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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/10/2025, n. 1561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1561 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI PALERMO Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott.ssa Laura Petitti Consigliere di cui il primo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 929/2025 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado
DA
(C.F.: ) nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Calogero Santamaria (C.F.: ; C.F._2 pec: ed elettivamente domiciliata presso il Email_1
suo lo studio sito a Porto Empedocle (AG) in via Misurata n. 9
PE
CONTRO
(C.F.: ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
08.11.1942, rappresentato e difeso dall' Avv. Raimondo Alaimo (C.F.
; pec: ed C.F._4 Email_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito ad Agrigento in Via XXV Aprile n.
158 appellato
E
1 con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
****
Conclusioni per l'PE:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello:
In riforma della sentenza n. 1453/2024 emessa dal Tribunale di Agrigento in data
12/11/2024 e depositata il 14/11/2024, disporre:
-che il sig. provveda a corrispondere a titolo di assegno divorzile Controparte_1
in favore della moglie la somma di euro 300,00 ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia;
-In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorario, rimborso forfettario per spese generali, CPA, per entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per l'appellato:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra
[...]
con ricorso depositato il 05.05.2025 e confermare la sentenza di primo Parte_1
grado, con vittoria di spese.
Conclusioni per il Procuratore Generale:
Chiede l'accoglimento del ricorso.
* * * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 1453/2024 dei giorni 12/14.11.2024, il Tribunale di Agrigento, su ricorso di nei confronti di ha dichiarato Controparte_1 Parte_1
lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 7.07.2015 ad Agrigento, dalla cui unione non erano nati figli, e ha rigettato la richiesta formulata dalla resistente volta alla previsione di un assegno divorzile in suo favore.
2. Proposto appello dalla con atto depositato il 5.05.2025, nel Pt_1 contradditorio col , costituito e resistente, e col P.G., il procedimento, CP_1
svoltosi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto disposto con decreto presidenziale del 10.05.2025, è stato rimesso all'udienza del 10.10.2025 e assunto in deliberazione in pari data senza assegnazione dei termini poiché non previsti dal rito, sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'PE contesta il provvedimento impugnato nella parte relativa al
2 mancato riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore, sul rilievo che il
Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto insussistenti i presupposti all'uopo necessari, e chiede, pertanto, che venga posto a carico del l'obbligo di CP_1
corrisponderle favore un contributo economico mensile pari a € 300,00, ovvero una la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta equa e conforme a giustizia.
4. Evidenzia che nel corso del giudizio di prime cure, e segnatamente all'esito dell'attività istruttoria ivi espletata, sarebbe emerso che essa durante la vita matrimoniale aveva rinunciato a opportunità lavorative per dedicarsi alla cura del ménage familiare, con scelta condivisa dal , il quale aveva nel frattempo CP_1
continuato a svolgere attività lavorativa come impiegato di banca così accrescendo la propria posizione economica.
5. Precisa, inoltre, di essere attualmente disoccupata e di essersi infruttuosamente adoperata, successivamente alla separazione, nella ricerca di un'occupazione lavorativa, anche a causa delle oggettive difficoltà legate al contesto occupazionale che caratterizzano una piccola realtà cittadina come quella agrigentina.
6. Ora: l'art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970, come sostituito dall'art. 10 della legge n. 74/1987 (d'ora in poi l. div.), stabilisce che: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
7. È noto che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11504/2017 ha mutato il proprio orientamento quasi trentennale (secondo il quale il presupposto per concedere l'assegno divorzile era costituito dall'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio) e ha individuato un diverso parametro cui rapportare la nozione di adeguatezza dei mezzi del richiedente l'assegno divorzile, costituito dall'autosufficienza economica.
3 8. Tale indirizzo è stato, tuttavia, superato con la pronunzia delle S.U. della
Suprema Corte n. 18287/2018, avendo i giudici di legittimità precisato che il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi (o dell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive), di cui all'ultima parte dell'art. 5 comma 6 l. div., costituisce una nozione indeterminata e relativa che, per la sua concretizzazione, non deve ricorrere a criteri estranei al testo normativo (come è stato il tenore di vita, indicato dalle
SS.UU. nel 1990, o l'autosufficienza del richiedente, richiamata dalla citata sentenza n. 11504/2017), ma deve basarsi su parametri interni alla stessa disposizione normativa, e in particolare su quelli, definiti anche indici, di cui alla prima parte del medesimo comma. L'indicazione è quella di superare la rigida ripartizione fra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione dell'art. 5 comma 6 citato più coerente con il quadro costituzionale di riferimento, costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost.
9. In altri termini, il giudizio di adeguatezza impone una “valutazione composita”, sicché l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi (e dell'incapacità di procurarseli per ragioni obiettive) va ancorato alle caratteristiche concrete di conduzione della relazione familiare e alla ripartizione dei ruoli endofamiliari (fattori valorizzati dall'art. 5 comma 6 prima parte), in quanto il giudice è chiamato alla valutazione dell'effettivo contributo offerto dal coniuge risultato economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune (e di quello di ciascuno dei due),
“anche in relazione alle potenzialità future”.
10. In tal modo la Suprema Corte ha ribadito come, alla stregua del principio solidaristico anche post-coniugale, l'assegno divorzile svolge sì una funzione assistenziale, ma anche, e in misura prevalente, equilibratrice e perequativa- compensativa (espressa, questa, dai più volte richiamati criteri di cui all'art. 5 comma
6 prima parte l. div.)
11. D'altra parte, l'inclusione di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 comma 6 in posizione equiordinata consente di escludere i rischi d'ingiustificato arricchimento, derivanti dalla adozione della valutazione comparativa dei redditi in via prevalente ed esclusiva, e, per converso, di non trascurare una disparità di condizioni economico-patrimoniali, conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare. 4 12. Qualora, pertanto, sia stata accertata una sperequazione della posizione economico - reddituale dei coniugi, se solo una parte non ha redditi propri, può venire in rilievo, in via prevalente, il profilo assistenziale dell'assegno.
13. Con precipuo riferimento alla predetta funzione assistenziale, giova precisare, per quanto qui di rilievo, che, secondo i giudici di legittimità, essa valorizza la funzione sociale assolta dall'assegno divorzile nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica. Perciò, secondo la Suprema Corte, nel caso in cui non sia possibile accertare, o laddove non ricorra, la componente perequativa-compensativa del sopravvenuto depauperamento dell'ex coniuge richiedentesi, si impone un rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, dovendosi, tuttavia, nella suddetta ipotesi, parametrarsi la disparità economica "ad un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto” (Cass. 15986/2025).
14. Nelle fattispecie più complesse, invece, la disparità economica tra i coniugi non è sufficiente per il riconoscimento dell'assegno: il giudice deve compiere un ulteriore accertamento, valutando se tale disparità economica, sussistente al momento del divorzio, discenda o meno dalle scelte condivise dai coniugi, in costanza di vita matrimoniale, circa la conduzione di quest'ultima e la divisione dei ruoli, con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali della parte risultata, con il divorzio, economicamente più debole. Nell'ambito di tale accertamento assumono importanza dirimente la durata del matrimonio e l'età del coniuge richiedente, sotto il profilo della possibilità, per quest'ultimo, di ricollocarsi nel mondo del lavoro.
15. Una volta riconosciuto il nesso causale tra la deteriore condizione economica del richiedente e il suo ruolo nella famiglia, da accertare con riferimento agli indicatori previsti dalla prima parte dell'art. 5 comma 6, l'entità dell'assegno non va rapportata ad una astratta nozione di autosufficienza e non deve essere finalizzata alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, ma deve essere tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo da esso fornito nella 5 realizzazione della vita familiare, tenendo conto, appunto, delle aspettative professionali ed economiche sacrificate, considerando sempre la durata del matrimonio e l'età dello stesso richiedente.
16. Sulla scorta di tali premesse in diritto, attualizzate dai condivisibili criteri interpretativi della Corte di nomofilachia, la pronunzia impugnata merita di essere riformata, poiché, alla luce di una valutazione comparativa delle posizioni economiche delle parti, nonché avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, appare opportuno disporre che il sia tenuto a corrispondere CP_1 alla un contributo economico mensile pari a € 150,00 a titolo di assegno Pt_1
divorzile, sotto il profilo prettamente assistenziale.
17. Con precipuo riferimento alle posizioni patrimoniali delle parti, giova infatti evidenziare, che, mentre il (classe 1942) gode di una condizione CP_1
economica modesta ma comunque più favorevole rispetto a quella della richiedente, in quanto percepisce una pensione pari a circa € 1.500,00 e non sostiene il pagamento di nessun canone locatizio, la (classe 1964) è attualmente disoccupata e Pt_1
priva di altre fonti di reddito, potendo solo contare sul supporto economico da parte dei due figli nati dal primo matrimonio, entrambi economicamente autosufficienti
(vedi verbale dell'udienza del 26.09.2023).
18. La parte gravata dal relativo onere probatorio, tuttavia, non ha provato che lo squilibro economico sussistente tra le parti sia eziologicamente riconducibile al contributo dalla medesima fornito alla conduzione della vita familiare, alla formazione del patrimonio comune e di quello personale di ciascuno, nonché al sacrifico delle proprie aspettative professionali e reddituali;
laddove tanto risulta, peraltro, contrastante con la breve durata del vincolo coniugale (circa 5 anni) e, con ancor maggior pregnanza, dall'età che le parti avevano già all'epoca del matrimonio, celebrato nel 2015.
19. Di contro, a parere della Corte, e visto anche il parere favorevole del PG, ricorrono i presupposti fondanti il riconoscimento dell'assegno divorzile con riferimento alla sua dimensione strettamente assistenziale, avuto riguardo all'età matura della richiedente (61 anni) e alle connesse difficoltà oggettive di reinserimento nel mercato del lavoro, nella misura sopra indicata, determinata anche tenendo presente l'avanzata età dell'obbligato. 6 20. In ragione dell'esito complessivo del giudizio, nonché tenuto conto della natura della decisione adottata, si ritiene conforme a retto uso di giustizia disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, sentiti i procuratori delle parti ed il P.G., definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n.
1453/2024 emessa dal Tribunale di Agrigento nei giorni 12/14.11.2024, impugnata da con ricorso depositato il 5.05.2025, nei confronti di Parte_1 CP_1
:
[...]
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1
un assegno divorzile mensile pari a € 150,00, somma da Parte_1 versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Dichiara le spese di entrambi i gradi del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso a Palermo, il giorno 21/10/2025, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile della Corte di Appello.
Il Presidente rel.
Dott. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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