Art. 5.
Il primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457 , e' cosi' modificato:
"E' istituito presso il Ministero della marina mercantile un fondo di rotazione per anticipazioni ad istituti per l'esercizio del credito peschereccio a favore di esercenti l'industria della pesca, singoli o associati, con preferenza per quelli esercenti la pesca costiera, nonche' a favore di industrie intese al potenziamento delle attivita' pescherecce e di quelle connesse al processo di distribuzione del pescato".
Le lettere a) e c) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457 , sono cosi' modificate:
"a) costruzione, in cantieri nazionali, di navi per la pesca e per il trasporto di pescato destinate alla sostituzione di unita' esistenti di scarso rendimento, per vetusta' o per altre cause, che dovranno essere demolite. Il Ministro per la marina mercantile potra', con proprio motivato decreto, concedere deroga all'obbligo di demolizione nei casi in cui questa non risulti necessaria od opportuna";
"c) acquisto ed installazione, oppure sostituzione di motori su navi destinate alla pesca o al trasporto del pescato, al fine di aumentarne la efficienza ed il rendimento".
Il primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457 , e' cosi' modificato:
"E' istituito presso il Ministero della marina mercantile un fondo di rotazione per anticipazioni ad istituti per l'esercizio del credito peschereccio a favore di esercenti l'industria della pesca, singoli o associati, con preferenza per quelli esercenti la pesca costiera, nonche' a favore di industrie intese al potenziamento delle attivita' pescherecce e di quelle connesse al processo di distribuzione del pescato".
Le lettere a) e c) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457 , sono cosi' modificate:
"a) costruzione, in cantieri nazionali, di navi per la pesca e per il trasporto di pescato destinate alla sostituzione di unita' esistenti di scarso rendimento, per vetusta' o per altre cause, che dovranno essere demolite. Il Ministro per la marina mercantile potra', con proprio motivato decreto, concedere deroga all'obbligo di demolizione nei casi in cui questa non risulti necessaria od opportuna";
"c) acquisto ed installazione, oppure sostituzione di motori su navi destinate alla pesca o al trasporto del pescato, al fine di aumentarne la efficienza ed il rendimento".