Art. 1. Articolo unico
Il terzo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e' sostituito dal seguente:
"Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facolta' di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa".
Il terzo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e' sostituito dal seguente:
"Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facolta' di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa".