Ordinanza cautelare 28 settembre 2023
Sentenza 21 maggio 2024
Ordinanza cautelare 9 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 24/01/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00560/2025REG.PROV.COLL.
N. 07041/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7041 del 2024, proposto dalla signora IL OL, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Righi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sesto Fiorentino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Zucchermaglio e Cristina Vannucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Toscana, sezione terza, n. 601/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sesto Fiorentino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2025 il Cons. Carmelina Addesso e uditi per le parti gli avvocati Roberto Righi e Cristina Vannucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è l’ordinanza di demolizione del Comune di Sesto Fiorentino n. 380 del 30 maggio 2023, avente ad oggetto un vano accessorio in muratura e una struttura ombreggiante realizzati in assenza di titolo edilizio su un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, apposto con d.m. del 23 dicembre 1952 (dichiarazione di notevole interesse pubblico del massiccio del Monte Morello).
2. Con istanza del 15 febbraio 2022 la signora IL OL, proprietaria di un immobile sito nel Comune di Sesto Fiorentino, regolarmente deruralizzato e destinato ad uso residenziale, chiedeva la sanatoria paesaggistica (registrata alla Busta n. 20018/2022), di alcuni interventi realizzati sull’immobile, allegando all’istanza la documentazione fotografica e gli elaborati grafici dello stato dei luoghi.
2.1. Dall’esame della documentazione emergeva la realizzazione delle seguenti opere in assenza di titoli abilitativi: a) un vano accessorio in muratura, adibito a ripostiglio e lavanderia, posto sul lato sud ovest in adiacenza all’edificio principale; b) una struttura ombreggiante, costituita da tre colonne in muratura, trave di collegamento e travicelli, con copertura in cannicciato, posta sulla facciata principale.
2.2. Archiviata l’istanza di sanatoria, con ordinanza n. 380 del 30 maggio 2023 il Comune ordinava la rimozione di entrambi i manufatti, ai sensi degli artt. 196 e 201 della l.r. Toscana n. 65/2014 e dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 in quanto: a) il vano accessorio, pur di epoca risalente, è stato ricostruito e ampliato nel corso del tempo, in assenza del necessario permesso di costruire; b) la struttura ombreggiante, pur costituendo un manufatto pertinenziale soggetto al regime di edilizia libera ex art. 136 l.r. 65/2014, contrasta con la disciplina urbanistica e edilizia operante nell’area che, su immobili come quello di cui si controverte (di tipo A), impone la conservazione della sagoma originaria e vieta la realizzazione di annessi; c) entrambi i manufatti sono privi dell’autorizzazione paesaggistica.
3. La signora OL impugnava la sopra indicata ordinanza al T.a.r. per la Toscana che, con sentenza n. 601/2024, respingeva il ricorso, rilevando che: i) quanto al manufatto ad uso ripostiglio posto sul lato sud ovest dell’edificio principale, la ricorrente, sulla quale grava l’onere della prova in ordine all’epoca di realizzazione dell’intervento, non ha fornito elementi indiziari sufficienti a dimostrare né l’esistenza del manufatto - nella sua attuale consistenza planovolumetrica - in epoca antecedente al 1953, quando il vincolo paesaggistico non esisteva ancora, né l’esistenza dello stesso in epoca antecedente al 1967, quando non occorreva il rilascio di titoli abilitativi per l’esecuzione degli interventi edilizi in aree diverse dai centri abitati, come quella di cui si controverte. Al contrario, dalla documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria risulta che il manufatto originario aveva un’estensione di circa 25 mq, mentre quello attuale ha una superficie di circa 36 mq.; ii) quanto alla struttura ombreggiante posta sulla facciata principale dell’edificio, essa, per le sue caratteristiche strutturali, non può essere qualificata come pergolato, ossia opera priva di rilevanza edilizia liberamente realizzabile, ai sensi dell’art. 137 l.r. 65/2014. Il Comune ne ha, inoltre, evidenziato il contrasto con gli artt. 14 dell’Appendice 2 del Regolamento Urbanistico vigente e 15 dell’Appendice 2 del Piano Operativo adottato che, per gli edifici di tipo A “ Unità edilizia rurale isolata – colonica ”, come quello di cui si controverte, impongono il mantenimento della sagoma e, conseguentemente, vietano la realizzazione di annessi in aderenza.
4. La ricorrente ha interposto appello, corredato da istanza cautelare e notificato in data 10 settembre 2024, articolando i seguenti motivi:
1) Erroneità della sentenza appellata in relazione al manufatto accessorio per violazione e falsa applicazione dei principi ricavabili dagli artt. 3, 10, 27 e 31 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. Violazione e falsa applicazione dei principi ricavabili dall’art. 134 della l.r.T. 10 novembre 2014 n. 65. Violazione e falsa applicazione dei principi ricavabili dagli artt. 146 e 167 del d.lgs 22 gennaio 2004 n. 42. Violazione dei principi in materia di onere della prova circa la data di esecuzione degli interventi edilizi.
2) Erroneità della sentenza appellata in relazione alla struttura ombreggiante per violazione e falsa applicazione dei principi ricavabili dagli artt. 136 e 201 della l.r.T. 10 novembre 2014 n. 65. Violazione e falsa applicazione dei principi ricavabili dagli artt. 146 e 167 del d.lgs 22 gennaio 2004 n. 42. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Sesto Fiorentino che ha resistito al gravame, chiedendone la reiezione.
5. Con ordinanza n. 3713 del 9 ottobre 2024 l’istanza cautelare è stata accolta ai fini della sollecita definizione del giudizio nel merito ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a.
6. In vista dell’udienza di trattazione entrambe le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle rispettive difese.
7. All’udienza del 21 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L’appello è infondato.
9. Con il primo motivo di appello l’appellante censura il capo della sentenza con cui sono state respinte le doglianze relative al manufatto accessorio sul rilievo che non sarebbero stati forniti elementi sufficienti a dimostrarne l’esistenza, nella sua attuale consistenza planovolumetrica, in data antecedente al 1953, quanto il vincolo paesaggistico ancora non esisteva, o al 1967, quando non occorreva il rilascio di titoli abilitativi per l’esecuzione degli interventi edilizi in aree diverse dai centri abitati.
Deduce, in particolare, che la differenza di 10 mq, emersa dal raffronto tra i rilievi fotogrammetrici da volo del 1948 e del 1965 e i rilievi della Polizia municipale, sono dovute a misurazioni approssimative determinate dalla bassa risoluzione delle fotografie dell’epoca e non a modifiche apportate all’originaria consistenza del manufatto e che, per tale ragione, le foto di GO EA utilizzate dal Comune non aggiungono alcunché in merito alla superficie dell’immobile alla data del 1948.
10. Il motivo è infondato, circostanza che consente di prescindere dalla fondata eccezione di inammissibilità del medesimo formulata dal Comune di Sesto Fiorentino, avendo la ricorrente dedotto per la prima volta in grado di appello che la consistenza del manufatto alla data dei rilievi fotogrammetrici del 1948 e del 1965 era di 36 mq e non di 25 mq, come dalla stessa, invece, dichiarato nel ricorso di primo grado.
11. L’assunto secondo cui il manufatto accessorio era già presente nella sua consistenza attuale alle date del 1948 e del 1965:
a) è smentito dalla stessa appellante la quale osserva che “ dalle fotografie aree del 1948 e del 1965 (….)non è infatti possibile ricavare con precisione la superficie del vano accessorio ” (pag. 8 dell’appello);
b) è in contrasto con quanto più volte puntualizzato dallo stesso tecnico di parte che evidenzia come, sulla base della perizia delle immagini del 1948 e del 1965, risulta la presenza di un manufatto, in aderenza all’edificio principale, della consistenza circa 25 mq (doc. n.ri 6, 8 e 14 produzione primo grado OL), senza indicare alcun range di oscillazione della consistenza dichiarata, evidentemente già presa in considerazione nella misurazione stimata;
c) è contraddetto dalle foto aeree di GO EA acquisite nel corso dell’istruttoria procedimentale che evidenziano un’evoluzione dimensionale del manufatto dal 2016 al 2022 (doc. 16 produzione Comune del 21 settembre 2023);
d) non è coerente con gli esiti del sopralluogo del 14 marzo 2023 della Polizia municipale nel corso del quale è stato accertato che, per un verso, la copertura-unica per l’intero manufatto- appare di recente realizzazione e che, per altro verso, non sono rilevabili elementi relativi ad un ampliamento di un corpo di fabbrica originario (doc. 10 produzione comune del 21 settembre 2023). Anche la perizia di parte prodotta in giudizio (doc. 14 produzione primo grado OL) non fornisce alcuna prova della coincidenza del manufatto abusivo con quello originario, limitandosi a precisare che la muratura è in misto pietrame “ simile ” a quella del fabbricato principale e che sono presenti due delle cinque travi lignee originarie, allegando fotografie del tutto contestualizzate, da cui non si evince né la collocazione né l’andamento della trave rappresentata, come eccepito anche dal Comune;
e) è stato efficacemente contrastato in giudizio dal Comune di Sesto Fiorentino che, mettendo a raffronto il manufatto delle foto di volo del 1948 e del 1965 con quello rappresentato nell’elaborato grafico a corredo dell’istanza di autorizzazione paesaggistica del 2022, ha dimostrato come non si tratti del medesimo fabbricato, semplicemente raffigurato in una diversa scala di rappresentazione, ma di due poligoni completamente differenti dal punto di vista della conformazione planimetrica (doc. n.ri 15 e 16 produzione Comune del 21 settembre 2023). A fronte di quanto dedotto e provato dall’ente, non appare convincente l’osservazione del perito in parte secondo cui la diversa consistenza (oltre che la diversa forma, come evidenziato nella motivazione dell’impugnata ordinanza) del vano sarebbe imputabile alla diversa angolazione degli scatti aerei del marzo/settembre 2018 e del giugno 2021, menzionati nel verbale di Polizia municipale.
12. Ne discende che, come osservato dal T.a.r., la ricorrente non ha assolto all’onere della prova in ordine alla preesistenza del manufatto alla data del 1953, di apposizione del vincolo paesaggistico, e alla data 1967, di introduzione dell’obbligo del titolo edilizio, non essendo sufficienti, al riguardo, né le foto aeree del 1948 e 1965, per la diversa consistenza del fabbricato ivi rappresentato, né l’affermata e non provata divergenza di misurazione determinata dalla diversa rappresentazione grafica, oltre che dalla diversa angolazione degli scatti aerei, come sostenuto nella relazione peritale del 6 febbraio 2024.
13. Per contro, il Comune ha fornito, sia in sede procedimentale che in sede giudiziale, plurimi elementi che confermano come l’attuale manufatto adibito a ripostiglio sia nuovo rispetto a quello esistente ante 1953 e 1967, costituiti non solo dalle foto di GO EA , come sostiene l’appellante, ma anche dal confronto tra le foto aree prodotte, gli elaborati grafici allegati alla Busta n. 20018/2022 e l’accertamento eseguito in sede di sopralluogo del 14 marzo 2023.
14. La rilevata carenza di prova in ordine alla preesistenza del manufatto non può essere surrogata dal richiamo:
a) al sopralluogo compiuto dal Settore sismica della Regione Toscana in data 13 luglio 2023 poiché si tratta di un accertamento distinto e con finalità autonome (art. 93 e ss. d.P.R. 380/2001) rispetto a quello svolto dal Comune e funzionale alla repressione degli abusi edilizi (art. 27 e 31 d.P.R. 380/2001);
b) alla SCIA n. 5091-2021 che ha ad oggetto il cambio di destinazione d’uso da rurale a residenziale del fabbricato principale e non riguarda il fabbricato accessorio e la struttura prospiciente la facciata principale. Ciò in disparte la considerazione che l’eventuale inerzia dell’ente nel rilevare gli abusi non può certo valere come implicita sanatoria dei medesimi né fondare un legittimo affidamento in ordine alla loro conservazione (cfr. Ad. Plen. 9 del 2017).
15. La natura integralmente abusiva del vano accessorio osta alla demolizione solo parziale del medesimo, ossia limitata all’ampliamento di 10 mq- come richiesto dall’appellante - e giustifica l’irrogazione della sanzione demolitoria ai sensi dell’art.167 del d.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 196 della l.r. 65/2014.
16. Fermo quanto sopra osservato, l’intervento sarebbe soggetto a sanzione demolitoria anche ove qualificato in termini di mero ampliamento volumetrico, realizzato in assenza di permesso a costruire e di autorizzazione paesaggistica, ai sensi degli artt. 134, comma 1 lett. g) e 196 l.r. 65/2014 e dell’art.167 d.lgs 42/2004, come osservato dal Comune.
17. Il motivo deve, quindi, essere respinto.
18. Con il secondo motivo di appello l’appellante censura il capo della sentenza che ha dichiarato non provata la realizzazione della struttura ombreggiante in data antecedente al 1953 e al 1967.
Deduce che, contrariamente a quanto affermato dal T.a.r., l’interessata ha fornito la prova della preesistenza del manufatto in questione che è stato oggetto di un mero intervento di manutenzione.
Sarebbe, inoltre, erronea la qualificazione, ad opera della sentenza impugnata, della struttura come pergolato, trattandosi, invece, dell’originaria pergola con gli appoggi verticali in ferro. In ogni caso, anche ad ipotizzare la qualificazione dell’opera come manufatto pertinenziale abusivo ex art. 136 comma 2 lett. a-ter della l.r. 65/2014, l’intervento sarebbe soggetto a CILA e, quindi, alla sanzione pecuniaria prevista dall’art. 136, comma 6, l.r. 65/2014 e non a quella demolitoria dell’art. 201 della medesima legge regionale.
Infine, il giudice di primo grado avrebbe omesso di valutare il profilo di illegittimità dell’ordinanza impugnata consistente nel mancato esame della possibilità di rilascio dell’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167, comma 4, d.lgs 42/2004.
19. Le censure non colgono nel segno.
20. Non risulta, in primo luogo, provata l’asserita anteriorità del manufatto rispetto al vincolo paesaggistico e all’obbligo edilizio, atteso che:
a) le immagini IGV del 1948 e del 1967 non evidenziano alcuna struttura sul prospetto principale dell’edificio, come, peraltro, riconosciuto–oltre che dalla stessa ricorrente a pag. 23 dell’appello- dal perito di parte il quale si limita, in modo apodittico, ad “ intuirne ” l’esistenza dalla presenza di vegetazione (doc. 6 e 8 deposito primo grado OL);
b) la documentazione fotografica allegata all’autorizzazione 1/2006 per l’installazione allo scarico fognario-in bianco e nero e di scarsa nitidezza (doc. 14.12 parte ricorrente e doc. 10 Comune, entrambi agli atti del giudizio di primo grado)- è del tutto irrilevante poiché, per un verso, raffigura (a tutto voler concedere e come riconosciuto dall’appellante) solo l’originaria struttura in ferro e non quella attuale e, per altro verso, non può certo attestarne la preesistenza al 1953 e al 1967;
c) le fotografie risalenti ai primi anni 80 versate in atti (doc. 14.6 produzione OL del 8 febbraio 2024), oltre ad essere prive di data certa, non rappresentano la struttura nella consistenza attuale né possono provarne la preesistenza al 1953 e al 1967.
21. Non è condivisibile nemmeno la qualificazione della struttura in questione come “pergola” priva di rilevanza edilizia poiché possono definirsi tali solo “ le strutture leggere variamente configurate, costituenti il supporto di vegetazione rampicante o di altri elementi aventi esclusiva funzione ombreggiante ” (art..137 comma 1 lett a) n. 1) l.r. 65/2014 e art. 61, comma 7, lett e) del regolamento edilizio comunale).
22. Anche la giurisprudenza ha chiarito che il pergolato (o pergola) è un manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta e di qualsiasi elemento in muratura, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni (Cons. Stato, Sez. VI, 22/09/2023, n. 8475; id 26/09/2018, n. 5541).
23. Nel caso di specie, come emerge dalla documentazione fotografica in atti (doc. n.ri 1, 5 e 10 produzione primo grado Comune), si tratta di una struttura composta da tre grandi pilastri verticali in muratura di pietrame con base di 0,30 x 0,30 cm, su cui poggia una grande trave di legno con sezione di 0,20 cm: è evidente che si tratta di un manufatto tutt’altro che “leggero” e “ornamentale”, a nulla rilevando che gli originari appoggi verticali fossero in ferro.
24. Per tali ragioni, esso è stato correttamente qualificato dall’ordinanza impugnata come manufatto pertinenziale ai sensi dell’art. 136, comma 2, lett a ter ) l.r. 65/2014 realizzato- oltre che in assenza di CILA e di autorizzazione paesaggistica- in contrasto con la disciplina urbanistica (art. 14 dell’Appendice 2 delle Norme del regolamento urbanistico vigente e art. 15 dell’Appendice 1 del paino operativo comunale) che non ammette la creazione di annessi sulle unità edilizie classificate “A”, come quella per cui è causa.
25. Parimenti infondata è la doglianza-formulata solo in appello in violazione dell’art. 104 c.p.a.- relativa alla mancata modifica della sagoma dell’edificio, tenuto conto che si tratta di una struttura con aggetto-misurato in base alla rappresentazione grafica dello stato di fatto allegato alla Busta n. 20018/2022- superiore al limite di 1,50 ml stabilito dall’art. 34 D.P.G.R. n. 39R/2018 (regolamento regionale in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio) per gli elementi edilizi che non concorrono a determinare la sagoma.
26. L’appellante in memoria di replica richiama la previsione del comma 3 lett. c) del citato art. 34 che, tuttavia, esclude dalla determinazione della sagoma le tettoie ma non le strutture ombreggianti (con copertura in mero cannicciato), come quella per cui per cui è causa.
27. Ne discende che, trattandosi di intervento realizzato in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica nonché in contrasto con la disciplina urbanistica vigente, l’amministrazione comunale ne ha legittimamente disposto la demolizione ai sensi dell’art. 201 l.r. 65/2014 e dell’art. 167 d.lgs 42/2004, senza essere tenuta ad alcuna indagine in ordine all’eventuale sanabilità postuma.
28. Anche il secondo motivo deve, quindi, essere respinto, con conseguente reiezione integrale dell’appello.
29. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la signora IL OL al pagamento a favore del Comune di Sesto Fiorentino delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre a spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO