Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/04/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 898/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 898/2023
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Milano, Galleria San Babila n. 4/a, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Chiaramonte, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. n. ), in persona del suo legale rapp.te pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, già elettivamente domiciliata in Catania, via F. Crispi 247, presso PA lo studio dell'Avv. Febo Battaglia, (c.f. ) che la rappresenta e difende giusta CodiceFiscale_2
procura in atti
APPELLATA
pagina 1 di 9
All'udienza del 12.3.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 143/2023, pubblicata in data 1.1.2023, il Tribunale di Catania rigettava l'opposizione all'esecuzione proposta da fondata sull'accertamento negativo del credito tributario di Parte_1
cui alle cartelle esattoriali n. 293 2008 008947068 (per mancato pagamento IRPEF nell'anno 2004), n.
293 2009 0054384111 (per mancato pagamento IRPEF nell'anno 2005) e n. 293 2010 0090468187 (per mancato pagamento IRPEF nell'anno 2006) derivante dalla pretesa maturazione della prescrizione successivamente alla notifica delle stesse.
In estrema sintesi il primo giudice, ritenuta la sua giurisdizione, rigettava l'eccezione di difetto di legitimatio ad processum avanzata dall'opponente, atteso che l'agente della riscossione, entro il termine assegnatogli ai sensi dell'art. 182 c.p.c., aveva prodotto la procura notarile, in data 11.1.2019, di nomina del procuratore speciale dell'opposta e rigettava nel merito l'opposizione perché il termine decennale di prescrizione dei tributi era stato utilmente interrotto dalla comunicazione preventiva di ipoteca notificata in data 7.2.2017 all'opponente, non sussistendo i profili di invalidità della notifica lamentati dal atteso che l'atto era stato comunque senz'altro recapitato al contribuente e Pt_1
ricevuto dalla di lui moglie convivente Persona_1
Condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la detta sentenza proponeva appello. Parte_1
Si costituiva in giudizio , chiedendone il rigetto. Controparte_1
All'udienza del 12.3.2025, sulle conclusioni formulate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada rigettato.
È opportuno preliminarmente trascrivere la rubrica dei motivi di gravame posti a suo fondamento.
“I. NULLITÀ DELLA SENTENZA APPELLATA PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
pagina 2 di 9 DELL'ART. 156 C.P.C. (C.D. “SANATORIA PER RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO”) IN
RELAZIONE AGLI ARTT. 26 - D.P.R. N. 602/73 ED ART. 60, CO. 1, LETT. ) - D.P.R. N. 600/73 CP_3
NELLA PARTE IN CUI IL PRIMO GIUDICE, APPLICANDO ERRONEAMENTE LA “SANATORIA
PER RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO”, HA RITENUTO RITUALE LA NOTIFICA ANCORCHÈ
ESEGUITA A PERSONA DIVERSA DAL DESTINATARIO IN ASSENZA DELLA PROVA DEL
SUCCESSIVO INVIO DELLA “RACCOMANDATA INFORMATIVA” NONCHÉ ESEGUITA PER IL
TRAMITE DI UN'AGENZIA PRIVATA DI RECAPITO (NEXIVE) IN VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4,
CO.
5 - D.LGS. N. 261/1999 ED ART. 1, CO. 57 E 58 - L. N. 124/2017, NONCHÉ PER ILLOGICA E
CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SUL PUNTO IN VIOLAZIONE DELL'ART. 132, CO. 1, N. 4
C.P.C.
- ERRATA ED INCONFERENTE “SUSSUNZIONE” DELLA FATTISPECIE OGGETTO DI VEXATA
QUAESTIO NEL DIVERSO ALVEO DI CUI ALL'ART. 140 C.P.C. - TRAVISAMENTO DEI FATTI
OGGETTO DI DISCUSSIONE NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO” (alle pp. da 7 a 21 della citazione).
“II. NULLITÀ DELLA SENTENZA APPELLATA PER VIOLAZIONE E APPLICAZIONE CP_4
DELL'ART. 2943 C.C. IN RELAZIONE ALL'ART. 19 - D.LGS. N. 546/92 NELLA PARTE IN CUI
DISPONE LA FACOLTATIVA IMPUGNAZIONE DELLA “COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI
IPOTECA” E LA SUA NATURA DI ATTO ENDO-PROCEDIMENTALE E, QUINDI , LA SUA
INIDONEITÀ A CRISTALLIZZARE ALCUNA PRETESA IMPOSITIVA E AD INTERROMPERE IL
TERMINE DI PRESCRIZIONE NONCHÉ IN RELAZIONE AGLI ARTT. 50 E 77 - D.P.R. N. 602/73
PER SOPRAVVENUTA INEFFICACIA AB ORIGINE DELLA “COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI
IPOTECA” IN QUANTO NON SEGUITA – NEL TERMINE DI 180 GIORNI - DALLA NOTIFICA
DELL'IPOTECA (ATTO TIPICO), NONCHÉ PER APPARENTE, ILLOGICA E CONTRADDITTORIA
MOTIVAZIONE SUL PUNTO IN VIOLAZIONE DELL'ART. 132, CO. 1, N. 4) C.P.C.” (alle pp. da 21
a 30 della citazione).
“III. NULLITÀ DELLA SENTENZA APPELLATA PER VIOLAZIONE E/O APPLICAZIONE CP_4
DEGLI ARTT. 75 E 77 C.P.C., NELLA PARTE IN CUI IL PRIMO GIUDICE HA RITENUTO
PROVATA LA SUSSISTENZA E LA NATURA DEL POTERE RAPPRESENTATIVO IN CAPO AL
RAPP.TE LEGALE DELL'ESTINTO ENTE (C.D. VIZIO DI “LEGITIMATIO AD CP_5
PROCESSUM”) NONOSTANTE L'ALLEGAZIONE DI UN ATTO NOTARILE NON PIÙ ATTUALE,
IN VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2697 C.C., 115 E 116 C.P.C., NONCHÉ PER CARENTE ED
pagina 3 di 9 ILLOGICA MOTIVAZIONE SUL PUNTO IN VIOLAZIONE DELL'ART. 132, CO. 1, N. 4 C.P.C.” (alle pp. da 30 a 36 della citazione).
“IV. ILLEGITTIMITÀ DEL DICTUM DEL PRIMO GIUDICE IN RIFERIMENTO AL CAPO
SPECIFICO RIGUARDANTE LE SPESE DEL PROCESSO”.
È opportuno prendere le mosse dall'esame del terzo motivo di gravame.
Va premesso che con l'atto di citazione del primo grado di giudizio notificato in data 28.7.2020, Pt_1
citava a comparire dinanzi al Tribunale di Catania per l'udienza del 3.12.2020 “
[...] [...]
, in persona del suo direttore pro- Controparte_6 tempore, con sede in Catania, Via Porto Ulisse n. 51”.
Con comparsa costituzione e risposta depositata il 12.11.2020 si costituiva in giudizio, con il ministero dell'avv. Laura Firrarello “ già Agente della PA Controparte_7
Riscossione per la provincia di Catania P.I. in persona del Direttore Generale P.IVA_2
Procuratore giusta procura rilasciata dal Presidente della Società ed autenticata il CP_8 giorno 11 gennaio 2019 dal Notaio Dr Giuseppe in Catania rep.n. 16731 racc. n. 12067”. Per_2
Alla prima udienza del 9.12.2020 “L'avvocato Chiaramonte eccepisce l'inammissibilità della costituzione di per vizio di ius postulandi, atteso che l'agente della Riscossione si è PA
costituito a mezzo di un avvocato del libero foro in violazione normativa specifica;
deduce un vizio di legitimatio ad processum in quanto difetta in atti la documentazione idonea a conferire il potere processuale all'avvocato Firrarello” ed il giudice istruttore: “rilevato che non risulta prodotta la procura notarile rilasciata dal Presidente di , per come indicato nell'atto di PA costituzione;
ritenuto, pertanto, che manca la prova dei poteri rappresentativi;
visto l'art. 182 c.p.c., assegna a parte convenuta termine perentorio fino a dieci giorni prima della prossima udienza per sanare il vizio di costituzione” (v. verbale di udienza). produceva la procura notarile di cui veniva dato atto in sentenza nei termini PA che di seguito si trascrivono: “Affermata la giurisdizione ordinaria, va adesso presa in esame l'eccezione di difetto di legitimatio ad processum proposta dalla difesa dell'opponente.
Secondo la prospettazione attorea la costituzione di sarebbe inammissibile PA sul presupposto che, a seguito della concessione del termine perentorio all'udienza del 9.12.2020 per sanare il vizio di costituzione dell'opposto, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., PA
avrebbe depositato documentazione incompleta.
L'eccezione è infondata.
pagina 4 di 9 Premesso che alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. il giudice ha assegnato il termine per il deposito della procura notarile in favore del dott. parte opposta ha correttamente e CP_8 tempestivamente adempiuto all'ordine giudiziale, depositando in atti la visura camerale e lo statuto di nonché, per quel che maggiormente interessa in questa sede, la procura PA
notarile del giorno 11.1.2019 ai rogiti del notaio (rep. 16731, racc. 12067) con Persona_3
cui il presidente del consiglio di amministrazione di ha nominato procuratore PA
speciale il dott. Risulta, pertanto, completa la costituzione di CP_8 PA
essendo stato documentato il conferimento dei poteri di rappresentanza sostanziale e processuale, non comprendendosi in che misura la documentazione tempestivamente depositata in giudizio in data
8.1.2021 possa ritenersi incompleta” (v. p. 4 della sentenza impugnata).
A fronte di ciò, con il motivo di appello in esame deduceva che: Parte_1
“Si denuncia la nullità della sentenza gravata per violazione degli artt. 75 e 77 c.p.c. in relazione agli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. (onere della prova) nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto idonea a superare la contestazione de qua la mera produzione della “Procura Notarile” rilasciata in data 11.01.2019 dall'allora Presidente di all'allora Direttore Generale, PA
invero inidonea e del tutto insufficiente in quanto NON più attuale a seguito dell'avvicendamento estintivo avvenuto all'interno dell'Agente della Riscossione. Tale eccezione scaturiva dalla dedotta circostanza che, per espressa disposizione di cui all'art. 76, co. 1, 2 e 4 - D.L. n. 73/2021, a decorrere dal 1° ottobre 2021 l' di Roma è subentrata nei rapporti attivi e Controparte_9
passivi della estinta con la conseguente cessazione degli organi PA amministrativi e di controllo di quest'ultima, compresi il precedente Presidente e Procuratore. Tanto si deduceva ed eccepiva in seno sia al “Verbale d'Udienza” del 09.12.2020 che alle “Note di Trattazione
Scritta” del 03.06.2021 e del 27.05.2022. (Cfr. Verbale d'Udienza del 09.12.2020 - all. supra n. 18;
Note di Trattazione Scritta del 03.06.2021 e del 27.05.2022 - all. supra nn. 19-20)” (sottolineato aggiunto), ed aggiungeva che:
“Da quanto precede di ricava la nullità della sentenza qui appellata per errata, illogica e contraddittoria motivazione in relazione alla idoneità ed attualità della “Procura Notarile” rilasciata in data 11.01.2019 a provare la sussistenza e la natura del “potere rappresentativo” in capo al
“Direttore” del nuovo Ente Riscossore ( di Roma) frattanto Controparte_1
subentrato a seguito dello scioglimento ed estinzione a decorrere dal 30.09.2021 di PA
in patente violazione dell'art. 76, co. 1, 2 e 4 - D.L. n. 73/2021, degli artt. 75 e 77 c.p.c., nonché
[...]
pagina 5 di 9 degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. Preme, infatti, osservare che la contestazione in parola era ed è volta a far accertare giudizialmente l'inammissibilità della “Comparsa di Risposta e di Costituzione in giudizio” dell' per sopraggiunto difetto di legittimazione processuale di CP_10 [...]
quale conseguenza della sua sopravvenuta antecedente estinzione ex art. 76, co. 1, 2 e 4 CP_2
- D.L. 25.05.2021, n. 73. L'art. 76 del D.L. 25.05.2021, n. 73 (in vigore dal 25 luglio 2021) al comma 1 dispone che «In attuazione delle previsioni di cui all'art. 1, co. 1090, l. n. 178/2020, con decorrenza dal 30 settembre 2021, è sciolta, cancellata d'ufficio dal registro delle PA imprese ed estinta … e i relativi organi decadono». Orbene, la questione rilevante e dirimente della presente controversia afferisce alla sussistenza o meno del potere e della legittimazione processuale della estinta di Catania a resistere in giudizio pur dopo il subentro di PA
, la sua antecedente estinzione ex lege e cancellazione dal registro Controparte_9 delle imprese avvenuta in data 30.09.2021 nonché in assenza di valida ed attuale Procura Notarile”
(sottolineato aggiunto).
Ritiene la Corte che il motivo di appello in esame sia infondato per molte ragioni.
Innanzitutto, come appare del resto ovvio visto che la costituzione in giudizio di PA
la celebrazione dell'udienza del 9.12.2020 e le note di trattazione scritta del 3.6.2021 sono tutte
[...] anteriori all'entrata in vigore dell'art. 76 del D.L. 73/2021, rubricato “Subentro dell
[...]
alla Società Riscossione Sicilia Spa”, avvenuta in data 1.10.2021, non è vero (e non Controparte_9
era nemmeno possibile) che la questione degli effetti del subentro di Controparte_11
nel processo di primo grado, sia stata mai evocata
[...] PA dall'appellante (come del resto è agevole constatare tramite la lettura del verbale dell'udienza del
9.12.2020 sopra trascritto e dalla lettura degli ulteriori atti menzionati dall'appellante in cui, secondo il suo assunto, la questione sarebbe stata posta, incluse le note di trattazione del 27.5.2022 che sono successive all'entrata in vigore dell'art. 76 del D.L. 73/2021 ed in cui tuttavia, sempre contrariamente a quanto lamentato dal della detta questione non si fa cenno, apparendo opportuno, per mera Pt_1 comodità di consultazione, riportare di seguito il testo integrale delle note: “Con le presenti “Note” il sottoscritto procuratore, facendo rimando a quanto già dedotto ed eccepito in seno alla Citazione introduttiva dell'odierno giudizio ed alle “Note di Trattazione Scritta” del 03.06.2021, insiste sull'annullamento degli atti opposti per intervenuta prescrizione a valle della notifica delle Cartelle di pagamento opposte.
In ordine, poi, alla bontà e fondatezza dell'azione odiernamente incoata dinanzi a codesto On.le pagina 6 di 9 Giudice adito l'attore, oltre a fare rimando alle note sentenze della Corte Costituzionale n. 114/2018 e della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 34447/2019 la quale ultima ha statuito che «la giurisdizione del Giudice Ordinario sussiste in tutte le controversie che si collocano a valle della notifica della Cartella di pagamento, dove non v'è spazio per la giurisdizione del Giudice Tributario ex art. 2 del D.Lgs. n. 546/92 e l'azione esercitata dal contribuente assoggettato alla riscossione, che non riguardi la mera regolarità formale del titolo esecutivo o di atti della procedura, deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., essendo contestato il diritto di procedere a riscossione coattiva … per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla notifica della
Cartella»(Cfr. Cass., SS. UU., sent. 24.12.2019, n. 34447; Cass., SS. UU., sent. 14.04.2020, n. 7822;
Corte Cost., sent. 31.05.2018, n. 114), intende richiamare altresì due recentissimi arresti di merito che qui di seguito si allegano. (Cfr. G.d.P. Catania, sent. 16.07.2021, n. 1280 - all. sub n. 1; Trib. Palermo,
Sez. Civ., sent. 19.04.2022, n. 1660 - all. sub n. 2)”.
Tanto premesso, ribadito che al momento della sua costituzione in giudizio l'agente della riscossione legittimato passivo della domanda proposta dall'appellante era senz'altro e PA
che rispetto a questo legittimo contraddittore era stata posta (e risolta tramite la produzione della procura notarile menzionata in sentenza giusta sanatoria ex art. 182 c.p.c.), la questione della giustificazione dei poteri in capo al procuratore speciale che aveva conferito la procura ad litem all'avvocato del libero foro con il ministero del quale si era costituito in giudizio, sembra chiaro che i profili evocati in sede di appello, oltre ad essere inammissibili in quanto del tutto nuovi, non afferiscano affatto alla pretesa “non attualità della procura notarile rilasciata l'11.1.2019” (che costituisce un concetto del tutto erroneo atteso che rispetto al soggetto che si è costituito in giudizio la procura non perde mai attualità dovendosi valutare il conferimento dei poteri alla data in cui gli stessi sono stati conferiti ed esercitati), bensì riguardano, sembra di capire, il formale subentro ex lege di nel processo di primo grado (visto che Controparte_11 PA il comma 4 dell'art.76 del D.L. 73/2021 stabilisce che: “Al fine di assicurare la continuità e la funzionalità nell'esercizio delle attività di riscossione nella Regione Siciliana, Controparte_1
a far data dal 1 ottobre 2021 subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e
[...]
passivi, anche processuali, di con i poteri e secondo le disposizioni di cui al PA titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”), peraltro mai avvenuto, visto che la sentenza impugnata è stata resa nei confronti di PA
sì come è del tutto normale in mancanza di rituale dichiarazione di estinzione e di interruzione
[...]
pagina 7 di 9 del processo.
In definitiva, si è costituita del tutto regolarmente nel giudizio di primo PA
grado di talché perfettamente ammissibile è la produzione documentale dalla stessa effettuata contestualmente alla sua costituzione in giudizio e sulla base della quale la causa è stata decisa con il rigetto dell'opposizione, mentre il motivo di appello sopra esposto si appalesa inammissibile in quanto ha ad oggetto questione nuova mai prima dedotta, e comunque infondato nel merito visto che la procura rilasciata al procuratore speciale di mai può essere inficiata in PA
ragione della successione, al detto ente, di altro che ad esso è subentrato per legge.
Venendo ora all'esame dei primi due motivi di ricorso va premesso che il Tribunale ha ritenuto che il termine di prescrizione dei crediti tributari portati dalle cartelle esattoriali sopra indicate non fosse decorso essendo stato interrotto dalla notifica, avvenuta in data 7.2.2017, e quindi entro il decennio dalla notifica delle cartelle, della comunicazione preventiva di ipoteca, consegnata a mani della moglie dell'appellante.
I primi due motivi di appello, la cui rubrica è stata sopra trascritta, hanno ad oggetto questioni tutte afferenti agli asseriti vizi da cui sarebbe affetta la notifica della comunicazione preventiva di ipoteca.
Orbene, pacifica risultando la circostanza che l'oggetto della causa non afferisce a profili di legittimità degli atti della riscossione ovvero alla legittimità dell'iscrizione ipotecaria, afferendo meramente alla eccepita estinzione del credito tributario per l'asserito decorso del termine di prescrizione, l'unica questione in questa sede rilevante è se la comunicazione preventiva di ipoteca (sicuro atto di costituzione in mora atteso che in essa sono riportati i ruoli oggetto delle cartelle esattoriali menzionate dall'appellante), possa o meno valere quale atto interruttivo della prescrizione, e ciò del tutto a prescindere dagli svariati vizi da cui sarebbe in ipotesi affetta la notifica, ed al fine di rispondere alla detta questione ciò che conta ai fini sostanziali dell'accertamento della semplice estinzione del credito tributario è se l'atto di costituzione in mora (come detto rappresentato dalla comunicazione preventiva di ipoteca) sia, o meno, pervenuto all'indirizzo del destinatario ai sensi dell'art. 1335 c.c., sì come nel caso a mani è certamente avvenuto atteso che l'appellato ha prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata che lo conteneva e che è stata consegnata, all'indirizzo del , a mani della Parte_1
moglie in data 7.2.2017 (v. avviso di ricevimento in atti). Persona_1
Sul punto si è reiteratamente espressa la S.C. la quale ha chiarito che: “L'invalidità della notificazione della cartella esclude la sua idoneità a fungere da precetto prodromico alla riscossione coattiva, ma non la sua attitudine, per contenuto e forma, a integrare (sotto il profilo sostanziale) un'intimazione di pagina 8 di 9 pagamento, che, se pervenuta in un luogo configurabile come indirizzo del destinatario, è idonea a determinare l'applicazione degli artt. 1334 e 1335 c.c. e, quindi, a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, ferma restando la possibilità di fornire la prova contraria alla presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito, la quale aveva escluso che la notifica della cartella, invalida perché eseguita per tramite di un'agenzia privata, fosse idonea a interrompere la prescrizione) (così da ultimo Cass., sez. V, 20 aprile 2023, n.
10739 ed anche Cass., sez. III, 26 luglio 2005, 15617).
Ne consegue che tutte le questioni sollevate con l'appello dal a fronte della certezza della Pt_1 consegna dell'atto interruttivo della prescrizione presso il suo indirizzo a persona con lui convivente, sono del tutto irrilevanti ai fini dell'accertamento della prescrizione del credito tributario che, in ragione di quanto esposto, va senz'altro esclusa.
L'appello deve essere quindi, in definitiva, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo allo scaglione da € 5.201 ad € 26.000, tenuto conto che il totale dei crediti tributari per cui è causa ammonta a circa €
15.000,00.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 898/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Catania, n. 143/2023, pubblicata in Parte_1
data 11.1.2023: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio che liquida in €
7.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 2 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
pagina 9 di 9