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Sentenza 2 maggio 2024
Sentenza 2 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/05/2024, n. 3058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3058 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione IV civile
R.G. 6156/2023
All'udienza collegiale del giorno 02/05/2024 ore 09:30
Dott. Giovanni Buonomo presidente relatore
Dott. Maria Grazia Conti consigliere
Dott. Giovanna Schipani consigliere
Con l'assistenza del sottoscritto funzionario
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. BUONO GIAMPAOLO sostituito da avv. Maria Antonia Gioffrè
Appellato/i
Controparte_1
Avv. GALLI VALERIA presente
***
Il collegio invita le parti alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. Gioffrè discute oralmente la causa riportandosi alle considerazioni e alle conclusioni rassegnate nel proprio atto di appello di cui chiede l'integrale accoglimento e alle note scritte depositate prima dell'udienza dall'avv. Buono, note di cui chiede preventivamente dichiararsi l'ammissibilità.
L'avv. Galli chiede dichiararsi inammissibili le note non autorizzate prodotte da controparte e, nel riportarsi alle considerazioni e alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, chiede che l'appello sia dichiarato inammissibile in quanto avente ad oggetto un provvedimento non definitivo.
1 La Corte trattiene la causa in decisione e provvede con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di cui darà lettura a fine udienza.
IL FUNZIONARIO IL PRESIDENTE
Giuseppina Antonia Lavuda Giovanni Buonomo
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA quarta sezione civile composta dai magistrati dott. Giovanni Buonomo presidente rel. dott. Maria Grazia Conti consigliere dott. Giovanna Schipani consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6156 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 , passata in decisione all'udienza del
2/5/2024 e vertente tra
[ ] in persona del suo legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato AM Buono
[ ] giusta procura allegata all'atto di appello C.F._1
— PARTE APPELLANTE contro
] in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Valeria Galli
[ ] giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e C.F._2 risposta
3 — PARTE APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — ha proposto appello per l'annullamento del Parte_1
provvedimento emesso dal Tribunale di Roma il 16 novembre 2023 nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. col numero 26333/2023.
A fondamento dell'impugnazione, l'appellante ha dedotto che l'ordinanza (con cui il giudice di primo grado ha dichiarato l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'opponente, ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, ha rigettato le istanze istruttorie formulate dalle parti e ha rinviato la causa all'udienza del 17 giugno
2025 per la precisazione delle conclusioni) avrebbe natura decisoria «… perché il giudice ha espresso un giudizio anticipato su quella che rappresenta la principale questione di merito introdotta dall'opponente, diretta a contestare l'entità del credito ingiunto, affermando di non poterla scrutinare perché presupporrebbe il riconoscimento di una tutela di cui la stessa non può giovarsi»
e «…il giudice avrebbe esaminato e risolto in modo irrevocabile una questione preliminare di merito riconducibile al novero di quelle contemplate dall'articolo
279, secondo comma, numero 2, c.p.c. spogliandosi del potere di riesaminarla in prosieguo» (pag. 7).
§ 1.1 — L'appellante ha impugnato detto provvedimento sotto diversi profili, sostenendo che (1) pretenderebbe, con il pagamento delle quattro CP_1 fatture azionate col procedimento monitorio, il pagamento di prestazioni mai rese corrispondenti a valori energetici stimati bendi versi da quelli effettivi rilevati dalla stessa società; che (2) il primo giudice avrebbe illegittimamente rigettato le istanze istruttorie della società appellante;
che (3) il giudice avrebbe invertito l'onere della prova ponendo a fondamento della decisione le fatture commerciali precostituite dal creditore;
che (4) il giudice avrebbe ingiustamente rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'opponente: che
(5) il giudice avrebbe ingiustamente rinviato le parti all'udienza di precisazione delle conclusioni senza considerare l'improcedibilità del giudizio conseguente al mancato tentativo obbligatorio di mediazione.
4 § 2 – costituita ritualmente in giudizio eccependo Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello, proposto contro un provvedimento non definitivo,
e chiedendo nel merito il rigetto dell'impugnazione, con condanna alle spese giudiziali in favore del procuratore antistatario.
§ 2.1 — Alla prima udienza di trattazione la Corte ha invitato le parti a precisare le conclusioni ai sensi dell'art. 281/sexies c.p.c. Su richiesta dell'appellante, la causa è stata rinviata all'udienza indicata in epigrafe ove le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed hanno discusso oralmente la causa.
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — Va preliminarmente osservato che il differimento della discussione orale, disposto su istanza di parte a norma dell'art. 281/sexies, primo comma, c.p.c. non implica anche l'autorizzazione al deposito di memorie scritte, come sostiene l'appellante; con la conseguente inammissibilità della memoria depositata nel fascicolo informatico il 30 aprile 2024.
§ 3. 1 — Ciò premesso, l'appello è inammissibile.
L'ordinanza impugnata, contrariamente a quanto afferma l'appellante, non ha natura decisoria, poiché è stata pronunziata dal giudice di primo grado nel corso della fase istruttoria senza rimettere la causa in decisione, in assenza di un invito alle parti a precisare le conclusioni di merito e senza che il giudice abbia inequivocabilmente espresso l'intenzione di risolvere definitivamente, davanti a sé, il giudizio.
In altri termini, l'ordinanza, pronunciata dopo il deposito delle memorie istruttorie delle parti, ha ad oggetto esclusivamente la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione e la valutazione delle prove richieste dalle parti, che sono state rimesse all'udienza di precisazione per la decisione nel merito della causa.
Analogamente a quanto la giurisprudenza della S.C. ha stabilito per le ordinanze che decidono incidentalmente sulla competenza al fine di consentire la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, il provvedimento impugnato
5 non può, pertanto, in alcun modo qualificarsi come provvedimento decisorio definitivo e non può essere autonomamente impugnato con l'appello, che è dato alla parte soccombente solo contro la sentenza definitiva che decide sul merito della controversia.
Secondo la Corte di cassazione, in particolare, «…non può essere impugnata con il regolamento di competenza l'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo si limiti ad una delibazione sommaria sulla competenza, unicamente come presupposto della decisione sulla sussistenza delle condizioni per la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto»
(Cass. n. 13255/1999, Cass. n. 1974/2000, Cass. ord. n.
n. 12980/2004, Cass. ord. n. 13765/2006).
Dette pronunce, a parere del Collegio, nel fissare il principio in base al quale è impugnabile solo la pronuncia definitiva del giudice e non la pronuncia destinata ad essere superata dalla sentenza di merito, sono applicabili anche al caso di specie, ove è palese l'intenzione del giudice di concedere la provvisoria esecutività del decreto opposto in attesa della pronuncia definitiva di merito riservata espressamente all'esito dell'udienza del 17 giugno 2025.
§ 6 — Le spese del giudizio (considerato il valore della domanda, trattandosi di sentenza di rigetto) seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo secondo gli importi previsti dalla vigente tariffa forense (d.m. 10 marzo 2014, n.
55, applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore).
§ 6.1 – A norma dell'art. 13, comma 1/quater, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'articolo 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
Essendo l'appello inammissibile, deve provvedersi in conformità.
P.Q.M.
6 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro l'ordinanza
16 novembre 2023 del tribunale di Roma emessa nell'ambito del procedimento n. 26333/2023, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna l'appellante a rimborsare all'appellata Parte_1 [...]
le spese del secondo grado di giudizio liquidate in complessivi euro CP_1
3.966,00 (di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva ed euro 1.911 per la fase decisionale) oltre a spese generali e oneri accessori di legge;
da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario Valeria Galli ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
3. dichiara che sussistono le condizioni per il versamento, da parte della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 maggio 2024
IL PRESIDENTE est.
Giovanni Buonomo
[firma digitale]
7
Sezione IV civile
R.G. 6156/2023
All'udienza collegiale del giorno 02/05/2024 ore 09:30
Dott. Giovanni Buonomo presidente relatore
Dott. Maria Grazia Conti consigliere
Dott. Giovanna Schipani consigliere
Con l'assistenza del sottoscritto funzionario
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. BUONO GIAMPAOLO sostituito da avv. Maria Antonia Gioffrè
Appellato/i
Controparte_1
Avv. GALLI VALERIA presente
***
Il collegio invita le parti alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. Gioffrè discute oralmente la causa riportandosi alle considerazioni e alle conclusioni rassegnate nel proprio atto di appello di cui chiede l'integrale accoglimento e alle note scritte depositate prima dell'udienza dall'avv. Buono, note di cui chiede preventivamente dichiararsi l'ammissibilità.
L'avv. Galli chiede dichiararsi inammissibili le note non autorizzate prodotte da controparte e, nel riportarsi alle considerazioni e alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, chiede che l'appello sia dichiarato inammissibile in quanto avente ad oggetto un provvedimento non definitivo.
1 La Corte trattiene la causa in decisione e provvede con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di cui darà lettura a fine udienza.
IL FUNZIONARIO IL PRESIDENTE
Giuseppina Antonia Lavuda Giovanni Buonomo
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA quarta sezione civile composta dai magistrati dott. Giovanni Buonomo presidente rel. dott. Maria Grazia Conti consigliere dott. Giovanna Schipani consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6156 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 , passata in decisione all'udienza del
2/5/2024 e vertente tra
[ ] in persona del suo legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato AM Buono
[ ] giusta procura allegata all'atto di appello C.F._1
— PARTE APPELLANTE contro
] in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Valeria Galli
[ ] giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e C.F._2 risposta
3 — PARTE APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — ha proposto appello per l'annullamento del Parte_1
provvedimento emesso dal Tribunale di Roma il 16 novembre 2023 nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. col numero 26333/2023.
A fondamento dell'impugnazione, l'appellante ha dedotto che l'ordinanza (con cui il giudice di primo grado ha dichiarato l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'opponente, ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, ha rigettato le istanze istruttorie formulate dalle parti e ha rinviato la causa all'udienza del 17 giugno
2025 per la precisazione delle conclusioni) avrebbe natura decisoria «… perché il giudice ha espresso un giudizio anticipato su quella che rappresenta la principale questione di merito introdotta dall'opponente, diretta a contestare l'entità del credito ingiunto, affermando di non poterla scrutinare perché presupporrebbe il riconoscimento di una tutela di cui la stessa non può giovarsi»
e «…il giudice avrebbe esaminato e risolto in modo irrevocabile una questione preliminare di merito riconducibile al novero di quelle contemplate dall'articolo
279, secondo comma, numero 2, c.p.c. spogliandosi del potere di riesaminarla in prosieguo» (pag. 7).
§ 1.1 — L'appellante ha impugnato detto provvedimento sotto diversi profili, sostenendo che (1) pretenderebbe, con il pagamento delle quattro CP_1 fatture azionate col procedimento monitorio, il pagamento di prestazioni mai rese corrispondenti a valori energetici stimati bendi versi da quelli effettivi rilevati dalla stessa società; che (2) il primo giudice avrebbe illegittimamente rigettato le istanze istruttorie della società appellante;
che (3) il giudice avrebbe invertito l'onere della prova ponendo a fondamento della decisione le fatture commerciali precostituite dal creditore;
che (4) il giudice avrebbe ingiustamente rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'opponente: che
(5) il giudice avrebbe ingiustamente rinviato le parti all'udienza di precisazione delle conclusioni senza considerare l'improcedibilità del giudizio conseguente al mancato tentativo obbligatorio di mediazione.
4 § 2 – costituita ritualmente in giudizio eccependo Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello, proposto contro un provvedimento non definitivo,
e chiedendo nel merito il rigetto dell'impugnazione, con condanna alle spese giudiziali in favore del procuratore antistatario.
§ 2.1 — Alla prima udienza di trattazione la Corte ha invitato le parti a precisare le conclusioni ai sensi dell'art. 281/sexies c.p.c. Su richiesta dell'appellante, la causa è stata rinviata all'udienza indicata in epigrafe ove le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed hanno discusso oralmente la causa.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — Va preliminarmente osservato che il differimento della discussione orale, disposto su istanza di parte a norma dell'art. 281/sexies, primo comma, c.p.c. non implica anche l'autorizzazione al deposito di memorie scritte, come sostiene l'appellante; con la conseguente inammissibilità della memoria depositata nel fascicolo informatico il 30 aprile 2024.
§ 3. 1 — Ciò premesso, l'appello è inammissibile.
L'ordinanza impugnata, contrariamente a quanto afferma l'appellante, non ha natura decisoria, poiché è stata pronunziata dal giudice di primo grado nel corso della fase istruttoria senza rimettere la causa in decisione, in assenza di un invito alle parti a precisare le conclusioni di merito e senza che il giudice abbia inequivocabilmente espresso l'intenzione di risolvere definitivamente, davanti a sé, il giudizio.
In altri termini, l'ordinanza, pronunciata dopo il deposito delle memorie istruttorie delle parti, ha ad oggetto esclusivamente la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione e la valutazione delle prove richieste dalle parti, che sono state rimesse all'udienza di precisazione per la decisione nel merito della causa.
Analogamente a quanto la giurisprudenza della S.C. ha stabilito per le ordinanze che decidono incidentalmente sulla competenza al fine di consentire la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, il provvedimento impugnato
5 non può, pertanto, in alcun modo qualificarsi come provvedimento decisorio definitivo e non può essere autonomamente impugnato con l'appello, che è dato alla parte soccombente solo contro la sentenza definitiva che decide sul merito della controversia.
Secondo la Corte di cassazione, in particolare, «…non può essere impugnata con il regolamento di competenza l'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo si limiti ad una delibazione sommaria sulla competenza, unicamente come presupposto della decisione sulla sussistenza delle condizioni per la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto»
(Cass. n. 13255/1999, Cass. n. 1974/2000, Cass. ord. n.
n. 12980/2004, Cass. ord. n. 13765/2006).
Dette pronunce, a parere del Collegio, nel fissare il principio in base al quale è impugnabile solo la pronuncia definitiva del giudice e non la pronuncia destinata ad essere superata dalla sentenza di merito, sono applicabili anche al caso di specie, ove è palese l'intenzione del giudice di concedere la provvisoria esecutività del decreto opposto in attesa della pronuncia definitiva di merito riservata espressamente all'esito dell'udienza del 17 giugno 2025.
§ 6 — Le spese del giudizio (considerato il valore della domanda, trattandosi di sentenza di rigetto) seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo secondo gli importi previsti dalla vigente tariffa forense (d.m. 10 marzo 2014, n.
55, applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore).
§ 6.1 – A norma dell'art. 13, comma 1/quater, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'articolo 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso».
Essendo l'appello inammissibile, deve provvedersi in conformità.
P.Q.M.
6 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro l'ordinanza
16 novembre 2023 del tribunale di Roma emessa nell'ambito del procedimento n. 26333/2023, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna l'appellante a rimborsare all'appellata Parte_1 [...]
le spese del secondo grado di giudizio liquidate in complessivi euro CP_1
3.966,00 (di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva ed euro 1.911 per la fase decisionale) oltre a spese generali e oneri accessori di legge;
da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario Valeria Galli ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
3. dichiara che sussistono le condizioni per il versamento, da parte della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 maggio 2024
IL PRESIDENTE est.
Giovanni Buonomo
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