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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/01/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 529/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 529/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SPADA MONICA e dell'avv. SPADA MANUELA ( ) VIA DEGLI C.F._1
SCROVEGNI 29 PADOVA;
, elettivamente domiciliato in VIA DEGLI SCROVEGNI 29 35131
PADOVApresso il difensore avv. SPADA MONICA
APPELLANTE contro
, GIÀ CP_2 Controparte_3
(C.F. , P.IVA_2
APPELLATO contumace
In punto a: appello avverso la sentenza n. 155/2020 del Tribunale di Modena, pubblicata il 04 febbraio
2020.
Conclusioni come da note di udienza.
Motivi della decisione
1. Con atto notificato in data 30.06.2018, itava in Controparte_1 giudizio poi divenuta Controparte_3 [...] domandando l'accertamento della nullità dei contratti di conto corrente n. 103315 CP_2
(base) e n. 1306579 (anticipi) accesi presso la dipendenza di Mercato San Severino (SA), su cui erano appoggiati contratti di apertura di credito, per violazione degli artt. 117 e 118 TUB, dell'art. 1283 c.c.
pagina 1 di 14 in materia di divieto di anatocismo, per illegittima applicazione della c.m.s. e per la violazione del tasso soglia d'usura.
Conseguentemente, allegata consulenza contabile di parte, domandava la restituzione delle somme indebitamente pagate.
2. Si costituiva eccependo in via Controparte_3 pregiudiziale l'incompetenza del foro di Bologna, in favore dei fori esclusivi convenzionali di LI e
Avellino.
Inoltre, eccepita la radicale nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza di petitum e di causa petendi, contestava altresì l'intervenuta prescrizione di qualsiasi pretesa restitutoria, risalendo l'apertura dei conti azionati al 12.11.1993, e non al 2008 come asserito dall'attrice.
Ad ogni modo, nel merito rilevava l'infondatezza di tutte le domande e perciò ne chiedeva il rigetto.
3. Il Tribunale di Modena così statuiva:
“Definitivamente decidendo il procedimento in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta 1) rigetta le domande avanzate nell'interesse di parte attrice;
2) Condanna
[...]
alla rifusione delle spese processuali sostenute da Controparte_4 CP_2
che liquida nella somma complessiva di euro 3200,00 oltre accessori di legge”.
[...]
4. In particolare, il Tribunale riteneva fondata l'eccezione di incompetenza formulata dalla convenuta. dovendo ritenersi egualmente applicabili i fori esclusivi contrattualmente definiti nonostante l'intervenuta incorporazione della (originaria contraente) nella Controparte_5 [...]
Controparte_3
Ad ogni modo, il Tribunale riteneva comunque infondate nel merito le domande, in quanto genericamente formulate e prive di riscontro probatorio.
5. roponeva appello. CP_1
6. Col primo motivo di gravame, l'appellante contestava la “pretesa fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale”.
Sul punto, osservava come il giudice di prime cure avesse interpretato erroneamente il disposto negoziale, posto che la clausola in oggetto affermava “saranno competenti, in via esclusiva, indifferentemente i Tribunali dove la ha la Sede Legale e la Direzione Controparte_5
Generale e precisamente il Foro di LI ed il Foro di Avellino”; in tal senso, affermava la necessita di coordinare il dato testuale con la ratio della previsione negoziale, ratio da individuarsi nella volontà di radicare la competenza nei fori ove la banca contraente aveva sede legale, dovendo quindi considerarsi i fori di Avellino e LI come meramente esemplificativi delle sedi legali della banca al momento della conclusione dei contratti. Conseguentemente, il primo giudice avrebbe dovuto pagina 2 di 14 considerare come vincolante la più generica previsione che individuava i fori competenti nei luoghi ove la banca “ha la Sede Legale e la Direzione Generale”, e non esclusivamente LI o Avellino.
7. Col secondo motivo di gravame, l'appellante contestava la “pretesa genericità delle contestazioni avanzate da parte attrice”.
Al riguardo, preliminarmente rilevata l'illogicità e contraddittorietà della sentenza nella parte in cui, denegata la competenza, aveva poi anche statuito sul merito, contestava il motivo di rigetto delle domande attoree, laconicamente individuato nell'asserita genericità delle stesse.
7.1. In primo luogo, rispetto all'omessa sottoscrizione dei contratti da parte della banca, pur dando atto dell'intervento delle Sezioni Unite nel 2018, rilevava come la domanda originariamente formulata non fosse affatto generica.
7.2. Rispetto all'illegittimo esercizio dello ius variandi, affermava come al contrario di quanto statuito nella sentenza di primo grado, avesse puntualmente censurato la condotta della CP_1 banca, che, nell'esecuzione del rapporto, aveva costantemente modificato in senso peggiorativo le condizioni economiche senza rispettare quanto contrattualmente previsto in violazione dei principi di cui all'art. 118 TUB.
In particolare, richiamava le variazioni in peius sul C/anticipi n. 1306579 e sul C/base n. 103315 e riproduceva i conteggi della consulenza di parte, evidenziando gli illegittimi addebiti di CDF e CIV come risultanti dalle tabelle riassuntive.
7.3. Richiamava anche la dedotta violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c.
Al riguardo, rispetto alle clausole antecedenti alla Legge di stabilità 2014, ovvero al 01.01.2014, rilevava la violazione del requisito di reciprocità della capitalizzazione degli interessi debitori e creditori, risultando i secondi fissati in una misura meramente simbolica (0,010% nelle condizioni sottoscritte in data 14.10.2010, doc. 3; 0% nelle condizioni sottoscritte in data 08.02.2008, doc. 2); perciò, non risultando le previsioni conformi alla delibera CICR 09.02.2000, argomentava per la nullità delle clausole anatocistiche in esame.
Rispetto alle clausole successive alla Legge di stabilità 2014, ovvero al 01.01.2014, ne evidenziava la radicale nullità in base al novellato art. 120 TUB.
7.4. Inoltre, censurava la sentenza di primo grado per avere giudicato generiche le considerazioni svolte sulla CMS;
infatti, evidenziava come sin dall'atto introduttivo fosse stato argomentato per la sua indeterminatezza e indeterminabilità ex ante, non bastando infatti la sola pattuizione ma occorrendo anche la puntuale determinabilità della stessa.
In particolare, rilevava che nella fattispecie la CMS era stata applicata sul conto base in difetto di alcuna pattuizione soltanto per i primi due trimestri del 2009, venendo peraltro calcolata sull'intero saldo debitore, anziché sulla sola quota di sconfinamento, e per periodi continuativi a debito pagina 3 di 14 rispettivamente di 19 e di 12 giorni. Conseguentemente, domandava la restituzione delle somme illegittimamente addebitate, per un importo pari a € 1.406,79.
7.5. Rilevava altresì l'erroneità della sentenza di prime cure per avere completamente omesso di valutare le doglianze relative all'illegittima applicazione di ulteriori commissioni remunerative (CDF e
CIV) in assenza di specifiche pattuizioni, sia sul conto base sia sul conto anticipi.
7.5. Rispetto alla violazione della soglia di usura, riproponeva le argomentazioni svolte in primo grado alla luce dell'intervento delle Sezioni Unite 16303/18, insistendo per l'utilizzo della formula matematica finanziaria della L. 108/1996, in luogo dei criteri di calcolo usati dalla Banca d'Italia.
Ad ogni modo, richiamava la consulenza di parte allegata alla citazione di primo grado, peraltro, sul punto contestando l'affermazione del primo giudice in base alla quale non sarebbe stato fornito alcun principio di prova.
8. Col terzo motivo di gravame, l'appellante impugnava altresì il “mancato esperimento della richiesta
CTU tecnico contabile”.
Al riguardo, evidenziava la contraddittorietà e illogicità della sentenza, che, da un lato aveva valutato esplorativa l'istanza istruttoria, e dall'altro affermato l'assenza di alcun principio di prova in relazione alle domande attoree;
l'erroneità della statuizione, peraltro, risultava manifesta alla luce dell'allegata consulenza di parte, ampiamente ed esaustivamente motivata.
9. Inoltre, col quarto motivo di gravame, l'appellante impugnava l'asserita “mancata produzione documentale”.
In particolare, secondo l'appellante il giudice di prime cure avrebbe erroneamente applicato il principio del cd. saldo zero;
sul punto, richiamata la giurisprudenza rilevante, evidenziava che, in mancanza della documentazione completa, il credito del correntista che agisca in ripetizione deve essere ricalcolato partendo dal primo estratto conto disponibile.
Nella fattispecie, rispetto al conto n. 103315, erano stati depositati tuti gli estratti conti dal 31.01.2009
e, peraltro, a detta data l'estratto recava un saldo iniziale passivo per la correntista di € 35.512,26; pertanto, l'appellante argomentava per l'esperibilità di una C.T.U., ben potendo partire i conteggi dal primo estratto conto depositato da parte attrice con saldo negativo.
Con riferimento ai contratti di apertura di conto corrente, invece, rilevava la violazione dell'art. 119
TUB, non avendo la ottemperato alla richiesta di esibizione in data 07.04.2015 (doc. 5 fascicolo CP_3 primo grado).
10. Infine, l'appellante impugnava il capo della sentenza relativo alla condanna alle spese, sul punto valorizzando la mancata partecipazione della al procedimento di mediazione obbligatoria ex D. CP_3
Lgs. n. 28 del 2010, valutabile dal giudice ai sensi degli artt. 116 e 96 c.p.c.
11. L'appellante, riproponendo le istanze istruttorie, concludeva come segue:
pagina 4 di 14 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, per tutti i motivi esposti nel presente atto, e per i motivi indicati negli atti del giudizio di primo grado da intendersi qui trascritti, respinta ogni contraria e/o diversa istanza ed eccezione, in accoglimento dell'impugnazione proposta, e in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Modena n. 155/2020, depositata in data 04/02/2020, notificata in data 13/02/2020, così giudicare: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE A.1) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità dei contratti di conto corrente di cui è causa e dei rapporti ad essi collegati o di singole clausole contrattuali, nonché di ogni successiva modifica e/o variazione delle stesse, A.2)
ACCERTARE E DICHIARARE l'ammontare dell'esatto dare/avere tra le parti e CONDANNARE la convenuta alla rettifica del saldo finale epurandolo dagli addebiti illegittimi, sia per il passaggio a credito dell'eventuale saldo positivo di conto corrente, sia per la riduzione dell'eventuale esposizione debitoria, nonché allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido, fatta salva in ogni caso la condanna della stessa al pagamento in favore dell'attrice di tutte le somme indebitamente trattenute e/o non accreditate a titolo di interessi attivi maturati a credito, somme che in caso di contestazione della perizia depositata risulteranno accertate in corso di causa a seguito di consulenza tecnico/contabile d'ufficio, o che saranno liquidate in via equitativa o di giustizia, oltre al maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c., agli interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dal dovuto al saldo, agli interessi ex art. 1283 c.c. dalla domanda al saldo;
IN OGNI CASO B.1)
ACCERTARE E DICHIARARE la nullità ed inefficacia delle condizioni generali applicate ai rapporti di cui è causa e di ogni successiva variazione relativamente alla determinazione degli interessi debitori e per l'effetto DICHIARARE l'illegittimità di ogni e qualsivoglia addebito per interessi ultralegali applicati ai rapporti in esame;
B.2) ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia delle condizioni generali applicate ai rapporti di cui è causa e di ogni successiva variazione relativamente agli addebiti per capitalizzazione trimestrale - c.d. anatocismo - di interessi, cms, competenze, spese ed oneri e per l'effetto DICHIARARE l'illegittimità di ogni e qualsivoglia addebito a tale titolo ai rapporti in esame;
B.3) ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia delle condizioni generali applicate ai rapporti di cui è causa e di ogni successiva variazione relativamente agli addebiti per non convenute commissioni sul massimo scoperto, comunque prive di causa negoziale, e per l'effetto DICHIARARE l'illegittimità di ogni e qualsivoglia addebito a tale titolo ai rapporti in esame;
B.4) ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia delle condizioni generali applicate ai rapporti di cui è causa e di ogni successiva variazione relativamente agli addebiti per interessi applicati sulla differenza in giorni-banca tra la data di esecuzione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, nonché relativamente agli addebiti di ogni e qualsivoglia spesa e competenza applicata dalla in difetto di valida pattuizione e per l'effetto DICHIARARE CP_3 l'illegittimità di ogni e qualsivoglia addebito a tale titolo ai rapporti in esame;
B.5) DETERMINARE il Costo Effettivo Annuo dell'impugnato rapporto bancario, nonché il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.); B.6) ACCERTARE e DICHIARARE, previa verifica del Tasso Effettivo Globale, la nullità e
l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della Banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il cd. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, ed in ogni caso perché usurari ex art. 644 c.p., con l'effetto che, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c. nessuna applicazione di interessi vi dovrà essere nei rapporti di cui è causa;
B.7) ACCERTARE e DICHIARARE l'esatto dare/avere tra le parti disponendo il ricalcolo contabile dei rapporti dedotti in causa in regime: i) di saggio legale di interesse - salvo quanto esposto al punto B.6) -, ii) senza alcuna capitalizzazione - né di interessi, né di commissioni sul massimo scoperto, né di spese e oneri vari -, iii) con l'eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto, di non convenute spese e/o competenze a qualsiasi titolo pretese e di non convenuti interessi computati sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
e per l'effetto CONDANNARE la convenuta alla rettifica del saldo finale epurandolo dagli addebiti illegittimi, sia per il passaggio a credito dell'eventuale saldo positivo di conto corrente, sia per la riduzione dell'eventuale esposizione debitoria, nonché allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido, fatta salva in ogni caso la condanna della stessa al pagamento in favore dell'attrice di tutte le somme indebitamente trattenute
pagina 5 di 14 e/o non accreditate a titolo di interessi attivi maturati a credito, somme che in caso di contestazione della perizia depositata risulteranno accertate in corso di causa a seguito di consulenza tecnico/contabile d'ufficio, o che saranno liquidate in via equitativa o di giustizia, oltre al maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c., e agli interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dal dovuto al saldo, nonché agli interessi ex art. 1283 c.c. dalla domanda al saldo;
C) Condannare l'odierna appellata alla restituzione delle somme versate e di ogni altro accessorio corrisposti in ottemperanza a quanto disposto nella sentenza qui impugnata, pari ad euro 4.669,18, oltre interessi dall'esborso all'effettiva restituzione. D) Con vittoria di spese, competenze, spese generali e accessori di legge sia del primo che del secondo grado di giudizio a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
12. Con ordinanza 17.11.2020, la Corte, dato atto della mancata costituzione della convenuta, procedeva alla dichiarazione di contumacia di;
precisate le conclusioni e trattenuta la causa in CP_2 decisione, ritenuta la necessità di procedere a CTU contabile volta al ricalcolo del saldo dei rapporti di conto corrente, con ordinanza 07.05.2023 la causa veniva rimessa in istruttoria;
depositata la consulenza, celebrata l'udienza di precisazione delle conclusioni in modalità cartolare e assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione.
13. L'appello è parzialmente fondato nei termini che seguono.
14. Quanto al primo motivo di appello, devono farsi le seguenti considerazioni.
Sul punto si rileva che il giudice di primo grado, rilevata la propria incompetenza, avrebbe dovuto pronunciare sentenza di rito senza entrare nel merito della causa;
in tal senso, il successivo esame di merito delle domande si pone in una posizione inconciliabile con la statuizione di incompetenza.
Peraltro, deve ritenersi che la disamina nel merito delle domande di parte qui appellante abbia il significato univoco di una sostanziale tacita revoca della precedente statuizione di incompetenza.
In sostanza, il tribunale, entrando nel merito, ha ritenuto la propria competenza, a prescindere da quanto statuito in precedenza.
Conforta tale interpretazione anche il tenore del dispositivo, avente contenuto di rigetto e non di declaratoria di incompetenza, tale dunque da far ritenere l'adozione di una pronuncia nel merito e non già di incompetenza del tribunale adito.
In ogni caso, laddove si volesse ritenere la validità ed efficacia della pronuncia di incompetenza, la doglianza sollevata dalla parte appellante sarebbe fondata.
Infatti, entrando nel merito della questione pregiudiziale di incompetenza, eccezione sollevata dalla banca convenuta in primo grado (rimasta contumace nel presente grado di giudizio) e oggetto del primo motivo di gravame, si osserva che l'interpretazione sistematica della clausola negoziale relativa alla competenza (doc. 2, pag. 6 e doc. 3, art. 13) consente di desumere la funzione meramente esemplificativa dell'indicazione dei fori di LI ed Avellino;
infatti, come correttamente rilevato dall'appellante, il foro esclusivo è individuato indifferentemente nei “Tribunali dove la banca della ha la Sede Legale e la Direzione Generale”. CP_5
pagina 6 di 14 La previsione, del resto, è coerente con l'interesse dello stesso istituto di credito a vedere incardinata la causa presso gli uffici giudiziari del circondario in cui hanno sede i suoi uffici;
nella fattispecie, poi, detto interesse è reso di tutta evidenza dalla circostanza che, a seguito delle vicende societarie che hanno interessato la banca della non sussiste più alcun rapporto qualificato tra CP_5 CP_2
(odierna convenuta) e i fori di LI e Avellino.
In tal senso si veda Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18724 del 27/07/2017, secondo cui “La clausola contrattuale di deroga alla competenza per territorio assolve, di per sé, alla funzione di designare
l'ufficio giudiziario di maggiore prossimità per una delle parti, sicché, ove essa indichi, come foro esclusivo, quello in cui ha sede uno dei contraenti, avente natura di società, al momento della proposizione della domanda, tale pattuizione è sostanzialmente confermativa del foro generale delle persone giuridiche previsto dall'art. 19 c.p.c., pur eliminando la competenza alternativa di ogni altro giudice. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la clausola attributiva della competenza con riguardo "al
Foro nella cui giurisdizione ricade la sede legale della abbia radicato la competenza CP_3 convenzionale esclusiva in capo al giudice del luogo della sede l'istituto di credito al momento della domanda).
Accertata la competenza del giudice adito, è possibile procedere all'esame di merito dell'appello.
15. Quanto al merito della causa.
16. La causa ha ad oggetto una domanda di accertamento di nullità di clausole contrattuali e di ripetizione dell'indebito conseguente a tali nullità.
Secondo il consolidato orientamento della corte di cassazione (si veda sez. 1 -
, Ordinanza n. 35979 del 07/12/2022”), “Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto - sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto - è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato.
Ancora, secondo sez. 6 - 1, Ordinanza n. 33009 del 13/12/2019, “Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il
pagina 7 di 14 principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione.
In sostanza, dunque, la natura della domanda onerava parte appellante della prova della inesistenza della causa debendi e dunque della produzione dei contratti contenenti le eventuali clausole nulle.
Parte appellante in appello ha sostanzialmente rinunciato alla istanza ex art. 119 TUB, con riferimento al rapporto di conto corrente ordinario c.d. base cioè c/c n. 103315.
Si veda infatti l'atto di appello:
in veste di attrice, invece, nella presente causa ha formulato la propria CP_1 domanda depositando quale primo estratto conto predisposto dalla Banca quello del 31/01/09, dando per accettate le sue risultanze in ordine al suo saldo iniziale pur negativo. Più precisamente tale estratto recava un saldo iniziale passivo per la correntista di euro 35.512,26, saldo che la stessa attrice non ha mai posto in contestazione. Le sue doglianze, quindi, avevano a riferimento solo il periodo successivo ed il calcolo dell'esatto dare/avere tra le parti doveva scontare le risultanze del saldo iniziale contenuto nel primo estratto conto prodotto, ovverosia un saldo debitorio di euro 35.512,26.
Dunque, sarebbe stata perfettamente esperibile una CTU che avesse iniziato i conteggi dal primo estratto conto depositato da parte attrice, partendo, come appena riferito, per il conto 103315, da un saldo iniziale negativo per la cliente di euro 35.512,26.
Peraltro, si precisa che dal periodo in cui sono stati depositati (31/01/2009), in poi, gli estratti conto sono completi, non mancandone alcuno. Con riferimento ai contratti di apertura di conto corrente, invece, si rileva che la difesa attorea ne aveva fatto richiesta alla ex art. 119 TUB fin dal CP_3 07/04/2015 (doc. 5 fascicolo attoreo di primo grado), senza mai riceverlo dalla medesima”. CP_3
L'appellante ha poi concluso, limitando la istanza di esibizione ex art. 119 TUB alla documentazione afferente al contratto di apertura di conto corrente e tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto.
Peraltro, l'espressa limitazione della domanda al periodo successivo al primo gennaio 2009 rende superflua la produzione degli estratti conto antecedente a tale data.
Inoltre, da un lato, l'obbligo di conservazione documentale e anche negoziale non può, in ogni caso, farsi risalire al periodo ultradecennale decorrente dalla data della istanza (7 aprile 2015, data della prima istanza ex art. 119 tub); dall'altro lato, non vi è alcuna prova che i rapporti bancari siano iniziati nell'arco del periodo decennale decorrente da tale data, anche tenuto conto della deduzione della banca fatta in primo grado circa la risalenza del rapporto al 1993.
L'ordine di esibizione va dunque disatteso per evidente superfluità e irrilevanza.
Ne consegue, sul piano processuale, la mancanza di prova della sussistenza di documenti contrattuali contenenti clausole nulle per il periodo antecedente il primo gennaio 2009, con riferimento ad entrambi i rapporti bancari dedotti in giudizio.
Gli unici documenti contrattuali, che vengono in considerazione ai fini della decisione, sono i documenti di sintesi prodotti in giudizio e cioè:
pagina 8 di 14 - Copia del documento di sintesi delle condizioni economiche all'apertura del conto corrente n. 1306579
(conto anticipi) datato 08/02/2008;
- Copia del documento di sintesi con le condizioni economiche di entrambi i conti, conto base n. 103315
e conto anticipi n. 1306579, datato 22/01/2013;
- Copia del documento di sintesi delle condizioni economiche del conto corrente n. 103315 (conto ordinario) datato 14/05/2010.
Deve, infine, precisarsi che la limitazione della domanda sopra evidenziata, ancorché espressamente formulata rispetto al solo conto corrente base n.103315 (conto ordinario), si estende necessariamente anche al conto corrente n. 1306579 (conto anticipi), in quanto, come anche più volte sottolineato dalla consulente nella propria relazione di consulenza, il conto anticipi è congegnato in modo tale che i saldi generati dalle annotazioni e dai flussi sulle anticipazioni di credito (annotazioni a debito del cliente a seguito dell'anticipazione e flussi positivi derivanti dalle rimesse c.d. autoliquidanti del cliente) confluiscano nel conto corrente ordinario c.d. base, per cui i due conti (anticipi e conto base di appoggio) devono intendersi strettamente collegati, dando vita ad un rapporto unitario.
In sostanza, dal momento che le annotazioni e i flussi del conto anticipi confluiscono nel conto ordinario (base), la limitazione della domanda (di carattere cronologico: accettazione del saldo ad una certa data) concernente il conto ordinario (base), finisce per dare luogo ad una limitazione della domanda anche rispetto al conto anticipi stesso.
17. Fatta tale premessa, devono esaminarsi le singole censure dedotte in appello.
18. Quanto al dedotto illegittimo esercizio dello ius variandi e al conseguente addebito di commissioni e tassi illegittimi, tale deduzione è fondata.
Parte appellante ha dedotto il mancato rispetto delle prescrizioni di legge, inerenti al legittimo esercizio dello ius variandi ex art. 118 TUB..
La banca, essendone onerata, a fronte di tale allegazione, non ha provato in giudizio il rispetto di tali prescrizioni.
In considerazione di ciò, la Corte ha disposto CTU, “volta al ricalcolo del saldo dei rapporti di conto corrente per cui è causa, limitatamente ai periodi contemplati nei prospetti di cui a p. da 11 a 15 dell'atto di appello, ricalcolo da effettuarsi sulla base dei tassi e della CDF pattuiti per iscritto e con esclusione dei tassi risultanti dall'esercizio dello ius variandi)”
In sostanza, il riconoscimento della illegittimità di esercizio dello ius variandi ha comportato il ricalcolo del saldo di conto corrente, previa espunzione di commissioni e tassi illegittimamente pattuiti nell'esercizio (non conforme alle prescrizioni di legge) dello ius variandi,
19. Deve darsi conto degli esiti della CTU, non contestati da un punto di vista meramente contabile.
“
4. Quantificazione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse
pagina 9 di 14 In premessa la sottoscritta segnala che sul c/c 103315, nel corso dell'intero periodo esaminato (31/03/2010-30/9/2016), la Banca ha addebitato:
✓ € 22.973,18 per interessi passivi;
✓ € 6.379,12 per C.D.Fondi;
Su c/c anticipi 306579 nel corso dell'intero periodo esaminato (30/12/2008-31/3/2015) La Banca ha addebitato:
✓ € 54.846,71 per interessi passivi;
✓ € 7.309,52 per C.D.Fondi; La sottoscritta ha proceduto alla ricostruzione del saldo del c/c n. 103315, sulla base degli assunti e delle risultanze evidenziate nei superiori paragrafi.
Le ricostruzioni eseguite ci restituiscono il saldo a credito del correntista e conseguentemente le eventuali somme illegittimamente addebitate. Si precisa che gli addebiti di competenze del conto anticipi confluiscono anch'essi sul conto corrente ordinario e pertanto sarà preso in considerazione solo il saldo di quest'ultimo che include le rettifiche sia del conto corrente n. 103315 sia del conto anticipi n. 306579.
Nel paragrafo che segue sono indicati gli assunti della ricostruzione e il risultato ottenuto.
4.1 Determinazione addebiti illegittimi c/c 1306579 Tabella A)
Come anticipato nel superiore § 4 le competenze del c/anticipi 1306579 confluiscono nel conto corrente ordinario, pertanto prima di procedere al ricalcolo del saldo del c/c 3315 si è provveduto all'esame del c/c 6579 mediante elaborazione dell'estratto conto scalare. Le competenze maturate su tale conto sono successivamente “girocontate” al conto corrente ordinario (c/c 130315) sul quale maturano le ulteriori competenze. Pertanto la sottoscritta ha proceduto prima alla verifica delle condizioni applicate sul conto anticipi e agli eventuali ricalcoli resisi necessari, mediante elaborazione della tabella A). Tale ricostruzione si fonda sui seguenti assunti:
✓ Disapplicazione della Commissione disponibilità fondi fino al 22/01/2013 per mancata pattuizione (la l'ha applicata a decorrere dal IV trimestre 2011) CP_3
✓ Applicazione della C.d.f. (sempre per il conto anticipi n. 6579) nella misura dello 0,25% del fido, a far data dal 22/01/2013
✓ sostituzione sul c/c anticipi 6579 del tasso applicato dalla banca con il tasso pattuito o, se inferiore, con il tasso applicato, ma solo a decorrere dal 2013 come eccepito nell'atto di appello.
Nello specifico dal 22/01/2013 il tasso pattuito era pari al 6,75% entro fido e 8,85% oltre fido;
Dalla ricostruzione della Tabella A) emergono addebiti illegittimi effettuati sul conto anticipi 6579 pari a euro 4.955,59 di cui
➢ € 812,74 per maggiori interessi passivi conteggiati ad un tasso superiore rispetto a quello pattuito
➢ € 4.142,85 per c.d.f. applicata in misura maggiore rispetto alle pattuizioni 4.2 Determinazione saldo c/c n. 103315
Tabella B)
Successivamente la sottoscritta ha elaborato la tabella B ai fini della determinazione del saldo del c/c ordinario n. 103315, fondata sui seguenti assunti:
✓ Addebito c.d.f. nella misura dello 0,5% a far data dal 14/05/2010, così come applicata dalla banca in quanto corrispondente alle pattuizioni;
✓ sostituzione sul c/c 103315 del tasso applicato dalla banca con il tasso pattuito o, se inferiore, con il tasso applicato. Nello specifico dal 14/05/2010 il tasso debitore pattuito era pari all' 8% entro fido e 12,40% oltre fido, dal 22/01/2013 era pari al 8,85% entro fido e 14,6% oltre fido;
✓ storno delle differenze non dovute derivanti dal c/anticipi 6579 poiché confluite nel c/c ordinario 3315 (sul quale sono state calcolate ulteriori competenze);
✓ ricalcolo sul c/c 103315 degli interessi creditori sulla base del tasso pattuito ovvero lo 0,1%;
pagina 10 di 14 La ctu ha formulato dunque le seguenti conclusioni:
1) In relazione al conto corrente ordinario c/c n. 103315 si è riscontrato un superamento del tasso debitore applicato in alcuni trimestri, ed un tasso creditore inferiori a quanto pattuito, come meglio specificato nel paragrafo 4.2;
2) In relazione al conto anticipi n.° 306579 si è rilevato un superamento del tasso debitore applicato in alcuni trimestri, e un'applicazione di c.d.f. superiore a quanto pattuito, come meglio specificato nel paragrafo 4.1”.
Come affermato conclusivamente dal ctu, “La ricostruzione eseguita ci restituisce un saldo del conto corrente n. 103315 (che si ricorda include anche le rettifiche operate sul c/anticipi n. 3065791) alla data del 30/9/2016, a credito del correntista per € 9.864,96. Il saldo contabile a credito del correntista, alla stessa data ammonta a € 269,28 e pertanto le somme illegittimamente addebitate si determinano in euro 9.595,68 così suddivise.
20. Quanto alla dedotta violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., l'appellante contesta, in primis, la natura meramente simbolica degli interessi creditori concordati.
In concreto, ciò che rileva è soltanto il rispetto del principio di pari periodicità della capitalizzazione degli interessi, creditori e debitori, a nulla rilevando l'entità irrisoria di quello creditore.
In tal senso si veda si veda Sez. 1, Ordinanza n. 11014 del 24/04/2024:
“In tema di conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale
e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto lecitamente pattuita la capitalizzazione trimestrale, pur in presenza di un'asimmetrica pattuizione dei tassi di interesse, pari al 6,25% per i saldi debitori ed allo
0,01% per quelli creditori).
È del pari infondata la dedotta violazione del divieto di anatocismo, con riguardo al periodo post
01.01.2014,
Questa Corte ritiene la non immediata vigenza della nuova formulazione dell'art. 120 TUB, implicante il divieto di capitalizzazione degli interessi.
Anche per il periodo che va dal 1/01/2014 al 30/06/2016, successivo all'entrata in vigore in data
1/01/2014 dell'art. 1, comma 629, L. 27 dicembre 2013, n. 147, l'applicazione della capitalizzazione trimestrale non presenta profili di illegittimità, dovendosi ritenere che, soprattutto tenuto conto dell'ultima modifica intervenuta nel 2016 e di chiare esigenze di coerenza del sistema, la modifica in questione non abbia mai spiegato efficacia precettiva e che comunque la pattuizione tra le parti abbia continuato a spiegare validamente i suoi effetti.
Così l'art. 120 TUB novellato:
2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a)
pagina 11 di 14 nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».
Evidenziano la natura di non immediata vigenza ed efficacia delle norme dell'art. 120 TUB, prima e in assenza della delibera attuativa del CICR, sia il contenuto della norma, che rimette ad una delibera
CICR la determinazione di modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni bancarie, sia la norma transitoria della delibera de qua, disponenti l'applicazione della normativa agli interessi maturati a partire dal primo ottobre 2016, oltre alla previsione di un termine per l'adeguamento dei contratti in essere:
“Art. 5:
1. Gli intermediari applicano il presente decreto, al più tardi, agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016. 2. I contratti in corso sono adeguati con l'introduzione di clausole conformi all'art. 120, comma 2, del TUB e al presente decreto, ai sensi degli articoli 118 e 126-sexies del TUB. L'adeguamento costituisce giustificato motivo ai sensi dell'art. 118 del TUB. Sulla clausola contenente
l'autorizzazione prevista dall'art. 4, comma 5, deve essere acquisito il consenso espresso del cliente, secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 1, del TUB. Per i contratti che non prevedono l'applicazione degli articoli 118 e 126-sexies del TUB, gli intermediari propongono al cliente
l'adeguamento del contratto entro il 30 settembre 2016”.
Pertanto, nel periodo intercorrente tra la riforma attuata con la L. n. 147/2013 e la Delibera di attuazione del CICR del 03.08.2016, era certamente operante la disciplina precedente, in base alla quale non sussisteva anatocismo vietato nel caso di espressa pattuizione di pari periodicità degli interessi.
21. Quanto all'asserita indeterminatezza della CMS.
Tale deduzione, riferita ai primi due estratti conto del 2009 del conto corrente n. 103315, è infondata, tenuto conto della mancanza di prova sia della assenza di una pattuizione scritta che legittimi l'applicazione della CMS sia della esistenza di una clausola nulla per indeterminatezza (si richiama quanto considerato al paragrafo 16).
22. Infine, risulta infondato il motivo di gravame relativo all'usura.
Nella propria perizia di parte, parte appellante ha evidenziato la natura usuraria degli interessi passivi, in relazione ad alcuni specifici trimestri dei rapporti dedotti in giudizio.
Il motivo è infondato.
Infatti, da un lato, la dedotta usura non riguarda le pattuizioni contenute nei documenti di sintesi sottoscritti dalle parti e prodotti in giudizio, dall'altro lato, le variazioni dei tassi derivanti dall'esercizio dello ius variandi sono state escluse dal ricalcolo effettuato dal CTU e dunque nemmeno sotto tale residuale profilo è ravvisabile una usura rilevante.
pagina 12 di 14 Esclusa, infatti, l'usura c.d. originaria, per quanto appena osservato, deve altresì escludersi la giuridica rilevanza dell'eventuale usura sopravvenuta.
Tale tipologia di usura è irrilevante, come affermato dalle sezioni unite n. 24675/2017 con riferimento alla fattispecie contrattuale del mutuo e come ribadito, con riferimento ad una fattispecie di conto corrente bancario, da cassazione n. 15048/2022 (pubbl. in data 11/05/2022), che, al riguardo così si è espressa:
“Il terzo motivo è infondato. Esso pone la questione riassunta nella pratica sotto la formula «usura sopravvenuta», questione sulla quale le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato, con riguardo alla legge n. 108 del 1996, che non ricorre la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge (come nel caso in esame) o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass., Sez. Un., 19 ottobre 2017, n. 24675). La decisione della Corte d'appello è dunque conforme alla giurisprudenza di questa Corte”.
La irrilevanza della usura sopravvenuta, una volta escluse le variazioni ex art. 118 tub dal ricalcolo del saldo, si desume, a contrariis, anche da cassazione n. 18227/2024 (Data pubblicazione 03/07/2024), secondo cui “In presenza dell'esercizio dello ius variandi non può quindi parlarsi di usura sopravvenuta, giacché il superamento del tasso soglia si determina per effetto dell'intervento di una nuova volontà negoziale, ancorché tipizzata”.
Deve, dunque, escludersi che, a seguito del ricalcolo operato dal ctu e per tutte le ragioni esposte, perduri l'applicazione di tassi usurari giuridicamente rilevanti, nel periodo oggetto della domanda di parte appellante.
23. Il terzo motivo di gravame, stante l'esperimento di CTU in secondo grado e le considerazioni che precedono, può dirsi assorbito.
24. Il quarto motivo di gravame è infondato, alla luce di quanto osservato al paragrafo 16).
25. Secondo sez. 1 - , Ordinanza n. 13586 del 16/05/2024, “In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art.
1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate.
pagina 13 di 14 Si desume da tale pronuncia la inammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito “a conto aperto”, laddove non si deduca e dimostri la natura solutoria dei versamenti intervenuti in corso di rapporto.
Nella fattispecie, la banca ha in primo grado dedotto la mancata estinzione dei rapporti dedotti in giudizio.
Tale allegazione non è stata inficiata da parte appellante nemmeno in appello.
Ne consegue che può emettersi soltanto sentenza di accertamento del saldo corretto e ricalcolato alla data indicata dal CTU: “La ricostruzione eseguita ci restituisce un saldo del conto corrente n. 103315
(che si ricorda include anche le rettifiche operate sul c/anticipi n. 3065791) alla data del 30/9/2016, a credito del correntista per € 9.864,96.
26. La soccombenza implica la condanna di parte appellata al rimborso delle spese di entrambi i gradi liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – In riforma della sentenza appellata, accerta che il saldo rettificato del conto corrente n. 103315 (che include anche le rettifiche operate sul c/anticipi n. 3065791) alla data del 30/9/2016, ammontava a €
9.864,96 a credito del correntista.
II - Condanna al rimborso in favore di Controparte_2 Controparte_1 elle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida quanto al primo grado in
[...] euro 5000,00 per compensi, oltre spese forfettarie, c.u., iva e cpa e quanto al grado di appello in euro
6000,00, oltre spese forfettarie, cu, oltre spese per la c.t.u, così come liquidate in separato decreto, oltre iva e cpa .
III - Condanna alla restituzione in favore di Controparte_2 Controparte_1 delle somme versate in ottemperanza a quanto disposto nella sentenza
[...] appellata, pari ad euro 4.669,18, oltre interessi dal 2 marzo 2020 al saldo.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 14 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 529/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SPADA MONICA e dell'avv. SPADA MANUELA ( ) VIA DEGLI C.F._1
SCROVEGNI 29 PADOVA;
, elettivamente domiciliato in VIA DEGLI SCROVEGNI 29 35131
PADOVApresso il difensore avv. SPADA MONICA
APPELLANTE contro
, GIÀ CP_2 Controparte_3
(C.F. , P.IVA_2
APPELLATO contumace
In punto a: appello avverso la sentenza n. 155/2020 del Tribunale di Modena, pubblicata il 04 febbraio
2020.
Conclusioni come da note di udienza.
Motivi della decisione
1. Con atto notificato in data 30.06.2018, itava in Controparte_1 giudizio poi divenuta Controparte_3 [...] domandando l'accertamento della nullità dei contratti di conto corrente n. 103315 CP_2
(base) e n. 1306579 (anticipi) accesi presso la dipendenza di Mercato San Severino (SA), su cui erano appoggiati contratti di apertura di credito, per violazione degli artt. 117 e 118 TUB, dell'art. 1283 c.c.
pagina 1 di 14 in materia di divieto di anatocismo, per illegittima applicazione della c.m.s. e per la violazione del tasso soglia d'usura.
Conseguentemente, allegata consulenza contabile di parte, domandava la restituzione delle somme indebitamente pagate.
2. Si costituiva eccependo in via Controparte_3 pregiudiziale l'incompetenza del foro di Bologna, in favore dei fori esclusivi convenzionali di LI e
Avellino.
Inoltre, eccepita la radicale nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza di petitum e di causa petendi, contestava altresì l'intervenuta prescrizione di qualsiasi pretesa restitutoria, risalendo l'apertura dei conti azionati al 12.11.1993, e non al 2008 come asserito dall'attrice.
Ad ogni modo, nel merito rilevava l'infondatezza di tutte le domande e perciò ne chiedeva il rigetto.
3. Il Tribunale di Modena così statuiva:
“Definitivamente decidendo il procedimento in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta 1) rigetta le domande avanzate nell'interesse di parte attrice;
2) Condanna
[...]
alla rifusione delle spese processuali sostenute da Controparte_4 CP_2
che liquida nella somma complessiva di euro 3200,00 oltre accessori di legge”.
[...]
4. In particolare, il Tribunale riteneva fondata l'eccezione di incompetenza formulata dalla convenuta. dovendo ritenersi egualmente applicabili i fori esclusivi contrattualmente definiti nonostante l'intervenuta incorporazione della (originaria contraente) nella Controparte_5 [...]
Controparte_3
Ad ogni modo, il Tribunale riteneva comunque infondate nel merito le domande, in quanto genericamente formulate e prive di riscontro probatorio.
5. roponeva appello. CP_1
6. Col primo motivo di gravame, l'appellante contestava la “pretesa fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale”.
Sul punto, osservava come il giudice di prime cure avesse interpretato erroneamente il disposto negoziale, posto che la clausola in oggetto affermava “saranno competenti, in via esclusiva, indifferentemente i Tribunali dove la ha la Sede Legale e la Direzione Controparte_5
Generale e precisamente il Foro di LI ed il Foro di Avellino”; in tal senso, affermava la necessita di coordinare il dato testuale con la ratio della previsione negoziale, ratio da individuarsi nella volontà di radicare la competenza nei fori ove la banca contraente aveva sede legale, dovendo quindi considerarsi i fori di Avellino e LI come meramente esemplificativi delle sedi legali della banca al momento della conclusione dei contratti. Conseguentemente, il primo giudice avrebbe dovuto pagina 2 di 14 considerare come vincolante la più generica previsione che individuava i fori competenti nei luoghi ove la banca “ha la Sede Legale e la Direzione Generale”, e non esclusivamente LI o Avellino.
7. Col secondo motivo di gravame, l'appellante contestava la “pretesa genericità delle contestazioni avanzate da parte attrice”.
Al riguardo, preliminarmente rilevata l'illogicità e contraddittorietà della sentenza nella parte in cui, denegata la competenza, aveva poi anche statuito sul merito, contestava il motivo di rigetto delle domande attoree, laconicamente individuato nell'asserita genericità delle stesse.
7.1. In primo luogo, rispetto all'omessa sottoscrizione dei contratti da parte della banca, pur dando atto dell'intervento delle Sezioni Unite nel 2018, rilevava come la domanda originariamente formulata non fosse affatto generica.
7.2. Rispetto all'illegittimo esercizio dello ius variandi, affermava come al contrario di quanto statuito nella sentenza di primo grado, avesse puntualmente censurato la condotta della CP_1 banca, che, nell'esecuzione del rapporto, aveva costantemente modificato in senso peggiorativo le condizioni economiche senza rispettare quanto contrattualmente previsto in violazione dei principi di cui all'art. 118 TUB.
In particolare, richiamava le variazioni in peius sul C/anticipi n. 1306579 e sul C/base n. 103315 e riproduceva i conteggi della consulenza di parte, evidenziando gli illegittimi addebiti di CDF e CIV come risultanti dalle tabelle riassuntive.
7.3. Richiamava anche la dedotta violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c.
Al riguardo, rispetto alle clausole antecedenti alla Legge di stabilità 2014, ovvero al 01.01.2014, rilevava la violazione del requisito di reciprocità della capitalizzazione degli interessi debitori e creditori, risultando i secondi fissati in una misura meramente simbolica (0,010% nelle condizioni sottoscritte in data 14.10.2010, doc. 3; 0% nelle condizioni sottoscritte in data 08.02.2008, doc. 2); perciò, non risultando le previsioni conformi alla delibera CICR 09.02.2000, argomentava per la nullità delle clausole anatocistiche in esame.
Rispetto alle clausole successive alla Legge di stabilità 2014, ovvero al 01.01.2014, ne evidenziava la radicale nullità in base al novellato art. 120 TUB.
7.4. Inoltre, censurava la sentenza di primo grado per avere giudicato generiche le considerazioni svolte sulla CMS;
infatti, evidenziava come sin dall'atto introduttivo fosse stato argomentato per la sua indeterminatezza e indeterminabilità ex ante, non bastando infatti la sola pattuizione ma occorrendo anche la puntuale determinabilità della stessa.
In particolare, rilevava che nella fattispecie la CMS era stata applicata sul conto base in difetto di alcuna pattuizione soltanto per i primi due trimestri del 2009, venendo peraltro calcolata sull'intero saldo debitore, anziché sulla sola quota di sconfinamento, e per periodi continuativi a debito pagina 3 di 14 rispettivamente di 19 e di 12 giorni. Conseguentemente, domandava la restituzione delle somme illegittimamente addebitate, per un importo pari a € 1.406,79.
7.5. Rilevava altresì l'erroneità della sentenza di prime cure per avere completamente omesso di valutare le doglianze relative all'illegittima applicazione di ulteriori commissioni remunerative (CDF e
CIV) in assenza di specifiche pattuizioni, sia sul conto base sia sul conto anticipi.
7.5. Rispetto alla violazione della soglia di usura, riproponeva le argomentazioni svolte in primo grado alla luce dell'intervento delle Sezioni Unite 16303/18, insistendo per l'utilizzo della formula matematica finanziaria della L. 108/1996, in luogo dei criteri di calcolo usati dalla Banca d'Italia.
Ad ogni modo, richiamava la consulenza di parte allegata alla citazione di primo grado, peraltro, sul punto contestando l'affermazione del primo giudice in base alla quale non sarebbe stato fornito alcun principio di prova.
8. Col terzo motivo di gravame, l'appellante impugnava altresì il “mancato esperimento della richiesta
CTU tecnico contabile”.
Al riguardo, evidenziava la contraddittorietà e illogicità della sentenza, che, da un lato aveva valutato esplorativa l'istanza istruttoria, e dall'altro affermato l'assenza di alcun principio di prova in relazione alle domande attoree;
l'erroneità della statuizione, peraltro, risultava manifesta alla luce dell'allegata consulenza di parte, ampiamente ed esaustivamente motivata.
9. Inoltre, col quarto motivo di gravame, l'appellante impugnava l'asserita “mancata produzione documentale”.
In particolare, secondo l'appellante il giudice di prime cure avrebbe erroneamente applicato il principio del cd. saldo zero;
sul punto, richiamata la giurisprudenza rilevante, evidenziava che, in mancanza della documentazione completa, il credito del correntista che agisca in ripetizione deve essere ricalcolato partendo dal primo estratto conto disponibile.
Nella fattispecie, rispetto al conto n. 103315, erano stati depositati tuti gli estratti conti dal 31.01.2009
e, peraltro, a detta data l'estratto recava un saldo iniziale passivo per la correntista di € 35.512,26; pertanto, l'appellante argomentava per l'esperibilità di una C.T.U., ben potendo partire i conteggi dal primo estratto conto depositato da parte attrice con saldo negativo.
Con riferimento ai contratti di apertura di conto corrente, invece, rilevava la violazione dell'art. 119
TUB, non avendo la ottemperato alla richiesta di esibizione in data 07.04.2015 (doc. 5 fascicolo CP_3 primo grado).
10. Infine, l'appellante impugnava il capo della sentenza relativo alla condanna alle spese, sul punto valorizzando la mancata partecipazione della al procedimento di mediazione obbligatoria ex D. CP_3
Lgs. n. 28 del 2010, valutabile dal giudice ai sensi degli artt. 116 e 96 c.p.c.
11. L'appellante, riproponendo le istanze istruttorie, concludeva come segue:
pagina 4 di 14 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, per tutti i motivi esposti nel presente atto, e per i motivi indicati negli atti del giudizio di primo grado da intendersi qui trascritti, respinta ogni contraria e/o diversa istanza ed eccezione, in accoglimento dell'impugnazione proposta, e in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Modena n. 155/2020, depositata in data 04/02/2020, notificata in data 13/02/2020, così giudicare: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE A.1) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità dei contratti di conto corrente di cui è causa e dei rapporti ad essi collegati o di singole clausole contrattuali, nonché di ogni successiva modifica e/o variazione delle stesse, A.2)
ACCERTARE E DICHIARARE l'ammontare dell'esatto dare/avere tra le parti e CONDANNARE la convenuta alla rettifica del saldo finale epurandolo dagli addebiti illegittimi, sia per il passaggio a credito dell'eventuale saldo positivo di conto corrente, sia per la riduzione dell'eventuale esposizione debitoria, nonché allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido, fatta salva in ogni caso la condanna della stessa al pagamento in favore dell'attrice di tutte le somme indebitamente trattenute e/o non accreditate a titolo di interessi attivi maturati a credito, somme che in caso di contestazione della perizia depositata risulteranno accertate in corso di causa a seguito di consulenza tecnico/contabile d'ufficio, o che saranno liquidate in via equitativa o di giustizia, oltre al maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c., agli interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dal dovuto al saldo, agli interessi ex art. 1283 c.c. dalla domanda al saldo;
IN OGNI CASO B.1)
ACCERTARE E DICHIARARE la nullità ed inefficacia delle condizioni generali applicate ai rapporti di cui è causa e di ogni successiva variazione relativamente alla determinazione degli interessi debitori e per l'effetto DICHIARARE l'illegittimità di ogni e qualsivoglia addebito per interessi ultralegali applicati ai rapporti in esame;
B.2) ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia delle condizioni generali applicate ai rapporti di cui è causa e di ogni successiva variazione relativamente agli addebiti per capitalizzazione trimestrale - c.d. anatocismo - di interessi, cms, competenze, spese ed oneri e per l'effetto DICHIARARE l'illegittimità di ogni e qualsivoglia addebito a tale titolo ai rapporti in esame;
B.3) ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia delle condizioni generali applicate ai rapporti di cui è causa e di ogni successiva variazione relativamente agli addebiti per non convenute commissioni sul massimo scoperto, comunque prive di causa negoziale, e per l'effetto DICHIARARE l'illegittimità di ogni e qualsivoglia addebito a tale titolo ai rapporti in esame;
B.4) ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia delle condizioni generali applicate ai rapporti di cui è causa e di ogni successiva variazione relativamente agli addebiti per interessi applicati sulla differenza in giorni-banca tra la data di esecuzione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, nonché relativamente agli addebiti di ogni e qualsivoglia spesa e competenza applicata dalla in difetto di valida pattuizione e per l'effetto DICHIARARE CP_3 l'illegittimità di ogni e qualsivoglia addebito a tale titolo ai rapporti in esame;
B.5) DETERMINARE il Costo Effettivo Annuo dell'impugnato rapporto bancario, nonché il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.); B.6) ACCERTARE e DICHIARARE, previa verifica del Tasso Effettivo Globale, la nullità e
l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della Banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il cd. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, ed in ogni caso perché usurari ex art. 644 c.p., con l'effetto che, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c. nessuna applicazione di interessi vi dovrà essere nei rapporti di cui è causa;
B.7) ACCERTARE e DICHIARARE l'esatto dare/avere tra le parti disponendo il ricalcolo contabile dei rapporti dedotti in causa in regime: i) di saggio legale di interesse - salvo quanto esposto al punto B.6) -, ii) senza alcuna capitalizzazione - né di interessi, né di commissioni sul massimo scoperto, né di spese e oneri vari -, iii) con l'eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto, di non convenute spese e/o competenze a qualsiasi titolo pretese e di non convenuti interessi computati sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
e per l'effetto CONDANNARE la convenuta alla rettifica del saldo finale epurandolo dagli addebiti illegittimi, sia per il passaggio a credito dell'eventuale saldo positivo di conto corrente, sia per la riduzione dell'eventuale esposizione debitoria, nonché allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido, fatta salva in ogni caso la condanna della stessa al pagamento in favore dell'attrice di tutte le somme indebitamente trattenute
pagina 5 di 14 e/o non accreditate a titolo di interessi attivi maturati a credito, somme che in caso di contestazione della perizia depositata risulteranno accertate in corso di causa a seguito di consulenza tecnico/contabile d'ufficio, o che saranno liquidate in via equitativa o di giustizia, oltre al maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c., e agli interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dal dovuto al saldo, nonché agli interessi ex art. 1283 c.c. dalla domanda al saldo;
C) Condannare l'odierna appellata alla restituzione delle somme versate e di ogni altro accessorio corrisposti in ottemperanza a quanto disposto nella sentenza qui impugnata, pari ad euro 4.669,18, oltre interessi dall'esborso all'effettiva restituzione. D) Con vittoria di spese, competenze, spese generali e accessori di legge sia del primo che del secondo grado di giudizio a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
12. Con ordinanza 17.11.2020, la Corte, dato atto della mancata costituzione della convenuta, procedeva alla dichiarazione di contumacia di;
precisate le conclusioni e trattenuta la causa in CP_2 decisione, ritenuta la necessità di procedere a CTU contabile volta al ricalcolo del saldo dei rapporti di conto corrente, con ordinanza 07.05.2023 la causa veniva rimessa in istruttoria;
depositata la consulenza, celebrata l'udienza di precisazione delle conclusioni in modalità cartolare e assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione.
13. L'appello è parzialmente fondato nei termini che seguono.
14. Quanto al primo motivo di appello, devono farsi le seguenti considerazioni.
Sul punto si rileva che il giudice di primo grado, rilevata la propria incompetenza, avrebbe dovuto pronunciare sentenza di rito senza entrare nel merito della causa;
in tal senso, il successivo esame di merito delle domande si pone in una posizione inconciliabile con la statuizione di incompetenza.
Peraltro, deve ritenersi che la disamina nel merito delle domande di parte qui appellante abbia il significato univoco di una sostanziale tacita revoca della precedente statuizione di incompetenza.
In sostanza, il tribunale, entrando nel merito, ha ritenuto la propria competenza, a prescindere da quanto statuito in precedenza.
Conforta tale interpretazione anche il tenore del dispositivo, avente contenuto di rigetto e non di declaratoria di incompetenza, tale dunque da far ritenere l'adozione di una pronuncia nel merito e non già di incompetenza del tribunale adito.
In ogni caso, laddove si volesse ritenere la validità ed efficacia della pronuncia di incompetenza, la doglianza sollevata dalla parte appellante sarebbe fondata.
Infatti, entrando nel merito della questione pregiudiziale di incompetenza, eccezione sollevata dalla banca convenuta in primo grado (rimasta contumace nel presente grado di giudizio) e oggetto del primo motivo di gravame, si osserva che l'interpretazione sistematica della clausola negoziale relativa alla competenza (doc. 2, pag. 6 e doc. 3, art. 13) consente di desumere la funzione meramente esemplificativa dell'indicazione dei fori di LI ed Avellino;
infatti, come correttamente rilevato dall'appellante, il foro esclusivo è individuato indifferentemente nei “Tribunali dove la banca della ha la Sede Legale e la Direzione Generale”. CP_5
pagina 6 di 14 La previsione, del resto, è coerente con l'interesse dello stesso istituto di credito a vedere incardinata la causa presso gli uffici giudiziari del circondario in cui hanno sede i suoi uffici;
nella fattispecie, poi, detto interesse è reso di tutta evidenza dalla circostanza che, a seguito delle vicende societarie che hanno interessato la banca della non sussiste più alcun rapporto qualificato tra CP_5 CP_2
(odierna convenuta) e i fori di LI e Avellino.
In tal senso si veda Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18724 del 27/07/2017, secondo cui “La clausola contrattuale di deroga alla competenza per territorio assolve, di per sé, alla funzione di designare
l'ufficio giudiziario di maggiore prossimità per una delle parti, sicché, ove essa indichi, come foro esclusivo, quello in cui ha sede uno dei contraenti, avente natura di società, al momento della proposizione della domanda, tale pattuizione è sostanzialmente confermativa del foro generale delle persone giuridiche previsto dall'art. 19 c.p.c., pur eliminando la competenza alternativa di ogni altro giudice. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la clausola attributiva della competenza con riguardo "al
Foro nella cui giurisdizione ricade la sede legale della abbia radicato la competenza CP_3 convenzionale esclusiva in capo al giudice del luogo della sede l'istituto di credito al momento della domanda).
Accertata la competenza del giudice adito, è possibile procedere all'esame di merito dell'appello.
15. Quanto al merito della causa.
16. La causa ha ad oggetto una domanda di accertamento di nullità di clausole contrattuali e di ripetizione dell'indebito conseguente a tali nullità.
Secondo il consolidato orientamento della corte di cassazione (si veda sez. 1 -
, Ordinanza n. 35979 del 07/12/2022”), “Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto - sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto - è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato.
Ancora, secondo sez. 6 - 1, Ordinanza n. 33009 del 13/12/2019, “Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il
pagina 7 di 14 principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione.
In sostanza, dunque, la natura della domanda onerava parte appellante della prova della inesistenza della causa debendi e dunque della produzione dei contratti contenenti le eventuali clausole nulle.
Parte appellante in appello ha sostanzialmente rinunciato alla istanza ex art. 119 TUB, con riferimento al rapporto di conto corrente ordinario c.d. base cioè c/c n. 103315.
Si veda infatti l'atto di appello:
in veste di attrice, invece, nella presente causa ha formulato la propria CP_1 domanda depositando quale primo estratto conto predisposto dalla Banca quello del 31/01/09, dando per accettate le sue risultanze in ordine al suo saldo iniziale pur negativo. Più precisamente tale estratto recava un saldo iniziale passivo per la correntista di euro 35.512,26, saldo che la stessa attrice non ha mai posto in contestazione. Le sue doglianze, quindi, avevano a riferimento solo il periodo successivo ed il calcolo dell'esatto dare/avere tra le parti doveva scontare le risultanze del saldo iniziale contenuto nel primo estratto conto prodotto, ovverosia un saldo debitorio di euro 35.512,26.
Dunque, sarebbe stata perfettamente esperibile una CTU che avesse iniziato i conteggi dal primo estratto conto depositato da parte attrice, partendo, come appena riferito, per il conto 103315, da un saldo iniziale negativo per la cliente di euro 35.512,26.
Peraltro, si precisa che dal periodo in cui sono stati depositati (31/01/2009), in poi, gli estratti conto sono completi, non mancandone alcuno. Con riferimento ai contratti di apertura di conto corrente, invece, si rileva che la difesa attorea ne aveva fatto richiesta alla ex art. 119 TUB fin dal CP_3 07/04/2015 (doc. 5 fascicolo attoreo di primo grado), senza mai riceverlo dalla medesima”. CP_3
L'appellante ha poi concluso, limitando la istanza di esibizione ex art. 119 TUB alla documentazione afferente al contratto di apertura di conto corrente e tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto.
Peraltro, l'espressa limitazione della domanda al periodo successivo al primo gennaio 2009 rende superflua la produzione degli estratti conto antecedente a tale data.
Inoltre, da un lato, l'obbligo di conservazione documentale e anche negoziale non può, in ogni caso, farsi risalire al periodo ultradecennale decorrente dalla data della istanza (7 aprile 2015, data della prima istanza ex art. 119 tub); dall'altro lato, non vi è alcuna prova che i rapporti bancari siano iniziati nell'arco del periodo decennale decorrente da tale data, anche tenuto conto della deduzione della banca fatta in primo grado circa la risalenza del rapporto al 1993.
L'ordine di esibizione va dunque disatteso per evidente superfluità e irrilevanza.
Ne consegue, sul piano processuale, la mancanza di prova della sussistenza di documenti contrattuali contenenti clausole nulle per il periodo antecedente il primo gennaio 2009, con riferimento ad entrambi i rapporti bancari dedotti in giudizio.
Gli unici documenti contrattuali, che vengono in considerazione ai fini della decisione, sono i documenti di sintesi prodotti in giudizio e cioè:
pagina 8 di 14 - Copia del documento di sintesi delle condizioni economiche all'apertura del conto corrente n. 1306579
(conto anticipi) datato 08/02/2008;
- Copia del documento di sintesi con le condizioni economiche di entrambi i conti, conto base n. 103315
e conto anticipi n. 1306579, datato 22/01/2013;
- Copia del documento di sintesi delle condizioni economiche del conto corrente n. 103315 (conto ordinario) datato 14/05/2010.
Deve, infine, precisarsi che la limitazione della domanda sopra evidenziata, ancorché espressamente formulata rispetto al solo conto corrente base n.103315 (conto ordinario), si estende necessariamente anche al conto corrente n. 1306579 (conto anticipi), in quanto, come anche più volte sottolineato dalla consulente nella propria relazione di consulenza, il conto anticipi è congegnato in modo tale che i saldi generati dalle annotazioni e dai flussi sulle anticipazioni di credito (annotazioni a debito del cliente a seguito dell'anticipazione e flussi positivi derivanti dalle rimesse c.d. autoliquidanti del cliente) confluiscano nel conto corrente ordinario c.d. base, per cui i due conti (anticipi e conto base di appoggio) devono intendersi strettamente collegati, dando vita ad un rapporto unitario.
In sostanza, dal momento che le annotazioni e i flussi del conto anticipi confluiscono nel conto ordinario (base), la limitazione della domanda (di carattere cronologico: accettazione del saldo ad una certa data) concernente il conto ordinario (base), finisce per dare luogo ad una limitazione della domanda anche rispetto al conto anticipi stesso.
17. Fatta tale premessa, devono esaminarsi le singole censure dedotte in appello.
18. Quanto al dedotto illegittimo esercizio dello ius variandi e al conseguente addebito di commissioni e tassi illegittimi, tale deduzione è fondata.
Parte appellante ha dedotto il mancato rispetto delle prescrizioni di legge, inerenti al legittimo esercizio dello ius variandi ex art. 118 TUB..
La banca, essendone onerata, a fronte di tale allegazione, non ha provato in giudizio il rispetto di tali prescrizioni.
In considerazione di ciò, la Corte ha disposto CTU, “volta al ricalcolo del saldo dei rapporti di conto corrente per cui è causa, limitatamente ai periodi contemplati nei prospetti di cui a p. da 11 a 15 dell'atto di appello, ricalcolo da effettuarsi sulla base dei tassi e della CDF pattuiti per iscritto e con esclusione dei tassi risultanti dall'esercizio dello ius variandi)”
In sostanza, il riconoscimento della illegittimità di esercizio dello ius variandi ha comportato il ricalcolo del saldo di conto corrente, previa espunzione di commissioni e tassi illegittimamente pattuiti nell'esercizio (non conforme alle prescrizioni di legge) dello ius variandi,
19. Deve darsi conto degli esiti della CTU, non contestati da un punto di vista meramente contabile.
“
4. Quantificazione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse
pagina 9 di 14 In premessa la sottoscritta segnala che sul c/c 103315, nel corso dell'intero periodo esaminato (31/03/2010-30/9/2016), la Banca ha addebitato:
✓ € 22.973,18 per interessi passivi;
✓ € 6.379,12 per C.D.Fondi;
Su c/c anticipi 306579 nel corso dell'intero periodo esaminato (30/12/2008-31/3/2015) La Banca ha addebitato:
✓ € 54.846,71 per interessi passivi;
✓ € 7.309,52 per C.D.Fondi; La sottoscritta ha proceduto alla ricostruzione del saldo del c/c n. 103315, sulla base degli assunti e delle risultanze evidenziate nei superiori paragrafi.
Le ricostruzioni eseguite ci restituiscono il saldo a credito del correntista e conseguentemente le eventuali somme illegittimamente addebitate. Si precisa che gli addebiti di competenze del conto anticipi confluiscono anch'essi sul conto corrente ordinario e pertanto sarà preso in considerazione solo il saldo di quest'ultimo che include le rettifiche sia del conto corrente n. 103315 sia del conto anticipi n. 306579.
Nel paragrafo che segue sono indicati gli assunti della ricostruzione e il risultato ottenuto.
4.1 Determinazione addebiti illegittimi c/c 1306579 Tabella A)
Come anticipato nel superiore § 4 le competenze del c/anticipi 1306579 confluiscono nel conto corrente ordinario, pertanto prima di procedere al ricalcolo del saldo del c/c 3315 si è provveduto all'esame del c/c 6579 mediante elaborazione dell'estratto conto scalare. Le competenze maturate su tale conto sono successivamente “girocontate” al conto corrente ordinario (c/c 130315) sul quale maturano le ulteriori competenze. Pertanto la sottoscritta ha proceduto prima alla verifica delle condizioni applicate sul conto anticipi e agli eventuali ricalcoli resisi necessari, mediante elaborazione della tabella A). Tale ricostruzione si fonda sui seguenti assunti:
✓ Disapplicazione della Commissione disponibilità fondi fino al 22/01/2013 per mancata pattuizione (la l'ha applicata a decorrere dal IV trimestre 2011) CP_3
✓ Applicazione della C.d.f. (sempre per il conto anticipi n. 6579) nella misura dello 0,25% del fido, a far data dal 22/01/2013
✓ sostituzione sul c/c anticipi 6579 del tasso applicato dalla banca con il tasso pattuito o, se inferiore, con il tasso applicato, ma solo a decorrere dal 2013 come eccepito nell'atto di appello.
Nello specifico dal 22/01/2013 il tasso pattuito era pari al 6,75% entro fido e 8,85% oltre fido;
Dalla ricostruzione della Tabella A) emergono addebiti illegittimi effettuati sul conto anticipi 6579 pari a euro 4.955,59 di cui
➢ € 812,74 per maggiori interessi passivi conteggiati ad un tasso superiore rispetto a quello pattuito
➢ € 4.142,85 per c.d.f. applicata in misura maggiore rispetto alle pattuizioni 4.2 Determinazione saldo c/c n. 103315
Tabella B)
Successivamente la sottoscritta ha elaborato la tabella B ai fini della determinazione del saldo del c/c ordinario n. 103315, fondata sui seguenti assunti:
✓ Addebito c.d.f. nella misura dello 0,5% a far data dal 14/05/2010, così come applicata dalla banca in quanto corrispondente alle pattuizioni;
✓ sostituzione sul c/c 103315 del tasso applicato dalla banca con il tasso pattuito o, se inferiore, con il tasso applicato. Nello specifico dal 14/05/2010 il tasso debitore pattuito era pari all' 8% entro fido e 12,40% oltre fido, dal 22/01/2013 era pari al 8,85% entro fido e 14,6% oltre fido;
✓ storno delle differenze non dovute derivanti dal c/anticipi 6579 poiché confluite nel c/c ordinario 3315 (sul quale sono state calcolate ulteriori competenze);
✓ ricalcolo sul c/c 103315 degli interessi creditori sulla base del tasso pattuito ovvero lo 0,1%;
pagina 10 di 14 La ctu ha formulato dunque le seguenti conclusioni:
1) In relazione al conto corrente ordinario c/c n. 103315 si è riscontrato un superamento del tasso debitore applicato in alcuni trimestri, ed un tasso creditore inferiori a quanto pattuito, come meglio specificato nel paragrafo 4.2;
2) In relazione al conto anticipi n.° 306579 si è rilevato un superamento del tasso debitore applicato in alcuni trimestri, e un'applicazione di c.d.f. superiore a quanto pattuito, come meglio specificato nel paragrafo 4.1”.
Come affermato conclusivamente dal ctu, “La ricostruzione eseguita ci restituisce un saldo del conto corrente n. 103315 (che si ricorda include anche le rettifiche operate sul c/anticipi n. 3065791) alla data del 30/9/2016, a credito del correntista per € 9.864,96. Il saldo contabile a credito del correntista, alla stessa data ammonta a € 269,28 e pertanto le somme illegittimamente addebitate si determinano in euro 9.595,68 così suddivise.
20. Quanto alla dedotta violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., l'appellante contesta, in primis, la natura meramente simbolica degli interessi creditori concordati.
In concreto, ciò che rileva è soltanto il rispetto del principio di pari periodicità della capitalizzazione degli interessi, creditori e debitori, a nulla rilevando l'entità irrisoria di quello creditore.
In tal senso si veda si veda Sez. 1, Ordinanza n. 11014 del 24/04/2024:
“In tema di conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale
e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto lecitamente pattuita la capitalizzazione trimestrale, pur in presenza di un'asimmetrica pattuizione dei tassi di interesse, pari al 6,25% per i saldi debitori ed allo
0,01% per quelli creditori).
È del pari infondata la dedotta violazione del divieto di anatocismo, con riguardo al periodo post
01.01.2014,
Questa Corte ritiene la non immediata vigenza della nuova formulazione dell'art. 120 TUB, implicante il divieto di capitalizzazione degli interessi.
Anche per il periodo che va dal 1/01/2014 al 30/06/2016, successivo all'entrata in vigore in data
1/01/2014 dell'art. 1, comma 629, L. 27 dicembre 2013, n. 147, l'applicazione della capitalizzazione trimestrale non presenta profili di illegittimità, dovendosi ritenere che, soprattutto tenuto conto dell'ultima modifica intervenuta nel 2016 e di chiare esigenze di coerenza del sistema, la modifica in questione non abbia mai spiegato efficacia precettiva e che comunque la pattuizione tra le parti abbia continuato a spiegare validamente i suoi effetti.
Così l'art. 120 TUB novellato:
2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a)
pagina 11 di 14 nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».
Evidenziano la natura di non immediata vigenza ed efficacia delle norme dell'art. 120 TUB, prima e in assenza della delibera attuativa del CICR, sia il contenuto della norma, che rimette ad una delibera
CICR la determinazione di modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni bancarie, sia la norma transitoria della delibera de qua, disponenti l'applicazione della normativa agli interessi maturati a partire dal primo ottobre 2016, oltre alla previsione di un termine per l'adeguamento dei contratti in essere:
“Art. 5:
1. Gli intermediari applicano il presente decreto, al più tardi, agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016. 2. I contratti in corso sono adeguati con l'introduzione di clausole conformi all'art. 120, comma 2, del TUB e al presente decreto, ai sensi degli articoli 118 e 126-sexies del TUB. L'adeguamento costituisce giustificato motivo ai sensi dell'art. 118 del TUB. Sulla clausola contenente
l'autorizzazione prevista dall'art. 4, comma 5, deve essere acquisito il consenso espresso del cliente, secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 1, del TUB. Per i contratti che non prevedono l'applicazione degli articoli 118 e 126-sexies del TUB, gli intermediari propongono al cliente
l'adeguamento del contratto entro il 30 settembre 2016”.
Pertanto, nel periodo intercorrente tra la riforma attuata con la L. n. 147/2013 e la Delibera di attuazione del CICR del 03.08.2016, era certamente operante la disciplina precedente, in base alla quale non sussisteva anatocismo vietato nel caso di espressa pattuizione di pari periodicità degli interessi.
21. Quanto all'asserita indeterminatezza della CMS.
Tale deduzione, riferita ai primi due estratti conto del 2009 del conto corrente n. 103315, è infondata, tenuto conto della mancanza di prova sia della assenza di una pattuizione scritta che legittimi l'applicazione della CMS sia della esistenza di una clausola nulla per indeterminatezza (si richiama quanto considerato al paragrafo 16).
22. Infine, risulta infondato il motivo di gravame relativo all'usura.
Nella propria perizia di parte, parte appellante ha evidenziato la natura usuraria degli interessi passivi, in relazione ad alcuni specifici trimestri dei rapporti dedotti in giudizio.
Il motivo è infondato.
Infatti, da un lato, la dedotta usura non riguarda le pattuizioni contenute nei documenti di sintesi sottoscritti dalle parti e prodotti in giudizio, dall'altro lato, le variazioni dei tassi derivanti dall'esercizio dello ius variandi sono state escluse dal ricalcolo effettuato dal CTU e dunque nemmeno sotto tale residuale profilo è ravvisabile una usura rilevante.
pagina 12 di 14 Esclusa, infatti, l'usura c.d. originaria, per quanto appena osservato, deve altresì escludersi la giuridica rilevanza dell'eventuale usura sopravvenuta.
Tale tipologia di usura è irrilevante, come affermato dalle sezioni unite n. 24675/2017 con riferimento alla fattispecie contrattuale del mutuo e come ribadito, con riferimento ad una fattispecie di conto corrente bancario, da cassazione n. 15048/2022 (pubbl. in data 11/05/2022), che, al riguardo così si è espressa:
“Il terzo motivo è infondato. Esso pone la questione riassunta nella pratica sotto la formula «usura sopravvenuta», questione sulla quale le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato, con riguardo alla legge n. 108 del 1996, che non ricorre la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge (come nel caso in esame) o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass., Sez. Un., 19 ottobre 2017, n. 24675). La decisione della Corte d'appello è dunque conforme alla giurisprudenza di questa Corte”.
La irrilevanza della usura sopravvenuta, una volta escluse le variazioni ex art. 118 tub dal ricalcolo del saldo, si desume, a contrariis, anche da cassazione n. 18227/2024 (Data pubblicazione 03/07/2024), secondo cui “In presenza dell'esercizio dello ius variandi non può quindi parlarsi di usura sopravvenuta, giacché il superamento del tasso soglia si determina per effetto dell'intervento di una nuova volontà negoziale, ancorché tipizzata”.
Deve, dunque, escludersi che, a seguito del ricalcolo operato dal ctu e per tutte le ragioni esposte, perduri l'applicazione di tassi usurari giuridicamente rilevanti, nel periodo oggetto della domanda di parte appellante.
23. Il terzo motivo di gravame, stante l'esperimento di CTU in secondo grado e le considerazioni che precedono, può dirsi assorbito.
24. Il quarto motivo di gravame è infondato, alla luce di quanto osservato al paragrafo 16).
25. Secondo sez. 1 - , Ordinanza n. 13586 del 16/05/2024, “In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art.
1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate.
pagina 13 di 14 Si desume da tale pronuncia la inammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito “a conto aperto”, laddove non si deduca e dimostri la natura solutoria dei versamenti intervenuti in corso di rapporto.
Nella fattispecie, la banca ha in primo grado dedotto la mancata estinzione dei rapporti dedotti in giudizio.
Tale allegazione non è stata inficiata da parte appellante nemmeno in appello.
Ne consegue che può emettersi soltanto sentenza di accertamento del saldo corretto e ricalcolato alla data indicata dal CTU: “La ricostruzione eseguita ci restituisce un saldo del conto corrente n. 103315
(che si ricorda include anche le rettifiche operate sul c/anticipi n. 3065791) alla data del 30/9/2016, a credito del correntista per € 9.864,96.
26. La soccombenza implica la condanna di parte appellata al rimborso delle spese di entrambi i gradi liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – In riforma della sentenza appellata, accerta che il saldo rettificato del conto corrente n. 103315 (che include anche le rettifiche operate sul c/anticipi n. 3065791) alla data del 30/9/2016, ammontava a €
9.864,96 a credito del correntista.
II - Condanna al rimborso in favore di Controparte_2 Controparte_1 elle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida quanto al primo grado in
[...] euro 5000,00 per compensi, oltre spese forfettarie, c.u., iva e cpa e quanto al grado di appello in euro
6000,00, oltre spese forfettarie, cu, oltre spese per la c.t.u, così come liquidate in separato decreto, oltre iva e cpa .
III - Condanna alla restituzione in favore di Controparte_2 Controparte_1 delle somme versate in ottemperanza a quanto disposto nella sentenza
[...] appellata, pari ad euro 4.669,18, oltre interessi dal 2 marzo 2020 al saldo.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 14 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
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