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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/11/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 2.10.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 539 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con gli Avv.ti Umberto Ferrato, Carmela Filice e Parte_1 Francesco Muscari Tomaioli
appellante
E
NTroparte_1
[...]
appellati non costituiti
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Paola. Pubblico impiego. Regolarizzazione contributiva.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con la sentenza impugnata il tribunale di Paola ha accolto il ricorso che il dipendente scolastico Part con qualifica di , ha proposto per l'integrale riconoscimento, a fini giuridici ed CP_1 economici, del servizio preruolo svolto LL'anno scolastico 2002/03 all'anno scolastico 2010/11 e per la condanna del al pagamento delle differenze retributive NTroparte_1 dovute per il periodo 27.7.19 al 30.11.20, pari ad euro 1.902,51, nonché a regolarizzare la sua posizione contributiva ed assicurativa in conseguenza della corretta ricostruzione della carriera e della maggiore retribuzione. 2) Quanto, in particolare, alla domanda di regolarizzazione contributiva, il tribunale ha accolto la domanda nei limiti della prescrizione quinquennale (per come richiesto in ricorso e dedotto NT LL , condannando il alla regolarizzazione contributiva in favore dell nei limiti della CP_2 CP_2 prescrizione.
CP_ 3) Di tale sentenza l' ha chiesto la parziale riforma denunciando l'errore del tribunale per aver condannato l'Ente convenuto alla regolarizzazione contributiva, con decorrenza contenuta nei limiti della prescrizione. Ad avviso dell'appellante, il tribunale avrebbe dovuto condannare il CP_1 CP_ convenuto al pagamento della maggiore contribuzione dovuta all' senza il limite dell'applicato regime di prescrizione quinquennale (per come invece argomentato alle pagine 12 e 13 della sentenza impugnata). Ha infine aggiunto che, attesa la natura del datore di lavoro, la fattispecie rientra nell'ambito applicativo dettato LL'art. 10-bis dell'articolo 3 della legge n. 335/1995: “Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati LL cui sono iscritti i lavoratori dipendenti CP_2 delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2018, non si applicano fino al 31 dicembre 2023… ”. CP_ Alla luce delle disposizioni indicate l' potrà quindi procedere al recupero contributivo (per tutti i periodi oggetto di giudiziale riconoscimento), con conseguente onere di regolarizzazione a carico del datore di lavoro, senza limiti precrizionali, in deroga al regime ordinario.
4) Il e non si sono costituiti nonostante la NTroparte_1 CP_1 regolare notifica dell'appello ai sensi della Legge 53/94 in data 17.1.25. Dei due appellati deve dunque dichiararsi la contumacia.
CP_ 5) L' ha depositato note di trattazione scritta insistendo nelle rassegnate conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
6) L'appello è inammissibile perché LLa lettura della sentenza impugnata non risulta che, come sostenuto LL'appellante, il giudice ha dichiarato la parziale prescrizione del diritto dell'ente al versamento della contribuzione per le differenze retributive riconosciute all'esito del primo grado di giudizio.
7) Il tribunale, infatti, ha riconosciuto l'obbligo di versamento della contribuzione nei limiti della prescrizione quinquennale (così in motivazione) e nei limiti della prescrizione (così in dispositivo), CP_ ma non ha in alcun modo affermato che il diritto dell' era parzialmente estinto per prescrizione.
CP_ 8) Del resto, con l'atto di appello l' trascura di precisare che le differenze retributive, cui si collega l'obbligo contributivo, sono state riconosciute per il periodo 27.07.2019 al 30.11.2021 e in alcun parte della sentenza si rinviene un passaggio riferito ad una parziale prescrizione del diritto alla contribuzione per il succitato periodo retributivo. Né l'appellante è stato in grado di chiarire, stante l'estrema genericità dell'atto di appello, per quale specifico periodo il giudice avrebbe dichiarato la prescrizione del diritto a ricevere la contribuzione.
9) A ciò si aggiunga che l'art. 3, comma 10 bis, Legge 335/95 non ha mutato il termine di prescrizione quinquennale, ma ha solo disposto che per i pubblici dipendenti quel termine non si applicava, quanto ai contributi fino al dicembre 2018, fino al 31.12.23 (a seguito delle modifiche del comma 10 bis, il riferimento è ai contributi fino al 31.12.20 con inapplicabilità del termine di prescrizione fino al 31.12.25).
10) Ad ogni modo, si ripete, non risulta che il giudice di primo grado abbia dichiarato parzialmente CP_ estinto il diritto dell' a percepire la contribuzione, né l'ente appellante ha chiarito per quale periodo dal 2019 al 2021 tale estinzione sarebbe stata dichiarata.
11) Nulla sulle spese di lite attesa la mancata costituzione degli appellati, mentre dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto LL' Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Paola n° 74/23, così provvede:
[...]
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) nulla sulle spese di lite;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 26.10.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 2.10.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 539 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con gli Avv.ti Umberto Ferrato, Carmela Filice e Parte_1 Francesco Muscari Tomaioli
appellante
E
NTroparte_1
[...]
appellati non costituiti
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Paola. Pubblico impiego. Regolarizzazione contributiva.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con la sentenza impugnata il tribunale di Paola ha accolto il ricorso che il dipendente scolastico Part con qualifica di , ha proposto per l'integrale riconoscimento, a fini giuridici ed CP_1 economici, del servizio preruolo svolto LL'anno scolastico 2002/03 all'anno scolastico 2010/11 e per la condanna del al pagamento delle differenze retributive NTroparte_1 dovute per il periodo 27.7.19 al 30.11.20, pari ad euro 1.902,51, nonché a regolarizzare la sua posizione contributiva ed assicurativa in conseguenza della corretta ricostruzione della carriera e della maggiore retribuzione. 2) Quanto, in particolare, alla domanda di regolarizzazione contributiva, il tribunale ha accolto la domanda nei limiti della prescrizione quinquennale (per come richiesto in ricorso e dedotto NT LL , condannando il alla regolarizzazione contributiva in favore dell nei limiti della CP_2 CP_2 prescrizione.
CP_ 3) Di tale sentenza l' ha chiesto la parziale riforma denunciando l'errore del tribunale per aver condannato l'Ente convenuto alla regolarizzazione contributiva, con decorrenza contenuta nei limiti della prescrizione. Ad avviso dell'appellante, il tribunale avrebbe dovuto condannare il CP_1 CP_ convenuto al pagamento della maggiore contribuzione dovuta all' senza il limite dell'applicato regime di prescrizione quinquennale (per come invece argomentato alle pagine 12 e 13 della sentenza impugnata). Ha infine aggiunto che, attesa la natura del datore di lavoro, la fattispecie rientra nell'ambito applicativo dettato LL'art. 10-bis dell'articolo 3 della legge n. 335/1995: “Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati LL cui sono iscritti i lavoratori dipendenti CP_2 delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2018, non si applicano fino al 31 dicembre 2023… ”. CP_ Alla luce delle disposizioni indicate l' potrà quindi procedere al recupero contributivo (per tutti i periodi oggetto di giudiziale riconoscimento), con conseguente onere di regolarizzazione a carico del datore di lavoro, senza limiti precrizionali, in deroga al regime ordinario.
4) Il e non si sono costituiti nonostante la NTroparte_1 CP_1 regolare notifica dell'appello ai sensi della Legge 53/94 in data 17.1.25. Dei due appellati deve dunque dichiararsi la contumacia.
CP_ 5) L' ha depositato note di trattazione scritta insistendo nelle rassegnate conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
6) L'appello è inammissibile perché LLa lettura della sentenza impugnata non risulta che, come sostenuto LL'appellante, il giudice ha dichiarato la parziale prescrizione del diritto dell'ente al versamento della contribuzione per le differenze retributive riconosciute all'esito del primo grado di giudizio.
7) Il tribunale, infatti, ha riconosciuto l'obbligo di versamento della contribuzione nei limiti della prescrizione quinquennale (così in motivazione) e nei limiti della prescrizione (così in dispositivo), CP_ ma non ha in alcun modo affermato che il diritto dell' era parzialmente estinto per prescrizione.
CP_ 8) Del resto, con l'atto di appello l' trascura di precisare che le differenze retributive, cui si collega l'obbligo contributivo, sono state riconosciute per il periodo 27.07.2019 al 30.11.2021 e in alcun parte della sentenza si rinviene un passaggio riferito ad una parziale prescrizione del diritto alla contribuzione per il succitato periodo retributivo. Né l'appellante è stato in grado di chiarire, stante l'estrema genericità dell'atto di appello, per quale specifico periodo il giudice avrebbe dichiarato la prescrizione del diritto a ricevere la contribuzione.
9) A ciò si aggiunga che l'art. 3, comma 10 bis, Legge 335/95 non ha mutato il termine di prescrizione quinquennale, ma ha solo disposto che per i pubblici dipendenti quel termine non si applicava, quanto ai contributi fino al dicembre 2018, fino al 31.12.23 (a seguito delle modifiche del comma 10 bis, il riferimento è ai contributi fino al 31.12.20 con inapplicabilità del termine di prescrizione fino al 31.12.25).
10) Ad ogni modo, si ripete, non risulta che il giudice di primo grado abbia dichiarato parzialmente CP_ estinto il diritto dell' a percepire la contribuzione, né l'ente appellante ha chiarito per quale periodo dal 2019 al 2021 tale estinzione sarebbe stata dichiarata.
11) Nulla sulle spese di lite attesa la mancata costituzione degli appellati, mentre dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto LL' Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Paola n° 74/23, così provvede:
[...]
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) nulla sulle spese di lite;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 26.10.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale