TRIB
Sentenza 24 maggio 2024
Sentenza 24 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/05/2024, n. 1627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1627 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2024 |
Testo completo
R.G. 2065/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Pugliese Presidente
Dott. Matteo Gatti Giudice
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]226/G 16043 CHIAVARI ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. PASTORINO SIMONA (C.F. ), che la C.F._2
rappresenta e difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._3
residente in , elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. PASTORINO SIMONA
(C.F. ), che lo rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._2
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 24.04.2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto che venissero recepiti gli accordi tra loro intercorsi in punto affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento dei figli minori , nata a [...], il [...], ed nata a [...], il Per_1 Per_2
24.08.2014, avuti nel corso della loro relazione sentimentale e regolarmente riconosciuti da entrambi i genitori.
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e delle parti, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le medesime:
“1)- La casa familiare sita in Chiavari, Via Piacenza 226/G di cui la signora è Parte_1
proprietaria in via esclusiva resta alla stessa assegnata affinchè possa continuare ad abitarvi unitamente alle figlie minori;
il signor dà atto di aver già provveduto a prelevare tutti i Parte_2
propri beni ed effetti personali. 2)- Le figlie minori ed restano affidate con modalità Per_1 Per_2
condivisa ad entrambi i genitori, mantenendo la loro residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre. Le parti si impegnano vicendevolmente a prestarsi una pronta e leale collaborazione ed a consultarsi preventivamente al fine di assumere nell'accordo le decisioni di maggior rilevanza per le figlie -quali quelle che riguardano la loro istruzione, educazione, salute e residenza abituale- tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni delle minori. 3)-
Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie ogni qual volta lo desideri, salvo preavviso alla madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e di vita delle minori, nonché tenuto conto delle loro esigenze e volontà. In ogni caso, durante il periodo scolastico, le minori trascorreranno con il padre cinque giorni -indicativamente dal mercoledì dall'uscita della scuola al lunedì mattina quando ve le riaccompagnerà- durante i suoi rientri in Liguria che avverranno almeno ogni 45 giorni. Le minori potranno trascorrere due week end al mese presso la nonna paterna dall'uscita della scuola del venerdì sino al lunedì mattina. Durante le Festività Natalizie e Pasquali, le minori trascorreranno con il padre, ad anni alterni, rispettivamente, il giorno di Natale e di Santo Stefano ed il giorno di
Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, con possibilità di preventivamente concordare più ampi periodi di permanenza presso il padre per i restanti giorni di fermo scolastico, ove ciò sia compatibile con suoi impegni lavorativi. Durante il periodo estivo, le minori potranno trascorrere fino a tre settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, previo accordo sui periodi prescelti dal padre o dalla madre entro il 31 maggio di ogni anno. Quanto sopra varrà, fatti comunque salvi diversi accordi che potranno essere eventualmente assunti tra i genitori per necessità contingenti ed il diritto di recupero del padre nel caso in cui gli incontri non possano avvenire secondo quanto stabilito. 4)- Il signor con decorrenza dal mese di marzo 2024, corrisponderà alla signora Parte_2 Parte_1
a titolo di mantenimento ordinario delle figlie minori, entro il giorno 5 di ogni mese, a
[...]
mezzo bonifico bancario sulle coordinate già note, complessivi € 600,00 mensili (€ 350,00 per ed € 250,00 per da rivalutarsi annualmente secondo gli indici come per legge. Per_1 Per_2 Org_1
Il signor presta assenso affinchè la signora percepisca in misura Parte_2 Parte_1
integrale l'assegno unico ed universale, impegnandosi a porre in essere nei termini di legge tutti gli atti necessari ai fini del riconoscimento/rinnovo dello stesso. 5)- I genitori parteciperanno in ragione del 50% ciascuno agli esborsi per i buoni pasto ed alle spese straordinarie delle figlie preventivamente comunicate e concordate secondo le indicazioni di cui al verbale di riunione del
15/09/2016 della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova di cui hanno ricevuto copia al momento della sottoscrizione del ricorso. Il signor si impegna a corrispondere alla signora Parte_2 Pt_1
i rimborsi dovuti a tale titolo unitamente al versamento del contributo per il mantenimento ordinario di cui al punto 4 del mese successivo alla ricezione delle ricevute o di altri documenti fiscali equipollenti, impegnandosi comunque a mettere a disposizione la sua quota anticipatamente al pagamento della spesa straordinaria laddove sia possibile. I costi dei buoni pasto verranno versati dal signor in via anticipata unitamente al mantenimento mensile. Il genitore che intende Parte_2
sostenere una spesa straordinaria nell'interesse delle figlie si impegna a comunicarla preventivamente all'altro, il quale entro 7 giorni, salvo urgenza, potrà esprimere il suo assenso o motivato dissenso, con l'intesa che in mancanza di riscontro varrà la regola del silenzio assenso. 6)-
I genitori fin da ora vicendevolmente si prestano consenso e dunque si impegnano - non appena richiesti a sottoscrivere apposito modulo di atto di assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto personale e del passaporto individuale delle figlie minori. 7)- La parti si danno reciprocamente atto che nulla alla data odierna è dall'una all'altra dovuto per arretrati per il mantenimento delle bambine o quale rimborso pro quota delle loro spese straordinarie, dichiarando altresì che per effetto degli accordi e delle condizioni come sopra pattuite ed accettate e con il loro perfezionamento nei termini e con le modalità sopra previste e specificate hanno definito ogni questione di carattere economico-patrimoniale tra loro intercorsa e di non avere più nulla a richiedere e/o pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo e/o ragione e/o causa anche se mai prima d'ora esplicitata o fatta valere, salvo quanto qui espressamente pattuito”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 10/05/2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Marina Pugliese
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Pugliese Presidente
Dott. Matteo Gatti Giudice
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]226/G 16043 CHIAVARI ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. PASTORINO SIMONA (C.F. ), che la C.F._2
rappresenta e difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._3
residente in , elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. PASTORINO SIMONA
(C.F. ), che lo rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._2
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 24.04.2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto che venissero recepiti gli accordi tra loro intercorsi in punto affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento dei figli minori , nata a [...], il [...], ed nata a [...], il Per_1 Per_2
24.08.2014, avuti nel corso della loro relazione sentimentale e regolarmente riconosciuti da entrambi i genitori.
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e delle parti, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le medesime:
“1)- La casa familiare sita in Chiavari, Via Piacenza 226/G di cui la signora è Parte_1
proprietaria in via esclusiva resta alla stessa assegnata affinchè possa continuare ad abitarvi unitamente alle figlie minori;
il signor dà atto di aver già provveduto a prelevare tutti i Parte_2
propri beni ed effetti personali. 2)- Le figlie minori ed restano affidate con modalità Per_1 Per_2
condivisa ad entrambi i genitori, mantenendo la loro residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre. Le parti si impegnano vicendevolmente a prestarsi una pronta e leale collaborazione ed a consultarsi preventivamente al fine di assumere nell'accordo le decisioni di maggior rilevanza per le figlie -quali quelle che riguardano la loro istruzione, educazione, salute e residenza abituale- tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni delle minori. 3)-
Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie ogni qual volta lo desideri, salvo preavviso alla madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e di vita delle minori, nonché tenuto conto delle loro esigenze e volontà. In ogni caso, durante il periodo scolastico, le minori trascorreranno con il padre cinque giorni -indicativamente dal mercoledì dall'uscita della scuola al lunedì mattina quando ve le riaccompagnerà- durante i suoi rientri in Liguria che avverranno almeno ogni 45 giorni. Le minori potranno trascorrere due week end al mese presso la nonna paterna dall'uscita della scuola del venerdì sino al lunedì mattina. Durante le Festività Natalizie e Pasquali, le minori trascorreranno con il padre, ad anni alterni, rispettivamente, il giorno di Natale e di Santo Stefano ed il giorno di
Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, con possibilità di preventivamente concordare più ampi periodi di permanenza presso il padre per i restanti giorni di fermo scolastico, ove ciò sia compatibile con suoi impegni lavorativi. Durante il periodo estivo, le minori potranno trascorrere fino a tre settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, previo accordo sui periodi prescelti dal padre o dalla madre entro il 31 maggio di ogni anno. Quanto sopra varrà, fatti comunque salvi diversi accordi che potranno essere eventualmente assunti tra i genitori per necessità contingenti ed il diritto di recupero del padre nel caso in cui gli incontri non possano avvenire secondo quanto stabilito. 4)- Il signor con decorrenza dal mese di marzo 2024, corrisponderà alla signora Parte_2 Parte_1
a titolo di mantenimento ordinario delle figlie minori, entro il giorno 5 di ogni mese, a
[...]
mezzo bonifico bancario sulle coordinate già note, complessivi € 600,00 mensili (€ 350,00 per ed € 250,00 per da rivalutarsi annualmente secondo gli indici come per legge. Per_1 Per_2 Org_1
Il signor presta assenso affinchè la signora percepisca in misura Parte_2 Parte_1
integrale l'assegno unico ed universale, impegnandosi a porre in essere nei termini di legge tutti gli atti necessari ai fini del riconoscimento/rinnovo dello stesso. 5)- I genitori parteciperanno in ragione del 50% ciascuno agli esborsi per i buoni pasto ed alle spese straordinarie delle figlie preventivamente comunicate e concordate secondo le indicazioni di cui al verbale di riunione del
15/09/2016 della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova di cui hanno ricevuto copia al momento della sottoscrizione del ricorso. Il signor si impegna a corrispondere alla signora Parte_2 Pt_1
i rimborsi dovuti a tale titolo unitamente al versamento del contributo per il mantenimento ordinario di cui al punto 4 del mese successivo alla ricezione delle ricevute o di altri documenti fiscali equipollenti, impegnandosi comunque a mettere a disposizione la sua quota anticipatamente al pagamento della spesa straordinaria laddove sia possibile. I costi dei buoni pasto verranno versati dal signor in via anticipata unitamente al mantenimento mensile. Il genitore che intende Parte_2
sostenere una spesa straordinaria nell'interesse delle figlie si impegna a comunicarla preventivamente all'altro, il quale entro 7 giorni, salvo urgenza, potrà esprimere il suo assenso o motivato dissenso, con l'intesa che in mancanza di riscontro varrà la regola del silenzio assenso. 6)-
I genitori fin da ora vicendevolmente si prestano consenso e dunque si impegnano - non appena richiesti a sottoscrivere apposito modulo di atto di assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto personale e del passaporto individuale delle figlie minori. 7)- La parti si danno reciprocamente atto che nulla alla data odierna è dall'una all'altra dovuto per arretrati per il mantenimento delle bambine o quale rimborso pro quota delle loro spese straordinarie, dichiarando altresì che per effetto degli accordi e delle condizioni come sopra pattuite ed accettate e con il loro perfezionamento nei termini e con le modalità sopra previste e specificate hanno definito ogni questione di carattere economico-patrimoniale tra loro intercorsa e di non avere più nulla a richiedere e/o pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo e/o ragione e/o causa anche se mai prima d'ora esplicitata o fatta valere, salvo quanto qui espressamente pattuito”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 10/05/2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Marina Pugliese
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni