Art. 1.
E' autorizzata a favore della Universita' libera di Camerino, per un periodo non superiore ad otto anni, la concessione di un contributo straordinario annuo, che viene stabilito in lire 20.000.000, per l'esercizio 1953-54, e in lire 25.000.000, per i sette esercizi successivi.
E' autorizzata a favore della Universita' libera di Camerino, per un periodo non superiore ad otto anni, la concessione di un contributo straordinario annuo, che viene stabilito in lire 20.000.000, per l'esercizio 1953-54, e in lire 25.000.000, per i sette esercizi successivi.