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Ordinanza 8 aprile 2025
Ordinanza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, ordinanza 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1548 / 2025
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice Unico
Dott. Federico Salmeri,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13/03/2025, visti gli atti e i documenti di causa tutti, ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Nel ricorso ex artt. 703 c.p.c., 1168 e 1170 c.c. iscritto al numero di ruolo generale sopra riportato, promosso
DA
, CF/PI: , con l'avv. Patrizi Dos Anjos Parte_1 C.F._1
Rosemary
-ricorrente- contro
CF/PI: e , CF/PI: CP_1 C.F._2 CP_2
, con l'avv. Maienza Anna C.F._3
-resistente-
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
in via principale:
- Ordinare, ai sensi degli artt. 703 c.p.c. e 1168 c.c., con decreto e inaudita altera parte, alle sigg. CP_1
e , l'immediata restituzione degli immobili siti in Buccinasco, come sopra meglio
[...] CP_2 descritti, al ricorrente, libero da persone e cose, comprensivo di tutti gli arredi e suppellettili in esso presenti. in via subordinata:
1 - Ordinare ai sensi degli artt. 703 c.p.c. e 1170 c.c., alle sigg. e , la cessazione CP_1 CP_2 di ogni molestia o turbativa del possesso in danno al ricorrente, sgomberando gli immobili sopra indicati, prelevando soltanto i propri beni personali. in via istruttoria: si chiede ammettersi interrogatorio formale delle resistenti sui seguenti capitoli: Capitolo 1: Vero che le resistenti e occupano l'immobile di proprietà CP_1 CP_2 dell'avvocato , sito in Buccinasco, senza alcun contratto di locazione o altro titolo che legittimi Parte_1
l'occupazione?
Capitolo 2: Vero che e rifiutano di lasciare l'immobile nonostante le CP_1 CP_2 richieste dell'avvocato ? Parte_1
Capitolo 3: Vero che l'avvocato è stato privato del possesso dell'immobile a causa Parte_1 dell'occupazione da parte delle sigg.re e e che tale occupazione gli impedisce CP_1 CP_2 di fatto di utilizzare l'immobile?
Capitolo 4: Vero che le resistenti erano a conoscenza del fatto che l'avvocato non aveva Parte_1 autorizzato la loro occupazione dell'immobile? Capitolo 5: Vero che a causa dell'occupazione abusiva dell'immobile da parte delle sigg.re e CP_1
l'avvocato ha dovuto affittare un'altra abitazione? CP_2 Parte_1
Con riserva di chiedere nella sede competente, la condanna del resistente al risarcimento dei danni. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio e della mediazione.
*
Per e CP_1 CP_2
Nel merito:
Respingere le domande tutte svolte dal ricorrente avv. in quanto infondate in fatto Parte_1 ed in diritto per i motivi dedotti in narrativa;
Respingere le istanze istruttorie di parte ricorrente in quanto ininfluenti ai fini del decidere;
Con vittoria delle spese e compensi di causa e con la distrazione degli stessi a favore del sottoscritto difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 I C. c.p.c..
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'odierno ricorso è proposto da nei confronti della ex coniuge e Parte_1 CP_1
(figlia della sola resistente), al fine di ottenere la reintegrazione nel possesso di due CP_2
immobili di sua esclusiva proprietà, occupati dalle resistenti -a suo dire- senza titolo, a seguito della cessazione della convivenza coniugale.
AV deduce di essere proprietario esclusivo di due unità immobiliari site in Buccinasco (MI): un'unità abitativa acquistata prima del matrimonio con la e un box auto acquistato in costanza di CP_1
matrimonio, ma con fondi personali. Gli immobili risultano intestati esclusivamente al ricorrente e sarebbero stati da lui completamente arredati.
2 Nel novembre 2022, i coniugi si sono separati di fatto e il ha abbandonato la casa familiare, Parte_1
trasferendosi in un immobile locato a Milano. Ciononostante, la e la di lei figlia CP_1 CP_2 hanno continuato ad occupare l'appartamento e ad utilizzare il box auto.
In data 16 aprile 2024, la ha adito il Tribunale di Milano per ottenere la separazione giudiziale e CP_1
l'assegnazione della casa familiare e del box auto. Il si è opposto a tale richiesta, che è stata Parte_1
respinta con ordinanza del 15 ottobre 2024, non essendovi prole da tutelare.
Nonostante il rigetto, le resistenti hanno proseguito nell'occupazione dei beni, rifiutando il rilascio nonostante le richieste.
In data 25 ottobre 2024, il ricorrente ha avviato una procedura di mediazione conclusasi con esito negativo.
Il ha così proposto l'odierna azione di reintegrazione del possesso ai sensi dell'art. 1168 c.c., Parte_1
sostenendo che la condotta delle resistenti integri uno spoglio, avendogli queste impedito il godimento dei beni di sua esclusiva proprietà.
Il ricorrente evidenzia che, nel contesto della separazione, il giudice ha rigettato l'istanza di assegnazione della casa familiare poiché la coppia non ha avuto figli.
Di conseguenza, a suo dire, le resistenti assumerebbero lo status di detentrici sine titulo e sarebbero tenute a restituire gli immobili al legittimo proprietario.
La giurisprudenza citata in ricorso confermerebbe che, in assenza di assegnazione, il coniuge non proprietario non avrebbe alcun titolo per permanere nell'immobile familiare.
Inoltre, anche laddove non si ritenesse integrato lo spoglio, il ricorrente richiama l'art. 1170 c.c. sull'azione di manutenzione del possesso, ritenendo che la turbativa posta in essere dalle resistenti costituirebbe un minus rispetto allo spoglio e pertanto legittimerebbe detta azione.
La cessazione dell'obbligo di convivenza renderebbe dunque illegittima l'occupazione dell'immobile da parte del coniuge non assegnatario.
Il ricorrente assume inoltre che sussisterebbe l'animus spoliandi in capo alle resistenti, come emergerebbe dalla loro consapevole permanenza nell'immobile pur in assenza di titolo, dal reiterato rifiuto di rilasciarlo e dalla mancata adesione alla procedura conciliativa.
Il ricorrente chiede pertanto in via principale la restituzione degli immobili.
In via subordinata, qualora si ritenga sussistente solo una turbativa del possesso, chiede che ne venga ordinata la cessazione.
3 Si sono costituite le resistenti, ripercorrendo la vicenda coniugale e la successiva separazione.
Per quanto di interesse nel presente contenzioso, le resistenti evidenziano che, a seguito della crisi coniugale, il avrebbe abbandonato la casa coniugale nel novembre 2022. Parte_1
Le resistenti eccepiscono che, avendo il ricorrente abbandonato il bene nel novembre 2022, non risulterebbe né possessore né detentore qualificato, condizione ritenuta necessaria per agire con azione possessoria.
Eccepiscono dunque la decadenza, essendo trascorso oltre un anno dal momento dell'abbandono dell'immobile, termine previsto tanto dall'art. 1168 c.c. per la reintegrazione quanto dall'art. 1170 c.c. per la manutenzione.
Quanto poi all'azione di reintegrazione, si osserva che mancherebbero gli elementi essenziali dello spoglio, ovvero la violenza o la clandestinità, posto che il ricorrente avrebbe lasciato spontaneamente la casa.
Inoltre, la permanenza nell'immobile sarebbe avvenuta in piena trasparenza, rendendo improbabile anche l'ipotesi di uno spoglio clandestino.
Parimenti, si contesta la sussistenza dei presupposti per l'azione di manutenzione. Non si ravviserebbe infatti una molestia attuale nel possesso da parte delle resistenti, che si sarebbero limitate a rimanere nell'immobile familiare, il quale sarebbe stato volontariamente abbandonato dal ricorrente. La condotta contestata non sembrerebbe, dunque, caratterizzata dall'animus turbandi necessario per configurare la turbativa rilevante ex art. 1170 c.c.
In occasione dell'udienza del 13 marzo 2025, dopo ampia discussione, il giudice si è riservato di decidere.
*
2. Sulla intervenuta decadenza di cui agli artt. 1168 e 1170 c.c..
Parte ricorrente ha dichiarato a verbale “che ora abita presso un appartamento in cui esercita anche la propria attività professionale, in forza di contratto di locazione del 31 dicembre 2022; tale è il luogo in cui si è trasferito dal 1° gennaio 2023”.
Lo stesso ricorrente ha dunque confermato di essersi trasferito -vuoi volontariamente vuoi obtorto collo- in luogo diverso dalla casa familiare (oggetto della odierna pretesa ex artt. 1168 e 1170 c.c.) quanto meno dal gennaio 2023, del resto coerentemente a quanto già dedotto in ricorso, in cui si legge: “Nel mese di novembre 2022, i coniugi si sono separati di fatto. L'avvocato ha lasciato la dimora Parte_1 familiare, trasferendosi in un immobile locato a Milano”.
4 A fronte di tale pacifica circostanza di fatto deve ritenersi fondata l'eccezione di decadenza sollevata dalle resistenti.
E' appena il caso di osservare che:
- L'art. 1168 c.c. prevede: “Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo”;
- L'art. 1170 c.c. prevede: “Chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un'universalità di mobili può, entro l'anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo”.
Ebbene, nella specie il ricorrente non ha più il possesso dell'immobile dal 2022 / 2023, ragione per la quale non ha accesso alla tutela possessorie di cui agli artt. 1168 e 1170 c.c. a fronte dell'ampio decorso del termine decadenziale di un anno.
Invero, il ricorso è stato depositato solo il 15 gennaio 2025.
*
3. Conclusioni.
Il ricorso va rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
147/22 e tenuto conto del valore della controversia, indeterminabile, complessità bassa.
La semplicità dei temi trattati comporta altresì l'applicazione dei valori minimi dello scaglio di riferimento, con esclusione della fase istruttoria non celebratasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte resistente, che si liquidano in € 1.615,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratori antistatario.
Così deciso in Milano il 8 aprile 2025
Il giudice (Federico Salmeri)
5
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice Unico
Dott. Federico Salmeri,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13/03/2025, visti gli atti e i documenti di causa tutti, ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Nel ricorso ex artt. 703 c.p.c., 1168 e 1170 c.c. iscritto al numero di ruolo generale sopra riportato, promosso
DA
, CF/PI: , con l'avv. Patrizi Dos Anjos Parte_1 C.F._1
Rosemary
-ricorrente- contro
CF/PI: e , CF/PI: CP_1 C.F._2 CP_2
, con l'avv. Maienza Anna C.F._3
-resistente-
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
in via principale:
- Ordinare, ai sensi degli artt. 703 c.p.c. e 1168 c.c., con decreto e inaudita altera parte, alle sigg. CP_1
e , l'immediata restituzione degli immobili siti in Buccinasco, come sopra meglio
[...] CP_2 descritti, al ricorrente, libero da persone e cose, comprensivo di tutti gli arredi e suppellettili in esso presenti. in via subordinata:
1 - Ordinare ai sensi degli artt. 703 c.p.c. e 1170 c.c., alle sigg. e , la cessazione CP_1 CP_2 di ogni molestia o turbativa del possesso in danno al ricorrente, sgomberando gli immobili sopra indicati, prelevando soltanto i propri beni personali. in via istruttoria: si chiede ammettersi interrogatorio formale delle resistenti sui seguenti capitoli: Capitolo 1: Vero che le resistenti e occupano l'immobile di proprietà CP_1 CP_2 dell'avvocato , sito in Buccinasco, senza alcun contratto di locazione o altro titolo che legittimi Parte_1
l'occupazione?
Capitolo 2: Vero che e rifiutano di lasciare l'immobile nonostante le CP_1 CP_2 richieste dell'avvocato ? Parte_1
Capitolo 3: Vero che l'avvocato è stato privato del possesso dell'immobile a causa Parte_1 dell'occupazione da parte delle sigg.re e e che tale occupazione gli impedisce CP_1 CP_2 di fatto di utilizzare l'immobile?
Capitolo 4: Vero che le resistenti erano a conoscenza del fatto che l'avvocato non aveva Parte_1 autorizzato la loro occupazione dell'immobile? Capitolo 5: Vero che a causa dell'occupazione abusiva dell'immobile da parte delle sigg.re e CP_1
l'avvocato ha dovuto affittare un'altra abitazione? CP_2 Parte_1
Con riserva di chiedere nella sede competente, la condanna del resistente al risarcimento dei danni. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio e della mediazione.
*
Per e CP_1 CP_2
Nel merito:
Respingere le domande tutte svolte dal ricorrente avv. in quanto infondate in fatto Parte_1 ed in diritto per i motivi dedotti in narrativa;
Respingere le istanze istruttorie di parte ricorrente in quanto ininfluenti ai fini del decidere;
Con vittoria delle spese e compensi di causa e con la distrazione degli stessi a favore del sottoscritto difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 I C. c.p.c..
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'odierno ricorso è proposto da nei confronti della ex coniuge e Parte_1 CP_1
(figlia della sola resistente), al fine di ottenere la reintegrazione nel possesso di due CP_2
immobili di sua esclusiva proprietà, occupati dalle resistenti -a suo dire- senza titolo, a seguito della cessazione della convivenza coniugale.
AV deduce di essere proprietario esclusivo di due unità immobiliari site in Buccinasco (MI): un'unità abitativa acquistata prima del matrimonio con la e un box auto acquistato in costanza di CP_1
matrimonio, ma con fondi personali. Gli immobili risultano intestati esclusivamente al ricorrente e sarebbero stati da lui completamente arredati.
2 Nel novembre 2022, i coniugi si sono separati di fatto e il ha abbandonato la casa familiare, Parte_1
trasferendosi in un immobile locato a Milano. Ciononostante, la e la di lei figlia CP_1 CP_2 hanno continuato ad occupare l'appartamento e ad utilizzare il box auto.
In data 16 aprile 2024, la ha adito il Tribunale di Milano per ottenere la separazione giudiziale e CP_1
l'assegnazione della casa familiare e del box auto. Il si è opposto a tale richiesta, che è stata Parte_1
respinta con ordinanza del 15 ottobre 2024, non essendovi prole da tutelare.
Nonostante il rigetto, le resistenti hanno proseguito nell'occupazione dei beni, rifiutando il rilascio nonostante le richieste.
In data 25 ottobre 2024, il ricorrente ha avviato una procedura di mediazione conclusasi con esito negativo.
Il ha così proposto l'odierna azione di reintegrazione del possesso ai sensi dell'art. 1168 c.c., Parte_1
sostenendo che la condotta delle resistenti integri uno spoglio, avendogli queste impedito il godimento dei beni di sua esclusiva proprietà.
Il ricorrente evidenzia che, nel contesto della separazione, il giudice ha rigettato l'istanza di assegnazione della casa familiare poiché la coppia non ha avuto figli.
Di conseguenza, a suo dire, le resistenti assumerebbero lo status di detentrici sine titulo e sarebbero tenute a restituire gli immobili al legittimo proprietario.
La giurisprudenza citata in ricorso confermerebbe che, in assenza di assegnazione, il coniuge non proprietario non avrebbe alcun titolo per permanere nell'immobile familiare.
Inoltre, anche laddove non si ritenesse integrato lo spoglio, il ricorrente richiama l'art. 1170 c.c. sull'azione di manutenzione del possesso, ritenendo che la turbativa posta in essere dalle resistenti costituirebbe un minus rispetto allo spoglio e pertanto legittimerebbe detta azione.
La cessazione dell'obbligo di convivenza renderebbe dunque illegittima l'occupazione dell'immobile da parte del coniuge non assegnatario.
Il ricorrente assume inoltre che sussisterebbe l'animus spoliandi in capo alle resistenti, come emergerebbe dalla loro consapevole permanenza nell'immobile pur in assenza di titolo, dal reiterato rifiuto di rilasciarlo e dalla mancata adesione alla procedura conciliativa.
Il ricorrente chiede pertanto in via principale la restituzione degli immobili.
In via subordinata, qualora si ritenga sussistente solo una turbativa del possesso, chiede che ne venga ordinata la cessazione.
3 Si sono costituite le resistenti, ripercorrendo la vicenda coniugale e la successiva separazione.
Per quanto di interesse nel presente contenzioso, le resistenti evidenziano che, a seguito della crisi coniugale, il avrebbe abbandonato la casa coniugale nel novembre 2022. Parte_1
Le resistenti eccepiscono che, avendo il ricorrente abbandonato il bene nel novembre 2022, non risulterebbe né possessore né detentore qualificato, condizione ritenuta necessaria per agire con azione possessoria.
Eccepiscono dunque la decadenza, essendo trascorso oltre un anno dal momento dell'abbandono dell'immobile, termine previsto tanto dall'art. 1168 c.c. per la reintegrazione quanto dall'art. 1170 c.c. per la manutenzione.
Quanto poi all'azione di reintegrazione, si osserva che mancherebbero gli elementi essenziali dello spoglio, ovvero la violenza o la clandestinità, posto che il ricorrente avrebbe lasciato spontaneamente la casa.
Inoltre, la permanenza nell'immobile sarebbe avvenuta in piena trasparenza, rendendo improbabile anche l'ipotesi di uno spoglio clandestino.
Parimenti, si contesta la sussistenza dei presupposti per l'azione di manutenzione. Non si ravviserebbe infatti una molestia attuale nel possesso da parte delle resistenti, che si sarebbero limitate a rimanere nell'immobile familiare, il quale sarebbe stato volontariamente abbandonato dal ricorrente. La condotta contestata non sembrerebbe, dunque, caratterizzata dall'animus turbandi necessario per configurare la turbativa rilevante ex art. 1170 c.c.
In occasione dell'udienza del 13 marzo 2025, dopo ampia discussione, il giudice si è riservato di decidere.
*
2. Sulla intervenuta decadenza di cui agli artt. 1168 e 1170 c.c..
Parte ricorrente ha dichiarato a verbale “che ora abita presso un appartamento in cui esercita anche la propria attività professionale, in forza di contratto di locazione del 31 dicembre 2022; tale è il luogo in cui si è trasferito dal 1° gennaio 2023”.
Lo stesso ricorrente ha dunque confermato di essersi trasferito -vuoi volontariamente vuoi obtorto collo- in luogo diverso dalla casa familiare (oggetto della odierna pretesa ex artt. 1168 e 1170 c.c.) quanto meno dal gennaio 2023, del resto coerentemente a quanto già dedotto in ricorso, in cui si legge: “Nel mese di novembre 2022, i coniugi si sono separati di fatto. L'avvocato ha lasciato la dimora Parte_1 familiare, trasferendosi in un immobile locato a Milano”.
4 A fronte di tale pacifica circostanza di fatto deve ritenersi fondata l'eccezione di decadenza sollevata dalle resistenti.
E' appena il caso di osservare che:
- L'art. 1168 c.c. prevede: “Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo”;
- L'art. 1170 c.c. prevede: “Chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un'universalità di mobili può, entro l'anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo”.
Ebbene, nella specie il ricorrente non ha più il possesso dell'immobile dal 2022 / 2023, ragione per la quale non ha accesso alla tutela possessorie di cui agli artt. 1168 e 1170 c.c. a fronte dell'ampio decorso del termine decadenziale di un anno.
Invero, il ricorso è stato depositato solo il 15 gennaio 2025.
*
3. Conclusioni.
Il ricorso va rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
147/22 e tenuto conto del valore della controversia, indeterminabile, complessità bassa.
La semplicità dei temi trattati comporta altresì l'applicazione dei valori minimi dello scaglio di riferimento, con esclusione della fase istruttoria non celebratasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte resistente, che si liquidano in € 1.615,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratori antistatario.
Così deciso in Milano il 8 aprile 2025
Il giudice (Federico Salmeri)
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