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Sentenza 3 giugno 2024
Sentenza 3 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/06/2024, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
OGGETTO: La Corte di Appello di Brescia, sezione seconda civile, composta dai Vendita di cose
Sigg.ri: immobili
CANTU' dott. Manuela Presidente rel. est.
FEDELE dott. Daniela Consigliere
ALIPRANDI dott. Vittorio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa
da
con l'avv. Rodolfi Monia Parte_1
APPELLANTE
contro
con sede in Brescia, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. Remus Marzio
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n.
pagina 1 di 12 1076/2020, pubblicata in data 25.7.2020
Conclusioni dell'appellante
In via principale e nel merito, accertare e dichiarare, per i motivi di cui
alle premesse, la responsabilità parziale della e Controparte_1
per l'effetto condannarla a rifondere al sig. tutti i Parte_1
danni subiti che si quantificano in € 455.347,98 o alla minore/maggiore
somma risultante dall'istruttoria ovvero ritenuta di giustizia;
in via subordinata, accertare e dichiarare, per i motivi di cui alle
premesse la responsabilità parziale della e per Controparte_1
l'effetto condannarla a rifondere al sig. tutti i danni Parte_1
subiti che si quantificano in € 455.347,98 o alla minore/maggiore somma
risultante dall'istruttoria ovvero ritenuta di giustizia anche in
proporzione alla responsabilità della convenuta;
in ulteriore subordine, si chiede di accertare e dichiarare, per i motivi di
cui alle premesse, il vizio del consenso nella formazione del contratto di
compravendita e per l'effetto annullare il predetto negozio di
compravendita e condannare la a restituire il prezzo CP_1
totale pagato dal sig. comprensivo di tutta l'iva, ovvero la Pt_1
diversa somma ritenuta di giustizia o risultante dal presente giudizio,
nonché condannare la al risarcimento di tutti i danni CP_1
patiti che si quantificano in € 27.955,13 per le spese legali sostenute ed €
36.430,09 per spese accessorie e sanzioni.
pagina 2 di 12 In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari riferite ai due
gradi di giudizio.
Conclusioni dell'appellata
Assunte tutte le previe declaratorie del caso. rigettare ogni pretesa
avanzata ex adverso, tanto di merito che cautelare che istruttoria, nulla
dovendo l'appellata all'appellante, non accettato il contraddittorio su
nuove domande o inversione di oneri probatori, nemmeno a futuro
verbale di causa, on via istruttoria, previa se del caso, revoca
dell'ordinanza del 10 novembre 2021 e ammettere le istanze istruttorie
formulate dalla convenuta, odierna appellata proposte sub paragrafi
6.5.1. e 6.5.2 e 6.5.3 pag. 31-36 della comparsa di costituzione in
appello; rifuse tutte le spese del sub procedimento cautelare, ivi
compreso contributo forfetario e c.p.a. oltre alle maggiorazioni ex art. 4
comma VIIII D.M. n. 55/2014 e ex art. 1 bis del D.M. n. 55/2014, queste
anche per il primo grado che per il procedimento cautelare sia per il
procedimento di appello, distratte a favore del procuratore antistatario, e
condanna ex art. 283 II^ comma cpc e ex art. 96 I e III^ comma cpc.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10.12.2019 e successive memorie istruttorie, convenendo in giudizio Parte_1 Controparte_1
davanti al Tribunale di Brescia e premettendo, in fatto:
[...]
- di avere acquistato dalla convenuta con atto notarile del 7.6.2012
pagina 3 di 12 l'unità residenziale sita in Brescia, via San Fiorano 3/A, e distinta al foglio 123, particella 106, subalterni 1, 5 e 8 del NCT di detto Comune, al prezzo convenuto di € 2.160.750 con iva agevolata al 4% pari a € 86.430,
trattandosi di prima casa e di immobile non di lusso siccome avente superficie complessiva non superiore a mq 240 (art. 6 D.M. LL.PP.
2/8/1969);
- di avere successivamente ricevuto dall' un Organizzazione_1
avviso di liquidazione della maggiore imposta dovuta pari a € 390.962,26
più sanzione amministrativa, avendo accertato l'ente erariale, a seguito di sopralluogo effettuato da parte di un incaricato, che la superficie utile complessiva era superiore a mq 240;
- di essere stato condannato dalla , Organizzazione_2
con sentenza del 10.3.2017 - divenuta definitiva, al pagamento della differenza per iva, esclusa la sanzione amministrativa;
- di avere sopportato ulteriori esborsi per spese legali nel procedimento esecutivo presso terzi intrapreso dall' (€ 36.430,09) Organizzazione_1
e nel giudizio tributario davanti alla CTP (€ 27.955,63) per un totale di €
455.347,98 (€ 390.962,26 + € 36.430,09 + € 27.955,13);
e richiamando, in diritto:
- la risoluzione n. 361705/1979 del secondo Organizzazione_3
cui, in presenza di un beneficio consistente nell'applicazione delle aliquote agevolate, il soggetto d'imposta “deve assicurarsi in concreto pagina 4 di 12 che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'aliquita ridotta, non avendo carattere esimente da sanzioni l'eventuale dichiarazione rilasciata dal committente dei lavori circa la sussistenza dei requisiti per la concessione del beneficio tributario”;
- nonchè la giurisprudenza di legittimità secondo cui è responsabile della correttezza dell'aliquota iva chi emette la fattura (Cass. n.
3291/2012 e Cass. n. 3167/2012),
chiedeva:
in principalità, di condannare la convenuta a corrispondergli €
455.347,98 stante la sua responsabilità esclusiva, ed eventualmente concorrente, e in subordine, di dichiarare l'annullamento del contratto di compravendita per vizio del consenso con condanna della convenuta alla restituzione del prezzo più € 36.430,09 ed € 27.955,13.
Costituendosi, la convenuta, nel chiedere il rigetto di ogni pretesa attorea, asseriva di avere venduto l'immobile dopo averlo costruito secondo caratteristiche tali da farlo rientrare nella categoria di immobili che potevano usufruire dell'iva agevolata senza che potesse esserle attribuita alcuna responsabilità per le modifiche apportate dall'acquirente successivamente all'atto di acquisto.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante la produzione documentale e respinte le istanze istruttorie (testi e CTU), il Tribunale
rigettava ogni pretesa attorea, così argomentando, in sintesi:
pagina 5 di 12 la sentenza della Commissione Tributaria è divenuta definitiva ed offre conferma della ricostruzione dei fatti che ne ha dato parte convenuta,
secondo cui l'unità immobiliare, disposta su quattro piani, è stata oggetto,
in epoca successiva al rogito, per iniziativa e spese del proprietario, di interventi modificativi del piano interrato, così come si legge nella relazione del geom. perito dell'acquirente davanti alla CTP, CP_2
interventi che hanno portato alla maggior superficie utile a fini abitativi,
previsti dal D.M. Lavori Pubblici n. 1072/1969, fino a superare il limite di mq 240 complessivi, oltre il quale la normativa fiscale esclude che l'abitazione possa qualificarsi non di lusso, senza che, in alternativa,
possano considerarsi i requisiti urbanistici di abitabilità degli ambienti;
pertanto, all'utilizzabilità degli originari mq 177,43 dei piani terra,
primo e secondo, devono aggiungersi mq 78,00 del piano interrato, per un totale di mq 255,44;
nulla è stato dedotto con riguardo al fatto che la venditrice e costruttrice fosse al corrente degli interventi che l'acquirente era intenzionato ad effettuare nell'interrato e con riguardo al fatto che fosse tenuta ad avvisarlo della possibilità circa il passaggio a nuova aliquota iva: l'integrazione del contratto preliminare riguarda le varianti ai piani fuori terra e le prove orali vertono sul fatto che il venditore avrebbe assicurato all'acquirente che si trattava di bene non di lusso, circostanza accertata ma irrilevante.
pagina 6 di 12 ha proposto appello a cui ha resistito Pt_1 Controparte_1
La Corte, precisate le conclusioni all'udienza del 31.1.2024, ha trattenuto la causa in decisione, decorsi i termini per le difese finali.
MOTIVI della DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta un'errata ricostruzione dei fatti laddove il Tribunale ha omesso di considerare che l' Org_1
aveva effettuato le proprie valutazioni sulla base dello stato dei
[...]
luoghi al momento della compravendita e che anche la
[...]
aveva valutato l'immobile al momento della Organizzazione_2
vendita.
Afferma che l'atto di compravendita con il prezzo così convenuto già
considera l'esistenza di un bagno e non di una stanza vuota al rustico. Il
geom. proprio perito nel giudizio davanti alla CP_2 [...]
, dà atto di lavori diversi da quelli elencati dal Organizzazione_2
Tribunale e precisamente di sostituzione di porte, di fornitura e posa in opera di n. 9 sanitari e termo arredi al fine di realizzare in luogo della doccia un comodo locale bagno, di rasature e di realizzazione di contro pareti in cartongesso aventi il solo scopo di migliorare l'aspetto estetico,
di messa in opera di termosifoni e deumidificatori finalizzati a conservare i documenti cartacei dell'attività svolta e non di realizzazione di un impianto di riscaldamento già presente (doc. 7).
Fa notare che dalla sentenza della Organizzazione_2
pagina 7 di 12 non emergerebbe affatto che l'aumento della superficie utile derivi dai lavori che egli aveva effettuato ma anzi il contrario, ossia che la superficie andrebbe calcolata, alla stregua del D.M. 1072/1969, secondo l'atto di acquisto, prova ne è che anche l' dichiara Organizzazione_1
nella propria valutazione che l'unità immobiliare è da ritenersi di lusso così come identificata nell'atto di compravendita (doc. 5 e doc. 6).
Con il secondo motivo censura la decisione sostenendo che mai un immobile potrebbe essere valutato se non al momento dell'atto di compravendita poiché è in detto momento che un'unità abitativa viene ad esistenza con la sua potenzialità a prescindere dall'utilizzo che se ne faccia dopo, tanto più che il prezzo pagato tiene conto dell'utilizzabilità
del piano interrato, non rilevando né che siano state collocate delle porte o degli arredi.
Con il terzo motivo lamenta che il Tribunale sia stato fuorviato dal fatto che il sopralluogo fosse avvenuto a lavori da egli completati mentre,
ribadisce, la valutazione di immobile di lusso andava effettuata con riguardo al momento della compravendita.
Con il quarto motivo lamenta omessa motivazione in ordine alla circostanza fatta valere in atto di citazione secondo cui chi emette la fattura è responsabile, ai fini dell'applicazione dell'iva.
……..
I primi tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono pagina 8 di 12 infondati.
Correttamente il Primo giudice ha ritenuto che, sulla base dei documenti prodotti, emergeva che le modifiche apportate da
[...]
avevano modificato i luoghi così da ottenere una superficie Parte_1
utile superiore a mq. 240 di cui all'art. 6 d.m. n. 1072/1969, secondo cui sono abitazioni di lusso “le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)”.
Innanzi tutto va detto che non corrisponde al vero che l'accertamento dell nel giudizio contro tenne conto dello Organizzazione_1 Pt_1
stato dei luoghi all'epoca della compravendita poiché questa è del 7
giugno 2012 mentre il sopralluogo del Tecnico Funzionario Tributario,
che dette luogo all'avviso di accertamento a carico Per_1
dell'acquirente avvenne il 10 marzo 2014, allorchè i Parte_1
lavori di completamento dell'interrato ad opera del proprietario erano già
stati realizzati.
Si può collocare con certezza la loro realizzazione nel giugno 2012
secondo il perito, geom. che ha precisato di avere esaminato la CP_2
documentazione contabile e fiscale esibitagli dal proprietario.
Né possono minimizzarsi le modifiche apportate dal proprietario dell'immobile nell'interrato, dal momento che se prima i locali erano privi di elementi termoradianti, successivamente ne furono dotati con la pagina 9 di 12 conseguenza che furono resi perfettamente utilizzabili e non come cantina ove, per la conservazione di documenti sarebbero bastati degli elementi deumidificanti.
E' vero che il perito geom. nella propria relazione del 15 CP_2
giugno 2015 spiega le ragioni perchè dei 10 locali più garage, uno avente altezza di m. 2,60 e gli altri essendo destinati ad essere disimpegni,
corridoi, centrale termica, lavanderia, cantina e doccia, mai avrebbero potuto essere residenziali secondo il Regolamento d'Igiene della
Lombardia essendo tutti completamente interrati [“sia i locali
seminterrati che sotterranei non possono essere destinati ad abitazione
(cap. 6 art. 3.6.3) … il Sindaco, sentito il parere o su richiesta del
Responsabile del Servizio n. 1 può dichiarare inabitabile un alloggio o
parte di esso per motivi d'igiene. I motivi che determinano la situazione
di inabitabilità sono …2) alloggio improprio (soffitto, seminterrato,
rustico, box … (art. 3.1.13)], ma è anche vero che il concetto di superficie utile non coincide con quello di abitabilità.
La Suprema Corte ha ritenuto, in un caso in cui le pari erano l'Erario e il cessionario di un'abitazione considerata di lusso essendo la superficie utile superiore a mq. 240, che l'Ufficio può emettere l'avviso di liquidazione della maggiore imposta dovuta sia nei confronti del cedente sia nei confronti dell'acquirente, ma sempre che la revoca del beneficio non sia dovuta a circostanze imputabili in via esclusiva ad un determinato pagina 10 di 12 comportamento dell'acquirente, ma ad elementi oggettivi del contratto,
ricordando altresì che essendo l'acquirente è il principale destinatario del beneficio fiscale, e una volta che il Fisco si sia rivolto al cedente, costui potrà rivalersi sul cessionario ai sensi dell'art. 60, comma 7, del D.P.R. n.
633/1972 (Cass. n. 10656/2021).
Nella fattispecie il si è rivolto direttamente al cessionario e Org_4
quest'ultimo ha chiesto che sia accertata la responsabilità o corresponsabilità del cedente ma una tale forma di responsabilità nel nostro ordinamento non sussiste.
Si legge, infatti, in motivazione della citata sentenza della Corte di
Cassazione che “ove il pagamento sia effettuato dal cessionario egli resta definitivamente inciso dall'imposta, come per legge …” (pag. 31), così
concludendo dopo avere spiegato che se il Fisco si è rivolto al cedente con possibilità di costui di rivalersi sul cessionario, non potrà accadere il contrario.
Resta assorbito il quarto motivo di gravame sottoposto a questa Corte
territoriale, che introduce il tema della responsabilità di chi emette fattura di emetterla in termini corrispondenti all'effettiva operazione compiuta, tra cui la natura, qualità e quantità dei beni … oggetto dell'operazione.
Per il rigetto dell'appello parte appellante va condannata rifondere le spese del grado all'appellata con distrazione delle stesse a favore del pagina 11 di 12 difensore dichiaratosi antistatario.
Si liquidano, tenuto conto dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminato tenuto conto che la domanda di condanna è anche per somma minore, in € 9.991 (di cui € 2.977 per lo studio della controversia,
€ 1.911 per l'introduzione del giudizio ed € 5.103 per la fase decisionale)
oltre rimborso spese generali e accessori di legge.
Sussistono i presupposti di legge per dichiarare l'appellante tenuto a versare un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Brescia, sezione seconda civile, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2270/2022 del 15.9.2022 del tribunale di Brescia che conferma;
condanna l'appellante a pagare le spese come sopra liquidate in favore del difensore antistatario di dichiara l'appellante tenuto a Controparte_1
versare un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia il 22 maggio 2024
IL PRESIDENTE est.
(dott.ssa Manuela Cantù)
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
OGGETTO: La Corte di Appello di Brescia, sezione seconda civile, composta dai Vendita di cose
Sigg.ri: immobili
CANTU' dott. Manuela Presidente rel. est.
FEDELE dott. Daniela Consigliere
ALIPRANDI dott. Vittorio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa
da
con l'avv. Rodolfi Monia Parte_1
APPELLANTE
contro
con sede in Brescia, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. Remus Marzio
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n.
pagina 1 di 12 1076/2020, pubblicata in data 25.7.2020
Conclusioni dell'appellante
In via principale e nel merito, accertare e dichiarare, per i motivi di cui
alle premesse, la responsabilità parziale della e Controparte_1
per l'effetto condannarla a rifondere al sig. tutti i Parte_1
danni subiti che si quantificano in € 455.347,98 o alla minore/maggiore
somma risultante dall'istruttoria ovvero ritenuta di giustizia;
in via subordinata, accertare e dichiarare, per i motivi di cui alle
premesse la responsabilità parziale della e per Controparte_1
l'effetto condannarla a rifondere al sig. tutti i danni Parte_1
subiti che si quantificano in € 455.347,98 o alla minore/maggiore somma
risultante dall'istruttoria ovvero ritenuta di giustizia anche in
proporzione alla responsabilità della convenuta;
in ulteriore subordine, si chiede di accertare e dichiarare, per i motivi di
cui alle premesse, il vizio del consenso nella formazione del contratto di
compravendita e per l'effetto annullare il predetto negozio di
compravendita e condannare la a restituire il prezzo CP_1
totale pagato dal sig. comprensivo di tutta l'iva, ovvero la Pt_1
diversa somma ritenuta di giustizia o risultante dal presente giudizio,
nonché condannare la al risarcimento di tutti i danni CP_1
patiti che si quantificano in € 27.955,13 per le spese legali sostenute ed €
36.430,09 per spese accessorie e sanzioni.
pagina 2 di 12 In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari riferite ai due
gradi di giudizio.
Conclusioni dell'appellata
Assunte tutte le previe declaratorie del caso. rigettare ogni pretesa
avanzata ex adverso, tanto di merito che cautelare che istruttoria, nulla
dovendo l'appellata all'appellante, non accettato il contraddittorio su
nuove domande o inversione di oneri probatori, nemmeno a futuro
verbale di causa, on via istruttoria, previa se del caso, revoca
dell'ordinanza del 10 novembre 2021 e ammettere le istanze istruttorie
formulate dalla convenuta, odierna appellata proposte sub paragrafi
6.5.1. e 6.5.2 e 6.5.3 pag. 31-36 della comparsa di costituzione in
appello; rifuse tutte le spese del sub procedimento cautelare, ivi
compreso contributo forfetario e c.p.a. oltre alle maggiorazioni ex art. 4
comma VIIII D.M. n. 55/2014 e ex art. 1 bis del D.M. n. 55/2014, queste
anche per il primo grado che per il procedimento cautelare sia per il
procedimento di appello, distratte a favore del procuratore antistatario, e
condanna ex art. 283 II^ comma cpc e ex art. 96 I e III^ comma cpc.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10.12.2019 e successive memorie istruttorie, convenendo in giudizio Parte_1 Controparte_1
davanti al Tribunale di Brescia e premettendo, in fatto:
[...]
- di avere acquistato dalla convenuta con atto notarile del 7.6.2012
pagina 3 di 12 l'unità residenziale sita in Brescia, via San Fiorano 3/A, e distinta al foglio 123, particella 106, subalterni 1, 5 e 8 del NCT di detto Comune, al prezzo convenuto di € 2.160.750 con iva agevolata al 4% pari a € 86.430,
trattandosi di prima casa e di immobile non di lusso siccome avente superficie complessiva non superiore a mq 240 (art. 6 D.M. LL.PP.
2/8/1969);
- di avere successivamente ricevuto dall' un Organizzazione_1
avviso di liquidazione della maggiore imposta dovuta pari a € 390.962,26
più sanzione amministrativa, avendo accertato l'ente erariale, a seguito di sopralluogo effettuato da parte di un incaricato, che la superficie utile complessiva era superiore a mq 240;
- di essere stato condannato dalla , Organizzazione_2
con sentenza del 10.3.2017 - divenuta definitiva, al pagamento della differenza per iva, esclusa la sanzione amministrativa;
- di avere sopportato ulteriori esborsi per spese legali nel procedimento esecutivo presso terzi intrapreso dall' (€ 36.430,09) Organizzazione_1
e nel giudizio tributario davanti alla CTP (€ 27.955,63) per un totale di €
455.347,98 (€ 390.962,26 + € 36.430,09 + € 27.955,13);
e richiamando, in diritto:
- la risoluzione n. 361705/1979 del secondo Organizzazione_3
cui, in presenza di un beneficio consistente nell'applicazione delle aliquote agevolate, il soggetto d'imposta “deve assicurarsi in concreto pagina 4 di 12 che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'aliquita ridotta, non avendo carattere esimente da sanzioni l'eventuale dichiarazione rilasciata dal committente dei lavori circa la sussistenza dei requisiti per la concessione del beneficio tributario”;
- nonchè la giurisprudenza di legittimità secondo cui è responsabile della correttezza dell'aliquota iva chi emette la fattura (Cass. n.
3291/2012 e Cass. n. 3167/2012),
chiedeva:
in principalità, di condannare la convenuta a corrispondergli €
455.347,98 stante la sua responsabilità esclusiva, ed eventualmente concorrente, e in subordine, di dichiarare l'annullamento del contratto di compravendita per vizio del consenso con condanna della convenuta alla restituzione del prezzo più € 36.430,09 ed € 27.955,13.
Costituendosi, la convenuta, nel chiedere il rigetto di ogni pretesa attorea, asseriva di avere venduto l'immobile dopo averlo costruito secondo caratteristiche tali da farlo rientrare nella categoria di immobili che potevano usufruire dell'iva agevolata senza che potesse esserle attribuita alcuna responsabilità per le modifiche apportate dall'acquirente successivamente all'atto di acquisto.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante la produzione documentale e respinte le istanze istruttorie (testi e CTU), il Tribunale
rigettava ogni pretesa attorea, così argomentando, in sintesi:
pagina 5 di 12 la sentenza della Commissione Tributaria è divenuta definitiva ed offre conferma della ricostruzione dei fatti che ne ha dato parte convenuta,
secondo cui l'unità immobiliare, disposta su quattro piani, è stata oggetto,
in epoca successiva al rogito, per iniziativa e spese del proprietario, di interventi modificativi del piano interrato, così come si legge nella relazione del geom. perito dell'acquirente davanti alla CTP, CP_2
interventi che hanno portato alla maggior superficie utile a fini abitativi,
previsti dal D.M. Lavori Pubblici n. 1072/1969, fino a superare il limite di mq 240 complessivi, oltre il quale la normativa fiscale esclude che l'abitazione possa qualificarsi non di lusso, senza che, in alternativa,
possano considerarsi i requisiti urbanistici di abitabilità degli ambienti;
pertanto, all'utilizzabilità degli originari mq 177,43 dei piani terra,
primo e secondo, devono aggiungersi mq 78,00 del piano interrato, per un totale di mq 255,44;
nulla è stato dedotto con riguardo al fatto che la venditrice e costruttrice fosse al corrente degli interventi che l'acquirente era intenzionato ad effettuare nell'interrato e con riguardo al fatto che fosse tenuta ad avvisarlo della possibilità circa il passaggio a nuova aliquota iva: l'integrazione del contratto preliminare riguarda le varianti ai piani fuori terra e le prove orali vertono sul fatto che il venditore avrebbe assicurato all'acquirente che si trattava di bene non di lusso, circostanza accertata ma irrilevante.
pagina 6 di 12 ha proposto appello a cui ha resistito Pt_1 Controparte_1
La Corte, precisate le conclusioni all'udienza del 31.1.2024, ha trattenuto la causa in decisione, decorsi i termini per le difese finali.
MOTIVI della DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta un'errata ricostruzione dei fatti laddove il Tribunale ha omesso di considerare che l' Org_1
aveva effettuato le proprie valutazioni sulla base dello stato dei
[...]
luoghi al momento della compravendita e che anche la
[...]
aveva valutato l'immobile al momento della Organizzazione_2
vendita.
Afferma che l'atto di compravendita con il prezzo così convenuto già
considera l'esistenza di un bagno e non di una stanza vuota al rustico. Il
geom. proprio perito nel giudizio davanti alla CP_2 [...]
, dà atto di lavori diversi da quelli elencati dal Organizzazione_2
Tribunale e precisamente di sostituzione di porte, di fornitura e posa in opera di n. 9 sanitari e termo arredi al fine di realizzare in luogo della doccia un comodo locale bagno, di rasature e di realizzazione di contro pareti in cartongesso aventi il solo scopo di migliorare l'aspetto estetico,
di messa in opera di termosifoni e deumidificatori finalizzati a conservare i documenti cartacei dell'attività svolta e non di realizzazione di un impianto di riscaldamento già presente (doc. 7).
Fa notare che dalla sentenza della Organizzazione_2
pagina 7 di 12 non emergerebbe affatto che l'aumento della superficie utile derivi dai lavori che egli aveva effettuato ma anzi il contrario, ossia che la superficie andrebbe calcolata, alla stregua del D.M. 1072/1969, secondo l'atto di acquisto, prova ne è che anche l' dichiara Organizzazione_1
nella propria valutazione che l'unità immobiliare è da ritenersi di lusso così come identificata nell'atto di compravendita (doc. 5 e doc. 6).
Con il secondo motivo censura la decisione sostenendo che mai un immobile potrebbe essere valutato se non al momento dell'atto di compravendita poiché è in detto momento che un'unità abitativa viene ad esistenza con la sua potenzialità a prescindere dall'utilizzo che se ne faccia dopo, tanto più che il prezzo pagato tiene conto dell'utilizzabilità
del piano interrato, non rilevando né che siano state collocate delle porte o degli arredi.
Con il terzo motivo lamenta che il Tribunale sia stato fuorviato dal fatto che il sopralluogo fosse avvenuto a lavori da egli completati mentre,
ribadisce, la valutazione di immobile di lusso andava effettuata con riguardo al momento della compravendita.
Con il quarto motivo lamenta omessa motivazione in ordine alla circostanza fatta valere in atto di citazione secondo cui chi emette la fattura è responsabile, ai fini dell'applicazione dell'iva.
……..
I primi tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono pagina 8 di 12 infondati.
Correttamente il Primo giudice ha ritenuto che, sulla base dei documenti prodotti, emergeva che le modifiche apportate da
[...]
avevano modificato i luoghi così da ottenere una superficie Parte_1
utile superiore a mq. 240 di cui all'art. 6 d.m. n. 1072/1969, secondo cui sono abitazioni di lusso “le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)”.
Innanzi tutto va detto che non corrisponde al vero che l'accertamento dell nel giudizio contro tenne conto dello Organizzazione_1 Pt_1
stato dei luoghi all'epoca della compravendita poiché questa è del 7
giugno 2012 mentre il sopralluogo del Tecnico Funzionario Tributario,
che dette luogo all'avviso di accertamento a carico Per_1
dell'acquirente avvenne il 10 marzo 2014, allorchè i Parte_1
lavori di completamento dell'interrato ad opera del proprietario erano già
stati realizzati.
Si può collocare con certezza la loro realizzazione nel giugno 2012
secondo il perito, geom. che ha precisato di avere esaminato la CP_2
documentazione contabile e fiscale esibitagli dal proprietario.
Né possono minimizzarsi le modifiche apportate dal proprietario dell'immobile nell'interrato, dal momento che se prima i locali erano privi di elementi termoradianti, successivamente ne furono dotati con la pagina 9 di 12 conseguenza che furono resi perfettamente utilizzabili e non come cantina ove, per la conservazione di documenti sarebbero bastati degli elementi deumidificanti.
E' vero che il perito geom. nella propria relazione del 15 CP_2
giugno 2015 spiega le ragioni perchè dei 10 locali più garage, uno avente altezza di m. 2,60 e gli altri essendo destinati ad essere disimpegni,
corridoi, centrale termica, lavanderia, cantina e doccia, mai avrebbero potuto essere residenziali secondo il Regolamento d'Igiene della
Lombardia essendo tutti completamente interrati [“sia i locali
seminterrati che sotterranei non possono essere destinati ad abitazione
(cap. 6 art. 3.6.3) … il Sindaco, sentito il parere o su richiesta del
Responsabile del Servizio n. 1 può dichiarare inabitabile un alloggio o
parte di esso per motivi d'igiene. I motivi che determinano la situazione
di inabitabilità sono …2) alloggio improprio (soffitto, seminterrato,
rustico, box … (art. 3.1.13)], ma è anche vero che il concetto di superficie utile non coincide con quello di abitabilità.
La Suprema Corte ha ritenuto, in un caso in cui le pari erano l'Erario e il cessionario di un'abitazione considerata di lusso essendo la superficie utile superiore a mq. 240, che l'Ufficio può emettere l'avviso di liquidazione della maggiore imposta dovuta sia nei confronti del cedente sia nei confronti dell'acquirente, ma sempre che la revoca del beneficio non sia dovuta a circostanze imputabili in via esclusiva ad un determinato pagina 10 di 12 comportamento dell'acquirente, ma ad elementi oggettivi del contratto,
ricordando altresì che essendo l'acquirente è il principale destinatario del beneficio fiscale, e una volta che il Fisco si sia rivolto al cedente, costui potrà rivalersi sul cessionario ai sensi dell'art. 60, comma 7, del D.P.R. n.
633/1972 (Cass. n. 10656/2021).
Nella fattispecie il si è rivolto direttamente al cessionario e Org_4
quest'ultimo ha chiesto che sia accertata la responsabilità o corresponsabilità del cedente ma una tale forma di responsabilità nel nostro ordinamento non sussiste.
Si legge, infatti, in motivazione della citata sentenza della Corte di
Cassazione che “ove il pagamento sia effettuato dal cessionario egli resta definitivamente inciso dall'imposta, come per legge …” (pag. 31), così
concludendo dopo avere spiegato che se il Fisco si è rivolto al cedente con possibilità di costui di rivalersi sul cessionario, non potrà accadere il contrario.
Resta assorbito il quarto motivo di gravame sottoposto a questa Corte
territoriale, che introduce il tema della responsabilità di chi emette fattura di emetterla in termini corrispondenti all'effettiva operazione compiuta, tra cui la natura, qualità e quantità dei beni … oggetto dell'operazione.
Per il rigetto dell'appello parte appellante va condannata rifondere le spese del grado all'appellata con distrazione delle stesse a favore del pagina 11 di 12 difensore dichiaratosi antistatario.
Si liquidano, tenuto conto dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminato tenuto conto che la domanda di condanna è anche per somma minore, in € 9.991 (di cui € 2.977 per lo studio della controversia,
€ 1.911 per l'introduzione del giudizio ed € 5.103 per la fase decisionale)
oltre rimborso spese generali e accessori di legge.
Sussistono i presupposti di legge per dichiarare l'appellante tenuto a versare un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Brescia, sezione seconda civile, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2270/2022 del 15.9.2022 del tribunale di Brescia che conferma;
condanna l'appellante a pagare le spese come sopra liquidate in favore del difensore antistatario di dichiara l'appellante tenuto a Controparte_1
versare un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia il 22 maggio 2024
IL PRESIDENTE est.
(dott.ssa Manuela Cantù)
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