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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 17/06/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1292/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale composto dai seguenti magistrati:
Barbara Previati Presidente relatore
Silvia Lubrano Giudice
Rossella Casillo Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1292/2024 R.G.A.C. pendente tra nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1
PIETRO Claudio ed elettivamente domiciliato in Campobasso, via Nobile n. 39
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F.
[...]
), in persona del Ministro pro tempore;
P.IVA_1
nonché contro
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, presso i cui uffici in
Campobasso domiciliano, ope legis, alla via Insorti d'Ungheria n. 74
RESISTENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO EX LEGE
pagina 1 di 6 1. Con ricorso depositato il 29.07.2024, l'odierno ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, impugnando il provvedimento emesso, in data 23.02.2023, notificatogli il 25.07.2024, dalla
Questura di Campobasso (prot. 15 ./Cat. A.12/Imm/2023 – Sez. 2^), con cui, visto il Pt_2
parere sfavorevole rilasciato dalla di e ritenuti insussistenti i Controparte_1 CP_1 presupposti di cui all'art. 19, co. 1.1, del d.lgs. n. 286/1998, si rifiutava il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale da lui richiesto.
Il ricorrente, in particolare, ha lamentato l'erroneità del provvedimento impugnato, nella parte in cui si è ritenuto non sussistente il suo effettivo inserimento sociale in Italia, nonostante quanto da lui prospettato (ha presentato domanda di rilascio del permesso in data
16.12.2022, dichiarando di essere perfettamente integrato da un punto di vista socio- lavorativo e facendo espresso riferimento alla circolare ministeriale del 19 luglio 2021, interpretativa della legge n. 173/2020 – cd. Decreto Lamorgese).
Il ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo – previa sospensione del provvedimento impugnato – di accertare il proprio diritto al riconoscimento della protezione speciale ex art. 19, co. 1.1, del d.lgs. n. 286/1998 e, per l'effetto, di ordinare alla Questura di Campobasso il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti, chiedendo il rigetto del ricorso, attesa l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta.
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
3. Preliminarmente, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della di Controparte_1 CP_1
(difetto non eccepito dalle Amministrazioni resistenti ma rilevabile d'ufficio dal giudice, non trattandosi di eccezione in senso stretto;
v., in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 2951/2016;
Cass. civ. n. 22525/2018; Cass. civ. n. 10640/2021).
Ciò in quanto, nel ricorso ex art. 19-ter del d.lgs. n. 150/2011, legittimata passiva è solo l'autorità che ha adottato il ricorso impugnato, ossia, nel caso di specie, la Questura di
Campobasso (arg. ex Cass. civ. n. 22694/2021).
pagina 2 di 6 4. Ciò premesso, e venendo al merito del ricorso, si osserva che la Questura ha ritenuto non sussistenti i presupposti di cui all'art. 19, co. 1.1., del d.lgs. n. 286/1998.
Si precisa che la normativa applicabile al caso di specie, ratione temporis, è quella anteriore alla modifica dell'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 avutasi per effetto del cd. decreto UT (che, come noto, ha abrogato i periodi terzo e quarto dell'art. 19, co. 1.1, del T.U.I.), atteso che la domanda in sede amministrativa è stata presentata in data 16.12.2022 (come si evince dal provvedimento impugnato), prima, quindi, dell'entrata in vigore del d.l. del 10/03/2023
(convertito con modificazioni dalla legge n. 50/2023), il cui art. 7, co. 2, prevede che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto (11/03/2023) continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Occorre, dunque, avere riguardo al testo della norma previgente.
Ebbene, per effetto delle modifiche introdotte con d.l. n. 130/2020 (convertito in legge n.
173/2020), tale norma prevede, com'è noto, tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, anche il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall'art. 8 CEDU.
Le Sezioni Unite della Cassazione, al riguardo, con pronuncia n. 24413 del 2021, hanno delineato con sufficiente chiarezza la centralità dell'art. 8 della CEDU, precisando che la tutela offerta dalla suddetta norma convenzionale concerne l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia: relazioni familiari ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) nonché lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, “sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (art. 2 Cost.).
Tali principi - benché affermati nell'ambito di una pronuncia volta a delineare i contorni della abrogata protezione umanitaria, sostituita, infatti, dalla protezione speciale che qui rileva - rivestono portata definitoria generale e risultano applicabili, pertanto, anche alla protezione speciale.
Gli stessi principi, del resto, erano già stati affermati dalla Corte EDU nella sentenza del 14 febbraio 2019 ( c. Italia) che aveva sottolineato, al riguardo: “si deve accettare che tutti i Per_1
rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente
pagina 3 di 6 dall'esistenza o meno di una “vita familiare”, l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata”.
Può, inoltre, ricordarsi che, nella sentenza del 16 dicembre del 1992 ( c. Germania), Per_2 la stessa Corte EDU ha affermato che “non è possibile e neppure appropriato tentare di fornire una definizione esaustiva della nozione di vita privata. Tuttavia, sarebbe troppo limitante circoscrivere la nozione ad una “cerchia ristretta” in cui l'individuo può vivere la propria vita personale come preferisce ed escludere, di conseguenza, completamente il mondo esterno non compreso in quella cerchia. Il rispetto per la vita privata deve necessariamente ricomprendere, in una certa misura, anche il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani”.
A partire da questa sentenza, che, per la prima volta, ha posto sullo stesso piano la protezione della sfera intima dell'individuo e la tutela della sua proiezione nella sfera sociale, si è verificato un progressivo ampliamento della nozione di vita privata, che non si limita, quindi, ad indicare l'intimità dell'individuo, ma si riferisce anche al modo in cui questi decide di vivere la propria vita all'esterno. In quest'ottica, viene incluso all'interno dell'art. 8 CEDU non solo il diritto allo sviluppo della propria personalità ed autonomia, ma anche il diritto di decidere liberamente se e come relazionarsi con gli altri (cd. “vita sociale”, nel linguaggio della Corte EDU).
Ancora, sempre in relazione alla dimensione sociale della vita privata, nella sentenza del 15 novembre 2007 ( c. ), i giudici di Strasburgo hanno avuto modo di puntualizzare Per_3 Per_4 che “la tutela offerta dall'art. 8 della Convenzione è principalmente tesa ad assicurare lo sviluppo, senza interferenze esterne, della personalità di ciascun individuo nelle sue relazioni con gli altri esseri umani. Esiste quindi una sfera di interazione della persona con gli altri, anche in un contesto pubblico, che può ricadere nell'ambito di applicazione della vita privata”.
Successivamente, nella sentenza e altri
contro
Svizzera del 2014, i giudici hanno C.F._1 applicato questo principio anche ai cittadini stranieri, ribadendo che “poiché l'art. 8 protegge il diritto a stabilire e sviluppare rapporti con altri esseri umani e il mondo circostante, e può a volte comprendere aspetti dell'identità sociale di un individuo, si dovrà ammettere che la totalità dei legami sociali tra i migranti residenti e la comunità in cui essi abitano, costituisce una parte del concetto di vita privata all'interno del contenuto dell'art. 8”.
Ciò premesso in via generale e applicando le coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza sovranazionale, deve ritenersi che, nel caso di specie, l'allontanamento del pagina 4 di 6 ricorrente dal territorio italiano comporterebbe una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata, nell'accezione estesa sopra richiamata.
L'odierno ricorrente, infatti, alla luce della documentazione in atti, risulta aver intrapreso e portato avanti un serio percorso di integrazione socio-lavorativa, risultando:
- attualmente assunto, con contratto a tempo indeterminato, presso la ditta Fly WA di
AN Perrella (rapporto di lavoro avviato il 6.07.2022, prorogato fino al 5.07.2023 e successivamente trasformato a tempo indeterminato in data 15.01.2024);
- in possesso di buste paga da settembre 2022 a marzo 2025 e di Certificazione Unica 2025, a riprova della sua stabilità economica e continuità lavorativa;
- in possesso di attestato di frequenza a un corso di formazione per alimentaristi HACCP, concluso con il rilascio della relativa certificazione;
- conduttore, dal 2021, di un appartamento sito in Bojano, come appreso in sede di audizione e come comprovato dal contratto di locazione depositato agli atti.
Dall'istruttoria espletata nel presente giudizio, è quindi possibile affermare che il predetto l'odierno ricorrente, pur in assenza di vincoli familiari in Italia, ha dimostrato un effettivo inserimento sociale e un radicamento nel territorio, meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 19, co.
1.1, del d.lgs. n. 286/1998, in combinato disposto con l'art. 8 della CEDU.
Alla luce di tutto quanto osservato, il provvedimento impugnato deve, quindi, essere annullato, con conseguente affermazione del diritto del ricorrente di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, co. 1.2, del d.lgs. n. 286/1998.
5. Le spese di lite devono essere compensate, viste le ragioni della decisione, fondata sull'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria e/o diversa domanda e/o eccezione:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva della
[...]
di ; Controparte_1 CP_1
2) Annulla il provvedimento emesso in data 23.02.2023 dalla Questura di Campobasso, con cui è stato rifiutato il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, co. 1.2, del d.lgs. n. 286/1998;
3) Dichiara il diritto del ricorrente al rilascio, da parte della Questura di Campobasso, del pagina 5 di 6 permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, co. 1.2, del d.lgs. n. 286/1998;
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
5) Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente, al PM e alla Questura di Campobasso per quanto di competenza.
Campobasso, 14 giugno 2025.
Il Presidente Estensore
Barbara PREVIATI
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale composto dai seguenti magistrati:
Barbara Previati Presidente relatore
Silvia Lubrano Giudice
Rossella Casillo Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1292/2024 R.G.A.C. pendente tra nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1
PIETRO Claudio ed elettivamente domiciliato in Campobasso, via Nobile n. 39
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F.
[...]
), in persona del Ministro pro tempore;
P.IVA_1
nonché contro
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso, presso i cui uffici in
Campobasso domiciliano, ope legis, alla via Insorti d'Ungheria n. 74
RESISTENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO EX LEGE
pagina 1 di 6 1. Con ricorso depositato il 29.07.2024, l'odierno ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, impugnando il provvedimento emesso, in data 23.02.2023, notificatogli il 25.07.2024, dalla
Questura di Campobasso (prot. 15 ./Cat. A.12/Imm/2023 – Sez. 2^), con cui, visto il Pt_2
parere sfavorevole rilasciato dalla di e ritenuti insussistenti i Controparte_1 CP_1 presupposti di cui all'art. 19, co. 1.1, del d.lgs. n. 286/1998, si rifiutava il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale da lui richiesto.
Il ricorrente, in particolare, ha lamentato l'erroneità del provvedimento impugnato, nella parte in cui si è ritenuto non sussistente il suo effettivo inserimento sociale in Italia, nonostante quanto da lui prospettato (ha presentato domanda di rilascio del permesso in data
16.12.2022, dichiarando di essere perfettamente integrato da un punto di vista socio- lavorativo e facendo espresso riferimento alla circolare ministeriale del 19 luglio 2021, interpretativa della legge n. 173/2020 – cd. Decreto Lamorgese).
Il ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo – previa sospensione del provvedimento impugnato – di accertare il proprio diritto al riconoscimento della protezione speciale ex art. 19, co. 1.1, del d.lgs. n. 286/1998 e, per l'effetto, di ordinare alla Questura di Campobasso il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti, chiedendo il rigetto del ricorso, attesa l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta.
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
3. Preliminarmente, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della di Controparte_1 CP_1
(difetto non eccepito dalle Amministrazioni resistenti ma rilevabile d'ufficio dal giudice, non trattandosi di eccezione in senso stretto;
v., in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 2951/2016;
Cass. civ. n. 22525/2018; Cass. civ. n. 10640/2021).
Ciò in quanto, nel ricorso ex art. 19-ter del d.lgs. n. 150/2011, legittimata passiva è solo l'autorità che ha adottato il ricorso impugnato, ossia, nel caso di specie, la Questura di
Campobasso (arg. ex Cass. civ. n. 22694/2021).
pagina 2 di 6 4. Ciò premesso, e venendo al merito del ricorso, si osserva che la Questura ha ritenuto non sussistenti i presupposti di cui all'art. 19, co. 1.1., del d.lgs. n. 286/1998.
Si precisa che la normativa applicabile al caso di specie, ratione temporis, è quella anteriore alla modifica dell'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 avutasi per effetto del cd. decreto UT (che, come noto, ha abrogato i periodi terzo e quarto dell'art. 19, co. 1.1, del T.U.I.), atteso che la domanda in sede amministrativa è stata presentata in data 16.12.2022 (come si evince dal provvedimento impugnato), prima, quindi, dell'entrata in vigore del d.l. del 10/03/2023
(convertito con modificazioni dalla legge n. 50/2023), il cui art. 7, co. 2, prevede che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto (11/03/2023) continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Occorre, dunque, avere riguardo al testo della norma previgente.
Ebbene, per effetto delle modifiche introdotte con d.l. n. 130/2020 (convertito in legge n.
173/2020), tale norma prevede, com'è noto, tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, anche il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall'art. 8 CEDU.
Le Sezioni Unite della Cassazione, al riguardo, con pronuncia n. 24413 del 2021, hanno delineato con sufficiente chiarezza la centralità dell'art. 8 della CEDU, precisando che la tutela offerta dalla suddetta norma convenzionale concerne l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia: relazioni familiari ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) nonché lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, “sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (art. 2 Cost.).
Tali principi - benché affermati nell'ambito di una pronuncia volta a delineare i contorni della abrogata protezione umanitaria, sostituita, infatti, dalla protezione speciale che qui rileva - rivestono portata definitoria generale e risultano applicabili, pertanto, anche alla protezione speciale.
Gli stessi principi, del resto, erano già stati affermati dalla Corte EDU nella sentenza del 14 febbraio 2019 ( c. Italia) che aveva sottolineato, al riguardo: “si deve accettare che tutti i Per_1
rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente
pagina 3 di 6 dall'esistenza o meno di una “vita familiare”, l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata”.
Può, inoltre, ricordarsi che, nella sentenza del 16 dicembre del 1992 ( c. Germania), Per_2 la stessa Corte EDU ha affermato che “non è possibile e neppure appropriato tentare di fornire una definizione esaustiva della nozione di vita privata. Tuttavia, sarebbe troppo limitante circoscrivere la nozione ad una “cerchia ristretta” in cui l'individuo può vivere la propria vita personale come preferisce ed escludere, di conseguenza, completamente il mondo esterno non compreso in quella cerchia. Il rispetto per la vita privata deve necessariamente ricomprendere, in una certa misura, anche il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani”.
A partire da questa sentenza, che, per la prima volta, ha posto sullo stesso piano la protezione della sfera intima dell'individuo e la tutela della sua proiezione nella sfera sociale, si è verificato un progressivo ampliamento della nozione di vita privata, che non si limita, quindi, ad indicare l'intimità dell'individuo, ma si riferisce anche al modo in cui questi decide di vivere la propria vita all'esterno. In quest'ottica, viene incluso all'interno dell'art. 8 CEDU non solo il diritto allo sviluppo della propria personalità ed autonomia, ma anche il diritto di decidere liberamente se e come relazionarsi con gli altri (cd. “vita sociale”, nel linguaggio della Corte EDU).
Ancora, sempre in relazione alla dimensione sociale della vita privata, nella sentenza del 15 novembre 2007 ( c. ), i giudici di Strasburgo hanno avuto modo di puntualizzare Per_3 Per_4 che “la tutela offerta dall'art. 8 della Convenzione è principalmente tesa ad assicurare lo sviluppo, senza interferenze esterne, della personalità di ciascun individuo nelle sue relazioni con gli altri esseri umani. Esiste quindi una sfera di interazione della persona con gli altri, anche in un contesto pubblico, che può ricadere nell'ambito di applicazione della vita privata”.
Successivamente, nella sentenza e altri
contro
Svizzera del 2014, i giudici hanno C.F._1 applicato questo principio anche ai cittadini stranieri, ribadendo che “poiché l'art. 8 protegge il diritto a stabilire e sviluppare rapporti con altri esseri umani e il mondo circostante, e può a volte comprendere aspetti dell'identità sociale di un individuo, si dovrà ammettere che la totalità dei legami sociali tra i migranti residenti e la comunità in cui essi abitano, costituisce una parte del concetto di vita privata all'interno del contenuto dell'art. 8”.
Ciò premesso in via generale e applicando le coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza sovranazionale, deve ritenersi che, nel caso di specie, l'allontanamento del pagina 4 di 6 ricorrente dal territorio italiano comporterebbe una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata, nell'accezione estesa sopra richiamata.
L'odierno ricorrente, infatti, alla luce della documentazione in atti, risulta aver intrapreso e portato avanti un serio percorso di integrazione socio-lavorativa, risultando:
- attualmente assunto, con contratto a tempo indeterminato, presso la ditta Fly WA di
AN Perrella (rapporto di lavoro avviato il 6.07.2022, prorogato fino al 5.07.2023 e successivamente trasformato a tempo indeterminato in data 15.01.2024);
- in possesso di buste paga da settembre 2022 a marzo 2025 e di Certificazione Unica 2025, a riprova della sua stabilità economica e continuità lavorativa;
- in possesso di attestato di frequenza a un corso di formazione per alimentaristi HACCP, concluso con il rilascio della relativa certificazione;
- conduttore, dal 2021, di un appartamento sito in Bojano, come appreso in sede di audizione e come comprovato dal contratto di locazione depositato agli atti.
Dall'istruttoria espletata nel presente giudizio, è quindi possibile affermare che il predetto l'odierno ricorrente, pur in assenza di vincoli familiari in Italia, ha dimostrato un effettivo inserimento sociale e un radicamento nel territorio, meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 19, co.
1.1, del d.lgs. n. 286/1998, in combinato disposto con l'art. 8 della CEDU.
Alla luce di tutto quanto osservato, il provvedimento impugnato deve, quindi, essere annullato, con conseguente affermazione del diritto del ricorrente di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, co. 1.2, del d.lgs. n. 286/1998.
5. Le spese di lite devono essere compensate, viste le ragioni della decisione, fondata sull'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria e/o diversa domanda e/o eccezione:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva della
[...]
di ; Controparte_1 CP_1
2) Annulla il provvedimento emesso in data 23.02.2023 dalla Questura di Campobasso, con cui è stato rifiutato il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, co. 1.2, del d.lgs. n. 286/1998;
3) Dichiara il diritto del ricorrente al rilascio, da parte della Questura di Campobasso, del pagina 5 di 6 permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, co. 1.2, del d.lgs. n. 286/1998;
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
5) Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente, al PM e alla Questura di Campobasso per quanto di competenza.
Campobasso, 14 giugno 2025.
Il Presidente Estensore
Barbara PREVIATI
pagina 6 di 6