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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/08/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 250/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 250/2022 promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti Ofelia Tropeano e Parte_1 Pietro Lafiosca
-appellante-
contro
, con il patrocinio dell'avv. Annalisa Padoa Controparte_1
-appellata-
in punto di: appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 1339/2021 dell'1/10/2021 e pubblicata il 4/10/2021, assegnata in decisione all'udienza collegiale del 14/01/2025
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis,
NEL MERITO
In via principale
Riformare la sentenza n. 1339/2021 Reg. Sent. Tribunale di Modena del 01.10.2021, pubblicata il 04.10.2021, resa nel giudizio recante R.G. n. 3149/2018 Trib. Modena, e conseguentemente,
pagina 1 di 6 1.Condannare la Sig.ra al pagamento della complessiva somma di € 7.500,00 Controparte_1 portata dalle fatture n. 981 del 03.11.2017 (€ 2.500,00), n. 1019 del 20.11.2017 (€ 2.500,00) e n. 1074 del 02.12.2017 (€ 2.500,00), (e di cui al decreto ingiuntivo n. 758/2018 -n 1575/2018 R.G. emesso dal Tribunale Civile di Modena il 28.02.2018 e dallo stesso revocato), tutte riferite a periodo in cui la stessa era “ospite provato” della struttura;
2.Condannare altresì la Sig.ra alla restituzione della somma di € 22.933,08 (di Controparte_1 cui, € 18.750,00 per importo capitale, € 199,68 per interessi legali ed € 3.983,40 per spese legali) corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado riformata, e dell'ulteriore di € 768,00 (per registrazione della gravata sentenza) maggiorate di interessi legali dal giorno del loro pagamento – o da diversa data ritenuta di giustizia – a quello del soddisfo;
3.Condannare parte convenuta/appellata all'integrale pagamento delle spese di lite del presente giudizio, unitamente a quelle per il primo grado e per il procedimento monitorio illegittimamente revocato;
in via gradata e per il caso di ritenuta contribuzione dell'utente alle spese di permanenza nella struttura anche se “su posto privato”:
4.Accertata la detrazione del 19% - o di maggiore o minore percentuale – quale somma rimborsata dall'Erario alla sig.ra – e/o, per essa, alla sig.ra – a titolo Controparte_1 Controparte_1 di “spese sanitarie” detraibili, condannare parte appellata alla sua restituzione sulla somma ad essa già versata il 22.10.2021;
5.Condannare sempre parte convenuta/appellata all'integrale pagamento delle spese di lite con accessori come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis, con la miglior formula
Nel merito: Respingere l'appello avversario, n quanto totalmente infondato in fatto e in diritto e comunque non provato e per l'effetto confermare la sentenza oggetto di gravame.
In ogni caso: Vinte le spese di lite del doppio grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 758/2018 del Tribunale di Modena con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di € 7500,00 oltre interessi e spese in favore della e del , per Parte_1 Parte_1 rette dovute per il ricovero della madre dell'opponente, , ivi ricoverata in quanto Controparte_2 affetta da Alzheimer per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2017.
Sosteneva l'opponente che la retta di ricovero e l'assistenza della madre presso l'opposta era a carico del SSN e, a tal fine, chiedeva dichiararsi nullo ex art. 1418 c.c. un eventuale impegno, comunque mai assunto a corrispondere le rette;
concludeva con la richiesta di revoca dell'opposto decreto ingiuntivo e in via riconvenzionale, richiedeva la restituzione, in solido tra l'opposta e la Regione Emilia Romagna, delle rette pagate per il pregresso pari ad € 37.500,00.
Deduceva infine che l'opposta aveva richiesto ed ottenuto analogo d.i. per identica somma (7500,00 euro) avverso il fratello della esponente, , il quale aveva proposto analoga Controparte_3 opposizione (R.G. n. 3093/2018) non riunita alla presente.
pagina 2 di 6 Si costituiva l'opposta che richiedeva il rigetto dell'opposizione Parte_1 e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
eccepiva la prescrizione della domanda restitutoria e comunque richiedeva detrarsi il 19% quale somma rimborsata dall'Erario, oltre interessi non dovuti;
richiedeva infine essere tenuta indenne in conseguenza della chiamata in causa della Regione Emilia Romagna.
Si costituiva la Regione Emilia Romagna che eccepiva l'inammissibilità della sua evocazione in giudizio e, comunque, richiedeva il rigetto di ogni domanda formulata nei suoi confronti.
Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 2339/2021, pronunciando nella causa R.G. n. 3149/2018, dichiarava inammissibile la domanda formulata nei confronti della Regione Emilia Romagna da che veniva condannata al pagamento delle spese di lite in favore della evocata Controparte_1 Regione Emilia Romagna;
accoglieva l'opposizione, revocando l'opposto decreto ingiuntivo;
in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da condannava Controparte_1 l'opposta al pagamento in suo favore della somma di € 18.750,00, oltre spese di lite in ragione di tre quarti, compensando tra le parti il residuo quarto.
Il Tribunale preliminarmente dichiarava inammissibili le domande formulate dall'opponente CP nei confronti della Regione Emilia Romagna per decadenza insanabile ex art 156 c.p.c.
[...]
Il Tribunale quindi rilevava che l'opposta aveva richiesto all'opponente il pagamento della somma di € 7.500,00 a titolo di rette relative all'assistenza prestata in favore della madre dell'opponente, R_
, senza però fornire alcuna prova del titolo sulla base del quale era stato richiesto il pagamento
[...] alla per cui quest'ultima non poteva essere considerata obbligata all'azionato pagamento, CP avendo la stessa legittimamente esercitato il recesso dalle prestazioni rese dall'opposta con lettera a.r. del 30/06/2017 e, quindi, in epoca anteriore al debito ingiunto;
ne conseguiva la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
Il Tribunale, in ordine alla domanda riconvenzionale formulata dalla opponente nei confronti dell'opposta e relativa alla domanda di restituzione della somma di € 37.500 quali rette anteriormente corrisposte dall'opponente per conto della madre, sull'assunto che le prestazioni rese dalla opposta costituivano prestazioni assistenziali e sanitarie poste a carico del SSN, sulla base delle disposizioni in materia, rilevava che “il costo dell'assistenza socio-sanitaria prestata dalla convenuta a
[...] in modalità residenziale andava, secondo legge, sostenuto per metà dal Servizio Sanitario Parte_2
Nazionale, e per metà dal comune – ovvero in tutto od in parte dall'ospite, secondo la disciplina regionale ed infraregionale (puntualmente riportata dalla convenuta nei propri atti, e che qui è inutile richiamare) che per lo più (così è in Emilia-Romagna) modulano la partecipazione privata alla spesa in base al reddito”; ne conseguiva l'accoglimento della domanda riconvenzionale nella misura del 50% del totale e così per € 18.750.
***
La sentenza del Tribunale di Modena che ha deciso nei termini sopra indicati è stata impugnata da e del che ne ha richiesto l'integrale riforma reiterando le richieste Parte_1 Parte_1 così come formulate in primo grado, con richiesta di condanna alle restituzioni.
Si è costituita l'appellata che ha richiesto il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1 della gravata sentenza.
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 14/01/2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
pagina 3 di 6 Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'illegittima revoca del decreto ingiuntivo opposto da parte del primo giudice sulla base della erronea circostanza che non Controparte_1 fosse obbligata (anche a seguito del recesso) al pagamento della retta mensile per il ricovero della madre, , presso la struttura sul presupposto dell'assenza di Controparte_2 Parte_1 prova scritta.
L'appellante, dopo aver richiamato le disposizioni normative nazionali e regionali sulle modalità di prestazioni socio-sanitarie agli anziani, sostiene che “nel momento Controparte_1 dell'introduzione della propria madre nella struttura protetta, gestita dalla cooperativa Parte_1
, si era inevitabilmente impegnata a far fronte ai costi del ricovero presso la struttura protetta,
[...] come d'altra parte risulta esplicitamente dalla stessa lettera di recesso formulata dalla suddetta e dal di lei fratelli, , in quanto non si può recedere da un contratto, se esso non esiste.” Controparte_3
La doglianza è infondata.
Secondo quanto condivisibilmente statuito dal primo giudice, nessun elemento probatorio ha fornito l'appellante circa il titolo in base al quale sarebbe sorta l'obbligazione di pagamento della appellata in ordine alle rette azionate dall'appellante per i servizi socio-assistenziali Controparte_1 prestati in favore della madre dell'appellata, , e per le mensilità di ottobre, novembre e Controparte_2 dicembre 2017.
Del resto, quand'anche l'appellante avesse fornito la prova del titolo, la Corte rileva che l'appellante non avrebbe potuto richiedere alla il pagamento, stante la incontestata lettera di recesso, CP inviata dall'appellata all'appellante in data 30/06/2017 e quindi anteriormente alla eventuale insorgenza del credito azionato dalla cooperativa appellante.
Ne consegue il rigetto della doglianza.
***
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erroneità della gravata sentenza laddove il primo giudice ha accolto sia pur parzialmente la domanda riconvenzionale formulata da erroneamente interpretando e valutando le disposizioni normative in materia;
Controparte_1 tali disposizioni, secondo l'appellante, prevedono la compartecipazione alla spese da parte degli Enti pubblici per i soggetti inseriti in strutture private, quali la , “a condizione Parte_1 che venga espressamente presentata la specifica domanda di accreditamento affinché il beneficiario transiti dal posto privato al posto accreditato” e ciò per la sig.ra si sarebbe verificato solo a CP_2 partire dall'1/01/2018, mentre per il periodo 01/08/2013-31/12/2017 risultava in regime privato” non godendo pertanto dei contributi del SSN e non avendo conclusivamente diritto ad alcuna restituzione, come erroneamente statuito dal primo giudice.
La doglianza è infondata.
Rileva la Corte che secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità "le prestazioni socio assistenziali "inscindibilmente connesse" a quelle sanitarie sono incluse in quelle a carico del e CP_4 sono soggette al regime di gratuità; ne consegue la nullità di un accordo di ricovero comportante l'impegno unilaterale, da parte del fruitore del servizio, al pagamento della retta, non essendo la prestazione dovuta" (Cass. n. 34590/2023).
Con specifico riferimento ai soggetti gravemente affetti da morbo di Alzheimer, come nel caso di specie, la S.C. ha statuito e chiarito (cfr. Cass. n. 4558/2012) che "l'attività prestata in favore di soggetto gravemente affetto da morbo di Alzheimer ricoverato in istituto di cura è qualificabile come attività sanitaria, quindi di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 730 del 1983, non essendo possibile determinare le quote di natura sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale, stante la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle pagina 4 di 6 seconde, in quanto comunque dirette, anche ex art. 1 D.P.C.M. 8 agosto 1985, alla tutela della salute del cittadino;
ne consegue la non recuperabilità, mediante azione di rivalsa a carico dei parenti del paziente, delle prestazioni di natura assistenziale erogate dal . CP_5
Pertanto, nel caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano essere eseguite "se non congiuntamente" alla attività di natura socio assistenziale, cosicché non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale, in ogni caso, "la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni -di natura diversa- debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, essendo dirette alla "complessiva prestazione" che deve essere erogata a titolo gratuito, dimostrata la natura inscindibile ed integrata della prestazione: in tal caso, infatti, l'intervento sanitario - socio assistenziale rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, secondo un piano di cura personalizzato". (cfr. Cass., n. 26943/2024)
Ancora, "in tema di prestazioni a carico del l'art. 30 della L. n. 730 del 1983 - che per la prima CP_4 volta ha menzionato le attività di rilievo sanitario connesse con quelle assistenziali - deve essere interpretato, alla stregua della L. n. 833 del 1978 che prevede l'erogazione gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini, entro i livelli di assistenza uniformi definiti con il piano sanitario nazionale, nel senso che, nel caso in cui oltre alle prestazioni socioassistenziali siano erogate prestazioni sanitarie, tale attività, in quanto diretta in via prevalente alla tutela della salute, va considerata comunque di rilievo sanitario e, pertanto di competenza del (Cass. n. 34590/2023). CP_4
Inoltre, la S.C. ha rilevato che le prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario sono incluse in quelle a carico del S.S.N. laddove risulti in base ad una valutazione in concreto, che per il singolo paziente - in relazione alla patologia dalla quale è affetto, allo stato di evoluzione al momento del ricovero e alla prevedibile evoluzione successiva della suddetta malattia siano necessarie, per assicurargli la tutela del suo diritto soggettivo alla salute e alle cure, prestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite se non congiuntamente alla attività di natura socio-assistenziale, la quale è pertanto avvinta alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, a nulla rilevando la prevalenza o meno delle prestazioni di natura sanitaria rispetto a quelle assistenziali (cfr., Cass. n. 2038/2023)
Sulla scorta dei principi sopra richiamati ed in applicazione delle disposizioni normative richiamate dal primo giudice, sia di livello nazionale e sia di livello regionale, il primo giudice ha condivisibilmente rilevato che, fermo l'onere a carico del SSN per l'attività sanitaria prestata congiuntamente a quella socio-assistenziale e la facoltà del legislatore nazionale di determinare su base forfettaria il riparto degli oneri riguardanti le varie tipologie di prestazioni miste sanitarie e socio-assistenziali, secondo quanto documentato (cfr. certificazione rilasciata nel mese di giugno 2017 dal dott. relativamemente Per_2 alle condizioni della sig.ra e dagli accertamenti della Commissione ASL circa la Parte_2 totale invalidità della predetta), la sig.ra ha ricevuto nel periodo in esame prestazioni Parte_2 rientranti nella categoria della lungodegenza, recupero e mantenimento funzionale di persona autosufficiente, mancando comunque la ulteriore prova di una “elevata tutela sanitaria in continuità assistenziale con pronta disponibilità medica e/o infermieristica, che caratterizza le prestazioni miste rese in regime residenziale poste dal legislatore a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale (crf., pag. 10 sentenza appellata), per cui per la sig.ra può ritenersi che il costo dell'assistenza Parte_2 sanitaria va ripartito per la metà a carico del SSN e per la residua metà a carico del Comune ovvero a carico della medesima assistita, secondo quanto previsti dalla normativa regionale.
Ne consegue che corretta e condivisibile è la statuizione del primo giudice in punto accoglimento parziale della domanda riconvenzionale di che la Corte conferma. Controparte_1
***
pagina 5 di 6 -In conclusione, l'appello è rigettato.
-Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
-Ricorrono i presupposti per il contributo unificato come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza n. 1337/2021 Parte_1 Controparte_1 del Tribunale di Modena, così decide:
-Rigetta l'appello
-Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, liquidate in complessivi € 6.946,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge,
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma l quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Bologna, 22.07.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario Relatore
Dott. Giovan Battista Esposito
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Pietro Iovino Presidente dott. Maria Laura Benini Consigliere dott. Giovan Battista Esposito Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 250/2022 promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti Ofelia Tropeano e Parte_1 Pietro Lafiosca
-appellante-
contro
, con il patrocinio dell'avv. Annalisa Padoa Controparte_1
-appellata-
in punto di: appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 1339/2021 dell'1/10/2021 e pubblicata il 4/10/2021, assegnata in decisione all'udienza collegiale del 14/01/2025
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis,
NEL MERITO
In via principale
Riformare la sentenza n. 1339/2021 Reg. Sent. Tribunale di Modena del 01.10.2021, pubblicata il 04.10.2021, resa nel giudizio recante R.G. n. 3149/2018 Trib. Modena, e conseguentemente,
pagina 1 di 6 1.Condannare la Sig.ra al pagamento della complessiva somma di € 7.500,00 Controparte_1 portata dalle fatture n. 981 del 03.11.2017 (€ 2.500,00), n. 1019 del 20.11.2017 (€ 2.500,00) e n. 1074 del 02.12.2017 (€ 2.500,00), (e di cui al decreto ingiuntivo n. 758/2018 -n 1575/2018 R.G. emesso dal Tribunale Civile di Modena il 28.02.2018 e dallo stesso revocato), tutte riferite a periodo in cui la stessa era “ospite provato” della struttura;
2.Condannare altresì la Sig.ra alla restituzione della somma di € 22.933,08 (di Controparte_1 cui, € 18.750,00 per importo capitale, € 199,68 per interessi legali ed € 3.983,40 per spese legali) corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado riformata, e dell'ulteriore di € 768,00 (per registrazione della gravata sentenza) maggiorate di interessi legali dal giorno del loro pagamento – o da diversa data ritenuta di giustizia – a quello del soddisfo;
3.Condannare parte convenuta/appellata all'integrale pagamento delle spese di lite del presente giudizio, unitamente a quelle per il primo grado e per il procedimento monitorio illegittimamente revocato;
in via gradata e per il caso di ritenuta contribuzione dell'utente alle spese di permanenza nella struttura anche se “su posto privato”:
4.Accertata la detrazione del 19% - o di maggiore o minore percentuale – quale somma rimborsata dall'Erario alla sig.ra – e/o, per essa, alla sig.ra – a titolo Controparte_1 Controparte_1 di “spese sanitarie” detraibili, condannare parte appellata alla sua restituzione sulla somma ad essa già versata il 22.10.2021;
5.Condannare sempre parte convenuta/appellata all'integrale pagamento delle spese di lite con accessori come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis, con la miglior formula
Nel merito: Respingere l'appello avversario, n quanto totalmente infondato in fatto e in diritto e comunque non provato e per l'effetto confermare la sentenza oggetto di gravame.
In ogni caso: Vinte le spese di lite del doppio grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 758/2018 del Tribunale di Modena con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di € 7500,00 oltre interessi e spese in favore della e del , per Parte_1 Parte_1 rette dovute per il ricovero della madre dell'opponente, , ivi ricoverata in quanto Controparte_2 affetta da Alzheimer per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2017.
Sosteneva l'opponente che la retta di ricovero e l'assistenza della madre presso l'opposta era a carico del SSN e, a tal fine, chiedeva dichiararsi nullo ex art. 1418 c.c. un eventuale impegno, comunque mai assunto a corrispondere le rette;
concludeva con la richiesta di revoca dell'opposto decreto ingiuntivo e in via riconvenzionale, richiedeva la restituzione, in solido tra l'opposta e la Regione Emilia Romagna, delle rette pagate per il pregresso pari ad € 37.500,00.
Deduceva infine che l'opposta aveva richiesto ed ottenuto analogo d.i. per identica somma (7500,00 euro) avverso il fratello della esponente, , il quale aveva proposto analoga Controparte_3 opposizione (R.G. n. 3093/2018) non riunita alla presente.
pagina 2 di 6 Si costituiva l'opposta che richiedeva il rigetto dell'opposizione Parte_1 e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
eccepiva la prescrizione della domanda restitutoria e comunque richiedeva detrarsi il 19% quale somma rimborsata dall'Erario, oltre interessi non dovuti;
richiedeva infine essere tenuta indenne in conseguenza della chiamata in causa della Regione Emilia Romagna.
Si costituiva la Regione Emilia Romagna che eccepiva l'inammissibilità della sua evocazione in giudizio e, comunque, richiedeva il rigetto di ogni domanda formulata nei suoi confronti.
Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 2339/2021, pronunciando nella causa R.G. n. 3149/2018, dichiarava inammissibile la domanda formulata nei confronti della Regione Emilia Romagna da che veniva condannata al pagamento delle spese di lite in favore della evocata Controparte_1 Regione Emilia Romagna;
accoglieva l'opposizione, revocando l'opposto decreto ingiuntivo;
in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da condannava Controparte_1 l'opposta al pagamento in suo favore della somma di € 18.750,00, oltre spese di lite in ragione di tre quarti, compensando tra le parti il residuo quarto.
Il Tribunale preliminarmente dichiarava inammissibili le domande formulate dall'opponente CP nei confronti della Regione Emilia Romagna per decadenza insanabile ex art 156 c.p.c.
[...]
Il Tribunale quindi rilevava che l'opposta aveva richiesto all'opponente il pagamento della somma di € 7.500,00 a titolo di rette relative all'assistenza prestata in favore della madre dell'opponente, R_
, senza però fornire alcuna prova del titolo sulla base del quale era stato richiesto il pagamento
[...] alla per cui quest'ultima non poteva essere considerata obbligata all'azionato pagamento, CP avendo la stessa legittimamente esercitato il recesso dalle prestazioni rese dall'opposta con lettera a.r. del 30/06/2017 e, quindi, in epoca anteriore al debito ingiunto;
ne conseguiva la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
Il Tribunale, in ordine alla domanda riconvenzionale formulata dalla opponente nei confronti dell'opposta e relativa alla domanda di restituzione della somma di € 37.500 quali rette anteriormente corrisposte dall'opponente per conto della madre, sull'assunto che le prestazioni rese dalla opposta costituivano prestazioni assistenziali e sanitarie poste a carico del SSN, sulla base delle disposizioni in materia, rilevava che “il costo dell'assistenza socio-sanitaria prestata dalla convenuta a
[...] in modalità residenziale andava, secondo legge, sostenuto per metà dal Servizio Sanitario Parte_2
Nazionale, e per metà dal comune – ovvero in tutto od in parte dall'ospite, secondo la disciplina regionale ed infraregionale (puntualmente riportata dalla convenuta nei propri atti, e che qui è inutile richiamare) che per lo più (così è in Emilia-Romagna) modulano la partecipazione privata alla spesa in base al reddito”; ne conseguiva l'accoglimento della domanda riconvenzionale nella misura del 50% del totale e così per € 18.750.
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La sentenza del Tribunale di Modena che ha deciso nei termini sopra indicati è stata impugnata da e del che ne ha richiesto l'integrale riforma reiterando le richieste Parte_1 Parte_1 così come formulate in primo grado, con richiesta di condanna alle restituzioni.
Si è costituita l'appellata che ha richiesto il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1 della gravata sentenza.
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 14/01/2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
pagina 3 di 6 Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'illegittima revoca del decreto ingiuntivo opposto da parte del primo giudice sulla base della erronea circostanza che non Controparte_1 fosse obbligata (anche a seguito del recesso) al pagamento della retta mensile per il ricovero della madre, , presso la struttura sul presupposto dell'assenza di Controparte_2 Parte_1 prova scritta.
L'appellante, dopo aver richiamato le disposizioni normative nazionali e regionali sulle modalità di prestazioni socio-sanitarie agli anziani, sostiene che “nel momento Controparte_1 dell'introduzione della propria madre nella struttura protetta, gestita dalla cooperativa Parte_1
, si era inevitabilmente impegnata a far fronte ai costi del ricovero presso la struttura protetta,
[...] come d'altra parte risulta esplicitamente dalla stessa lettera di recesso formulata dalla suddetta e dal di lei fratelli, , in quanto non si può recedere da un contratto, se esso non esiste.” Controparte_3
La doglianza è infondata.
Secondo quanto condivisibilmente statuito dal primo giudice, nessun elemento probatorio ha fornito l'appellante circa il titolo in base al quale sarebbe sorta l'obbligazione di pagamento della appellata in ordine alle rette azionate dall'appellante per i servizi socio-assistenziali Controparte_1 prestati in favore della madre dell'appellata, , e per le mensilità di ottobre, novembre e Controparte_2 dicembre 2017.
Del resto, quand'anche l'appellante avesse fornito la prova del titolo, la Corte rileva che l'appellante non avrebbe potuto richiedere alla il pagamento, stante la incontestata lettera di recesso, CP inviata dall'appellata all'appellante in data 30/06/2017 e quindi anteriormente alla eventuale insorgenza del credito azionato dalla cooperativa appellante.
Ne consegue il rigetto della doglianza.
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Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erroneità della gravata sentenza laddove il primo giudice ha accolto sia pur parzialmente la domanda riconvenzionale formulata da erroneamente interpretando e valutando le disposizioni normative in materia;
Controparte_1 tali disposizioni, secondo l'appellante, prevedono la compartecipazione alla spese da parte degli Enti pubblici per i soggetti inseriti in strutture private, quali la , “a condizione Parte_1 che venga espressamente presentata la specifica domanda di accreditamento affinché il beneficiario transiti dal posto privato al posto accreditato” e ciò per la sig.ra si sarebbe verificato solo a CP_2 partire dall'1/01/2018, mentre per il periodo 01/08/2013-31/12/2017 risultava in regime privato” non godendo pertanto dei contributi del SSN e non avendo conclusivamente diritto ad alcuna restituzione, come erroneamente statuito dal primo giudice.
La doglianza è infondata.
Rileva la Corte che secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità "le prestazioni socio assistenziali "inscindibilmente connesse" a quelle sanitarie sono incluse in quelle a carico del e CP_4 sono soggette al regime di gratuità; ne consegue la nullità di un accordo di ricovero comportante l'impegno unilaterale, da parte del fruitore del servizio, al pagamento della retta, non essendo la prestazione dovuta" (Cass. n. 34590/2023).
Con specifico riferimento ai soggetti gravemente affetti da morbo di Alzheimer, come nel caso di specie, la S.C. ha statuito e chiarito (cfr. Cass. n. 4558/2012) che "l'attività prestata in favore di soggetto gravemente affetto da morbo di Alzheimer ricoverato in istituto di cura è qualificabile come attività sanitaria, quindi di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 730 del 1983, non essendo possibile determinare le quote di natura sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale, stante la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle pagina 4 di 6 seconde, in quanto comunque dirette, anche ex art. 1 D.P.C.M. 8 agosto 1985, alla tutela della salute del cittadino;
ne consegue la non recuperabilità, mediante azione di rivalsa a carico dei parenti del paziente, delle prestazioni di natura assistenziale erogate dal . CP_5
Pertanto, nel caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano essere eseguite "se non congiuntamente" alla attività di natura socio assistenziale, cosicché non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale, in ogni caso, "la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni -di natura diversa- debbono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, essendo dirette alla "complessiva prestazione" che deve essere erogata a titolo gratuito, dimostrata la natura inscindibile ed integrata della prestazione: in tal caso, infatti, l'intervento sanitario - socio assistenziale rimane interamente assorbito nelle prestazioni erogate dal Sistema sanitario pubblico, in quanto la struttura convenzionata/accreditata garantisce all'assistito, attraverso il servizio integrato, il programma terapeutico, secondo un piano di cura personalizzato". (cfr. Cass., n. 26943/2024)
Ancora, "in tema di prestazioni a carico del l'art. 30 della L. n. 730 del 1983 - che per la prima CP_4 volta ha menzionato le attività di rilievo sanitario connesse con quelle assistenziali - deve essere interpretato, alla stregua della L. n. 833 del 1978 che prevede l'erogazione gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini, entro i livelli di assistenza uniformi definiti con il piano sanitario nazionale, nel senso che, nel caso in cui oltre alle prestazioni socioassistenziali siano erogate prestazioni sanitarie, tale attività, in quanto diretta in via prevalente alla tutela della salute, va considerata comunque di rilievo sanitario e, pertanto di competenza del (Cass. n. 34590/2023). CP_4
Inoltre, la S.C. ha rilevato che le prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario sono incluse in quelle a carico del S.S.N. laddove risulti in base ad una valutazione in concreto, che per il singolo paziente - in relazione alla patologia dalla quale è affetto, allo stato di evoluzione al momento del ricovero e alla prevedibile evoluzione successiva della suddetta malattia siano necessarie, per assicurargli la tutela del suo diritto soggettivo alla salute e alle cure, prestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite se non congiuntamente alla attività di natura socio-assistenziale, la quale è pertanto avvinta alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, a nulla rilevando la prevalenza o meno delle prestazioni di natura sanitaria rispetto a quelle assistenziali (cfr., Cass. n. 2038/2023)
Sulla scorta dei principi sopra richiamati ed in applicazione delle disposizioni normative richiamate dal primo giudice, sia di livello nazionale e sia di livello regionale, il primo giudice ha condivisibilmente rilevato che, fermo l'onere a carico del SSN per l'attività sanitaria prestata congiuntamente a quella socio-assistenziale e la facoltà del legislatore nazionale di determinare su base forfettaria il riparto degli oneri riguardanti le varie tipologie di prestazioni miste sanitarie e socio-assistenziali, secondo quanto documentato (cfr. certificazione rilasciata nel mese di giugno 2017 dal dott. relativamemente Per_2 alle condizioni della sig.ra e dagli accertamenti della Commissione ASL circa la Parte_2 totale invalidità della predetta), la sig.ra ha ricevuto nel periodo in esame prestazioni Parte_2 rientranti nella categoria della lungodegenza, recupero e mantenimento funzionale di persona autosufficiente, mancando comunque la ulteriore prova di una “elevata tutela sanitaria in continuità assistenziale con pronta disponibilità medica e/o infermieristica, che caratterizza le prestazioni miste rese in regime residenziale poste dal legislatore a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale (crf., pag. 10 sentenza appellata), per cui per la sig.ra può ritenersi che il costo dell'assistenza Parte_2 sanitaria va ripartito per la metà a carico del SSN e per la residua metà a carico del Comune ovvero a carico della medesima assistita, secondo quanto previsti dalla normativa regionale.
Ne consegue che corretta e condivisibile è la statuizione del primo giudice in punto accoglimento parziale della domanda riconvenzionale di che la Corte conferma. Controparte_1
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pagina 5 di 6 -In conclusione, l'appello è rigettato.
-Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
-Ricorrono i presupposti per il contributo unificato come per legge ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
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nei confronti di avverso la sentenza n. 1337/2021 Parte_1 Controparte_1 del Tribunale di Modena, così decide:
-Rigetta l'appello
-Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, liquidate in complessivi € 6.946,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge,
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma l quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012 per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Bologna, 22.07.2025
Il Presidente
Dott. Pietro Iovino
Il Giudice Ausiliario Relatore
Dott. Giovan Battista Esposito
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