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Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00086/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00461/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 461 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, quali genitori esercenti la potestà genitoriale di -OMISSIS- quali genitori esercenti la potestà parentale di-OMISSIS-rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Cocchi e Marco Pedretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege a Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
nei confronti
-OMISSIS- quali genitori esercenti la potestà genitoriale di -OMISSIS- non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a. della nota prot. -OMISSIS- dell’Istituto Comprensivo Chiavari II (“applicazione criteri di precedenza in caso di eccedenza cl. 1^ scuola primaria di Sampierdicanne”);
b. della nota prot. -OMISSIS- dell’Istituto Comprensivo Chiavari II (“Determina graduatoria di precedenza iscrizioni alla cl. 1^ a.s. 2025/2026 – scuola primaria di Sampierdicanne”);
c. della relativa graduatoria di iscrizione alla scuola primaria statale di Sampierdicanne per l’anno scolastico 2025/2026;
d. di ogni atto presupposto, connesso, e/o conseguente, tra cui:
- la delibera del Consiglio di Istituto-OMISSIS-;
- i criteri di priorità nel caso di eccedenza per le iscrizioni alle classi 1^ dell’a.s. 2025/2026, approvati con la predetta delibera;
- il Regolamento di Istituto, aggiornato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18.12.2024, art. 111;
- la comunicazione dell’Istituto Comprensivo di Chiavari II, trasmessa a mezzo mail in data 25.2.2025, con cui l’Istituto ha richiesto ai ricorrenti -OMISSIS-di indicare una sede alternativa;
- la comunicazione dell’Istituto Comprensivo di Chiavari II, trasmessa a mezzo mail in data 25.2.2025, con cui l’Istituto ha richiesto ai ricorrenti -OMISSIS-di indicare una sede alternativa;
- la comunicazione dell’Istituto Comprensivo Chiavari II, trasmessa a mezzo mail in data 3.3.2025, di presa in carico della domanda di iscrizione del figlio minore dei ricorrenti -OMISSIS-presso la scuola elementare “Solari”;
- la comunicazione dell’Istituto Comprensivo Chiavari II, trasmessa a mezzo mail in data 3.3.2025, di presa in carico della domanda di iscrizione del figlio minore dei ricorrenti -OMISSIS-presso la scuola elementare “Solari”;
nonché
- per il riconoscimento della ammissione ed iscrizione alla prima classe della scuola primaria statale di Sampierdicanne per l’anno scolastico 2025/2026 e l’inserimento nella relativa graduatoria degli alunni -OMISSIS-, in posizione utile per l’iscrizione;
- nonché, con istanza per l’esecuzione dei provvedimenti cautelari ex art. 59 C.p.a. del 9.6.2025 per la corretta e completa esecuzione dell’ordinanza cautelare di questo Tribunale -OMISSIS- con nomina di un commissario ad acta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2026 il dott. CE OG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
La parte ricorrente, con istanza in data 2.12.2025, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese di lite (previo assenso dell’Avvocatura dello Stato) e rimessione al Collegio in ordine all’individuazione del soggetto tenuto al pagamento delle spese di verificazione.
Il Collegio, pertanto, dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse con spese compensate.
Invece per le spese di verificazione, provvisoriamente poste a carico del Ministero in sede istruttoria, in mancanza di accordo delle parti sul punto, il Collegio le pone definitivamente a carico ad entrambe le parti in misura uguale, secondo l’importo che sarà liquidato con separato decreto.
Tale ripartizione è motivata:
- dal fatto che la parte ricorrente ha presentato istanza di dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse;
- tenuto conto della particolarità della vicenda;
- dal contenuto delle plurime ordinanze pronunciate nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese del giudizio sono compensate, mentre le spese di verificazione sono definitivamente poste a carico ad entrambe le parti in misura uguale, secondo l’importo che sarà liquidato con separato decreto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PP CA, Presidente
CE OG, Primo Referendario, Estensore
Nicola Pistilli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE OG | PP CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.