Sentenza 9 luglio 2003
Massime • 1
In tema di acquisizione di prove in appello, l'art. 345 cod. proc. civ. (testo previgente) ne esclude l'ammissibilità solo se dello stesso tipo di quelle assunte in primo grado e dirette a contrastarne le risultanze, ovvero se non assunte per decadenza della parte interessata. Ne consegue che non incorre in tale divieto la richiesta di prova testimoniale, formulata per la prima volta in sede di gravame, vertente su circostanze che in primo grado abbiano formato oggetto di prova per documenti.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/07/2003, n. 10761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10761 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MENSITIERI Alfredo - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - rel. Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PP GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C MAESTRINI 386, presso lo studio dell'avvocato ERMANNO BELLI, difeso dagli avvocati ANGELO FIORE, ANDREA DI MICCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EDIL COSTR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, NA IN, CC ZO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 01982/00 proposto da:
CC ZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BASSINI 15, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNA MAGNARELLI, che lo difende unitamente all'avvocato MICHELE PERRINO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
PP GI, EDIL COSTR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, NA GI;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n. 02071/00 proposto da:
EDILCOSTR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, NA IN, elettivamente domiciliati in ROMA VLE GIULIO CESARE 78, presso lo studio dell'avvocato COSTANTINO BUCCI, difesi dall'avvocato GI POLITO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
PP GI, CC ZO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3314/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 10/11/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/03 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito l'Avvocato DI MICCO Angelo, difensore del PP PP, che si riporta agli atti depositati;
udito l'Avvocato MAGNARELLI Giovanna difensore del resistente CC EN, che si riporta agli atti depositati;
udito l'Avvocato POLITO PP, difensore dei resistenti EDILCOSTR.
s.r.l. e NA GI che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 22 febbraio 1982 EN CC appaltò alla società DI OS la realizzazione della struttura in cemento armato di un fabbricato.
Nel relativo contratto l'ing. PP CA venne indicato come direttore dei lavori, e fu stabilito che la costruzione sarebbe stata realizzata utilizzando i suoi calcoli e i suoi disegni;
il geom.
GI BE, legale rappresentante della società appaltatrice, che lo sottoscrisse, garantì personalmente la esecuzione dell'opera a regola d'arte, e l'uso di materiale idoneo. Quanto innanzi è quel che affermò EN CC nell'atto di citazione con cui il 9 aprile 1984 convenne innanzi al Tribunale di Latina la società appaltatrice, il suo legale rappresentante, ed il progettista e direttore dei lavori, chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni che aveva subito per i vizi e i difetti dell'opera eseguita.
I tre convenuti si costituirono e risposero:
- la società appaltatrice, che aveva eseguito l'opera sulla scorta dei calcoli e dei disegni dell'ing. PP CA, secondo contratto, e dunque che tali vizi e difetti, conseguenti ad una errata progettazione, non erano ad essa addebitabili;
- l'ing. PP CA, che non era stato direttore dei lavori, e che i suoi calcoli e disegni erano semplici bozze, non erano stati da lui sottoscritti, e non erano stati comunicati, come previsto dalla legge, all'Ufficio del Genio Civile;
- il geom. GI BE, che egli aveva sottoscritto il contratto di appalto unicamente nella qualità di legale rappresentante della società appaltatrice.
Tutti e tre i convenuti chiesero quindi il rigetto della domanda. Il Tribunale di Latina, acquisita la relazione del consulente tecnico che aveva nominato, pronunziò il 22 novembre 1991 sentenza con cui rigettò la domanda proposta da EN CC
contro
PP CA, condannò società DI OS e GI BE a risarcire ad EN CC i danni che aveva subito per i vizi e difetti dell'opera appaltata, e non convalidò il sequestro conservativo sui beni dei convenuti che il giudice istruttore aveva concesso all'attore in corso di causa.
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Roma, sulla scorta delle prove orali da essa acquisite, oltre che di quelle documentali e degli accertamenti peritali espletati in primo grado, ha affermato che la costruzione era stata eseguita sulla scorta dei disegni e dei calcoli dell'ing. PP CA, e sotto la sua direzione, che era stata realizzata con materiali e tecnica mediocri, e che GI BE aveva personalmente garantito l'opera appaltata alla società appaltatrice, della quale era legale rappresentante;
ha quindi affermato la concorrente e solidale responsabilità di tutti i convenuti, e li ha condannati in solido al risarcimento dei danni subiti da EN CC, confermando il diniego della convalida del sequestro conservativo che quest'ultimo aveva nuovamente chiesto in appello.
Tutte le parti hanno chiesto la cassazione di tale sentenza, PP CA con ricorso principale, per due motivi, le altre con ricorso incidentale, la società DI OS e GI BE congiuntamente, per tre motivi, ed EN CC per un solo motivo.
I ricorrenti incidentali hanno proposto inoltre controricorsi. PP CA ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I distinti procedimenti cui hanno dato luogo il ricorso principale e quelli incidentali devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 del codice di rito.
EN CC ha preliminarmente eccepito la "improponibilità ed improcedibilità del ricorso" (principale), per carenza della specificità della procura, rilasciata a margine dello stesso. L'eccezione è infondata.
Quando la procura al difensore è apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione, il requisito della sua specialità è soddisfatto in considerazione della contestualità dei due arti, nonostante la genericità del testo della prima (tra le tante di questa Corte, vedi in particolare la sentenza n. 5722 del 2002). Il primo motivo del ricorso di PP CA ha ad oggetto la affermazione della sua responsabilità per i vizi e difetti della costruzione di EN CC.
Il ricorrente afferma che la costruzione realizzata è difforme da quella progettata e da quella prevista dalla concessione edilizia, e che tale difformità, accertata dal consulente tecnico di ufficio, egli ha evidenziato anche in appello con la sua comparsa di costituzione;
afferma inoltre che l'impresa appaltatrice operò in piena autonomia, ed aveva il dovere di evidenziare al committente le carenze progettuali, delle quali non poteva non rendersi conto, essendo il suo legale rappresentante un geometra, e porvi rimedio, o manifestare il proprio dissenso;
e denunzia "la violazione dell'art. 1669 del codice civile, in relazione agli art. 112-115 del codice di rito", nonché vizi di motivazione;
in particolare un "clamoroso travisamento dei fatti" della Corte territoriale, che avrebbe "scambiato le quattro tavole di progetto esecutivo da lui sottoscritte, unitamente alla relazione di calcolo (del cemento armato) e consegnate al consulente tecnico di ufficio per quelle che sarebbero dovute essere allegate al contratto di appalto e che in realtà nessuna delle parti avrebbe mai esibito".
Con il secondo motivo del suo ricorso PP CA afferma che la Corte d'appello di Roma ha errato nell'ammettere le prove orali (prova testimoniale e suo interrogatorio formale), in virtù delle quali ha poi ritenuto provato che egli era stato progettista e direttore dei lavori.
Il ricorrente sostiene che tali prove non erano nuove, perché erano state già richieste, anche se non raccolte, in primo grado, e ad esse EN CC aveva implicitamente rinunziato, non avendo ribadito la sua richiesta in sede di precisazione delle conclusioni;
che esse erano quindi inammissibili, ai sensi dell'art. 345 del codice di rito, secondo i principi giurisprudenziali a suo dire consolidati, a termini dei quali la parte che in primo grado chieda l'ammissione di una prova, ma non coltivi tale richiesta, rinuncia alla stessa, e la parte che in primo grado fornisca soltanto prove documentali non può chiedere in appello, sulle stesse circostanze di fatto, l'interrogatorio formale della controparte e prova testimoniale. Il ricorrente denunzia quindi violazione della citata norma del codice di rito;
ma denunzia anche vizio della motivazione, affermando che una delle testimonianze raccolte era inammissibile, perché resa dal padre di GI BE, ed anch'egli amministratore, insieme con quest'ultimo, della società DI OS.
Il secondo motivo del ricorso è infondato.
Non è vero che il secondo principio giurisprudenziale, cui ha fatto appello il ricorrente, è stato più volte affermato da questa Corte.
Esclusa qualche sua isolata applicazione, piuttosto remota (sentenza di questa Corte n. 3557 del 1980), è stato invece più volte affermato, e si è consolidato, il principio giurisprudenziale opposto, ossia quello secondo il quale l'art. 345 del codice di rito esclude l'ammissibilità in appello di prove dello stesso tipo di quelle assunte in primo grado e dirette a contrastarne le risultanze, ovvero non assunte per decadenza della parte interessata. Non incorre, pertanto, in tale divieto una richiesta di prova testimoniale, formulata per la prima volta in sede di gravame, vertente su circostanze che in primo grado abbiano formato oggetto di prova per documenti (cfr. le sentenze di questa Corte n. 237 e 327 del 1979, 737 del 1980, 3317 del 1983, 455 del 1986, 2310 del 1990, 1075 del 1991, 9294 del 1992, 1506 del 1994, 1802 del 1995 e 8219 del 1996). Quanto poi al primo principio giurisprudenziale richiamato dal ricorrente, non risulta, dalla sentenza impugnata e dal ricorso di PP CA, che le prove orali, ammesse ed espletate dalla Corte territoriale, siano state chieste da EN CC in primo grado.
Dal ricorso risulta piuttosto che tali prove, in primo grado, furono chieste da GI BE;
e non c'è ragione per affermare (nè lo stesso ricorrente ha affermato) che la rinunzia implicita di quest'ultimo a tali prove, per non averle coltivate, le abbia rese inammissibili in appello anche per EN CC, che aveva ed ha assunto una posizione ed un atteggiamento processuale affatto diverso, e per certi versi contrapposto a quello di GI BE.
Il motivo di ricorso, nella sua seconda articolazione, è anch'esso infondato.
Il denunziato vizio della motivazione, che il ricorrente ha individuato nell'utilizzazione di una testimonianza a suo dire resa da una persona incapace a deporre, non è configurabile, non solo e non tanto perché non risulta che egli eccepì tempestivamente la asserita incapacità a deporre del teste, ma comunque perché la Corte territoriale ha formato il suo convincimento considerando congiuntamente sia la deposizione contestata, sia le risposte di PP CA all'interrogatorio formale, sia le deposizioni di altri tre testi.
Il primo motivo del ricorso di PP CA è parimenti, e conseguentemente, infondato.
La accertata qualità di direttore dei lavori del ricorrente, rende a lui imputabili le denunziate difformità dell'opera realizzata (cfr. le sentenze di questa Sezione, n. 3264 del 1995 e n. 15124 del 2001). Imputabilità che, non avendo egli denunziato al preponente, in corso d'opera, o non appena essa fu terminata, le allegate difformità, non è esclusa da quella concorrente dell'appaltatore. Quanto poi al denunziato "clamoroso travisamento dei fatti", la Corte osserva che, trattandosi di un errore revocatorio, esso non è censurabile con il ricorso per cassazione.
Con il primo motivo del loro rincorso incidentale la società DI OS e GI BE censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto la prima responsabile dei vizi e difetti dell'opera appaltata.
I ricorrenti affermano che l'opera fu realizzata in base ai disegni ed ai calcoli dell'ing. PP CA, consegnati dal committente;
ed essendo risultato che tali disegni e calcoli erano errati, la società appaltatrice non può essere chiamata a rispondere dei conseguenti vizi e difetti dell'opera, anche perché le carenze tecniche del progetto non erano rilevabili con la normale diligenza. E denunziano vizi di motivazione.
La censura è inammissibile.
Nel formularla i ricorrenti incidentali non hanno tenuto conto del fatto che la Corte d'appello di Roma ha affermato nella sentenza impugnata, relativamente alla eziologia dei vizi e difetti dell'opera, che essi furono la conseguenza non solo di una errata progettazione, ma anche (come in narrativa si è già riferito) dell'impiego di materiali e di tecniche costruttive mediocri. Tale affermazione non è stata contestata dai ricorrenti, e costituisce valida ragione per affermare la responsabilità della società appaltatrice.
Con il secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale in esame GI BE censura la sentenza impugnata per aver affermato che egli sottoscrisse il contratto di appalto non solo in qualità di legale rappresentante della società appaltatrice, ma anche in nome proprio, quale garante dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da quest'ultima.
Il ricorrente denunzia al riguardo vizi di motivazione, ed afferma che il contratto fu da lui sottoscritto soltanto nella qualità di legale rappresentante della società DI OS, non anche in nome proprio, che non è ravvisabile nella specie una sua fideiussione, che comunque quest'ultima avrebbe dovuto essere prestata in modo espresso;
e denunzia vizi di motivazione. La censura è inammissibile.
La Corte d'appello di Roma ha dato conto della affermazione contestata con motivazione adeguata, con cui da conto dell'esame eseguito e dell'interpretazione del contratto sottoscritto dal ricorrente, e del percorso logico seguito per giungere alla contestata conclusione, che non presenta errori logici e giuridici, dopotutto neppure specificamente denunziati.
Non è poi dato comprendere le ragioni per cui il ricorrente afferma che "è quantomeno improprio parlare, nella specie, di fideiussione", e che egli, sottoscrivendo il contratto, non abbia prestato in modo espresso tale fideiussione.
Con il suo ricorso incidentale EN CC censura la sentenza impugnata per aver compensato le spese del giudizio di secondo grado relativamente alla controversia in cui società DI OS e GI BE sono stati suoi controparti.
Il ricorrente rileva che in tale controversia egli è stato totalmente vittorioso, ed ha dunque diritto al rimborso delle spese giudiziali sostenute, in ossequio al principio della soccombenza;
inoltre che la statuizione censurata è priva di motivazione. La censura è inammissibile.
In tema di regolamento delle spese processuali, la relativa statuizione è sindacabile in sede di legittimità, nei soli casi di violazione di legge, quale si verificherebbe nell'ipotesi in cui, contrariamente al divieto stabilito dall'art. 91 del codice di rito, le stesse venissero poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
L'apprezzamento dei giusti motivi circa l'opportunità della compensazione totale o parziale delle spese rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, e non è necessaria al riguardo alcuna specifica motivazione (cfr., tra le tante, da ultimo, le sentenze di questa Corte n. 11597 e 14095 del 2002). Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta tutti, e compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2003