Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 1559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1559 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito dell'udienza ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n.1999/2023 R.G.L. vertente tra rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al ricorso, dagli Parte_1 avv.ti Orazio Abbamonte e Stefano Russo con i quali elett.te domicilia in Napoli al viale A. Gramsci n. 16 ed alternativamente presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
Ricorrente
E
Controparte_1
IN PERSONA DEI
[...]
LEGALI RAPPRESENTANTI pro tempore, rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano elettivamente domiciliato presso l' , sito Controparte_1 in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55
resistenti
OGGETTO: anzianità di servizio e differenze stipendiali docente –ricostruzione carriera
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso del 1^ febbraio 2023, ha convenuto in giudizio il Parte_1 Cont CP_
(d'ora in avanti ) Controparte_2 Controparte_1 Cont ( d'ora in avanti ) per sentir:
[...] a) accertare il diritto all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata come docente di scuola materna per gli anni scolastici dal 2.9.1987 al 31.8.1994 ai fini giuridici ed economici, con conseguente attribuzione del trattamento economico
– anche ai fini previdenziali - derivante dall'anzianità maturata;
b) ordinare alla convenuta l'annullamento e/o disapplicazione di ogni provvedimento di segno contrario nonché l'adozione di tutti i provvedimenti di competenza finalizzati al corrispondente inquadramento e ricostruzione;
c) condannare la convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle differenze stipendiali tra quanto corrisposto e quanto maturato in ragione del predetto riconoscimento della superiore anzianità di servizio;
differenze quantificate nella misura di €. 108.174,29 lordi - calcolati alla data di settembre '22, dunque da aggiungervi i periodi maturati al momento della decisione - oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo, spese vinte da distrarsi .
Ha esposto:
- di essere docente di ruolo di scuola secondaria di primo grado a seguito di passaggio di ruolo, provenendo dalla scuola materna statale, nella quale ha prestato servizio dall'a. s. 1987/88 all'a. s. 1993/94, transitando poi dall'1.9.1994 nei ruoli della scuola media, oggi secondaria di I° grado;
1
- di aver vanamente reiterato l'istanza in data 25.9.19, seguita in data 14.7.21 da atto di invito e diffida, anch'essa rimasta senza seguito, così come la ulteriore istanza di ricostruzione depositata il 12.10.2022 ;
- con decreto n. 477 del 30.3.2007, l'amministrazione si è limitata al riconoscimento del servizio prestato sino al 1994 in ruolo differente dall'attuale, ma non ai fini giuridici ed economici finalizzati alla ricostruzione della carriera, in relazione alla maturazione degli avanzamenti di anzianità, ovvero i cd. scatti di incremento dello stipendio in ragione del servizio di ruolo pregresso né mediante ricostruzione contributiva con versamento da parte dell'intimata amministrazione presso il competente istituto previdenziale;
- di subire , per effetto della errata ricostruzione dell'anzianità , effetti negativi sia sul computo dello stipendio sia su quello della pensione che andrà a percepire, essendo, prossima al collocamento a riposo.
Ha richiamato in diritto il combinato disposto degli artt. 77 e 83 l. 417/1974 e 57 l.
312/1980 nonché giurisprudenza di merito e di vertice invocando specifici precedenti evidenziando che nell'ultimo cedolino paga compare quale fascia di appartenenza la
“21”, mentre questa avrebbe dovuto corrispondere alla fascia “35” avendo ella prestato servizio per 35 anni complessivi ( 7 nella scuola materna e 28 nella scuola media ) rimandando, per il calcolo delle differenze stipendiali a quello sviluppato da consulente del lavoro e versato in atti.
Illustrati in dettaglio i criteri di calcolo, ha rassegnato le soprascritte conclusioni.
Radicatosi il contraddittorio, il convenuto, nel costituirsi tempestivamente, CP_1 ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di legittimazione passiva, la prescrizione decennale del diritto alla ricostruzione di carriera, la prescrizione quinquennale per le differenze retributive e la retribuzione professionale docenti, il godimento di 629 giorni di congedo straordinario tra l'11/09/2017 e il 02/12/2022, non utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali, ponendo l'accento sulla differenza tra l'anzianità maturata nel corso della fruizione del congedo, utile a soli fini pensionistici ( conseguimento e misura ) ma non anche per la progressione a fini economici, riconoscendo un totale complessivo di € 14.239,67 fino ad aprile 2023. Ha contestato la fondatezza della domanda del riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera, del servizio di ruolo prestato presso la scuola materna, prima del passaggio alla scuola secondaria chiedendo che venisse disposta , in via pregiudiziale, l'integrazione del contraddittorio;
dichiarata, in via preliminare l'intervenuta prescrizione delle somme richieste;
rigettata, in via principale, la domanda infondata in fatto e in diritto, col favore delle spese. All'udienza di discussione, è stata disposta consulenza contabile;
quindi la causa è stata decisa mediante separato dispositivo letto e pubblicato in udienza.
2 Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva Cont sollevata dal Invero, quest'ultima non sussiste considerato che il diritto per cui si controverte ha ad oggetto l'individuazione della fascia di inquadramento della posizione stipendiale della ricorrente, secondo i parametri previsti dal CCNL Scuola, con conseguente riconoscimento delle differenze retributive eventualmente maturate.
Ne consegue che la causa petendi del presente giudizio attiene allo stato giuridico ed Cont economico del personale dipendente del he è, quindi, titolare sia del rapporto di lavoro sia di quello debitorio/creditorio. Sul punto, va richiamato il consolidato principio secondo cui “il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore - che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - si trova in rapporto organico con
l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa per la realizzazione dei fini di istruzione pubblica. ...(Anche) gli istituti tecnici operano nell'ambito organizzatorio dello Stato con connotazione di enti strumentali perché istituiti per la realizzazione di fini che sono principalmente di interesse generale e costituiscono un'articolazione funzionale nell'ambito della amministrazione centrale della pubblica istruzione. Del resto ... è sufficiente richiamare il contenuto degli artt. 34 e segg. della legge 15 giugno 1931, n. 889, concernenti: a) l'estensione agli insegnati di ruolo degli istituti
d'istruzione tecnica delle disposizioni sullo stato giuridico degli istituti di istruzione inedia, classica, scientifica e magistrale;
b) la disciplina dei concorsi per l'accesso all'insegnamento; c) la disciplina della nomina e dei trasferimenti del suddetto personale;
da dette norme risulta in modo non equivoco l'inserimento degli insegnanti degli istituti tecnici nella organizzazione statale, anche con riferimento al loro stato giuridico” (cfr. Cass. n. 6372/11; Cass. n. 9742/1997, n. 9742).
La materia del personale delle Amministrazioni scolastiche e, quindi, ciò che attiene alla assunzione, inquadramento e sviluppo professionale di detto personale esula dall'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica degli istituti scolastici per come riconosciuta dall'art. 21 l. n° 59/97 e dal d.P.R. n° 275/99 che, invece, riguarda la più limitata materia dell'utilizzazione delle risorse umane al fine di assicurare l'efficienza del servizio scolastico anche quanto alla preparazione della cd. offerta formativa dei singoli istituti. Invece, in materia di assunzione, inquadramento e sviluppo professionale del personale scolastico, i Dirigenti preposti alle singole Cont Istituzioni Scolastiche agiscono quali come organi del perciò deputati al compimento di atti esterni da imputarsi – in virtù del principio generale dell'immedesimazione organica - al medesimo che, quindi, ne è CP_1 responsabile (cfr. Trib. Napoli n. 2454/2020).
Quanto al merito , le domande azionate sono due, distinte tra loro: l'una, afferente alla ricostruzione della carriera collegata al passaggio dal ruolo della scuola materna a quella della scuola media;
l'altra, al riconoscimento delle differenze stipendiali maturate in ragione della accertata anzianità secondo il meccanismo dell'ingresso per fasce stipendiali.
3 I temi controversi concernono il mancato adeguamento del trattamento economico all'indomani del passaggio di ruolo dalla scuola materna alla scuola secondaria
,calcolando a tali fini l'intero servizio e non con il criterio della temporizzazione nonché la ricostruzione della carriera, pretese tra loro distinte e non sovrapponibili.
Prescrizione
Nessuna prescrizione può ravvisarsi in relazione al vantato diritto alla ricostruzione della carriera sulla base dell'effettiva e integrale anzianità di servizio.
In proposito va ricordato il principio secondo il quale “l'anzianità di servizio del lavoratore, in relazione alla durata complessiva del rapporto di lavoro, anche quando, in caso di contestazione, sia necessario l'accertamento della sua qualificazione giuridica, non è un autonomo diritto, come tale suscettibile di estinguersi per prescrizione, ma costituisce invece un mero fatto giuridico del quale è possibile chiedere l'accertamento anche se l'iniziale periodo lavorativo, disconosciuto dal datore di lavoro, si collochi temporalmente al di là del termine di prescrizione ordinaria. Suscettibili di estinguersi per prescrizione sono soltanto i singoli diritti che, sulla base di una determinata anzianità di servizio, vengono rivendicati”…. “Così essa non è suscettibile di autonoma prescrizione distinta da quella di ciascuno dei singoli diritti che su di essa si fondano e può essere sempre oggetto di accertamento giudiziale, purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire, che va valutato in ordine alla concreta azionabilità dei singoli diritti di cui
l'anzianità di servizio costituisce il presupposto di fatto e può essere escluso solo dalla eventuale prescrizione di tali diritti” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12756 del 01/09/2003).
Tale ricostruzione della carriera ha effetti riflessi anche sull'accesso alle fasce stipendiali e comporta un rideterminazione della retribuzione.
Invero è documentato (v. buste paga) che la ricorrente non ha beneficiato negli anni successivi al passaggio di ruolo di alcun incremento economico, percependo una retribuzione che non ha tenuto conto dell'anzianità comprensiva anche del periodo di insegnamento nella scuola materna. Nel merito va, dunque, accolta la domanda dell'istante in ordine agli incrementi economici ma solo entro i limiti della prescrizione quinquennale tempestivamente eccepita stante la nota stabilità del rapporto d pubblico impiego, che consente il decorso della prescrizione in costanza del rapporto di lavoro.
Atti interruttivi Nessuna delle istanze stragiudiziali é interruttiva della prescrizione quinquennale. Il ricorso giudiziale notificato il 28.4.2023 ( prescritti fino al 28.4.2018 ). Proprio la cennata distinzione tra diritto alla ricostruzione della carriera e diritto alla progressione economica dà conto del fatto che le istanze stragiudiziali sono inidonee per il secondo.
Dall'analisi delle istanze depositate si ricava che quella del 14.7.2021 é valida solo ai fini della ricostruzione carriera, così come quella del 1996. L'istanza asseritamente presentata il 25.9.2019 (contrassegnata con il numero 3) non
4 risulta datata e vale solo per il riconoscimento dei servizi pre-ruolo; é una domanda di ricostruzione della carriera . Similmente per l'istanza del 12.10.2022 espressamente riferita alla sola ricostruzione della carriera. Ne deriva che tutte le eventuali differenze economiche maturate sono estinte per prescrizione sino al 28.4.2018, quinquennio antecedente l'atto interruttivo.
Ricostruzione della carriera
La domanda di ricostruzione della carriera con calcolo integrale del servizio prestato prima del passaggio di ruolo è fondata nei limiti di cui appresso. E' documentato e non contestato che la ricorrente ha prestato servizio nella scuola materna statale dall'a.s. 1987/88 all'a.s. 1993/94 e che a seguito di passaggio di ruolo è transitata dall'1.9.1994 nei ruoli della scuola media, oggi secondaria di I° grado. Senonchè, la ricostruzione di carriera operata dal D.S. dell'Istituto con prot. n. 477 del 30.3.2007, non ha computato nell'anzianità, con conseguente ricaduta economica, il servizio prestato nella scuola materna ma soltanto quello prestato nella scuola media.
La L. 11 luglio 1980, n. 312, ha disposto (con l'art. 57, commi 1 e 2) che "I passaggi di ruolo di cui del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77, possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, citato art. 77". Il medesimo Decreto n. 417 del 1974, al successivo art. 83, intitolato "Passaggio ad altro ruolo", dispone: "In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera" (v. in tal senso, art. 487 passaggio ad altro ruolo del T.U. n. 297 del 1994).
4.1. Pertanto, ogni ipotesi di passaggio del personale docente da un ruolo ad un altro della scuola (da un ruolo inferiore ad uno superiore o viceversa), anche se avvenuto a seguito di superamento di un concorso, dà luogo al riconoscimento per intero del servizio prestato nel precedente ruolo mediante ricostruzione di carriera.
Sin dal 2013 (v. sent. n.2037 ) la Suprema Corte ha affermato che nel sistema di cui alla L. n. 312 del 1980, art. 57 e al D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, si è introdotta una mobilità
e un'osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola, per cui l'anzianità maturata in servizio di ruolo viene conservata in caso di passaggio ad un ruolo diverso ai fini della ricostruzione di carriera.
Tale orientamento è stato fatto proprio dalle S.U. con la sentenza n. 9144 del 2016, la quale ha affermato che, in tema di passaggi di ruolo del personale docente per effetto del combinato disposto del D.P.R. n. 417 del 1974, artt. 77, 83 e della L. n. 312 del 1980, art. 57, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria
5 l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anzichè nei limiti della c.d. temporizzazione.
I principi espressi da S.U. n. 9144 del 2016 sono stati confermati da Cass. n. 9397 del
2017.( Cassazione civile sez. lav., 19/11/2018, n.29791)
Ne deriva che nella specie i servizi prestati prima dell'immissione in ruolo nella scuola media, e cioè nella scuola materna, vanno inseriti integralmente nel calcolo dell'anzianità anziché nei limiti della temporizzazione . Dal 1987 al 1^.9.1994, data di immissione in ruolo nella scuola media, alla ricorrente vanno riconosciuti 7 anni di anzianità.
Tuttavia non possono esserle riconosciuti come anzianità maturata i periodi di congedo straordinario.
Benchè parte ricorrente lo abbia taciuto, risulta pacifico che nel periodo corrente tra l'11.9.2017 e il 2.12.2022 la ricorrente si sia astenuta dal lavoro, avendo fruito di 629 giorni di congedo straordinario retribuito ai sensi dell'art. 42, commi 5 e ss del d.lgs n. 151 del 2001
Tale periodo non può essere valutato ai fini anzianità di servizio né , come si vedrà, ai fini della progressione economica. Dispone l'art. 42 del d.lgs 151 del 2001, al comma 5 per quanto di interesse che i soggetti ivi indicati hanno “ diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53..”, . Tale ultima norma prevede
2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
Dunque può dirsi accertato il diritto all'anzianità di carriera dall'.as. 1987 all'11.9.2017 e dal 3.12.2022 sino al 31.8.2023 .
Progressione stipendiale Il riconoscimento di una maggiore anzianità si riflette, evidentemente anche sulla progressione stipendiale contrattuale. Anche sotto tale profilo non può computarsi il periodo di congedo straordinario che non può essere valutato ai fini della maturazione della progressione economica. Dispone l'art. 42 del d.lgs 151 del 2001, al comma 5 per quanto di interesse che i soggetti ivi indicati hanno “ diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53..”, . Tale ultima norma prevede
2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività
6 lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
Il comma 5-ter dell'art. 42 dispone :. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa;
l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo e' rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. …….
5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa (9) .
5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilita' e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53 (10) . Dunque, nel periodo di congedo straordinario al dipendente non spetta la retribuzione bensì un'indennità commisurata all'ultima retribuzione. Tantomeno possono spettare gli incrementi retributivi della progressione stipendiale collegata all'effettiva prestazione di lavoro. Come detto, tale periodo non è computato né a fini dell'anzianità di servizio nè ai fini previdenziali ma solo ai fini del conseguimento del diritto a pensione Per il dipendente pubblico infatti, a differenza del settore privato, l'Amministrazione di appartenenza è tenuta a calcolare, trattenere e versare i contributi sulle retribuzioni di fatto corrisposte, che saranno commisurati alle stesse, secondo le regole ordinarie. Si tratta cioè di una contribuzione effettiva, non figurativa, valida ai fini del trattamento pensionistico. L'indagine contabile è stata demandata al CTU dott. sulla Persona_1 scorta dei quesiti ispirati alla normativa fin qui riassunta è affidabile , scevra da errori di impostazione e di sviluppo contabile e come tale può essere posta a base della decisione salvo quanto si dirà in ordine alla rivalutazione. Il CTU ha quantificato le differenze spettanti in virtù della ricostruzione di carriera nel periodo escluso dalla prescrizione e del congedo straordinario. La somma quantificata , con progressione economica ferma nel periodo del congedo straordinario conduce al risultato di € 16.216,27 importo che include i contributi previdenziali poiché è noto che le tabelle contrattuale sono intese al lordo dei contributi e delle imposte. Sulle somme dovute ai pubblici dipendenti non è dovuta invece , la rivalutazione ma i soli interessi legali poiché il trattandosi di crediti di lavoro pubblico vale la regola limitativa del cumulo del cumulo degli accessori di cui all'articolo 22, comma 36 legge L. n. 724 del 1994 (Corte di cassazione, sezione Lavoro, ordinanza 12 marzo
2021 n. 7067) .
7 Si aggiunga che gli accessori vanno calcolati al netto delle somme al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, come previsto dall'art. 3, comma 2, del d.m. n. 352 del 1998 (v.Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 9 giugno
2017 n. 14429.
La domanda va accolta nell'originaria formulazione e non in quella , indebitamente ampliata, di cui alle note scritte depositate il 21.5.2024 con cui il ricorrente ha chiesto che “..l'amministrazione intimata sia condannata – come richiesto in ricorso
- al ricalcolo che il riconoscimento della pregressa anzianità comporta sotto ogni profilo, dunque ai fini del calcolo dell'indennità di fine rapporto, ma altresì sotto il profilo contributivo, dovendo l'intimata amministrazione provvedere ai versamenti di sua competenza presso l'ente previdenziale in ragione delle qui rivendicate differenze retributive.
5. Si chiede infine, in sede di condanna, di tenere in ogni caso conto del riscatto dei quattro anni di laurea ai fini della buonuscita già versati dalla ricorrente a suo carico (doc. 16), dunque ai fini del calcolo corretto di Tfr e pensione in ragione dell'intervenuto collocamento in quiescenza, secondo i parametri di legge.” La domanda così ampliata è inammissibile sotto un duplice profilo : per un verso, poiché la domanda originaria è di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'integrale riconoscimento, in sede di ricostruzione di carriera, dell'anzianità maturata come insegnante di ruolo della scuola materna, per gli anni scolastici dal
2.9.1987 al 31.8.1994, ai fini giuridici ed economici, con conseguente attribuzione del trattamento economico – anche ai fini previdenziali - derivante dall'anzianità maturata;
b) annullare e/o disapplicare ogni provvedimento di ricostruzione e di determinazione dell'anzianità di carriera di segno contrario, con ordine all'intimata amministrazione di adottare tutti i provvedimenti di competenza finalizzati al corrispondente inquadramento e ricostruzione;
c) per l'effetto, condannare l'amministrazione convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle differenze stipendiali tra quanto corrisposto e quanto maturato in ragione del predetto riconoscimento della superiore anzianità di servizio;
differenze quantificate nella misura di €. 108.174,29 lordi - calcolati alla data di settembre '22, dunque da aggiungervi i periodi maturati al momento della decisione
- oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo,…” L'ampliamento della domanda non è consentito pena la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui al'art.112 c.p.c. sicchè la domanda di ricalcolo del riscatto degli anni di laurea sia ai fini dell'indennità di buonuscita che della pensione è del tutto nuova;
peraltro, quand'anche non si trattasse di domanda nuova va rammentato che nel rito del lavoro la emendatio libelli è consentita previa domanda per gravi motivi e autorizzazione del giudice , cosa che nella specie è mancata Cassazione civile sez. lav., 18/11/2022, (ud. 29/09/2022, dep.
18/11/2022), n.34045
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate per un terzo mentre sono compensate per due terzi stante il notevole ridimensionamento economico.Vanno distratte in favore dei procuratori . Le spese di CT , liquidate come da separato decreto e poste a carico di entrambe le parti
8
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,ogni altra istanza,domanda, eccezione disattesa -
così provvede:
-Dichiara il diritto della ricorrente all'anzianità di servizio maturata come docente di scuola materna ai fini dell'inquadramento giuridico ed economico nel ruolo di docente di scuola media, con condanna del all'emissione di un nuovo CP_1 provvedimento d'inquadramento retributivo che tenga conto di tale anzianità con ogni conseguenza sul trattamento giuridico ed economico;
-condanna il al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € CP_1
16.217,27 a titolo di differenze retributive per il periodo da aprile 2018 al 31 agosto
2023 oltre interessi sulle somme dovute, determinate al netto, dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo;
-compensa per due terzi le spese di lite e condanna il al pagamento del CP_1 residuo terzo che liquida in complessivi € 1700,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa come per legge con attribuzione;
-pone le spese di CT , liquidate con separato decreto, in capo a entrambe le parti in solido;
motivi a sessanta giorni.
Così deciso in Napoli il 26 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
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