Versione
10 luglio 2015
10 luglio 2015
Art. 3.
Autorita' centrale italiana
1. Ai fini della presente legge si intende per «autorita' centrale italiana» la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Autorita' centrale italiana
1. Ai fini della presente legge si intende per «autorita' centrale italiana» la Presidenza del Consiglio dei ministri.