Cass. civ., sez. II, sentenza 09/07/2003, n. 10761
CASS
Sentenza 9 luglio 2003

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In tema di acquisizione di prove in appello, l'art. 345 cod. proc. civ. (testo previgente) ne esclude l'ammissibilità solo se dello stesso tipo di quelle assunte in primo grado e dirette a contrastarne le risultanze, ovvero se non assunte per decadenza della parte interessata. Ne consegue che non incorre in tale divieto la richiesta di prova testimoniale, formulata per la prima volta in sede di gravame, vertente su circostanze che in primo grado abbiano formato oggetto di prova per documenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 09/07/2003, n. 10761
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10761
    Data del deposito : 9 luglio 2003

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