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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/09/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1586/24 R.G., promossa
DA
con sede in Siracusa, Ronco II a via Tisia n. 1, Parte_1 partita IVA e c.f. in persona del legale rappresentante e P.IVA_1 amministratore in carica, Ing. nato a [...] il [...], CP_1
c.f. elettivamente domiciliato in Siracusa, Via Italia n. C.F._1
7 presso lo studio del sottoscritto Avv. Lorena Spada, c.f.
, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
C.F._2
Appellante
CONTRO
nata a [...] il [...], cod. fisc.: CP_2 [...]
, residente in [...], con studio in detta C.F._3 città alla via Albania n. 7, che si difende da sé stessa ex art. 86 cod. proc. civ.;
Appellata- Appellante Incidentale
Con ordinanza del 10/7/25 la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, impugnava la CP_2 delibera del condominio assunta il 18/12/2020, per mancata Pt_1 convocazione all'assemblea nonché per mancato inserimento nell'ordine del giorno degli argomenti trattati e deliberati. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
Si costituiva la parte convenuta la quale eccepiva che già in data 14/05/2021 la delibera impugnata era stata legittimamente ratificata (come da verbale allegato), chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, con sentenza n. 2321/2024 pubbl. il 15/11/2024, il Tribunale di Siracusa dichiarava la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese del condominio per soccombenza virtuale.
Avverso detta sentenza con atto notificato il 27/11/24, proponeva appello il assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e Parte_1 chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con la condanna alle spese di parte avversa.
Si costituiva in giudizio chiedendo l'integrale rigetto del CP_2 gravame, siccome infondato, proponendo appello incidentale condizionato.
Con ordinanza del 10/7/25 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., avanzata dall'appellata.
1.1) La superiore eccezione non coglie nel segno atteso che il gravame proposto individua in maniera sufficientemente specifica le parti della sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma.
Riguardo all'interpretazione del sopra citato art.342 c.p.c., infatti, sono intervenute di recente le Sezioni Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
( Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
Prosegue la Corte chiarendo che “quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perchè queste siano censurabili. Dunque è necessario perché l'appello sia ammissibile che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Sicchè nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tal fine “non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.” (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043).
Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, n. 21336/2017).
Nella specie l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello dai quali emerge la individuazione del “quantum appellatum” e dunque Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
l'ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice;
conclusioni, queste da ritenersi valide anche relativamente al nuovo testo dell'art. 342 c.p.c., introdotto dal D.lgs n. 149/22
e applicabile ratione temporis.
2.) Con il proposto gravame l'appellante principale lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere il primo giudice, pur rigettando in toto la domanda perché priva del fondamentale requisito dell'interesse ad agire previsto dall'art. 100 cpc, condannato parte convenuta alle spese del giudizio.
2.1) Il gravame è fondato.
L'odierno appellante deduce il difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. in capo alla ad impugnare la delibera del 18/12/2020, perché sostituita in data CP_2
14/05/2021, anteriormente alla notifica dell'atto di citazione di cui al procedimento n. 4420/2021, avvenuta quattro mesi dopo, in data 18/09/2021 e, pertanto, l'erroneità della soccombenza virtuale del , ritenuta dal Parte_1 primo giudice.
Giova osservare che a norma dell'art. 100 c.p.c. l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, consiste nell'interesse da parte di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale. Nello specifico si tratta di un interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio non altrimenti ottenibile senza l'intervento del giudice. L'interesse ad agire deve essere concreto, cioè, effettivo e attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione.
Nel caso che ci occupa, la ha notificato la citazione del giudizio di CP_2 impugnazione delle delibere approvate nell'assemblea del 18/12/20, asseritamente viziate per “invalidità della costituzione dell'assemblea per omessa convocazione della condomina avente diritto e mancata previsione nell'ordine del giorno di quanto deliberato”, quattro mesi dopo la convocazione di altra assemblea ( 14/5/21), regolarmente effettuata, con inserimento nell'ordine del giorno di tutti gli argomenti deliberati, che ha ratificato in blocco le delibere approvate nell'assemblea del 18/12/20, oggetto di impugnazione. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
La Suprema Corte sull'argomento ha ritenuto che la sostituzione di una delibera assembleare impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali, a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto (cioè provveda sui medesimi argomenti, della deliberazione impugnata) e rimuova l'iniziale causa di invalidità ( ex plurimis Cass. civ., sez. II, 06/12/2016, n. 24957; Cass. civ., Sez. II, 10/02/2010, n. 2999).
Nel caso in specie, appare evidente che al momento della notifica dell'atto di citazione del giudizio di impugnazione che ci occupa le delibere impugnate non esistessero e, pertanto, la non aveva più alcun interesse a CP_2 impugnarle in quanto ratificate nella successiva assemblea del 14/5/21, regolarmente convocata e con specifico ordine del giorno delle questioni trattate.
Erroneamente, pertanto, sono state ritenute la cessazione della materia del contendere e la soccombenza virtuale del condominio, attesa la mancanza di interesse della all'instaurazione del giudizio in oggetto. CP_2
Ne consegue che l'impugnazione delle delibere del 18/12/20 va rigettata per difetto di interesse ad agire dell'odierna appellata CP_2
3) Passando a esaminare l'appello incidentale condizionato proposto da con lo stesso si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata CP_2 per avere il Tribunale ritenuto cessata la materia del contendere per mancanza di interesse e non accolto le domande spiegate.
3.1) L'appello incidentale è infondato per le argomentazioni che seguono.
Richiamando il principio giurisprudenziale sopra evidenziato, nel caso che ci occupa, dalla documentazione in atti risulta che le delibere adottate nell'assemblea del 18/12/20 sono state ratificate in blocco dai condomini, nell'assemblea del 15/5/21, regolarmente convocata, con la maggioranza di
548,329 millesimi, con evidente rimozione delle iniziali cause di invalidità
(mancata convocazione e specificità dell'ordine del giorno). Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
Per quanto sopra, inconducenti appaiono le doglianze della in merito CP_2 ai motivi di impugnazione relativi alle delibere approvate il 18/12/20, essendo le stesse state sostituite da quelle approvate con l'assemblea del 15/5/21, risultando così carente, ancor prima dell'istaurazione del giudizio, l'interesse all'impugnazione delle prime deliberazioni.
4.) Atteso l'esito complessivo del giudizio, le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza di e vanno liquidate in considerazione del CP_2 valore della controversia (€. 3.800,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, e i relativi parametri (minimi stante la limitata difficoltà della causa).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante incidentale le di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello principale proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Siracusa n. 2321/2024 pubbl. il 15/11/2024, e in riforma della stessa così statuisce: rigetta l'impugnazione delle deliberazioni assembleari del 18/12/20 proposta da per difetto di interesse ad agire;
CP_2 rigetta l'appello incidentale condizionato;
condanna alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio, CP_2 in favore del condominio che, liquida in complessivi €. 1.278,00, di Pt_1 cui €. 213,00 fase di studio, €.213,00 fase introduttiva, €.426,00 fase istruttoria ed €.426,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
condanna alla rifusione delle spese del presente grado di CP_2 giudizio, in favore del che, liquida in complessivi Parte_1
€.1632,00, di cui €.174,00 per spese, €.268,00 fase di studio, €.268,00 fase Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7
introduttiva, €.496,00 fase istruttoria ed €.426,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante incidentale, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del
DPR 30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 9 settembre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1586/24 R.G., promossa
DA
con sede in Siracusa, Ronco II a via Tisia n. 1, Parte_1 partita IVA e c.f. in persona del legale rappresentante e P.IVA_1 amministratore in carica, Ing. nato a [...] il [...], CP_1
c.f. elettivamente domiciliato in Siracusa, Via Italia n. C.F._1
7 presso lo studio del sottoscritto Avv. Lorena Spada, c.f.
, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
C.F._2
Appellante
CONTRO
nata a [...] il [...], cod. fisc.: CP_2 [...]
, residente in [...], con studio in detta C.F._3 città alla via Albania n. 7, che si difende da sé stessa ex art. 86 cod. proc. civ.;
Appellata- Appellante Incidentale
Con ordinanza del 10/7/25 la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, impugnava la CP_2 delibera del condominio assunta il 18/12/2020, per mancata Pt_1 convocazione all'assemblea nonché per mancato inserimento nell'ordine del giorno degli argomenti trattati e deliberati. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
Si costituiva la parte convenuta la quale eccepiva che già in data 14/05/2021 la delibera impugnata era stata legittimamente ratificata (come da verbale allegato), chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, con sentenza n. 2321/2024 pubbl. il 15/11/2024, il Tribunale di Siracusa dichiarava la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese del condominio per soccombenza virtuale.
Avverso detta sentenza con atto notificato il 27/11/24, proponeva appello il assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e Parte_1 chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con la condanna alle spese di parte avversa.
Si costituiva in giudizio chiedendo l'integrale rigetto del CP_2 gravame, siccome infondato, proponendo appello incidentale condizionato.
Con ordinanza del 10/7/25 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., avanzata dall'appellata.
1.1) La superiore eccezione non coglie nel segno atteso che il gravame proposto individua in maniera sufficientemente specifica le parti della sentenza impugnata delle quali si chiede la modifica, sì da superare il vaglio di ammissibilità richiesto dalla citata norma.
Riguardo all'interpretazione del sopra citato art.342 c.p.c., infatti, sono intervenute di recente le Sezioni Unite affermando il seguente principio “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
( Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
Prosegue la Corte chiarendo che “quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza quale è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perchè queste siano censurabili. Dunque è necessario perché l'appello sia ammissibile che l'appellante indichi specifici motivi di censura alla sentenza gravata e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Sicchè nell'atto di appello alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
A tal fine “non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.” (Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043).
Tale specificità consente al giudice di “individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, n. 21336/2017).
Nella specie l'eccezione è infondata alla luce del contenuto dei motivi di appello dai quali emerge la individuazione del “quantum appellatum” e dunque Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
l'ambito del giudizio di gravame, con le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice;
conclusioni, queste da ritenersi valide anche relativamente al nuovo testo dell'art. 342 c.p.c., introdotto dal D.lgs n. 149/22
e applicabile ratione temporis.
2.) Con il proposto gravame l'appellante principale lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere il primo giudice, pur rigettando in toto la domanda perché priva del fondamentale requisito dell'interesse ad agire previsto dall'art. 100 cpc, condannato parte convenuta alle spese del giudizio.
2.1) Il gravame è fondato.
L'odierno appellante deduce il difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. in capo alla ad impugnare la delibera del 18/12/2020, perché sostituita in data CP_2
14/05/2021, anteriormente alla notifica dell'atto di citazione di cui al procedimento n. 4420/2021, avvenuta quattro mesi dopo, in data 18/09/2021 e, pertanto, l'erroneità della soccombenza virtuale del , ritenuta dal Parte_1 primo giudice.
Giova osservare che a norma dell'art. 100 c.p.c. l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, consiste nell'interesse da parte di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale. Nello specifico si tratta di un interesse al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio non altrimenti ottenibile senza l'intervento del giudice. L'interesse ad agire deve essere concreto, cioè, effettivo e attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione.
Nel caso che ci occupa, la ha notificato la citazione del giudizio di CP_2 impugnazione delle delibere approvate nell'assemblea del 18/12/20, asseritamente viziate per “invalidità della costituzione dell'assemblea per omessa convocazione della condomina avente diritto e mancata previsione nell'ordine del giorno di quanto deliberato”, quattro mesi dopo la convocazione di altra assemblea ( 14/5/21), regolarmente effettuata, con inserimento nell'ordine del giorno di tutti gli argomenti deliberati, che ha ratificato in blocco le delibere approvate nell'assemblea del 18/12/20, oggetto di impugnazione. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
La Suprema Corte sull'argomento ha ritenuto che la sostituzione di una delibera assembleare impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali, a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto (cioè provveda sui medesimi argomenti, della deliberazione impugnata) e rimuova l'iniziale causa di invalidità ( ex plurimis Cass. civ., sez. II, 06/12/2016, n. 24957; Cass. civ., Sez. II, 10/02/2010, n. 2999).
Nel caso in specie, appare evidente che al momento della notifica dell'atto di citazione del giudizio di impugnazione che ci occupa le delibere impugnate non esistessero e, pertanto, la non aveva più alcun interesse a CP_2 impugnarle in quanto ratificate nella successiva assemblea del 14/5/21, regolarmente convocata e con specifico ordine del giorno delle questioni trattate.
Erroneamente, pertanto, sono state ritenute la cessazione della materia del contendere e la soccombenza virtuale del condominio, attesa la mancanza di interesse della all'instaurazione del giudizio in oggetto. CP_2
Ne consegue che l'impugnazione delle delibere del 18/12/20 va rigettata per difetto di interesse ad agire dell'odierna appellata CP_2
3) Passando a esaminare l'appello incidentale condizionato proposto da con lo stesso si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata CP_2 per avere il Tribunale ritenuto cessata la materia del contendere per mancanza di interesse e non accolto le domande spiegate.
3.1) L'appello incidentale è infondato per le argomentazioni che seguono.
Richiamando il principio giurisprudenziale sopra evidenziato, nel caso che ci occupa, dalla documentazione in atti risulta che le delibere adottate nell'assemblea del 18/12/20 sono state ratificate in blocco dai condomini, nell'assemblea del 15/5/21, regolarmente convocata, con la maggioranza di
548,329 millesimi, con evidente rimozione delle iniziali cause di invalidità
(mancata convocazione e specificità dell'ordine del giorno). Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
Per quanto sopra, inconducenti appaiono le doglianze della in merito CP_2 ai motivi di impugnazione relativi alle delibere approvate il 18/12/20, essendo le stesse state sostituite da quelle approvate con l'assemblea del 15/5/21, risultando così carente, ancor prima dell'istaurazione del giudizio, l'interesse all'impugnazione delle prime deliberazioni.
4.) Atteso l'esito complessivo del giudizio, le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza di e vanno liquidate in considerazione del CP_2 valore della controversia (€. 3.800,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, e i relativi parametri (minimi stante la limitata difficoltà della causa).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante incidentale le di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello principale proposto dal avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Siracusa n. 2321/2024 pubbl. il 15/11/2024, e in riforma della stessa così statuisce: rigetta l'impugnazione delle deliberazioni assembleari del 18/12/20 proposta da per difetto di interesse ad agire;
CP_2 rigetta l'appello incidentale condizionato;
condanna alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio, CP_2 in favore del condominio che, liquida in complessivi €. 1.278,00, di Pt_1 cui €. 213,00 fase di studio, €.213,00 fase introduttiva, €.426,00 fase istruttoria ed €.426,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
condanna alla rifusione delle spese del presente grado di CP_2 giudizio, in favore del che, liquida in complessivi Parte_1
€.1632,00, di cui €.174,00 per spese, €.268,00 fase di studio, €.268,00 fase Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7
introduttiva, €.496,00 fase istruttoria ed €.426,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante incidentale, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del
DPR 30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 9 settembre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro