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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 27/03/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1168/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di ES, Sezione Seconda Civile, composta da
Dott. Giuseppe Serao Presidente Relatore
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n.° 1168/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale EL 2.10.2024 e promossa d a nato a [...] il [...] (cf: Parte_1
), residente in [...]
n. 15, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Dal Prete EL Foro di ES (c.f.:
, pec: presso il cui studio in CodiceFiscale_2 Email_1
ZE EL AR (BS) è elettivamente domiciliato per ELega EL 12.10.2018 in calce alla comparsa di costituzione e risposta EL 12.10.2018, depositata in data
19.10.2018 nell'interesse ELl'odierno appellante nel giudizio di primo grado, con dichiarazione di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, comma 3, 134, comma 3 e 176, comma 2 c.p.c. al numero di fax 0365/674080, oppure tramite il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
APPELLANTE
c o n t r o C.F. , residente in [...]Controparte_1 C.F._3
EL AR (Bs) e C.F. residente in Controparte_2 C.F._4
ZE EL AR (BS), rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Luppi (C.F.
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in C.F._5
ES, via Solferino 10 (FAX 030.9158725, PEC:
, giusta ELega in calce alla costituzione. Email_3
APPELLATI
In punto: appello avverso la sentenza EL Tribunale di ES Sezione Terza
Civile, pubblicata in data 27.9.2021 con il n.° 2365/2021.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà ELla sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
Nel merito: voglia l'adita On.le Corte d'Appello di ES, in riforma ELla sentenza di primo grado nelle parti meglio specificate nei Motivi di impugnazione nn. 1, 2 e 3, in accoglimento dei motivi medesimi, dichiarata la medesima sentenza erronea e non conforme a diritto, accertati e dichiarati i fatti e le ragioni di diritto esposti dall'odierno appellante in primo grado e ribaditi e dedotti in appello, accertare e dichiarare che l'immobile di proprietà meglio Pt_1
descritto e identificato in narrativa, non è stato oggetto di sopraelevazione e, per
l'effetto, respingere la domanda proposta in primo grado dagli odierni appellati di condanna ELl'odierno appellante a demolire la porzione di sovralzo asseritamente realizzato sull'edificio mappale 2207, ovvero, in via subordinata, salvo ricorso per Cassazione, per la denegata e non creduta ipotesi in cui fosse accertata la sopraelevazione in una misura inferiore rispetto a quella accertata in primo grado, condannarsi l'odierno appellante alla demolizione in tale minore misura;
Nel merito: voglia l'adita On.le Corte d'Appello di ES, in riforma ELla sentenza di primo grado nelle parti meglio specificate nella narrativa EL Motivo di impugnazione n. 4, in accoglimento EL motivo medesimo, dichiarata la medesima sentenza erronea e non conforme a diritto, accertati e dichiarati i fatti
e le ragioni di diritto esposti dall'odierno appellante in primo grado e ribaditi e dedotti in appello, accertare e dichiarare che il manufatto meglio descritto e identificato nella narrativa EL Motivo n. 4 medesimo non è in alcun modo riconducibile ad alcuna ELle fattispecie di cui all'art. 889, Comma I, Cod. Civ.,
e, per l'effetto, respinta la domanda formulata in primo grado dagli odierni appellati, dichiarare sul punto la cessazione ELla materia EL contendere;
IN VIA ISTRUTTORIA: in riforma ELla sentenza appellata e in accoglimento dei motivi di appello 1, 2, 3, Voglia l'adita On.le Corte d'Appello di ES:
a) disporre una rinnovazione e/o un'integrazione ELla Consulenza Tecnica
d'Ufficio svolta in primo grado e/o una nuova Consulenza Tecnica d'Ufficio finalizzata - assumendo quale quota “0,00” ELla misurazione la quota Zero su piano stradale indicata sul Prospetto Est EL progetto - a verificare la Pt_2
presenza, nello stato di fatto originario ELl'immobile, di una trave ELlo spessore di cm. 30 collocata al di sopra ELla linea di finestre EL secondo piano / piano soffitta, a verificare la presenza negli elaborati di numerosi errori, tra Pt_2
cui la mancata rappresentazione e il mancato computo nell'altezza ELl'immobile ante demolizione, di una linea di finestre ELl'altezza di cm.62 al piano secondo / piano soffitta ed ad accertare, quindi, l'altezza EL fabbricato di proprietà Pt_1
meglio descritto in narrativa nel suo stato originario ante demolizione;
b) ammettere la prova per testi in relazione alle risultanze ELle misurazioni effettuate da tecnico EL signor (Capitoli da n. 1 n. 11, formulati con la Pt_1
memoria ex art. 183, Comma VI, n. 2 depositata in data 9.10.2019, con istanza ribadita in sede di pc, e in particolare, con Note di trattazione scritta e foglio di precisazione ELle conclusioni per e nell'interesse EL signor Parte_1
depositate in data 14.5.2021). Riservata ogni richiesta istruttoria.
[...]
- Con vittoria di spese e compensi EL doppio grado di giudizio (…)”.
2. In via istruttoria, si insiste affinché l'adita On.le Corte d'Appello di ES, rimessa la causa in istruttoria, voglia:
a) disporre una nuova Consulenza Tecnica d'Ufficio e/o una rinnovazione e/o un'integrazione ELla Consulenza Tecnica d'Ufficio svolta in primo grado, finalizzata - assumendo quale quota “0,00” ELla misurazione la quota Zero su piano stradale indicata sul Prospetto Est EL progetto – a verificare la Pt_2
presenza, nello stato di fatto originario ELl'immobile, di una trave ELlo spessore di cm. 30 collocata al di sopra ELla linea di finestre EL secondo piano / piano soffitta, a verificare la presenza negli elaborati di numerosi errori, tra Pt_2
cui la mancata rappresentazione e il mancato computo nell'altezza ELl'immobile ante demolizione, di una linea di finestre ELl'altezza di cm.62 al piano secondo / piano soffitta ed ad accertare, quindi, l'altezza EL fabbricato di proprietà Pt_1
meglio descritto in narrativa nel suo stato originario ante demolizione;
b) ammettere la prova per testi in relazione alle risultanze ELle misurazioni effettuate da tecnico EL signor (Capitoli da n. 1 n. 11, formulati con la Pt_1
memoria ex art. 183, Comma VI, n. 2 depositata in data 9.10.2019, con istanza ribadita in sede di precisazione ELle conclusioni in primo grado, e in particolare, con Note di trattazione scritta e foglio di precisazione ELle conclusioni per e nell'interesse EL signor depositate in data 14.5.2021). Parte_1
3. Con vittoria di spese e compensi EL doppio grado di giudizio.”
Per appellati:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così giudicare: in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensiva ex adverso articolata per carenza dei requisiti di cui all'art. 283 cpc;
in via principale, rigettare l'avversario appello perché inammissibile ex artt. 342
e 348bis cpc e comunque perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n. 2365/2021 EL Tribunale di ES;
in via subordinata istruttoria, ove occorra, si reiterano le istanze istruttorie tutte formulate nella memoria ex art. 183, VI comma cpc n. 2, datata 9/7/19, richiamate anche in sede di precisazione ELle conclusioni in primo grado.
In ogni caso spese e compensi EL grado interamente rifusi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione conveniva in giudizio, avanti il Controparte_1
Tribunale di ES, deducendo di essere proprietario Parte_1
ELl'immobile sito nel Comune di ZE EL AR, via Tavaredo n.° 36
(N.C.E.U. foglio 2, mappali 4368 e 2208) confinante sul lato nord-est con quello di proprietà (mappale 2007) e chiedendo la condanna EL convenuto: a Pt_1
ridurre una veduta, posta sulla facciata EL fabbricato di controparte, a luce regolare;
ad arretrare una piscina, realizzata sul cortile antistante l'edificio di proprietà in aderenza al muro di confine tra le due proprietà, fino a Pt_1
rispettare le distanze legali;
a demolire una porzione di sovralzo non consentita dalla normativa locale e ubicato a distanza illegale rispetto alla proprietà attorea;
alla demolizione di uno sporto di gronda EL tetto, insistente sulla proprietà attorea;
al risarcimento dei danni patiti in conseguenza a tutte le violazioni contestate.
Si costituiva chiedendo l'autorizzazione alla citazione in Parte_1
giudizio di (comproprietaria per la quota di ½ ELl'immobile di Controparte_2
cui al mappale 4368) che otteneva ed allegando, quanto alla finestra ed alla piscina che nelle more ELla costituzione in giudizio, la prima era stata regolamentata quale luce e che la seconda, aveva subito modificazioni tali da non poter essere più utilizzata come piscina o deposito di liquidi. chiedeva il rigetto ELle relative domande e deducendo, quanto alla Pt_1
sopraelevazione, che a seguito di lavori di ristrutturazione l'altezza ELl'immobile era stata innalzata conformemente al titolo abilitativo edilizio ed alla normativa applicabile ratione temporis (derogatoria rispetto alla normativa primaria e secondaria in materia di distanze), relativa alle opere necessarie all'isolamento EL fabbricato per il risparmio energetico e che, in ogni caso, la sopraelevazione, era avvenuta conformemente all'art. 885, comma 1, c.c., avendo ad oggetto un muro comune. chiedeva, in via riconvenzionale: l'accertamento e la dichiarazione Pt_1
ELl'acquisto per usucapione EL diritto di mantenere al di sopra EL fondo di controparte lo sporto di gronda descritto nell'atto di citazione;
la condanna di e di all'abbattimento o all'arretramento di un balcone realizzato CP_1 CP_2
sulla loro proprietà ed il risarcimento dei relativi danni patiti, in quanto lo stesso era stato realizzato ad una distanza dal confine inferiore rispetto a quella prescritta dalla normativa secondaria ed in quanto rappresenta, in ogni caso, una veduta diretta sul proprio fondo;
la condanna di e alla rimozione di una CP_1 CP_2
tubazione per la fornitura EL gas, illegittimamente collocata sulla proprietà per raggiungere la via pubblica;
la condanna di alla rimozione di Pt_1 CP_1
alcuni manufatti (plateatico, muri di contenimento, terrapieno, gazebo) realizzati ad una distanza inferiore a quella prescritta dalla normativa secondaria ed al risarcimento dei relativi danni subiti;
la rifusione ELle spese sostenute per la messa in sicurezza e la manutenzione EL muro di confine;
l'eliminazione, ad opera di di fori realizzati sul muro di confine, idonei ad arrecare danni CP_1
strutturali all'edificio di proprietà Pt_1
Con note scritte chiedeva, in via riconvenzionale, l'accertamento CP_1
ELl'acquisto per usucapione EL diritto di mantenere il balcone all'attuale distanza dal confine con la proprietà EL convenuto e EL diritto di veduta sul fondo di controparte, nonché, l'accertamento ELl'acquisto per usucapione EL diritto di mantenere la tubatura EL gas metano sul mappale 2207 di proprietà Pt_1
A sua volta, si costituiva svolgendo le medesime allegazioni e Controparte_2
domande di cui all'atto di citazione di . Controparte_1
La causa veniva istruita mediante C.T.U. redatta, a cura ELl'Ing. ER
.
[...]
Con sentenza n. ° 2365 EL 27.9.2021 il Tribunale dichiarava cessata la materia EL contendere con riguardo alla domanda di condanna di a ridurre a luce Pt_1
regolare la veduta posta sulla facciata EL fabbricato di cui al Foglio 2, mappale 2207 N.C.E.U. EL Comune di ZE EL AR;
condannava a Pt_1
demolire la porzione di piscina di lunghezza 3,15 m, aderente al muro di confine con la proprietà di (Foglio 2, mappale 2208 N.C.E.U. EL Controparte_1
Comune di ZE EL AR) di altezza inferiore ai 3,00 m;
condannava a demolire la sopraelevazione EL fabbricato di cui al Foglio 2, mappale Pt_1
2207 N.C.E.U. EL Comune di ZE EL AR, di 91 cm in gronda lato nord, 84 cm in gronda lato sud e 74 cm in colmo, fino a raggiungere la distanza di cinque metri dal confine con l'immobile di cui al Foglio 2, mappale 2208, di proprietà di dichiarava l'acquisto per usucapione ultraventennale EL CP_1
diritto reale di servitù, a favore ELl'immobile di cui al Foglio 2, mappale 2207
N.C.E.U. EL Comune di ZE EL AR, di proprietà di di Pt_1
mantenere in aggetto e nella sua parte a confine con il fondo di cui al Foglio 2, mappale 2208 di proprietà di lo sporto di gronda ELla lunghezza di 60 CP_1
cm di cui alla parte motiva;
dichiarava l'acquisto per usucapione ultraventennale EL diritto reale di servitù di veduta come da parte motiva in favore ELl'immobile di cui al Foglio 2, mappale 4368 N.C.E.U. EL Comune di ZE EL AR, di proprietà di e ed a carico EL fondo di cui al Foglio 2, mappale CP_1 CP_2
2207 di proprietà di dichiarava l'acquisto per usucapione ultraventennale Pt_1
EL diritto reale di servitù, a favore ELl'immobile di cui al Foglio 2, mappale 4368
N.C.E.U. EL Comune di ZE EL AR, di proprietà di e CP_1 CP_2
a mantenere sull'immobile di cui al Foglio 2, mappale 2207 di proprietà di Pt_1
la tubatura di gas metano di cui alla parte motiva;
rigettava le restanti domande;
compensava per un terzo le spese di lite tra tutte le parti EL presente giudizio e condannava a rifondere a ed a i rimanenti due terzi. Pt_1 CP_1 CP_2
La sentenza veniva gravata da , a cui resistevano Parte_1 [...]
e . CP_1 Controparte_2
All'udienza EL 2.10.7.2024, la causa veniva trattenuta in decisione dopo che con ordinanza ELl'8.6.2022, era stata concessa la sospensione ELl'efficacia esecutiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi tre motivi l'appellante censura l'impugnata sentenza in quanto la stessa avrebbe, in modo acritico, aderito alle risultanze ELla C.T.U. e non avrebbe valutato la fondatezza ELle osservazioni sollevate dal proprio C.T.P. Ing.
[...]
specificando le ragioni per le quali non sarebbe meritevole di CP_3
accoglimento l'alternativa ricostruzione dei fatti di causa da questi offerta.
In particolare, con il primo si duole ELla ritenuta sopraelevazione EL fabbricato e ELla correlata violazione ELle distanze, affermando che la C.T.U. e, Pt_1
conseguentemente, il Tribunale che alle conclusioni ELla stessa aveva prestato adesione, non avrebbero considerato la sostituzione con trave di cemento armato di pari spessore ELla preesistente trave asseritamente collocata nella sommità ELl'edificio, al di sotto degli elementi di copertura, sostituzione che non avrebbe comportato alcun mutamento di altezza ELl'immobile.
A parere ELl'appellante, il C.T.U. avrebbe “travisato” le affermazioni EL Pt_1
e sarebbe incorso in errore nell'omettere di considerare la presenza di detta trave.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata, richiamando le osservazioni svolte dal proprio C.T.P. Ing. on particolare riguardo alla CP_3
quota 0.00, assunta a riferimento per le conseguenti determinazioni in punto di altezze e conseguente condanna di alla demolizione ELla sopraelevazione Pt_1
EL fabbricato fino a raggiungere la distanza di cinque metri dal confine con l'immobile di proprietà CP_1
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza in punto di pretesa conformità ELl'edificio post intervento, rispetto allo stato originale, Pt_1
rinnovando l'assunto di un incremento di altezza pari a non oltre 25 cm, nonché, la tesi di un errore nei rilievi operati dai tecnici ELla precedente proprietaria per omessa considerazione EL sottotetto e dei relativi finestrini la cui Pt_3
altezza sarebbe, quini, da aggiungere alle misure effettuate.
Ad avviso EL Collegio, i motivi tecnici sopra esposti possono essere esaminati congiuntamente perché si risolvono in valutazioni critiche ELla C.T.U. e sono tutti infondati.
E', evidente, l'infondatezza di tali censure, in quanto le osservazioni sollevate dal
C.T.P. di sono state, compiutamente, valutate e ritenute non accoglibili Pt_1
anche in sede di replica alle osservazioni EL C.T.P. Ing. con Controparte_3
adeguata ed assolutamente condivisibile argomentazione, dal C.T.U. Provezza.
Il Tribunale ed a fortiori questa Corte, non ha l'onere di prendere posizione sulle questioni tecniche già esaminate e valutate, attentamente, scupolosamente e condivisibilmente, dal C.T.U. in modo EL tutto corretto ad adeguato alle emergenze fattuali ed ai principi ELla tecnica, senza alcuna necessità e/o opportunità di rinnovare e/o integrare l'indagine tecnica, perché completamente esaustiva.
Con il quarto motivo censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto il Pt_1
manufatto esistente a confine con la proprietà riconducibile ad una CP_1
piscina, nonché, per violazione ELl'art. 889 c.c..
L'appellante contesta la decisione EL giudice di prime cure, asserendo che l'inesistenza degli impianti tecnologici e la copertura in legno realizzata priverebbero il manufatto dei caratteri ELla piscina con conseguente inoperatività ELl'art. 889 c.c..
Il motivo è infondato.
Ad avviso ELla Corte, come esattamente accertato dal Tribunale ed in forza ELle risultanze ELla C.T.U. Provezza ”la porzione di piscina e di manufatto aderente al muro di confine avente altezza maggiore di 3,00 ml è rispettosa ELle norme in tema di distanze mentre la porzione di piscina (…di lunghezza ml 3,15) aderente al muro di confine con altezza inferiore ai 3,00 ml non è rispettosa ELla normativa in tema di distanze legali e dovrà essere demolita” (cfr.: pagg nn.° 7-8 relazione).
In particolare, la mera presenza di una copertura e l'assenza di impianti tecnologici non valgono, di per sé ad escludere che il manufatto abbia tuttora le caratteristiche di una piscina, atteso che il C.T.U. ha dato atto ELla presenza di impianti ad essa riconducibili e, soprattutto, di una vasca ancora in opera (cfr.: pag. n.° 26 C.T.U. in replica alle osservazioni EL C.T.P. di . Pt_1
Invero, il C.T.U. ha rilevato che il cambio di destinazione EL manufatto, non muta i termini ELla questione, atteso che è sufficiente ai fini ELl'applicazione ELla norma citata, la sussistenza di una vasca, la quale, ha l'attitudine a contenere acqua e generare infiltrazioni.
Sul punto, il Collegio osserva che la condivisibile giurisprudenza ELla
Cassazione, ha precisato che, ai fini ELl'osservanza ELle norme sulle distanze legali, devono ricondursi alla nozione di costruzione, tutti i manufatti che abbiano carattere di solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, indipendentemente dal livello di posa ed elevazione ELl'opera stessa (cfr. ex multis: Cass. n.°
23856/2018).
In conclusione, l'appello di , è rigettato così confermando Parte_1
la sentenza appellata.
Atteso l'esito EL giudizio. parte appellante OM , Parte_1
va condannata a rifondere, a favore di le spese EL presente Controparte_4
grado, liquidate in complessivi € 8.470,00 (di cui € 2.517,00 per la fase di studio,
€ 1.665,00 per la fase introduttiva e € 4.287,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15%, ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di ES, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello svolto da , avverso la sentenza Parte_1
EL Tribunale di ES pubblicata in data 27.9.2021 con il n.° 2365/2021, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna, la parte OM , a rifondere in favore di Parte_1
e , le spese EL grado liquidate come in Controparte_1 Controparte_2
parte motiva;
- dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico ELla parte appellante , l'onere EL pagamento di una somma pari al contributo Parte_1
unificato versato.
ES, così deciso nella camera di consiglio EL 19 marzo 2025.
Il Presidente est.
Dott. Giuseppe Serao
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di ES, Sezione Seconda Civile, composta da
Dott. Giuseppe Serao Presidente Relatore
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n.° 1168/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale EL 2.10.2024 e promossa d a nato a [...] il [...] (cf: Parte_1
), residente in [...]
n. 15, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Dal Prete EL Foro di ES (c.f.:
, pec: presso il cui studio in CodiceFiscale_2 Email_1
ZE EL AR (BS) è elettivamente domiciliato per ELega EL 12.10.2018 in calce alla comparsa di costituzione e risposta EL 12.10.2018, depositata in data
19.10.2018 nell'interesse ELl'odierno appellante nel giudizio di primo grado, con dichiarazione di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, comma 3, 134, comma 3 e 176, comma 2 c.p.c. al numero di fax 0365/674080, oppure tramite il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
APPELLANTE
c o n t r o C.F. , residente in [...]Controparte_1 C.F._3
EL AR (Bs) e C.F. residente in Controparte_2 C.F._4
ZE EL AR (BS), rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Luppi (C.F.
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in C.F._5
ES, via Solferino 10 (FAX 030.9158725, PEC:
, giusta ELega in calce alla costituzione. Email_3
APPELLATI
In punto: appello avverso la sentenza EL Tribunale di ES Sezione Terza
Civile, pubblicata in data 27.9.2021 con il n.° 2365/2021.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà ELla sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
Nel merito: voglia l'adita On.le Corte d'Appello di ES, in riforma ELla sentenza di primo grado nelle parti meglio specificate nei Motivi di impugnazione nn. 1, 2 e 3, in accoglimento dei motivi medesimi, dichiarata la medesima sentenza erronea e non conforme a diritto, accertati e dichiarati i fatti e le ragioni di diritto esposti dall'odierno appellante in primo grado e ribaditi e dedotti in appello, accertare e dichiarare che l'immobile di proprietà meglio Pt_1
descritto e identificato in narrativa, non è stato oggetto di sopraelevazione e, per
l'effetto, respingere la domanda proposta in primo grado dagli odierni appellati di condanna ELl'odierno appellante a demolire la porzione di sovralzo asseritamente realizzato sull'edificio mappale 2207, ovvero, in via subordinata, salvo ricorso per Cassazione, per la denegata e non creduta ipotesi in cui fosse accertata la sopraelevazione in una misura inferiore rispetto a quella accertata in primo grado, condannarsi l'odierno appellante alla demolizione in tale minore misura;
Nel merito: voglia l'adita On.le Corte d'Appello di ES, in riforma ELla sentenza di primo grado nelle parti meglio specificate nella narrativa EL Motivo di impugnazione n. 4, in accoglimento EL motivo medesimo, dichiarata la medesima sentenza erronea e non conforme a diritto, accertati e dichiarati i fatti
e le ragioni di diritto esposti dall'odierno appellante in primo grado e ribaditi e dedotti in appello, accertare e dichiarare che il manufatto meglio descritto e identificato nella narrativa EL Motivo n. 4 medesimo non è in alcun modo riconducibile ad alcuna ELle fattispecie di cui all'art. 889, Comma I, Cod. Civ.,
e, per l'effetto, respinta la domanda formulata in primo grado dagli odierni appellati, dichiarare sul punto la cessazione ELla materia EL contendere;
IN VIA ISTRUTTORIA: in riforma ELla sentenza appellata e in accoglimento dei motivi di appello 1, 2, 3, Voglia l'adita On.le Corte d'Appello di ES:
a) disporre una rinnovazione e/o un'integrazione ELla Consulenza Tecnica
d'Ufficio svolta in primo grado e/o una nuova Consulenza Tecnica d'Ufficio finalizzata - assumendo quale quota “0,00” ELla misurazione la quota Zero su piano stradale indicata sul Prospetto Est EL progetto - a verificare la Pt_2
presenza, nello stato di fatto originario ELl'immobile, di una trave ELlo spessore di cm. 30 collocata al di sopra ELla linea di finestre EL secondo piano / piano soffitta, a verificare la presenza negli elaborati di numerosi errori, tra Pt_2
cui la mancata rappresentazione e il mancato computo nell'altezza ELl'immobile ante demolizione, di una linea di finestre ELl'altezza di cm.62 al piano secondo / piano soffitta ed ad accertare, quindi, l'altezza EL fabbricato di proprietà Pt_1
meglio descritto in narrativa nel suo stato originario ante demolizione;
b) ammettere la prova per testi in relazione alle risultanze ELle misurazioni effettuate da tecnico EL signor (Capitoli da n. 1 n. 11, formulati con la Pt_1
memoria ex art. 183, Comma VI, n. 2 depositata in data 9.10.2019, con istanza ribadita in sede di pc, e in particolare, con Note di trattazione scritta e foglio di precisazione ELle conclusioni per e nell'interesse EL signor Parte_1
depositate in data 14.5.2021). Riservata ogni richiesta istruttoria.
[...]
- Con vittoria di spese e compensi EL doppio grado di giudizio (…)”.
2. In via istruttoria, si insiste affinché l'adita On.le Corte d'Appello di ES, rimessa la causa in istruttoria, voglia:
a) disporre una nuova Consulenza Tecnica d'Ufficio e/o una rinnovazione e/o un'integrazione ELla Consulenza Tecnica d'Ufficio svolta in primo grado, finalizzata - assumendo quale quota “0,00” ELla misurazione la quota Zero su piano stradale indicata sul Prospetto Est EL progetto – a verificare la Pt_2
presenza, nello stato di fatto originario ELl'immobile, di una trave ELlo spessore di cm. 30 collocata al di sopra ELla linea di finestre EL secondo piano / piano soffitta, a verificare la presenza negli elaborati di numerosi errori, tra Pt_2
cui la mancata rappresentazione e il mancato computo nell'altezza ELl'immobile ante demolizione, di una linea di finestre ELl'altezza di cm.62 al piano secondo / piano soffitta ed ad accertare, quindi, l'altezza EL fabbricato di proprietà Pt_1
meglio descritto in narrativa nel suo stato originario ante demolizione;
b) ammettere la prova per testi in relazione alle risultanze ELle misurazioni effettuate da tecnico EL signor (Capitoli da n. 1 n. 11, formulati con la Pt_1
memoria ex art. 183, Comma VI, n. 2 depositata in data 9.10.2019, con istanza ribadita in sede di precisazione ELle conclusioni in primo grado, e in particolare, con Note di trattazione scritta e foglio di precisazione ELle conclusioni per e nell'interesse EL signor depositate in data 14.5.2021). Parte_1
3. Con vittoria di spese e compensi EL doppio grado di giudizio.”
Per appellati:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così giudicare: in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensiva ex adverso articolata per carenza dei requisiti di cui all'art. 283 cpc;
in via principale, rigettare l'avversario appello perché inammissibile ex artt. 342
e 348bis cpc e comunque perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n. 2365/2021 EL Tribunale di ES;
in via subordinata istruttoria, ove occorra, si reiterano le istanze istruttorie tutte formulate nella memoria ex art. 183, VI comma cpc n. 2, datata 9/7/19, richiamate anche in sede di precisazione ELle conclusioni in primo grado.
In ogni caso spese e compensi EL grado interamente rifusi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione conveniva in giudizio, avanti il Controparte_1
Tribunale di ES, deducendo di essere proprietario Parte_1
ELl'immobile sito nel Comune di ZE EL AR, via Tavaredo n.° 36
(N.C.E.U. foglio 2, mappali 4368 e 2208) confinante sul lato nord-est con quello di proprietà (mappale 2007) e chiedendo la condanna EL convenuto: a Pt_1
ridurre una veduta, posta sulla facciata EL fabbricato di controparte, a luce regolare;
ad arretrare una piscina, realizzata sul cortile antistante l'edificio di proprietà in aderenza al muro di confine tra le due proprietà, fino a Pt_1
rispettare le distanze legali;
a demolire una porzione di sovralzo non consentita dalla normativa locale e ubicato a distanza illegale rispetto alla proprietà attorea;
alla demolizione di uno sporto di gronda EL tetto, insistente sulla proprietà attorea;
al risarcimento dei danni patiti in conseguenza a tutte le violazioni contestate.
Si costituiva chiedendo l'autorizzazione alla citazione in Parte_1
giudizio di (comproprietaria per la quota di ½ ELl'immobile di Controparte_2
cui al mappale 4368) che otteneva ed allegando, quanto alla finestra ed alla piscina che nelle more ELla costituzione in giudizio, la prima era stata regolamentata quale luce e che la seconda, aveva subito modificazioni tali da non poter essere più utilizzata come piscina o deposito di liquidi. chiedeva il rigetto ELle relative domande e deducendo, quanto alla Pt_1
sopraelevazione, che a seguito di lavori di ristrutturazione l'altezza ELl'immobile era stata innalzata conformemente al titolo abilitativo edilizio ed alla normativa applicabile ratione temporis (derogatoria rispetto alla normativa primaria e secondaria in materia di distanze), relativa alle opere necessarie all'isolamento EL fabbricato per il risparmio energetico e che, in ogni caso, la sopraelevazione, era avvenuta conformemente all'art. 885, comma 1, c.c., avendo ad oggetto un muro comune. chiedeva, in via riconvenzionale: l'accertamento e la dichiarazione Pt_1
ELl'acquisto per usucapione EL diritto di mantenere al di sopra EL fondo di controparte lo sporto di gronda descritto nell'atto di citazione;
la condanna di e di all'abbattimento o all'arretramento di un balcone realizzato CP_1 CP_2
sulla loro proprietà ed il risarcimento dei relativi danni patiti, in quanto lo stesso era stato realizzato ad una distanza dal confine inferiore rispetto a quella prescritta dalla normativa secondaria ed in quanto rappresenta, in ogni caso, una veduta diretta sul proprio fondo;
la condanna di e alla rimozione di una CP_1 CP_2
tubazione per la fornitura EL gas, illegittimamente collocata sulla proprietà per raggiungere la via pubblica;
la condanna di alla rimozione di Pt_1 CP_1
alcuni manufatti (plateatico, muri di contenimento, terrapieno, gazebo) realizzati ad una distanza inferiore a quella prescritta dalla normativa secondaria ed al risarcimento dei relativi danni subiti;
la rifusione ELle spese sostenute per la messa in sicurezza e la manutenzione EL muro di confine;
l'eliminazione, ad opera di di fori realizzati sul muro di confine, idonei ad arrecare danni CP_1
strutturali all'edificio di proprietà Pt_1
Con note scritte chiedeva, in via riconvenzionale, l'accertamento CP_1
ELl'acquisto per usucapione EL diritto di mantenere il balcone all'attuale distanza dal confine con la proprietà EL convenuto e EL diritto di veduta sul fondo di controparte, nonché, l'accertamento ELl'acquisto per usucapione EL diritto di mantenere la tubatura EL gas metano sul mappale 2207 di proprietà Pt_1
A sua volta, si costituiva svolgendo le medesime allegazioni e Controparte_2
domande di cui all'atto di citazione di . Controparte_1
La causa veniva istruita mediante C.T.U. redatta, a cura ELl'Ing. ER
.
[...]
Con sentenza n. ° 2365 EL 27.9.2021 il Tribunale dichiarava cessata la materia EL contendere con riguardo alla domanda di condanna di a ridurre a luce Pt_1
regolare la veduta posta sulla facciata EL fabbricato di cui al Foglio 2, mappale 2207 N.C.E.U. EL Comune di ZE EL AR;
condannava a Pt_1
demolire la porzione di piscina di lunghezza 3,15 m, aderente al muro di confine con la proprietà di (Foglio 2, mappale 2208 N.C.E.U. EL Controparte_1
Comune di ZE EL AR) di altezza inferiore ai 3,00 m;
condannava a demolire la sopraelevazione EL fabbricato di cui al Foglio 2, mappale Pt_1
2207 N.C.E.U. EL Comune di ZE EL AR, di 91 cm in gronda lato nord, 84 cm in gronda lato sud e 74 cm in colmo, fino a raggiungere la distanza di cinque metri dal confine con l'immobile di cui al Foglio 2, mappale 2208, di proprietà di dichiarava l'acquisto per usucapione ultraventennale EL CP_1
diritto reale di servitù, a favore ELl'immobile di cui al Foglio 2, mappale 2207
N.C.E.U. EL Comune di ZE EL AR, di proprietà di di Pt_1
mantenere in aggetto e nella sua parte a confine con il fondo di cui al Foglio 2, mappale 2208 di proprietà di lo sporto di gronda ELla lunghezza di 60 CP_1
cm di cui alla parte motiva;
dichiarava l'acquisto per usucapione ultraventennale EL diritto reale di servitù di veduta come da parte motiva in favore ELl'immobile di cui al Foglio 2, mappale 4368 N.C.E.U. EL Comune di ZE EL AR, di proprietà di e ed a carico EL fondo di cui al Foglio 2, mappale CP_1 CP_2
2207 di proprietà di dichiarava l'acquisto per usucapione ultraventennale Pt_1
EL diritto reale di servitù, a favore ELl'immobile di cui al Foglio 2, mappale 4368
N.C.E.U. EL Comune di ZE EL AR, di proprietà di e CP_1 CP_2
a mantenere sull'immobile di cui al Foglio 2, mappale 2207 di proprietà di Pt_1
la tubatura di gas metano di cui alla parte motiva;
rigettava le restanti domande;
compensava per un terzo le spese di lite tra tutte le parti EL presente giudizio e condannava a rifondere a ed a i rimanenti due terzi. Pt_1 CP_1 CP_2
La sentenza veniva gravata da , a cui resistevano Parte_1 [...]
e . CP_1 Controparte_2
All'udienza EL 2.10.7.2024, la causa veniva trattenuta in decisione dopo che con ordinanza ELl'8.6.2022, era stata concessa la sospensione ELl'efficacia esecutiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi tre motivi l'appellante censura l'impugnata sentenza in quanto la stessa avrebbe, in modo acritico, aderito alle risultanze ELla C.T.U. e non avrebbe valutato la fondatezza ELle osservazioni sollevate dal proprio C.T.P. Ing.
[...]
specificando le ragioni per le quali non sarebbe meritevole di CP_3
accoglimento l'alternativa ricostruzione dei fatti di causa da questi offerta.
In particolare, con il primo si duole ELla ritenuta sopraelevazione EL fabbricato e ELla correlata violazione ELle distanze, affermando che la C.T.U. e, Pt_1
conseguentemente, il Tribunale che alle conclusioni ELla stessa aveva prestato adesione, non avrebbero considerato la sostituzione con trave di cemento armato di pari spessore ELla preesistente trave asseritamente collocata nella sommità ELl'edificio, al di sotto degli elementi di copertura, sostituzione che non avrebbe comportato alcun mutamento di altezza ELl'immobile.
A parere ELl'appellante, il C.T.U. avrebbe “travisato” le affermazioni EL Pt_1
e sarebbe incorso in errore nell'omettere di considerare la presenza di detta trave.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata, richiamando le osservazioni svolte dal proprio C.T.P. Ing. on particolare riguardo alla CP_3
quota 0.00, assunta a riferimento per le conseguenti determinazioni in punto di altezze e conseguente condanna di alla demolizione ELla sopraelevazione Pt_1
EL fabbricato fino a raggiungere la distanza di cinque metri dal confine con l'immobile di proprietà CP_1
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza in punto di pretesa conformità ELl'edificio post intervento, rispetto allo stato originale, Pt_1
rinnovando l'assunto di un incremento di altezza pari a non oltre 25 cm, nonché, la tesi di un errore nei rilievi operati dai tecnici ELla precedente proprietaria per omessa considerazione EL sottotetto e dei relativi finestrini la cui Pt_3
altezza sarebbe, quini, da aggiungere alle misure effettuate.
Ad avviso EL Collegio, i motivi tecnici sopra esposti possono essere esaminati congiuntamente perché si risolvono in valutazioni critiche ELla C.T.U. e sono tutti infondati.
E', evidente, l'infondatezza di tali censure, in quanto le osservazioni sollevate dal
C.T.P. di sono state, compiutamente, valutate e ritenute non accoglibili Pt_1
anche in sede di replica alle osservazioni EL C.T.P. Ing. con Controparte_3
adeguata ed assolutamente condivisibile argomentazione, dal C.T.U. Provezza.
Il Tribunale ed a fortiori questa Corte, non ha l'onere di prendere posizione sulle questioni tecniche già esaminate e valutate, attentamente, scupolosamente e condivisibilmente, dal C.T.U. in modo EL tutto corretto ad adeguato alle emergenze fattuali ed ai principi ELla tecnica, senza alcuna necessità e/o opportunità di rinnovare e/o integrare l'indagine tecnica, perché completamente esaustiva.
Con il quarto motivo censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto il Pt_1
manufatto esistente a confine con la proprietà riconducibile ad una CP_1
piscina, nonché, per violazione ELl'art. 889 c.c..
L'appellante contesta la decisione EL giudice di prime cure, asserendo che l'inesistenza degli impianti tecnologici e la copertura in legno realizzata priverebbero il manufatto dei caratteri ELla piscina con conseguente inoperatività ELl'art. 889 c.c..
Il motivo è infondato.
Ad avviso ELla Corte, come esattamente accertato dal Tribunale ed in forza ELle risultanze ELla C.T.U. Provezza ”la porzione di piscina e di manufatto aderente al muro di confine avente altezza maggiore di 3,00 ml è rispettosa ELle norme in tema di distanze mentre la porzione di piscina (…di lunghezza ml 3,15) aderente al muro di confine con altezza inferiore ai 3,00 ml non è rispettosa ELla normativa in tema di distanze legali e dovrà essere demolita” (cfr.: pagg nn.° 7-8 relazione).
In particolare, la mera presenza di una copertura e l'assenza di impianti tecnologici non valgono, di per sé ad escludere che il manufatto abbia tuttora le caratteristiche di una piscina, atteso che il C.T.U. ha dato atto ELla presenza di impianti ad essa riconducibili e, soprattutto, di una vasca ancora in opera (cfr.: pag. n.° 26 C.T.U. in replica alle osservazioni EL C.T.P. di . Pt_1
Invero, il C.T.U. ha rilevato che il cambio di destinazione EL manufatto, non muta i termini ELla questione, atteso che è sufficiente ai fini ELl'applicazione ELla norma citata, la sussistenza di una vasca, la quale, ha l'attitudine a contenere acqua e generare infiltrazioni.
Sul punto, il Collegio osserva che la condivisibile giurisprudenza ELla
Cassazione, ha precisato che, ai fini ELl'osservanza ELle norme sulle distanze legali, devono ricondursi alla nozione di costruzione, tutti i manufatti che abbiano carattere di solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, indipendentemente dal livello di posa ed elevazione ELl'opera stessa (cfr. ex multis: Cass. n.°
23856/2018).
In conclusione, l'appello di , è rigettato così confermando Parte_1
la sentenza appellata.
Atteso l'esito EL giudizio. parte appellante OM , Parte_1
va condannata a rifondere, a favore di le spese EL presente Controparte_4
grado, liquidate in complessivi € 8.470,00 (di cui € 2.517,00 per la fase di studio,
€ 1.665,00 per la fase introduttiva e € 4.287,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15%, ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di ES, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello svolto da , avverso la sentenza Parte_1
EL Tribunale di ES pubblicata in data 27.9.2021 con il n.° 2365/2021, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna, la parte OM , a rifondere in favore di Parte_1
e , le spese EL grado liquidate come in Controparte_1 Controparte_2
parte motiva;
- dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico ELla parte appellante , l'onere EL pagamento di una somma pari al contributo Parte_1
unificato versato.
ES, così deciso nella camera di consiglio EL 19 marzo 2025.
Il Presidente est.
Dott. Giuseppe Serao