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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 18/03/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 257/2022 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 257 del Reg. gen. dell'anno 2022, e vertente tra Parte_1
(C.F.: – rappresentata e difesa da se stessa),
[...] CodiceFiscale_1 [...]
( rappresentata e difesa dall'avvocato CP_1 CodiceFiscale_2 Parte_1
el Foro di Bergamo), e il in persona del sindaco e rappresentante
[...] Controparte_2 legale pro tempore (C.F.: – non costituito). P.IVA_1
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Ciò premesso, è gravata l'ordinanza emessa dal Tribunale di Locri nel procedimento promosso ex art. 702 c.p.c. (avente ad oggetto l'accertamento di ulteriori danni patiti dalle ricorrenti, in conseguenza dell'asserito inadempimento persistente del Controparte_2
rispetto agli obblighi gravanti sullo stesso a seguito di svariate pronunce giudiziali), e iscritto al n. 1412/2021 R.G.: ordinanza mediante la quale il primo giudice aveva rigettato la domanda, ritenendo come alcune richieste andassero proposte in altra sede giudiziale, e altre non fossero state provate.
3. Le appellanti – quindi – impugnano la pronuncia deducendo l'erroneità della stessa, laddove il Tribunale a) ha respinto la richiesta d'espletamento della consulenza tecnica, b) ha ritenuto non vi fosse prova dell'aggravamento dei danni dedotto dalle attrici, e c) non ha considerato vi fosse stato – ad avviso delle introduttrici di questo secondo grado di giudizio – riconoscimento implicito della tesi attorea, non essendo stato contestato specificamente l'aggravamento dei danni lamentato.
4. Il non ha svolto difese nel procedimento in disamina. Controparte_2
5. All'esito della camera di consiglio del 14 marzo 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
6. La procuratrice delle parti appellanti (costituita anche per sé medesima), munita del relativo potere, ha dichiarato – con nota del 16 giugno 2022 – di rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., ribadendo tale circostanza in occasione delle note prodotte per la trattazione cartolare del 13 marzo 2025.
7. Sussistendone le relative condizioni, dunque, e non essendo stato l'appellato neppure evocato davanti a questa Corte, il procedimento presente deve essere definito mediante una pronuncia in rito, attesa – appunto – la rinuncia agli atti, presentata dalle appellanti il 16 giugno 2022.
8. Giova precisare, a ogni buon fine, come – nelle controversie, quale quella in esame, in cui le uniche parti costituite coincidano con quelle rinuncianti – non sia necessaria l'accettazione delle controparti (qualora contumaci), poiché – proprio a norma dell'art. 306 c.p.c. –
l'accettazione della rinuncia deve provenire dalle parti costituite (e sempreché ne sussista l'interesse alla prosecuzione della vertenza giudiziale).
9. Il giudizio va conseguentemente dichiarato estinto e ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, ma senza statuizione sulle spese (attesa la mancata manifestazione della controparte all'Ufficio giudiziario).
10. Essendo in corso di declaratoria l'estinzione del presente giudizio d'appello (per rinuncia), non trova applicazione l'art. 13, I c. quater, d.p.r. n. 115/2002, essendo quest'ultima una
2 misura tendenzialmente sanzionatoria, e – pertanto – non suscettibile d'applicazione estensiva o analogica (in tal senso, fra le altre: Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 14641/2020).
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da e nei confronti del in persona Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
del rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così
provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio di reclamo, per rinuncia agli atti dell'appello;
- conseguentemente dispone espungersi la causa dal ruolo;
- dichiara non doversi statuire sulle spese.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 14 marzo 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
3
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 257 del Reg. gen. dell'anno 2022, e vertente tra Parte_1
(C.F.: – rappresentata e difesa da se stessa),
[...] CodiceFiscale_1 [...]
( rappresentata e difesa dall'avvocato CP_1 CodiceFiscale_2 Parte_1
el Foro di Bergamo), e il in persona del sindaco e rappresentante
[...] Controparte_2 legale pro tempore (C.F.: – non costituito). P.IVA_1
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Ciò premesso, è gravata l'ordinanza emessa dal Tribunale di Locri nel procedimento promosso ex art. 702 c.p.c. (avente ad oggetto l'accertamento di ulteriori danni patiti dalle ricorrenti, in conseguenza dell'asserito inadempimento persistente del Controparte_2
rispetto agli obblighi gravanti sullo stesso a seguito di svariate pronunce giudiziali), e iscritto al n. 1412/2021 R.G.: ordinanza mediante la quale il primo giudice aveva rigettato la domanda, ritenendo come alcune richieste andassero proposte in altra sede giudiziale, e altre non fossero state provate.
3. Le appellanti – quindi – impugnano la pronuncia deducendo l'erroneità della stessa, laddove il Tribunale a) ha respinto la richiesta d'espletamento della consulenza tecnica, b) ha ritenuto non vi fosse prova dell'aggravamento dei danni dedotto dalle attrici, e c) non ha considerato vi fosse stato – ad avviso delle introduttrici di questo secondo grado di giudizio – riconoscimento implicito della tesi attorea, non essendo stato contestato specificamente l'aggravamento dei danni lamentato.
4. Il non ha svolto difese nel procedimento in disamina. Controparte_2
5. All'esito della camera di consiglio del 14 marzo 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
6. La procuratrice delle parti appellanti (costituita anche per sé medesima), munita del relativo potere, ha dichiarato – con nota del 16 giugno 2022 – di rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., ribadendo tale circostanza in occasione delle note prodotte per la trattazione cartolare del 13 marzo 2025.
7. Sussistendone le relative condizioni, dunque, e non essendo stato l'appellato neppure evocato davanti a questa Corte, il procedimento presente deve essere definito mediante una pronuncia in rito, attesa – appunto – la rinuncia agli atti, presentata dalle appellanti il 16 giugno 2022.
8. Giova precisare, a ogni buon fine, come – nelle controversie, quale quella in esame, in cui le uniche parti costituite coincidano con quelle rinuncianti – non sia necessaria l'accettazione delle controparti (qualora contumaci), poiché – proprio a norma dell'art. 306 c.p.c. –
l'accettazione della rinuncia deve provenire dalle parti costituite (e sempreché ne sussista l'interesse alla prosecuzione della vertenza giudiziale).
9. Il giudizio va conseguentemente dichiarato estinto e ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, ma senza statuizione sulle spese (attesa la mancata manifestazione della controparte all'Ufficio giudiziario).
10. Essendo in corso di declaratoria l'estinzione del presente giudizio d'appello (per rinuncia), non trova applicazione l'art. 13, I c. quater, d.p.r. n. 115/2002, essendo quest'ultima una
2 misura tendenzialmente sanzionatoria, e – pertanto – non suscettibile d'applicazione estensiva o analogica (in tal senso, fra le altre: Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 14641/2020).
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da e nei confronti del in persona Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
del rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così
provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio di reclamo, per rinuncia agli atti dell'appello;
- conseguentemente dispone espungersi la causa dal ruolo;
- dichiara non doversi statuire sulle spese.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 14 marzo 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
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