la testimone ha riferito di lavorare quale Testimone_1 bracciante agricola per l'azienda agricola di e presso la stessa azienda Parte_3 agricola il testimone ha riferito di svolgere le funzioni di fattore (sia Testimone_2 pur senza continuità, in quanto attualmente in pensione).
Orbene, dinanzi alla domanda del Giudice di quali fossero i dipendenti dell'azienda agricola di il teste padre di Parte_3 Testimone_2 Pt_3
– pur definitosi fattore della predetta azienda agricola – ha riferito 'mio figlio ha
[...] alle dipendenze quattro braccianti agricoli ma non ricordo i loro nomi'. Il teste quindi, non Pt_3 ha indicato tra le dipendenti del figlio la testimone che, peraltro, poco Testimone_1
, ha indicato come presente ai fatti e quale moglie del gestore del bar ' Pt_4 [...]
P
sanguinante, abbiamo (io ed altre persone che non conosco, a parte la signora che è Parte_5 appena uscita quale testimone;
credo si chiami ma non sono sicuro, è la moglie di Tes_1 CP_6
pag. 5 a 7 soccorso e lo abbiamo messo sulla sedia di uno dei tavolini del bar..).
La circostanza, di per sé assai strana, deve essere letta unitamente alla descrizione del sinistro resa dal il quale, richiesto di indicarne i dettagli, come emerge dal Pt_3 verbale di udienza del 13.11.2025, ha riferito circostanze contraddittorie.
4.5. Ancora, dinanzi ad un investimento autovettura/pedone, il soggetto Pt_1 che svolge la professione medica, presuntivamente attrezzato da un punto di vista dialettico, ha riferito in sede di anamnesi infermieristica che la causa del suo infortunio era da rinvenirsi in un 'incidente in strada'.
Tralasciando l'esame della dicitura 'NON NOTA', apposta con valenza fidefaciente dal redattore del referto di p.s., che impone di ritenere che il in quella Pt_1 sede null'altro abbia riferito quanto al luogo dell'incidente, è del tutto evidente che il concetto di 'incidente in strada' è generalissimo e comunque diverso da quello di
'sinistro occorso per impatto tra un'autovettura ed un pedone'.
4.6.Nel nebuloso e contraddittorio contesto probatorio sopra descritto, devono poi esaminarsi le affermazioni della difesa di parte attrice per le quali il non Pt_1 avrebbe mai avuto a che fare con problematiche relative a sinistri o altro (pag. 2 della citazione).
Dette affermazioni sono smentite dalla visura 'storico sinistri', prodotta da parte convenuta e mai contestata (all. 10 alla comparsa di costituzione e risposta), dalla lettura della quale emerge che è rimasto coinvolto, considerando anche il Parte_1 sinistro per cui è causa, in ben sette sinistri tra il 25.2.2016 e l'8.6.2022, cinque dei quali occorsi tra il 25.2.2016 e l'1.10.2017 e due dei quali tra il marzo ed il giugno 2022.
Trattasi di circostanze non contestate che la difesa dell'attore ha sminuito rilevando che si tratterebbe di sinistri di lieve entità e che, viceversa, il giudicante ritiene sintomatiche di palesi anomalie che corroborano il giudizio di inverosimiglianza della prospettazione di parte attrice nel presente procedimento.
Al di là dell'entità delle lesioni subite per effetto dei predetti numerosi sinistri, infatti, ciò che rileva in questa sede, inserita la circostanza nel contraddittorio contesto probatorio sopra descritto e valutata secondo l'id quod plerumque accidit, è che il è Pt_1 rimasto coinvolto – inverosimilmente - in ben sette sinistri nell'arco di sei anni e in sei dei predetti (quattro dei quali compresi nell'arco di un anno e mezzo circa) risulta aver denunciato il sinistro quale 'danneggiato'. pag. 6 a 7 5.In definitiva, tutti gli elementi sopra descritti, unitariamente considerati, inducono a ritenere non soddisfatto l'onere probatorio necessario per l'accoglimento della domanda e, in particolare, per la riconducibilità delle lesioni accertate l'8.6.2022 alla dinamica del sinistro descritta in citazione.
Per le ragioni esposte, la domanda deve essere rigettata.
6.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri intermedi tra i minimi ed i medi di cui al d.m. n. 55/2014, alla luce della relativa semplicità delle questioni giuridiche affrontate e della limitata attività difensiva svolta, in relazione al valore della controversia tratto dal petitum.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e della Parte_1 Controparte_2 [...]
ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede: Controparte_1
- rigetta la domanda;
- condanna alla rifusione delle spese legali sostenute dalla Parte_1
liquidate in € 5.712,50 per compensi, oltre accessori Controparte_1 di legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 5.12.2025
Il Giudice dott. Dionisio Pantano
pag. 7 a 7
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del giudice Dionisio Pantano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1815/2024 r.g.a.c., vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe STRANGIO attore contro
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Paolo PELLE e dall'avv. Nicola PELLE convenuta
e
(c.f. ) Controparte_2 C.F._2 convenuto contumace oggetto: risarcimento del danno da circolazione stradale conclusioni: come da verbale di udienza del 4.12.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato alla ed a Controparte_3 CP_2
ha chiesto che i predetti fossero condannati al risarcimento del
[...] Parte_1 danno di € 50.822,50, o della somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria, per effetto delle lesioni riportate in seguito al sinistro stradale occorso in Bova Marina, corso Umberto I, pag. 1 a 7 l'8.6.2022 nei pressi del bar ' Parte_2
Ha esposto, infatti, che l'8.6.2022, alle ore 7,30 circa, mentre si accingeva ad attraversare a piedi corso Umberto I, dal marciapiede adiacente il bar ' a Parte_2 quello opposto (direzione mare/monte), era stato investito dall'autocarro Fiat Strada targato DE903AE, condotto e di proprietà di che, nell'effettuare una Controparte_2 manovra di retromarcia per uscire dalla zona di parcheggio, lo aveva colpito sulla parte destra, causandone la caduta a terra e le lesioni sulla spalla sinistra.
Ha precisato che, immediatamente soccorso dalle persone presenti, era stato in seguito trasportato all'ospedale di Locri ove, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, era stato dimesso con una prognosi di guarigione di giorni trenta, necessaria a fronte della diagnosi di 'frattura della testa omerale sinistra con distacco del trochite'.
Stante il rifiuto della compagnia di assicurazione dell'autovettura investitrice di risarcire il danno causatogli dall'assicurato, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
'voglia l'Ill.mo Giudice, per tutti i motivi sopra esposti, contrariis reiectis, in totale accoglimento della presente domanda: A) accertare e dichiarare che il sig. è rimasto coinvolto nel Parte_1 sinistro in epigrafe descritto;
B) accertare e dichiarare il diritto in capo all'attore ad essere risarcito per i danni subiti nel sinistro “de quo”; C) conseguentemente, condannare la Controparte_4 in persona del legale rappr. pro-tempore, in solido e/o separatamente con gli altri convenuti al pagamento, a favore di della somma di euro 50.822,50 o di quella maggiore o minore Parte_1 somma che dovesse risultare in corso di causa, in sede ci CTU medico-legale, oltre interessi legali sul capitale rivalutato dal dì del sinistro alla data di effettivo soddisfo;
D) Condannare altresì parte convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore e difensore'.
2.Costituendosi in giudizio, la ha formulato le Controparte_5 seguenti conclusioni: 'voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, emesse tutte le più opportune pro-nunce, condanne e declaratorie del caso, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, rigettare la domanda attorea in quanto infondata e sfornita di prova, con il favore delle spese di lite'.
In primo luogo, la convenuta costituitasi ha eccepito che alcuna prova del sinistro
è stata offerta e che nelle varie missive stragiudiziali non è stato indicato alcun testimone all'evento.
Ha precisato di aver stragiudizialmente contestato la fondatezza della richiesta pag. 2 a 7 risarcitoria con note dell'1.10.2022, del 25.2.2023 e del 29.2.2024 ed ha rilevato, a supporto delle sue ragioni, le seguenti circostanze:
a) nel referto di pronto soccorso, nell'anamnesi, il ha riferito che la causa Pt_1
delle lesioni subite era da ricondurre ad un 'trauma incidente in strada', senza alcun riferimento alla responsabilità di un terzo soggetto;
b) a pag. 2 della citazione, la difesa dell'attore ha rilevato che il dottor Parte_1
è un soggetto che non ha mai avuto a che fare con problematiche relative a sinistri
[...] stradali o altro mentre gli accertamenti effettuati hanno evidenziato che il predetto è risultato coinvolto in ben sei sinistri dal 2016 al 2022, in nessuno dei quali, peraltro, è risultata la presenza di un'Autorità di polizia.
Ha contestato, poi, la quantificazione del danno tanto più alla luce delle plurime preesistenze traumatiche, determinate dagli altri sinistri in cui è rimasto coinvolto nel volgere di pochi anni.
Ha contestato, infine, la possibilità di risarcire, nel caso di specie, il danno morale ed ha eccepito l'insussistenza dei presupposti per disporre la personalizzazione del danno biologico.
3.Ammesse le prove richieste dalle parti, esaminati i testi citati dall'attore, la causa
è stata differita all'udienza del 4.12.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
4.Ai sensi dell'art. 2697 c.c. 'chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento',
Corollario di tale disposizione è costituito dal principio per il quale una prova insufficiente, contraddittoria o incompleta grava sulla parte a cui carico sussisteva l'onere probatorio.
4.1. Occorre poi brevemente rammentare quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale.
Come ribadito in più occasioni (tra le tante: Cass. n. 25770/2019), nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di pag. 3 a 7 danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia quello assicurativo, con la conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, va escluso che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 l. n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta sia ove sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell'art. 2733, comma 3,
c.c.
4.2. Con affermazione di principio espressa con riferimento ad altra fattispecie ma estensibile da un punto di vista logico-giuridico anche alla fattispecie in rilievo nel presente procedimento, ha rilevato che la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, mentre può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi (Cass.
n. 9939/2012).
4.3. Facendo applicazione della disposizione normativa citata, dei principi di diritto esposti ed esaminato tutto il materiale probatorio acquisito in atti, ritiene il giudicante che la prova della sussistenza di un nesso causale tra le lesioni refertate a l'8.6.2022 ed il sinistro descritto in citazione non sia stata raggiunta. Parte_1
4.3.1. Deve preliminarmente rilevarsi che il giudizio di credibilità dei testimoni esaminati e l'attendibilità di quanto dagli stessi riferito è senz'altro negativo.
A fronte di un sinistro stradale sfornito di qualsiasi accertamento oggettivo (non risulta intervenuta alcuna Autorità di pubblica sicurezza o sanitaria subito dopo la sua presunta verificazione), nel modello di constatazione amichevole di sinistro, ossia dello strumento attraverso il quale le pratiche di liquidazione del danno dovrebbero essere pag. 4 a 7 accelerate dall'avente diritto, non si rinviene, nell'apposita sezione 5, alcuna indicazione dei testimoni.
L'esistenza di testimoni di un determinato sinistro, all'evidenza, è del tutto eventuale.
Tuttavia, qualora presenti, come nel caso di specie ha esposto l'attore solo con la citazione in giudizio, non si comprendono le ragioni – se non in un contesto di generale inverosimiglianza dell'accaduto denunciato – per le quali detti testimoni non siano stati specificamente indicati nel modello CAI inviato alla (all. 7 Controparte_5 alla citazione), ossia con lo strumento attraverso il quale, come detto, il danneggiato ed il danneggiante collaborano al fine di definire nel più breve tempo possibile la pratica di liquidazione del risarcimento.
Anzi, con una dicitura a dir poco ambigua, i sottoscrittori del predetto modello, ossia danneggiante e danneggiato, hanno compilato la sezione 5 nei seguenti termini: 'sì se occorrono'.
Ancora, pur a fronte del rifiuto di risarcire il danno comunicato stragiudizialmente dalla quindi maturata la necessità di fornire ulteriori Controparte_5 elementi probatori circa la verificazione del sinistro al fine di ottenerne una celere liquidazione, l'attore in tutte le missive stragiudiziali ha omesso di indicare i testimoni asseritamente presenti al sinistro che, infine, sono stati indicati solo in citazione.
4.4.I testimoni esaminati, poi, sono risultati non credibili.
Basti pensare che la testimone ha riferito di lavorare quale Testimone_1 bracciante agricola per l'azienda agricola di e presso la stessa azienda Parte_3 agricola il testimone ha riferito di svolgere le funzioni di fattore (sia Testimone_2 pur senza continuità, in quanto attualmente in pensione).
Orbene, dinanzi alla domanda del Giudice di quali fossero i dipendenti dell'azienda agricola di il teste padre di Parte_3 Testimone_2 Pt_3
– pur definitosi fattore della predetta azienda agricola – ha riferito 'mio figlio ha
[...] alle dipendenze quattro braccianti agricoli ma non ricordo i loro nomi'. Il teste quindi, non Pt_3 ha indicato tra le dipendenti del figlio la testimone che, peraltro, poco Testimone_1
, ha indicato come presente ai fatti e quale moglie del gestore del bar ' Pt_4 [...]
P
sanguinante, abbiamo (io ed altre persone che non conosco, a parte la signora che è Parte_5 appena uscita quale testimone;
credo si chiami ma non sono sicuro, è la moglie di Tes_1 CP_6
pag. 5 a 7 soccorso e lo abbiamo messo sulla sedia di uno dei tavolini del bar..).
La circostanza, di per sé assai strana, deve essere letta unitamente alla descrizione del sinistro resa dal il quale, richiesto di indicarne i dettagli, come emerge dal Pt_3 verbale di udienza del 13.11.2025, ha riferito circostanze contraddittorie.
4.5. Ancora, dinanzi ad un investimento autovettura/pedone, il soggetto Pt_1 che svolge la professione medica, presuntivamente attrezzato da un punto di vista dialettico, ha riferito in sede di anamnesi infermieristica che la causa del suo infortunio era da rinvenirsi in un 'incidente in strada'.
Tralasciando l'esame della dicitura 'NON NOTA', apposta con valenza fidefaciente dal redattore del referto di p.s., che impone di ritenere che il in quella Pt_1 sede null'altro abbia riferito quanto al luogo dell'incidente, è del tutto evidente che il concetto di 'incidente in strada' è generalissimo e comunque diverso da quello di
'sinistro occorso per impatto tra un'autovettura ed un pedone'.
4.6.Nel nebuloso e contraddittorio contesto probatorio sopra descritto, devono poi esaminarsi le affermazioni della difesa di parte attrice per le quali il non Pt_1 avrebbe mai avuto a che fare con problematiche relative a sinistri o altro (pag. 2 della citazione).
Dette affermazioni sono smentite dalla visura 'storico sinistri', prodotta da parte convenuta e mai contestata (all. 10 alla comparsa di costituzione e risposta), dalla lettura della quale emerge che è rimasto coinvolto, considerando anche il Parte_1 sinistro per cui è causa, in ben sette sinistri tra il 25.2.2016 e l'8.6.2022, cinque dei quali occorsi tra il 25.2.2016 e l'1.10.2017 e due dei quali tra il marzo ed il giugno 2022.
Trattasi di circostanze non contestate che la difesa dell'attore ha sminuito rilevando che si tratterebbe di sinistri di lieve entità e che, viceversa, il giudicante ritiene sintomatiche di palesi anomalie che corroborano il giudizio di inverosimiglianza della prospettazione di parte attrice nel presente procedimento.
Al di là dell'entità delle lesioni subite per effetto dei predetti numerosi sinistri, infatti, ciò che rileva in questa sede, inserita la circostanza nel contraddittorio contesto probatorio sopra descritto e valutata secondo l'id quod plerumque accidit, è che il è Pt_1 rimasto coinvolto – inverosimilmente - in ben sette sinistri nell'arco di sei anni e in sei dei predetti (quattro dei quali compresi nell'arco di un anno e mezzo circa) risulta aver denunciato il sinistro quale 'danneggiato'. pag. 6 a 7 5.In definitiva, tutti gli elementi sopra descritti, unitariamente considerati, inducono a ritenere non soddisfatto l'onere probatorio necessario per l'accoglimento della domanda e, in particolare, per la riconducibilità delle lesioni accertate l'8.6.2022 alla dinamica del sinistro descritta in citazione.
Per le ragioni esposte, la domanda deve essere rigettata.
6.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri intermedi tra i minimi ed i medi di cui al d.m. n. 55/2014, alla luce della relativa semplicità delle questioni giuridiche affrontate e della limitata attività difensiva svolta, in relazione al valore della controversia tratto dal petitum.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e della Parte_1 Controparte_2 [...]
ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede: Controparte_1
- rigetta la domanda;
- condanna alla rifusione delle spese legali sostenute dalla Parte_1
liquidate in € 5.712,50 per compensi, oltre accessori Controparte_1 di legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 5.12.2025
Il Giudice dott. Dionisio Pantano
pag. 7 a 7