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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 20/10/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 915 del 2023 R.G.A.C. promossa
DA
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angela Pirrone, con elezione di domicilio telematico all'indirizzo pec del predetto difensore,
parte opponente
CONTRO
(cf: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Maria Pilisiu ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in , via Nuoro 3 E, CP_1
parte opposta all' udienza di precisazione delle conclusioni del 10.10.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da note d'udienza, e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato la roponeva opposizione Parte_1 all'avviso di accertamento esecutivo n. 839, relativo all'annualità 01.01-31.12.2022, emesso in data 03.04.2023, per la complessiva somma di €. 91.549,52, dall' quale società CP_1 concessionaria per la riscossione del canone unico patrimoniale in favore del Comune di Olbia.
Riferiva che la somma indicata era stata richiesta sia per mancato pagamento del canone e per sanzioni, sia a titolo di esposizione abusiva, con i relativi interessi, sia a titolo di parziale/tardivo/omesso versamento, oltre ad oneri di riscossione.
Eccepiva in primo luogo la nullità del predetto avviso per difetto di motivazione, stante la genericità della contestazione delle violazioni riscontrate, e la sua nullità od annullabilità stante il difetto del necessario preventivo verbale di contestazione della violazione amministrativa da parte del Comune, cui conseguiva anche il difetto di legittimazione dell' ad emettere CP_1
l'avviso di accertamento esecutivo.
Osservava inoltre che gli impianti pubblicitari oggetto dell'avviso di accertamento impugnato erano stati installati su tratti stradali che ricadevano pacificamente fuori del centro abitato del
Comune di essendo invece di proprietà e pertinenza della Provincia di Olbia e CP_1 dell'ANAS s.p.a., i quali avevano rilasciato le prescritte autorizzazioni.
Poiché gli impianti pubblicitari ricadevano su tratti stradali che non erano di proprietà e pertinenza del Comune di Olbia, l'opponente contestava anche la legittimazione dell'ente a richiedere, a titolo di canone pubblicitario, il pagamento delle somme di cui all'avviso di accertamento.
Eccepiva, infine, infine, la sua annullabilità per gli errori di calcolo ivi contenuti, e concludeva come in atti.
L si costituiva in giudizio e contestava puntualmente le argomentazioni della CP_1
opponendosi all'accoglimento della domanda. Parte_1
La causa, istruita con produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione all'udienza sopra indicata sulle conclusioni formulate dalle parti come da note di udienza.
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Con riferimento alla doglianza relativa alla nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione, osserva il Tribunale che “…deve ritenersi pur sempre sufficiente, in relazione all'imposta comunale sulla pubblicità (attraverso un recupero in via interpretativa dell'abrogato art. 10 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 5079, nei limiti della compatibilità con la disciplina successiva), l'indicazione del soggetto passivo, delle caratteristiche e dell'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sopratasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine per il pagamento dell'imposta, in quanto tali elementi,
2 integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altre delibere comunali), sono idonei a rendere comprensibili i presupposti di fatto e le ragioni di diritto della pretesa tributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie e le indagini effettuate per la loro eventuale rideterminazione, potendo ciò avvenire nell'eventuale successiva fase contenziosa…” (Cass. n.
20863 del 2025).
Nel caso in esame, l'avviso di accertamento contiene senza dubbio alcuno i requisiti minimi ed essenziali sopra indicati, idonei a porre l'opponente in condizione di comprendere le ragioni poste a fondamento dell'accertamento, come dimostrato anche dal fatto che esse sono state puntualmente contestate.
Va disattesa anche l'eccezione di nullità od annullabilità del verbale di accertamento, fondata sul presupposto del difetto del necessario preventivo verbale di contestazione della violazione amministrativa da parte del Comune, cui sarebbe conseguito anche il difetto di legittimazione dell' ad emettere l'atto. CP_1
Infatti, il comma 792 dell'art. 1 della l. n. 160/2019, stabilisce, alla lettera a), che “l'avviso di accertamento relativo…agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 …nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati…”.
Ebbene, tale disciplina indica non solo che lo strumento dell'avviso di accertamento è utilizzabile anche per il recupero delle entrate aventi natura patrimoniale, quale appunto è il canone unico patrimoniale (CUP) istituito dalla medesima legge, ma anche che detti avvisi possono essere emessi direttamente dai soggetti di cui all'articolo 52 comma 5 lettera b) del D.
L.vo n. 446 del 1997, tra i quali è pacificamente ricompresa l'opposta, nella sua qualità di concessionaria per il Comune di Olbia della gestione del Canone Unico Patrimoniale, avente capitale interamente pubblico poiché partecipata al 100% dal Comune stesso.
Anche la doglianza relativa al difetto di legittimazione del Comune di Olbia a richiedere il pagamento del canone pubblicitario in relazione ad impianti pubblicitari che pacificamente ricadono su tratti stradali che sono di proprietà e pertinenza della Provincia di Olbia e dell'ANAS s.p.a. è infondata.
Deve in proposito richiamarsi la disciplina introdotta dalla già citata l. n. 160 del 2019.
3 Essa stabilisce, all'art. 1, comma 816, che “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria…è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane…e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”.
L'art. 1, comma 817, prevede che “il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”.
L'art. 1, comma 818 stabilisce che “nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285”.
L'art. 1, comma 819 dispone che il canone unico patrimoniale (CUP), debba essere versato al verificarsi dei seguenti presupposti: “a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”.
Infine, il comma 820 della medesima legge stabilisce che “l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma”.
Dall'esame dell'indicata disciplina, appare evidente che il canone unico patrimoniale (CUP) debba essere corrisposto qualora ricorrano i presupposti a) dell'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, e b) della diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
4 Qualora concorrano entrambi i presupposti, in base al disposto del comma 820, “l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a)”.
Ritiene il Tribunale, consapevole della sussistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali, che il canone introdotto dalla l. n. 160 del 2019, nel sostituire i plurimi differenti titoli di prelievo esistenti, non abbia affatto inteso concentrare in un unico soggetto la titolarità del diritto a riscuotere il canone unico patrimoniale.
Ciò in considerazione del fatto che detto canone è costituito da componenti aventi natura e presupposti diversi, ovvero, come in precedenza ricordato, a) quello relativo all'occupazione delle aree appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile degli enti e dello spazio sotto e sovra stanti il suolo pubblico, e b) quello relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
Ne consegue che, anche a seguito dell'istituzione del canone unico patrimoniale (CUP), spetterà alla Provincia ed all'ANAS s.p.a. la legittimazione a riscuotere la componente riferita all'occupazione di suolo pubblico, mentre spetterà al Comune la legittimazione a riscuotere la componente del canone riferita alla diffusione dei messaggi pubblicitari, dovendosi ritenere che la sola ipotesi di occupazione con impianti pubblicitari di suolo comunale sia soggetta esclusivamente all'applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, e non anche di quello per l'occupazione di suolo pubblico, in applicazione del principio di assorbimento stabilito dal comma 820 della l. n. 160 del 2019.
Le considerazioni che precedono consentono inoltre di escludere che, nella fattispecie, la duplicazione del prelievo abbia condotto alla violazione del divieto di doppia imposizione (v. in tal senso Trib. Novara, n. 482 del 2024; Trib. Milano, n. 8844 del 2024; Trib. Macerata, n.
1040 del 2024; Trib. Udine, n. 352 del 2024, Trib. Novara, n. 126 del 2025, Trib. Mantova, n.
584 del 2025, Trib. Livorno, n. 274 del 2025, Trib. Chieti, n. 283 del 2025).
Va respinta, infine, l'eccezione di annullabilità dell'avviso di accertamento per l'allegata presenza di errori di calcolo.
Le somme richieste, infatti, appaiono essere state esattamente calcolate, in applicazione del
Regolamento Comunale di che, in esecuzione di quanto previsto dalle lettere g) ed h) del CP_1 comma 821 dell'art. 1 della l. n. 160 del 2019, stabilisce sia la misura dell'indennità da applicare nel caso di impianti pubblicitari privi di autorizzazione o di dichiarazione ai fini del pagamento del CUP, sia la misura della sanzione amministrativa pecuniaria da applicare.
Consegue a quanto esposto che l'opposizione deve essere respinta.
5 Sussistono giusti motivi, in considerazione della novità della materia e dell'esistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali, per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge l'opposizione; dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Tempio Pausania, 20.10.2025
Il giudice
SS Di IA
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