CA
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 2790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2790 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 17 settembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2809/2023 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
, con l'avv. Federica Murineddu Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Clotilde Mazza CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5077/2023 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 9 febbraio 2022 adiva il Tribunale di Roma Parte_1 in funzione di giudice del lavoro esponendo di essere titolare di pensione di anzianità ex con decorrenza dal 1° luglio 1996, dolendosi delle modalità con le quali CP_2
l' aveva calcolato la quota B di tale trattamento ed evidenziando che la domanda CP_1 di ricostituzione della prestazione proposta era stata accolta solo parzialmente.
Deduceva dunque l'erroneità del calcolo operato dall' , che aveva utilizzato come CP_3 base di calcolo la media delle migliori 1.900 retribuzioni giornaliere, “ridotte” al limite di £ 315.000, anziché la media delle migliori 1.900 retribuzioni giornaliere “ridotte” al
Pag. 1 di 9 limite della retribuzione imponibile a fini previdenziali, e pari a £ 1.000.000, rivalutate secondo l'indice ISTAT a decorrere dal 1° gennaio 1998, così violando il disposto di cui all'art. dall'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997; affermava, inoltre di avere maturato complessivi 1.356 contributi giornalieri per il supplemento con decorrenza dal 1° luglio
2006 (invece dei soli 485 riconosciuti dall' e pari a 665 per il supplemento con CP_1 decorrenza dal 1° giugno 2012 (invece dei soli 659 riconosciuti dall' . CP_1
Ciò premesso, concludeva richiedendo di “accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti dell' , in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, (in qualità di successore a titolo universale dell'
[...]
, soppresso ex art. 21 d.l. 06.12.2011 n. 201 Controparte_5 pubblicato sulla G.U. n. 284 del 06.12.2011, convertito ex lege 214 del 22.12.2011) di liquidazione dei supplementi di pensione con decorrenza rispettivamente 1 LUGLIO 2006
e 1 GIUGNO 2012 nella parte in cui determina la Quota B utilizzando come base di calcolo la media delle retribuzioni del periodo di competenza di ogni supplemento,
“ridotte” al limite di lire 315.000, rivalutate, a decorrere dal 1 gennaio 1998, anno per anno sulla base dell'indice ISTAT ed utilizzando un numero di contributi giornalieri
“inferiore” rispetto a quello risultanti dall'estratto contributivo in atti;
accertare e dichiarare che il numero di contributi giornalieri di competenza: della Quota B del supplemento con decorrenza 1.7.2006 è pari a 1.356; della Quota B del supplemento con decorrenza 1.6.2012 è pari a 665; salvo per tutti i diversi numeri ritenuti di giustizia;
accertare e dichiarare che l'importo della Quota B dei supplementi deve essere determinato utilizzando come base di calcolo la media delle retribuzioni del periodo di competenza di ognuno, ridotte al limite della retribuzione imponibile a fini previdenziali, pari a lire 1.000.000, rivalutate secondo indice ISTAT a decorrere dal 1.1.1998, e quindi utilizzando come base di calcolo un importo pari a € 271,73 per il supplemento con decorrenza 1 luglio 2006 ed a € 463,55 per il supplemento con decorrenza 1 giugno 2012, salvo quello diverso ritenuto di giustizia;
utilizzando “tutti” i contributi giornalieri del periodo di competenza risultanti dall'estratto contributivo in atti e pari a 1.356 per il supplemento con decorrenza 1 luglio 2006 e pari a 665 per il supplemento con decorrenza 1 giugno 2012, salvo il diverso numero ritenuto di giustizia;
accertare e dichiarare che la Quota B deve quindi essere determinata in un importo mensile lordo
Pag. 2 di 9 complessivo pari rispettivamente a € 455,77 per il supplemento con decorrenza 1 luglio
2006 e ad € 324,12 per il supplemento con decorrenza 1 giugno 2012 o in quello diverso ritenuto di giustizia;
per l'effetto: condannare l a procedere alla riliquidazione CP_1 della Quota B dei supplementi utilizzando come base di calcolo, la media delle retribuzioni del periodo di competenza degli stessi, ridotte al limite della retribuzione imponibile a fini previdenziali, pari a lire 1.000.000, rivalutate secondo indice ISTAT a decorrere dal 1.1.1998, e quindi utilizzando come base di calcolo un importo pari a €
271,73 per il supplemento con decorrenza 1 luglio 2006 ed a € 463,55 per il supplemento con decorrenza 1 giugno 2012, nonché utilizzando tutti i contributi giornalieri del periodo di competenza del supplemento con decorrenza pari a 1.356 per il supplemento con decorrenza 1 luglio 2006 e pari a 665 per il supplemento con decorrenza 1 giugno
2012; condannare l a liquidare la Quota B dei supplementi di pensione in un CP_1
importo lordo mensile pari a € 455,77 per il supplemento con decorrenza 1 luglio 2006
e ad € 324,12 per il supplemento con decorrenza 1 giugno 2012, o in quello diverso ritenuto di giustizia;
condannare l a corrispondere all'esponente gli importi CP_1 differenziali tra i supplementi giuridicamente spettanti e quelli, inferiori, effettivamente percepiti a seguito degli errori dell'Ente sopra descritti, dal giorno a decorrere dal quale
è stato riconosciuto il diritto a quello dell'effettiva riliquidazione degli stessi, e quindi condannare l a corrispondere a parte ricorrente l'importo mensile lordo CP_1 differenziale pari a: € 334,44 per il primo supplemento di pensione, dal 1 LUGLIO 2006 per tredici mensilità l'anno e fino alla effettiva riliquidazione della prestazione o, ma salvo gravame, il diverso importo ritenuto di giustizia;
€ 125,59 per il secondo supplemento di pensione, dal 1 FEBBRAIO 2019 per tredici mensilità l'anno e fino alla effettiva riliquidazione della prestazione o, ma salvo gravame, il diverso importo ritenuto di giustizia;
condannare l a corrispondere a parte ricorrente su tutte le somme che CP_1 precedono interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo”, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' eccependo la decadenza ai CP_1 sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, nonché la prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 47-bis del medesimo decreto, comunque affermando l'infondatezza nel merito del ricorso, del quale richiedeva il rigetto.
Pag. 3 di 9 Istruita in forma documentale, la causa era decisa con la sentenza n. 5077/2023, depositata il 17 maggio 2023, che, senza esaminare le eccezioni preliminari sollevate dall' CP_1 ma facendo applicazione del principio della ragione più liquida, respingeva il ricorso nel merito compensando le spese processuali.
Con atto depositato il 9 novembre 2023 il proponeva appello avverso la sentenza Pt_1 citata affidandolo ai seguenti motivi.
Con il primo, pur prendendo atto dell'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità che aveva ribaltato quanto fino ad allora ritenuto dalla costante giurisprudenza di merito, deduceva con articolate argomentazioni l'erroneità dell'interpretazione dell'art. 4, comma 8, del d.lgs n. 182/1997 fornita dalla Suprema Corte;
evidenziava che comunque non si sarebbe potuti giungere al rigetto del proprio ricorso, specie alla luce della denunciata illegittimità costituzionale della norma in esame per violazione dell'art. 76 Cost., stante il chiaro eccesso di delega che ne deriverebbe;
richiamava a supporto delle proprie tesi la risoluzione presentata il 5 aprile 2023 e approvata il 28 giugno 2023 presso la Camera dei deputati.
Con un secondo motivo si doleva di omissione di pronuncia sul secondo vizio del provvedimento di liquidazione lamentato, relativo al computo di soltanto una parte dei contributi giornalieri del periodo di competenza della Quota B dei supplementi di pensione spettanti in base all'estratto contributivo acquisito agli atti. Rivendicava dunque la maturazione di n.
1.356 contributi con decorrenza dal 1° luglio 2006 e di n. 665 con decorrenza dal 1° giugno 2012 precisando che il contributo di solidarietà dovuto sull'eccedenza di retribuzione oltre la soglia di £ 1.000.000 non era stato preso in considerazione nei conteggi contenuti nel ricorso introduttivo del giudizio. Ne conseguiva un differenziale a proprio favore pari a € 217,92 lordi mensili con decorrenza dal 1° luglio
2006 e di € 3,19 lordi mensili a partire dal 1° giugno 2012.
Sulla base di tanto, concludeva richiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle domande proposte in ricorso, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si costituiva l'istituto appellato richiedendo il rigetto del gravame. Richiamava dunque la recente giurisprudenza della Suprema Corte riguardo al merito della causa, contestando il computo dei contributi operato da
Pag. 4 di 9 controparte e riproponendo l'eccezione di decadenza, restata non esaminata dal primo giudice.
Disposta ed espletata consulenza tecnica contabile, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato in parte, nei limiti segnati dalla seguente motivazione.
Va esaminata in primo luogo l'eccezione di decadenza formulata dall' Infatti, essa CP_1
è restata non esaminata da parte del primo giudice, che ha ritenuto di applicare alla fattispecie sottoposta alla sua cognizione il principio della ragione più liquida, reputando il ricorso radicalmente infondato nel merito, così respingendolo senza tuttavia pronunciarsi sull'eccezione menzionata.
Atteso che l' l'ha espressamente riproposta in questo grado di appello, essa deve CP_1 essere in questa sede scrutinata, con la precisazione che, stante il rilevato difetto di pronuncia, non era necessaria la sua proposizione a mezzo di appello incidentale.
Orbene, essa è fondata in quanto “la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n.
639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica anche alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici già in essere, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del
d.l. citato (6 luglio 2011), atteso che, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applica anche alle situazioni soggettive preesistenti, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della novella” (ex multis, Cass. n. 11909/2021).
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale. L'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio
Pag. 5 di 9 costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative. L'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra-triennali rispetto alla domanda giudiziale (in tali precisi termini, Cass. n.
123/2022).
Pertanto, l'odierna parte appellante ha diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico e alla percezione delle differenze maturate nel triennio precedente la proposizione del ricorso giudiziario. Segnatamente, il risulta decaduto in ordine Pt_1 alla pretesa riguardante il primo supplemento per il periodo dal luglio 2011, entrata in vigore del d.l. n. 98/2011, fino a tutto il marzo 2019, atteso che esso spettava fin dal 1° luglio 2006, dunque da epoca anteriore all'introduzione del citato d.l. n. 98/2011. È inoltre maturata la decadenza anche in riferimento al supplemento spettante dal 1° giugno 2012 fino a tutto il marzo 2019, in applicazione della medesima disciplina.
Tanto chiarito, nel merito, la domanda è solo in parte fondata.
Invero, la Suprema Corte con plurime sentenze (a cominciare da Cass. n. 36056/2022) ha affermato con orientamento ormai consolidato il seguente principio di diritto: “In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della
“quota B” della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dal d.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7, così come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 182 del 1997, art. 1, comma 10; tale limite, infatti, non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo D.Lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l' . CP_1
Pag. 6 di 9 Invero, la sentenza Cass. n. 8742/2023, più di recente, ha ribadito che “a tale orientamento va data necessaria continuità, al fine di comporre i diversi interessi in gioco, tutti di rilievo costituzionale, quali, da una parte, garantire trattamenti pensionistici idonei ad assicurare un adeguato tenore di vita nel periodo di quiescenza del pensionato e dall'altro mantenere l'equilibrio economico-finanziario dell' CP_3 previdenziale”.
Pertanto, sulla scorta degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità la pretesa attorea va in parte qua disattesa.
L'appellante ha tuttavia anche allegato di avere maturato un numero dei contributi giornalieri di competenza della quota B della pensione superiore rispetto a quanto riconosciuto dall' CP_1
Atteso che l'istituto ha specificamente contestato la ricostruzione operata dall'odierna parte appellante, si è disposta consulenza tecnica contabile al fine di calcolare l'ammontare dei contributi giornalieri di competenza della quota B per la pensione oggetto di causa, anche determinandosi le differenze eventualmente dovute qualora il numero dei menzionati contributi fosse risultato maggiore di quello considerato dall' al momento della liquidazione del trattamento pensionistico, tenuto conto CP_1 del limite di contribuzioni giornaliere, come in precedenza chiarito.
Nello specifico, l'ausiliario ha evidenziato che per il periodo luglio 2001-aprile 2006 il numero dei contributi giornalieri maturati dal è risultato superiore rispetto a Pt_1 quanto accreditato dall' nella misura di 548 giorni in luogo dei soli 485 CP_1 riconosciuti dall'istituto. Viceversa, quanto al periodo luglio 2006-febbraio 2012 ha riferito che il numero dei contributi è stato determinato nella misura di 659 giorni, corrispondente a quanto indicato dall' CP_1
Di conseguenza, la consulente ha provveduto a calcolare le differenze dovute per il supplemento decorrente dal luglio 2006 determinandole nell'importo di € 10,81 mensili esito della differenza tra la somma di € 121,33 percepita e quella di € 132,14 dovuta.
Pertanto, nei limiti della rilevata decadenza, la domanda merita limitatissimo accoglimento nei sensi appena indicati.
Manifestamente infondata, poi, si appalesa la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 76 Cost., dell'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997, sollevata dalla parte appellante, la quale assume che l'interpretazione data dalla Suprema Corte del d.lgs.
Pag. 7 di 9 n. 182/1997, art. 4, comma 8, sarebbe in contrasto con la legge delega n. 335/1995, art. 2, comma 22, lett. a), laddove prevede, come criterio direttivo, la “commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti”.
A tal riguardo Cass. n. 10852/2023 ha precisato che nei precedenti arresti (tra cui Cass.
n. 36056/2022; Cass. n. 38018/2022; Cass. n. 870/2023; Cass. n. 1775/2023), si è richiamata la sentenza n. 202/2008 della Corte Costituzionale che, proprio riguardo al divario tra la retribuzione sottoposta a contribuzione piena (£ 1.000.000) e la retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione (£ 315.000), ne ha escluso il contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza e di adeguatezza e di proporzionalità della tutela previdenziale, “purché una certa proporzionalità venga assicurata e, soprattutto, non sia compromessa la realizzazione delle finalità di cui all'art. 38 Cost.” (punto 2 del considerato in diritto). Si è poi ricordato che la Carta fondamentale non richiede una
“necessaria corrispondenza tra i contributi versati e le prestazioni erogate”, in quanto l'adempimento dell'obbligo contributivo trascende l'interesse del singolo soggetto protetto e non obbedisce a una logica meramente corrispettiva (in termini, Corte Cost. n.
173/1986, punto 10 del considerato in diritto). Dunque, la “commisurazione” delle prestazioni agli oneri contributivi, di cui alla legge n. 335/1995, art. 2, comma 22, lett. a), una volta letta non nella rigorosa accezione di “necessaria corrispondenza” cui si riferisce parte odierna appellante, è rispettata dall'interpretazione qui accolta. Si deve aggiungere che, come ricordato ancora da Corte Cost. n. 202/2008, la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile si colloca in “un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, quanto all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l di talché non è possibile CP_1 lamentare il semplice dato della diversità esistente tra retribuzione soggetta a prelievo contributivo e retribuzione pensionabile senza tenere presente l'intero sistema previdenziale in cui detta previsione si inserisce” (punto 3 del considerato in diritto).
In conclusione, l'appello va solo parzialmente accolto, nei termini di cui al dispositivo.
Considerato il solo parziale accoglimento della domanda originaria, le spese del doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, così come le spese di consulenza, liquidate con separato decreto, che vanno poste a carico di entrambe le parti in solido tra loro, ripartite al 50% nei rapporti interni.
Pag. 8 di 9
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 9 novembre 2023 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
5077/2023, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata dichiara che i contributi giornalieri di competenza della Quota B della pensione oggetto del giudizio ammontano a n. 548 contributi per il periodo luglio 2001- aprile 2006 relativo al supplemento con decorrenza dal luglio 2006 e che la relativa differenza mensile ammonta a € 10,81;
- condanna l' al pagamento in favore della parte appellante delle differenze CP_1 indicate a decorrere dal luglio 2006 e fino al luglio 2011 e nuovamente dal marzo
2019 oltre accessori di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
- pone a carico di entrambe le parti in solido tra loro le spese di consulenza, liquidate con separato decreto.
Roma, 17 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 17 settembre 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2809/2023 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
, con l'avv. Federica Murineddu Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Clotilde Mazza CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5077/2023 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 9 febbraio 2022 adiva il Tribunale di Roma Parte_1 in funzione di giudice del lavoro esponendo di essere titolare di pensione di anzianità ex con decorrenza dal 1° luglio 1996, dolendosi delle modalità con le quali CP_2
l' aveva calcolato la quota B di tale trattamento ed evidenziando che la domanda CP_1 di ricostituzione della prestazione proposta era stata accolta solo parzialmente.
Deduceva dunque l'erroneità del calcolo operato dall' , che aveva utilizzato come CP_3 base di calcolo la media delle migliori 1.900 retribuzioni giornaliere, “ridotte” al limite di £ 315.000, anziché la media delle migliori 1.900 retribuzioni giornaliere “ridotte” al
Pag. 1 di 9 limite della retribuzione imponibile a fini previdenziali, e pari a £ 1.000.000, rivalutate secondo l'indice ISTAT a decorrere dal 1° gennaio 1998, così violando il disposto di cui all'art. dall'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997; affermava, inoltre di avere maturato complessivi 1.356 contributi giornalieri per il supplemento con decorrenza dal 1° luglio
2006 (invece dei soli 485 riconosciuti dall' e pari a 665 per il supplemento con CP_1 decorrenza dal 1° giugno 2012 (invece dei soli 659 riconosciuti dall' . CP_1
Ciò premesso, concludeva richiedendo di “accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti dell' , in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, (in qualità di successore a titolo universale dell'
[...]
, soppresso ex art. 21 d.l. 06.12.2011 n. 201 Controparte_5 pubblicato sulla G.U. n. 284 del 06.12.2011, convertito ex lege 214 del 22.12.2011) di liquidazione dei supplementi di pensione con decorrenza rispettivamente 1 LUGLIO 2006
e 1 GIUGNO 2012 nella parte in cui determina la Quota B utilizzando come base di calcolo la media delle retribuzioni del periodo di competenza di ogni supplemento,
“ridotte” al limite di lire 315.000, rivalutate, a decorrere dal 1 gennaio 1998, anno per anno sulla base dell'indice ISTAT ed utilizzando un numero di contributi giornalieri
“inferiore” rispetto a quello risultanti dall'estratto contributivo in atti;
accertare e dichiarare che il numero di contributi giornalieri di competenza: della Quota B del supplemento con decorrenza 1.7.2006 è pari a 1.356; della Quota B del supplemento con decorrenza 1.6.2012 è pari a 665; salvo per tutti i diversi numeri ritenuti di giustizia;
accertare e dichiarare che l'importo della Quota B dei supplementi deve essere determinato utilizzando come base di calcolo la media delle retribuzioni del periodo di competenza di ognuno, ridotte al limite della retribuzione imponibile a fini previdenziali, pari a lire 1.000.000, rivalutate secondo indice ISTAT a decorrere dal 1.1.1998, e quindi utilizzando come base di calcolo un importo pari a € 271,73 per il supplemento con decorrenza 1 luglio 2006 ed a € 463,55 per il supplemento con decorrenza 1 giugno 2012, salvo quello diverso ritenuto di giustizia;
utilizzando “tutti” i contributi giornalieri del periodo di competenza risultanti dall'estratto contributivo in atti e pari a 1.356 per il supplemento con decorrenza 1 luglio 2006 e pari a 665 per il supplemento con decorrenza 1 giugno 2012, salvo il diverso numero ritenuto di giustizia;
accertare e dichiarare che la Quota B deve quindi essere determinata in un importo mensile lordo
Pag. 2 di 9 complessivo pari rispettivamente a € 455,77 per il supplemento con decorrenza 1 luglio
2006 e ad € 324,12 per il supplemento con decorrenza 1 giugno 2012 o in quello diverso ritenuto di giustizia;
per l'effetto: condannare l a procedere alla riliquidazione CP_1 della Quota B dei supplementi utilizzando come base di calcolo, la media delle retribuzioni del periodo di competenza degli stessi, ridotte al limite della retribuzione imponibile a fini previdenziali, pari a lire 1.000.000, rivalutate secondo indice ISTAT a decorrere dal 1.1.1998, e quindi utilizzando come base di calcolo un importo pari a €
271,73 per il supplemento con decorrenza 1 luglio 2006 ed a € 463,55 per il supplemento con decorrenza 1 giugno 2012, nonché utilizzando tutti i contributi giornalieri del periodo di competenza del supplemento con decorrenza pari a 1.356 per il supplemento con decorrenza 1 luglio 2006 e pari a 665 per il supplemento con decorrenza 1 giugno
2012; condannare l a liquidare la Quota B dei supplementi di pensione in un CP_1
importo lordo mensile pari a € 455,77 per il supplemento con decorrenza 1 luglio 2006
e ad € 324,12 per il supplemento con decorrenza 1 giugno 2012, o in quello diverso ritenuto di giustizia;
condannare l a corrispondere all'esponente gli importi CP_1 differenziali tra i supplementi giuridicamente spettanti e quelli, inferiori, effettivamente percepiti a seguito degli errori dell'Ente sopra descritti, dal giorno a decorrere dal quale
è stato riconosciuto il diritto a quello dell'effettiva riliquidazione degli stessi, e quindi condannare l a corrispondere a parte ricorrente l'importo mensile lordo CP_1 differenziale pari a: € 334,44 per il primo supplemento di pensione, dal 1 LUGLIO 2006 per tredici mensilità l'anno e fino alla effettiva riliquidazione della prestazione o, ma salvo gravame, il diverso importo ritenuto di giustizia;
€ 125,59 per il secondo supplemento di pensione, dal 1 FEBBRAIO 2019 per tredici mensilità l'anno e fino alla effettiva riliquidazione della prestazione o, ma salvo gravame, il diverso importo ritenuto di giustizia;
condannare l a corrispondere a parte ricorrente su tutte le somme che CP_1 precedono interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo”, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' eccependo la decadenza ai CP_1 sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, nonché la prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 47-bis del medesimo decreto, comunque affermando l'infondatezza nel merito del ricorso, del quale richiedeva il rigetto.
Pag. 3 di 9 Istruita in forma documentale, la causa era decisa con la sentenza n. 5077/2023, depositata il 17 maggio 2023, che, senza esaminare le eccezioni preliminari sollevate dall' CP_1 ma facendo applicazione del principio della ragione più liquida, respingeva il ricorso nel merito compensando le spese processuali.
Con atto depositato il 9 novembre 2023 il proponeva appello avverso la sentenza Pt_1 citata affidandolo ai seguenti motivi.
Con il primo, pur prendendo atto dell'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità che aveva ribaltato quanto fino ad allora ritenuto dalla costante giurisprudenza di merito, deduceva con articolate argomentazioni l'erroneità dell'interpretazione dell'art. 4, comma 8, del d.lgs n. 182/1997 fornita dalla Suprema Corte;
evidenziava che comunque non si sarebbe potuti giungere al rigetto del proprio ricorso, specie alla luce della denunciata illegittimità costituzionale della norma in esame per violazione dell'art. 76 Cost., stante il chiaro eccesso di delega che ne deriverebbe;
richiamava a supporto delle proprie tesi la risoluzione presentata il 5 aprile 2023 e approvata il 28 giugno 2023 presso la Camera dei deputati.
Con un secondo motivo si doleva di omissione di pronuncia sul secondo vizio del provvedimento di liquidazione lamentato, relativo al computo di soltanto una parte dei contributi giornalieri del periodo di competenza della Quota B dei supplementi di pensione spettanti in base all'estratto contributivo acquisito agli atti. Rivendicava dunque la maturazione di n.
1.356 contributi con decorrenza dal 1° luglio 2006 e di n. 665 con decorrenza dal 1° giugno 2012 precisando che il contributo di solidarietà dovuto sull'eccedenza di retribuzione oltre la soglia di £ 1.000.000 non era stato preso in considerazione nei conteggi contenuti nel ricorso introduttivo del giudizio. Ne conseguiva un differenziale a proprio favore pari a € 217,92 lordi mensili con decorrenza dal 1° luglio
2006 e di € 3,19 lordi mensili a partire dal 1° giugno 2012.
Sulla base di tanto, concludeva richiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle domande proposte in ricorso, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Nuovamente instaurato il contraddittorio, si costituiva l'istituto appellato richiedendo il rigetto del gravame. Richiamava dunque la recente giurisprudenza della Suprema Corte riguardo al merito della causa, contestando il computo dei contributi operato da
Pag. 4 di 9 controparte e riproponendo l'eccezione di decadenza, restata non esaminata dal primo giudice.
Disposta ed espletata consulenza tecnica contabile, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato in parte, nei limiti segnati dalla seguente motivazione.
Va esaminata in primo luogo l'eccezione di decadenza formulata dall' Infatti, essa CP_1
è restata non esaminata da parte del primo giudice, che ha ritenuto di applicare alla fattispecie sottoposta alla sua cognizione il principio della ragione più liquida, reputando il ricorso radicalmente infondato nel merito, così respingendolo senza tuttavia pronunciarsi sull'eccezione menzionata.
Atteso che l' l'ha espressamente riproposta in questo grado di appello, essa deve CP_1 essere in questa sede scrutinata, con la precisazione che, stante il rilevato difetto di pronuncia, non era necessaria la sua proposizione a mezzo di appello incidentale.
Orbene, essa è fondata in quanto “la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n.
639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica anche alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici già in essere, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del
d.l. citato (6 luglio 2011), atteso che, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applica anche alle situazioni soggettive preesistenti, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della novella” (ex multis, Cass. n. 11909/2021).
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale. L'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio
Pag. 5 di 9 costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative. L'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra-triennali rispetto alla domanda giudiziale (in tali precisi termini, Cass. n.
123/2022).
Pertanto, l'odierna parte appellante ha diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico e alla percezione delle differenze maturate nel triennio precedente la proposizione del ricorso giudiziario. Segnatamente, il risulta decaduto in ordine Pt_1 alla pretesa riguardante il primo supplemento per il periodo dal luglio 2011, entrata in vigore del d.l. n. 98/2011, fino a tutto il marzo 2019, atteso che esso spettava fin dal 1° luglio 2006, dunque da epoca anteriore all'introduzione del citato d.l. n. 98/2011. È inoltre maturata la decadenza anche in riferimento al supplemento spettante dal 1° giugno 2012 fino a tutto il marzo 2019, in applicazione della medesima disciplina.
Tanto chiarito, nel merito, la domanda è solo in parte fondata.
Invero, la Suprema Corte con plurime sentenze (a cominciare da Cass. n. 36056/2022) ha affermato con orientamento ormai consolidato il seguente principio di diritto: “In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della
“quota B” della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dal d.P.R. n. 1420 del 1971, art. 12, comma 7, così come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 182 del 1997, art. 1, comma 10; tale limite, infatti, non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall'art. 4, comma 8, del medesimo D.Lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, in quanto si colloca in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l' . CP_1
Pag. 6 di 9 Invero, la sentenza Cass. n. 8742/2023, più di recente, ha ribadito che “a tale orientamento va data necessaria continuità, al fine di comporre i diversi interessi in gioco, tutti di rilievo costituzionale, quali, da una parte, garantire trattamenti pensionistici idonei ad assicurare un adeguato tenore di vita nel periodo di quiescenza del pensionato e dall'altro mantenere l'equilibrio economico-finanziario dell' CP_3 previdenziale”.
Pertanto, sulla scorta degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità la pretesa attorea va in parte qua disattesa.
L'appellante ha tuttavia anche allegato di avere maturato un numero dei contributi giornalieri di competenza della quota B della pensione superiore rispetto a quanto riconosciuto dall' CP_1
Atteso che l'istituto ha specificamente contestato la ricostruzione operata dall'odierna parte appellante, si è disposta consulenza tecnica contabile al fine di calcolare l'ammontare dei contributi giornalieri di competenza della quota B per la pensione oggetto di causa, anche determinandosi le differenze eventualmente dovute qualora il numero dei menzionati contributi fosse risultato maggiore di quello considerato dall' al momento della liquidazione del trattamento pensionistico, tenuto conto CP_1 del limite di contribuzioni giornaliere, come in precedenza chiarito.
Nello specifico, l'ausiliario ha evidenziato che per il periodo luglio 2001-aprile 2006 il numero dei contributi giornalieri maturati dal è risultato superiore rispetto a Pt_1 quanto accreditato dall' nella misura di 548 giorni in luogo dei soli 485 CP_1 riconosciuti dall'istituto. Viceversa, quanto al periodo luglio 2006-febbraio 2012 ha riferito che il numero dei contributi è stato determinato nella misura di 659 giorni, corrispondente a quanto indicato dall' CP_1
Di conseguenza, la consulente ha provveduto a calcolare le differenze dovute per il supplemento decorrente dal luglio 2006 determinandole nell'importo di € 10,81 mensili esito della differenza tra la somma di € 121,33 percepita e quella di € 132,14 dovuta.
Pertanto, nei limiti della rilevata decadenza, la domanda merita limitatissimo accoglimento nei sensi appena indicati.
Manifestamente infondata, poi, si appalesa la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 76 Cost., dell'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997, sollevata dalla parte appellante, la quale assume che l'interpretazione data dalla Suprema Corte del d.lgs.
Pag. 7 di 9 n. 182/1997, art. 4, comma 8, sarebbe in contrasto con la legge delega n. 335/1995, art. 2, comma 22, lett. a), laddove prevede, come criterio direttivo, la “commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti”.
A tal riguardo Cass. n. 10852/2023 ha precisato che nei precedenti arresti (tra cui Cass.
n. 36056/2022; Cass. n. 38018/2022; Cass. n. 870/2023; Cass. n. 1775/2023), si è richiamata la sentenza n. 202/2008 della Corte Costituzionale che, proprio riguardo al divario tra la retribuzione sottoposta a contribuzione piena (£ 1.000.000) e la retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione (£ 315.000), ne ha escluso il contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza e di adeguatezza e di proporzionalità della tutela previdenziale, “purché una certa proporzionalità venga assicurata e, soprattutto, non sia compromessa la realizzazione delle finalità di cui all'art. 38 Cost.” (punto 2 del considerato in diritto). Si è poi ricordato che la Carta fondamentale non richiede una
“necessaria corrispondenza tra i contributi versati e le prestazioni erogate”, in quanto l'adempimento dell'obbligo contributivo trascende l'interesse del singolo soggetto protetto e non obbedisce a una logica meramente corrispettiva (in termini, Corte Cost. n.
173/1986, punto 10 del considerato in diritto). Dunque, la “commisurazione” delle prestazioni agli oneri contributivi, di cui alla legge n. 335/1995, art. 2, comma 22, lett. a), una volta letta non nella rigorosa accezione di “necessaria corrispondenza” cui si riferisce parte odierna appellante, è rispettata dall'interpretazione qui accolta. Si deve aggiungere che, come ricordato ancora da Corte Cost. n. 202/2008, la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile si colloca in “un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, quanto all'entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l di talché non è possibile CP_1 lamentare il semplice dato della diversità esistente tra retribuzione soggetta a prelievo contributivo e retribuzione pensionabile senza tenere presente l'intero sistema previdenziale in cui detta previsione si inserisce” (punto 3 del considerato in diritto).
In conclusione, l'appello va solo parzialmente accolto, nei termini di cui al dispositivo.
Considerato il solo parziale accoglimento della domanda originaria, le spese del doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, così come le spese di consulenza, liquidate con separato decreto, che vanno poste a carico di entrambe le parti in solido tra loro, ripartite al 50% nei rapporti interni.
Pag. 8 di 9
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 9 novembre 2023 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
5077/2023, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata dichiara che i contributi giornalieri di competenza della Quota B della pensione oggetto del giudizio ammontano a n. 548 contributi per il periodo luglio 2001- aprile 2006 relativo al supplemento con decorrenza dal luglio 2006 e che la relativa differenza mensile ammonta a € 10,81;
- condanna l' al pagamento in favore della parte appellante delle differenze CP_1 indicate a decorrere dal luglio 2006 e fino al luglio 2011 e nuovamente dal marzo
2019 oltre accessori di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
- pone a carico di entrambe le parti in solido tra loro le spese di consulenza, liquidate con separato decreto.
Roma, 17 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
Pag. 9 di 9