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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/07/2025, n. 2008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2008 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio e Ugo Troso;
Parte_1
-ricorrente-
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, CP_1
anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria Teresa Petrucci e Renato Vestini;
-resistente- oggetto: ripetizione di indebito
Fatto e diritto
Con atto depositato in data 08.01.2024, ha chiesto al giudice del Parte_1
lavoro adito di dichiarare non dovuta la somma di euro 6.649,70 erogata al ricorrente sulla prestazione INVCIV n. 7135710 e domandata in restituzione dall' con CP_1
comunicazione di riliquidazione della pensione dell'11.09.2023, in relazione al periodo dall'01.02.2022 al 31.10.2023.
L'istituto previdenziale convenuto, costituitosi, ha concluso per il rigetto della domanda evidenziando il superamento dei limiti reddituali previsti per godere dell'assegno di invalidità civile a seguito della revoca della prestazione pensionistica di inabilità civile all'esito della visita negativa di revisione del 17.01.2022.
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
*** La presente controversia origina dalla richiesta dell' di ripetere i ratei Controparte_2 erogati dal 1.02.2022 al 31.10.2023 a titolo di assegno di invalidità civile, corrisposti a seguito della revoca della pensione di invalidità civile per il venir meno del relativo requisito sanitario, a far data dalla visita di revisione del 17.01.2022 con cui si è accertata la condizione di invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 75% ai sensi per gli effetti di cui agli artt. 2 e 13 L.118/71 e 9 D.L.509/88.
Secondo l'assunto di parte resistente, l'indebito discende dal superamento dei limiti reddituali, essendo, peraltro, il ricorrente, contitolare di pensione SO dal 07/1991. L'attore,
a fondamento della pretesa restitutoria, ha, invece, prospettato la sussistenza di una situazione di affidamento legittimo del percettore, il quale ha ricevuto la constatazione dell'indebito solo in data 11.09.2023, con conseguente diritto a trattenere i ratei maturati in precedenza.
Ciò premesso, la presente controversia ha ad oggetto un indebito assistenziale sicchè deve rammentarsi che “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art.
38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.”(Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito) (cfr. Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza,
30/06/2020, n. 13223 (rv. 658116-01), Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza,
07/09/2021, n. 24133 (rv. 662179-01) Cass. Civ. Sez. Lav. n. 1446 del 23/1/08). Tra le ipotesi di dolo si riconduce, per pacifico orientamento giurisprudenziale, anche il caso in cui “l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio, trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 09/11/2018, n. 28771 (rv.
651691-01)).
Il ricorso non è fondato per i motivi che si rappresentano.
In primo luogo, deve darsi seguito al citato indirizzo giurisprudenziale che, in punto di indebito assistenziale da carenza dei requisiti reddituali, circoscrive la pretesa restitutoria dell' ai soli ratei indebiti corrisposti successivamente al momento in cui intervenga il CP_1
provvedimento che abbia accertato il venir meno delle condizioni di legge, sempre che non emerga, al momento della percezione, una situazione di dolo tale per cui l'accipiens conoscesse o potesse conoscere l'incompatibilità dei suoi redditi con la prestazione erogata.
Appare, pertanto, dirimente valutare se, venuto meno il requisito sanitario per la pensione
(per effetto dell'esito della visita di revisione, il cui verbale risulta debitamente comunicato all'assistibile), e divenuto, conseguentemente, rilevante la diversa soglia reddituale per l'accesso all'assegno di invalidità, l'assistito potesse vantare situazione idonea a generare affidamento, meritevole di essere tutelata per il tramite dell'esclusione della ripetibilità dell'indebito.
Ebbene, dalla documentazione versata in atti, emerge che il ricorrente, nell'anno 2022, avesse un reddito imponibile complessivo di euro 11.440,00; importo che, per quanto di modesta entità, appare di gran lunga superiore (quasi il doppio) alla soglia reddituale richiesta dalla legge per l'accesso all'assegno di invalidità. Il significativo sforamento dei limiti reddituali per l'assegno non consente, pertanto, di enucleare alcuna situazione di affidamento tutelabile trattandosi di circostanza di cui il ricorrente non poteva ignorare l'esistenza.
In senso sfavorevole alla domanda attorea milita l'ulteriore assorbente circostanza, non contestata da parte ricorrente, che il godesse, da tempo, della pensione SO la cui Pt_1
erogazione, di importo fisso e continuativo, comporta un incremento reddituale noto al ricorrente e significativo rispetto ai più bassi limiti di reddito rilevanti per l'assegno di invalidità, così da escludere, anche sotto tale profilo, che possa configurarsi, in capo al ricorrente, uno status di affidamento ragionevole idonea a limitare la pretesa restitutoria dell'ente.
Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto. In difetto di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e sono da porre, sulla scorta dei parametri tabellari minimi, nella misura liquidata nel dispositivo, a carico della parte ricorrente.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sul ricorso proposto, con atto depositato il 08.01.2024, da nei confronti dell' così provvede: rigetta la domanda attorea;
Parte_1 CP_1 condanna il ricorrente a pagare, in favore dell' le spese processuali, che liquida in CP_1 euro € 1.900,00 oltre al rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge.
Lecce, 09.07.2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Il presente provvedimento è stato redatto dalla Dott.ssa Giulia Guido, magistrato ordinario in tirocinio presso il tribunale di Lecce sotto la supervisione del magistrato affidatario.
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza ed assistenza sociale tra:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio e Ugo Troso;
Parte_1
-ricorrente-
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, CP_1
anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria Teresa Petrucci e Renato Vestini;
-resistente- oggetto: ripetizione di indebito
Fatto e diritto
Con atto depositato in data 08.01.2024, ha chiesto al giudice del Parte_1
lavoro adito di dichiarare non dovuta la somma di euro 6.649,70 erogata al ricorrente sulla prestazione INVCIV n. 7135710 e domandata in restituzione dall' con CP_1
comunicazione di riliquidazione della pensione dell'11.09.2023, in relazione al periodo dall'01.02.2022 al 31.10.2023.
L'istituto previdenziale convenuto, costituitosi, ha concluso per il rigetto della domanda evidenziando il superamento dei limiti reddituali previsti per godere dell'assegno di invalidità civile a seguito della revoca della prestazione pensionistica di inabilità civile all'esito della visita negativa di revisione del 17.01.2022.
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
*** La presente controversia origina dalla richiesta dell' di ripetere i ratei Controparte_2 erogati dal 1.02.2022 al 31.10.2023 a titolo di assegno di invalidità civile, corrisposti a seguito della revoca della pensione di invalidità civile per il venir meno del relativo requisito sanitario, a far data dalla visita di revisione del 17.01.2022 con cui si è accertata la condizione di invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 75% ai sensi per gli effetti di cui agli artt. 2 e 13 L.118/71 e 9 D.L.509/88.
Secondo l'assunto di parte resistente, l'indebito discende dal superamento dei limiti reddituali, essendo, peraltro, il ricorrente, contitolare di pensione SO dal 07/1991. L'attore,
a fondamento della pretesa restitutoria, ha, invece, prospettato la sussistenza di una situazione di affidamento legittimo del percettore, il quale ha ricevuto la constatazione dell'indebito solo in data 11.09.2023, con conseguente diritto a trattenere i ratei maturati in precedenza.
Ciò premesso, la presente controversia ha ad oggetto un indebito assistenziale sicchè deve rammentarsi che “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art.
38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.”(Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito) (cfr. Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza,
30/06/2020, n. 13223 (rv. 658116-01), Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza,
07/09/2021, n. 24133 (rv. 662179-01) Cass. Civ. Sez. Lav. n. 1446 del 23/1/08). Tra le ipotesi di dolo si riconduce, per pacifico orientamento giurisprudenziale, anche il caso in cui “l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio, trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 09/11/2018, n. 28771 (rv.
651691-01)).
Il ricorso non è fondato per i motivi che si rappresentano.
In primo luogo, deve darsi seguito al citato indirizzo giurisprudenziale che, in punto di indebito assistenziale da carenza dei requisiti reddituali, circoscrive la pretesa restitutoria dell' ai soli ratei indebiti corrisposti successivamente al momento in cui intervenga il CP_1
provvedimento che abbia accertato il venir meno delle condizioni di legge, sempre che non emerga, al momento della percezione, una situazione di dolo tale per cui l'accipiens conoscesse o potesse conoscere l'incompatibilità dei suoi redditi con la prestazione erogata.
Appare, pertanto, dirimente valutare se, venuto meno il requisito sanitario per la pensione
(per effetto dell'esito della visita di revisione, il cui verbale risulta debitamente comunicato all'assistibile), e divenuto, conseguentemente, rilevante la diversa soglia reddituale per l'accesso all'assegno di invalidità, l'assistito potesse vantare situazione idonea a generare affidamento, meritevole di essere tutelata per il tramite dell'esclusione della ripetibilità dell'indebito.
Ebbene, dalla documentazione versata in atti, emerge che il ricorrente, nell'anno 2022, avesse un reddito imponibile complessivo di euro 11.440,00; importo che, per quanto di modesta entità, appare di gran lunga superiore (quasi il doppio) alla soglia reddituale richiesta dalla legge per l'accesso all'assegno di invalidità. Il significativo sforamento dei limiti reddituali per l'assegno non consente, pertanto, di enucleare alcuna situazione di affidamento tutelabile trattandosi di circostanza di cui il ricorrente non poteva ignorare l'esistenza.
In senso sfavorevole alla domanda attorea milita l'ulteriore assorbente circostanza, non contestata da parte ricorrente, che il godesse, da tempo, della pensione SO la cui Pt_1
erogazione, di importo fisso e continuativo, comporta un incremento reddituale noto al ricorrente e significativo rispetto ai più bassi limiti di reddito rilevanti per l'assegno di invalidità, così da escludere, anche sotto tale profilo, che possa configurarsi, in capo al ricorrente, uno status di affidamento ragionevole idonea a limitare la pretesa restitutoria dell'ente.
Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto. In difetto di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e sono da porre, sulla scorta dei parametri tabellari minimi, nella misura liquidata nel dispositivo, a carico della parte ricorrente.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sul ricorso proposto, con atto depositato il 08.01.2024, da nei confronti dell' così provvede: rigetta la domanda attorea;
Parte_1 CP_1 condanna il ricorrente a pagare, in favore dell' le spese processuali, che liquida in CP_1 euro € 1.900,00 oltre al rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge.
Lecce, 09.07.2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Il presente provvedimento è stato redatto dalla Dott.ssa Giulia Guido, magistrato ordinario in tirocinio presso il tribunale di Lecce sotto la supervisione del magistrato affidatario.