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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/03/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 5.01.2022 da
elettivamente domiciliata presso l'avv. Parte_1
Giovanni Bonifacio che la rappresenta e difende con gli avv.ti Carlo
Boursier Niutta ed Enrico Boursier Niutta per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro elettivamente domiciliata presso l'avv. Marta CP_1
Capuzzo che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
- appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza n.456/2021 del Tribunale di
IA
In punto: inquadramento
Causa trattata all'udienza del 20.02.2025
Conclusioni per parte appellante: “- rigettare tutte le domande formulate da controparte nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio in quanto infondate sia in fatto che in diritto;
- condannare controparte al pagamento di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio”
Conclusioni per parte appellata: “nel merito: rigettarsi l'appello proposto da e per l'effetto confermarsi Parte_1
integralmente la statuizione di primo grado del Giudice del Lavoro del Tribunale di IA impugnata;
[…] Con vittoria di spese, rimborso forfetario spese generali del 15% e competenze professionali come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato i primi e non riscosso i secondi”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 5.01.2022 la società
ha impugnato la sentenza del Tribunale di IA Parte_1
indicata in epigrafe con cui è stato riconosciuto il diritto della dipendente ad essere inquadrata nel III livello del CP_1
CCNL applicato sin dall'1.05.2014 ed è stata pronunciata condanna generica al pagamento delle relative differenze retributive maturate.
Il Giudice di prime cure, in particolare, richiamando le previsioni del contratto collettivo aziendale del 28.01.2009, ha ritenuto che anche prescindendo dall'effettiva adibizione della ricorrente alle mansioni di
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addetta al centraggio, ai fini dell'inquadramento superiore rivendicato risultava determinante l'idoneità all'espletamento di detta attività per aver acquisito le relative certificazioni, oltre allo svolgimento delle mansioni di messa in moto cuffia e l'utilizzo di tre o più sistemi informatici;
requisiti che pacificamente erano in possesso della lavoratrice. Valorizzava, sul punto, anche l'ammissione della società di aver inserito come riserva la ricorrente in relazione alle mansioni di centraggio;
circostanza da cui poter evincere l'utilizzo della lavoratrice in queste mansioni e, comunque, la sussistenza delle competenze e abilitazioni necessarie per poterle svolgere.
Avverso la sentenza del Tribunale di IA ha proposto appello la società sulla base di due motivi: Parte_1
a) Con il primo censura la sentenza per non aver correttamente interpretato le previsioni della contrattazione collettiva: il
CCNL prevedeva espressamente che ai fini dell'inquadramento nel III livello era necessario l'effettivo impiego del lavoratore nelle diverse funzioni, ivi compresa la rotazione su più posizioni di lavoro;
il contratto aziendale parimenti definiva la
“polifunzionalità”, necessaria ai fini del richiesto inquadramento, come lo svolgimento di mansioni rientranti nei due settori di attività rampa e centraggio. La ricorrente, nella prospettazione offerta, non avrebbe svolto in concreto mansioni riconducibili al settore del centraggio e, conseguentemente, il
Giudice di prime cure non avrebbe dovuto riconoscere il diritto al superiore inquadramento.
b) Con il secondo motivo, connesso al primo, si prospetta la violazione dell'art. 2103 c.c. in quanto il giudice di prime cure, limitandosi a valorizzare le attestazioni e certificazioni possedute dalla lavoratrice, avrebbe omesso di verificare le
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mansioni in concreto svolte, nonché il loro svolgimento con il grado di autonomia, discrezionalità e responsabilità richiesto dal CCNL al fine di poterle sussumere nel III livello rivendicato con il ricorso.
Si è costituita in giudizio l'originaria ricorrente sostenendo l'infondatezza del gravame, la correttezza dell'interpretazione della contrattazione aziendale posta a base della decisione del Tribunale e ribadendo, anche alla luce della documentazione in atti, l'effettivo svolgimento anche di mansioni di addetta al centraggio (c.d. weight and balance).
La causa, dopo alcuni rinvii motivati da esigenze di riequilibrio del ruolo d'udienza e dal transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 20.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – I due motivi d'appello possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi e sono infondati.
1.1 – Il CCNL applicato prevede l'inquadramento al III livello degli
“impiegati che con elevata esperienza, capacità professionale e adeguate specifiche conoscenza, svolgono mansioni di concetto di particolare importanza richiedenti ampia iniziativa ed autonomia nell'ambito delle procedure inerenti l'attività del settore di appartenenza”. Prevede, inoltre, che “Appartengono inoltre a questo livello: - gli Addetti allo Scalo che, oltre a possedere requisiti e le caratteristiche proprie del 4° livello, abbiano conseguito più ampia e specifica capacità professionale, anche mediante esperienze su più posizioni di lavoro, tale da consentire l'effettivo svolgimento di più funzioni tra quelle relative a: emissione biglietti, predisposizione di documenti pax di bordo, operazioni di cassa, accettazione passeggeri,
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imbarco e sbarco, assistenza ritiro/transito bagagli, assistenza clienti, informazioni, prenotazioni, riprotezioni, lost and found bagagli, centraggio aa/mm, assistenza aa/mm (rampa).
L'inquadramento in questo livello è legato all'effettivo impiego del lavoratore, avuto riguardo alle esigenze tecnico-organizzative del servizio, nelle diverse funzioni, ivi compresa la rotazione su più posizioni di lavoro.
L'attribuzione del livello 3 avverrà previo accertamento dell'idoneità professionale, riservato a coloro che abbiano maturato, nella Cont posizione ad di , almeno 36 mesi di servizio nel livello Pt_2
immediatamente precedente - acquisito secondo quanto previsto nella nota (8) del successivo punto 5 - e che siano in possesso di diploma di scuola media superiore o di equivalente livello culturale e di adeguata conoscenza di una o più lingue straniere”.
Il contratto aziendale del 28.01.2009, che ha definito l'assetto organizzativo per lo scalo di IA (ove opera Parte_1
l'appellata) ha ulteriormente disposto che “Il livello di attestazione degli addetti di scalo al centraggio e degli addetti di scalo agenti di rampa è il livello 4°, secondo le tempistiche previste dal CCNL, ovvero di 3° livello in caso di polifunzionalità delle mansioni. Per
“polifunzionalità” si intende lo svolgimento di mansioni rientranti nei due diversi settori di attività (rampa e centraggio). Il periodo di attestazione dal 4° livello al livello 3° è di 28 mesi, decorrente dal momento di inizio della polifunzionalità”.
Parte appellante valorizza nel proprio argomentare il riferimento allo svolgimento di mansioni rientranti nei due diversi settori di attività
(rampa e centraggio) e la circostanza che, nella prospettazione offerta, la lavoratrice non avrebbe mai svolto mansioni di addetta al
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centraggio, venendo solamente inserita come riserva per lo svolgimento di tale attività.
Tuttavia, la medesima previsione contrattual-collettiva prosegue specificando che “A tal riguardo, si chiarisce che il requisito della
“polifunzionalità” si riscontra in capo ai lavoratori che: - siano in grado di ricoprire, indifferentemente, tanto le mansioni di addetto di rampa, quanto le mansioni di addetto al centraggio, essendo in possesso delle relative certificazioni formative;
- siano chiamati a conoscere e ad operare su tre o più sistemi informatici utilizzati nell'area; - svolgano attività di messa in moto cuffia. …”.
1.2 – Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, la polifunzionalità richiesta per l'inquadramento al III livello è data dall'essere in grado di ricoprire, indifferentemente, sia le mansioni di addetto alla rampa (e l'appellata ha pacificamente svolto questa mansione), sia di addetto al centraggio (rispetto alla quale l'appellata aveva pacificamente le certificazioni per poterla svolgere e la società
l'aveva inserita, sia pur come riserva, nella turnistica riferita a questa mansione come ammesso a più riprese dall'appellante nei propri scritti difensivi). Gli ulteriori requisiti indicati dal contratto aziendale erano pacificamente in possesso della lavoratrice: il giudice di primo grado l'ha affermato e sul punto non è stata mossa alcuna censura alla decisione. La contrattazione aziendale, pur avendo inizialmente indicato quale requisito lo svolgimento di mansioni rientranti nei due diversi settori di attività, ha significativamente optato per ulteriormente circoscrivere e precisare le condizioni in cui deve ritenersi sussistente il requisito – necessario ma anche sufficiente - di polifunzionalità, dando atto che esso va inteso come idoneità e capacità di svolgere indifferentemente entrambe le mansioni.
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1.3 – Parte appellante sostiene che la disciplina dell'accordo aziendale sarebbe recessiva e superata dal CCNL che, essendo successivo,
l'avrebbe implicitamente abrogata. Tale rilievo, formulato per la prima volta in appello, appare in contrasto con quanto sostenuto in primo grado laddove la società, sia nella memoria difensiva, sia nelle note conclusive, aveva richiamato proprio tale contratto aziendale per ricavarne argomenti a sostegno della propria tesi difensiva, senza mai metterne in discussione l'effettiva vigenza e applicabilità. Inoltre, sotto altro profilo, non sono stati forniti elementi – al di là della mera posteriorità cronologica del CCNL rispetto al contratto aziendale – che consentano di ritenere abrogata la disciplina di quest'ultimo, evidentemente integrativa e di miglior favore per i lavoratori. Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “La contrattazione aziendale, che non è una sommatoria di più contratti individuali, bensì atto di autonomia sindacale - riguardante una pluralità di lavoratori collettivamente considerati - destinato ad introdurre una disciplina collettiva uniforme dei rapporti di lavoro, non può derogare a quanto stabilito dalla contrattazione nazionale solo ove il legislatore abbia delegato la materia riservandola a quest'ultima, non sussistendo nessun rapporto di gerarchia tra i due livelli di contrattazione” (Cass. sez. lav., n. 9668 del 12/04/2023). D'altro canto, la tesi dell'appellante non
è concludente atteso che neppure si confronta con i principi, ormai consolidati, in base ai quali “Il rapporto tra contratto collettivo nazionale e contratto collettivo di carattere territorialmente più circoscritto non è regolato dai principi di gerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma dalla effettiva volontà delle parti sociali e, pertanto, dalla maggiore prossimità, in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline” (Cass. sez. lav., n. 17939
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del 01/06/2022) e “il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale (nazionale, regionale, provinciale, aziendale) deve essere risolto non in base al criterio della gerarchia (che comporterebbe la prevalenza della disciplina di livello superiore), né in base al criterio temporale (che provocherebbe la prevalenza del contratto più recente e che, invece, è determinante solo nell'ipotesi di successione di contratti collettivi con identità di soggetti stipulanti, ossia del medesimo livello), ma secondo il principio di autonomia (e, reciprocamente, di competenza), alla stregua del collegamento funzionale che le associazioni sindacali, nell'esercizio della loro autonomia, pongono, mediante statuti o altri idonei atti di limitazione, fra i vari gradi o livelli della struttura organizzativa e della corrispondente attività” (Cass. sez. lav., n. 8892 del 06/04/2017).
1.4 – Sotto altro, concorrente, profilo se è pur vero che il CCNL stabilisce che l'inquadramento nel III livello è legato all'effettivo impiego del lavoratore, avuto riguardo alle esigenze tecnico- organizzative del servizio, nelle diverse funzioni, nel caso di specie la società appellante ha ammesso che la lavoratrice è stata impiegata nelle mansioni di agente di rampa ed è stata adibita come riserva nell'attività di addetta al centraggio. Non solo, quindi, l'appellata era in possesso delle idoneità e delle capacità necessarie per svolgere entrambe le funzioni ma, con riferimento al centraggio, vi è anche stata adibita, sia pur come riserva. Tenuto conto che la medesima disposizione del CCNL stabilisce, nel contempo, che appartengono al
III livello gli Addetti allo Scalo che, oltre a possedere requisiti e le caratteristiche proprie del 4° livello, abbiano conseguito più ampia e specifica capacità professionale, anche mediante esperienze su più posizioni di lavoro, “tale da consentire l'effettivo svolgimento di più funzioni”, si deve ritenere che il requisito dell'effettivo impiego
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(nell'attività di centraggio) possa ritenersi equivalente anche all'inserimento della lavoratrice oggi appellata nella turnazione prevista per tale attività quale riserva, essendo la stessa a disposizione per lo svolgimento della mansione in caso di necessità.
1.5 – Da ultimo, pur non essendo stata svolta istruttoria in primo grado, la documentazione in atti consente di dimostrare lo svolgimento da parte della anche delle mansioni di addetta al CP_1
centraggio. È ben vero che parte appellante aveva contestato il valore probatorio dei prospetti giornalieri depositati dall'originaria ricorrente in quanto “trattasi di documenti che non risultano essere di provenienza aziendale (non vi è né il timbro dell'azienda né la firma del legale rappresentante) e dai quali comunque non è dato comprendere quali sarebbero le mansioni a cui sono stati adibiti i dipendenti ivi indicati”, tuttavia la contestazione appare priva di specificità atteso che, a fronte del generico rilievo effettuato, la società
– pur potendolo fare – non ha prodotto in causa alcun documento da cui evincere l'eventuale diversa turnistica e, dunque, non ha fornito una diversa puntuale allegazione idonea a smentire i dati contenuti nei prospetti di parte ricorrente. Inoltre, la coerenza tra gli orari delle timbrature prodotte dalla società a seguito di ordine di esibizione e quelli indicati nei prospetti della turnistica depositati dalla lavoratrice rappresenta un elemento che rafforza l'attendibilità della documentazione attorea. Sotto quest'ultimo profilo, si rileva, in particolare, che nella documentazione della società l'appellata risulta in servizio il giorno 6.03.2014 dalle 9.00 alle 16.00, il giorno
22.05.2012 dalle 5.30 alle 11.30, il giorno 26.05.2012 dalle 13.00 alle
19.00. Nei prospetti dei turni prodotti dalla lavoratrice (doc. 21, 19 ric. primo grado) quest'ultima risulta in servizio negli stessi giorni e negli stessi orari e, in più, emerge la sua adibizione in turno come addetta al
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centraggio (non come mera riserva). D'altro canto, sarebbe altamente inverosimile che un lavoratore individuato come riserva per lo svolgimento di una determinata mansione, nel corso degli anni non abbia mai avuto occasione di svolgerla. La stessa società, pur negando l'effettiva adibizione della al centraggio, a pag. 4 del ricorso CP_1
in appello finisce, infatti, per affermare che la lavoratrice “è sempre stata e solo in riserva come addetta al centraggio e di fatto non ne ha mai svolto stabilmente e continuativamente le relative mansioni”. Il che significa ammettere che, almeno in qualche occasione, le ha svolte.
2 – Per le ragioni esposte l'appello va respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base di valori medi di scaglione indeterminabile, complessità bassa, tenuto conto del numero esiguo delle questioni di diritto affrontate e valorizzando l'assenza di attività istruttoria.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore dell'appellata che si liquidano in complessivi
Euro 6.946 oltre rimborso spese forfettario nella misura del
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15%, IVA e c.p.a. come per legge da distarsi in favore del difensore di parte appellata dichiaratosi antistatario;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
IA, 20.02.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
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