Articolo 39 delle Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra
Articolo 38Articolo 40
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29 luglio 1945
Art. 39.


(Dichiarazione di avere adempiuto ai doveri di servizio con fedelta' e onore).


Agli effetti degli articoli 43 e 45 del codice penale militare di guerra, la dichiarazione di avere adempiuto con fedelta' e onore i propri doveri nelle operazioni o servizi di guerra e' rilasciata dal comando del corpo presso cui il militare condannato ha da ultimo prestato servizio prima della cessazione dello stato di guerra, ovvero, se si tratta di corpo disciolto, dal comando del corpo dal quale derivava anello disciolto.

Entrata in vigore il 29 luglio 1945